11.2011.8
Appello dichiarato senza interesse giuridico: conseguenze in materia di spese e ripetibili
17 novembre 2014Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2011.8
Lugano,
17 novembre 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
segretaria:
Chietti
Soldati, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa DI.2009.94 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa
con istanza del 14 dicembre 2009 da
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 4 gennaio 2011 presentato
da AP 1 contro il decreto cautelare (“sentenza”) emesso il 29 dicembre 2010 dal
Pretore del Distretto di Vallemaggia;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che AP 1 (1950) e AO 1 (1944)
si sono sposati a __________, dove risiedevano, il 24 aprile 1981;
che dal matrimonio non sono nati
figli;
che tra il 1981 e il 1982 i
coniugi si sono stabiliti in __________, in una casa situata sulla particella
n. __________ RFD di __________, sezione di __________, proprietà del marito;
che costoro vivono separati dalla
fine di febbraio del 2005, quando su ingiunzione cautelare emanata dal Pretore
il 25 gennaio 2005 nell'ambito di misure a tutela dell'unione coniugale AP 1 ha
dovuto lasciare l'abitazione per trasferirsi, sempre a __________, in un
rustico preso in locazione dalla sorella e, durante l'estate, in un rustico di
sua proprietà sui monti di __________, sopra il paese;
che con sentenza del 15 giugno
2005 il Pretore ha attribuito l'uso dell'abitazione familiare alla moglie,
obbligando AP 1 ad assumere direttamente tutte le spese relative all'immobile;
che l'11 giugno 2007 AP 1 ha
promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, chiedendo – fra
l'altro – di rientrare in possesso dell'abitazione (inc. OA.2007.7);
che con istanza cautelare del 14
dicembre 2009 egli ha sollecitato l'assegnazione dell'alloggio familiare a sé
medesimo, con ordine alla moglie di trasferirsi altrove entro il 31 marzo 2010
o, al più tardi, entro il 30 giugno successivo;
che all'udienza del 1° febbraio
2010, indetta per il contraddittorio, AO 1 ha proposto di respingere l'istanza;
che, statuendo con decreto
cautelare (“sentenza”) del 29 dicembre 2010, il Pretore ha respinto l'istanza e
ha posto la tassa di giustizia di fr. 300.– con le spese a carico di AP 1, tenuto
a rifondere alla convenuta fr. 500.– per ripetibili;
che contro tale decreto AP 1 è
insorto a questa Camera mediante appello del 4 gennaio 2011 nel quale chiede di
annullare il giudizio impugnato o, subordinatamente, di riformarlo nel senso di
attribuirgli l'abitazione familiare pendente causa e di ingiungere a AO 1 – sotto
comminatoria dell'art. 292 CP e dell'esecuzione effettiva – di lasciare lo
stabile entro due mesi dall'intimazione della sentenza;
che nelle sue osservazioni del 7
febbraio 2011 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;
che con sentenza del 23 dicembre
2013 il Pretore ha pronunciato il divorzio fra le parti e in liquidazione del
regime dei beni ha accertato la proprietà esclusiva di AP 1 sulla particella n. __________,
ingiungendo a AO 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di liberare
l'immobile nel termine di tre mesi;
che con sentenza di data odierna
questa Camera ha respinto un appello presentato da AO 1 per ottenere – fra
l'altro – l'assegnazione dell'alloggio familiare dopo il divorzio o, in subordine,
un diritto d'abitazione per due anni dietro versamento di fr. 500.– mensili
(inc. 11.2014.10);
e considerando
in diritto: che l'emanazione di una
sentenza di divorzio fa decadere – come ogni decisione di merito – i
provvedimenti cautelari adottati in pendenza di causa, comprese eventuali
misure a protezione dell'unione coniugale;
che nelle circostanze descritte non
ha più senso statuire in concreto sull'assegnazione provvisionale
dell'abitazione familiare decretata dal Pretore, la questione essendo
disciplinata ormai dalla sentenza pronunciata oggi da questa Camera;
che la decisione emanata da
questa Camera è esecutiva, anche se AO 1 potrà chiedere al Tribunale federale il
conferimento dell'effetto sospensivo a un possibile ricorso, rispettivamente
l'adozione di provvedimenti
cautelari nell'ambito di un tale rimedio giuridico (art. 103 cpv. 3, 104 e 117 LTF);
che, ciò premesso, l'appello sull'assegnazione
provvisionale dell'alloggio familiare risulta senza interesse e dev'essere stralciato
dai ruoli conformemente all'art. 351 cpv. 1 CPC ticinese, ancora applicabile in
virtù dell'art. 405 cpv. 1 CPC, il decreto impugnato essendo stato notificato
il 29 dicembre 2010 (DTF 137 III 130);
che l'appello in esame conserva
ancora interesse, per contro, nella misura in cui il Pretore ha deciso di
addebitare a AP 1 la tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese del decreto
cautelare, così come di obbligarlo alla rifusione di fr. 500.– per ripetibili a
AO 1;
che per sapere se tale
dispositivo resista alla critica occorre esaminare quale sarebbe stato il
presumibile esito dell'appello nel caso in cui questo non fosse divenuto privo
d'interesse giuridico (criterio applicabile in linea di principio, nella
vecchia procedura, ogni qual volta un appello andasse stralciato dai ruoli per sopravvenuta
mancanza d'intesse: RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con riferimenti);
che nell'appello AP 1
rimproverava al Pretore, anzitutto, di non essersi pronunciato sull'escussione
di una testimone (H__________) da lui offerta al contraddittorio cautelare del
1° febbraio 2010 e alla cui audizione si opponeva la convenuta;
che la doglianza era fondata, il
Pretore avendo statuito con il decreto cautelare impugnato senza indicare nemmeno
di scorcio come mai l'audizione della testimone non sembrasse dover apportare
elementi di rilievo per l'emanazione del giudizio (“apprezzamento anticipato
delle prove”);
che nelle condizioni illustrate
il decreto cautelare sarebbe quindi stato annullato per difetto di motivazione e
gli atti rinviati al Pretore perché giustificasse il rifiuto di assumere la
prova notificata dall'istante;
che di conseguenza, nella misura
in cui è ancora provvisto d'interesse giuridico, l'appello va accolto e il
dispositivo del decreto impugnato sugli oneri processuali e le ripetibili annullato;
che, chiarito ciò, gli oneri di
appello sono a carico della convenuta, la quale ha chiesto a torto di
respingere l'impugnazione;
che la tassa di giustizia dev'essere
ad ogni modo ridotta (art. 21 vLTG per analogia);
che AO 1 rifonderà inoltre al
marito un'equa indennità per ripetibili, commisurata al tempo e all'impegno che
un avvocato solerte e speditivo avrebbe profuso nella stesura dell'appello per censurare
in modo stringato e conciso il vizio di forma;
che per quanto attiene ai rimedi giuridici
esperibili contro il presente decreto sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), il valore litigioso non appare raggiungere la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF, il valore locativo dell'abitazione rivendicata in uso da AO 1 per la
presumibile durata residua della causa di merito al momento di adire questa
Camera non risultando di tale entità;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è divenuto
senza interesse giuridico, l'appello è accolto e il decreto impugnato è
annullato.
2. Gli oneri processuali, consistenti
in:
a) tassa di giustizia fr.
200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante
fr. 1500.– per ripetibili.
3. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).