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Decisione

11.2011.86

Spese giudiziarie: deroga per "giusti motivi" al principio di soccombenza

12 marzo 2014Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i fr. 200.– relativi al decreto del 28 gennaio 2010) agli istanti in solido, con obbligo di

rifondere a AO 1 e a AO 2,

sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1400.– per ripetibili.

E. Contro il dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili del

decreto appena citato AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un “appello” dell'11 giugno 2011 nel quale chiedono che le spese processuali siano

fissate in fr. 600.– (compresi i fr. 200.– relativi al decreto del 28 gennaio 2010) e

siano poste a carico

delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Nelle loro osservazioni del 29 dicembre 2010 AO 1 e AO 2 concludono

per la reiezione dell'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto

in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC),

che nella fattispecie è stata intimata il 1° giugno 2011 ed è pervenuta agli

istanti il 3 giugno successivo. L'“appello” in esame è

disciplinato pertanto dalla legge nuova. Ora, contestato è unicamente – nella

fattispecie – il dispositivo sulle spese processuali e le ripetibili. E una

decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente

soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Ne segue che l'appello degli

istanti può essere trattato unicamente a tale stregua.

2.

L'art.

48.

lett. a LOG (RL 3.1.1.1) circoscrive la competenza per materia della prima

Camera civile, trattandosi di reclami, ai casi in cui sia impugnata una

decisione sulla ricusazione, ai casi di ritardata giustizia e ai casi in cui

sia impugnata una decisione del giudice dell'esecuzione. La prima Camera civile

non è abilitata a statuire invece su reclami contro “altre decisioni” (nel

senso dell'art. 319 lett. b n. 1 CPC), i quali andrebbero trasmessi alla

terza Camera civile, l'art. 48 lett. c n. 1 LOG richiamando esplicitamente

l'art. 319 lett. b CPC (I CCA, sentenza inc. 11.2012.108 del 4 dicembre

2012). Avviare uno scambio di opinioni con la terza Camera civile sulla

competenza per materia comporterebbe tuttavia,

in concreto, un'eccessiva dilazione del giudizio, il reclamo essendo

pendente dal giugno del 2011. Conviene pertanto trattare l'impugnazione senza

indugio.

3.

Per

quanto riguarda la tempestività del reclamo, il decreto cautelare impugnato è

stato notificato agli istanti – come detto – venerdì 3 giugno 2011. Il termine

di ricorso sarebbe scaduto così il 13 giugno 2011, lunedì di Pentecoste, onde

la protrazione della scadenza all'indomani (art. 142 cpv. 3 CPC con rinvio all'art.

1.

della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino

[RL 10.1.1.1.2]). Introdotto martedì 14 giugno 2011, il reclamo in esame è

di conseguenza ricevibile (art. 248

cpv. 1 lett. d in relazione con l'art. 321 cpv. 2 CPC).

4.

I

reclamanti si dolgono che il Pretore abbia trattato la loro richiesta del 5 gennaio

2011.

come un'istanza cautelare a sé stante, attribuendole un proprio numero d'incarto,

mentre in realtà essa era destinata semplicemente a segnalare al Pretore l'inosservanza

del decreto supercautelare del 28 gennaio 2010 da parte dei convenuti. Iscrivendo

ai ruoli due procedure separate per poi congiungerle ai fini del giudizio –

essi soggiungono – il Pretore ha inutilmente fatto lievitare i costi, ciò che

giustifica di moderare le spese processuali a fr. 600.– (compresi i fr. 200.– relativi al decreto del 28 gennaio 2010).

Gli istanti lamentano inoltre che il Pretore non sia intervenuto di fronte a una disobbedienza flagrante da parte dei convenuti e nemmeno

abbia tenuto conto del fatto che, come istanti, essi avevano buone ragioni per

sollecitare il rispetto di un ordine giudiziale. In simili condizioni – essi

concludono – le spese vanno non solo ridotte, ma anche equitativamente ripartite

a metà e le ripetibili compensate.

5.

Nella

fattispecie AP 1 e AP 2 hanno presentato al Pretore due istanze: con la prima,

del 18 gennaio 2010, essi hanno chiesto di vietare cautelarmente l'esecuzione

della cinta a confine e di ordinare l'eventuale rimozione di quanto AO 1 e AO 2

avevano eseguito nel frattempo. Su tale istanza il Pretore ha statuito il 28

gennaio 2010 senza contraddittorio, ingiungendo ai convenuti di astenersi dal

completare la recinzione e rinviando le spese di fr. 200.– con le ripetibili

(non quantificate) al giudizio di merito. I convenuti non hanno postulato la

revoca di tale decreto entro 10 giorni (art. 379 cpv. 2 CPC ticinese). La

procedura si è così conclusa, rimanendo unicamente da fissare agli istanti un

termine entro cui intentare l'azione di merito (art. 381 CPC ticinese), esigenza

che frattanto è venuta meno poiché gli istanti hanno promosso causa di loro

iniziativa il 27 dicembre 2010 per ottenere – nel merito –

l'eliminazione della rete a confine (inc. OA.2010.129).

Quasi un

anno dopo, il 5 gennaio 2011, AP 1 e AP 2 hanno presentato al Pretore un'altra

istanza, chiedendo di ordinare a AO 1 e AO 2, sotto comminatoria dell'art. 292

CP, la rimozione della cinta eseguita nel frattempo in spregio del decreto supercautelare

28.

gennaio 2010. Contrariamente a quanto i reclamanti affermano, tale

istanza

non costituiva una mera segnalazione al Pretore, ove ap­pena si consideri ch'essi

chiedevano esplicitamente di ordinare ai convenuti – sotto comminatoria penale –

la rimozione dell'opera ultimata nel frattempo. A ragione perciò il Pretore ha

trattato la richiesta come seconda istanza cautelare, disciplinata dalla nuova

procedura civile siccome introdotta dopo il 1° gennaio 2011 (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 15

ad art. 404; Trezzini in:

Commentario al codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag.

1562.

in alto).

Quanto non

è dato di capire è perché mai il Pretore abbia ordinato il 31 marzo 2011 la congiunzione

di tale procedura con quella ormai chiusa e terminata relativa all'istanza del

18.

gennaio 2010, su cui nulla rimaneva da giudicare. Certo, si sarebbero ancora

dovute attribuire le spese processuali di fr. 200.– e le ripetibili, ma tale

decisione era stata rinviata al merito (cioè alla causa che AP 1 e AP 2 hanno

poi promosso il 27 di­cembre 2010), non a un ulteriore giu­dizio

cautelare. Nella misura in cui il Pretore ha statuito un'altra volta con il

decreto impugnato sullo stesso oggetto, attribuen­do le spese di fr. 200.– e le

ripetibili del provvedimento supercautelare agli istanti, la sua decisione deve

perciò essere annullata. Al proposito il reclamo merita accoglimento.

6.

Per

quel che è delle spese processuali e delle ripetibili inerenti al giudizio

sulla seconda istanza cautelare di AP 1 e AP 2 (fr. 950.– meno i fr. 200.– del

decreto supercautelare, rispettivamente fr. 1400.– meno l'indennità imprecisata

relativa al decreto supercautelare), i reclamanti non contestano di essere

risultati soccombenti. Chiedono tuttavia la riduzione delle spese processuali

da fr. 950.– a fr. 600.– complessivi perché, trattando la loro richiesta del 5

gennaio 2011 come un'istanza cautelare a sé stante e attribuendole un proprio

numero d'incarto, il Pretore avrebbe fatto lievitare invano i costi. Se non

che, la censura cade nel vuoto, ove si consideri che – come si è appena visto –

al riguardo il Pretore ha agito correttamente.

Anche

l'importo di fr. 750.– (fr. 950.– meno i noti fr. 200.–) sfugge alla critica. Secondo

l'art. 10 LTG (RL 3.1.1.5) la tassa di giustizia applicabile all'emanazione di decreti

cautelari va da fr. 50.– a fr. 20 000.–. Tra il minimo e il massimo della tariffa

la norma concede al Pretore un ampio margine di apprezzamento, limitato solo dalla

necessità di una base legale, dal divieto di aliquote fisse in base al valore

litigioso, dal principio della copertura dei costi, dal precetto dell'equivalen­za

e dal diritto di accesso alla giustizia (Suter/von

Holzen in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar

zur Schweizerischen ZPO, 2ª edi­zione,

n. 21 segg. ad art. 96; v. anche Tappy,

op. cit., n. 11 ad art. 96). Tali imperativi non sono messi in discussione dai

reclamanti. Quanto all'ammontare di fr. 750.–, giovi ricordare che il Pretore

ha tenuto non meno di tre udienze (il 2 feb­braio

2011.

per la discussione cautelare, il 23 marzo 2011 per un sopralluogo e il

2.

maggio per il dibattimento finale). Il valore litigioso non era elevato (fr. 10 000.– secondo la stima del Pretore: decreto impugnato, consid. 12), ma la questione delicata

era sapere se si dovesse far rimuovere già in via cautelare una recinzione debitamente

autorizzata dall'autorità amministrativa che potesse rivelarsi in contrasto con

una servitù di apertura del diritto civile. La cifra di fr. 750.– può quindi

apparire cospicua, ma rientra senza eccesso o abuso nella fascia bassa della

tariffa. Su questo punto il reclamo manca pertanto di

consistenza.

7.

Sempre

per quanto concerne le spese processuali e le ripetibili correlate al giudizio

sulla seconda istanza cautelare, i reclamanti chiedono di suddividere le spese

a metà e di compensare le ripetibili. Fanno valere di avere avuto buone ragioni

per sollecitare il rispetto del decreto supercautelare 28 gennaio 2010, manifestamente

disatteso dai convenuti, anche se poi la loro istanza è stata respinta. L'argomentazione

non è fuori luogo. In materia di spese processuali e ripetibili (“spese giudiziarie”)

l'art. 107 cpv. 1 CPC abilita il giudice a prescindere dalla regola della soccombenza

se “una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio” (lett. b)

o, più in generale, se “altre circostanze speciali fanno apparire iniqua una

ripartizione secondo l'esito della procedura” (lett. f). Che ultimando la

recinzione nel dicembre del 2010 i convenuti abbiano trasgredito il decreto

supercautelare del 28 gennaio 2010 è palese. Ciò può avere effettivamente indotto

gli istanti a chiedere la rimozione di quanto i convenuti

avevano eseguito ignorando l'ordine giudiziale, anche se poi, dopo

l'istruzione dell'istanza, il Pretore è giunto alla conclusione che a un

sommario esame la rete metallica non appariva in contrasto con la servitù di

apertura.

I

convenuti eccepiscono che nel dicembre del 2010 il decreto supercautelare

doveva considerarsi decaduto perché il Pretore non aveva fissato agli istanti alcun

termine per avviare la causa di merito né aveva convocato le parti al

contraddittorio (osservazioni, pag. 3). Non si tratta di giustificazioni serie.

Il solo fatto che nel decreto supercautelare del 28 gennaio 2010 non figurasse

un termine entro cui gli istanti avrebbero dovuto avviare la causa di merito ancora

non legittimava i convenuti a ritenere il decreto caduco, tanto meno dopo avere

rinunciato a chiederne la revoca nei dieci giorni (art. 379 cpv. 2 CPC

ticinese) e tanto meno ancora senza sollecitare il Pretore a fissare agli istanti

un termine giusta l'art. 381 CPC ticinese. Che il Pretore non avesse citato le

parti a un'udienza era evidente, i convenuti non avendo postulato il

contraddittorio (come prescri­veva appunto l'art. 379 cpv. 2 CPC ticinese). I

convenuti obiettano che il decreto supercautelare era caduco anche perché si

iscriveva in una causa stralciata dai ruoli il 29 novembre 2010 per perenzione

processuale (osservazioni, loc. cit.). La causa cui essi alludono verteva però sull'erezione di un muro a confine,

non sulla posa della rete metallica (I CCA, sentenza inc.11.2010.139 del

13.

dicembre 2010). Il decreto supercautelare del 28 gennaio 2010 era perciò del

tutto estraneo a quella causa. Nulla abilitava in definitiva i convenuti, nelle

condizioni illustrate, a infrangere il divieto loro imposto.

Ne

discende che, mettendo i vicini di fronte al fatto compiuto in violazione di un

chiaro ordine giudiziale, AO 1 e AO 2 hanno suscitato la reazione –

ingiustificata, ma evitabile – degli istanti. Per prevenire ciò sarebbe bastato

loro chiedere al Pretore la revoca del decreto supercautelare nei dieci giorni previsti

dall'art. 379 cpv. 2 CPC ticinese o anche più tardi, ove non intendessero attivarsi

subito, un provvedimento cautelare che si rivela inadeguato potendo sempre

essere modificato per il futuro. Ciò legittima un vicendevole addebito delle

spese giudiziarie: agli istanti, che hanno adito il giudice a torto, e ai

convenuti, che hanno provocato la reazione. Giova pertanto suddividere equamente

le spese processuali a metà e compensare le ripetibili, come chiedono i

reclamanti.

8.

Le spese del giudizio odierno seguono la sostanziale soccombenza di AO

1.

e AO 2 (art. 106 cpv. 1 CPC). Non soccorrono i requisiti invece per assegnare

indennità d'inconvenienza ai reclamanti, i quali sono stati in grado i redigere

il memoriale da sé, senza dover far fronte a costi particolari o subire apprezzabili

perdite di guadagno (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

9.

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di

fr. 30 000.–

nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (fr. 10 000.–: sopra,

consid. 6 in fine)

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2

del decreto impugnato è così riformato:

Le

spese processuali di complessivi fr. 750.– sono poste per metà a carico degli

istanti in solido e per l'altra metà a carico dei convenuti in solido, compensate

le ripetibili. Le spese processuali e le ripetibili del decreto supercautelare

emesso il 28 gennaio 2010 seguiranno il giudizio di merito.

2. Le spese processuali

del reclamo, di fr. 350.–, da anticipare da AP 1 e AP 2, sono poste a carico di

AO 1 e di AO 2 in solido. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

;

;

.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Nord.

Per la prima Camera

civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,

ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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