11.2011.81
Accertamento della nullità e azione di annullamento di disposizioni testamentarie: perenzione
9 settembre 2013Italiano19 min
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Numero d'incarto:
11.2011.81
Data decisione, Autorità:
09.09.2013, ICCA
Titolo:
Accertamento della nullità e azione di annullamento di disposizioni testamentarie: perenzione
AZIONE DI NULLITÀ
DISPOSIZIONI NULLE
TESTAMENTO
VIZIO FORMALE O DI FORMA
art. 519 CC
art. 520 CC
Incarto n.
11.2011.81
Lugano
9 settembre
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa OA.2009.426
(annullamento di disposizione testamentaria) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 6 luglio 2009 da
AO 2 e AO 1
(patrocinati dall'avv. PA 2)
contro
AP 1,
(patrocinata dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello del 9 giugno 2011 presentato
dalla AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 10 maggio 2011;
Ritenuto
in fatto: A. La
notaia __________ ha pubblicato il 2 febbraio 2007 davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 4, un testamento olografo del 1° settembre
2003 e un testamento pubblico del 29 agosto 2006 lasciati
da __________ nata __________ (1929), domiciliata a __________, vedova senza
figli, deceduta a __________ il 29 dicembre 2006. Nel primo testamento __________
istituiva suoi unici eredi AO 2, figlio del marito premorto, e la di lui
moglie AO 1, designando la __________ come esecutrice testamentaria. Nel
secondo testamento essa ha istituito sua unica erede l'associazione AP 1,
designando l'avv. __________ in qualità di esecutore testamentario. Il 22 giugno 2007 quest'ultimo ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, per
il rilascio del certificato ereditario in favore della AP 1. AO 2 e AO 1
vi si sono opposti.
B. L'8 febbraio 2008 AO
2 e AO 1 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo la citazione della AP 1 a un esperimento di conciliazione (art. 354
CPC ticinese) perché il testamento pubblico del 1° settembre 2003 fosse dichiarato
nullo (subordinatamente fosse annullato) e la convenuta fosse tenuta a consegnare
tutti i beni della successione. All'udienza del 6 marzo 2008 le parti hanno deciso
di incontrasi “in separata sede al fine di formalizzare un accordo transattivo
che verrà poi verbalizzato dinanzi al giudice”. Nulla essendosi concretato, a
una successiva udienza del 1° luglio 2009 il Pretore ha dichiarato l'esperimento
di conciliazione decaduto.
C. Il 6 luglio 2009 AO 2
e AO 1 hanno convenuto la AP 1 davanti al medesimo Pretore
per far accertare la nullità o – subordinatamente – far annullare il testamento
pubblico del 1° settembre 2003, far constatare l'indegnità della convenuta a
succedere e ottenere la condanna della medesima alla consegna di tutti i beni ereditari. Nella sua risposta del 28 settembre
2009 la convenuta ha proposto di respingere l'azione, facendo
valere la perenzione dell'azione (tanto come azione di nullità quanto come petizione
d'eredità) e contestando che potesse accertarsi la sua indegnità a succedere. All'udienza
preliminare del 20 gennaio 2010, limitata dal Pretore all'esame delle eccezioni,
gli attori hanno postulato la reiezione di entrambe. Non dovendosi assumere
prove, le parti hanno proceduto seduta stante alla discussione finale, durante
la quale si sono confermate nelle rispettive domande. Statuendo il 10 maggio
2011, il Pretore ha respinto le eccezioni. La tassa di giustizia di fr. 1500.–
e le spese sono state poste a carico della convenuta, con obbligo di rifondere
agli attori fr. 1000.– per ripetibili.
D. Contro la decisione
appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un
appello del 6 giugno 2011, chiedendo di “riconoscere l'inapplicabilità
dell'azione tendente all'accertamento della nullità del testamento pubblico per
vizi di forma” e di “accogliere l'eccezione di prescrizione dichiarando perenta
l'azione intesa all'annullamento del testamento pubblico ex art. 519/529 CC”. In
subordine essa chiede di “riconoscere l'inapplicabilità dell'azione tendente
all'accertamento della nullità del testamento pubblico per vizi di forma”, di
annullare parzialmente la decisione e di rinviare la causa al Pretore “impartendogli
di determinarsi sull'eccezione di prescrizione in relazione all'azione intesa all'annullamento
del testamento pubblico ex art. 519/529 CC”. Il 16 giugno 2011 il presidente di
questa Camera ha dichiarato senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta
nel memoriale. Mediante osservazioni del 5 settembre 2011 AO 2 e AO 1 propongono
di respingere l'appello.
in diritto: 1. Fino
alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita le cause ancora pendenti
al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile
svizzero sono disciplinate dalla vecchia procedura cantonale (art. 404 cpv. 1
CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della
comunicazione della sentenza. Ciò vale anche per le decisioni incidentali (DTF
138 III 43 consid. 1.2.2). In concreto i giudizi emanati dai Pretori a norma
dell'art. 181 CPC ticinese dopo il 1° gennaio 2011 sono appellabili pertanto entro
30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore
litigioso raggiunga fr. 10
000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale
requisito è palesemente dato. Tempestivo, l'appello in esame è di conseguenza
ricevibile.
2. Nella sentenza
impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto come la prescrizione di un anno cui
soggiace l'azione intesa all'annullamento di una disposizione testamentaria (art.
519 segg. CC) sia, in realtà, un termine di perenzione che decorre dal giorno
in cui l'attore acquisisce conoscenza reale e precisa della disposizione e
della causa di nullità (art. 521 cpv. 1 CC), mentre l'azione intesa
all'accertamento della nullità è imprescrittibile. Ciò premesso, egli ha
sottolineato che gli attori chiedono in via principale di accertare la nullità
del testamento pubblico, postulandone solo in via subordinata l'annullamento.
Ha respinto così la perenzione sollevata dalla convenuta. A mente sua, la
questione di sapere se in concreto l'azione di nullità sia perenta o se, avuto
riguardo al principio della buona fede, “sia possibile prescindere dalla regola
ferrea per cui i termini di perenzione non possono essere né interrotti né
prorogati (DTF 126 II 145)” può per il momento rimanere indecisa, dovendo “se mai
essere verificata una volta esaminati i motivi di nullità invocati dagli attori”.
3. L'appellante fa
valere che in realtà gli attori hanno promosso un' azione di annullamento a
norma degli art. 519 segg. CC, tant'è che invocano l'esistenza di vizi formali.
E siccome una disposizione testamentaria affetta da simili vizi va contestata
giudizialmente secondo l'art. 520 cpv. 1 CC, l'azione da loro introdotta soggiace
alla perenzione annua dell'art. 521 cpv. 1 CC. Nella fattispecie – essa
continua – gli attori sapevano sin dall'8 febbraio 2008, quando hanno instato
per l'esperimento di conciliazione, sia del testamento pubblico sia degli
asseriti motivi di nullità.
L'azione da loro
introdotta il 6 luglio 2009 è quindi perenta. L'appellante rimprovera inoltre
al Pretore di non avere accertato sin d'ora la perenzione della domanda subordinata,
poiché qualora non fosse constatata la nullità del testamento pubblico “sarebbe
inutile, ingiustificato e oneroso procedere con un'istruttoria relativa all'azione
di annullamento”. Ciò offenderebbe anzi il principio dell'affidamento, quello della
legalità e quello della celerità, tanto più che per lo stesso Pretore il concetto
di perenzione costituisce una “regola ferrea”.
4. Litigiosa rimane, in
concreto, la perenzione dell'azione di “nullità/di annullamento del testamento”
promossa in subordine da AO 1 e AO 2 contro la AP 1, la convenuta rinunciando
in questa sede a contestare la tempestività della petizione d'eredità e la
proponibilità dell'azione di accertamento dell'indegnità a succedere. Il
Pretore ha scartato l'ipotesi della perenzione – come detto – limitandosi a
esaminare le richieste di giudizio. Se non che, l'oggetto di un litigio e, di
conseguenza, la natura di un'azione deve determinarsi anche in
base ai fatti allegati, su cui le conclusioni poggiano (DTF 136 III 126
consid. 4.3.1, 132 III 681 consid.
3.5 con riferimento). Oltre a ciò, la natura di un'azione va appurata all'inizio
del processo e non rinviata alla fine della causa, se non altro per economia di
giudizio, il convenuto dovendo sapere da che cosa
difendersi e il giudice dovendo sapere su che cosa statuire. A tal fine l'art. 181 cpv. 1 CPC ticinese permetteva di decidere preliminarmente
questioni – tra cui rientravano anche i presupposti di merito
(I
CCA, sentenza inc. 11.2004.31 del 3 luglio 2006, consid. 1) – la cui ammissione
avrebbe reso inutile l'istruttoria della lite. Nulla giustificava perciò di
rinviare alla decisione finale l'esame della prospettata perenzione legata
all'azione di annullamento, il cui compimento porrebbe immediatamente fine alla
domanda subordinata (art. 237 cpv. 1 CPC).
5. Una disposizione a
causa di morte può essere giudizialmente annullata per incapacità di disporre
(art. 519 cpv. 1 n. 1 CC), per difetto di libera volontà (art. 519 cpv. 1 n. 2
CC), per causa illecita o immorale (art. 519 cpv. 1 n. 3 CC ) o per vizi di
forma (art. 520 e 520a CC). Contrariamente al titolo marginale (“azione
di nullità”), tale azione – di carattere costitutivo – tende all'annullamento
della disposizione, la quale se non fosse contestata rimarrebbe valida per il principio del favor testamenti (Abt in: Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar Erbrecht,
2ª edizione, n. 1 ad art. 519 CC; Steinauer, Le
droit des successions, Berna 2006, pag. 371, n. 752). Legittimato ad agire è chiunque, come erede o legatario, abbia interesse a far annullare
la disposizione litigiosa (art. 519 cpv. 2 CC) e soggiace ai termini dell'art.
521 cpv. 1 CC.
L'accertamento della
nullità di una disposizione a causa di morte, per converso, non è espressamente
regolato, ma può essere chiesto da chiunque abbia un interesse legittimo (Abt, op. cit., n. 8 ad art. 519 CC;
Druey, Grundriss des Erbrechts, 5ª edizione, §12 n. 59; Guinand/Stettler/Leuba,
Droit civil: Droit des successions, 6ª edizione, pag. 189 n. 400),
fermo restando che la nullità può essere rilevata d'ufficio anche nell'ambito
di una causa di annullamento (DTF 132 III 319 consid. 2.2). Quanto ai
motivi di nullità, prassi e dottrina reputano – pur con molte distinzioni (cfr.
Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., pag. 190 n. 402) – che prive
di ogni effetto giuridico siano le disposizioni redatte da un testatore manifestamente
incapace, quelle il cui contenuto sia manifestamente illecito o immorale,
quelle in favore di incapaci o indegni a succedere, quelle affette da manifesti
vizi formali, quelle redatte sotto costrizione o minaccia, quelle da cui non traspaia
alcuna volontà di disporre, quelle che non sono disposizioni a causa di morte,
quelle che non rispondono alle forme previste dal diritto svizzero e quelle il
cui contenuto sia impossibile (Abt,
op. cit., n. 7 ad art. 519 CC; Druey, op.
cit., § 12 n. 60 segg.; Guinand/Stettler/Leuba,
op. cit., pag. 189 n. 401). L'accertamento della nullità non è soggetto
a termini (Abt, op. cit.,
n. 4 ad art. 521 CC).
6. Per quel che
riguarda la forma di un testamento pubblico, le norme inerenti
alla sua rogazione sono determinate in linea di principio dal diritto cantonale
(art. 55 cpv. 1 tit. fin. CC), ma il diritto federale annovera disposti
imperativi che per costante giurisprudenza condizionano la validità dell'atto
(DTF 118 II 275 consid. 3b con rinvii; Ruf/Jeitziner
in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 2 e 4 ad art. 499). L'ordinamento
cantonale disciplina quanto gli è espressamente riservato (art. 499 cpv. 1 in fine e 504 cpv. 1 CC), come la confezione del rogito, il materiale da adoperare, la scrittura,
l'esecuzione da parte del funzionario (formula, sigillo, bollo) e l'iscrizione
in un registro o in un protocollo (cfr. Weimer
in: Berner Kommentar, edizione 2009, n. 6 ad art. 498 CC). L'inosservanza di
simili norme non pregiudica – di regola – l'efficacia di un testamento (Steinauer, op. cit., pag. 335 n. 617b),
ma il diritto cantonale può anche prescrivere il contrario (DTF
106 II 151 consid. 3 con rinvii; v. anche Weimer, op. cit., n. 7 ad art. 498 CC).
Sta di
fatto che un vizio di forma non comporta automaticamente la nullità di
una disposizione a causa di morte, ma solo
il suo annullamento (art. 520 CC; Weimer,
op. cit., n. 10 alle note preliminari dell'art. 498 CC; Lenz in: Abt/Weibel [curatori], op. cit., n. 30 ad art. 498 CC). La nullità è
data unicamente – come si è visto – in casi manifesti (cfr. anche Lenz in: Abt/Weibel [curatori], op. cit., n. 3 ad art. 498, n. 14 ad art. 499 CC;
per una casistica: Abt, op. cit.,
n. 7 ad art. 519). Anche nel caso di vizi di forma vale, in effetti, il
principio del favor testamenti
(DTF 135 III 211 consid. 3.7; Steinauer,
op. cit., pag. 330 n. 655).
7. Ciò premesso, nella fattispecie
gli attori censurano il testamento pubblico del 29 agosto 2006 per i
seguenti vizi di forma:
– la
testatrice è designata erroneamente con il nome di __________, mentre il vero
nome è __________;
– il
rogito è scritto in parte a macchina o con una stampante e in parte a mano (numero
del rogito e delle pagine), in violazione dell'art. 49 LN;
– i
testimoni (l'avv. __________ e __________) hanno omesso di firmare la seconda
pagina dell'atto relativa alla loro dichiarazione testimoniale, limitandosi ad
apporre la firma in calce alla terza e ultima pagina, in contrasto con gli art.
501 cpv. 2 CC e 41 cpv. 3 LN;
– il
rogito indica che la pubblicazione è avvenuta mediante lettura da parte del notaio,
ad eccezione delle disposizioni testamentarie, le quali erano quindi ignote ai
testimoni a quel momento;
– i
testimoni erano colleghi dello studio legale e notarile per cui lavorava il notaio
rogante;
– l'avv.
__________ è stato designato esecutore testamentario e
– il
padre dell'avv. __________ era ed è tuttora un membro attivo e influente della AP
1, ciò che viola l'art. 503 CC.
Gli attori hanno fatto
valere altresì che l'avv. __________ ha fornito da parte sua ampia consulenza e
che, visto il contenuto dell'atto e la designazione dell'ente di cui suo padre
è ex __________ e tesoriere, così come lo stato psicofisico della testatrice,
avrebbe dovuto indirizzare l'anziana da un notaio indipendente, il quale avrebbe
potuto verificarne la reale volontà e accertarne la capacità di discernimento.
Infine, visto che costei soffriva di deliri, allucinazioni e fantasie
demoniache, ciò che aveva richiesto finanche ricoveri ospedalieri, gli attori
mettevano in dubbio la capacità di discernimento di __________ al momento della
rogazione dell'atto.
8. Sui motivi addotti
da AO 2 e AO 1 a sostegno delle loro rivendicazioni non occorre sindacare, per
vero, già in questo stadio della procedura. Litigiosa ai fini dell'attuale giudizio
è unicamente la perenzione dell'azione di annullamento, quella intesa all'accertamento
della nullità essendo pacificamente imprescrittibile. E un'azione di annullamento
fondata sugli art. 519 e 520 CC va promossa entro il termine previsto dall'art. 521 cpv. 1 CC, ossia un anno dal giorno in cui
l'attore ha avuto conoscenza della disposizione e della causa di nullità e, in
ogni caso, dieci anni dalla pubblicazione della disposizione (nemmeno gli
attori pretendono che la convenuta sia in malafede e che essi beneficino perciò
della perenzione trentennale prevista dall'art. 521 cpv. 2 CC). Ora, contrariamente
al titolo marginale “prescrizione”, quel termine è perentorio (DTF 98 II 179 consid. 10; Abt, op. cit., n. 2
ad art. 521 CC; Steinauer, op. cit.,
pag. 376 n. 768). Il diritto di AO 2 e AO 1 di
chiedere l'annullamento del testamento pubblico del 29 agosto 2006 si è
estinto così un anno dopo che gli interessati hanno acquisito
una conoscenza reale e precisa della disposizione e del motivo di nullità (RtiD
II-2006 pag. 698 n. 46c).
a) In
concreto gli attori hanno ricevuto copia autentica del testamento pubblico dalla
notaia __________, per loro stessa ammissione, il 26 febbraio 2007 (petizione,
pag. 2; doc. B e C). Non è chiaro quando essi abbiano avuto conoscenza del
motivo di nullità. Pur trattandosi di persone sprovviste di cognizioni
giuridiche, nella fattispecie ciò è sicuramente avvenuto per lo meno il 3
maggio 2007, quando l'avvocato PA 2 ha trasmesso al Pretore l'opposizione di
AO
2 e AO 1 al rilascio del certificato ereditario in
favore della AP 1, lamentando – tra l'altro – che l'avv. __________ era stato
designato esecutore testamentario pur avendo funto da testimone (doc. D). In siffatte
circostanze il termine annuo dell'art. 521 cpv. 1 CC è giunto a scadenza il 3
maggio 2008. Al momento in cui l'azione di annullamento del testamento è stata
promossa, il 6 luglio 2009, la perenzione era quindi intervenuta da oltre un
anno.
b) Per
gli attori il termine annuo è stato interrotto l'8 febbraio 2008 con
l'introduzione di un'istanza di conciliazione. Se non che, il tentativo di
conciliazione previsto dagli art. 354 segg. CPC ticinese interrompeva la prescrizione
(Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art.
354), ma non la perenzione. L'istanza di conciliazione era facoltativa e non
costituiva un atto introduttivo della lite, tant'è che nel caso in cui
l'esperimento decadesse infruttuoso l'attore non era tenuto a promuovere causa
entro un determinato termine (cfr. Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edizione, pag. 309 n. 24 segg.; Hohl, Procédure
civile, vol. I, Berna 2001, pag. 53 n. 182 seg.). Il tentativo di conciliazione
obbligatorio è stato (re)introdotto nel Cantone Ticino solo dal 1° gennaio 2011
(art. 198 CPC). Nonostante l'esperimento di conciliazione, nella fattispecie
l'azione di “nullità” si è quindi estinta.
c) Gli
attori ricordano che tra le parti sono intercorse trattative ed evocano, ancorché
implicitamente, la loro buona fede per non avere avviato tempestivamente
l'azione. Il Pretore non ha approfondito il quesito. Ora, per principio un
termine di perenzione non può essere sospeso, interrotto né prorogato. Se mai
può essere restituito ove la parte abbia indugiato in buona fede ad agire,
sicché la perenzione invocata dall'avversario appaia abusiva. Ciò è il caso qualora
l'avversario abbia indotto la parte a non procedere in tempo utile o con il suo
comportamento abbia spinto la parte a non intraprendere tempestive iniziative
di natura giuridica e se la rinuncia della parte ad attivarsi appaia
ragionevole secondo criteri oggettivi. Il comportamento dell'avversario però deve
trovarsi in rapporto di causalità con il ritardo ad agire della parte ed essere
stato assunto prima della scadenza del termine (DTF 126 II 152 consid. 3b/aa). Se
sono in corso trattative, una parte deve reagire al silenzio prolungato dell'altra
(DTF 131 III 437 consid. 2, 128 V 241 consid. 4a).
d) Nella
fattispecie non consta – né è preteso – che prima del 26 febbraio 2008 le parti
abbiano intavolato negoziati per risolvere il contenzioso nelle vie amichevoli.
Solo all'udienza di conciliazione del 6 marzo 2008 esse hanno deciso di “incontrarsi
in separata sede al fine di formalizzare un accordo transattivo” e un anno più
tardi, il 22 aprile 2009, la convenuta ha sottoposto agli attori un accordo,
poi rifiutato da questi ultimi (petizione, pag. 3 e 4). Nulla è dato di sapere su
che cosa sia successo tra il 6 marzo 2008 (data dell'udienza) e il 3 maggio
2008, quando si è compiuta la perenzione. Gli attori non pretendendo che la
convenuta li abbia indotti in qualche modo a non promuovere azione. Anzi, essi
hanno aspettato fino al 19 dicembre 2008 (quando la perenzione era ormai intervenuta)
prima di sollecitare la convenuta a sottoporre una proposta di accordo. Se essi
hanno tardato nel promuovere causa, ciò non può attribuirsi dunque all'affidamento
suscitato dalla convenuta, tanto meno se si pensa che gli attori erano assistiti
da un legale. Ne discende che la perenzione fatta valere dalla convenuta va
accolta e la decisione del Pretore riformata di conseguenza.
9. Gli oneri del
giudizio odierno seguono la soccombenza di AO 2 e AO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), i
quali rifonderanno all'appellante un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito
dell'attuale giudizio impone altresì una modifica del pronunciato sulle spese e
le ripetibili di prima sede, che alla luce di questa decisione
vanno suddivise in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
10. Relativamente ai
rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia
di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è
accolto e la pronuncia impugnata è così riformata:
1. Nella
misura in cui è volta all'annullamento del testamento pubblico lasciato il 29
agosto 2006 da __________, l'azione promossa da AO 2 e AO 1 è dichiarata
perenta.
Nella
misura in cui l'azione promossa da AO 2 e AO 1 è volta alla petizione dell'eredità
fu __________ e a far accertare l'indegnità a succedere della AP 1, l'eccezione di perenzione sollevata da quest'ultima è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese di fr. 100.–, da anticipare dalla
convenuta, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili.
II. Le
spese processuali di fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste solidalmente
a carico di AO 2 e AO 1, i quali rifonderanno alla controparte, sempre con
vincolo di solidarietà, fr. 1800.– complessivi per ripetibili.
III. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
Fatti
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Considerandi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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