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Decisione

11.2011.75

Approvazione di rendiconti e approvazione della mercede del curatore

20 giugno 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti, supplente

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa n.700.2008/R.51.2010 (curatela volontaria: approvazio­ne di

rendiconto e mercede del curatore) della Divisione degli interni, Sezione degli

enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1

alla

Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona

come

curatore di

PI 1,

riguardo

alla mancata approvazione del rendiconto 2009;

giudicando

sul ricorso (“appello”) del 14 maggio 2011 presentato da AP 1 contro la decisione

emessa il 28 marzo 2011 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

Ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 29 dicembre 2008 la Commissione tutoria regionale

15 ha istituito in favore di PI 1 (1984) una curatela volontaria, affidata a AP

1. PI 1 essendosi trasferita da __________ a __________, il 25 agosto 2009 la Commissione

tutoria regionale 14 ha assunto il caso. Su richiesta della curatelata, AP 1 è

poi stato sostituito nel gennaio del 2010 da PI 2.

B. Il

1° febbraio 2010 AP 1 ha sottoposto alla Commissione tutoria regionale 14 il rendiconto

2009 della curatelata, non controfirmato da quest'ultima. Con decisione del 29

aprile 2010 la Commissione tutoria regionale ne ha respinto l'approvazione, rilevando

che il curatore avrebbe dovuto ridurre il proprio onorario da fr. 2190.– a

fr. 550.– e rimborsare alla curatelata fr. 1505.75 prelevati senza permesso

dalla sostanza di lei. La tassa di giustizia e le spese (fr. 100.– complessivi)

sono state poste a carico di PI 1.

C. Contro

la decisione della Commissione tutoria regionale AP 1 ha ricorso il 6 maggio 2010 all'Autorità di vigilanza sulle tutele per ottenere l'approvazione del

rendiconto. Statuendo con decisione del 28 marzo 2011, l'Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, ha confermato la decisione impugnata e ha posto

la tassa di giustizia con le spese (fr. 400.– complessivi) a carico del ricorrente.

La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

D. Insorto

con appello del 12 maggio 2011 a questa Camera, AP 1 chiede di essere sentito,

di vedersi riconoscere la mercede da lui esposta nel rendiconto 2009 della

curatelata e di annullare la condanna al versamento di fr. 400.– per oneri

processuali. L'appello non è stato notificato per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni intimate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino

al 31 dicembre 2010 erano impugnabili con appello entro venti gior­ni dalla

notifica (vecchio art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in

materia di tutele e curatele, cui rinviava anche l'art. 39 LAC). Le decisioni

intimate dopo di allora sono impugnabili invece con ricorso – e non più

appello, come indica l'Autorità di vigilanza nel dispositivo sui rimedi

giuridici della decisione impugnata – entro 30 giorni (nuovo art. 48 della legge

medesima, RL 4.1.2.2). La procedura applicabile è di conseguenza, ora, quella degli

art. 60 segg. LPAmm applicabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo

(nuovo art. 74b LOG per analogia, con le particolarità che figurano nella

norma stessa).

2.

L'autorità

tutoria deve esaminare le relazioni e i conti periodici del tutore e richiederne,

ove sia necessario, la completazione e la correzione (art. 423 cpv. 1 CC). Essa

accorda o nega l'approvazione alle relazioni e ai conti del tutore e prende,

ove occorra, le misure necessarie per garantire i beni del tutelato (art. 423

cpv. 2 CC). Identici principi valgono per le relazioni e i conti periodici

presentati da curatori e assistenti (Geiser

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª

edizione, n. 2 ad art. 423). Nel caso in cui l'autorità tutoria non approvi

tali consuntivi, anche il tutore – rispettivamente il curatore o l'assistente –

può ricorrere contro

istruzioni

relative alla contabilità dell'amministrazione e al rendiconto (DTF 113 II 233

consid. 2). Toccato nei suoi propri interessi, il curatore può ricorrere inoltre

– evidentemente – contro l'ammontare della mercede riconosciutagli

dall'autorità tutoria (art. 417 cpv. 2 CC).

3.

In

concreto il ricorrente chiede anzitutto di essere sentito personalmente. Non

spiega tuttavia perché, né pretende di non essersi potuto esprimere appieno

davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele o nel ricorso dinanzi a questa

Camera. D'altro lato il ricorrente non può invocare nemmeno un diritto – non

previsto dalla legge – di completare oralmente i motivi del gravame una volta

decorso il termine d'impugnazione. La sua richiesta di indire

un'udienza in appello non può pertanto trovare accoglimento.

4.

Nel

merito il ricorrente allega di avere regolarmente sottoposto il rendiconto 2009

alla Commissione tutoria regionale, di assolvere tutele e curatele sin dal

2003, di essersi sempre attenuto nello svolgimento dei mandati a criteri ben

precisi, di avere sollecitato nel frattempo un esonero dalle sue funzioni per

motivi di salute e di avere sì delegato certe mansioni a terzi, ma sempre sotto

sua responsabilità. Con riferimento al caso specifico egli sottolinea di avere

chiesto che l'Autorità di vigilanza sulle tutele lo convocasse per spiegare il

suo modo di procedere. Quanto al fatto poi che talune esecuzioni a carico di PI

1.

siano terminate con attestati di carenza beni (circostanza rimproveratagli

dalla Commissione tutoria regionale e dall'Autorità di vigilanza), egli reputa

ciò “pacifico” ogni qual volta un escusso non abbia sostanza né patrimonio e

viva con risorse inferiori al minimo esistenziale.

5.

Nella

decisione impugnata l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha spiegato in sintesi

che, visti i debiti della curatelata, il ricorrente avrebbe dovuto pianificare meglio

la tacitazione dei creditori, evitando che certuni continuassero le procedure

esecutive fino all'emissione di attestati di carenza beni (consid. 6). Essa ha ricordato

altresì che un tutore (o curatore o assistente che sia) non può prelevare denaro

dalla sostanza del pupillo senza avere prima sottoposto la sua nota d'onorario

all'autorità tutoria (consid. 7). Inoltre essa ha deplorato il fatto che AP 1

avesse largamente delegato la gestione della curatela a un'impiegata della __________

di __________, dedicando quasi sempre altrettanto tempo per verificarne operato

(consid. 9). Oltre a ciò, egli risultava essersi attivato solo nell'aprile del

2009, pur avendo fatturato prestazioni sin dal gennaio. Secondo l'Autorità di

vigilanza, in definitiva, a giusto titolo la Commissione tutoria regionale

aveva ridotto la mercede del curatore da fr. 2190.– (51 ore di lavoro e fr.

150.

– di spese) a fr. 550.– (10 ore di lavoro e fr. 150.– di spese).

6.

Con

gli addebiti a lui mossi nella decisione impugnata il ricorrente non si

confronta. Egli non pretende che gli fosse impossibile pianificare

razionalmente la tacitazione dei creditori della curatelata, né che fosse suo

diritto prelevare fondi dalla sostanza della pupilla, né che l'impiegata della __________

fosse in grado di assicurare la gestione della curatela senza onerosi controlli,

né – tanto meno – ch'egli si sarebbe attivato nell'amministrazione della

curatela fin dal gennaio del 2009. Si limita, come detto, a difendere

genericamente il proprio operato e a definire “pacifico” che esecuzioni contro

debitori in difficoltà finanziarie terminino con attestati di carenza beni, ma sorvola

sui rimproveri che l'Autorità di vigilanza gli ha partitamente rivolto. Egli

lascia intendere per vero che tale autorità avrebbe dovuto sentirlo personalmente

prima di decidere, ma così argomentando dimentica che toccava anzitutto a lui

spiegare perché la decisione della Commissione tutoria regionale fosse erronea

o censurabile, non all'Autorità di vigilanza indagare d'ufficio. Che, poi, non

si potesse esigere da lui un'esposizione scritta all'Autorità di vigilanza

sulle tutele delle ragioni per cui la Commissione tutoria regionale avesse

sbagliato negando l'approvazione del rendiconto 2009 egli non sostiene. Ne

segue che, sostanzialmente privo di motivazione, il ricorso sfugge a qualsiasi

esame e va dichiarato irricevibile.

7.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza del ricorrente (art.

31.

LPAmm per analogia). La tassa di giustizia è commisurata alla circostanza,

nondimeno, che l'attuale decisione si esaurisce in un giudizio di non entrata

in materia.

8.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'approvazione di rendiconti

di un curatelato e l'entità della mercede spettante al curatore possono formare

– in sé – oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n.

5.

LTF). Il valore litigioso nel caso specifico (fr. 1640.– di riduzione

d'onorario, di cui fr. 1505.75 da rimborsare alla curatelata) non raggiunge

tuttavia la soglia di fr. 30 000.– ai

fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Le spese

giudiziarie di fr. 300.– complessivi sono poste a carico del ricorrente.

3. Intimazione:

Comunicazione:

Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle

tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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