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Decisione

11.2011.85

Contributo alimentare per il figlio: commisurazione alla fattispecie concreta

11 ottobre 2012Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

i ragazzi. Tant'è – ha soggiunto il primo giudice – ch'essa si è fatta carico durante

la vita in comune di seguire i figli regolarmente nell'ambito scolastico ed

extrascolastico. Anche il marito – ha soggiunto il Pretore – è di per sé idoneo

all'affidamento, ma ha meno tempo e a suo scapito depongono taluni commenti

proferiti all'indirizzo della moglie in presenza dei figli (“sei matta e

malata”). Tenuto conto di ciò, il Pretore ha affidato i figli alla madre, con obbligo

per quest'ultima di proseguire la psicote­rapia e di inviargli ogni semestre

una dichiarazione della dott. S__________ che confermi la continuazione

della presa a carico, mentre ha escluso un affidamento congiunto in mancanza di

un accordo tra le parti, a prescindere dalla dubbia volontà e dall'incapacità

di cooperare dei genitori.

b) L'appellante

rimprovera al Pretore di avere trascurato le testi­monianze della madre e delle

due sorelle di AO 1 circa le difficoltà da questa incontrate nell'attendere

alle sue mansioni di ge­nitrice. Fa valere inoltre che dalla perizia traspaiono

elementi di preoccupazione. Ora, nelle loro deposizioni le tre testimoni hanno

riferito che, dopo la morte del padre, nell'aprile del 2007, AO 1 ha tradito reazioni di insofferenza verso i figli, sgridandoli talora in modo eccessivo e con un

linguaggio inadeguato (deposizioni di __________, __________ e __________:

verbale del 23 febbraio 2011, pag. 1 segg.). Come hanno riconosciuto anche le testimoni,

tuttavia, tali intemperanze sono ormai cessate (deposizione di __________:

verbale citato, pag. 2 a metà; di __________: pag. 5 verso la fine; __________:

pag. 6 in fondo), apparentemente con il venir meno della patologia depressiva

in cui era caduta AO 1 (deposizione della dott. __________: verbale del 20 settembre

2010, pag. 1).

Quanto

ai responsabili del Servizio medico-psicologico di __________, è vero ch'essi hanno

individuato in AO 1 un possibile “disturbo della personalità non altrimenti

specificato” o una “nevrosi del carattere” (delucidazione della perizia del 30

marzo 2011), ma non hanno mancato di precisare che nessun tipo di diagnosi

psichiatrica è in relazione diretta con l'idoneità genitoriale (loc. cit.). Né

essi hanno sorvolato sulle fragilità psichiche dell'interessata (perizia, pag. 4 in alto) e sugli aspetti problematici della sua relazioni con la figlia (“a tratti in soggezione”:

pag. 4 in basso) o hanno disconosciuto i timori di AP 1 quanto all'effettiva

capacità della moglie di prendersi cura dei ragazzi (pag. 5 in basso) o alle reazioni inadeguate di lei (pag. 1), lamentate

da G__________ (pag. 4 verso il basso) e riconosciute dall'interessata

(pag. 3). Nonostante ciò, a parere degli specialisti AO 1 risulta

idonea

all'affidamento, sempre che continui la psicoterapia iniziata nel gennaio del 2009

(pag. 7 in basso). E nulla induce a supporre ch'essa la interrompa, il Pretore avendole

imposto di documentarne ogni semestre la prosecuzione. L'appellante si duole

che la moglie non sia stata tenuta a documentare anche l'andamento del suo

stato di salute, ma ciò apparirebbe con ogni verosimiglianza esagerato, la

dott. __________ definendo il comportamento dell'interessata “collaborativo” e

avendo con lei “una buona relazione terapeutica” (verbale citato, pag. 2).

c) Sottolinea

l'appellante che la sua idoneità genitoriale non è condizionata e che a torto

il Pretore ha enfatizzato un paio di infelici commenti all'indirizzo della moglie,

sminuendo anche la sua volontà di collaborare nella prospettiva di un affidamento

congiunto. La prima affermazione è vera, ma nulla muta al fatto che con un

adeguato supporto psicoterapeutico anche la moglie sia sostanzialmente

idonea alla custodia parentale. La seconda e la terza poco sussidiano. Anche ammettendo

che i menzionati commenti (“matta” e “malata”: deposizione

di __________: verbale del 23 febbraio 2011, pag. 7), pur

lesivi dell'art. 274 cpv. 1 CC, non inficino la capacità genitoriale

dell'appellante, soprattutto ove si consideri che la stessa AO 1 esercita pressioni psicologiche sui figli, coinvolgendoli nelle

tensioni con il marito e i familiari (deposizioni di __________ e di __________:

verbale citato, pag. 5 e 6 in fondo), l'idoneità genitoriale di entrambi i

coniugi è sostanzial­mente pari. In circostanze del genere il giudice deve privilegiare il criterio della stabilità e lasciare per quanto

possibile i figli nel loro ambiente, di regola con il genitore che ha dedicato loro

più tempo durante la vita in comune, secondo il riparto

dei ruoli assunto dai coniugi all'interno della famiglia. L'appellante non

contesta che la moglie adempia tale requisito né spiega come potrebbe egli provvedere

ai figli senza l'ausilio della suocera, che lo ha aiutato dopo la sua sistemazione

nel seminterrato dello stabile preparando i pasti e accogliendo G__________ durante

la notte (deposizione di __________: ver­bale citato, pag. 2 in fondo).

Nell'appello

AP 1 ribadisce la portata della dichiarazione scritta rilasciata il 10 giugno

2010 dal suo superiore, __________, il quale si era detto disposto ad

“agevolarlo nella gestione dei figli” (doc. H), e lamenta che il Pretore abbia

fondato il giudizio su un documento successivo, del 3 maggio 2011, acquisito

a sua insaputa. In quella lettera il superiore, interpellato dal giudice, precisava

che i turni dell'appellante non cominciano di solito prima delle ore 7.00 e terminano

non dopo le 20.00, salvo turni speciali che iniziano alle ore 6.00 e possono

durare fino alle 24.00, mentre solo di rado AP 1 deve lavorare nei fine

settimana. Egli ha specificato tuttavia che in futuro il subalterno non avrebbe

più potuto beneficiare dei favori goduti nella pianificazione dei turni. Un timbro

a tergo attesta che il documento (nel fascicolo “atti diversi” dell'inc.

DI.2010.100) è stato intimato il 9 maggio 2011. L'appellante afferma di non averlo ricevuto, ma quand'anche ciò fosse poco importa. AO 1 in effetti risulta impiegata a metà tempo con orari regolari (lettera 31 marzo 2004 del Municipio di

__________, nel fascicolo “edizioni dalla moglie”) e l'appellante non contesta

che abbia più tempo di lui, dipendente a tempo pieno, da dedicare ai figli né

ch'essa si sia sempre occupata di seguire i ragazzi nelle attività scolastiche

ed extrascolastiche. Ai fini del giudizio si può prescindere quindi dalla

citata lettera senza che ciò influisca sull'esito del giudizio.

d) In

subordine l'appellante chiede che i figli siano affidati congiuntamente a entrambi

i genitori, come convenuto in pratica nel quadro dell'assetto cautelare. Fa

valere che la moglie medesi­ma dichiarava nella propria istanza a protezione dell'unione

coniugale di volergli concedere “la più ampia possibilità” di tenere i figli

con lui, tanto da avere sottoscritto una disciplina provvisionale delle

relazioni tra lui e i figli ben più

estesa

di un semplice diritto di visita. Nelle sue osservazioni AO 1 obietta che il

tempo trascorso dai figli con il padre non è paragonabile a un affidamento congiunto

e che in realtà tocca sempre lei accompagnare i ragazzi alle attività sportive

anche quando essi dovrebbero stare con il marito.

L'affidamento

deciso in una protezione dell'unione coniugale riguarda solo – per principio – la

custodia parentale. L'autorità parentale continua a essere esercitata in comune

dai genitori (Vet­ter­li in:

Schwenzer, FamKom­mentar Scheidung, Berna 2005, n. 1 ad art. 176 CC con

richiamo). Al limite il giudice può lasciare in comune anche la custodia (o decidere

per una custodia alternata), ma ciò presuppone – come l'autorità parentale

congiunta dopo il divorzio (art. 133 cpv. 3 CC) – che i coniugi formulino un'esplicita

richiesta comune e sottopongano al giudice un accordo sulle questioni riguardanti

i figli (Vet­terli, op. cit., n. 6

ad art. 176 CC con richiami; Chaix

in: Commentaire romand, Code civil I, Basilea 2010, n. 19 ad art. 176 CC).

In concreto tale esi­genza fa manifestamente difetto, senza dimenticare che tanto

i responsabili del Servizio medico-psicologico di __________ quanto la

consulente incaricata di sentire i figli hanno raccomandato una normativa

chiara e puntuale dei rapporti fra genitori, data la grande conflittualità tra

di essi (perizia, pag. 8; relazione citata, pag. 1 a metà). Ciò non lascia spazio a una custodia parentale congiunta.

e) Le

richieste di AP 1 intese a far regolare il diritto di visita materno e a

ottenere l'attribuzione dell'alloggio coniugale sono subordinate

all'accoglimento dell'appello sull'affidamento – eventualmente congiunto – dei

figli e non poggiano su motivazioni proprie. Quanto al diritto di visita

paterno, l'interessato non contesta di per sé la disciplina fissata dal Pretore,

che ripropone egli medesimo in via subordinata nell'ipotesi di un affidamento

congiunto.

5. In

secondo luogo l'appellante contesta l'ordine di lasciare entro due mesi il vano

nel seminterrato dello stabile in cui si trova l'abitazione coniugale. Il

Pretore gli ha ingiunto di trasferirsi altrove, ritenendo non più sostenibile

la soluzione provvisoria adottata dai coniugi in sede cautelare, sia perché quel

locale senza finestre (rischiarato solo da tre pozzi luce) e sprovvisto di

servizi

igienici non è assolutamente idoneo all'esercizio del diritto di visita,

sia perché sarebbe controindicato lasciare i coniugi separati in casa, come hanno

rilevato anche i responsabili del Servizio medico-psicolo­gico di __________ e

la dott. __________, psicoterapeuta della moglie (sentenza impugnata, pag. 6). L'appellante

eccepisce che AO 1 ha chiesto il suo allontanamento dallo stabile solo nel memoriale

conclusivo (ovvero troppo tardi) e che il Pretore non aveva il diritto di

espellerlo da un alloggio diverso dall'abitazione coniugale né di considerare ricevibile

lo scritto trasmesso spontaneamente il 22 febbraio 2011 dalla dott. __________.

A suo parere, poi, il locale nel seminterrato è dignitoso e per lui sarebbe

impossibile trovare un appartamento entro due mesi spendendo solo fr. 1300.–

mensili, come reputa il Pretore.

a) Sulla

proponibilità di una richiesta avanzata la prima volta nel memoriale conclusivo

non è il caso di attardarsi, ove appena si rammenti che nel vecchio diritto di

procedura (applicabile al primo grado di giurisdizione: art. 404 cpv. 1 CPC) chi

rinunciava al dibatti­mento finale – come le parti nella fattispe­cie – perdeva

la possibilità di eccepire vizi formali dell'allegato conclusivo avversario,

poiché di sua iniziativa il giudice poteva rilevare solo i motivi di nullità

esaurientemente enunciati dall'art. 142 cpv. 1 CPC ticinese (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato

e massimato, Lugano 2000, pag. 231 nota 266; da ultimo: I CCA, sentenza

inc. 11.2010.15 del 13 luglio 2011, consid. 13). Quanto alla lettera trasmessa

spontaneamente dalla dott. __________ il 22 febbraio 2011, il Pretore poteva

senz'altro tenerne conto in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa

il diritto di filiazione (DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294). Per di più, l'esigenza di separare fisicamente le

abitazioni dei coniugi non emerge solo dalla lettera testé menzionata, ma anche

dalla perizia (sentenza impugnata, pag. 6 a metà). Pur facendo astrazione dalla lettera, di conseguenza, la situazione non cambia.

b) Quanto

al fatto di dover lasciare il locale nel seminterrato dello stabile, si conviene

che tale vano non fa parte dell'abitazione coniugale (la proprietà per piani n.

4103 della particella n. 614 RFD di __________). Non è utilizzabile tuttavia co­me

alloggio senza far capo all'abitazione coniugale, già per il fatto che è privo

di servizi igienici (AO 1 si doleva dinanzi al Pretore che il marito tornasse

ogni giorno nell'appartamento per fare la doccia: memoriale scritto allegato al

verbale del 23 giugno 2010, pag. 9 in fondo). Sarà pur vero che AP 1 versa alla

comunione dei comproprietari della particella

n. 614 di __________ un canone di fr. 300.– mensili per l'uso

del locale (deposizioni di __________ e di __________: verbale citato, pag. 3 e

5). Sta di fatto ch'egli non è realmente uscito di casa e non si è costituito

un'abitazione propria. Legittimamente il giudice poteva ingiungergli perciò di trasferirsi

altrove (art. 176 cpv. 1 n. 2 CC). Quanto al termine di due mesi per trovare

una nuova sistemazione, si tratta della scadenza abitualmente fissata a un

coniuge che per ordine del giudice deve lasciare l'abitazione comune (Chaix in: Commentaire romand, op. cit.,

n. 13 in fine ad art. 176 CC). Per di più, l'appellante sapeva fin dall'inizio

che la sistemazione nel seminterrato dello stabile era provvisoria (verbale del

23 giugno 2010, pag. 3 in alto). La questione è di sapere tutt'al più se sia

congruo riconoscergli nel fabbisogno minimo un costo presunto di fr. 1300.–

mensili per il nuovo alloggio. Il problema sarà esaminato in appresso (sotto,

consid. 6b).

6. L'appellante

censura anche il contributo di mantenimento in favore della moglie. Per determinarlo

il Pretore ha accertato il reddito di lui in fr. 7602.– mensili, assegni familiari

compresi, e il relativo fabbisogno minimo in fr. 3951.– mensili (minimo esistenziale

del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1300.–, premio

della cassa malati fr. 345.35, assicurazione RC dell'auto­mobile fr. 53.–,

premio dell'assicurazione economia domestica fr. 40.–, premio del “terzo

pilastro” fr. 530.–, tassa rifiuti fr. 15.–, spese

per l'appartamento a __________ fr. 218.–, imposte fr. 250.–).

Relativamente alla moglie, egli ne ha calcolato il reddito in fr. 3216.–

mensili e il fabbisogno minimo in fr. 3058.– mensili (minimo esistenziale del

diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr.

402.– già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro dei figli, premio

della cassa malati fr. 451.–, imposta di circolazione fr. 3.70, assicurazione

RC dell'automobile fr. 77.–, premio dell'assicurazione economia domestica fr.

44.10, premio del “terzo pilastro” fr. 530.–, imposte fr. 200.–). Quanto

ai figli, il Pretore ne ha stimato il fabbisogno in denaro sulla scorta delle

raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio per la formazione e l'orienta­mento professionale

del Canton Zurigo in fr. 1753.– men­sili per

G__________ e in fr. 1406.– mensili per M__________. Constatata un'eccedenza

di fr. 650.– mensili nel bilancio familiare, il primo giudice ha stabilito un

contributo alimentare per la moglie di fr. 167.– mensili.

a) Il

reddito del marito non è litigioso. L'appellante ammette che le sue entrate sono

in media di fr. 7000.– netti per tredici mensilità (memoriale, punto 18 in principio). Il Pretore le ha calcolate in fr. 7602.– mensili, tredicesima compresa, in base

ai conteggi di stipendio dal­l'aprile al giugno del 2010 (doc. 5 nell'inc.

11.2010.100). Se si pensa che la tredicesima consiste – di regola – nello stipendio

di base senza le eventuali indennità (e nella fattispecie senza gli assegni familiari),

ma anche senza la deduzione per il “secondo pilastro” (I CCA, sentenza

inc. 11.2006.115 del 21 settembre 2011, consid. 4 con richiami), la cifra calcolata

dal Pretore corrisponde sostanzialmente a quanto l'interessato medesimo adduce.

b) Per quanto attiene al proprio fabbisogno minimo di fr. 3951.–

mensili, AP 1 chiede di portarlo a fr. 5134.–. Le

uniche

due voci chiaramente contestate nel calcolo del Pretore sono tuttavia il minimo

esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1200.– mensili) e il costo presunto del

nuovo alloggio (fr. 1300.– mensili). Si tratta però di contestazioni

Considerandi

infondate. Il minimo esistenziale di fr. 1350.– mensili cui allude l'appellante

si applica solo a genitori cui siano affidati figli minorenni (BOA n. 24 pag. 11 in basso; I CCA, sentenza inc. 11.2004.75 del 16 luglio 2007, consid. 4a), ciò che non

è il caso nella fattispecie. Circa il costo del nuovo alloggio, l'interessato

afferma in modo perentorio che “l'importo va necessariamente aumentato ad

almeno fr. 1500.– mensili”, ma non reca un solo elemento atto a rendere

verosimile che nella zona di __________ non siano sul mercato appartamenti consoni

alle sue necessità per fr. 1300.– mensili. Per il resto, come detto, egli non

si confronta affatto con le altre poste del fabbisogno minimo accertate dal

Pretore. Si limita a una frase in cui dice che al totale di fr. 5134.–

mensili da lui fatto valere si giunge sottraendo

da una (non meglio precisata) somma di fr. 4337.– importi di fr.

345.

–, fr. 208.–, fr. 150.– e addizionando la pretesa locazione di fr. 1500.–

(memoriale, pag. 14). Insufficientemente motivato, al proposito l'appello va dichiarato

finanche irricevibile.

Si

aggiunga che il fabbisogno minimo calcolato dal Pretore resiste alla critica quand'anche

si considerassero i documenti nuovi che l'interessato acclude all'appello. L'interessato

produce due note d'onorario per cure mediche (l'una del 24 aprile 2011, di

fr. 84.30, e l'altra del 27 ottobre 2010, di fr. 67.50), due conteggi

della cassa malati (l'uno del 20 novembre 2010, di fr. 21.25, e l'altro del 5

febbraio 2011, di fr. 61.50), come pure una nota professionale 3 gennaio

2011.

del dentista, di fr. 251.60 con il relativo conteggio di rimborso

della cassa malati (doc. C in appello). A supporre che con tali documenti egli

intenda giustificare la franchigia e la partecipazione a cure mediche non

coperte dalla cassa malati fatte valere in prima sede (fr. 208.30 e fr. 150.–

mensili: doc. 6), non riconosciute dal Pretore, l'esito non muterebbe. Spese di

complessivi fr. 234.55 sull'arco di due anni non sono minimamente

sufficienti per rendere verosimili i costi fissi di fr. 4300.– annui da lui esposti

(fr. 2500.– di franchigia e fr. 1800.– di partecipazione). Verosimili sono

tutt'al più le spese d'igienista, di fr. 251.60, di cui la metà rimborsata

in concreto dalla cassa malati (doc. 6 all. XVII nell'inc. DI.2010.100). Nel

fabbisogno minimo dell'appellante si potrebbero inserire dunque fr. 10.50

mensili per la profilassi dentaria. A rigore potrebbero inserirsi anche fr. 40.50 mensili per la quota del TCS, della REGA, il libretto

ETI e l'affiliazione al sindacato (doc. 6, allegati VII, VIII e XIV nell'inc. DI.2010.100), spese che già ricorrevano

durante la vita in comune.

Se

non che, come si è accennato, si includesse pure la som­ma di fr. 51.– mensili appena

citata nel fabbisogno minimo dell'appellante, andrebbero tolte le spese di fr.

218.20

mensili che il Pretore ha riconosciuto per l'appartamento a __________. A

prescindere dalla nuova documentazione che AO 1 produce con le osservazioni all'appello

(doc. 7, dalla quale si desume che nel 2011 i costi di quell'appartamento sono risultati

coperti dai relativi introiti), la quale può anche essere lasciata da parte, mal

si comprende in effetti perché la mede­sima quota di spese non sia stata inclusa

nel fabbisogno mi­­nimo della moglie, lo stesso AP 1 indicando che altri fr. 218.20 mensili andavano “a carico

del coniuge” (doc. 6). In condizioni del genere non sarebbe equo aggiungere

fr. 51.– mensili al fabbisogno minimo del marito. AO 1 pretende invero che

dal fabbisogno minimo dell'appellante vada tolta anche la tassa dei rifiuti.

Dimentica però che il marito dovrà costituirsi un domicilio proprio e pagare

anch'egli quella tassa. Ne segue che, in definitiva, a un giudizio sommario

come quello che governa l'emanazione di misure a tutela dell'unione coniugale

non è il caso di scostarsi dal fabbisogno minimo stabilito dal Pretore.

c) Il

reddito della moglie, accertato dal Pretore in fr. 3216.– mensili, non è

contestato. AO 1 chiede invero, con le osservazioni all'appello, che nel

proprio fabbisogno minimo siano inseriti fr. 218.– per i costi del noto appartamento

a __________, fr. 15.– per la tassa rifiuti e ulteriori fr. 100.– di spese

accessorie per l'abitazione coniugale. Essa non ha impugnato però la sentenza

del Pretore. Anzi, ne postula la conferma. E siccome gli accertamenti del primo

giudice sui redditi e i fabbisogni minimi delle parti non subiscono modifiche

in esito all'attuale sentenza, __________ si vede confermare il contributo alimentare

di fr. 167.– mensili deciso dal primo giudice e non ha alcun interesse

giuridico a far ridefinire il suo fabbisogno minimo. Sulle contestazioni da lei

mosse nelle osservazioni all'appello non soccorre dunque attardarsi.

7.

L'appellante

sostiene che, considerato il suo ampio diritto di visita,

non è equo porre a suo carico contributi alimentari equivalenti all'intero

fabbisogno in denaro dei figli. Allega che in media i ragazzi passano con lui 45

ore settimanali e cinque settimane di vacanza. Da quanto prevedono le

raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e del­l'orientamento professionale

del Canton Zurigo si giustificherebbe di dedurre così l'intera posta per “cura

e educazione”, ciò che riconduce il fabbisogno in denaro di G__________ a fr. 1621.–

e quello di M__________ a fr. 1206.– mensili. A suo carico non andrebbero

posti perciò, egli asserisce, contributi alimentari più alti di fr. 700.– mensili

per la prima e di fr. 550.– mensili per il secondo. AO 1 contesta che il

diritto di visita paterno sia particolarmente esteso, soggiungendo che in ogni

modo essa non consegue alcun risparmio, mentre il marito non assume oneri

supplementari per il solo fatto di cenare con i figli dalla nonna materna. Inoltre

essa ricorda che i costi della mensa per i figli sono pagati personalmente da

lei, l'appellante non partecipando più alla spesa sin dal dicembre del 2010.

a) Questa

Camera ha già avuto modo di ricordare che l'esercizio di un consueto diritto di

visita (di norma, un fine settimana su due) comporta per il genitore non

affidatario l'obbligo di provvedere al fabbisogno dei figli durante gli

incontri, senza che ciò giustifichi – per principio – diminuzioni del

contributo alimentare (I CCA, sentenza inc. 11.2011.155 del 15 marzo 2012,

consid. 8; v. anche Schwenzer in:

Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 20 ad art. 273 CC). Una riduzione del contributo in virtù dell'art. 285 cpv. 1 in fine CC si

giustifica solo qualora la partecipazione prestata dal genitore non affidatario

al fabbisogno del figlio risulti nettamente più estesa dell'usuale e permetta

all'altro genitore di conseguire risparmi sensibili.

Per quanto ampio sia, in effetti, l'esercizio di un diritto di visita

trasferisce solo in parte il fabbisogno in denaro del figlio da un genitore all'altro, poiché incide sulle spese correnti, come

ad esempio il vitto, ma non sulle spese fisse, come quelle per l'alloggio, l'abbigliamento, la cura del vestiario, le

assicurazioni e i costi accessori (RtiD I-2006 pag. 674 in alto; da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2009.95 del 30 marzo 2012, consid.

4.

con rinvio a I CCA, sentenza inc. 11.2007.72

del 3 marzo 2009, consid. 7).

b) Trattandosi

di ragazzi in età scolastica, nel Cantone Ticino il diritto di visita abituale

comprende almeno un fine settimana su due, una settimana a Natale, una

settimana alternativamente a Pasqua e a carnevale, una settimana ogni biennio

durante le vacanze di Ognissanti e tre settimane durante le ferie estive (RtiD

I-2005 pag. 778 n. 58c). In concreto AP 1 acclude all'appello tre grafici sul numero dei pasti consumati dai figli con i genitori e

sul tempo da questi trascorso con loro nell'agosto del 2011 per rendere

verosimile una suddivisione pressoché paritaria degli oneri fra lui e la moglie

(doc. B di appello). Contestati dalla moglie, tali grafici si esauriscono però

in affermazioni di parte. Per di più, riguardano un mese di vacanze scolastiche

poco significativo. Determinante è la disciplina del diritto di visita fissata

dal Pretore (che ricalca quella adottata in via cautelare: sentenza impugnata,

pag. 5 a metà), la quale si articola come segue:

– settimana 1: dal martedì alle ore 18 fino al

mercoledì alle ore 8 e il fine settimana dal venerdì alle ore 18 fino al lunedì

alle ore 8,

– settimana 2: dal mercoledì alle ore 18 fino al

giovedì alle ore 8 e dalla domenica sera dalle ore 18 fino al lunedì alle ore

8,

più tre

settimane durante le vacanze estive, una settimana a Natale e una settimana a

Pasqua o a carnevale.

c) Mentre

nell'ambito di un consueto diritto di visita quindicinale il genitore non affidatario

deve farsi carico per principio di due pranzi e due cene in 15 giorni (due pasti

la settimana in media), nel caso specifico l'appellante offre ai figli in 15

giorni altre quattro cene (il martedì e il venerdì della settimana 1, il

mercoledì e la domenica della settimana 2), ovvero due cene supplementari la

settimana. AO 1 si vede sgravare ogni settimana, in altri termini, di due pasti

sui 12 cui essa dovrebbe provvedere se il marito beneficiasse soltanto di un usuale

diritto di visita (due pasti settimanali sono in ogni modo, come detto, a carico del genitore non affidatario che esercita

l'abituale diritto di visita). Di ciò occorre tenere conto, inserendo nel

fabbisogno minimo del marito un sesto delle spese per il vitto previste dalle

raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo.

La stessa cifra

va tolta dal contributo alimentare che l'appellante deve versare nelle mani

della moglie (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2011.155 del 15 mar­zo

2012, consid. 8 destinato a pubblicazione in: RtiD II-2012). Il fabbisogno in

denaro dei figli non muta, ma al genitore non affidatario si riconosce una

quota di tale fabbisogno nella misura in cui sgrava l'altro genitore. Per

quanto riguarda G__________ l'appellante assicura così il vitto fino a

concorrenza di fr. 60.– mensili (dei fr. 360.– previsti dalla tabella 2011

correlata alle note raccomandazioni) e per quel che è di M__________ fino a

concorrenza di fr. 47.50 mensili (dei fr. 285.– previsti dalla tabella:

sentenza impugnata, pag. 8 in basso). AO 1 obietta che in realtà ai pasti

supplementari offerti dal marito provvede la nonna, ma ciò non toglie che di

quei pasti sia responsabile il marito; la nonna non ha obblighi di mantenimento

verso i nipoti.

d) Nell'esercizio

di un consueto diritto di visita quindicinale il genitore non affidatario deve

farsi carico altresì, per principio, della cura e dell'educazione del figlio

sull'arco di due giorni (il sabato e la domenica). Se egli si occupa del figlio

in misura notevolmente maggiore si giustifica, una volta ancora, di inserire

nel fabbisogno minimo di lui una quota delle spese per cura e educazione

previste dalle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo, togliendo la quota dal contributo alimentare

che l'appellante deve versare nelle mani del genitore affidatario

(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2009.95 del

30.

marzo 2012, consid. 6 destinato a pubblicazione in: RtiD

II-2012). Il padre che ospita il figlio – per esempio – un giorno in più la

settimana di quanto fa il titolare di un normale diritto di visita, allevia la

madre affidataria ogni settimana della cura e dell'educazione del figlio un

giorno sui sei (a un giorno settimanale in media deve provvedere in ogni modo

il padre che esercita l'abituale diritto di visita). Anche in tal caso il fabbisogno

in denaro del figlio non muta: semplicemente il genitore non affidatario si

vede riconoscere una quota del fabbisogno medesimo nella misura in cui sgrava

l'altro.

In concreto

l'appellante tiene con sé i figli ogni quindicina, oltre all'usuale fine settimana,

quattro notti, dalla sera alle ore 18.00 fino al mattino alle ore 8.00 (il martedì

e il venerdì della settimana 1, il mercoledì e la domenica della settimana 2),

ovvero due notti supplementari la settimana. V'è da domandarsi in che proporzione

ciò sgravi la madre. Si volesse anche equiparare tale ospitalità a una giornata

di cura e educazione, la quota che l'appellante si vedrebbe inserire nel fabbisogno

minimo (e dedurre dai contributi per i figli da versare alla moglie) sarebbe

tuttavia di poco momento. Svolgendo AO 1 un'attività lucrativa al 50%, in

effetti, il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno in denaro dei figli solo la

metà della posta che le citate raccomandazioni prevedono per la cura e

l'educazione (Rep. 1996 pag. 119 consid. 5; principio

definito “corretto” anche dal Tribunale federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b; da ultimo: I CCA, sentenza

inc. 11.2009.95 del 30 marzo 2012, consid. 3). Si assimilassero pure le due

notti settimanali trascorse dai figli con il padre a una giornata di cura e

educazione, di conseguenza, nel fabbisogno minimo del­l'appellante andrebbe inserita

una quota pari a un sesto di fr. 132.– mensili per quanto riguarda G__________

e a un sesto di fr. 200.– per quel che è di M__________ (sentenza

impugnata, pag. 8 a metà). I contributi alimentari per i figli andrebbero

ridotti così di fr. 22.– mensili, rispettivamente di fr. 33.35 mensili.

e) Dopo

quanto si è visto, nel fabbisogno minimo dell'appellante andrebbero inclusi fr.

162.85

mensili complessivi, pari a quanto egli assume di propria tasca per il

vitto, la cura e

l'educazione

dei figli (fr. 82.– in favore di G__________, fr. 80.85 in favore di M__________), sgravandone il fabbisogno in denaro. Non bisogna dimenticare

tuttavia che nel fabbisogno minimo di AP 1

il primo giudice ha inserito spese di fr. 218.20 mensili per un

appartamento a __________ che andrebbero stralciate (sopra, consid. 6b). Pur

tenendo conto degli altri fr. 51.– mensili che egli potrebbe vedersi

riconoscere per la quota del TCS, della REGA, il libretto ETI e l'affiliazione

al sindacato (sopra, loc. cit.), non si giustifica dunque di maggiorare il fabbisogno

minimo accertato dal Pretore.

Né si

giustifica di ridurre il contributo alimentare per i figli. Con le osservazioni all'appello AO 1 fa valere in

effetti

che dal dicembre del 2010 il marito non finanzia più i costi della mensa scolastica

per i ragazzi, ciò che l'ha costretta ad affrontare dal gennaio al giugno del 2011

spese di fr. 316.– per G__________ e di fr. 702.– per M__________ (doc. 6

prodotto in appello). E i costi dell'eventuale refezione scolastica vanno

aggiunti al fabbisogno in denaro (cfr.

Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfeh­lungen

zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000,

pag. 12 a metà). Rapportata la spesa semestrale della mensa ai 10 mesi di frequenza

scolastica sull'arco dell'anno e ripartito il costo su 12 mesi, in concreto la refezione

scolastica risulta costare fr. 44.– mensili per G__________ (fr. 316.–

: 6 x 10 : 12) e fr. 97.50 mensili per M__________ (fr. 702.– : 6 x

10.

: 12). È vero ch'essa fa risparmiare sui costi del vitto a casa. È altrettanto

vero però che in concreto la tabella 2011 correlata alle note raccomandazioni non

consente grandi economie, ove appena si consideri che prevede una spesa di fr. 12.–

giornalieri per il vitto (due pasti) nel caso di G__________ e di fr. 9.50

giornalieri nel caso di M__________ (fr. 360.–, rispettivamente fr. 285.–

mensili: sopra, consid. c).

A

ciò si aggiunge – e nelle osservazioni all'appello AO 1 se ne duole, pur avendo

rinunciato a ricorrere – che nella sentenza impugnata il Pretore ha fatto decorrere

i contri­buti alimentari per equità non dal momento in cui è stata presentata l'istanza

a protezione del­l'unione coniugale

(26

maggio 2010), come la moglie chiedeva e come sarebbe stata la regola (v. sentenza del Tribunale federale 5A_765/2010

del 17 marzo 2011, consid. 4.2), bensì solo dal 1° giugno 2011 (sentenza

impugnata, pag. 9 a metà). Per un anno, dal giugno del 2010 al maggio del 2011, l'appellante è quindi stato chiamato a contribuire al mantenimento dei figli versando a titolo

cautelare fr. 1200.– mensili per G__________ e fr. 1000.– mensili per M__________,

assegni familiari compresi (sentenza impugnata, pag. 2 in basso). Ridurre adesso di qualche decina di franchi mensili i contributi di fr. 1753.– e di fr.

1406.

– mensili fissati dal Pretore nella sentenza impugnata dal giugno 2011 a fronte di quanto l'appellante ha risparmiato per un anno sarebbe a sua volta iniquo.

8.

Infine

l'appellante critica il dispositivo della sentenza impugnata laddove prescrive

che “per i bisogni straordinari e imprevisti dei figli è riservato l'art. 286

cpv. 3 CC”, lamentando che la richiesta è stata formulata dalla moglie solo con

il memoriale conclusivo e che al proposito non è stata esperita alcuna istruttoria.

La censura tuttavia cade nel vuoto, poiché la frase è

puramente dichiarativa. L'art. 286 cpv. 3 CC dispone sì

che il giudice può obbligare i genitori a versare un contributo speciale “allorché

lo richie­dano bisogni straordinari e imprevisti del figlio”, ma non che possa

autorizzare il genitore affidatario ad affrontare a beneplacito spese per i

figli di cui esigere poi automaticamente il rimborso all'altro genitore. Al contrario: dandosi una spesa

straordinaria, il genitore in questione deve rivolgersi di volta in volta al

giudice, il quale stabilisce una somma precisa a copertura di esigenze documentate

e quantificate, determinando la chiave di riparto secondo le concrete

possibilità dei genitori (I CCA, sentenza inc.

11.2000.11

del 23 giugno 2004, consid. 9b con richiami). La frase in questio­ne,

che riserva semplicemente l'applicazione dell'art. 286 cpv. 3 CC, non può

interpretarsi in altro modo.

9.

Se

ne conclude che, privo di consistenza, l'appello è destinato all'insuccesso. Le

spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite

di un avvocato, ha diritto a

un'equa

indennità per ripetibili.

10.

Relativamente ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato

senza riguardo a questioni pecuniarie (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), controverso

essendo anche l'affidamento dei figli, vertenza manifestamente priva di valore

litigioso. In conformità all'art. 301 lett. b CPC un estratto dell'attuale decisione

è comunicato anche alla figlia G__________, che ha compiuto 14 anni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è ricevibile l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr.

1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr.

2500.– per ripetibili.

3. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione:

– Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Nord;

–.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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