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Decisione

11.2011.76

Contributo di mantenimento per la moglie fino al momento del divorzio

20 giugno 2014Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino: RL 10.1.1.1.2), l'appello

principale introdotto il 3 giugno 2011 è ricevibile, come ricevibile è

l'appello incidentale del 10 agosto 2011 (art. 313 cpv. 1 CPC), l'invito a

formulare osservazioni essendo stato notificato al patrocinatore della convenuta

il 28 giugno 2011. Circa il reclamo in materia di spese giudiziarie, si dirà oltre

(consid. 20).

2. In appello AP 1 produce due

documenti nuovi: il conto economico 2010 della sua scuola di guida (attività

accessoria) e il proprio certificato di salario 2011. Al suo memoriale del 10 ago­sto

2011 AO 1 unisce a sua volta nuova documentazione: il proprio licenziamento

dalla ditta __________, del 15 giu­gno 2009, due certificati di un suo

medico curante, del 15 maggio 2009 e del 21 luglio 2011, e un certificato

del dott. __________, psichiatra e psicoterapeuta, del 3 agosto 2011. Entrambe

le parti chiedono inoltre l'escussione di __________, datore di lavoro della

moglie nel 2009, e la ripetizione dei vicendevoli interrogatori formali (appello,

pag. 14; osservazioni e appello incidentale, pag. 11).

Ora, nuovi mezzi di prova sono

proponibili in appello ove siano immediatamente addotti e se dinanzi alla

giurisdizione inferiore non era possibile farli valere “nemmeno con la diligenza

esigibile, tenuto conto delle circostanze” (art. 317 cpv. 1 CPC). I documenti prodotti

dall'attore possono anche essere versati agli atti, ma – come si vedrà (consid.

9) – non appa­io­no di rilievo ai fini del giudizio. Altrettanto vale per la

ripetizione degli interrogatori formali, la causa in appello non essendo

destinata a riaprire il processo su nuove basi. Inammissibili sono invece i due

documenti allegati all'appello incidentale, che risalgono al 2009, così come la

richiesta di sentire il datore di lavoro della moglie. Nulla impediva alle

parti, per vero, di notificare tali prove già al primo giudice. Ciò premesso,

giova procedere senza indugio alla trattazione degli appelli.

3. Litigiosi rimangono in

questa sede i contributi alimentari per moglie e figlie sin dall'introduzione

della causa di divorzio (dispositivo n. 1.4 della sentenza impugnata),

come pure la restrizione della facoltà di disporre ordinata dal Pretore sulla

metà del ricavo spettante a AP 1 dalla vendita delle proprietà per piani a __________

“sino ad integrale pagamento dei crediti alimentari scaduti di AO 1, per lei e

per le figlie J__________ e D__________” (dispositivo n. 1.8). Per quel che è

dei contributi alimentari, l'appello principale verte soltanto – dopo la

parziale desistenza comunicata da AP 1 a questa Camera il 4 luglio 2011 – su quanto dovuto alla moglie dal­l'aprile del 2017.

L'appello incidentale di AO 1

riguarda invece tutti i contributi alimentari a carico del marito fin

dall'introduzione della causa, nel novem­bre del 2009. Ora, un appello

incidentale decade “se l'appello prin­cipale è ritirato prima che il giudice

inizi a deliberare” (art. 313 cpv. 2 lett. c CPC). Un ritiro parziale

dell'appello principale non influisce per contro sull'appello incidentale, che

rimane pendente nel suo intero (Seiler,

Die Berufung nach ZPO, Zurigo/Ba­silea/ Ginevra 2013, pag. 642 n. 1483 con

svariati richiami di dottrina alla nota 4778). Il fatto che AP 1 abbia

rinunciato a impugnare i contributi alimentari per la moglie dall'aprile del

2011 fino al marzo del 2017 nulla muta, dunque, alla portata dell'appello

incidentale presentato da AO 1.

I. Sui contributi di mantenimento

fino al divorzio

4. Fino al momento del

divorzio i contributi alimentari per moglie e figli sono regolati da eventuali

misure prese a tutela dell'unione coniugale (art. 176 cpv. 1 n. 1 e cpv. 3

CC) o da decreti cautelari emanati nella causa di divorzio (art. 276 cpv. 1 e 2

CPC). Mentre i contributi di mantenimento per i figli sono definiti alla stessa

stregua prima e dopo il divorzio (art. 285 cpv. 1 CC), quelli per la

moglie sono disciplinati dall'art. 163 CC fino al divorzio (“solidarietà

matrimoniale”) e dall'art. 125 CC in seguito (“solidarietà

postmatrimoniale”). Di regola, il contributo alimentare dell'art. 125

CC comincia a decorrere solo con il passaggio in giudicato dell'intera sentenza

di divorzio, una volta definite tutte le conseguenze legate allo scioglimento

del matrimonio (DTF 128 III 121 consid. 3b/bb, 120 II 2 consid. 2b).

Fino ad allora continua a valere – come detto – il contributo di mantenimento

per la moglie fissato sulla scorta dell'art. 163 CC in misure a tutela

dell'unione coniugale o in decreti cautelari nella causa di divorzio (DTF 137

III 616 consid. 3.2.2 con richiami; RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c, I-2006 pag.

667 n. 34c). Che quel contributo possa risultare più alto del contributo in

favore della moglie previsto dopo il divorzio ancora non comporta per quest'ultima

obblighi di rimborso; tutt'al più, il marito potrà compensare in seguito quanto

ha pagato in eccesso pendente causa (DTF 128 III 123 consid. 3c/bb).

5. Per tenere conto di casi

particolari il giudice del divorzio può stabilire che in determinate

fattispecie il contributo alimentare dell'art. 125 CC decorra già – nonostante

il principio dell'unità della decisione (art. 283 cpv. 1 CPC) – dal passaggio

in giudicato del dispositivo che pronuncia lo scioglimento del matrimonio

(“forza di giudicato parziale”: DTF 128 III 122 consid. 3b/bb), quand'anche

altri dispositivi sugli effetti del divorzio siano oggetto di impu­gnazione. In

tale ipotesi il contributo di mantenimento fondato sull'art. 125 cpv. 1 CC sostituisce

già da quel momento il contributo fissato in misure a protezione del­l'unione

coniugale o in decreti cautelari emessi nella causa di divorzio (DTF 128 III

123 consid. 3c/aa). Anzi, secondo certi autori in circostanze eccezionali

il giudice del divorzio può far decorrere il

contributo alimentare dell'art. 125 CC finanche retroattivamente, dal momento in cui è stata introdotta la

causa di divorzio (Gloor/ Spycher

in: Basler Kommentar, ZGB I, 4ª edizio­ne, n. 4 in fine ad art.

126). Eccezio­nale potrebbe essere – secondo Pichonnaz

– il caso in cui una moglie non abbia ottenuto contributi di mante­nimento pendente causa, ma se ne veda riconoscere il diritto

dopo il divorzio (Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 8 ad

art. 126). Tale retroattività è nondimeno problematica, giacché contributi

alimentari dovuti in costanza di matrimonio vanno definiti a norma dell'art.

163 CC, non dell'art. 125 CC.

6. Nella sentenza impugnata il

Pretore ha fatto decorrere il contributo di mantenimento per la

moglie fondato sull'art. 125 CC retroattivamente fin dalla petizione di

divorzio, reputando che pendente causa AO 1 non avesse diritto ad alcun

contributo di mantenimento. Ciò permetteva – a mente sua – di ritenere

“evase” le

richieste cautelari delle parti (consid. 5.5, pag. 13 in alto). Si tratta di un ragio­namento erroneo, ove appena si pensi che in concreto un assetto

provvisionale esisteva manifestamente. Il Pretore viciniore aveva fissato il 2

febbraio 2009 contributi di mantenimento per moglie e figlie a protezione del­l'unione

coniugale (sopra, lett. B). Seppure impugnati – e successivamente

riformati – in appello (sopra, lett. B), tali contributi non sono venuti meno

con l'avvio della causa di divorzio. Al contrario: anche in pendenza di una

causa di divorzio le misure a tutela dell'unione coniugale continuano ad

applicarsi, per lo meno finché il giudice del divorzio non ne decreti la

modifica in via cautelare (art. 276 cpv. 2 CPC; DTF 137 III 616 consid. 3.2.2).

I precedenti della Camera che il Pretore evoca non dicono altro (RtiD I-2006

pag. 669 n. 34c e RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c). Nella fattispecie non

ricorrevano dunque circostanze – tanto meno eccezionali – che giustificassero

di far retroagire il contributo ali­mentare dell'art. 125 CC fin

dall'introduzione della causa di divor­zio.

7. Ne segue che in concreto i

contributi alimentari per la moglie fino al divorzio andavano definiti non con

la procedura ordinaria in applicazione (retroattiva) dell'art. 125 CC, bensì

con la procedura sommaria in applicazione dell'art. 163 CC. E per “divorzio”

non v'era da intendersi il mero dispositivo sullo scio­glimento del matrimonio

contenuto nella sentenza del Pretore, bensì l'intera sentenza, ovvero – al più

presto – la decisione di questa Camera. Certo, si è accennato che il giudice

del divorzio può far decorrere il contributo alimentare dell'art. 125 CC già

dal passaggio in giudicato del singolo dispositivo sullo scioglimento del

matrimonio (che nella fattispecie non è stato impugnato). Sta di fatto che nel

caso specifico non si vede quali circostanze particolari inducessero a

scostarsi dal principio per cui, pendente causa (anche davanti all'autorità di

ricorso), il contributo di mantenimento in favore della moglie continua a

essere disciplinato dall'art. 163 CC. Non si disconosce che l'appellante

principale ha rinunciato a impugnare i contributi fissati dal Pretore fino al

marzo del 2017. Quei contributi sono impugnati tuttavia dall'appellante

incidentale sin dalla loro decorrenza (novembre del 2009). Occorre esaminarli

pertanto sotto il profilo dell'art. 163 CC.

8. L'art. 163

cpv. 1 CC non precisa quale metodo si applichi per la fissazione dei contributi

alimentari a un coniuge in caso di vita separata. L'art. 276 cpv. 1 CPC prevede

unicamente che misure a protezione dell'unione coniugale o provvedimenti

cautelari in processi di divorzio devono attenersi ai medesimi criteri. Sicuramente

conforme al diritto federale è il sistema – sempre adottato da questa Camera –

che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro

e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD I-2007 pag. 737

consid. 4a). A tale principio si è attenuta, del resto, anche la citata

sentenza ema­nata fra le stesse parti a protezione dell'unione coniugale (inc.

11.2009.27 del 21 febbraio 2013).

9. Per

quel che concerne le entrate del marito, il Pretore ha accertato redditi per

complessivi fr. 6740.30 mensili: fr. 4848.80 da attività dipen­dente

presso la Compagnia d'Assicurazioni N__________, agenzia di __________,

fr. 566.50 da attività indipendente accessoria come maestro conducente e

fr. 1325.– mensili dalla sostanza immobiliare (sentenza impugnata, consid.

5.5.1). All'appello principale AP 1 acclude

il proprio certificato di stipendio del 2010, dal quale risulta un reddito

netto di fr. 3809.– mensili, oltre a fr. 1293.– mensili di

rimborso spese (doc. C), e il conto economico 2010 della sua scuola guida, che

presenta un utile d'esercizio di fr. 8256.– lordi e una perdita aziendale

netta di fr. 564.–, previa deduzione di fr. 8850.– per “costi fissi

finanziari” (doc. B). Egli non si confronta nemmeno di scorcio, tuttavia, con

l'accertamento del Pretore relativo alle sue entrate né motiva la diminuzione

di stipendio o spiega perché il reddito medio della sua scuola guida (che il

primo giudice ha calcolato sull'arco di tre anni) non sarebbe attendibile. Al riguardo

non giova dunque attardarsi.

AO 1 chiede da parte sua che si

imputi al marito un reddito ipotetico di fr. 10 000.– mensili netti, sostenendo che quegli si è fatto

licenziare dalla A__________, presso la quale guadagnava ben fr. 13 296.– mensili, per ridurre le proprie entrate

ed eludere i suoi obblighi di mantenimento (osservazioni e appello incidentale,

pag. 7 e pag. 20 a 22). Tale argomentazione è già stata vagliata e respinta da

questa Camera nella menzionata sentenza inc. 11.2009.27 del 21 febbraio

2013 (consid. 4). L'appellante incidentale non adduce nulla di nuovo al

proposito, di modo che non è il caso di ripetersi in questa sede.

Quanto al periodo dopo il

licenziamento, risulta che AP 1 è rimasto disoccupato per un certo tempo,

ritrovando poi un impiego per la C__________,

ma con uno stipendio nettamente inferiore (circa fr. 5900.– mensili in

media dal 15 settembre 2008 al 31 luglio 2009: doc. CC). Nel settembre del

2009 (circostanza non ancora considerata nella predetta sentenza della Camera)

egli è passato infine alla Compagnia d'Assicurazioni N__________ con uno

stipendio calcolato dal Pretore in fr. 4848.80 mensili netti, incluse le

commissioni per acquisizioni secondo gli obiettivi stipulati con il datore di

lavoro (doc. C), ma non – a quanto risulta – gli assegni familiari (doc. XI

richiamato). L'interessato dichiara di avere preferito lasciare la C__________

poiché era in difficoltà con il raggiungimento degli obiettivi a lui fissati e

si trovava a forte rischio di licenziamento, onde l'accettazione dell'impiego

offertogli dalla N__________, anche per evitare le difficoltà incontrate dopo

il suo allontanamento dalla A__________ (interrogatorio formale: verbale del 13

settembre 2010, pag. 3, risposta n. 1). AO 1 non pretende che ciò non sia

vero. Afferma che il marito potrebbe ancora guadagnare fr. 10 000.– netti mensili come ai tempi in cui era alle

dipendenze della A__________, magari lasciando perdere la scuola guida, ma non

indica concretamente presso chi ciò sarebbe possibile, tanto meno dopo che AP 1

è già stato licenziato una volta e ha rischiato un secondo licenziamento perché

non riusciva a raggiun­gere i livelli di acquisizio­ne posti dal datore di

lavoro. Imputare all'appellante un reddito virtuale in condizioni del genere sarebbe

a dir poco irrealistico.

10. Quanto al reddito della

moglie, il Pretore ha accertato che dal 1° novembre 2009 AO 1 lavora su

chiamata per la società di vigilanza __________ (contratto nel fascicolo IV “edizione

dalla convenuta”), guadagnando fr. 18.– orari netti, per una retribuzio­ne

media di circa fr. 400.– mensili (circostanza non ancora consi­derata nella

sentenza a protezione dell'unione coniugale emes­sa da questa Camera). Egli ha

rammentato che dopo il matrimonio AO 1 aveva rinunciato a lavorare in banca e

aveva svolto solo attività sporadiche, ma che nell'aprile del 2009 (prima di

essere assunta dalla società di vigilanza) essa era riuscita a trovare un

lavoro a metà tempo come impiegata d'ufficio per una ditta di traslochi a __________.

Se non che, a quell'occupazione essa

aveva rinunciato nel giro

di due mesi, essendole stato imposto di seguire corsi di tedesco e di

informatica. Ricordato tuttavia che un coniuge senza attività lucrativa è

tenuto a curare il proprio reinserimento professionale, il Pretore ha imputato

alla moglie un reddito ipotetico di fr. 1700.– mensili quale impiegata

d'ufficio a metà tempo (quello conseguito presso la ditta di traslochi) fino al

16° compleanno della figlia minore e di fr. 3400.– mensili per

un'attività a tempo pieno dopo di

allora (sentenza impugnata, consid. 5.5.2 a 5.5.4).

a) L'appellante

chiede di rivalutare il reddito computato alla moglie a fr. 2250.– mensili

netti per un'attività a metà tempo e a fr. 4500.– mensili netti per un impiego

a tempo pieno dopo il 16° compleanno di D__________. Ricorda che AO 1 ha maturato oltre 13 anni di esperienza professionale in banca, conosce il tedesco, il francese e

l'inglese, ha frequentato la scuola commerciale a __________ e ha lavorato

nella vendita anche dopo il matrimonio (appello, pag. 5). Fa valere altresì –

in sintesi – che l'interessata non ha dimostrato di avere condotto serie

ricerche d'impiego dopo la separazione, nonostante il tempo a disposizione

durante gli orari scolastici delle figlie. Lamenta poi che essa abbia rinunciato

senza fondati motivi a un impiego sicuro, con buone prospettive e una paga

oraria di fr. 19.– netti, osservando che al momento della separazione l'interessata

aveva 45 anni ed era in buona salute, mentre le figlie sono ormai indipendenti

e possono aiutare nelle faccende di casa (appello, pag. 9 a 14).

b) L'interessata

eccepisce che nell'attuale mercato del lavoro un'impiegata di commercio che ha

superato 45 anni di età ed è rimasta lontana oltre 13 anni da un'attività professionale

non ha concrete possibilità di reinserimento. Afferma che il contratto

d'impiego con la ditta di traslochi __________ è stato rescisso di comune

accordo, dietro pressioni del datore di lavoro, che le sue condizioni di salute

sono precarie e che spettava al marito dimostrare come essa potesse trovare un'occupazione

a 45 anni d'età o possa reperire un impiego a tempo pieno a 54 anni, quando la

figlia cadetta ne avrà 16 (osservazioni e appello incidentale, pag. 8 a 12). Nell'appello incidentale essa ribadisce simili argomentazioni, sostenendo di non poter

guadagnare più dei fr. 400.– mensili conseguiti oggi in media lavorando su

chiamata per la __________ (appello incidentale, pag. 22 seg.).

c) Secondo

giurisprudenza, un coniuge con figli può essere tenuto – di norma – a cominciare

o a riprendere un'attività lucrativa a tempo parziale dopo la fine della vita

in comune quan­do il figlio minore a lui affidato ha raggiunto i 10 anni di

età, mentre un'attività a tempo può essergli imposta quando tale figlio ha com­piuto

i 16 anni, fermo restando che il principio non è assoluto e che occorre

ponderare le circostanze concrete. Inoltre, dandosi un matrimonio di lunga

durata, un coniuge che durante la vita in comune si è dedicato solo alla casa e

alla famiglia non può essere tenuto – di massima – a ricominciare un'attività

lucrativa se al momento della separazione ha già 45 anni (DTF 137 III 110

consid. 4.2.2.4 in fine). A prescindere dalla circostanza

però che la soglia dei 45 anni tende a essere portata a 50 (DTF 137 III 109 in alto con rinvio), la presunzione dei 45 anni non è irrefragabile e può essere sovvertita

dall'altro coniuge con elementi che depongano in favore di una ripresa o di un

aumento dell'attività lucrativa anche dopo quel limite d'età (DTF 137 III 109 in alto con rinvii).

d) AO

1 ha dichiarato al proprio interrogatorio

formale di avere lavorato come impiegata d'ufficio nel settore bancario fino al

matrimonio, nel 1992, e poi come ausiliaria di vendita su chiamata (in sostituzione di dipendenti in congedo malattia)

fino al 1996, quando ha smesso ogni attività lucrativa per dedicarsi

appieno alla cura delle figlie e al governo della casa (verbale del 13 settem­bre

2010, risposte n. 1 e 2). Che il marito abbia avversato tale riparto dei

ruoli non risulta, né l'interessato asserisce il contrario. L'11 marzo

2008 essa si è poi annunciata all'Ufficio regionale di colloca­mento per un lavoro a metà tempo, esaurendo senza esito

il 16 mar­zo 2009 le 260 indennità cui aveva diritto quale

assicurata esonerata dal periodo di contribuzione in seguito alla

separazione dal coniuge (art. 14 cpv. 2 LADI; conferma di registrazione del 14

marzo 2008, decisione della Cassa disoccupazione __________ del 13 marzo 2009,

nel fascicolo IV “edizione dalla convenuta”; interrogatorio formale del 13 settembre

2010, pag. 2, risposte n. 4 e 5.1).

Nel

mese successivo (aprile del 2009) l'interessata ha trovato un lavoro d'ufficio

a metà tempo per la ditta di traslochi __________ a __________ con uno stipendio di fr. 1700.– mensili (non

contestati). A quel momento la figlia D__________ aveva 10 anni e lei 47.

Sta di fatto che essa ha reperito un'attività confacente. Se non che, a distanza

di due mesi essa ha lasciato l'impiego, dato l'ob­bligo di seguire a sue spese

corsi di tedesco e di informatica (un centinaio di ore annue sull'arco di tre

anni: contratto del 30 marzo 2009 nel fascicolo IV “edizione dalla

convenuta”), ma anche – a suo dire – per le critiche e le pressioni esercitate

dal datore di lavoro (osservazioni e appello incidentale, pag. 11 e 23). Quanto

al costo dei corsi di formazione (due ore settimanali), manca però ogni

indicazione concreta, per tacere del fatto che l'interessata non poteva

pretendere di rico­minciare un'attività professio­nale senza sforzo dopo 13

anni di interruzione. Che essa sia stata praticamente costretta a licenziarsi è

una circostanza che si sarebbe dovuta addurre – e sostanziare – dinanzi al

Pretore. I nuovi mezzi di prova (disdetta del contratto di lavoro,

interrogatorio di __________) recati ora in appello non sono ricevibili (art.

317 cpv. 1 CPC).

e) L'interessata eccepisce che ragioni di salute la

rendono inabile al lavoro nella misura del 75% (memoriale, pag. 11) e all'appello

incidentale acclude un certificato del suo medico curante dott. __________ di __________,

secondo cui dal 1999 essa è affetta da ipotiroidismo “non sempre ben compensato”

ed è seguita dallo psichiatra dott. __________ di __________, il quale le ha

prescritto medicamenti in ragione di una “sindrome ansioso-depressiva con

disturbi del sonno” (doc. 6). Da un certificato medico rilasciato dallo stesso

psichiatra risulta inoltre che “la paziente è inabile al lavoro nella misura

del 75% per malattia, per un periodo da definire” (doc. 7 di appello). L'accertamento

di patologie suscettibili di comportare un'inabilità lucrativa permanente

presuppone tuttavia, se non una perizia, almeno l'esecuzione di un rapporto

specialistico (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2011.169 del 15 ottobre

2013, consid. 4e con richiamo), in difetto di che non è ragionevolmente

possibile formulare con qualche attendibilità una prognosi a medio termine (Gloor/Spycher

in: Basler Kommentar, 4ª edizione, n. 22 ad art. 125). Nessun

referto del genere consta essere stato assunto nella fattispecie, di modo che

l'inabilità lucrativa evocata da AO 1 non trova adeguato riscontro.

f) Sia

come sia, si volesse anche tenere conto del fatto che nel frattempo AO 1 ha rinunciato all'impiego presso la ditta __________, il reddito di fr. 1700.– mensili stimato dal

Pretore sfuggirebbe ugualmente a censura. AO 1 infatti non ha mai preteso, né

durante l'interrogatorio formale né in seguito, di avere condotto serie

ricerche di lavoro – prima o dopo essere stata assunta su chiamata dalla __________

– per ricuperare una capacità lucrativa analoga a quella che concretamente le

offriva la ditta __________. Nulla induce a supporre di conseguenza che quella

possibilità d'impiego in lavori d'ufficio fosse un'occasione unica e

irripetibile, ammesso e non concesso che la rinuncia dell'interessata fosse

legittima.

g) Più

delicata è la questione legata alla capacità lucrativa di AO 1 allorché D__________

avrà compiuto 16 anni (28 marzo 2015). Il Pretore parte dall'idea che a quel

momento essa potrà aumentare il grado d'occupazione dal 50 al 100% e portare il proprio guadagno da fr. 1700.– a

fr. 3400.– mensili, ma ciò non può darsi per presunto. A quel momento per

vero l'interessata avrà 54 anni e non è evidente né scontato che, si fosse pur

data la pena di ritrovare un'attività in ufficio a metà tempo, il datore di

lavoro avrebbe accettato di impiegarla a tempo pieno o che un altro datore di

lavoro l'avrebbe assunta a metà tempo. Per formulare una prognosi in tal senso

occorrerebbero elementi concreti che nel caso specifico fanno totale difetto.

Ai fini del presente giudizio non vi sono ragioni dunque per stimare una

capacità lucrativa della moglie superiore a fr. 1700.– mensili, nemm1eno dopo i

16 anni di D__________. Su questo punto l'appello incidentale di AO 1 merita accoglimento.

11. Il Pretore ha calcolato il

fabbisogno minimo di AP 1 in fr. 4300.25 mensili (sentenza impugnata,

consid. 5.1), non contestati (appello incidentale, pag. 19). Come si vedrà

oltre, tuttavia, nel caso specifico il quadro delle entrate e delle uscite familiari

denota un ammanco, ciò che impone di stralciare dal fabbisogno minimo

dell'interessato, per lo meno finché il bilancio non raggiunga il pareggio,

l'onere fiscale di fr. 200.– mensili (DTF 126 III 356 consid. 1a/aa,

confermata in DTF 127 III 70 in alto). Le voci di spesa relative alle proprietà

per piani di __________ (interessi ipotecari e spese comuni) si giustificano

invece siccome indispensabili per il conseguimento del reddito immobiliare.

Nelle circostanze descritte il fabbisogno minimo del marito va accertato in

fr. 4100.25 mensili finché la famiglia verserà in ristrettezze

finanziarie, mentre può rimanere di fr. 4300.25 mensili dopo di allora.

12. Relativamente al fabbisogno

minimo di AO 1, il Pretore l'ha calcolato in fr. 3806.15 mensili (sentenza

impugnata, consid. 5.2). D'ufficio va stralciato tuttavia, come nel

fabbisogno minimo del marito, l'onere fiscale di fr. 100.– mensili, per lo meno

finché il bilancio familiare registrerà un passivo. L'appellante principale

chiede che dal fabbisogno minimo si tolgano anche le spese d'automobile (rata

mensile di fr. 250.–, imposta di circolazione fr. 30.–, assicurazione del

veicolo fr. 118.85), ma la moglie si vede tenuta ormai a svolgere

un'attività lucrativa (sia pure a metà tempo) che il marito non pretende poter

essere esercitata a domicilio o nei pressi del domicilio. L'uso dell'automobile

si giustifica quindi per ragioni professionali (cfr. RtiD I-2010 pag.

699 n. 20c consid. 5a con richiami). Né il marito contesta la necessità

per la moglie di ricorrere a un mutuo per l'acquisto del mezzo o per la sostituzione

del medesimo una volta estinte le rate del mutuo, senza dimenticare ch'egli si

vede riconoscere a sua volta nel fabbisogno minimo un leasing per il veicolo di

fr. 436.70 mensili.

In applicazione del principio

inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione occorre togliere

invece una quota del costo dell'alloggio conteggiato dal Pretore nel fabbisogno

minimo della moglie (fr. 1450.– mensili, spese accessorie comprese) e

trasferirla nel fabbisogno in denaro delle figlie (sentenza citata di questa Camera inc. 11.2009.27 del 21

febbraio 2013, consid. 7a). Finché J__________ e D__________ sono minorenni il

costo dell'alloggio nel fabbi­sogno minimo di AO 1 va rettificato così in fr.

604.15 men­sili (deduzione di un quarto e di un terzo). Alla maggiore età (o al

termine della formazione di J__________) tale costo passa a fr. 966.65

mensili (deduzione di un solo terzo) e alla maggiore età (o al termine della

formazione) di entrambe esso va reintegrato nel totale di fr. 1450.– mensili. Si

rammenti altresì che, in ossequio alla più recente giurisprudenza del Tribunale

federale, il giudice del divorzio deve fissare contributi alimentari per i

figli non solo fino alla maggiore età, ma fino al termine di un eventuale

percorso scolastico o professionale (DTF 139 III 401).

A

ragione AP 1 chiede poi di ridurre a fr. 1200.– mensili nel fabbisogno

dell'interessata il minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo dopo

la maggiore età di D__________, il 28 aprile 2017 (FU 68/2009 pag. 6292 cifra I/1). Il minimo esistenziale di

fr. 1350.– mensili, in effetti, si applica solo a genitori cui

siano affidati figli minorenni (BOA n. 24 pag. 11 in basso; I CCA, sentenza inc. 11.2011.85 dell'11 ottobre

2012, consid. 6b).

Tutto ciò posto, il fabbisogno

minimo di AO 1 risulta di fr. 2860.30 mensili fino alla maggiore età (o al

termine della formazione) di J__________, di fr. 3222.80 mensili fino alla

maggiore età (o al termine della formazione) di D__________, di fr. 3556.15 mensili

dopo di allora e di fr. 3656.15 mensili (aggiunta dell'onere fiscale) al

momento in cui il bilancio familiare raggiungerà il pareggio.

13. Circa il fabbisogno in

denaro delle figlie, l'attore non discute gli importi stimati dal Pretore,

mentre la convenuta chiede di dedurre quanto prevedono le raccomandazioni edite

dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo

per cura e educazione, dato ch'essa fornisce tali prestazioni in natura. In

esito al presente giudizio AO 1 si vede ascrivere tuttavia una capacità

lucrativa di fr. 1700.– per un'attività a metà tempo sin dal novembre del 2009

(sopra, consid. 10), di modo che la posta per cura e educazione nel fabbisogno

in denaro delle figlie va monetizzata al 50%. Nel fabbisogno in denaro di J__________

e D__________ va inserito poi – come si è appena spiegato – il citato costo

dell'allog­gio (fr. 483.35 e fr. 362.50 mensili, rispettivamente fr.

483.35 nel fabbisogno della sola D__________ dopo la maggiore età o al termine

della formazione di J__________). Per converso, in ossequio alla più recente

giurisprudenza del Tribunale federale, l'assegno familiare va tolto dal fabbisogno

in denaro, che le raccomandazioni inglobano (RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7),

per essere trattato a parte (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3, 65 consid. 4.3.2).

Dal fabbisogno in denaro che la tabella 2009 correlata alle raccomandazioni

pubblicate dall'Ufficio della gioventù e del­l'orientamento professionale del

Canton Zurigo prevede vanno dedotti così fr. 200.– mensili fino al 16°

compleanno delle figlie e fr. 250.– mensili dopo di allora (art. 3 cpv. 1

lett. b e 5 cpv. 2 LAFam: RS 836.2).

Il fabbisogno in denaro di J__________

(14 anni nel novembre del 2009) risulta in definitiva di fr. 1705.– mensili arrotondati

fino al 16° compleanno (fr. 1870.–, meno fr. 132.50 per cura e educazione

prestate in natura dalla madre, meno fr. 315.– di alloggio secondo tabella, più fr. 483.35 di alloggio

effettivo, meno fr. 200.– di assegno familiare) e di fr. 1655.–

mensili arrotondati dal 16° compleanno fino

alla maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale (assegno

familiare di fr. 250.–).

Il fabbisogno in denaro D__________

(10 anni nel novembre del 2009) risulta di fr. 1330.– mensili fino al 12°

compleanno (fr. 1700.–, meno fr. 197.50 per cura e educazione prestate in natura

dalla madre, meno fr. 335.– di alloggio secondo tabella, più fr. 362.50 di

alloggio effettivo, meno fr. 200.– di assegno familiare), di fr. 1585.–

mensili fino alla maggiore età o al termine della formazione della sorella (fr.

1870.–, meno fr. 132.50 per cura e educazione prestate in natura dalla madre,

meno fr. 315.– di alloggio secondo

tabella, più fr. 362.50 di alloggio effettivo, meno fr. 200.– di assegno

familiare), di fr. 1895.– mensili arrotondati fino al 16° compleanno (fr.

2115.–, meno fr. 165.– per cura e educazione prestate in natura dalla madre,

meno fr. 340.– di alloggio secondo tabella, più fr. 483.35 di alloggio effettivo,

meno fr. 200.– di assegno familiare) e di fr. 1845.– mensili arrotondati

fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale

(assegno familiare di fr. 250.–).

14. Se ne conclude che fino al

momento del divorzio i contributi alimentari per moglie e figli vanno definiti

come segue:

Dal novembre del 2009 al marzo del 2011 (12° compleanno di D__________)

Reddito del marito, senza assegni familiari (consid.

9) fr. 6740.30

Reddito

della moglie (consid. 10) fr. 1700.—

fr.

8440.30 mensili

Fabbisogno minimo del marito

(consid. 11) fr. 4100.25

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 12) fr. 2860.30

Fabbisogno

in denaro di J__________ (consid. 13) fr. 1705.—

Fabbisogno

in denaro di D__________ (consid. 13) fr. 1330.—

fr.

9995.55 mensili

Ammanco fr.

1555.25 mensili

In condizioni di ammanco i

contributi per moglie e figli vanno ridotti in proporzione, l'uno non essendo

prioritario rispetto agli altri (RtiD II-2004 pag. 616 a metà con riferimento alla sentenza del Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rinvii; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts,

2ª edizione, pag. 553 n. 08.27 e 08.29; v. anche DTF 128

III 415 in alto). Ne risulta quanto segue:

Disponibilità

del marito:

fr. 6740.30 (reddito) ./. fr. 4100.25 (fabbisogno

minimo) = fr. 2640.05 mensili

Fabbisogno

scoperto della moglie:

fr. 2860.30

(fabbisogno minimo) ./. fr. 1700.– (reddito) = fr. 1160.30 mensili

Fabbisogno

scoperto di moglie e figlie:

fr. 1160.30 +

fr. 1705.– + fr. 1330.– = fr. 4195.30 mensili

Contributo

alimentare per la moglie:

fr. 1160.30 x

(2640.05 : 4195.30) = fr. 730.– mensili

Contributo

alimentare per J__________:

fr. 1705.– x

(2640.05 : 4195.30) = fr. 1075.– mensili (arrotondati),

assegni familiari

non compresi

Contributo

alimentare per D__________:

fr. 1330.– x

(2640.05 : 4195.30) = fr. 835.– mensili (arrotondati),

assegni

familiari non compresi.

Aprile del 2011 (16° compleanno di J__________)

Reddito del marito, senza assegni familiari (consid.

9) fr. 6 740.30

Reddito

della moglie (consid. 10) fr. 1 700.—

fr.

8 440.30

Fabbisogno minimo del marito

(consid. 11) fr. 4 100.25

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 12) fr. 2 860.30

Fabbisogno

in denaro di J__________ (consid. 13) fr. 1 705.—

Fabbisogno

in denaro di D__________ (consid. 13) fr. 1 585.—

fr.

10 250.55

Ammanco fr.

1 810.25

Disponibilità del marito:

fr. 6740.30 (reddito) ./. fr. 4100.25 (fabbisogno minimo)

= fr. 2640.05

Fabbisogno

scoperto della moglie:

fr. 2860.30

(fabbisogno minimo) ./. fr. 1700.– (reddito) = fr. 1160.30

Fabbisogno

scoperto di moglie e figlie:

fr. 1160.30 +

fr. 1705.– + fr. 1585.– = fr. 4450.30

Contributo

alimentare per la moglie:

fr. 1160.30 x

(2640.05 : 4450.30) = fr. 690.– (arrotondati)

Contributo

alimentare per J__________:

fr. 1705.– x

(2640.05 : 4450.30) = fr. 1010.– (arrotondati),

assegni familiari

non compresi

Contributo

alimentare per D__________:

fr. 1585.– x

(2640.05 : 4450.30) = fr. 940.– (arrotondati),

assegni

familiari non compresi.

Dal

maggio del 2011 fino alla maggiore età (o al termine della formazione) di J__________

Reddito del marito, senza assegni familiari (consid.

9) fr. 6 740.30

Reddito

della moglie (consid. 10) fr. 1 700.—

fr.

8 440.30

mensili

Fabbisogno minimo del marito

(consid. 11) fr. 4 100.25

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 12) fr. 2 860.30

Fabbisogno

in denaro di J__________ (consid. 13) fr. 1 655.—

Fabbisogno

in denaro di D__________ (consid. 13) fr. 1 585.—

fr.

10 200.55

mensili

Ammanco fr.

1 760.25

mensili

Disponibilità del marito:

fr. 6740.30 (reddito) ./. fr. 4100.25 (fabbisogno

minimo) = fr. 2640.05 mensili

Fabbisogno

scoperto della moglie:

fr. 2860.30

(fabbisogno minimo) ./. fr. 1700.– (reddito) = fr. 1160.30 mensili

Fabbisogno

scoperto di moglie e figlie:

fr. 1160.30 +

fr. 1655.– + fr. 1585.– = fr. 4400.30 mensili

Contributo

alimentare per la moglie:

fr. 1160.30 x

(2640.05 : 4400.30) = fr. 695.– mensili (arrotondati)

Contributo

alimentare per J__________:

fr. 1655.– x

(2640.05 : 4400.30) = fr. 995.– mensili (arrotondati),

assegni familiari

non compresi

Contributo

alimentare per D__________:

fr. 1585.– x

(2640.05 : 4400.30) = fr. 950.– mensili (arrotondati),

assegni

familiari non compresi.

Dalla

maggiore età (o dal termine della formazione) di J__________ fino al marzo del

2015 (16° compleanno di D__________)

Reddito del marito, senza assegni familiari (consid.

9) fr. 6740.30

Reddito

della moglie (consid. 10) fr. 1700.—

fr.

8440.30 mensili

Fabbisogno minimo del marito

(consid. 11) fr. 4100.25

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 12) fr. 2860.30

Fabbisogno

in denaro di D__________ (consid. 13) fr. 1895.—

fr.

8855.30 mensili

Ammanco fr.

415.— mensili

Disponibilità del marito:

fr. 6740.30 (reddito) ./. fr. 4100.25 (fabbisogno

minimo) = fr. 2640.05 mensili

Fabbisogno

scoperto della moglie:

fr. 2860.30 (fabbisogno

minimo) ./. fr. 1700.– (reddito) = fr. 1160.30 mensili

Fabbisogno

scoperto di moglie e figlia:

fr. 1160.30 +

fr. 1895.– = fr. 3055.30 mensili

Contributo

alimentare per la moglie:

fr. 1160.30 x

(2640.05 : 3055.30) = fr. 1000.– mensili (arrotondati)

Contributo

alimentare per D__________:

fr. 1895.– x

(2640.05 : 3055.30) = fr. 1640.– mensili (arrotondati),

assegni

familiari non compresi.

Dall'aprile

del 2015 fino alla maggiore età (o al termine della formazione) di D__________

Reddito del marito, senza assegni familiari (consid.

9) fr. 6740.30

Reddito

della moglie (consid. 10) fr. 1700.—

fr.

8440.30 mensili

Fabbisogno minimo del marito

(consid. 11) fr. 4100.25

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 12) fr. 2860.30

Fabbisogno

in denaro di D__________ (consid. 13) fr. 1845.—

fr.

8805.30 mensili

Ammanco fr.

365.— mensili

Disponibilità del marito:

fr. 6740.30 (reddito) ./. fr. 4100.25 (fabbisogno

minimo) = fr. 2640.05 mensili

Fabbisogno

scoperto della moglie:

fr. 2860.30

(fabbisogno minimo) ./. fr. 1700.– (reddito) = fr. 1160.30 mensili

Fabbisogno

scoperto di moglie e figlia:

fr. 1160.30 +

fr. 1845.– = fr. 3005.30 mensili

Contributo

alimentare per la moglie:

fr. 1160.30 x

(2640.05 : 3005.30) = fr. 1020.– mensili (arrotondati)

Contributo

alimentare per D__________:

fr. 1845.– x

(2640.05 : 3005.30) = fr. 1620.– mensili (arrotondati),

assegni

familiari non compresi.

Trattandosi di periodi pregressi

fondati tutti sulla medesima disponibilità economica del debitore (fr. 2640.05

mensili), per semplicità conviene operare una media dei contributi provvisionali

dal novembre del 2009 fino alla maggiore età (o al termine della formazione) di

J__________. Con il risultato che segue:

Contributo alimentare per la moglie: fr. 710.– mensili,

contributo

alimentare per J__________: fr. 1030.– mensili e

contributo

per D__________: fr. 905.– mensili, assegni familiari non compresi.

In ultima analisi l'appello

incidentale va accolto entro tali limiti.

Considerandi

II. Sui contributi di mantenimento

dopo il divorzio

15.

Il contributo alimentare che

precede vale per AO 1 – come si è visto (consid. 4) – fino al passaggio in

giudicato dell'attuale sentenza, dovendo essere commisurato dopo di allora ai parametri

dell'art. 125 CC, non più a quelli dell'art. 163 CC. Ora, i criteri che

presiedono allo stanziamento di un contributo ali­men­tare dopo il divorzio

(art. 125 cpv. 1 CC) e i principi che ne disciplinano l'ammontare (art. 125

cpv. 2 CC) sono già stati ampiamente illustrati da questa Camera (RtiD II-2004

pag. 580 consid. 4a e 4b con riferi­menti). Ai fini dell'attuale giudizio

basti ricordare che quando un matrimonio sia durato oltre dieci anni, come in

concreto, entrambi i coniugi hanno diritto – per principio – di conservare

anche dopo il divorzio il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica

(DTF 135 III 61 consid. 4.2; RtiD II-2005 pag. 702 consid. 3, II-2004 pag. 581

consid. 4c con richiami). L'art. 125 CC non conferisce automaticamente, tuttavia,

un diritto al mantenimento: il principio dell'autonomia prevale sul diritto al

contributo. Un coniuge può pretendere un contributo ali­mentare, di

conseguenza, solo qualora non sia in grado di provvedere da sé “al proprio

debito mantenimento” e l'altro coniuge abbia una capacità contributiva

sufficiente (DTF 137 III 105 consid. 4.1.2, 135 III 61 consid. 4.1 con rinvii).

16.

Per definire

il contributo alimentare dovuto a un coniuge all'altro coniuge in caso di matrimonio con figli comuni si procede in tre tappe (DTF 137 III 106

consid. 4.2 con rinvii). In primo luogo si determina il livello di vita

raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi

hanno diritto di conservare – per quanto possibile – anche in seguito, a meno che

il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni),

facendo stato allora il tenore di vita condotto durante la separazione. In

secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé

al proprio debito mantenimento fissato come si è appena descritto. In terzo

luogo, ove risulti in esito a quanto precede che il coniuge richiedente non

riesca a finanziare da sé il proprio mantenimento oppure che ciò non possa essere

ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva

dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della

solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo:

I CCA, sentenza inc. 11.2011.191 del 16 dicembre 2013, consid. 7).

17.

Nel caso in esame la vita in

comune dei coniugi è durata quasi 15 anni (dal 28 agosto 1992 al 31 marzo

2007), sicché il matrimonio può sicuramente definirsi di lunga durata (RtiD

II-2006 pag. 684 consid. 6). L'appellante principale sostiene che ciò non basta

per giustificare un obbligo di mantenimento dopo il divorzio, la moglie avendo

cessato per libera scelta l'attività lucrativa esercitata prima del matrimonio,

non senza lavorare in ogni modo fino al marzo del 1999 e riprendendo

un'attività lucrativa dopo la separazione, sicché a suo parere il matrimonio

non l'ha pregiudicata dal lato professionale (memoriale, pag. 5 a 7). Egli definisce inoltre sproporzionata e iniqua la decisione del Pretore, che lo obbliga a

sostentare la moglie per 34 anni, di cui soli 14 di vita in comune di fronte a

4.

anni di separazione, e per altri 15 dopo il divorzio fino al pensionamento

(appello, pag. 13). AO 1 obietta che dal matrimonio sono nate due figlie, cui

essa si è dedicata pienamente con l'accordo del marito, e che ha smesso il

lavoro in banca già nel 1992, limitandosi a un'attività accessoria su chiamata

fino al 1996 (osservazioni e appello incidentale, pag. 4 a 6).

a) Un

contributo alimentare è dovuto dopo il divorzio se il matrimonio ha influito in

modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge che ne fa richiesta. Ciò

si presume nel caso di un matrimonio di lunga durata o, indipendentemente dalla

durata del matrimonio, quando sono nati figli comuni e uno dei coniugi si è

dedicato prevalentemente alla famiglia, interrompendo o riducendo l'attività

professionale. Nella fattispecie tali premesse ricorrono pacificamente. Occorre

valutare di conseguenza, seguendo le tre tappe del ragionamento testé

illustrate, se AO 1 non sia in grado di provvedere da sé “al proprio debito

mantenimento” (nel senso dell'art. 125 cpv. 1 CC) e se AP 1 abbia una capacità

contributiva sufficiente per sopperire all'eventuale obbligo di mantenimento.

b) Quanto

al livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica (primo

stadio del ragionamento), il Pretore ha omesso ogni accertamento, limitandosi a

determinare

il

fabbisogno minimo della moglie al momento del giudizio (fr. 3806.15

mensili, onere fiscale compreso). D'altro lato le pretese patrimoniali fra

coniugi sono rette dal principio dispositivo (DTF 129 III 420 consid. 2.1.2) e AO

1.

non rivendica una maggior copertura, mentre le contestazioni che l'appellante

principale muove al calcolo del Pretore sono già state trattate (consid. 12). Il

“debito mantenimento” dell'interessata – nel senso dell'art. 125 cpv. 1 CC – va

quindi stabilito, come detto, in fr. 3656.15 mensili (consid. 12 in fine). Ciò posto, occorre determinare se e in che misura l'interessata sia in

grado di finanziare da sé tale “debito mantenimento” (secondo stadio del ragionamento).

Al riguardo non soccorre ripetersi tuttavia sulla capacità lucrativa di AO

1, stimata in fr. 1700.– mensili (sopra, consid. 10). Per sopperire al proprio

“debito mantenimento” mancano così a AO 1 fr. 1956.15 mensili.

c) Rimane

da esaminare se – e in che misura – il marito abbia modo di finanziare, tale

“debito mantenimento”, salvaguardando il proprio (terzo stadio del ragionamento),

senza dimenticare che AP 1 deve sostentare anche la figlia D__________ fino

alla maggiore età (o al termine della formazione) e che un

debitore di contributi alimentari ha il diritto di conservare almeno l'equivalente

del proprio minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 135 III 66 consid.

3.2.1

con rinvii). Fino alla maggiore età (o al termine della formazione) di D__________

perciò l'appellante principale non può essere chiamato a destinare a moglie e figlia più di fr. 2640.05 mensili complessivi

(fr. 6740.30 meno fr. 4100.25, corrispondenti al suo minimo

esistenziale del diritto esecutivo: sopra, consid. 11). Si tratta di una dispo­nibilità

limitata, di modo che i contributi ali­mentari vanno ridotti una volta ancora in

proporzione (sopra, consid. 14). Ne discende quanto segue:

Disponibilità del marito: fr. 2640.05 mensili

Fabbisogno scoperto di moglie e figlia:

fr.

1956.15

+ fr. 1895.– = fr. 3055.30 mensili

Contributo alimentare per la moglie:

fr. 1160.30

x (2640.05 : 3055.30) = fr. 1000.– mensili (arrotondati)

Contributo

alimentare per D__________:

fr. 1895.–

x (2640.05 : 3055.30) = fr. 1640.– mensili (arrotondati),

assegni

familiari non compresi.

Dopo

la maggiore età (o al termine della formazione) di D__________

la disponibilità mensile dell'appellante principale migliora nettamente, di

modo che nel suo fabbisogno minimo può essere incluso l'onere fiscale (fr. 200.–

mensili), per un totale di fr. 4300.25 mensili (sopra, consid. 11). Con una

disponibilità di fr. 2440.– mensili egli può nondimeno sovvenzionare l'intero

“debito mantenimento” della moglie (fr. 3656.15 mensili, compreso l'onere

fiscale: sopra, consid. 12), erogandole la somma di fr. 1955.– mensili

(arrotondati). In proposito l'appello principale si rivela così destinato

all'insuccesso.

III. Sul blocco cautelare

18.

Con la sentenza impugnata il Pretore ha confermato l'ordine decretato in via cautelare all'avv. PA

1.

di trattenere la somma di fr. 16 407.40 derivante dalla vendita delle proprietà per piani a __________

in garanzia “e sino ad integrale pagamento dei crediti alimentari scaduti di AO

1, per lei e per le figlie” (dispositivo n. 1.8). Egli ha motivato il provvedimento

sulla scorta dell'art. 137 cpv. 2 vCC, sottolineando la necessità di “risolvere,

con le adeguate procedure, la questione dei contributi alimentari arretrati” (sentenza

impugnata, consid. 6.2). Nell'appello principale AP 1 fa valere di avere sempre

versato i contributi

alimentari con tempestività,

che i problemi legati alla riscossione degli assegni familiari sono

riconducibili al suo datore di lavoro e che la procedura esecutiva avviata da AO

1.

contro di lui riguardava spese straordinarie non concordate per le figlie (memoriale,

pag. 14 seg.). AO 1 oppone che il versamento dei contributi alimentari da parte

del marito non è sempre stato puntuale ed evoca il rischio che arretrati considerevoli

rimangano scoperti, onde la necessità di mantenere il blocco “fintanto che si

arrivi all'assetto definitivo delle vertenze in corso” (memoriale, pag. 13 seg.).

a) L'art.

137.

cpv. 2 vCC prevedeva – come l'attuale art. 276 cpv. 3 CPC – che il giudice

poteva decretare le necessarie misure provvisionali “anche dopo lo scioglimento

del matrimonio ove il processo sugli effetti del divorzio non fosse terminato”.

Simili misure decadevano tuttavia – come i provvedimenti cautelari in genere – con

il passaggio in giudicato della sentenza sugli effetti del divorzio. Ci si può

domandare se esse potessero sospingersi oltre (“sino ad integrale pagamento dei

crediti ali­mentari scaduti”), nel senso dell'odierno art. 268 cpv. 2 seconda

frase CPC, senza entrare in conflitto con misure conservative della LEF in caso

di esecuzione di crediti pecuniari (odierno art. 269 lett. a CPC), oppure

potessero ancorarsi agli art. 132 cpv. 2 e 292 CC. Si tratta di interrogativi

nella fattispecie possono rimanere aperti per le ragioni in appresso.

b) Contrariamente

a quanto AO 1 allega, nel caso specifico non consta che l'appellante principale

abbia trascurato o sembri voler trascurare obblighi di mantenimento. La trattenuta

di stipendio da lei chiesta il 7 ottobre 2009 era dovuta al mancato versamento

di assegni familiari e a compensazioni litigiose, mentre la procedura esecutiva

da lei avviata riguardava costi straordinari per le figlie (art. 286 cpv. 3 CC;

istanza, pag. 4, nell'inc. DI.2009.253 richiamato). Tant'è che alla discussione

del 6 novembre 2009 l'istante medesima, sentite le spiegazioni del marito e preso

atto che questi si impegnava a rifondere i citati costi straordinari, ha

rinunciato alla trattenuta di stipendio e ha ritirato l'esecuzione (verbale

nell'inc. DI.2009.253 richiamato). In simili circostanze non si ravvisano gli

estremi per mantenere dopo il divorzio l'ordine provvisionale decretato dal

Pretore all'indirizzo dell'avvocato PA 1 perché trattenesse l'importo di

fr. 16 407.40 derivante dalla vendita delle proprietà per piani a __________. Al

riguardo l'appello principale merita accoglimento.

IV. Sulle

spese giudiziarie

19.

Le spese di entrambi gli

appelli seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 vede

accogliere la sua impugnazione unicamente per quel che riguarda la liberazione

dell'importo di fr. 16 407.40 depositato presso l'avvocato PA 1, mentre

soccombe su tutto il resto: tanto sulla riduzione dei contributi alimentari per

la moglie dall'aprile del 2011 fino al marzo del 2017, avendo egli ritirato

l'appello (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), quanto sulla soppressione del

contributo alimentare dall'aprile del 2017 in poi. In condizioni siffatte si giustifica che sopporti diciannove ventesimi delle spese giudiziarie e che rifonda

a AO 1 un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.

AO 1 esce vittoriosa dall'appello

incidentale inteso all'aumento di tutti i contributi alimentari, ma nel

complesso ottiene meno di un quinto rispetto alla maggiorazione richiesta. Le

vanno addebitati perciò quattro quinti delle spese processuali, mentre si

prescinde dal riscuotere la differenza. AP 1 infatti non ha reagito all'appello

adesivo e, non potendo essere considerato soccombente, non può essere condannato

ad assumere spese (v. DTF 139 III 38 consid. 5 in fine; nel vecchio

diritto di procedura: Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). D'altro lato – e per le

stesse ragioni – egli non può nemmeno essere considerato vittorioso, di modo

che non si legittima l'attribuzione di ripetibili.

20.

Per quanto riguarda le spese

giudiziarie di prima sede, AO 1 ha inoltrato il 10 agosto 2011 un reclamo per

ottenere che, qualora fosse accolto il suo appello incidentale, gli oneri di

primo grado seguano la regola della soccombenza. Essa precisa di avere introdotto

tale rimedio giuridico per cautela, nell'eventualità in cui, nonostante

l'accogli­mento del suo appello incidentale, non fosse possibile riformare il

giudizio del Pretore sulle spese giudiziarie senza una specifica impugnazione di

quel dispositivo per mezzo di reclamo. Si tratta di un timore infondato. Nel

caso in cui un appello sia accolto (in tutto o in parte), l'autorità di secondo

grado statuisce d'ufficio non solo sulle spese giudiziarie di appello, ma anche

su quelle di pri­ma sede. Tutt'al più, dandosi rinvio degli atti per nuovo

giudizio, essa può decidere di lasciare alla giurisdizione inferiore anche la

ripartizione delle spese giudiziarie della procedura di ricor­so (art. 104 cpv.

4.

CPC). Davanti al Tribunale federale vigono, del resto, principi analoghi (art.

67.

e 68 cpv. 5 LTF). Ne segue che un appellante – principale o adesivo – può

proporre nel memoriale stesso il modo in cui debba essere riformato a mente sua

il dispositivo di primo grado sulle spese giudiziarie in caso di accoglimento del

suo appello. E siccome in casi del genere è dato appello, il reclamo va

dichiarato irricevibile. Non è il caso ad ogni modo di prelevare spese per tale

rimedio giuridico (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), che non è nemmeno stato comunicato

a AP 1 per osservazioni.

Precisato ciò, nella sentenza

impugnata il Pretore ha addebitato la tassa di giustizia e le spese per un

quarto a AP 1 e per il resto alla moglie,

tenuta a versare al marito fr. 3000.– per ripetibili ridotte

(dispositivo n. 2). Nell'appello incidentale AO 1 chiede che in esito alla sua

impugnazione la tassa di giustizia e le spese di primo grado siano poste per tre

quarti a carico del marito e che le sia riconosciuta un'indennità di

fr. 3000.– per ripetibili ridotte. In realtà l'appellante incidentale si

vede riconoscere circa un quinto più dei contributi alimentari fissati dal

Pretore, ciò che giustifica un riparto delle spese giudiziarie a lei più

favorevole, ma non nella misura richiesta. Ricordato che il Pretore ha dovuto

statuire su tutti gli effetti del divorzio e non solo sui contributi di mantenimento

(che pur costituivano uno dei punti maggiormente litigiosi), l'esito

dell'appello incidentale induce a suddividere equamente le spese di primo grado

a metà, compensando le ripetibili.

V. Sui rimedi giuridici a livello

federale

21.

Relativamente ai rimedi

esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF, ove appena si consideri l'entità dei

contributi alimentari contesi.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella

misura in cui non è stato oggetto di ritiro, l'appello principale è parzialmente

accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

1.8 L'ordine impartito in via cautelare all'avv. PA

1 di trattenere la somma di fr. 16 407.40 derivante

dalla vendita delle proprietà per piani n. 13 e 22 (particella n. 1057 RFD)

di __________ è revocato.

II. Le

spese dell'appello principale, di fr. 1000.– complessivi, da anticipare da

AP 1, sono poste per diciannove ventesimi a carico di quest'ultimo e per il

resto a carico di AO 1, cui l'appellante principale rifonderà fr. 2500.– per

ripetibili ridotte.

III. L'appello

incidentale è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così

riformata:

1.4 AP 1 è condannato a versare in via anticipata a AO

1 entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari provvisionali:

a) Dal novembre del 2009 fino alla maggiore età (o

al termine della formazione) della figlia J__________:

fr. 710.– mensili per la moglie,

fr. 1030.– mensili per J__________ e

fr. 905.– mensili per D__________, assegni

familiari non compresi.

b) Dalla maggiore età (o dal termine della

formazione) della figlia J__________ fino al passaggio in giudicato della

sentenza di divorzio:

fr. 1000.– per la moglie e

fr. 1640.– per D__________, assegni familiari non

compresi.

AP

1 è condannato a versare in via anticipata a AO 1 entro il 5 di ogni mese, i

seguenti contributi alimentari:

a) Dal passaggio in giudicato della sentenza di

divorzio fino alla maggiore età (o al termine della formazione) della figlia D__________:

fr.

1000.– per la moglie e

fr. 1640.– per D__________, assegni familiari non

compresi.

b) Dalla maggiore età (o dal termine della

formazione) della figlia D__________ in poi:

fr. 1955.– mensili per la moglie.

11. La

tassa di giustizia di fr. 4000.– e le spese sono poste a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

IV. Le spese

dell'appello incidentale, ridotte a fr. 1200.– complessivi, sono poste a carico

dell'appellante incidentale.

V. Il reclamo di AO 1 è irricevibile.

VI. Non si riscuotono spese per tale

reclamo.

VII. Notificazione:

– ;

– avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).