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Decisione

11.2011.82

Protezione dell'unione coniugale: appello tardivo

26 ottobre 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

Billia

sedente per statuire nelle cause DI.2010.290 (protezione

dell'unione coniugale), CA. 2011.10 e CA. 2011.12 (provvedimenti cautelari)

della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promosse con istanze del 15

dicembre 2010, del 29 marzo e del 12 aprile 2011 da

AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 2 )

contro

AP 1

(patrocinato dall'avv. PA 1 ),

giudicando

sull'appello del 9 giugno 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa

dal Pretore il 26 maggio 2011;

Ritenuto

in fatto: che

con decisione del 26 maggio 2011, emanata a protezione dell'unione coniugale,

il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha autorizzato AP 1 (1984) e AO

1 (1988) a vivere separati, ha affidato le

figlie K__________ (21 marzo 2008) e A__________ (2 gennaio 2010) alla

madre, riservato il diritto di visita del padre, obbligando il AP 1 a versare

da marzo a maggio del 2011 un contributo alimentare per moglie e figlie di

complessivi fr. 1800.– mensili (assegni familiari compresi), oltre ad assumere il

costo dell'abitazione coniugale e il premio della cassa malati per tutta la

famiglia;

che nella

decisione medesima il Pretore ha fissato i contributi ali­mentari dal 1° giugno

2011 in fr. 808.45 mensili per la moglie, in fr. 562.30 mensili per K__________

e in fr. 517.65 mensili per A__________, più una quota della tredicesima di

pari importo entro il 5 gennaio di ogni anno, autorizzando AO 1 a riscuotere

direttamente eventuali assegni di prima infanzia e assegni integrativi per le figlie;

che

contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 9 giugno

2011 volto a ottenere – previa concessione del gratuito patrocinio – una riduzione

del contributo alimentare per la moglie e per le figlie;

che l'appello

non è stato intimato all'istante per osservazioni;

e considerando

in diritto: che

le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate,

dal 1° gennaio 2011, con la procedura som­maria dell'art. 271 segg. CPC, in

esito alla quale il Pretore statuisce mediante decisione impugnabile entro 10

giorni per mezzo di appello (art. 314 cpv. 1 CPC) o reclamo (art. 321 cpv. 2

CPC);

che in

concreto la decisione del Pretore, spedita il 27 maggio 2011, è giunta al patrocinatore

del convenuto lunedì 30 maggio 2011 (timbro postale sulla busta d'intimazione);

che di

conseguenza il termine di ricorso è cominciato a decorrere martedì 31 maggio

2011 (art. 142 cpv. 1 CPC) ed è giunto a scadenza giovedì 9 giugno 2011;

che il

plico contenente l'appello del 9 giugno 2011 è stato consegnato allo sportello

postale di Coldrerio venerdì 10 giugno 2011 alle ore 15.14 (attestazione

postale sulla busta d'invio raccomandato);

che nelle

circostanze descritte l'appello si rivela tardivo, senza per altro che l'interessato

postuli un'eventuale restituzione del termine di ricorso

(art. 148 CPC), onde la manifesta inammissibilità dell'impugnazione;

che le

spese processuali seguirebbero soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tenuto

conto delle ristrettezze economiche in cui si trova verosimilmente l'interessato

si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 107 cpv.

1 lett. f CPC);

che non

si pone invece il problema di spese ripetibili, l'appello non essendo stato

intimato alla controparte;

che la

richiesta di gratuito patrocinio non può trovare accoglimento, il beneficio richiesto

non essendo destinato a coprire spese per un atto processuale tardivo (art. 117

lett. b CPC);

che quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso

in materia civile;

decide: 1. L'appello è irricevibile.

Considerandi

2.

Non

si riscuotono spese processuali.

3.

La

richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

4.

Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause

senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo,

il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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