11.2011.73
Contributo alimentare per figli di genitori non sposati
11 dicembre 2014Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2011.73
Lugano
11 dicembre 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Jaques
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DI.2010.207 (azione di mantenimento) della Pretura del
Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 9 giugno 2010 da
e AP 2 (2009),
(rappresentati dalla madre RA 1,
e patrocinati dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(già
patrocinato dall'avv.),
giudicando
sull'appello del 30 maggio 2011 presentato da AP 1 e AP 2 contro la decisione
emessa dal Pretore aggiunto il 13 aprile 2011;
Ritenuto
in fatto: A. Il 17 dicembre 2009 RA 1 (1980)
ha dato alla luce due gemelli, AP 1 e AP 2, che sono stati riconosciuti da AO 1
(1968). Questi esercita come avvocato indipendente. Economista diplomata della __________,
RA 1 lavora per la ditta di famiglia __________ SA a __________ quale responsabile
amministrativa e delle vendite. Dopo la nascita dei figli essa ha ridotto l'attività
lucrativa al 40%. L'11 maggio 2010 la Commissione tutoria regionale 14 ha regolato il diritto di visita paterno ai gemelli. Il 9 giugno 2010 costoro, rappresentati
dalla madre, hanno convenuto AO 1 davanti al Pretore del Distretto di
Bellinzona per ottenere un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili
ognuno fino alla maggiore età, oltre al versamento di fr. 5000.– come
“partecipazione alle spese di rappresentanza in giustizia” (con riserva di adeguamento
in funzione delle risultanze istruttorie).
B. Mediante decreto cautelare
del 26 agosto 2010 il Pretore ha condannato AO 1 a versare un contributo di
mantenimento di fr. 800.– mensili per ogni figlio (senza cenno ad assegni
familiari) dal luglio del 2010. All'udienza del 15 settembre 2010, indetta per la
discussione del merito, il convenuto ha offerto un contributo alimentare di
fr. 800.– mensili per ciascun figlio (assegni familiari non compresi),
opponendosi a qualunque finanziamento delle spese legali. Entrambe le parti
hanno notificato prove e AO 1 si è opposto sia all'edizione della propria
documentazione bancaria sia a tutte le testimonianze proposte dagli istanti.
C. Il Pretore ha ammesso con
ordinanza del 3 gennaio 2011 i documenti prodotti e i richiami degli incarti
fiscali del convenuto, respingendo tutte le altre prove notificate dalle parti.
Chiusa l'istruttoria, al dibattimento finale del 10 febbraio 2011 le parti
hanno ribadito le rispettive posizioni, AP 1 e AP 2 dolendosi inoltre che
l'ordinanza del 3 gennaio 2011 aveva loro “limitato l'istruzione probatoria”.
Statuendo con sentenza del 13 aprile 2010, il Pretore aggiunto ha obbligato AO
1 a versare i seguenti contributi di mantenimento, non comprensivi degli assegni
familiari:
per AP
1:
fr. 1221.65
mensili dal 1° giugno al 31 agosto 2010,
fr. 1746.65 mensili dal 1° settembre
2010 fino al 1° compleanno,
fr. 1641.65 mensili dal 2° fino
al 3° compleanno,
fr. 1401.65 mensili dal 4° fino
al 6° compleanno,
fr. 1484.65 mensili dal 7° fino
al 12° compleanno e
fr. 1752.65 mensili dal 13° compleanno
fino alla maggiore età;
per AP
2:
fr. 1082.50
mensili dal 1° giugno al 31 agosto 2010,
fr. 1490.50 mensili dal 1° settembre
2010 fino al 1° compleanno,
fr. 1406.50 mensili dal 2° fino
al 3° compleanno,
fr. 1262.50 mensili dal 4° fino
al 6° compleanno,
fr. 1345.50 mensili dal 7° fino
al 12° compleanno e
fr. 1613.50 mensili dal 13° compleanno
fino alla maggiore età.
Il
Pretore aggiunto ha obbligato inoltre il convenuto a partecipare alle spese di
patrocinio degli istanti nella misura di fr. 3000.–. Egli non ha riscosso
oneri processuali né ha attribuito ripetibili.
D. Contro la sentenza appena
citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 30 maggio
2011 per ottenere che la sentenza impugnata sia annullata insieme con l'ordinanza
sulle prove del 3 gennaio 2011 e che gli atti siano rinviati al Pretore “per la
continuazione della procedura”. In subordine essi chiedono di far decorrere i
contributi alimentari dal 17 dicembre 2009 anziché dal 1° giugno 2010. Nelle
sue osservazioni del 12 agosto 2011 AO 1 propone di respingere l'appello.
E. Il presidente di questa
Camera ha impartito il 4 aprile 2014 al convenuto un termine per produrre le
sue tassazioni dal 2008 (compresa) in poi e le sue dichiarazioni d'imposta successive
all'ultima tassazione. Dopo avere prorogato infruttuosamente il termine il 5 e
il 21 maggio 2014, con decreto 2 luglio 2014 egli ha invitato direttamente l'Ufficio
circondariale di tassazione del distretto di Mendrisio a trasmettere alla
Camera i dati in questione. L'autorità fiscale ha ottemperato il 15 luglio
2014. Sui documenti versati agli atti è stato dato modo alle parti modo di esprimersi.
Esse sono rimaste silenti.
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione
davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti già pendenti al momento dell'entrata
in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere
regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si
applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della
decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è
stata notificata al patrocinatore degli
istanti il 14 aprile 2011 (appello, pag. 1). L'appello in esame
soggiace pertanto alla legge nuova.
2. Le azioni indipendenti che
riguardano i figli nelle questioni inerenti al diritto di famiglia sono trattate,
nel nuovo diritto, con la procedura semplificata (art. 295 combinato con gli
art. 243 segg. CPC). La sentenza del Pretore, “decisione
finale di prima istanza” (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC), era impugnabile perciò
entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC). Il termine è
rimasto
sospeso nondimeno dalle
ferie giudiziarie pasquali, terminate il 1° maggio 2011 (art. 145 cpv. 1 lett.
a CPC). Inoltrato il 30 maggio 2011, il memoriale degli istanti è pertanto tempestivo,
come tempestive sono le osservazioni all'appello presentate da AO 1 il 12
agosto 2011 (art. 312 cpv. 2 combinato con l'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC).
3. Gli appellanti chiedono che
la sentenza impugnata sia annullata e gli atti ritornati al primo giudice “per
la continuazione della procedura”. Un appello tuttavia è un rimedio giuridico riformatorio,
non cassatorio. Dal memoriale deve risultare, quindi, come debba essere
modificata la sentenza appellata (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con
riferimenti). Una domanda intesa al mero annullamento della
decisione con rinvio degli atti al primo giudice perché statuisca di nuovo è ammissibile
solo a titolo eccezionale, ove in caso di accoglimento dell'appello l'autorità
di ricorso non possa statuire, o perché in primo grado non sia stata giudicata
una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o perché i
fatti debbano essere completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1
lett. c n. 2 CPC).
a) Nella fattispecie gli appellanti si limitano a postulare il rinvio
della causa al Pretore “per la continuazione della procedura”, senza formulare alcuna conclusione di merito. Certo, essi lamentano
che il Pretore aggiunto non ha assunto le prove da loro offerte all'udienza del
15 settembre 2010, ma motivano il prospettato annullamento della sentenza
impugnata invocando il vecchio Codice di procedura ticinese (appello, pag. 5 punto 2),
non più applicabile in questa sede (sopra, consid. 1 in fine). Per converso, essi nemmeno sollecitano la Camera ad assumere le prove rifiutate
dal primo giudice (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1)
né spiegano perché, ritenesse fondato l'appello, questa Camera non potrebbe
giudicare essa medesima nel merito, salvo riferirsi – una volta ancora – al
vecchio diritto di procedura (appello, punto 10). Ci si limitasse alle constatazioni
che precedono, di conseguenza, l'appello andrebbe dichiarato irricevibile (cfr.
RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3b e 3c), il principio inquisitorio
illimitato che governa il diritto di filiazione non giustificando richieste
indeterminate (DTF 137 III 621 consid. 5.2 con citazioni; RtiD I-2014 pag. 807,
consid. 3d).
b) Un
appello senza conclusioni di merito può nondimeno risultare ammissibile se
dalla sua motivazione, eventualmente letta in parallelo con la decisione impugnata,
emerge senza equivoco che cosa il ricorrente intenda ottenere (DTF 136 V 135
consid. 1.2 con riferimenti). Nel caso specifico si può desumere dalla
motivazione dell'appello che la richiesta di rinviare l'incarto al primo
giudice, limitata al completamento dell'istruttoria sul reddito del convenuto
che gli appellanti ribadiscono ammontare almeno a fr. 20 000.– mensili netti (appello, pag. 7 in alto), tende a far aumentare del 25% il fabbisogno in denaro (e, di riflesso, il contributo
alimentare) relativo ai figli, come questi chiedevano del resto al Pretore
(istanza del 9 giugno 2010, pag. 5 in alto e pag. 8 a metà). Tant'è che nel memoriale costoro riaffermano il loro diritto di beneficiare dell'alto
tenore di vita sostenuto dal padre (appello, pag. 7 in alto). Ne discende che, seppure al limite, l'appello adempie i requisiti dell'art. 311 cpv. 1
CPC e può essere vagliato nel merito.
4. Nella sentenza impugnata il
Pretore aggiunto ha ritenuto anzitutto che nel caso specifico il tenore di vita
sostenuto dai genitori non era particolarmente elevato, ciò che non giustificava
di maggiorare del 25% il fabbisogno in denaro dei figli determinato sulla
scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo. Egli ha definito così il fabbisogno in denaro di
AP 1 e AP 2 adattando i valori della tabella 2010 correlata alle citate
raccomandazioni alla situazione concreta dei figli per quanto riguardava le
spese dell'asilo nido, la posta per la cura e l'educazione, come pure il costo dell'alloggio.
Ciò premesso, ricordato che dopo
la nascita dei figli RA 1 ha ridotto l'attività lucrativa al 40%, il primo
giudice ha appurato che con il suo guadagno netto di fr. 1978.15 mensili essa
non riesce nemmeno a finanziare il proprio fabbisogno minimo di fr. 2425.70
mensili. Per quanto riguarda i redditi del convenuto, il Pretore aggiunto li ha
calcolati in fr. 8532.30 mensili operando una media tra gli introiti del
2006 e del 2009, non senza precisare che la media passava addirittura in
fr. 9767.80 mensili ove si tralasciasse il 2009, anno in cui si era
registrato un calo eccezionale delle entrate. Quanto al fabbisogno minimo di AO
1, egli lo ha accertato in fr. 4464.25 mensili. Stabilita così una
disponibilità di almeno fr. 4068.05 mensili, il Pretore aggiunto ha posto
a carico del padre l'intero fabbisogno in denaro dei figli, dedotti gli assegni
famigliari (incassati direttamente dalla madre), il tutto a decorrere dal 1°
giugno 2010, “valendo prima di allora quanto effettivamente elargito ai figli” (sentenza
impugnata, consid. 6).
5. Dal profilo formale gli
appellanti censurano una violazione del loro diritto di essere sentiti (art. 29
cpv. 2 Cost.) e del principio di uguaglianza (art. 8 Cost.), rimproverando al
Pretore di avere respinto l'escussione di otto testimoni, l'interrogatorio
formale del convenuto, l'edizione dell'intera contabilità relativa alla di lui attività
professionale dal 2008 al 2010 e l'estratto dei suoi conti bancari e/o postali
con la movimentazione dal 1° gennaio 2008 fino al giorno dell'edizione, oltre
a un sopralluogo nell'abitazione del convenuto (verbale del 15 settembre 2010,
pag. 5). A mente degli appellanti l'assunzione di simili prove avrebbe
consentito di accertare l'effettivo reddito di AO 1 e il suo elevato tenore di
vita (appello, pag. 7 a metà).
6. Sulla scorta delle
tassazioni d'ufficio 2006 e 2007 del convenuto (la seconda oggetto di reclamo:
doc. 1) il Pretore aggiunto ha determinato il reddito di AO 1 per quegli anni
in fr. 120 000.– annui. Relativamente
al 2008 e al 2009, egli si è fondato invece sulla dichiarazione d'imposta 2009
prodotta dal contribuente medesimo (doc. 6), cui è allegato il bilancio 31 dicembre
2009 della sua attività “con raffronto a quello al 31 dicembre 2008” e il conto economico 2009 “con raffronto a quello del 2008”. Ne ha desunto, il primo giudice, che nel 2008 il legale aveva guadagnato complessivi fr. 111 640.30 (fr. 84 000.– dallo stipendio e fr. 27 640.30 dall'utile d'esercizio), mentre nel 2009 il reddito
di lui era sceso a fr. 57 910.45
(fr. 54 000.– di stipendio e
fr. 3910.45 di utile d'esercizio). Calcolato in base a 26 fatture
emesse dal convenuto tra
il 5 gennaio e il 28 aprile 2010 (doc. 4) un ricavo lordo di almeno
fr. 106 309.35, il primo giudice
ha reputato tuttavia che “con ogni verosimiglianza” il calo delle entrate nel
2009 fosse un'eccezione. Ha accertato così il reddito medio del convenuto in
fr. 8532.30 mensili per gli anni dal 2006 al 2009, rilevando che la media
sarebbe stata di fr. 9767.80 mensili ove si fosse tralasciato il 2009
(sentenza impugnata, consid. 4). A mente sua, comunque fosse, i documenti in
rassegna risultavano “sufficienti nella procedura sommaria in oggetto per determinare
le entrate e le uscite delle parti”, ulteriori prove apparendo “ininfluenti ai
fini del giudizio”.
a) Il
reddito da attività indipendente di un coniuge è, di regola, quello medio
calcolato sull'arco di più anni – di regola almeno gli ultimi tre (RtiD II-2004
pag. 617 n. 38c; sentenza del Tribunale federale 5A_171/2011 del 1° luglio 2011,
consid. 2.3.2 con riferimenti) – in modo da compensare eventuali fluttuazioni
(Rep. 1995 pag. 141). Esso deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e profitti
dell'azienda oppure, non
esistendo contabilità, ai dati che risultano
dalle dichiarazioni fiscali, senza trascurare eventuali detrazioni straordinarie, deduzioni ingiustificate e consumi privati.
Risultati d'esercizio vistosamente favorevoli o vistosamente sfavorevoli
possono, in determinate circostanze, essere esclusi dalla media (I CCA, sentenza
inc. 11.2011.163 del 30 dicembre 2013, consid. 4a). Verificandosi una costante
flessione o un costante aumento dei redditi fa stato invece – come per i lavoratori
dipendenti – il guadagno dell'ultimo anno (sentenza del Tribunale federale
5D_167/2008 del 13 gennaio 2009, consid. 2 pubblicato in: FamPra.ch 2009 pag.
465; I CCA, sentenza inc. 11.2012.22
del 12 marzo 2014, consid. 6a).
b) In
concreto il Pretore aggiunto ha accertato il reddito medio del convenuto in
fr. 8532.30 mensili dal 2006 al 2009, rispettivamente in fr. 9767.80
mensili tralasciando il 2009. Per il 2008 e 2009 tuttavia egli si è fondato non
su tassazioni, ma su mere dichiarazioni d'imposta, seppur corredate del bilancio
e del conto economico 31 dicembre 2009 “con raffronto” ai dati per il 2008. Per
il 2010 poi egli aveva a disposizione solo 26 fatture emesse dal convenuto fra
il 5 gennaio e il 28 aprile 2010. Ora, trattandosi di stabilire contributi
alimentari per figli minorenni vige il principio inquisitorio illimitato (art. 296
CPC; DTF 128 III 413 in alto). Questa Camera ha acquisito d'ufficio pertanto le
tassazioni del convenuto dal 2008 al 2012 (compresi), emesse nel frattempo. Tenuto
conto anche di queste ultime, al cui proposito cui le parti hanno avuto modo di
esprimersi, il reddito medio del convenuto tra il 2006 e il 2011 risulta di
circa fr. 11 400.– mensili.
Quanto alla sostanza, dalla documentazione fiscale si evince che il passivo di
fr. 173 384.– registrato nel
2006 è costantemente aumentato negli anni fino a raggiungere fr. 591 773.– nel 2011. In circostanze del genere è escluso che il convenuto possa far capo a elementi del patrimonio
per sostentare i figli. Quanto al reddito determinante, esso risulta (come detto)
di fr. 11 400.– mensili.
7. Gli appellanti asseriscono
che le prove rifiutate dal Pretore aggiunto avrebbero consentito di chiarire “l'entità
degli introiti a fronte delle uscite, l'esame delle quali appare necessario per
verificare cosa viene caricato nella contabilità dell'attività professionale,
oltre a definire l'esistenza di risparmi o investimenti che, nel caso del
professionista, possono concorrere alla determinazione dell'onere alimentare
nei confronti dei figli” (appello, pag. 8 a metà). Simili argomentazioni vanno approfondite.
a) A
parere degli istanti, gli otto testimoni offerti potrebbero “riferire su
questioni rilevanti, in particolare al reddito, effettivo o ipotetico, del
convenuto, ed al suo tenore di vita avendo essi con questo intrattenuto
rapporti professionali (clienti, fiduciario commercialista, amici e
conoscenti), oppure avendo frequentato lo stesso convenuto in periodi di ferie
trascorse in condizioni di assoluta sfarzosità, con trasferte effettuate a
bordo di lussuose vetture che non erano certo la vecchia
__________
di cui si fa menzione al verbale d'udienza” (appello, pag. 7 seg.). Che su un
punto o sull'altro un testimone possa confermare un determinato incasso o una certa
spesa oppure esprimere impressioni sulla situazione economica del convenuto è
possibile, ma appare d'acchito improbabile che da tali testimonianze si possano
ricavare dati più affidabili di quelli che l'autorità fiscale è riuscita ad
accertare. Racconti di “ferie trascorse in condizioni di assoluta sfarzosità”, ad
ogni modo, non consentirebbero di determinare oggettivamente il tenore di vita
del convenuto, anche perché egli viveva manifestamente sopra le sue
possibilità, come risulta dalle tassazioni, le quali dal 2006 al 2011 attestano
un costante aumento dei debiti.
b) Gli
appellanti reiterano la richiesta di “edizione dal convenuto dell'intera
contabilità dell'attività professionale per il 2008, 2009 e 2010 e dell'estratto
dei conti bancari e/o postali ovunque posti, con i movimenti dal
1° gennaio 2008 al giorno dell'edizione” (appello, pag. 8 nel mezzo). Allo
stesso tempo però essi fanno valere che la documentazione contabile versata
agli atti in prima sede per il 2008 e il 2009 denota un reddito da attività professionale
“esiguo al punto da essere insostenibile” (appello, pag. 8 secondo paragrafo). In
circostanze siffatte mal si intravede l'utilità di assumere prove che gli
stessi appellanti definiscono inaffidabili, tanto più che nulla essi hanno eccepito
in merito ai dati fiscali assunti d'ufficio da questa Camera. Per di più,
appare ormai escluso che il convenuto produca ora estratti conto che attestino
redditi più alti di quelli accertati dall'autorità tributaria. Nell'esito,
dunque, la decisione del Pretore di rinunciare ad acquisire le prove in
questione sfugge alla critica.
c) Al
Pretore gli appellanti rimproverano inoltre di non avere interrogato
formalmente il convenuto. Essi non indicano tuttavia su quali fatti egli dovesse
essere sentito né descrivono quali circostanze non ancora sufficientemente
chiarite alla discussione del 15 settembre 2010 o al dibattimento finale del 10
febbraio 2011 andrebbero ancora delucidate. Al riguardo l'assunzione della
prova si esaurirebbe verosimilmente perciò in un frustraneo dispendio di tempo.
d) Quanto
alla richiesta di sopralluogo nell'abitazione del convenuto, mal si intravede
come esso potrebbe servire per determinare concretamente il reddito di lui. Al
proposito l'appello si dimostra finanche irricevibile per carenza di
motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).
8. Nelle condizioni illustrate
occorre determinare se con un reddito medio
di fr. 11 400.– mensili e un fabbisogno minimo di
fr. 4464.25 (non contestato), il convenuto fruisca di un tenore di
vita particolarmente elevato, tale da giustificare contributi alimentari maggiorati
del 25%. Questa Camera ha già avuto modo di ricordare in effetti che nel caso
in cui un genitore con obblighi alimentari versi in condizioni economiche
particolarmente favorevoli, il fabbisogno in denaro del figlio può anche essere
maggiorato del 25% rispetto ai valori medi contemplati dalla tabella annua correlata
alle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale
del Canton Zurigo (RtiD II-2010 pag. 632 n. 20c).
a) Questa
Camera ha ravvisato gli estremi testé accennati nel caso di un convenuto con
redditi di fr. 17 900.– mensili,
stipendio che negli anni successivi alla nascita della figlia (2006) era andato
costantemente aumentando e che gli ha sempre lasciato un margine disponibile di
oltre fr. 2000.– mensili anche considerando il fabbisogno minimo da lui fatto
valere, ammesso e non concesso che fosse giustificato (loc. cit.). Analogo
indirizzo la Camera ha seguito nel caso di un padre che guadagnava più di
fr. 20 000.– mensili e che conservava
sul proprio fabbisogno minimo un agio sufficiente per elargire ai figli contributi
alimentari maggiorati del 25% rispetto ai fabbisogni in denaro (sentenza inc.
11.2012.69 del 9 settembre 2014, consid. 10). Nello stesso senso ha deciso
la Camera trattandosi di un padre che negli ultimi tre ultimi anni aveva guadagnato
in media fr. 16 233.– mensili e
faceva valere in appello un fabbisogno
minimo di fr. 10 594.75 mensili (rispetto ai fr. 7571.55
mensili accertati dal Pretore), il convenuto conservando una disponibilità
mensile di oltre fr. 5600.–mensili (sentenza inc. 11.2012.10 del 20
ottobre 2014, consid. 7c a 7d). La giurisprudenza
invece non ha ritenuto per nulla
elevato il tenore di vita di un padre di due figli, il cui stipendio netto
ammontava a fr. 10 000.– mensili e il fabbisogno a fr. 5100.–
mensili, che doveva erogare un contributo di fr. 1700.– mensili a un
figlio nato dal primo matrimonio (sentenza il
Tribunale federale 5A_808/2012
del 29 agosto 2013, consid. 3.1.2.2).
b) Nel
caso specifico le entrate del convenuto (fr. 11 400.– mensili) risultano nettamente inferiori ai livelli di
reddito che giustificano, secondo la prassi di questa Camera, una maggiorazione
del 25% calcolata sul fabbisogno in denaro dei figli. Certo, ove si consideri
il fabbisogno minimo di fr. 4464.25 considerato dal Pretore aggiunto il
convenuto sembrerebbe godere di un ampio margine di disponibilità mensile. Un
fabbisogno simile non assicura però un alto tenore di vita, mentre se si
garantisce al convenuto un alto tenore di vita non resterebbe margine in
concreto per finanziare il fabbisogno maggiorato dei figli. Sotto questo
profilo la situazione finanziaria del convenuto non si discosta apprezzabilmente,
in sostanza, da quella che il Tribunale federale ha giudicato nella decisione
del 29 agosto 2013 evocata dianzi. Il fatto che il Pretore aggiunto si sia
tenuto ai parametri della tabella correlata alle ripetute raccomandazioni
dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo
va quindi esente da critiche.
9. Il Pretore ha obbligato il convenuto a erogare contributi
alimentari fino alla maggiore età dei figli. In ossequio alla giurisprudenza più recente simili
contributi vanno fissati però non solo fino al compimento dei 18 anni dei
beneficiari, ma fino al termine del relativo percorso scolastico o
professionale, ove questo si concluda più tardi (DTF 139 III
401). Inoltre la deduzione di fr. 200.– mensili per assegni familiari,
giustamente prevista dal Pretore aggiunto (sentenza, consid. 1), passa a
fr. 250.– mensili dopo il 16° compleanno dei figli (art. 3 cpv. 1 lett. b
e 5 cpv. 2 LAFam: RS 836.2). In virtù del principio inquisitorio illimitato preposto
al diritto di filiazione (sopra, consid. 6b) il dispositivo n. 1.1 della
sentenza impugnata deve quindi essere completato nel senso che i contributi alimentari
di fr. 1752.65 mensili per AP 1 e di fr. 1613.50 mensili per AP 2 (ultima
fascia d'età) si riducono a fr. 1702.65 e a fr. 1563.50 mensili dal
16° compleanno fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica
o professionale nel caso in cui, al compimento della maggiore età, questa non
fosse ancora ultimata. L'appello va accolto di conseguenza entro questi limiti.
10. In subordine gli appellanti
chiedono di far decorrere i contributi di mantenimento dal 17 dicembre 2009
(data della loro nascita) anziché dal 1° giugno 2010 (mese in cui è stata promossa
causa), sostenendo che dal 17 dicembre 2009 al 1° giugno 2010 il convenuto ha
versato solo fr. 4200.– complessivi, pari a fr. 350.– mensili, in
luogo dei fr. 800.– mensili stabiliti dal Pretore con decreto cautelare del
26 luglio 2010. Il primo giudice ha fatto decorrere i contributi alimentari, in
effetti, dal momento in cui è stata presentata l'istanza, “valendo prima di
allora quanto effettivamente elargito ai figli” (sentenza impugnata, consid.
6). Se è vero però che l'art. 279 cpv. 1 CC consente al figlio di esigere dai
genitori il mantenimento anche per l'anno precedente l'inoltro dell'azione, è
altrettanto vero che nella fattispecie gli istanti non hanno formulato alcuna
domanda in tal senso. Che poi il padre non abbia versato tutti i contributi
cautelari ancora non giustifica di far retroagire d'ufficio l'istanza. Su
questo punto l'appello si rivela destinato all'insuccesso.
11. Le spese della decisione
odierna seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Visto l'esito
dell'appello, si giustifica di addebitare due terzi degli oneri agli appellanti
e il resto al convenuto, il quale ha presentato osservazioni per il tramite di
un patrocinatore e ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.
12. Relativamente ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.1 della sentenza impugnata è così
riformato:
per AP 1:
fr. 1221.65 mensili dal 1°
giugno al 31 agosto 2010,
fr.
1746.65 mensili dal 1° settembre 2010 fino al primo compleanno,
fr.
1641.65 dal primo fino al terzo compleanno,
fr.
1401.65 dal terzo fino al sesto compleanno,
fr.
1484.65 mensili dal sesto fino al dodicesimo compleanno,
fr.
1752.65 dal dodicesimo fino al sedicesimo compleanno,
fr.
1702.65 dal sedicesimo compleanno fino alla maggiore età o fino al termine
della formazione scolastica o professionale nel caso in cui, al compimento
della maggiore età, questa non fosse ancora stata ultimata;
per AP 2:
fr. 1082.50 mensili dal 1°
giugno al 31 agosto 2010,
fr.
1490.50 mensili dal 1° settembre 2010 fino al primo compleanno,
fr.
1406.50 dal primo fino al terzo compleanno,
fr.
1262.50 dal terzo fino al sesto compleanno,
fr.
1345.50 mensili dal sesto fino al dodicesimo compleanno,
fr.
1613.50 dal dodicesimo al sedicesimo compleanno,
fr.
1563.50 dal sedicesimo compleanno fino alla maggiore età o fino al termine
della formazione scolastica o professionale nel caso in cui, al compimento
della maggiore età, questa non fosse ancora stata ultimata.
Per il resto l'appello è respinto
e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 1000.–
sono poste per due terzi a carico degli appellanti e per il resto a carico
della controparte, cui gli appellanti rifonderanno fr. 1000.– complessivi per
ripetibili ridotte.
3. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali,
parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di
Considerandi
ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non
nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).