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Decisione

11.2011.89

Competenza del foro d'origine: l'autorità estera risulta non occuparsi della successione?

20 giugno 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i quali non rilasciano certificati ereditari (doc. L);

che ciò

non basta per rendere verosimile un disinteresse delle autorità spagnole alla

successione, tanto meno ove si consideri che gli appellanti non constano

neppure avere interpellato un legale in Spagna né – tanto meno – avere adito in

Spagna l'autorità giudiziaria;

che, per

di più, davanti al Pretore essi hanno invocato la necessità di un amministratore

della successione in Svizzera allegando come “sia incerta l'esistenza di un erede”,

rispettivamente non siano “conosciuti tutti gli eredi” (istanza, pag. 2), omettendo

però qualsiasi motivazione dell'assunto;

che l'ipotesi

non è certamente resa verosimile dal testamento agli atti, redatto da TERZ 1 il

17 agosto 1990 a __________ (California), in cui gli eredi sono nominalmente e

partitamente determinati (doc. F);

che nelle

circostanze descritte l'appello manca doppiamente di consistenza ed è destinato

all'insuccesso;

che le

spese giudiziarie seguono la soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1

CPC), i quali vanno tenuti come litisconsorti a risponderne solidalmente (art.

106 cpv. 3 in fine CPC);

che per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro la presente

decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore della successione

può ragionevolmente presumersi raggiungere la soglia di

fr. 30 000.– ai fini di un

Considerandi

ricorso in materia civile;

decide: 1. L'appello

è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2.

Le spese

giudiziarie di fr. 500.– sono poste a carico degli appellanti in solido.

3.

Intimazione

all'. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000.

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116.

LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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