11.2011.74
Divorzio: misure provvisionali
22 gennaio 2014Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2011.74
Data decisione, Autorità:
22.01.2014, ICCA
Ricorso:
TF,5A_160/2014, 26.3.2014
Titolo:
Divorzio: misure provvisionali
MISURE PROVVISIONALI DI DIVORZIO
art. 276 CPC
Incarto n.
11.2011.74
Lugano,
22 gennaio 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente per statuire nella causa CA. 2011.5 (modifica di provvedimenti
cautelari in pendenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio
Nord promossa con
istanza del 17 marzo 2011 dall'
avv. dott. AP 1
contro
AO 1 nata
(patrocinata dall'avv. PA 1 ),
causa nella quale la figlia (1999) è rappresentata
dalla curatrice avv.
giudicando sull'appello del 30 maggio 2011 presentato
da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 18 aprile 2011;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1954) e AO 1 (1963) si sono
sposati a __________ il 3 ottobre 1986. Dal matrimonio sono nate F__________
(il 28 marzo 1987), E__________ (il 25 giugno 1992) e I__________ (il 5 ottobre
1999). Il marito è avvocato a __________, la moglie è casalinga e abita a __________. Nell'ambito di una procedura
a protezione dell'unione coniugale promossa da AO 1, con decreto cautelare del
7 aprile 2005 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha affidato le
figlie E__________ e I__________ alla madre (inc. DI.2005.79). Il 15
aprile 2005 AP 1 si è rivolto al Tribunale ordinario di __________,
postulando la separazione giudiziale e rivendicando la custodia delle figlie,
che quel tribunale gli ha affidato il 14 ottobre 2005, riservato il diritto di
visita della madre. Il 13 maggio 2005 AO 1 ha introdotto davanti al Pretore un'azione unilaterale di divorzio fondata sull'art. 115 CC, postulando
una volta ancora l'affidamento delle figlie, riservato il diritto di visita del
padre (inc. OA.2005.55). Con ordinanza del 10 aprile 2006 il Tribunale
ordinario di __________ ha poi sospeso la causa di separazione “fino alla definizione del giudizio
instaurato da AO 1 dinanzi al Pretore di Mendrisio ai
sensi degli art. 172 ss del Codice civile svizzero”. Il 7 settembre 2007 AO 1 ha intentato davanti al Pretore una seconda azione di divorzio sulla base dell'art. 114 CC (inc. OA.2007.76).
B. Le relazioni personali tra AP 1 e le figlie
minorenni, entrambe a __________, sono state ripetutamente disciplinate
a titolo cautelare dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, sia nella
protezione dell'unione coniugale sia nelle cause di divorzio. Con decreto
cautelare del 4 ottobre 2007, inoltre, il Segretario assessore ha provvisto E__________
e I__________ di un curatore di rappresentanza (art. 146 CC). Quanto al diritto di visita, esso è stato regolato ultimamente con decreto cautelare del 31 agosto 2009, nella
seconda causa di divorzio, allorché il Pretore ha confermato
un assetto provvisionale fissato il 19 giugno 2009 dal Segretario assessore
senza contraddittorio. In conformità a tale decisione AP 1 avrebbe avuto
diritto di incontrare la figlia I__________ un fine settimana ogni 15 giorni
dal venerdì pomeriggio alle ore 16.30 fino alla domenica sera alle 20.15. Con quel
decreto il Pretore ha ordinato altresì un esame psicodiagnostico della figlia.
Un appello presentato da AP 1 contro tale decreto cautelare è stato respinto il
29 settembre 2009 da questa Camera nella misura in cui era ricevibile (inc.
11.2009.159). Con sentenza unica 5A_762/2009 del 14 giugno 2010 il
Tribunale federale ha dichiarato inammissibili tanto un ricorso in materia
civile quanto
un ricorso sussidiario in materia costituzionale esperiti da AP 1
contro il giudizio di appello.
C. Nel
frattempo, il 9 novembre 2009, AP 1 ha chiesto al Pretore di estendere il
diritto di visita regolato nel decreto cautelare del 31 agosto 2009,
autorizzandolo a incontrare I__________ ogni martedì sera dalle ore 16.15 fino
al mercoledì mattina, un giovedì sera ogni 15 giorni secondo le modalità del
martedì, un fine settimana ogni 15 giorni dal
venerdì pomeriggio alle ore 16.15 fino al lunedì mattina, come pure tra
il venerdì e il sabato delle settimane in cui la figlia non avesse trascorso il
fine settimana con lui. Il Pretore ha respinto l'istanza senza contraddittorio
con decreto cautelare dell'indomani. AP 1 ha postulato il 23 novembre 2009 la revoca di tale decreto previo contraddittorio e l'accoglimento della sua
istanza. Simultaneamente egli ha ricusato il Pretore, che dovendosi astenere
dal proprio ufficio fino al giudizio sulla domanda di ricusazione ha trasmesso
la richiesta intesa all'estensione del diritto di visita al Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Nord. Questi ha attribuito agli incarti della seconda
causa di divorzio e del procedimento cautelare nuovi numeri di ruolo
(OA.2009.114 e DI.2010.82).
D. Il 20 aprile 2010 AO 1 ha adito a sua volta il Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Nord, chiedendogli di sospendere in via provvisionale il diritto
di visita di AP 1 e di proibire a quest'ultimo – sotto comminatoria dell'art.
292 CP – di avvicinarsi all'abitazione di lei, alle scuole di __________, alla
palestra comunale e a ogni luogo in cui si trovassero le figlie, vietandogli
altresì
di
portare le minorenni in Italia. Con decreto cautelare emesso il 22 aprile 2010
senza contraddittorio il Pretore ha accolto l'istanza e ha pronunciato nei
confronti di AP 1 le ingiunzioni richieste. Un appello presentato da AP 1
contro tale decreto è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con
sentenza del 19 maggio 2010 (inc. 11.2010.53).
E. Il
contraddittorio cautelare si è tenuto il 7 giugno 2010. La figlia E__________ è
diventata maggiorenne il 25 giugno 2010. Statuendo con decreto del 9
luglio 2010, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha respinto
l'istanza 9 novembre 2009 di AP 1 volta all'estensione del diritto di
visita, mentre ha parzialmente accolto l'istanza 20 aprile 2010 di AO 1, nel senso
che ha confermato il diritto di visita a I__________ in un fine settimana ogni
15 giorni dal venerdì pomeriggio alle ore 16.30 fino alla domenica sera alle
20.15, da esercitare esclusivamente in Svizzera, la prima volta dal 30 luglio
al 1° agosto 2010, “previa consegna di ogni documento di identità di I__________
da parte del padre alla madre”. Un appello presentato da AP 1 conto tale decreto
è stato respinto in quanto ricevibile da questa Camera con sentenza del 13
luglio 2012 (inc. 11.2010.92). Con decisione 5A_667/2012 del 21 settembre 2012
il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso introdotto da AP 1
contro la sentenza di appello.
F. Nel
frattempo, il 17 marzo 2011, AP 1 ha chiesto una volta ancora al Pretore di estendere
il diritto di visita a I__________ regolato nel decreto cautelare del
9 luglio 2010, autorizzandolo a incontrare la figlia ogni martedì dalle
ore 16.30 fino al mercoledì mattina, un giovedì sera ogni 15 giorni secondo le stesse
modalità del martedì e un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì alle ore 16.30
fino al lunedì mattina. All'udienza del 6 aprile 2011, indetta per la
discussione cautelare, AO 1 ha proposto di respingere l'istanza, salvo proporre
essa medesima l'estensione del diritto di visita paterno (esclusivamente in
Svizzera) ogni mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 21.00. La curatrice di I__________
ha formulato sostanzialmente la medesima proposta. Chiusa
l'istruttoria, alla discussione finale del 15 aprile 2011 AP 1 ha confermato le sue domande. La convenuta ha postulato una volta ancora la reiezione dell'istanza.
La curatrice della figlia ha ribadito il proprio punto di vista.
G. Con
decreto cautelare del 18 aprile 2011 il Pretore ha parzialmente accolto
l'istanza, nel senso che ha esteso il diritto di visita a I__________ aggiungendo
a quello del fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì alle ore 16.30 fino
alla domenica alle ore 20.15, un diritto di visita ogni mercoledì dalle ore
17.30 fino alle ore 20.45, anch'esso da esercitare esclusivamente in Svizzera, “previa
consegna di ogni documento di identità di I__________ da parte del padre alla
madre oppure a questa Pretura”. La tassa di giustizia e le spese, di
complessivi fr. 100.–, sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla
moglie fr. 500.– per ripetibili.
H. Contro
il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un
appello del 30 maggio 2011 nel quale chiede che, sospesa l'esecutività del
divieto inerente all'esercizio del diritto di visita fuori della Svizzera, il
Pretore sia tenuto a sentire E__________ e I__________, sia disciplinato
“equamente” l'esercizio del diritto di visita durante le vacanze scolastiche di
Pasqua, sia riformato il decreto impugnato accogliendo la sua istanza del
17 marzo 2011, sia ordinato alla curatrice di I__________ “di non
più ascoltare la minore” e “di non più partecipare alle udienze cui non può
partecipare” e di definire quale Codice di diritto processuale sia applicabile
alla procedura pendente. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per
osservazioni.
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento
della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il
decreto del Pretore, intimato il 18 aprile 2011, è stato notificato
all'appellante il 20 maggio 2011 (timbro postale dell'ufficio italiano di Ponte
Chiasso). L'appello in esame soggiace pertanto al nuovo diritto, secondo cui le
decisioni in materia di provvedimenti cautelari nelle cause di divorzio (art.
276 CPC) sono appellabili entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che,
vertendo esclusivamente su controversie patrimoniali, il valore litigioso sia
di almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione
(art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale eccezione non ricorre, litigiose
essendo solo le relazioni personali tra il padre e la figlia minorenne. Consegnato
all'ufficio postale di Chiasso il 30 maggio 2011, ultimo giorno utile,
l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2. Contestualmente alla domanda con cui ha postulato il 23 novembre
2009 la ricusazione del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud (sopra,
lett. C), AP 1 aveva chiesto anche la ricusazione dei giudici che compongono
la prima Camera civile. Tale domanda è stata respinta con decisione emanata da
questa stessa Camera il 9 luglio 2012 (inc. 21.2009.6), passata in
giudicato. Precisato ciò, nulla osta nella fattispecie all'esame dell'appello.
3. Nella
misura in cui l'istante postula più o altro che la riforma – o, al limite,
l'annullamento – del decreto cautelare impugnato, l'appello si rivela d'acchito
irricevibile. Ciò vale, in particolare, per quanto concerne la richiesta di
regolare l'esercizio del diritto di visita durante le vacanze scolastiche di
Pasqua per il futuro, la richiesta di ordinare alla curatrice di I__________
“di non più ascoltare la minore” e “di non più partecipare alle udienze cui non
può partecipare”, come pure la richiesta di definire quale Codice di diritto
processuale dovesse applicarsi in primo grado. Su tali questioni, del resto, non
risulta nemmeno che il Pretore sia stato chiamato a statuire.
4. Nel
decreto impugnato il Pretore ha accertato che, rispetto al momento in cui era
stato emesso il precedente decreto del 9 luglio 2010 sul diritto di visita a I__________,
emergevano “indizi rallegranti riguardo all'andamento del rapporto
padre-figlia”, come confermava la curatrice della minorenne. Rimaneva invece
“la situazione di fondato pericolo” riconducibile al fatto che AP 1 insisteva
nel rivendicare l'affidamento della figlia dinanzi alle autorità italiane,
tant'è che il 16 giugno 2010 aveva presentato ricorso al Tribunale di __________
contro una decisione del 6 maggio 2010 con cui lo stesso tribunale aveva
sospeso la “formula esecutiva” apposta il 13 aprile 2010 a un “provvedimento” del 14 ottobre 2005 con cui affidava I__________ al padre. Nelle circostanze
descritte il Pretore ha esteso il diritto di visita paterno a una serata
infrasettimanale, il mercoledì dalle ore 17.30 alle 20.45, ma ha ribadito la
circoscrizione al territorio svizzero fissata nel decreto cautelare del 9
luglio 2010. Ha scartato invece un maggior ampliamento delle visite, ricordando
che AP 1 vede la figlia presso la di lui madre nel __________, sicché altri
incontri obbligherebbero I__________, studente di prima media a __________, “a
una diana ad orari sconvenienti per sobbarcarsi la trasferta da __________ a __________
di primo mattino”. Anche un prolungamento del diritto di visita del fine
settimana fino al lunedì costringerebbe forzatamente la figlia ad “alzarsi di
buon'ora per raggiungere le scuole di __________ in tempo per l'inizio delle
lezioni”. Infine non si giustificava la richiesta di trascorrere alcuni giorni
della settimana pasquale 2011 con la figlia, condizionando quest'ultima a un
viaggio già pianificato a __________.
5. L'appellante
si duole anzitutto che il Pretore abbia applicato all'adozione del decreto impugnato
il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero e non la vecchia procedura
ticinese (memoriale, punto 1). A parte il fatto però che secondo dottrina i
provvedimenti cautelari chiesti dopo il 1° gennaio 2011 in una causa di divorzio pendente soggiacciono alla legge nuova (Tappy
in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 15 ad art. 404; Trezzini in: Commentario al codice di diritto processuale
svizzero, Lugano 2011, pag. 1562 in alto), mal si comprende l'interesse pratico
e attuale della censura. Se il timore dell'appellante è quello di veder
sfuggire a ogni esame un appello presentato il
19 agosto 2008 contro un decreto del 28 luglio 2008 con cui il Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Sud accertava la propria competenza per territorio (nella
causa inc. OA.2005.55), appello la cui trattazione è
stata rinviata il 26 agosto 2008 da questa Camera alla “prima appellazione
sospensiva” (inc. 11.2008.105), il timore è infondato, il processo di merito
nel cui ambito quel decreto è stato emanato continuando a essere disciplinato
dal vecchio rito (art. 404 cpv. 1 CPC). Al riguardo non soccorre dunque attardarsi.
6. Sostiene
l'appellante che per verificare l'opinione della figlia il Pretore avrebbe dovuto
sentire personalmente I__________ e non accomodarsi di quanto riferiva la curatrice
di rappresentanza (memoriale, punto 2). Sta di fatto
che il Pretore ha citato la curatrice di rappresentanza non per respingere
l'istanza di AP 1 (decreto impugnato, pag. 2 in alto), bensì per accoglierla parzialmente ed estendere il diritto di visita a una serata infrasettimanale
(quella del mercoledì, dalle ore 17.30 alle 20.45). L'ulteriore ampliamento
postulato dall'istante è stato scartato dal Pretore non fondandosi sulle
affermazioni della curatrice (nemmeno evocate a tale proposito), bensì ispirandosi
al bene della figlia, la quale per consentire un secondo diritto di visita infrasettimanale
al padre avrebbe dovuto alzarsi prestissimo un'altra volta e raggiungere la
scuola media di __________ entro l'inizio delle lezioni, altrettanto valendo
per un eventuale prolungamento del diritto di visita durante il fine settimana
fino al lunedì mattina (decreto impugnato, pag. 2 in basso). L'interesse della figlia oggettivamente inteso prevalendo sui desideri soggettivi del
genitore (e su eventuali desideri soggettivi della ragazza), non si vede di
quale utilità si sarebbe potuta rivelare una nuova audizione di I__________.
Anche su questo punto l'appello denota così la sua inconsistenza.
7. Al
Pretore l'appellante rimprovera di avere trascurato che con il decreto cautelare dell'8 novembre 2005, emesso inaudita parte
nell'ambito della prima causa di divorzio promossa da AO 1, il Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Sud aveva accertato come a quel tempo E__________ e
I__________ risiedessero da lui, a __________, tant'è che a un'udienza del 5
dicembre 2005 il Pretore medesimo aveva “ratificato” tale assetto cautelare (memoriale, punto 3). L'argomentazione
è fine a sé stessa. Il problema è di sapere, nel caso specifico, se l'estensione
del diritto di visita provvisionale decretata dal Pretore sia conforme al bene
della figlia (tutti i mercoledì dalle ore 16.30 alle 20.45, in aggiunta al fine
settimana ogni 15 giorni dal venerdì alle ore 16.30 fino alla domenica alle ore
20.15) o se sia piuttosto nell'interesse di questa un ulteriore ampliamento, come
auspica l'appellante (tutti i martedì dalle ore 16.30 fino al mercoledì
mattina, il giovedì ogni 15 giorni dalle ore 16.30 fino al mercoledì mattina e il
fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì alle ore 16.30 fino al lunedì mattina:
sopra, lett. F). Neppure l'interessato spiega però quale conseguenza l'accertamento
citato, risalente a fatti del 2005, dovrebbe esplicare per la nuova disciplina
del diritto di visita cautelare da lui proposta. Una volta ancora l'appello cade
dunque nel vuoto.
8. L'appellante
critica inoltre il Pretore per non avere narrato le sue vicissitudini dal 5
marzo 2005, quando egli ha iscritto la famiglia all'Ufficio dell'anagrafe di __________,
fino al 12 febbraio 2008, allorché il Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Sud ha omologato un accordo provvisionale da lui raggiunto con la moglie nell'ambito
della seconda causa di divorzio sulle sue relazioni personali con la figlia E__________
(memoriale, punto 4). Anche tale doglianza però è inconcludente, non essendo
dato a divedere – né l'appellante illustrando – in che modo tali antefatti dovrebbero
confortare la modifica da lui chiesta del suo diritto di visita provvisionale per
il futuro.
9. Ad
analoga sorte è destinato l'appello nella misura in cui AP 1 fa carico al primo
giudice di non avere esposto, nel decreto impugnato, lo svolgimento delle varie
procedure intervenuto dinanzi al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud dal
23 novembre 2005, quando egli ha proposto
di respingere l'istanza a protezione dell'unione coniugale presentata
dalla moglie, fino al 12 febbraio 2008 (memoriale, punto 5). Una volta di più l'appellante
non spiega, per vero, quale incidenza avrebbero tali accertamenti sulla
modifica del diritto di visita provvisionale da lui richiesta. Onde l'infruttuosità
della critica.
10. Insiste
l'appellante nel recriminare su fatti e avvenimenti verificatisi dal 28 luglio
2008, allorché il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha respinto un'eccezione
di incompetenza per territorio da lui sollevata nella prima causa di divorzio
intentata dalla moglie, fino al 23 dicembre 2009, quando egli ha ricusato il Pretore,
il Segretario assessore, la prima Camera civile e l'intero Tribunale d'appello
(memoriale, punto 6). La verbosa digressione non è però in alcun nesso di
causalità con l'oggetto del giudizio. Che incidenza avrebbero fatti accaduti
tra il 2008 e il 2009 sulla modifica di un diritto di visita decretata
provvisionalmente nel 2011 non è dato di capire. Fuori tema, l'appello riesce ulteriormente
privo di pertinenza.
11. L'appellante
si duole che, secondo il Pretore, il Tribunale di __________ avrebbe apposto il
13 aprile 2010 la “formula esecutiva” a un “provvedimento” del 14 ottobre 2010
con cui affidava I__________ al padre, mentre quel “provvedimento” era in realtà
del 14 ottobre 2005 (memoriale, punto 8, mancando il punto 7). Il che sarà anche
vero, ma non si scorge quale parvenza di relazione avrebbe con l'oggetto del
decreto impugnato. Quando poi l'appellante fa valere che ogni persona ha il
diritto di comparire davanti a un tribunale indipendente e imparziale,
costituito per legge, l'argomentazione diviene finanche incomprensibile, nulla
indiziando
l'ipotesi
– neppure adombrata dall'appellante – che il Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Nord non adempisse tali requisiti.
12. Afferma
l'appellante – per quel che è dato di arguire – che ordinandogli con decreto
cautelare del 22 aprile 2010 di non avvicinarsi all'abitazione della moglie,
alle scuole di __________, alla palestra comunale e a ogni altro luogo in cui
si trovasse I__________ (sopra, lett. D), il Pretore ha leso la sua libertà personale,
la sua libertà di domicilio “e la libera circolazione nello spazio Scenken (sic)”
(memoriale, punto 9). A prescindere dal fatto però che un appello presentato da AP 1 contro quel decreto è già
stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 19 maggio
2010, passata in giudicato (sopra, lett. D), oggetto dell'attuale giudizio è il
decreto cautelare del 18 aprile 2011, non quello del 22 aprile 2010. L'irricevibilità dell'appello su questo punto è di conseguenza manifesta.
13. Infine
l'appellante rivendica il diritto di esercitare il diritto di visita
all'estero, affermando – non senza prolissità e farragine – che la nota
“formula esecutiva” apposta il 13 aprile 2010 dal Tribunale di __________ al
“provvedimento” del 14 ottobre 2005 è tuttora sospesa, che nulla suffraga il
rischio di una mancata riconsegna della figlia alla madre affidataria da parte
sua dopo gli incontri, che limitare le relazioni personali con la figlia al
territorio svizzero viola il diritto costituzionale e l'ordinamento internazionale,
oltre che l'imperativo del ricongiungimento familiare garantito dagli accordi
bilaterali tra la Svizzera e l'Unione europea. Ora, l'appellante non nega di
avere presentato ricorso al Tribunale di __________
il 16 giugno 2010 contro la
decisione del 6 maggio 2010 con cui quel tribunale aveva sospeso la
“formula esecutiva” apposta il 13 aprile 2010 al “provvedimento” del 14 ottobre
2005 che affidava I__________ al padre, come il Pretore aveva rilevato nel
decreto cautelare del 9 luglio 2010 (e questa Camera ha ricordato nel consid. 3
della sentenza 13 luglio 2012: sopra, lett. E). In altri termini, con la
motivazione del Pretore, secondo cui “la situazione di fondato pericolo già
diffusamente illustrata nel decreto del 9 luglio 2010 non può dirsi mutata”, l'interessato
non si confronta (decreto impugnato, pag. 4 a metà). Tanto meno egli
pretende di avere oggi un'abitazione propria in Svizzera che suffragherebbe un
eventuale cambiamento.
Quanto
alle argomentazioni che l'appellante fonda sulla libertà personale e di movimento,
come pure sull'accordo tra la Svizzera e l'Unione europea in materia di libera
circolazione delle persone, esse non impediscono che l'organo nazionale cui incombe
di applicare la Convenzione dell'Aia concernente la competenza delle autorità e
la legge applicabile in materia di protezione dei minori, del 5 ottobre
1961 (RS 0.211.231.01), adotti misure idonee a evitare la sottrazione di un figlio
da parte del genitore non affidatario e limiti l'esercizio del diritto di
visita ai confini di Stato. Che simile trattato sia applicabile al caso in
esame è già stato accertato da questa Camera nel consid. 5 della citata
sentenza 13 luglio 2012 (sopra, lett. E). Non soccorre dunque ripetersi. E che per
tutelare il bene di figli minorenni il giudice svizzero del divorzio possa
prendere le misure più idonee, compreso il divieto di lasciare la Svizzera e
l'obbligo di depositare documenti d'identità, è fuori discussione (RtiD II-2005
pag. 707 n. 35c; sentenza del Tribunale federale 5A_830/2010 del 30 marzo 2011,
consid. 5.5 con richiami). Anche sotto questo profilo nulla risulta quindi
essere mutato rispetto al 9 luglio 2010, quando il Pretore ha vincolato
l'esercizio del diritto di visita al territorio svizzero.
14. Se
ne conclude che, destituito di fondamento, l'appello è destinato
all'insuccesso. L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la
richiesta di effetto sospensivo contenuta nel memoriale.
15. Le spese del giudizio odierno seguono la
soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema
di ripetibili alla controparte, il rimedio giuridico non essendo stato intimato
per osservazioni.
16. Circa
Fatti
i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.
1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una
decisione cautelare, ovvero incidentale (DTF 134 I 86 consid. 3.1), essa segue
Considerandi
la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
E in concreto l'azione principale può formare oggetto di ricorso in materia
civile senza riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1
lett. b LTF), vertendo sulle relazioni personali tra padre e figlia
(sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il
decreto impugnato è confermato.
2. Le
spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione
a:
–
–
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie
giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre
misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster