Lexipedia

Decisione

11.2011.74

Divorzio: misure provvisionali

22 gennaio 2014Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.

1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una

decisione cautelare, ovvero incidentale (DTF 134 I 86 consid. 3.1), essa segue

Considerandi

la via giudiziaria del­l'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

E in concreto l'azione principale può formare oggetto di ricorso in materia

civile sen­za riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1

lett. b LTF), vertendo sulle relazioni personali tra padre e figlia

(sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il

decreto impugnato è confermato.

2. Le

spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione

a:

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie

giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre

misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster