11.2011.76
Contributo di mantenimento per la moglie fino al momento del divorzio
20 giugno 2014Italiano54 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2011.76
Lugano
20 giugno 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Jaques
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa OA.2009.97 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su
richiesta comune con accordo parziale)
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 4 novembre 2009 da
AP
1
(già
patrocinato dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 3 giugno 2011 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
28 aprile 2011, come pure sull'appello incidentale e sul reclamo del 10 agosto
2011 presentati dalla convenuta contro la medesima sentenza;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1966) e AO 1 (1961) si
sono sposati a __________ il 28 agosto 1992 e il 12 maggio 1993 hanno adottato
la separazione dei beni. Dal matrimonio sono nate J__________, il
13 aprile 1995, e D__________, il 28 marzo 1999. Consulente assicurativo,
il marito è rimasto alle dipendenze della __________ fino al 2000, passando in
seguito alla A__________ a __________. Impiegata di banca fino al matrimonio,
la moglie ha lavorato fino al 1996 in un negozio come ausiliaria su chiamata,
cessando in seguito ogni attività lucrativa. I coniugi vivono separati dal 1° aprile
2007, quando AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (proprietà per piani n. 13 e 22 della particella
n. 1057 RFD, a lui intestate) per trasferirsi in un appartamento a __________.
Licenziato dalla A__________, egli si è iscritto ai ruoli della disoccupazione
dal 1° gennaio al 16 settembre 2008, quando ha trovato lavoro presso la C__________,
per poi passare il 1° settembre 2009 alla Compagnia d'Assicurazioni N__________,
agenzia di __________. Nel frattempo, il 15 marzo 2008, AO 1 si è annunciata a
sua volta ai ruoli della disoccupazione per lavori d'ufficio al 50% e il 1°
luglio 2008 si è trasferita con le figlie in un appartamento a __________.
L'abitazione coniugale è stata venduta il 17 novembre 2008.
B. In esito a una procedura a
tutela dell'unione coniugale promossa da AO 1 il 4 gennaio 2007 e a due istanze
di modifica introdotte da AP 1 il 5 febbraio e il 20 novembre 2008, con
sentenza del 2 febbraio 2009 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord
ha affidato le figlie alla madre e disciplinato il diritto di visita del padre,
confermando restrizioni della facoltà di disporre iscritte in via cautelare
sugli immobili del marito e un blocco sulla metà del provento della vendita
delle proprietà per piani a __________, condannando AP 1 a versare contributi di mantenimento indicizzati per complessivi fr. 3765.80 mensili (assegni familiari compresi) dal 1° marzo al 15
settembre 2008 e di fr. 3302.– mensili (assegni familiari non
compresi) dopo di allora (inc. DI.2007.4, DI.2008.15 e DI.2008.169).
Entrambi i coniugi hanno
appellato la decisione del Pretore davanti a questa Camera, che statuendo con
sentenza del 21 febbraio 2013 (inc. 11.2009.27) ha modificato i contributi
alimentari come segue:
Dal
1° marzo al 14 settembre 2008:
fr.
1205.– mensili per la moglie,
fr. 1615.– mensili per J__________
e
fr. 1300.– mensili per D__________,
assegni familiari compresi;
Dal
15 settembre 2008 al 28 marzo 2011:
fr. 1170.–
mensili per la moglie,
fr. 1400.– mensili per J__________
e
fr. 1090.– mensili per D__________,
assegni familiari compresi;
Dal
29 marzo 2011 in poi:
fr.
1105.– mensili per la moglie,
fr. 1320.– mensili per J__________
e
fr. 1230.– mensili per D__________,
assegni familiari compresi.
C. Nel frattempo, il 4 novembre
2009, AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Sud, proponendo di affidare le figlie alla madre e
di concedergli un ampio diritto di visita, offrendo contributi alimentari
indicizzati di fr. 700.– mensili per J__________ e di fr. 600.–
mensili per D__________ fino al 13° anno di età, rispettivamente di fr. 800.–
mensili per ogni figlia dopo di allora (assegni familiari non compresi), oltre
alla metà delle spese straordinarie per le stesse. Egli ha chiesto inoltre che AO
1 fosse obbligata a rifondergli fr. 20 000.–
“per mobili e suppellettili” e fr. 1817.65 per spese accessorie della proprietà
per piani a __________, ha postulato la cancellazione delle restrizioni della
facoltà di disporre annotate sui suoi immobili e la liberazione in suo favore
dell'intero provento della vendita della proprietà per piani. In via cautelare
egli ha sollecitato la riduzione dei contributi provvisionali a fr. 300.–
mensili per la moglie, a fr. 600.– mensili per J__________ e a fr. 400.–
mensili per D__________, assegni familiari non compresi.
D. Nella sua risposta del 10
dicembre 2009 AO 1 ha aderito al principio del divorzio e all'affidamento delle
figlie, ha prospettato un diritto di visita meno esteso di quello auspicato
dall'attore, ha chiesto contributi alimentari indicizzati di fr. 3962.– mensili
per sé, ridotti a fr. 3082.– mensili dopo la maggiore età della figlia
cadetta fino al proprio pensionamento, così come uno di fr. 1475.– mensili
per J__________ e di fr. 1195.– mensili per D__________ fino al 13° compleanno
di quest'ultima (assegni familiari
compresi), contributi alimentari indicizzati di fr. 3802.– mensili
per sé, di fr. 1475.– mensili per J__________ e di fr. 1475.– mensili
per D__________ fino alla maggiore età delle figlie, “riservati gli art. 276
segg. CC”. Essa ha chiesto inoltre di ripartire a metà le eventuali spese
straordinarie per le figlie, di riconoscerle “almeno fr. 20 000.–” in liquidazione dei rapporti di dare
e avere fra coniugi (con versamento di quanto depositato presso l'avv. PA 1 a parziale copertura di quanto a lei dovuto), di subordinare la cancellazione delle restrizioni
della facoltà di disporre sugli immobili del marito al pagamento della propria
spettanza e di suddividere la prestazione di libero passaggio accumulata dal
marito in costanza di matrimonio in ragione di metà per parte. Contestualmente AO
1 ha proposto di respingere l'istanza cautelare del marito, postulando anzi
contributi provvisionali di fr. 3962.– mensili per sé, di fr. 1475.–
mensili per J__________ e di fr. 1195.– mensili per D__________ (assegni
familiari compresi), oltre a una provvigione ad litem di fr. 20 000.– o, in subordine, il beneficio del
gratuito patrocinio.
E. All'udienza del 14 dicembre
2009 il Pretore ha deciso di trattare la causa come richiesta di divorzio comune
con accordo parziale e ha sentito i coniugi, i quali hanno ribadito la volontà
di sciogliere il matrimonio. Ciò posto, egli ha indetto l'udienza preliminare
sulle conseguenze litigiose del divorzio, invitando le parti a presentare in
tale occasione un memoriale al proposito con l'indicazione delle prove da
assumere. L'udienza preliminare si è tenuta il 25 febbraio 2010 ed entrambe le
parti hanno confermato le rispettive domande. Avviata seduta stante,
l'istruttoria si è chiusa il 13 settembre 2010. Nel suo memoriale conclusivo
del 13 gennaio 2011 AP 1 ha poi ribadito le proprie richieste, proponendo
altresì che la suddivisione degli averi pensionistici dei coniugi fosse “oggetto
di procedura separata al Tribunale d'appello”. Al dibattimento finale del 20
gennaio 2011 AO 1 ha confermato la propria posizione, mentre l'attore è rimasto
assente ingiustificato.
F. Statuendo il 28 aprile 2011,
il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato J__________ e D__________
alla madre, cui ha attribuito l'autorità parentale, ha regolato il diritto di
visita del padre, ha condannato AO 1 a versare al marito fr. 334.95 a copertura delle spese accessorie dell'ex abitazione coniugale a __________, ha invitato
l'ufficiale del registro fondiario a cancellare le restrizioni della facoltà di
disporre ordinate sugli immobili del marito, ha confermato l'ordine all'avv. PA
1 di trattenere l'importo di fr. 16 407.40
spettante al marito per la vendita dell'appartamento di __________ fino a
estinzione dei crediti per contributi alimentari scaduti e ha ordinato alla
cassa pensione del marito (la __________ di __________) di trasferire
fr. 70 252.45 prelevati dagli
averi pensionistici di lui su un conto di libero passaggio intestato alla
moglie.
Riservata
la ripartizione a metà fra i genitori delle spese straordinarie per le figlie,
il Pretore ha obbligato inoltre AP 1 a versare i seguenti contributi
alimentari, retroattivamente dalla data dell'introduzione della causa:
Dal
novembre del 2009 al marzo del 2011:
fr. 1529.70
mensili per la moglie,
fr. 522.50
mensili per J__________ e
fr. 387.85
mensili per D__________, assegni familiari non compresi;
Aprile
del 2011:
fr. 1449.75
per la moglie e
fr. 495.15
per ogni figlia, assegni familiari non compresi;
Dal
maggio del 2011 all'aprile del 2013:
fr. 1033.80
mensili per la moglie e
fr. 703.15
mensili per ogni figlia, assegni familiari non compresi;
Dal
maggio del 2013 al marzo del 2015:
fr. 1381.05
mensili per la moglie e
fr. 1059.–
mensili per D__________, assegni familiari non compresi;
Dall'aprile
del 2015 al marzo del 2017:
fr. 615.60
mensili per la moglie e
fr. 1615.–
mensili per D__________, assegni familiari non compresi;
Dall'aprile
del 2017 al pensionamento della moglie:
fr. 1423.10
mensili per quest'ultima.
La tassa
di giustizia di fr. 4000.– e le spese sono state poste per un quarto a carico
di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, tenuta a rifondere al marito
fr. 3000.– per ripetibili ridotte. La richiesta di gratuito patrocinio
presentata dalla moglie è stata respinta.
G. Contro la decisione appena
citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 3 giugno 2011 per
ottenere che la sentenza impugnata sia riformata, riducendo il contributo alimentare
per la moglie a fr. 800.– nell'aprile del 2011, a fr. 400.– mensili dal maggio del 2011 all'aprile del 2013, a fr. 900.– mensili dal maggio del 2013 al marzo del 2015 e a fr. 200.– mensili
dall'aprile del 2015 al marzo del 2017, sopprimendolo del tutto dopo di allora,
e di liberare in suo favore l'importo di fr. 16 407.40 trattenuto dall'avv. PA 1, pari alla metà del
provento a lui spettante dalla vendita della proprietà per piani a __________.
Il 4 luglio 2011 l'appellante ha poi comunicato alla Camera di desistere
dalla prospettata riduzione del contributo alimentare per la moglie dall'aprile
del 2011 al marzo del 2017, instando per la sola soppressione dall'aprile del 2017 in poi.
Invitata a esprimersi, nelle sue
osservazioni del 10 agosto 2011 AO 1 propone di respingere l'appello e con
appello incidentale postula il seguente aumento dei contributi alimentari
(senza accenno agli assegni di famiglia):
Dal novembre del 2009 al marzo del 2011:
fr. 3423.30
mensili per sé,
fr. 1306.55
mensili per J__________ e
fr. 969.85
mensili per D__________;
Dall'aprile
del 2011 all'aprile del 2013:
fr. 3386.45
mensili per sé,
fr. 1156.65 mensili per J__________ e
fr. 1156.65 mensili per D__________;
Dal
maggio del 2013 al marzo del 2017:
fr. 3406.15
mensili per sé e
fr. 1156.65 mensili per D__________;
Dall'aprile
del 2017 fino al proprio pensionamento:
fr. 3406.15
mensili per sé.
Con reclamo di quel stesso giorno
essa ha impugnato anche il dispositivo sugli oneri processuali, chiedendo che questi
seguano “la soccombenza delle parti secondo quanto deciso in sede
appellatoria”. AP 1 non ha reagito all'appello incidentale. Il reclamo non gli
è stato intimato per osservazioni.
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il
diritto in vigore al momento della
comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze di
divorzio intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla loro
notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – dandosi controversie
esclusivamente patrimoniali – il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione” (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è
senz'altro dato, ove appena si consideri l'entità e la durata dei contributi
alimentari litigiosi. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza
impugnata è pervenuta al legale dell'attore il 3 maggio 2011. Il 2 giugno essendo
giorno dell'Ascensione (art. 142 cpv. 3 CPC; art. 1 della legge cantonale concernente
Fatti
i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino: RL 10.1.1.1.2), l'appello
principale introdotto il 3 giugno 2011 è ricevibile, come ricevibile è
l'appello incidentale del 10 agosto 2011 (art. 313 cpv. 1 CPC), l'invito a
formulare osservazioni essendo stato notificato al patrocinatore della convenuta
il 28 giugno 2011. Circa il reclamo in materia di spese giudiziarie, si dirà oltre
(consid. 20).
2. In appello AP 1 produce due
documenti nuovi: il conto economico 2010 della sua scuola di guida (attività
accessoria) e il proprio certificato di salario 2011. Al suo memoriale del 10 agosto
2011 AO 1 unisce a sua volta nuova documentazione: il proprio licenziamento
dalla ditta __________, del 15 giugno 2009, due certificati di un suo
medico curante, del 15 maggio 2009 e del 21 luglio 2011, e un certificato
del dott. __________, psichiatra e psicoterapeuta, del 3 agosto 2011. Entrambe
le parti chiedono inoltre l'escussione di __________, datore di lavoro della
moglie nel 2009, e la ripetizione dei vicendevoli interrogatori formali (appello,
pag. 14; osservazioni e appello incidentale, pag. 11).
Ora, nuovi mezzi di prova sono
proponibili in appello ove siano immediatamente addotti e se dinanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile farli valere “nemmeno con la diligenza
esigibile, tenuto conto delle circostanze” (art. 317 cpv. 1 CPC). I documenti prodotti
dall'attore possono anche essere versati agli atti, ma – come si vedrà (consid.
9) – non appaiono di rilievo ai fini del giudizio. Altrettanto vale per la
ripetizione degli interrogatori formali, la causa in appello non essendo
destinata a riaprire il processo su nuove basi. Inammissibili sono invece i due
documenti allegati all'appello incidentale, che risalgono al 2009, così come la
richiesta di sentire il datore di lavoro della moglie. Nulla impediva alle
parti, per vero, di notificare tali prove già al primo giudice. Ciò premesso,
giova procedere senza indugio alla trattazione degli appelli.
3. Litigiosi rimangono in
questa sede i contributi alimentari per moglie e figlie sin dall'introduzione
della causa di divorzio (dispositivo n. 1.4 della sentenza impugnata),
come pure la restrizione della facoltà di disporre ordinata dal Pretore sulla
metà del ricavo spettante a AP 1 dalla vendita delle proprietà per piani a __________
“sino ad integrale pagamento dei crediti alimentari scaduti di AO 1, per lei e
per le figlie J__________ e D__________” (dispositivo n. 1.8). Per quel che è
dei contributi alimentari, l'appello principale verte soltanto – dopo la
parziale desistenza comunicata da AP 1 a questa Camera il 4 luglio 2011 – su quanto dovuto alla moglie dall'aprile del 2017.
L'appello incidentale di AO 1
riguarda invece tutti i contributi alimentari a carico del marito fin
dall'introduzione della causa, nel novembre del 2009. Ora, un appello
incidentale decade “se l'appello principale è ritirato prima che il giudice
inizi a deliberare” (art. 313 cpv. 2 lett. c CPC). Un ritiro parziale
dell'appello principale non influisce per contro sull'appello incidentale, che
rimane pendente nel suo intero (Seiler,
Die Berufung nach ZPO, Zurigo/Basilea/ Ginevra 2013, pag. 642 n. 1483 con
svariati richiami di dottrina alla nota 4778). Il fatto che AP 1 abbia
rinunciato a impugnare i contributi alimentari per la moglie dall'aprile del
2011 fino al marzo del 2017 nulla muta, dunque, alla portata dell'appello
incidentale presentato da AO 1.
I. Sui contributi di mantenimento
fino al divorzio
4. Fino al momento del
divorzio i contributi alimentari per moglie e figli sono regolati da eventuali
misure prese a tutela dell'unione coniugale (art. 176 cpv. 1 n. 1 e cpv. 3
CC) o da decreti cautelari emanati nella causa di divorzio (art. 276 cpv. 1 e 2
CPC). Mentre i contributi di mantenimento per i figli sono definiti alla stessa
stregua prima e dopo il divorzio (art. 285 cpv. 1 CC), quelli per la
moglie sono disciplinati dall'art. 163 CC fino al divorzio (“solidarietà
matrimoniale”) e dall'art. 125 CC in seguito (“solidarietà
postmatrimoniale”). Di regola, il contributo alimentare dell'art. 125
CC comincia a decorrere solo con il passaggio in giudicato dell'intera sentenza
di divorzio, una volta definite tutte le conseguenze legate allo scioglimento
del matrimonio (DTF 128 III 121 consid. 3b/bb, 120 II 2 consid. 2b).
Fino ad allora continua a valere – come detto – il contributo di mantenimento
per la moglie fissato sulla scorta dell'art. 163 CC in misure a tutela
dell'unione coniugale o in decreti cautelari nella causa di divorzio (DTF 137
III 616 consid. 3.2.2 con richiami; RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c, I-2006 pag.
667 n. 34c). Che quel contributo possa risultare più alto del contributo in
favore della moglie previsto dopo il divorzio ancora non comporta per quest'ultima
obblighi di rimborso; tutt'al più, il marito potrà compensare in seguito quanto
ha pagato in eccesso pendente causa (DTF 128 III 123 consid. 3c/bb).
5. Per tenere conto di casi
particolari il giudice del divorzio può stabilire che in determinate
fattispecie il contributo alimentare dell'art. 125 CC decorra già – nonostante
il principio dell'unità della decisione (art. 283 cpv. 1 CPC) – dal passaggio
in giudicato del dispositivo che pronuncia lo scioglimento del matrimonio
(“forza di giudicato parziale”: DTF 128 III 122 consid. 3b/bb), quand'anche
altri dispositivi sugli effetti del divorzio siano oggetto di impugnazione. In
tale ipotesi il contributo di mantenimento fondato sull'art. 125 cpv. 1 CC sostituisce
già da quel momento il contributo fissato in misure a protezione dell'unione
coniugale o in decreti cautelari emessi nella causa di divorzio (DTF 128 III
123 consid. 3c/aa). Anzi, secondo certi autori in circostanze eccezionali
il giudice del divorzio può far decorrere il
contributo alimentare dell'art. 125 CC finanche retroattivamente, dal momento in cui è stata introdotta la
causa di divorzio (Gloor/ Spycher
in: Basler Kommentar, ZGB I, 4ª edizione, n. 4 in fine ad art.
126). Eccezionale potrebbe essere – secondo Pichonnaz
– il caso in cui una moglie non abbia ottenuto contributi di mantenimento pendente causa, ma se ne veda riconoscere il diritto
dopo il divorzio (Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 8 ad
art. 126). Tale retroattività è nondimeno problematica, giacché contributi
alimentari dovuti in costanza di matrimonio vanno definiti a norma dell'art.
163 CC, non dell'art. 125 CC.
6. Nella sentenza impugnata il
Pretore ha fatto decorrere il contributo di mantenimento per la
moglie fondato sull'art. 125 CC retroattivamente fin dalla petizione di
divorzio, reputando che pendente causa AO 1 non avesse diritto ad alcun
contributo di mantenimento. Ciò permetteva – a mente sua – di ritenere
“evase” le
richieste cautelari delle parti (consid. 5.5, pag. 13 in alto). Si tratta di un ragionamento erroneo, ove appena si pensi che in concreto un assetto
provvisionale esisteva manifestamente. Il Pretore viciniore aveva fissato il 2
febbraio 2009 contributi di mantenimento per moglie e figlie a protezione dell'unione
coniugale (sopra, lett. B). Seppure impugnati – e successivamente
riformati – in appello (sopra, lett. B), tali contributi non sono venuti meno
con l'avvio della causa di divorzio. Al contrario: anche in pendenza di una
causa di divorzio le misure a tutela dell'unione coniugale continuano ad
applicarsi, per lo meno finché il giudice del divorzio non ne decreti la
modifica in via cautelare (art. 276 cpv. 2 CPC; DTF 137 III 616 consid. 3.2.2).
I precedenti della Camera che il Pretore evoca non dicono altro (RtiD I-2006
pag. 669 n. 34c e RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c). Nella fattispecie non
ricorrevano dunque circostanze – tanto meno eccezionali – che giustificassero
di far retroagire il contributo alimentare dell'art. 125 CC fin
dall'introduzione della causa di divorzio.
7. Ne segue che in concreto i
contributi alimentari per la moglie fino al divorzio andavano definiti non con
la procedura ordinaria in applicazione (retroattiva) dell'art. 125 CC, bensì
con la procedura sommaria in applicazione dell'art. 163 CC. E per “divorzio”
non v'era da intendersi il mero dispositivo sullo scioglimento del matrimonio
contenuto nella sentenza del Pretore, bensì l'intera sentenza, ovvero – al più
presto – la decisione di questa Camera. Certo, si è accennato che il giudice
del divorzio può far decorrere il contributo alimentare dell'art. 125 CC già
dal passaggio in giudicato del singolo dispositivo sullo scioglimento del
matrimonio (che nella fattispecie non è stato impugnato). Sta di fatto che nel
caso specifico non si vede quali circostanze particolari inducessero a
scostarsi dal principio per cui, pendente causa (anche davanti all'autorità di
ricorso), il contributo di mantenimento in favore della moglie continua a
essere disciplinato dall'art. 163 CC. Non si disconosce che l'appellante
principale ha rinunciato a impugnare i contributi fissati dal Pretore fino al
marzo del 2017. Quei contributi sono impugnati tuttavia dall'appellante
incidentale sin dalla loro decorrenza (novembre del 2009). Occorre esaminarli
pertanto sotto il profilo dell'art. 163 CC.
8. L'art. 163
cpv. 1 CC non precisa quale metodo si applichi per la fissazione dei contributi
alimentari a un coniuge in caso di vita separata. L'art. 276 cpv. 1 CPC prevede
unicamente che misure a protezione dell'unione coniugale o provvedimenti
cautelari in processi di divorzio devono attenersi ai medesimi criteri. Sicuramente
conforme al diritto federale è il sistema – sempre adottato da questa Camera –
che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro
e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD I-2007 pag. 737
consid. 4a). A tale principio si è attenuta, del resto, anche la citata
sentenza emanata fra le stesse parti a protezione dell'unione coniugale (inc.
11.2009.27 del 21 febbraio 2013).
9. Per
quel che concerne le entrate del marito, il Pretore ha accertato redditi per
complessivi fr. 6740.30 mensili: fr. 4848.80 da attività dipendente
presso la Compagnia d'Assicurazioni N__________, agenzia di __________,
fr. 566.50 da attività indipendente accessoria come maestro conducente e
fr. 1325.– mensili dalla sostanza immobiliare (sentenza impugnata, consid.
5.5.1). All'appello principale AP 1 acclude
il proprio certificato di stipendio del 2010, dal quale risulta un reddito
netto di fr. 3809.– mensili, oltre a fr. 1293.– mensili di
rimborso spese (doc. C), e il conto economico 2010 della sua scuola guida, che
presenta un utile d'esercizio di fr. 8256.– lordi e una perdita aziendale
netta di fr. 564.–, previa deduzione di fr. 8850.– per “costi fissi
finanziari” (doc. B). Egli non si confronta nemmeno di scorcio, tuttavia, con
l'accertamento del Pretore relativo alle sue entrate né motiva la diminuzione
di stipendio o spiega perché il reddito medio della sua scuola guida (che il
primo giudice ha calcolato sull'arco di tre anni) non sarebbe attendibile. Al riguardo
non giova dunque attardarsi.
AO 1 chiede da parte sua che si
imputi al marito un reddito ipotetico di fr. 10 000.– mensili netti, sostenendo che quegli si è fatto
licenziare dalla A__________, presso la quale guadagnava ben fr. 13 296.– mensili, per ridurre le proprie entrate
ed eludere i suoi obblighi di mantenimento (osservazioni e appello incidentale,
pag. 7 e pag. 20 a 22). Tale argomentazione è già stata vagliata e respinta da
questa Camera nella menzionata sentenza inc. 11.2009.27 del 21 febbraio
2013 (consid. 4). L'appellante incidentale non adduce nulla di nuovo al
proposito, di modo che non è il caso di ripetersi in questa sede.
Quanto al periodo dopo il
licenziamento, risulta che AP 1 è rimasto disoccupato per un certo tempo,
ritrovando poi un impiego per la C__________,
ma con uno stipendio nettamente inferiore (circa fr. 5900.– mensili in
media dal 15 settembre 2008 al 31 luglio 2009: doc. CC). Nel settembre del
2009 (circostanza non ancora considerata nella predetta sentenza della Camera)
egli è passato infine alla Compagnia d'Assicurazioni N__________ con uno
stipendio calcolato dal Pretore in fr. 4848.80 mensili netti, incluse le
commissioni per acquisizioni secondo gli obiettivi stipulati con il datore di
lavoro (doc. C), ma non – a quanto risulta – gli assegni familiari (doc. XI
richiamato). L'interessato dichiara di avere preferito lasciare la C__________
poiché era in difficoltà con il raggiungimento degli obiettivi a lui fissati e
si trovava a forte rischio di licenziamento, onde l'accettazione dell'impiego
offertogli dalla N__________, anche per evitare le difficoltà incontrate dopo
il suo allontanamento dalla A__________ (interrogatorio formale: verbale del 13
settembre 2010, pag. 3, risposta n. 1). AO 1 non pretende che ciò non sia
vero. Afferma che il marito potrebbe ancora guadagnare fr. 10 000.– netti mensili come ai tempi in cui era alle
dipendenze della A__________, magari lasciando perdere la scuola guida, ma non
indica concretamente presso chi ciò sarebbe possibile, tanto meno dopo che AP 1
è già stato licenziato una volta e ha rischiato un secondo licenziamento perché
non riusciva a raggiungere i livelli di acquisizione posti dal datore di
lavoro. Imputare all'appellante un reddito virtuale in condizioni del genere sarebbe
a dir poco irrealistico.
10. Quanto al reddito della
moglie, il Pretore ha accertato che dal 1° novembre 2009 AO 1 lavora su
chiamata per la società di vigilanza __________ (contratto nel fascicolo IV “edizione
dalla convenuta”), guadagnando fr. 18.– orari netti, per una retribuzione
media di circa fr. 400.– mensili (circostanza non ancora considerata nella
sentenza a protezione dell'unione coniugale emessa da questa Camera). Egli ha
rammentato che dopo il matrimonio AO 1 aveva rinunciato a lavorare in banca e
aveva svolto solo attività sporadiche, ma che nell'aprile del 2009 (prima di
essere assunta dalla società di vigilanza) essa era riuscita a trovare un
lavoro a metà tempo come impiegata d'ufficio per una ditta di traslochi a __________.
Se non che, a quell'occupazione essa
aveva rinunciato nel giro
di due mesi, essendole stato imposto di seguire corsi di tedesco e di
informatica. Ricordato tuttavia che un coniuge senza attività lucrativa è
tenuto a curare il proprio reinserimento professionale, il Pretore ha imputato
alla moglie un reddito ipotetico di fr. 1700.– mensili quale impiegata
d'ufficio a metà tempo (quello conseguito presso la ditta di traslochi) fino al
16° compleanno della figlia minore e di fr. 3400.– mensili per
un'attività a tempo pieno dopo di
allora (sentenza impugnata, consid. 5.5.2 a 5.5.4).
a) L'appellante
chiede di rivalutare il reddito computato alla moglie a fr. 2250.– mensili
netti per un'attività a metà tempo e a fr. 4500.– mensili netti per un impiego
a tempo pieno dopo il 16° compleanno di D__________. Ricorda che AO 1 ha maturato oltre 13 anni di esperienza professionale in banca, conosce il tedesco, il francese e
l'inglese, ha frequentato la scuola commerciale a __________ e ha lavorato
nella vendita anche dopo il matrimonio (appello, pag. 5). Fa valere altresì –
in sintesi – che l'interessata non ha dimostrato di avere condotto serie
ricerche d'impiego dopo la separazione, nonostante il tempo a disposizione
durante gli orari scolastici delle figlie. Lamenta poi che essa abbia rinunciato
senza fondati motivi a un impiego sicuro, con buone prospettive e una paga
oraria di fr. 19.– netti, osservando che al momento della separazione l'interessata
aveva 45 anni ed era in buona salute, mentre le figlie sono ormai indipendenti
e possono aiutare nelle faccende di casa (appello, pag. 9 a 14).
b) L'interessata
eccepisce che nell'attuale mercato del lavoro un'impiegata di commercio che ha
superato 45 anni di età ed è rimasta lontana oltre 13 anni da un'attività professionale
non ha concrete possibilità di reinserimento. Afferma che il contratto
d'impiego con la ditta di traslochi __________ è stato rescisso di comune
accordo, dietro pressioni del datore di lavoro, che le sue condizioni di salute
sono precarie e che spettava al marito dimostrare come essa potesse trovare un'occupazione
a 45 anni d'età o possa reperire un impiego a tempo pieno a 54 anni, quando la
figlia cadetta ne avrà 16 (osservazioni e appello incidentale, pag. 8 a 12). Nell'appello incidentale essa ribadisce simili argomentazioni, sostenendo di non poter
guadagnare più dei fr. 400.– mensili conseguiti oggi in media lavorando su
chiamata per la __________ (appello incidentale, pag. 22 seg.).
c) Secondo
giurisprudenza, un coniuge con figli può essere tenuto – di norma – a cominciare
o a riprendere un'attività lucrativa a tempo parziale dopo la fine della vita
in comune quando il figlio minore a lui affidato ha raggiunto i 10 anni di
età, mentre un'attività a tempo può essergli imposta quando tale figlio ha compiuto
i 16 anni, fermo restando che il principio non è assoluto e che occorre
ponderare le circostanze concrete. Inoltre, dandosi un matrimonio di lunga
durata, un coniuge che durante la vita in comune si è dedicato solo alla casa e
alla famiglia non può essere tenuto – di massima – a ricominciare un'attività
lucrativa se al momento della separazione ha già 45 anni (DTF 137 III 110
consid. 4.2.2.4 in fine). A prescindere dalla circostanza
però che la soglia dei 45 anni tende a essere portata a 50 (DTF 137 III 109 in alto con rinvio), la presunzione dei 45 anni non è irrefragabile e può essere sovvertita
dall'altro coniuge con elementi che depongano in favore di una ripresa o di un
aumento dell'attività lucrativa anche dopo quel limite d'età (DTF 137 III 109 in alto con rinvii).
d) AO
1 ha dichiarato al proprio interrogatorio
formale di avere lavorato come impiegata d'ufficio nel settore bancario fino al
matrimonio, nel 1992, e poi come ausiliaria di vendita su chiamata (in sostituzione di dipendenti in congedo malattia)
fino al 1996, quando ha smesso ogni attività lucrativa per dedicarsi
appieno alla cura delle figlie e al governo della casa (verbale del 13 settembre
2010, risposte n. 1 e 2). Che il marito abbia avversato tale riparto dei
ruoli non risulta, né l'interessato asserisce il contrario. L'11 marzo
2008 essa si è poi annunciata all'Ufficio regionale di collocamento per un lavoro a metà tempo, esaurendo senza esito
il 16 marzo 2009 le 260 indennità cui aveva diritto quale
assicurata esonerata dal periodo di contribuzione in seguito alla
separazione dal coniuge (art. 14 cpv. 2 LADI; conferma di registrazione del 14
marzo 2008, decisione della Cassa disoccupazione __________ del 13 marzo 2009,
nel fascicolo IV “edizione dalla convenuta”; interrogatorio formale del 13 settembre
2010, pag. 2, risposte n. 4 e 5.1).
Nel
mese successivo (aprile del 2009) l'interessata ha trovato un lavoro d'ufficio
a metà tempo per la ditta di traslochi __________ a __________ con uno stipendio di fr. 1700.– mensili (non
contestati). A quel momento la figlia D__________ aveva 10 anni e lei 47.
Sta di fatto che essa ha reperito un'attività confacente. Se non che, a distanza
di due mesi essa ha lasciato l'impiego, dato l'obbligo di seguire a sue spese
corsi di tedesco e di informatica (un centinaio di ore annue sull'arco di tre
anni: contratto del 30 marzo 2009 nel fascicolo IV “edizione dalla
convenuta”), ma anche – a suo dire – per le critiche e le pressioni esercitate
dal datore di lavoro (osservazioni e appello incidentale, pag. 11 e 23). Quanto
al costo dei corsi di formazione (due ore settimanali), manca però ogni
indicazione concreta, per tacere del fatto che l'interessata non poteva
pretendere di ricominciare un'attività professionale senza sforzo dopo 13
anni di interruzione. Che essa sia stata praticamente costretta a licenziarsi è
una circostanza che si sarebbe dovuta addurre – e sostanziare – dinanzi al
Pretore. I nuovi mezzi di prova (disdetta del contratto di lavoro,
interrogatorio di __________) recati ora in appello non sono ricevibili (art.
317 cpv. 1 CPC).
e) L'interessata eccepisce che ragioni di salute la
rendono inabile al lavoro nella misura del 75% (memoriale, pag. 11) e all'appello
incidentale acclude un certificato del suo medico curante dott. __________ di __________,
secondo cui dal 1999 essa è affetta da ipotiroidismo “non sempre ben compensato”
ed è seguita dallo psichiatra dott. __________ di __________, il quale le ha
prescritto medicamenti in ragione di una “sindrome ansioso-depressiva con
disturbi del sonno” (doc. 6). Da un certificato medico rilasciato dallo stesso
psichiatra risulta inoltre che “la paziente è inabile al lavoro nella misura
del 75% per malattia, per un periodo da definire” (doc. 7 di appello). L'accertamento
di patologie suscettibili di comportare un'inabilità lucrativa permanente
presuppone tuttavia, se non una perizia, almeno l'esecuzione di un rapporto
specialistico (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2011.169 del 15 ottobre
2013, consid. 4e con richiamo), in difetto di che non è ragionevolmente
possibile formulare con qualche attendibilità una prognosi a medio termine (Gloor/Spycher
in: Basler Kommentar, 4ª edizione, n. 22 ad art. 125). Nessun
referto del genere consta essere stato assunto nella fattispecie, di modo che
l'inabilità lucrativa evocata da AO 1 non trova adeguato riscontro.
f) Sia
come sia, si volesse anche tenere conto del fatto che nel frattempo AO 1 ha rinunciato all'impiego presso la ditta __________, il reddito di fr. 1700.– mensili stimato dal
Pretore sfuggirebbe ugualmente a censura. AO 1 infatti non ha mai preteso, né
durante l'interrogatorio formale né in seguito, di avere condotto serie
ricerche di lavoro – prima o dopo essere stata assunta su chiamata dalla __________
– per ricuperare una capacità lucrativa analoga a quella che concretamente le
offriva la ditta __________. Nulla induce a supporre di conseguenza che quella
possibilità d'impiego in lavori d'ufficio fosse un'occasione unica e
irripetibile, ammesso e non concesso che la rinuncia dell'interessata fosse
legittima.
g) Più
delicata è la questione legata alla capacità lucrativa di AO 1 allorché D__________
avrà compiuto 16 anni (28 marzo 2015). Il Pretore parte dall'idea che a quel
momento essa potrà aumentare il grado d'occupazione dal 50 al 100% e portare il proprio guadagno da fr. 1700.– a
fr. 3400.– mensili, ma ciò non può darsi per presunto. A quel momento per
vero l'interessata avrà 54 anni e non è evidente né scontato che, si fosse pur
data la pena di ritrovare un'attività in ufficio a metà tempo, il datore di
lavoro avrebbe accettato di impiegarla a tempo pieno o che un altro datore di
lavoro l'avrebbe assunta a metà tempo. Per formulare una prognosi in tal senso
occorrerebbero elementi concreti che nel caso specifico fanno totale difetto.
Ai fini del presente giudizio non vi sono ragioni dunque per stimare una
capacità lucrativa della moglie superiore a fr. 1700.– mensili, nemm1eno dopo i
16 anni di D__________. Su questo punto l'appello incidentale di AO 1 merita accoglimento.
11. Il Pretore ha calcolato il
fabbisogno minimo di AP 1 in fr. 4300.25 mensili (sentenza impugnata,
consid. 5.1), non contestati (appello incidentale, pag. 19). Come si vedrà
oltre, tuttavia, nel caso specifico il quadro delle entrate e delle uscite familiari
denota un ammanco, ciò che impone di stralciare dal fabbisogno minimo
dell'interessato, per lo meno finché il bilancio non raggiunga il pareggio,
l'onere fiscale di fr. 200.– mensili (DTF 126 III 356 consid. 1a/aa,
confermata in DTF 127 III 70 in alto). Le voci di spesa relative alle proprietà
per piani di __________ (interessi ipotecari e spese comuni) si giustificano
invece siccome indispensabili per il conseguimento del reddito immobiliare.
Nelle circostanze descritte il fabbisogno minimo del marito va accertato in
fr. 4100.25 mensili finché la famiglia verserà in ristrettezze
finanziarie, mentre può rimanere di fr. 4300.25 mensili dopo di allora.
12. Relativamente al fabbisogno
minimo di AO 1, il Pretore l'ha calcolato in fr. 3806.15 mensili (sentenza
impugnata, consid. 5.2). D'ufficio va stralciato tuttavia, come nel
fabbisogno minimo del marito, l'onere fiscale di fr. 100.– mensili, per lo meno
finché il bilancio familiare registrerà un passivo. L'appellante principale
chiede che dal fabbisogno minimo si tolgano anche le spese d'automobile (rata
mensile di fr. 250.–, imposta di circolazione fr. 30.–, assicurazione del
veicolo fr. 118.85), ma la moglie si vede tenuta ormai a svolgere
un'attività lucrativa (sia pure a metà tempo) che il marito non pretende poter
essere esercitata a domicilio o nei pressi del domicilio. L'uso dell'automobile
si giustifica quindi per ragioni professionali (cfr. RtiD I-2010 pag.
699 n. 20c consid. 5a con richiami). Né il marito contesta la necessità
per la moglie di ricorrere a un mutuo per l'acquisto del mezzo o per la sostituzione
del medesimo una volta estinte le rate del mutuo, senza dimenticare ch'egli si
vede riconoscere a sua volta nel fabbisogno minimo un leasing per il veicolo di
fr. 436.70 mensili.
In applicazione del principio
inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione occorre togliere
invece una quota del costo dell'alloggio conteggiato dal Pretore nel fabbisogno
minimo della moglie (fr. 1450.– mensili, spese accessorie comprese) e
trasferirla nel fabbisogno in denaro delle figlie (sentenza citata di questa Camera inc. 11.2009.27 del 21
febbraio 2013, consid. 7a). Finché J__________ e D__________ sono minorenni il
costo dell'alloggio nel fabbisogno minimo di AO 1 va rettificato così in fr.
604.15 mensili (deduzione di un quarto e di un terzo). Alla maggiore età (o al
termine della formazione di J__________) tale costo passa a fr. 966.65
mensili (deduzione di un solo terzo) e alla maggiore età (o al termine della
formazione) di entrambe esso va reintegrato nel totale di fr. 1450.– mensili. Si
rammenti altresì che, in ossequio alla più recente giurisprudenza del Tribunale
federale, il giudice del divorzio deve fissare contributi alimentari per i
figli non solo fino alla maggiore età, ma fino al termine di un eventuale
percorso scolastico o professionale (DTF 139 III 401).
A
ragione AP 1 chiede poi di ridurre a fr. 1200.– mensili nel fabbisogno
dell'interessata il minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo dopo
la maggiore età di D__________, il 28 aprile 2017 (FU 68/2009 pag. 6292 cifra I/1). Il minimo esistenziale di
fr. 1350.– mensili, in effetti, si applica solo a genitori cui
siano affidati figli minorenni (BOA n. 24 pag. 11 in basso; I CCA, sentenza inc. 11.2011.85 dell'11 ottobre
2012, consid. 6b).
Tutto ciò posto, il fabbisogno
minimo di AO 1 risulta di fr. 2860.30 mensili fino alla maggiore età (o al
termine della formazione) di J__________, di fr. 3222.80 mensili fino alla
maggiore età (o al termine della formazione) di D__________, di fr. 3556.15 mensili
dopo di allora e di fr. 3656.15 mensili (aggiunta dell'onere fiscale) al
momento in cui il bilancio familiare raggiungerà il pareggio.
13. Circa il fabbisogno in
denaro delle figlie, l'attore non discute gli importi stimati dal Pretore,
mentre la convenuta chiede di dedurre quanto prevedono le raccomandazioni edite
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo
per cura e educazione, dato ch'essa fornisce tali prestazioni in natura. In
esito al presente giudizio AO 1 si vede ascrivere tuttavia una capacità
lucrativa di fr. 1700.– per un'attività a metà tempo sin dal novembre del 2009
(sopra, consid. 10), di modo che la posta per cura e educazione nel fabbisogno
in denaro delle figlie va monetizzata al 50%. Nel fabbisogno in denaro di J__________
e D__________ va inserito poi – come si è appena spiegato – il citato costo
dell'alloggio (fr. 483.35 e fr. 362.50 mensili, rispettivamente fr.
483.35 nel fabbisogno della sola D__________ dopo la maggiore età o al termine
della formazione di J__________). Per converso, in ossequio alla più recente
giurisprudenza del Tribunale federale, l'assegno familiare va tolto dal fabbisogno
in denaro, che le raccomandazioni inglobano (RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7),
per essere trattato a parte (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3, 65 consid. 4.3.2).
Dal fabbisogno in denaro che la tabella 2009 correlata alle raccomandazioni
pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del
Canton Zurigo prevede vanno dedotti così fr. 200.– mensili fino al 16°
compleanno delle figlie e fr. 250.– mensili dopo di allora (art. 3 cpv. 1
lett. b e 5 cpv. 2 LAFam: RS 836.2).
Il fabbisogno in denaro di J__________
(14 anni nel novembre del 2009) risulta in definitiva di fr. 1705.– mensili arrotondati
fino al 16° compleanno (fr. 1870.–, meno fr. 132.50 per cura e educazione
prestate in natura dalla madre, meno fr. 315.– di alloggio secondo tabella, più fr. 483.35 di alloggio
effettivo, meno fr. 200.– di assegno familiare) e di fr. 1655.–
mensili arrotondati dal 16° compleanno fino
alla maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale (assegno
familiare di fr. 250.–).
Il fabbisogno in denaro D__________
(10 anni nel novembre del 2009) risulta di fr. 1330.– mensili fino al 12°
compleanno (fr. 1700.–, meno fr. 197.50 per cura e educazione prestate in natura
dalla madre, meno fr. 335.– di alloggio secondo tabella, più fr. 362.50 di
alloggio effettivo, meno fr. 200.– di assegno familiare), di fr. 1585.–
mensili fino alla maggiore età o al termine della formazione della sorella (fr.
1870.–, meno fr. 132.50 per cura e educazione prestate in natura dalla madre,
meno fr. 315.– di alloggio secondo
tabella, più fr. 362.50 di alloggio effettivo, meno fr. 200.– di assegno
familiare), di fr. 1895.– mensili arrotondati fino al 16° compleanno (fr.
2115.–, meno fr. 165.– per cura e educazione prestate in natura dalla madre,
meno fr. 340.– di alloggio secondo tabella, più fr. 483.35 di alloggio effettivo,
meno fr. 200.– di assegno familiare) e di fr. 1845.– mensili arrotondati
fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale
(assegno familiare di fr. 250.–).
14. Se ne conclude che fino al
momento del divorzio i contributi alimentari per moglie e figli vanno definiti
come segue:
Dal novembre del 2009 al marzo del 2011 (12° compleanno di D__________)
Reddito del marito, senza assegni familiari (consid.
9) fr. 6740.30
Reddito
della moglie (consid. 10) fr. 1700.—
fr.
8440.30 mensili
Fabbisogno minimo del marito
(consid. 11) fr. 4100.25
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 12) fr. 2860.30
Fabbisogno
in denaro di J__________ (consid. 13) fr. 1705.—
Fabbisogno
in denaro di D__________ (consid. 13) fr. 1330.—
fr.
9995.55 mensili
Ammanco fr.
1555.25 mensili
In condizioni di ammanco i
contributi per moglie e figli vanno ridotti in proporzione, l'uno non essendo
prioritario rispetto agli altri (RtiD II-2004 pag. 616 a metà con riferimento alla sentenza del Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rinvii; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts,
2ª edizione, pag. 553 n. 08.27 e 08.29; v. anche DTF 128
III 415 in alto). Ne risulta quanto segue:
Disponibilità
del marito:
fr. 6740.30 (reddito) ./. fr. 4100.25 (fabbisogno
minimo) = fr. 2640.05 mensili
Fabbisogno
scoperto della moglie:
fr. 2860.30
(fabbisogno minimo) ./. fr. 1700.– (reddito) = fr. 1160.30 mensili
Fabbisogno
scoperto di moglie e figlie:
fr. 1160.30 +
fr. 1705.– + fr. 1330.– = fr. 4195.30 mensili
Contributo
alimentare per la moglie:
fr. 1160.30 x
(2640.05 : 4195.30) = fr. 730.– mensili
Contributo
alimentare per J__________:
fr. 1705.– x
(2640.05 : 4195.30) = fr. 1075.– mensili (arrotondati),
assegni familiari
non compresi
Contributo
alimentare per D__________:
fr. 1330.– x
(2640.05 : 4195.30) = fr. 835.– mensili (arrotondati),
assegni
familiari non compresi.
Aprile del 2011 (16° compleanno di J__________)
Reddito del marito, senza assegni familiari (consid.
9) fr. 6 740.30
Reddito
della moglie (consid. 10) fr. 1 700.—
fr.
8 440.30
Fabbisogno minimo del marito
(consid. 11) fr. 4 100.25
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 12) fr. 2 860.30
Fabbisogno
in denaro di J__________ (consid. 13) fr. 1 705.—
Fabbisogno
in denaro di D__________ (consid. 13) fr. 1 585.—
fr.
10 250.55
Ammanco fr.
1 810.25
Disponibilità del marito:
fr. 6740.30 (reddito) ./. fr. 4100.25 (fabbisogno minimo)
= fr. 2640.05
Fabbisogno
scoperto della moglie:
fr. 2860.30
(fabbisogno minimo) ./. fr. 1700.– (reddito) = fr. 1160.30
Fabbisogno
scoperto di moglie e figlie:
fr. 1160.30 +
fr. 1705.– + fr. 1585.– = fr. 4450.30
Contributo
alimentare per la moglie:
fr. 1160.30 x
(2640.05 : 4450.30) = fr. 690.– (arrotondati)
Contributo
alimentare per J__________:
fr. 1705.– x
(2640.05 : 4450.30) = fr. 1010.– (arrotondati),
assegni familiari
non compresi
Contributo
alimentare per D__________:
fr. 1585.– x
(2640.05 : 4450.30) = fr. 940.– (arrotondati),
assegni
familiari non compresi.
Dal
maggio del 2011 fino alla maggiore età (o al termine della formazione) di J__________
Reddito del marito, senza assegni familiari (consid.
9) fr. 6 740.30
Reddito
della moglie (consid. 10) fr. 1 700.—
fr.
8 440.30
mensili
Fabbisogno minimo del marito
(consid. 11) fr. 4 100.25
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 12) fr. 2 860.30
Fabbisogno
in denaro di J__________ (consid. 13) fr. 1 655.—
Fabbisogno
in denaro di D__________ (consid. 13) fr. 1 585.—
fr.
10 200.55
mensili
Ammanco fr.
1 760.25
mensili
Disponibilità del marito:
fr. 6740.30 (reddito) ./. fr. 4100.25 (fabbisogno
minimo) = fr. 2640.05 mensili
Fabbisogno
scoperto della moglie:
fr. 2860.30
(fabbisogno minimo) ./. fr. 1700.– (reddito) = fr. 1160.30 mensili
Fabbisogno
scoperto di moglie e figlie:
fr. 1160.30 +
fr. 1655.– + fr. 1585.– = fr. 4400.30 mensili
Contributo
alimentare per la moglie:
fr. 1160.30 x
(2640.05 : 4400.30) = fr. 695.– mensili (arrotondati)
Contributo
alimentare per J__________:
fr. 1655.– x
(2640.05 : 4400.30) = fr. 995.– mensili (arrotondati),
assegni familiari
non compresi
Contributo
alimentare per D__________:
fr. 1585.– x
(2640.05 : 4400.30) = fr. 950.– mensili (arrotondati),
assegni
familiari non compresi.
Dalla
maggiore età (o dal termine della formazione) di J__________ fino al marzo del
2015 (16° compleanno di D__________)
Reddito del marito, senza assegni familiari (consid.
9) fr. 6740.30
Reddito
della moglie (consid. 10) fr. 1700.—
fr.
8440.30 mensili
Fabbisogno minimo del marito
(consid. 11) fr. 4100.25
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 12) fr. 2860.30
Fabbisogno
in denaro di D__________ (consid. 13) fr. 1895.—
fr.
8855.30 mensili
Ammanco fr.
415.— mensili
Disponibilità del marito:
fr. 6740.30 (reddito) ./. fr. 4100.25 (fabbisogno
minimo) = fr. 2640.05 mensili
Fabbisogno
scoperto della moglie:
fr. 2860.30 (fabbisogno
minimo) ./. fr. 1700.– (reddito) = fr. 1160.30 mensili
Fabbisogno
scoperto di moglie e figlia:
fr. 1160.30 +
fr. 1895.– = fr. 3055.30 mensili
Contributo
alimentare per la moglie:
fr. 1160.30 x
(2640.05 : 3055.30) = fr. 1000.– mensili (arrotondati)
Contributo
alimentare per D__________:
fr. 1895.– x
(2640.05 : 3055.30) = fr. 1640.– mensili (arrotondati),
assegni
familiari non compresi.
Dall'aprile
del 2015 fino alla maggiore età (o al termine della formazione) di D__________
Reddito del marito, senza assegni familiari (consid.
9) fr. 6740.30
Reddito
della moglie (consid. 10) fr. 1700.—
fr.
8440.30 mensili
Fabbisogno minimo del marito
(consid. 11) fr. 4100.25
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 12) fr. 2860.30
Fabbisogno
in denaro di D__________ (consid. 13) fr. 1845.—
fr.
8805.30 mensili
Ammanco fr.
365.— mensili
Disponibilità del marito:
fr. 6740.30 (reddito) ./. fr. 4100.25 (fabbisogno
minimo) = fr. 2640.05 mensili
Fabbisogno
scoperto della moglie:
fr. 2860.30
(fabbisogno minimo) ./. fr. 1700.– (reddito) = fr. 1160.30 mensili
Fabbisogno
scoperto di moglie e figlia:
fr. 1160.30 +
fr. 1845.– = fr. 3005.30 mensili
Contributo
alimentare per la moglie:
fr. 1160.30 x
(2640.05 : 3005.30) = fr. 1020.– mensili (arrotondati)
Contributo
alimentare per D__________:
fr. 1845.– x
(2640.05 : 3005.30) = fr. 1620.– mensili (arrotondati),
assegni
familiari non compresi.
Trattandosi di periodi pregressi
fondati tutti sulla medesima disponibilità economica del debitore (fr. 2640.05
mensili), per semplicità conviene operare una media dei contributi provvisionali
dal novembre del 2009 fino alla maggiore età (o al termine della formazione) di
J__________. Con il risultato che segue:
Contributo alimentare per la moglie: fr. 710.– mensili,
contributo
alimentare per J__________: fr. 1030.– mensili e
contributo
per D__________: fr. 905.– mensili, assegni familiari non compresi.
In ultima analisi l'appello
incidentale va accolto entro tali limiti.
Considerandi
II. Sui contributi di mantenimento
dopo il divorzio
15.
Il contributo alimentare che
precede vale per AO 1 – come si è visto (consid. 4) – fino al passaggio in
giudicato dell'attuale sentenza, dovendo essere commisurato dopo di allora ai parametri
dell'art. 125 CC, non più a quelli dell'art. 163 CC. Ora, i criteri che
presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare dopo il divorzio
(art. 125 cpv. 1 CC) e i principi che ne disciplinano l'ammontare (art. 125
cpv. 2 CC) sono già stati ampiamente illustrati da questa Camera (RtiD II-2004
pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio
basti ricordare che quando un matrimonio sia durato oltre dieci anni, come in
concreto, entrambi i coniugi hanno diritto – per principio – di conservare
anche dopo il divorzio il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica
(DTF 135 III 61 consid. 4.2; RtiD II-2005 pag. 702 consid. 3, II-2004 pag. 581
consid. 4c con richiami). L'art. 125 CC non conferisce automaticamente, tuttavia,
un diritto al mantenimento: il principio dell'autonomia prevale sul diritto al
contributo. Un coniuge può pretendere un contributo alimentare, di
conseguenza, solo qualora non sia in grado di provvedere da sé “al proprio
debito mantenimento” e l'altro coniuge abbia una capacità contributiva
sufficiente (DTF 137 III 105 consid. 4.1.2, 135 III 61 consid. 4.1 con rinvii).
16.
Per definire
il contributo alimentare dovuto a un coniuge all'altro coniuge in caso di matrimonio con figli comuni si procede in tre tappe (DTF 137 III 106
consid. 4.2 con rinvii). In primo luogo si determina il livello di vita
raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi
hanno diritto di conservare – per quanto possibile – anche in seguito, a meno che
il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni),
facendo stato allora il tenore di vita condotto durante la separazione. In
secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé
al proprio debito mantenimento fissato come si è appena descritto. In terzo
luogo, ove risulti in esito a quanto precede che il coniuge richiedente non
riesca a finanziare da sé il proprio mantenimento oppure che ciò non possa essere
ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva
dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della
solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo:
I CCA, sentenza inc. 11.2011.191 del 16 dicembre 2013, consid. 7).
17.
Nel caso in esame la vita in
comune dei coniugi è durata quasi 15 anni (dal 28 agosto 1992 al 31 marzo
2007), sicché il matrimonio può sicuramente definirsi di lunga durata (RtiD
II-2006 pag. 684 consid. 6). L'appellante principale sostiene che ciò non basta
per giustificare un obbligo di mantenimento dopo il divorzio, la moglie avendo
cessato per libera scelta l'attività lucrativa esercitata prima del matrimonio,
non senza lavorare in ogni modo fino al marzo del 1999 e riprendendo
un'attività lucrativa dopo la separazione, sicché a suo parere il matrimonio
non l'ha pregiudicata dal lato professionale (memoriale, pag. 5 a 7). Egli definisce inoltre sproporzionata e iniqua la decisione del Pretore, che lo obbliga a
sostentare la moglie per 34 anni, di cui soli 14 di vita in comune di fronte a
4.
anni di separazione, e per altri 15 dopo il divorzio fino al pensionamento
(appello, pag. 13). AO 1 obietta che dal matrimonio sono nate due figlie, cui
essa si è dedicata pienamente con l'accordo del marito, e che ha smesso il
lavoro in banca già nel 1992, limitandosi a un'attività accessoria su chiamata
fino al 1996 (osservazioni e appello incidentale, pag. 4 a 6).
a) Un
contributo alimentare è dovuto dopo il divorzio se il matrimonio ha influito in
modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge che ne fa richiesta. Ciò
si presume nel caso di un matrimonio di lunga durata o, indipendentemente dalla
durata del matrimonio, quando sono nati figli comuni e uno dei coniugi si è
dedicato prevalentemente alla famiglia, interrompendo o riducendo l'attività
professionale. Nella fattispecie tali premesse ricorrono pacificamente. Occorre
valutare di conseguenza, seguendo le tre tappe del ragionamento testé
illustrate, se AO 1 non sia in grado di provvedere da sé “al proprio debito
mantenimento” (nel senso dell'art. 125 cpv. 1 CC) e se AP 1 abbia una capacità
contributiva sufficiente per sopperire all'eventuale obbligo di mantenimento.
b) Quanto
al livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica (primo
stadio del ragionamento), il Pretore ha omesso ogni accertamento, limitandosi a
determinare
il
fabbisogno minimo della moglie al momento del giudizio (fr. 3806.15
mensili, onere fiscale compreso). D'altro lato le pretese patrimoniali fra
coniugi sono rette dal principio dispositivo (DTF 129 III 420 consid. 2.1.2) e AO
1.
non rivendica una maggior copertura, mentre le contestazioni che l'appellante
principale muove al calcolo del Pretore sono già state trattate (consid. 12). Il
“debito mantenimento” dell'interessata – nel senso dell'art. 125 cpv. 1 CC – va
quindi stabilito, come detto, in fr. 3656.15 mensili (consid. 12 in fine). Ciò posto, occorre determinare se e in che misura l'interessata sia in
grado di finanziare da sé tale “debito mantenimento” (secondo stadio del ragionamento).
Al riguardo non soccorre ripetersi tuttavia sulla capacità lucrativa di AO
1, stimata in fr. 1700.– mensili (sopra, consid. 10). Per sopperire al proprio
“debito mantenimento” mancano così a AO 1 fr. 1956.15 mensili.
c) Rimane
da esaminare se – e in che misura – il marito abbia modo di finanziare, tale
“debito mantenimento”, salvaguardando il proprio (terzo stadio del ragionamento),
senza dimenticare che AP 1 deve sostentare anche la figlia D__________ fino
alla maggiore età (o al termine della formazione) e che un
debitore di contributi alimentari ha il diritto di conservare almeno l'equivalente
del proprio minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 135 III 66 consid.
3.2.1
con rinvii). Fino alla maggiore età (o al termine della formazione) di D__________
perciò l'appellante principale non può essere chiamato a destinare a moglie e figlia più di fr. 2640.05 mensili complessivi
(fr. 6740.30 meno fr. 4100.25, corrispondenti al suo minimo
esistenziale del diritto esecutivo: sopra, consid. 11). Si tratta di una disponibilità
limitata, di modo che i contributi alimentari vanno ridotti una volta ancora in
proporzione (sopra, consid. 14). Ne discende quanto segue:
Disponibilità del marito: fr. 2640.05 mensili
Fabbisogno scoperto di moglie e figlia:
fr.
1956.15
+ fr. 1895.– = fr. 3055.30 mensili
Contributo alimentare per la moglie:
fr. 1160.30
x (2640.05 : 3055.30) = fr. 1000.– mensili (arrotondati)
Contributo
alimentare per D__________:
fr. 1895.–
x (2640.05 : 3055.30) = fr. 1640.– mensili (arrotondati),
assegni
familiari non compresi.
Dopo
la maggiore età (o al termine della formazione) di D__________
la disponibilità mensile dell'appellante principale migliora nettamente, di
modo che nel suo fabbisogno minimo può essere incluso l'onere fiscale (fr. 200.–
mensili), per un totale di fr. 4300.25 mensili (sopra, consid. 11). Con una
disponibilità di fr. 2440.– mensili egli può nondimeno sovvenzionare l'intero
“debito mantenimento” della moglie (fr. 3656.15 mensili, compreso l'onere
fiscale: sopra, consid. 12), erogandole la somma di fr. 1955.– mensili
(arrotondati). In proposito l'appello principale si rivela così destinato
all'insuccesso.
III. Sul blocco cautelare
18.
Con la sentenza impugnata il Pretore ha confermato l'ordine decretato in via cautelare all'avv. PA
1.
di trattenere la somma di fr. 16 407.40 derivante dalla vendita delle proprietà per piani a __________
in garanzia “e sino ad integrale pagamento dei crediti alimentari scaduti di AO
1, per lei e per le figlie” (dispositivo n. 1.8). Egli ha motivato il provvedimento
sulla scorta dell'art. 137 cpv. 2 vCC, sottolineando la necessità di “risolvere,
con le adeguate procedure, la questione dei contributi alimentari arretrati” (sentenza
impugnata, consid. 6.2). Nell'appello principale AP 1 fa valere di avere sempre
versato i contributi
alimentari con tempestività,
che i problemi legati alla riscossione degli assegni familiari sono
riconducibili al suo datore di lavoro e che la procedura esecutiva avviata da AO
1.
contro di lui riguardava spese straordinarie non concordate per le figlie (memoriale,
pag. 14 seg.). AO 1 oppone che il versamento dei contributi alimentari da parte
del marito non è sempre stato puntuale ed evoca il rischio che arretrati considerevoli
rimangano scoperti, onde la necessità di mantenere il blocco “fintanto che si
arrivi all'assetto definitivo delle vertenze in corso” (memoriale, pag. 13 seg.).
a) L'art.
137.
cpv. 2 vCC prevedeva – come l'attuale art. 276 cpv. 3 CPC – che il giudice
poteva decretare le necessarie misure provvisionali “anche dopo lo scioglimento
del matrimonio ove il processo sugli effetti del divorzio non fosse terminato”.
Simili misure decadevano tuttavia – come i provvedimenti cautelari in genere – con
il passaggio in giudicato della sentenza sugli effetti del divorzio. Ci si può
domandare se esse potessero sospingersi oltre (“sino ad integrale pagamento dei
crediti alimentari scaduti”), nel senso dell'odierno art. 268 cpv. 2 seconda
frase CPC, senza entrare in conflitto con misure conservative della LEF in caso
di esecuzione di crediti pecuniari (odierno art. 269 lett. a CPC), oppure
potessero ancorarsi agli art. 132 cpv. 2 e 292 CC. Si tratta di interrogativi
nella fattispecie possono rimanere aperti per le ragioni in appresso.
b) Contrariamente
a quanto AO 1 allega, nel caso specifico non consta che l'appellante principale
abbia trascurato o sembri voler trascurare obblighi di mantenimento. La trattenuta
di stipendio da lei chiesta il 7 ottobre 2009 era dovuta al mancato versamento
di assegni familiari e a compensazioni litigiose, mentre la procedura esecutiva
da lei avviata riguardava costi straordinari per le figlie (art. 286 cpv. 3 CC;
istanza, pag. 4, nell'inc. DI.2009.253 richiamato). Tant'è che alla discussione
del 6 novembre 2009 l'istante medesima, sentite le spiegazioni del marito e preso
atto che questi si impegnava a rifondere i citati costi straordinari, ha
rinunciato alla trattenuta di stipendio e ha ritirato l'esecuzione (verbale
nell'inc. DI.2009.253 richiamato). In simili circostanze non si ravvisano gli
estremi per mantenere dopo il divorzio l'ordine provvisionale decretato dal
Pretore all'indirizzo dell'avvocato PA 1 perché trattenesse l'importo di
fr. 16 407.40 derivante dalla vendita delle proprietà per piani a __________. Al
riguardo l'appello principale merita accoglimento.
IV. Sulle
spese giudiziarie
19.
Le spese di entrambi gli
appelli seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 vede
accogliere la sua impugnazione unicamente per quel che riguarda la liberazione
dell'importo di fr. 16 407.40 depositato presso l'avvocato PA 1, mentre
soccombe su tutto il resto: tanto sulla riduzione dei contributi alimentari per
la moglie dall'aprile del 2011 fino al marzo del 2017, avendo egli ritirato
l'appello (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), quanto sulla soppressione del
contributo alimentare dall'aprile del 2017 in poi. In condizioni siffatte si giustifica che sopporti diciannove ventesimi delle spese giudiziarie e che rifonda
a AO 1 un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.
AO 1 esce vittoriosa dall'appello
incidentale inteso all'aumento di tutti i contributi alimentari, ma nel
complesso ottiene meno di un quinto rispetto alla maggiorazione richiesta. Le
vanno addebitati perciò quattro quinti delle spese processuali, mentre si
prescinde dal riscuotere la differenza. AP 1 infatti non ha reagito all'appello
adesivo e, non potendo essere considerato soccombente, non può essere condannato
ad assumere spese (v. DTF 139 III 38 consid. 5 in fine; nel vecchio
diritto di procedura: Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). D'altro lato – e per le
stesse ragioni – egli non può nemmeno essere considerato vittorioso, di modo
che non si legittima l'attribuzione di ripetibili.
20.
Per quanto riguarda le spese
giudiziarie di prima sede, AO 1 ha inoltrato il 10 agosto 2011 un reclamo per
ottenere che, qualora fosse accolto il suo appello incidentale, gli oneri di
primo grado seguano la regola della soccombenza. Essa precisa di avere introdotto
tale rimedio giuridico per cautela, nell'eventualità in cui, nonostante
l'accoglimento del suo appello incidentale, non fosse possibile riformare il
giudizio del Pretore sulle spese giudiziarie senza una specifica impugnazione di
quel dispositivo per mezzo di reclamo. Si tratta di un timore infondato. Nel
caso in cui un appello sia accolto (in tutto o in parte), l'autorità di secondo
grado statuisce d'ufficio non solo sulle spese giudiziarie di appello, ma anche
su quelle di prima sede. Tutt'al più, dandosi rinvio degli atti per nuovo
giudizio, essa può decidere di lasciare alla giurisdizione inferiore anche la
ripartizione delle spese giudiziarie della procedura di ricorso (art. 104 cpv.
4.
CPC). Davanti al Tribunale federale vigono, del resto, principi analoghi (art.
67.
e 68 cpv. 5 LTF). Ne segue che un appellante – principale o adesivo – può
proporre nel memoriale stesso il modo in cui debba essere riformato a mente sua
il dispositivo di primo grado sulle spese giudiziarie in caso di accoglimento del
suo appello. E siccome in casi del genere è dato appello, il reclamo va
dichiarato irricevibile. Non è il caso ad ogni modo di prelevare spese per tale
rimedio giuridico (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), che non è nemmeno stato comunicato
a AP 1 per osservazioni.
Precisato ciò, nella sentenza
impugnata il Pretore ha addebitato la tassa di giustizia e le spese per un
quarto a AP 1 e per il resto alla moglie,
tenuta a versare al marito fr. 3000.– per ripetibili ridotte
(dispositivo n. 2). Nell'appello incidentale AO 1 chiede che in esito alla sua
impugnazione la tassa di giustizia e le spese di primo grado siano poste per tre
quarti a carico del marito e che le sia riconosciuta un'indennità di
fr. 3000.– per ripetibili ridotte. In realtà l'appellante incidentale si
vede riconoscere circa un quinto più dei contributi alimentari fissati dal
Pretore, ciò che giustifica un riparto delle spese giudiziarie a lei più
favorevole, ma non nella misura richiesta. Ricordato che il Pretore ha dovuto
statuire su tutti gli effetti del divorzio e non solo sui contributi di mantenimento
(che pur costituivano uno dei punti maggiormente litigiosi), l'esito
dell'appello incidentale induce a suddividere equamente le spese di primo grado
a metà, compensando le ripetibili.
V. Sui rimedi giuridici a livello
federale
21.
Relativamente ai rimedi
esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF, ove appena si consideri l'entità dei
contributi alimentari contesi.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Nella
misura in cui non è stato oggetto di ritiro, l'appello principale è parzialmente
accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1.8 L'ordine impartito in via cautelare all'avv. PA
1 di trattenere la somma di fr. 16 407.40 derivante
dalla vendita delle proprietà per piani n. 13 e 22 (particella n. 1057 RFD)
di __________ è revocato.
II. Le
spese dell'appello principale, di fr. 1000.– complessivi, da anticipare da
AP 1, sono poste per diciannove ventesimi a carico di quest'ultimo e per il
resto a carico di AO 1, cui l'appellante principale rifonderà fr. 2500.– per
ripetibili ridotte.
III. L'appello
incidentale è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così
riformata:
1.4 AP 1 è condannato a versare in via anticipata a AO
1 entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari provvisionali:
a) Dal novembre del 2009 fino alla maggiore età (o
al termine della formazione) della figlia J__________:
fr. 710.– mensili per la moglie,
fr. 1030.– mensili per J__________ e
fr. 905.– mensili per D__________, assegni
familiari non compresi.
b) Dalla maggiore età (o dal termine della
formazione) della figlia J__________ fino al passaggio in giudicato della
sentenza di divorzio:
fr. 1000.– per la moglie e
fr. 1640.– per D__________, assegni familiari non
compresi.
AP
1 è condannato a versare in via anticipata a AO 1 entro il 5 di ogni mese, i
seguenti contributi alimentari:
a) Dal passaggio in giudicato della sentenza di
divorzio fino alla maggiore età (o al termine della formazione) della figlia D__________:
fr.
1000.– per la moglie e
fr. 1640.– per D__________, assegni familiari non
compresi.
b) Dalla maggiore età (o dal termine della
formazione) della figlia D__________ in poi:
fr. 1955.– mensili per la moglie.
11. La
tassa di giustizia di fr. 4000.– e le spese sono poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
IV. Le spese
dell'appello incidentale, ridotte a fr. 1200.– complessivi, sono poste a carico
dell'appellante incidentale.
V. Il reclamo di AO 1 è irricevibile.
VI. Non si riscuotono spese per tale
reclamo.
VII. Notificazione:
– ;
– avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).