11.2011.82
Protezione dell'unione coniugale: appello tardivo
26 ottobre 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
11.2011.82
Data decisione, Autorità:
26.10.2011, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale: appello tardivo
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 172 CC
art. 314 cpv. 1 CPC
Incarto n.
11.2011.82
Lugano
26 ottobre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Billia
sedente per statuire nelle cause DI.2010.290 (protezione
dell'unione coniugale), CA. 2011.10 e CA. 2011.12 (provvedimenti cautelari)
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promosse con istanze del 15
dicembre 2010, del 29 marzo e del 12 aprile 2011 da
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 1 ),
giudicando
sull'appello del 9 giugno 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa
dal Pretore il 26 maggio 2011;
Ritenuto
in fatto: che
con decisione del 26 maggio 2011, emanata a protezione dell'unione coniugale,
il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha autorizzato AP 1 (1984) e AO
1 (1988) a vivere separati, ha affidato le
figlie K__________ (21 marzo 2008) e A__________ (2 gennaio 2010) alla
madre, riservato il diritto di visita del padre, obbligando il AP 1 a versare
da marzo a maggio del 2011 un contributo alimentare per moglie e figlie di
complessivi fr. 1800.– mensili (assegni familiari compresi), oltre ad assumere il
costo dell'abitazione coniugale e il premio della cassa malati per tutta la
famiglia;
che nella
decisione medesima il Pretore ha fissato i contributi alimentari dal 1° giugno
2011 in fr. 808.45 mensili per la moglie, in fr. 562.30 mensili per K__________
e in fr. 517.65 mensili per A__________, più una quota della tredicesima di
pari importo entro il 5 gennaio di ogni anno, autorizzando AO 1 a riscuotere
direttamente eventuali assegni di prima infanzia e assegni integrativi per le figlie;
che
contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 9 giugno
2011 volto a ottenere – previa concessione del gratuito patrocinio – una riduzione
del contributo alimentare per la moglie e per le figlie;
che l'appello
non è stato intimato all'istante per osservazioni;
e considerando
in diritto: che
le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate,
dal 1° gennaio 2011, con la procedura sommaria dell'art. 271 segg. CPC, in
esito alla quale il Pretore statuisce mediante decisione impugnabile entro 10
giorni per mezzo di appello (art. 314 cpv. 1 CPC) o reclamo (art. 321 cpv. 2
CPC);
che in
concreto la decisione del Pretore, spedita il 27 maggio 2011, è giunta al patrocinatore
del convenuto lunedì 30 maggio 2011 (timbro postale sulla busta d'intimazione);
che di
conseguenza il termine di ricorso è cominciato a decorrere martedì 31 maggio
2011 (art. 142 cpv. 1 CPC) ed è giunto a scadenza giovedì 9 giugno 2011;
che il
plico contenente l'appello del 9 giugno 2011 è stato consegnato allo sportello
postale di Coldrerio venerdì 10 giugno 2011 alle ore 15.14 (attestazione
postale sulla busta d'invio raccomandato);
che nelle
circostanze descritte l'appello si rivela tardivo, senza per altro che l'interessato
postuli un'eventuale restituzione del termine di ricorso
(art. 148 CPC), onde la manifesta inammissibilità dell'impugnazione;
che le
spese processuali seguirebbero soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tenuto
conto delle ristrettezze economiche in cui si trova verosimilmente l'interessato
si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 107 cpv.
1 lett. f CPC);
che non
si pone invece il problema di spese ripetibili, l'appello non essendo stato
intimato alla controparte;
che la
richiesta di gratuito patrocinio non può trovare accoglimento, il beneficio richiesto
non essendo destinato a coprire spese per un atto processuale tardivo (art. 117
lett. b CPC);
che quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso
in materia civile;
decide: 1. L'appello è irricevibile.
Considerandi
2.
Non
si riscuotono spese processuali.
3.
La
richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
4.
Intimazione
a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause
senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo,
il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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