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Decisione

11.2011.80

Perenzione processuale: stralcio della causa dai ruoli

20 dicembre 2012Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I. Accertato

il 3 maggio 2011 che l'ultimo atto processuale si riconduceva all'udienza del 3

febbraio 2009, il Pretore ha constatato l'intervenuta perenzione processuale e

ha stralciato la causa dai ruoli. La tassa di giustizia di fr. 1500.– e le

spese sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere ai convenuti rimasti

in lite fr. 3500.– ciascuno per ripetibili.

L. Contro lo stralcio della causa dai ruoli AP 1 è insorta con un appello del 3 giugno 2011 a questa Camera in cui chiede di annullare il decreto

impugnato. Il rimedio non ha

formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i proce­dimenti

già pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto

processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore

(art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece – come in concreto –

il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405

cpv. 1 CPC). Un decreto di stralcio è una decisione finale a norma dell'art.

236.

cpv. 1 CPC (Oberhammer in:

Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 1 ad art. 236) ed è quindi appellabile

entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), il Pretore avendo fissato nella

fattispecie il valore litigioso siccome superiore a fr. 10 000.–, ancorché

inferiore a fr. 30 000.– (art. 308 cpv. 1 CPC: ordinanza del 14 giugno 2011).

Introdotto il 3 giugno 2011, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

L'appellante

si duole della mancata indicazione dei rimedi di diritto nel decreto impugnato.

A ragione. Dal 1° gennaio 2011 ogni decisione deve contenere l'indicazione dei

mezzi d'impugnazione, sempre che le parti non abbiano rinunciato a ricorrere

(art. 238 lett. f CPC). L'omissione di tale indicazione non rende però inefficace

la decisione (Staehelin in:

Sutter-Somm/Hasen­böhler/ Leuen­berger [curatori], Kommentar zur

Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 28 ad art.

238). Semplicemente non deve portare pregiudizio alla parte (DTF

138.

I 53 consid. 8.3.2). In

concreto il vizio di forma non ha recato alcun danno all'appellante, che ha

impugnato tempestivamente il decreto del Pretore. Al proposito l'appello cade

dunque nel vuoto (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_85/2007 dell'11 giugno

2007.

consid. 5).

3.

Nel

decreto impugnato il Pretore ha accertato che l'ultimo atto processuale risale

al 3 febbraio 2008, onde il compimento del termine biennale di perenzione (art.

351.

cpv. 2 CPC ticinese). L'appellante obietta che la causa era sospesa per

trattative e non poteva dunque cadere in perenzione, tanto più che esiste “un

importante interesse giuridico della ricorrente alla cancellazione delle

servitù”, la quale ha sempre diligentemente sollecitato il Pretore a continuare

l'istruttoria.

a) Secondo

l'art. 351 cpv. 1 CPC ticinese il giudice, udite le parti, stralciava una causa

dai ruoli se questa era diventata senza oggetto o senza interesse giuridico. La

mancanza d'interesse era presunta se nel corso di due anni consecutivi nessuna

delle parti aveva compiuto un atto processuale, circostanza che il giudice

rilevava d'ufficio (art. 351 cpv. 2 CPC ticinese). I termini dell'art. 351 cpv.

2.

CPC ticinese non decorrevano tuttavia quando il processo rimaneva sospeso formal­mente

giusta l'art. 107 e quando le parti erano in attesa dell'emanazione della

sentenza (art. 351 cpv. 3 CPC ticinese). In tutti gli altri casi la presunzione

del cpv. 2 si compiva di diritto e aveva carattere assoluto, non potendo essere

infirmata da prove contrarie (Rep. 1982 pag. 132; I CCA, sentenza inc.

11.2011.19

del 27 novembre 2012, consid. 3). Invano l'appellante evoca di conseguenza,

nella fattispecie, un interesse concreto e attuale alla continuazione del

processo. Fermo restando che, comunque sia, l'art. 351 CPC ticinese non impediva

alla parte attrice di reintrodurre un'azione identica (sentenza del Tribunale

federale 5C.5/1993 del 9 marzo 1993; I CCA, sentenza inc. 11.2010.144 del 10

gennaio 2011, consid. 3).

b) In

concreto si evince dal fascicolo processuale che all'udienza del 3 febbraio

2009, indetta dal Pretore per “incombenti”, si è tenuta dapprima una breve discussione

nel corso della quale l'attrice e i convenuti non preclusi (AO 4 e AO 5) hanno

riassunto a quali condizioni sarebbero stati d'accordo di transigere. L'attrice

si era riservata – come detto – di valutare la situazione (sopra, lett. H). Se

le trattative non fossero riuscite, “su semplice istanza di parte” il Pretore

avrebbe convocato i testimoni già ammessi con ordinanza sulle prove del 4 dicembre

2000.

(act. XXIX). Non risulta che il Pretore abbia formalmente sospeso la causa

a norma dell'art. 107 CPC ticinese né consta una richiesta in tal senso dell'una

o degli altri. In circostanze del genere la perenzione processuale è continuata

a decorrere (Cocchi/Trez­zini, CPC

massimato e com­mentato, Lugano 2000, n. 30 ad art. 351; I CCA, sentenza

inc. 11.2006.120 del 28 febbraio 2007, consid. 5).

c) Il

fatto che, fallite le trattative, il Pretore avrebbe proseguito con

l'istruttoria su semplice istanza significava unicamente che nel frattempo il

primo giudice non avrebbe continuato l'assunzione delle prove. Ciò non

esonerava l'attrice dai suoi doveri di diligenza e dal vigilare affinché la

perenzione non si compisse (sentenza del Tribunale federale 4P.61/2001 del 15

maggio 2001, riassunta in: Cocchi/Trezzini,

op. cit., appendice 2000/2004, n. 39 ad art. 351 CPC). Se non che, nulla essa ha più intrapreso dopo il 3

febbraio 2009, per quanto sarebbe bastato scrivere due righe al Pretore,

comunicandogli che le trattative erano rimaste senza esito. Se ne conclude che,

privo di consistenza, su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

4.

L'appellante

contesta inoltre l'ammontare delle ripetibili riconosciute ai convenuti,

definito esorbitante “a fronte di una totale assenza di interventi da parte

della controparte che si è limitata a contestare la cancellazione (per poter

ottenere una controprestazione) in occasione di un'unica udienza”. Ora, un

appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC). Per “motivato”

si intende provvisto delle richieste di giudizio, dal memoriale dovendo

risultare non solo che la sentenza di primo grado è impugnata e per quali

ragioni, ma anche in che misura ne sia postulata la riforma (DTF 137 III 618

consid. 4.2 con riferimenti). Trattandosi di una contestazione di natura pecuniaria, l'appellante non può limitarsi a richieste inde­ter­minate, ma deve cifrare le sue

pretese (DTF 137 III 619 consid. 4.3 con riferimenti). Nella fattispecie

l'appellante non indica nemmeno per ordine di grandezza quale riduzione delle

ripetibili essa chieda rispetto all'importo stabilito dal Pretore. Già di primo

acchito la pretesa si rivela così irricevibile.

5.

Le

spese processuali seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato ai

convenuti per osservazioni.

6.

Quanto

ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF (sopra consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il

decreto impugnato è confermato.

2. Le spese

giudiziarie di complessivi fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione

a:

–;

–;

–.

Comunicazione

a:

– Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3;

–e;

–;

–;

–.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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