11.2011.86
Spese giudiziarie: deroga per "giusti motivi" al principio di soccombenza
12 marzo 2014Italiano16 min
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Numero d'incarto:
11.2011.86
Data decisione, Autorità:
12.03.2014, ICCA
Titolo:
Spese giudiziarie: deroga per "giusti motivi" al principio di soccombenza
RECLAMO
RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE
SPESE GIUDIZIARIE
art. 107 cpv. 1 let. b CPC
art. 110 CPC
Incarto n.
11.2011.86
Lugano,
12 marzo 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nelle cause DI.2010.16 e
DI.2011.2 (provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord promosse con istanze del 18 gennaio 2010 e del 5 gennaio 2011 da
AP 1 ,
e
AP 2,
contro
AO 1 ,
e
AO 2,
(patrocinati dall'avv. dott. PA 1 ),
giudicando
sul reclamo (“appello”) dell'11 giugno 2011 presentato da AP 1 e AP
2 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 1° giugno 2011;
Ritenuto
in fatto: A. AO 2 e AO 1 sono comproprietari un mezzo ciascuno, dal gennaio
del 2005, della particella n. 196 RFD di __________, sezione di __________ (2372 m²), sulla quale sorge una casa d'abitazione a pochi centimetri dal confine con la particella
n. 195 (594 m²), appartenente ai coniugi AO 1 e AO 2 in ragione di metà ciascuno. La particella n. 196 beneficia di una servitù di apertura verso la
particella n. 195, consistente – fra l'altro – in una “finestra con ferriata” a pianterreno di 90 x 168 cm. Il 14 gennaio 2010 l'allora Comune di __________ ha rilasciato a AO 1 e a AO 2 il permesso
di eseguire una recinzione formata da una rete metallica verde sorretta da piantane,
alta 2 m e lunga 9.11 m, a confine tra la particella n. 195 e la particella n. 196.
B. Il
18 gennaio 2010 AP 1 e AP 2 hanno promosso un'istanza cautelare davanti al Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Nord perché vietasse l'esecuzione dell'opera e
ordinasse a AO 1 e a AO 2 di rimuovere quanto eseguito nel frattempo, rivendicando
il diritto di avere davanti alla loro
finestra “uno spazio libero di almeno 3 m”. Con decreto cautelare emesso il 28 gennaio 2010 senza contraddittorio il Pretore ha accolto l'istanza e
ha ingiunto ai convenuti di astenersi dal completare la recinzione (inc.
DI.2010.16). La tassa di giustizia di fr. 200.– e le ripetibili sono state
rinviate al merito. Nel corso del dicembre 2010 i convenuti hanno nondimeno ultimato
l'opera, sicché mediante petizione del 27 dicembre 2010 AP 1 e AP 2 hanno
chiesto al Pretore che AO 1 e AO 2 fossero tenuti a eliminare la recinzione (inc.
OA.2010.129).
C. Con
un'“istanza per disobbedienza del decreto supercautelare del 28 gennaio 2010” AP 1 e AP 2 si sono rivolti nuovamente al Pretore il 5 gennaio 2011 per ottenere che fosse
ordinato a AO 1 e a AO 2 di eliminare la recinzione entro il 15 gennaio 2011
sotto comminatoria dell'art. 292 CP (inc. DI.2011.2). Il Pretore ha citato le
parti a un'udienza del 2 febbraio 2011, durante la quale i convenuti
hanno proposto di respingere la domanda. Con ordinanza del
31 marzo
2011 il Pretore ha congiunto le procedure formanti l'inc. DI.2010.16 e l'inc.
DI.2011.2 “per un unico giudizio”. L'istruttoria si è conclusa il 27 agosto 2011.
Al dibattimento finale del 2 maggio 2011 le parti hanno confermato le rispettive
domande sulla scorta di un memoriale conclusivo.
D. Statuendo
con decreto cautelare del 1° giugno 2011, il Pretore ha respinto sia l'istanza
del 18 gennaio 2010 sia quella del 5 gennaio 2011 e ha revocato il decreto
emesso il 28 gennaio 2010 senza contraddittorio. Egli ha rilevato – in
sintesi – che nel merito la pretesa degli istanti appariva sprovvista di fumus
boni iuris, poiché la rete metallica posata dai convenuti non appariva
ledere la nota servitù di apertura, la finestra nello stabile degli
istanti dovendo essere munita in realtà di “ferriata” (manufatto che
gli istanti avevano tolto quando avevano ristrutturato lo stabile), senza
dimenticare che anni addietro gli istanti medesimi difendevano il loro diritto
di posare una cinta analoga a confine. Nelle circostanze descritte il Pretore
ha addebitato le spese processuali di fr. 950.– (compresi
Fatti
i fr. 200.– relativi al decreto del 28 gennaio 2010) agli istanti in solido, con obbligo di
rifondere a AO 1 e a AO 2,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1400.– per ripetibili.
E. Contro il dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili del
decreto appena citato AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un “appello” dell'11 giugno 2011 nel quale chiedono che le spese processuali siano
fissate in fr. 600.– (compresi i fr. 200.– relativi al decreto del 28 gennaio 2010) e
siano poste a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Nelle loro osservazioni del 29 dicembre 2010 AO 1 e AO 2 concludono
per la reiezione dell'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto
in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC),
che nella fattispecie è stata intimata il 1° giugno 2011 ed è pervenuta agli
istanti il 3 giugno successivo. L'“appello” in esame è
disciplinato pertanto dalla legge nuova. Ora, contestato è unicamente – nella
fattispecie – il dispositivo sulle spese processuali e le ripetibili. E una
decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente
soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Ne segue che l'appello degli
istanti può essere trattato unicamente a tale stregua.
2.
L'art.
48.
lett. a LOG (RL 3.1.1.1) circoscrive la competenza per materia della prima
Camera civile, trattandosi di reclami, ai casi in cui sia impugnata una
decisione sulla ricusazione, ai casi di ritardata giustizia e ai casi in cui
sia impugnata una decisione del giudice dell'esecuzione. La prima Camera civile
non è abilitata a statuire invece su reclami contro “altre decisioni” (nel
senso dell'art. 319 lett. b n. 1 CPC), i quali andrebbero trasmessi alla
terza Camera civile, l'art. 48 lett. c n. 1 LOG richiamando esplicitamente
l'art. 319 lett. b CPC (I CCA, sentenza inc. 11.2012.108 del 4 dicembre
2012). Avviare uno scambio di opinioni con la terza Camera civile sulla
competenza per materia comporterebbe tuttavia,
in concreto, un'eccessiva dilazione del giudizio, il reclamo essendo
pendente dal giugno del 2011. Conviene pertanto trattare l'impugnazione senza
indugio.
3.
Per
quanto riguarda la tempestività del reclamo, il decreto cautelare impugnato è
stato notificato agli istanti – come detto – venerdì 3 giugno 2011. Il termine
di ricorso sarebbe scaduto così il 13 giugno 2011, lunedì di Pentecoste, onde
la protrazione della scadenza all'indomani (art. 142 cpv. 3 CPC con rinvio all'art.
1.
della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino
[RL 10.1.1.1.2]). Introdotto martedì 14 giugno 2011, il reclamo in esame è
di conseguenza ricevibile (art. 248
cpv. 1 lett. d in relazione con l'art. 321 cpv. 2 CPC).
4.
I
reclamanti si dolgono che il Pretore abbia trattato la loro richiesta del 5 gennaio
2011.
come un'istanza cautelare a sé stante, attribuendole un proprio numero d'incarto,
mentre in realtà essa era destinata semplicemente a segnalare al Pretore l'inosservanza
del decreto supercautelare del 28 gennaio 2010 da parte dei convenuti. Iscrivendo
ai ruoli due procedure separate per poi congiungerle ai fini del giudizio –
essi soggiungono – il Pretore ha inutilmente fatto lievitare i costi, ciò che
giustifica di moderare le spese processuali a fr. 600.– (compresi i fr. 200.– relativi al decreto del 28 gennaio 2010).
Gli istanti lamentano inoltre che il Pretore non sia intervenuto di fronte a una disobbedienza flagrante da parte dei convenuti e nemmeno
abbia tenuto conto del fatto che, come istanti, essi avevano buone ragioni per
sollecitare il rispetto di un ordine giudiziale. In simili condizioni – essi
concludono – le spese vanno non solo ridotte, ma anche equitativamente ripartite
a metà e le ripetibili compensate.
5.
Nella
fattispecie AP 1 e AP 2 hanno presentato al Pretore due istanze: con la prima,
del 18 gennaio 2010, essi hanno chiesto di vietare cautelarmente l'esecuzione
della cinta a confine e di ordinare l'eventuale rimozione di quanto AO 1 e AO 2
avevano eseguito nel frattempo. Su tale istanza il Pretore ha statuito il 28
gennaio 2010 senza contraddittorio, ingiungendo ai convenuti di astenersi dal
completare la recinzione e rinviando le spese di fr. 200.– con le ripetibili
(non quantificate) al giudizio di merito. I convenuti non hanno postulato la
revoca di tale decreto entro 10 giorni (art. 379 cpv. 2 CPC ticinese). La
procedura si è così conclusa, rimanendo unicamente da fissare agli istanti un
termine entro cui intentare l'azione di merito (art. 381 CPC ticinese), esigenza
che frattanto è venuta meno poiché gli istanti hanno promosso causa di loro
iniziativa il 27 dicembre 2010 per ottenere – nel merito –
l'eliminazione della rete a confine (inc. OA.2010.129).
Quasi un
anno dopo, il 5 gennaio 2011, AP 1 e AP 2 hanno presentato al Pretore un'altra
istanza, chiedendo di ordinare a AO 1 e AO 2, sotto comminatoria dell'art. 292
CP, la rimozione della cinta eseguita nel frattempo in spregio del decreto supercautelare
28.
gennaio 2010. Contrariamente a quanto i reclamanti affermano, tale
istanza
non costituiva una mera segnalazione al Pretore, ove appena si consideri ch'essi
chiedevano esplicitamente di ordinare ai convenuti – sotto comminatoria penale –
la rimozione dell'opera ultimata nel frattempo. A ragione perciò il Pretore ha
trattato la richiesta come seconda istanza cautelare, disciplinata dalla nuova
procedura civile siccome introdotta dopo il 1° gennaio 2011 (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 15
ad art. 404; Trezzini in:
Commentario al codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag.
1562.
in alto).
Quanto non
è dato di capire è perché mai il Pretore abbia ordinato il 31 marzo 2011 la congiunzione
di tale procedura con quella ormai chiusa e terminata relativa all'istanza del
18.
gennaio 2010, su cui nulla rimaneva da giudicare. Certo, si sarebbero ancora
dovute attribuire le spese processuali di fr. 200.– e le ripetibili, ma tale
decisione era stata rinviata al merito (cioè alla causa che AP 1 e AP 2 hanno
poi promosso il 27 dicembre 2010), non a un ulteriore giudizio
cautelare. Nella misura in cui il Pretore ha statuito un'altra volta con il
decreto impugnato sullo stesso oggetto, attribuendo le spese di fr. 200.– e le
ripetibili del provvedimento supercautelare agli istanti, la sua decisione deve
perciò essere annullata. Al proposito il reclamo merita accoglimento.
6.
Per
quel che è delle spese processuali e delle ripetibili inerenti al giudizio
sulla seconda istanza cautelare di AP 1 e AP 2 (fr. 950.– meno i fr. 200.– del
decreto supercautelare, rispettivamente fr. 1400.– meno l'indennità imprecisata
relativa al decreto supercautelare), i reclamanti non contestano di essere
risultati soccombenti. Chiedono tuttavia la riduzione delle spese processuali
da fr. 950.– a fr. 600.– complessivi perché, trattando la loro richiesta del 5
gennaio 2011 come un'istanza cautelare a sé stante e attribuendole un proprio
numero d'incarto, il Pretore avrebbe fatto lievitare invano i costi. Se non
che, la censura cade nel vuoto, ove si consideri che – come si è appena visto –
al riguardo il Pretore ha agito correttamente.
Anche
l'importo di fr. 750.– (fr. 950.– meno i noti fr. 200.–) sfugge alla critica. Secondo
l'art. 10 LTG (RL 3.1.1.5) la tassa di giustizia applicabile all'emanazione di decreti
cautelari va da fr. 50.– a fr. 20 000.–. Tra il minimo e il massimo della tariffa
la norma concede al Pretore un ampio margine di apprezzamento, limitato solo dalla
necessità di una base legale, dal divieto di aliquote fisse in base al valore
litigioso, dal principio della copertura dei costi, dal precetto dell'equivalenza
e dal diritto di accesso alla giustizia (Suter/von
Holzen in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar
zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione,
n. 21 segg. ad art. 96; v. anche Tappy,
op. cit., n. 11 ad art. 96). Tali imperativi non sono messi in discussione dai
reclamanti. Quanto all'ammontare di fr. 750.–, giovi ricordare che il Pretore
ha tenuto non meno di tre udienze (il 2 febbraio
2011.
per la discussione cautelare, il 23 marzo 2011 per un sopralluogo e il
2.
maggio per il dibattimento finale). Il valore litigioso non era elevato (fr. 10 000.– secondo la stima del Pretore: decreto impugnato, consid. 12), ma la questione delicata
era sapere se si dovesse far rimuovere già in via cautelare una recinzione debitamente
autorizzata dall'autorità amministrativa che potesse rivelarsi in contrasto con
una servitù di apertura del diritto civile. La cifra di fr. 750.– può quindi
apparire cospicua, ma rientra senza eccesso o abuso nella fascia bassa della
tariffa. Su questo punto il reclamo manca pertanto di
consistenza.
7.
Sempre
per quanto concerne le spese processuali e le ripetibili correlate al giudizio
sulla seconda istanza cautelare, i reclamanti chiedono di suddividere le spese
a metà e di compensare le ripetibili. Fanno valere di avere avuto buone ragioni
per sollecitare il rispetto del decreto supercautelare 28 gennaio 2010, manifestamente
disatteso dai convenuti, anche se poi la loro istanza è stata respinta. L'argomentazione
non è fuori luogo. In materia di spese processuali e ripetibili (“spese giudiziarie”)
l'art. 107 cpv. 1 CPC abilita il giudice a prescindere dalla regola della soccombenza
se “una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio” (lett. b)
o, più in generale, se “altre circostanze speciali fanno apparire iniqua una
ripartizione secondo l'esito della procedura” (lett. f). Che ultimando la
recinzione nel dicembre del 2010 i convenuti abbiano trasgredito il decreto
supercautelare del 28 gennaio 2010 è palese. Ciò può avere effettivamente indotto
gli istanti a chiedere la rimozione di quanto i convenuti
avevano eseguito ignorando l'ordine giudiziale, anche se poi, dopo
l'istruzione dell'istanza, il Pretore è giunto alla conclusione che a un
sommario esame la rete metallica non appariva in contrasto con la servitù di
apertura.
I
convenuti eccepiscono che nel dicembre del 2010 il decreto supercautelare
doveva considerarsi decaduto perché il Pretore non aveva fissato agli istanti alcun
termine per avviare la causa di merito né aveva convocato le parti al
contraddittorio (osservazioni, pag. 3). Non si tratta di giustificazioni serie.
Il solo fatto che nel decreto supercautelare del 28 gennaio 2010 non figurasse
un termine entro cui gli istanti avrebbero dovuto avviare la causa di merito ancora
non legittimava i convenuti a ritenere il decreto caduco, tanto meno dopo avere
rinunciato a chiederne la revoca nei dieci giorni (art. 379 cpv. 2 CPC
ticinese) e tanto meno ancora senza sollecitare il Pretore a fissare agli istanti
un termine giusta l'art. 381 CPC ticinese. Che il Pretore non avesse citato le
parti a un'udienza era evidente, i convenuti non avendo postulato il
contraddittorio (come prescriveva appunto l'art. 379 cpv. 2 CPC ticinese). I
convenuti obiettano che il decreto supercautelare era caduco anche perché si
iscriveva in una causa stralciata dai ruoli il 29 novembre 2010 per perenzione
processuale (osservazioni, loc. cit.). La causa cui essi alludono verteva però sull'erezione di un muro a confine,
non sulla posa della rete metallica (I CCA, sentenza inc.11.2010.139 del
13.
dicembre 2010). Il decreto supercautelare del 28 gennaio 2010 era perciò del
tutto estraneo a quella causa. Nulla abilitava in definitiva i convenuti, nelle
condizioni illustrate, a infrangere il divieto loro imposto.
Ne
discende che, mettendo i vicini di fronte al fatto compiuto in violazione di un
chiaro ordine giudiziale, AO 1 e AO 2 hanno suscitato la reazione –
ingiustificata, ma evitabile – degli istanti. Per prevenire ciò sarebbe bastato
loro chiedere al Pretore la revoca del decreto supercautelare nei dieci giorni previsti
dall'art. 379 cpv. 2 CPC ticinese o anche più tardi, ove non intendessero attivarsi
subito, un provvedimento cautelare che si rivela inadeguato potendo sempre
essere modificato per il futuro. Ciò legittima un vicendevole addebito delle
spese giudiziarie: agli istanti, che hanno adito il giudice a torto, e ai
convenuti, che hanno provocato la reazione. Giova pertanto suddividere equamente
le spese processuali a metà e compensare le ripetibili, come chiedono i
reclamanti.
8.
Le spese del giudizio odierno seguono la sostanziale soccombenza di AO
1.
e AO 2 (art. 106 cpv. 1 CPC). Non soccorrono i requisiti invece per assegnare
indennità d'inconvenienza ai reclamanti, i quali sono stati in grado i redigere
il memoriale da sé, senza dover far fronte a costi particolari o subire apprezzabili
perdite di guadagno (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
9.
Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di
fr. 30 000.–
nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (fr. 10 000.–: sopra,
consid. 6 in fine)
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2
del decreto impugnato è così riformato:
Le
spese processuali di complessivi fr. 750.– sono poste per metà a carico degli
istanti in solido e per l'altra metà a carico dei convenuti in solido, compensate
le ripetibili. Le spese processuali e le ripetibili del decreto supercautelare
emesso il 28 gennaio 2010 seguiranno il giudizio di merito.
2. Le spese processuali
del reclamo, di fr. 350.–, da anticipare da AP 1 e AP 2, sono poste a carico di
AO 1 e di AO 2 in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
–
;
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord.
Per la prima Camera
civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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