11.2011.75
Approvazione di rendiconti e approvazione della mercede del curatore
20 giugno 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
11.2011.75
Data decisione, Autorità:
20.06.2011, ICCA
Titolo:
Approvazione di rendiconti e approvazione della mercede del curatore
MERCEDE
RELAZIONE FINALE
art. 417 cpv. 2 CC
art. 423 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2011.75
Lugano,
20 giugno
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti, supplente
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa n.700.2008/R.51.2010 (curatela volontaria: approvazione di
rendiconto e mercede del curatore) della Divisione degli interni, Sezione degli
enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
alla
Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona
come
curatore di
PI 1,
riguardo
alla mancata approvazione del rendiconto 2009;
giudicando
sul ricorso (“appello”) del 14 maggio 2011 presentato da AP 1 contro la decisione
emessa il 28 marzo 2011 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 29 dicembre 2008 la Commissione tutoria regionale
15 ha istituito in favore di PI 1 (1984) una curatela volontaria, affidata a AP
1. PI 1 essendosi trasferita da __________ a __________, il 25 agosto 2009 la Commissione
tutoria regionale 14 ha assunto il caso. Su richiesta della curatelata, AP 1 è
poi stato sostituito nel gennaio del 2010 da PI 2.
B. Il
1° febbraio 2010 AP 1 ha sottoposto alla Commissione tutoria regionale 14 il rendiconto
2009 della curatelata, non controfirmato da quest'ultima. Con decisione del 29
aprile 2010 la Commissione tutoria regionale ne ha respinto l'approvazione, rilevando
che il curatore avrebbe dovuto ridurre il proprio onorario da fr. 2190.– a
fr. 550.– e rimborsare alla curatelata fr. 1505.75 prelevati senza permesso
dalla sostanza di lei. La tassa di giustizia e le spese (fr. 100.– complessivi)
sono state poste a carico di PI 1.
C. Contro
la decisione della Commissione tutoria regionale AP 1 ha ricorso il 6 maggio 2010 all'Autorità di vigilanza sulle tutele per ottenere l'approvazione del
rendiconto. Statuendo con decisione del 28 marzo 2011, l'Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, ha confermato la decisione impugnata e ha posto
la tassa di giustizia con le spese (fr. 400.– complessivi) a carico del ricorrente.
La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
D. Insorto
con appello del 12 maggio 2011 a questa Camera, AP 1 chiede di essere sentito,
di vedersi riconoscere la mercede da lui esposta nel rendiconto 2009 della
curatelata e di annullare la condanna al versamento di fr. 400.– per oneri
processuali. L'appello non è stato notificato per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni intimate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino
al 31 dicembre 2010 erano impugnabili con appello entro venti giorni dalla
notifica (vecchio art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in
materia di tutele e curatele, cui rinviava anche l'art. 39 LAC). Le decisioni
intimate dopo di allora sono impugnabili invece con ricorso – e non più
appello, come indica l'Autorità di vigilanza nel dispositivo sui rimedi
giuridici della decisione impugnata – entro 30 giorni (nuovo art. 48 della legge
medesima, RL 4.1.2.2). La procedura applicabile è di conseguenza, ora, quella degli
art. 60 segg. LPAmm applicabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo
(nuovo art. 74b LOG per analogia, con le particolarità che figurano nella
norma stessa).
2.
L'autorità
tutoria deve esaminare le relazioni e i conti periodici del tutore e richiederne,
ove sia necessario, la completazione e la correzione (art. 423 cpv. 1 CC). Essa
accorda o nega l'approvazione alle relazioni e ai conti del tutore e prende,
ove occorra, le misure necessarie per garantire i beni del tutelato (art. 423
cpv. 2 CC). Identici principi valgono per le relazioni e i conti periodici
presentati da curatori e assistenti (Geiser
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª
edizione, n. 2 ad art. 423). Nel caso in cui l'autorità tutoria non approvi
tali consuntivi, anche il tutore – rispettivamente il curatore o l'assistente –
può ricorrere contro
istruzioni
relative alla contabilità dell'amministrazione e al rendiconto (DTF 113 II 233
consid. 2). Toccato nei suoi propri interessi, il curatore può ricorrere inoltre
– evidentemente – contro l'ammontare della mercede riconosciutagli
dall'autorità tutoria (art. 417 cpv. 2 CC).
3.
In
concreto il ricorrente chiede anzitutto di essere sentito personalmente. Non
spiega tuttavia perché, né pretende di non essersi potuto esprimere appieno
davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele o nel ricorso dinanzi a questa
Camera. D'altro lato il ricorrente non può invocare nemmeno un diritto – non
previsto dalla legge – di completare oralmente i motivi del gravame una volta
decorso il termine d'impugnazione. La sua richiesta di indire
un'udienza in appello non può pertanto trovare accoglimento.
4.
Nel
merito il ricorrente allega di avere regolarmente sottoposto il rendiconto 2009
alla Commissione tutoria regionale, di assolvere tutele e curatele sin dal
2003, di essersi sempre attenuto nello svolgimento dei mandati a criteri ben
precisi, di avere sollecitato nel frattempo un esonero dalle sue funzioni per
motivi di salute e di avere sì delegato certe mansioni a terzi, ma sempre sotto
sua responsabilità. Con riferimento al caso specifico egli sottolinea di avere
chiesto che l'Autorità di vigilanza sulle tutele lo convocasse per spiegare il
suo modo di procedere. Quanto al fatto poi che talune esecuzioni a carico di PI
1.
siano terminate con attestati di carenza beni (circostanza rimproveratagli
dalla Commissione tutoria regionale e dall'Autorità di vigilanza), egli reputa
ciò “pacifico” ogni qual volta un escusso non abbia sostanza né patrimonio e
viva con risorse inferiori al minimo esistenziale.
5.
Nella
decisione impugnata l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha spiegato in sintesi
che, visti i debiti della curatelata, il ricorrente avrebbe dovuto pianificare meglio
la tacitazione dei creditori, evitando che certuni continuassero le procedure
esecutive fino all'emissione di attestati di carenza beni (consid. 6). Essa ha ricordato
altresì che un tutore (o curatore o assistente che sia) non può prelevare denaro
dalla sostanza del pupillo senza avere prima sottoposto la sua nota d'onorario
all'autorità tutoria (consid. 7). Inoltre essa ha deplorato il fatto che AP 1
avesse largamente delegato la gestione della curatela a un'impiegata della __________
di __________, dedicando quasi sempre altrettanto tempo per verificarne operato
(consid. 9). Oltre a ciò, egli risultava essersi attivato solo nell'aprile del
2009, pur avendo fatturato prestazioni sin dal gennaio. Secondo l'Autorità di
vigilanza, in definitiva, a giusto titolo la Commissione tutoria regionale
aveva ridotto la mercede del curatore da fr. 2190.– (51 ore di lavoro e fr.
150.
– di spese) a fr. 550.– (10 ore di lavoro e fr. 150.– di spese).
6.
Con
gli addebiti a lui mossi nella decisione impugnata il ricorrente non si
confronta. Egli non pretende che gli fosse impossibile pianificare
razionalmente la tacitazione dei creditori della curatelata, né che fosse suo
diritto prelevare fondi dalla sostanza della pupilla, né che l'impiegata della __________
fosse in grado di assicurare la gestione della curatela senza onerosi controlli,
né – tanto meno – ch'egli si sarebbe attivato nell'amministrazione della
curatela fin dal gennaio del 2009. Si limita, come detto, a difendere
genericamente il proprio operato e a definire “pacifico” che esecuzioni contro
debitori in difficoltà finanziarie terminino con attestati di carenza beni, ma sorvola
sui rimproveri che l'Autorità di vigilanza gli ha partitamente rivolto. Egli
lascia intendere per vero che tale autorità avrebbe dovuto sentirlo personalmente
prima di decidere, ma così argomentando dimentica che toccava anzitutto a lui
spiegare perché la decisione della Commissione tutoria regionale fosse erronea
o censurabile, non all'Autorità di vigilanza indagare d'ufficio. Che, poi, non
si potesse esigere da lui un'esposizione scritta all'Autorità di vigilanza
sulle tutele delle ragioni per cui la Commissione tutoria regionale avesse
sbagliato negando l'approvazione del rendiconto 2009 egli non sostiene. Ne
segue che, sostanzialmente privo di motivazione, il ricorso sfugge a qualsiasi
esame e va dichiarato irricevibile.
7.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza del ricorrente (art.
31.
LPAmm per analogia). La tassa di giustizia è commisurata alla circostanza,
nondimeno, che l'attuale decisione si esaurisce in un giudizio di non entrata
in materia.
8.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'approvazione di rendiconti
di un curatelato e l'entità della mercede spettante al curatore possono formare
– in sé – oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n.
5.
LTF). Il valore litigioso nel caso specifico (fr. 1640.– di riduzione
d'onorario, di cui fr. 1505.75 da rimborsare alla curatelata) non raggiunge
tuttavia la soglia di fr. 30 000.– ai
fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Le spese
giudiziarie di fr. 300.– complessivi sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione:
–
–
–
Comunicazione:
–
–
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle
tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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