11.2011.90
Contributo provvisionale, modifica di precedenti misure a protezione dell'unione coniugale
9 ottobre 2013Italiano38 min
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Numero d'incarto:
11.2011.90
Data decisione, Autorità:
09.10.2013, ICCA
Titolo:
Contributo provvisionale, modifica di precedenti misure a protezione dell'unione coniugale
MISURE PROVVISIONALI DI DIVORZIO
PROCEDURA DI DIVORZIO
art. 276 cpv. 2 CPC
Incarto n.
11.2011.90
Lugano
9 ottobre
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa DI.2010.1596
(divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 21 ottobre 2010 da
AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 1);
giudicando
sull'appello del 16 giugno 2011 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare
emesso dal Pretore il 6 giugno 2011;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 e AP 1 (entrambi del 1963) si sono
sposati a __________ il 18 ottobre 1986. Dal matrimonio
non sono nati figli. Il marito lavora come ispettore dei sinistri per
una compagnia d'assicurazione. Invalida al 79%, la moglie percepisce una
rendita intera d'invalidità. I coniugi hanno adottato il
26 gennaio 1995 la separazione dei beni e vivono ognuno per conto
proprio dall'11 luglio 2005, quando il marito ha lasciato
l'abitazione coniugale di C__________ per
trasferirsi in un appartamento della moglie in proprietà per piani a P__________
e, nel 2007, in un appartamento preso in locazione a B__________.
B. Statuendo
il 23 settembre 2009 a protezione dell'unione coniugale, il Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha condannato
AO 1 a versare alla moglie dal 12 luglio 2007 un contributo alimentare di fr. 1540.–
mensili indicizzati, la prima volta nel gennaio del 2008 (inc. DI.2007.862). Adita
da ambedue i coniugi, con sentenza del 6 settembre 2012 questa Camera ha
aumentato il contributo per la moglie a fr. 2090.– mensili indicizzati con
decorrenza dal 1° luglio 2007 (inc. 11.2009.173).
C. Nel
frattempo, il 4 maggio 2009, AO 1 ha introdotto azione unilaterale di divorzio
davanti al medesimo giudice, rifiutando ogni contributo alla moglie e chiedendo
non dividere la prestazione d'uscita da lui maturata presso il suo istituto di
previdenza professionale. Con risposta del 6 luglio 2009 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, ma ha preteso un contributo di fr. 3500.– mensili indicizzati,
riservandone la modifica a dipendenza delle risultanze istruttorie, e un'indennità
adeguata giusta l'art. 124 cpv. 1 CC da quantificare in seguito. Preso atto di
ciò, il Pretore ha trattato la causa con la procedura di divorzio su richiesta
comune con accordo parziale. All'udienza del 28 settembre 2009, indetta per l'audizione
dei coniugi, la moglie ha revocato tuttavia la sua adesione al divorzio, di
modo che la causa è continuata con la procedura unilaterale. Nel successivo
scambio di allegati le parti hanno ribadito i rispettivi punti di vista.
D. Durante
l'udienza preliminare, tenutasi il 27 gennaio 2010, la convenuta ha rivendicato
anche il versamento di fr. 23 289.– in liquidazione dei rapporti di dare
e avere con il marito, precisando l'ammontare dell'indennità adeguata giusta l'art.
124 cpv. 1 CC in un importo pari alla metà degli averi di previdenza accumulati
dall'attore in costanza di matrimonio. Nell'ambito dell'istruttoria, avviata quello
stesso giorno, un perito giudiziario ha allestito il
19 agosto 2010 un referto sull'abitabilità, la redditività e il
valore commerciale di uno stabile in proprietà della moglie a C__________ (inc.
OA.2009.266).
E. Con istanza del 21 ottobre 2010 AO 1 ha chiesto la soppressione cautelare del contributo in favore della moglie retroattivamente dal
maggio del 2009, facendo valere che alla convenuta andava imputato un reddito per
la locazione della casa a C__________. All'udienza del 3 novembre 2010,
indetta per la delucidazione orale della perizia e per la discussione della
cautelare, il marito ha ribadito la propria richiesta, mentre la moglie ha proposto
di respingerla. Il 31 dicembre 2010 AO 1 ha chiesto alla moglie una provvigione ad litem di fr. 20 000.– (inc. DI.2011.10) e, nel merito, il versamento di un'equa
indennità di fr. 424 000.– a norma dell'art. 165 CC, pretese che la convenuta ha proposto
una volta ancora di respingere. Esperita
l'istruttoria cautelare, le parti hanno rinunciato alla discussione
finale, limitandosi a conclusioni scritte. AP 1 ha comunicato il 7 aprile 2011 di rinviare alle sue precedenti prese di posizione e ha chiesto di
rigettare l'istanza del 21 ottobre 2010. Con memoriale del 15 aprile 2011
il marito ha ribadito la richiesta di sopprimere il contributo a suo carico dal
maggio del 2009.
F. Statuendo il 6 giugno 2011, il Pretore ha soppresso in via provvisionale
il contributo alimentare per la moglie dal 21 ottobre 2010. La tassa di
giustizia e le spese di fr. 2000.– sono state poste per un quarto a carico del
marito e per il resto a carico di AP 1, con obbligo per quest'ultima di
rifondere al marito fr. 2500.– per ripetibili ridotte. Contestualmente il
Pretore ha respinto la richiesta di provvigione ad litem avanzata da AO
1 (inc. DI.2011.10) e ha ordinato svariati atti istruttori nella causa di merito
(inc. OA.2009.266).
G. Contro
il decreto appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 16
giugno 2011 nel quale chiede che l'istanza del 21 ottobre 2010 con cui il
marito ha chiesto la soppressione cautelare del contributo di mantenimento in
suo favore sia respinta e che la decisione impugnata sia riformata di conseguenza.
Nelle sue osservazioni dell'11 luglio 2011 AO 1 propone di respingere l'appello.
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti
già pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto
processuale civile svizzero continuano a essere regolati dal diritto anteriore
(art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore
al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie il decreto del Pretore, intimato il 6 giugno 2011, è stato
notificato al patrocinatore dell'appellante il giorno successivo. L'appello in
esame soggiace pertanto al nuovo diritto, secondo cui le decisioni in materia
di provvedimenti cautelari nelle cause di divorzio (art. 276 CPC) sono appellabili
entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, vertendo esclusivamente
su controversie patrimoniali, il valore litigioso sia di almeno fr. 10 000.– secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie tale requisito è manifestamente dato. Tempestivo, sotto questo
profilo l'appello in esame è quindi ricevibile.
2. Il
22 giugno 2011 AO 1 ha prodotto a questa Camera un verbale del 9 maggio 2011 in esito a un reclamo presentato dalla moglie contro la tassazione 2007, la relativa decisione
su reclamo del 25 maggio 2011, la tassazione 2008 della moglie e una lettera 24
maggio 2011 dell'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano Città al
Pretore, oltre alla perizia e alla relativa delucidazione esperite nella causa
di merito. Due giorni dopo egli ha precisato di richiamare l'incarto di appello
relativo alla sentenza emanata da questa Camera il 6 settembre 2012 a protezione dell'unione coniugale (inc. 11.2009.173). Da parte sua l'appellante ha fatto seguire
il 7 maggio 2012 le proprie tassazioni 2009 (del 4 aprile 2012) e 2010 (del 13
aprile 2012), come pure un suo reclamo del 12 aprile 2012 contro quest'ultima, e
il 15 maggio 2012 ha censurato di inammissibilità i documenti prodotti dal
marito, chiedendo nel caso in cui questi fossero versati agli atti che le fosse
impartito un termine entro cui esibire nuova documentazione.
a) Nella
fattispecie solo la citata lettera dell'Ufficio circondariale di tassazione e
gli atti della perizia erano a disposizione del Pretore quando ha emesso il
decreto litigioso, il 6 giugno 2011. Gli altri documenti prodotti dal
marito risultano essere stati acquisiti in seguito, l'8 giugno 2011 (stampiglia
sui doc. 34 a 36), e intimati alle parti quello stesso giorno (ordinanza dell'8
giugno 2011 nell'inc. OA.2009.266). Ai fini del presente giudizio tali prove
sono pertanto ricevibili solo alle condizioni dell'art. 317 cpv. 1 CPC,
disposizione applicabile anche alle procedure
sommarie (cfr. DTF 138 III 254 consid. 2.1). E in virtù di tale norma nuovi
mezzi di prova sono proponibili in appello solo
se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non
era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto
delle circostanze.
b) Dei documenti
prodotti in appello il marito ha avuto verosimile conoscenza solo dopo l'8 giugno 2011, quando la moglie li ha inoltrati
al Pretore. Avvenuta il 22 giugno 2011, la loro adduzione adempie quindi il
requisito di “immediatezza” nel senso dell'art. 317 cpv. 1 lett. a CPC, che la
dottrina fissa nel termine di due settimane (Spühler
in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 5 ad art. 317; Volkart in: Brunner/ Gasser/Schwander
[curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 10 ad
art. 317), rispettivamente nel termine utile per presentare il memoriale di risposta (Reetz/
Hilber in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur
Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 45 e 47 ad art. 317), il quale sarebbe
scaduto nel caso specifico il
15 luglio 2011.
Quanto ai documenti prodotti dall'appellante il
7 maggio 2012, la tassazione 2009 reca la data del 4 aprile 2012,
quella del 2010 la data 13 aprile 2012 e il reclamo la data del 12 (sic)
aprile 2012. Anche volendo presumere che l'appellante abbia ricevuto tali
documenti il 13 aprile 2012, la loro produzione pare tardiva. Non è necessario ad
ogni modo approfondire la questione, poiché – come si vedrà in appresso (consid.
5c) – le tassazioni del 2009 e del 2010 non consentono di desumere il reddito
netto del solo stabile a P__________. Nella misura poi
in cui l'appellante chiede genericamente che le sia fissato un termine per
produrre nuovi mezzi di prova “per contestualizzare la [sua] situazione economica”,
essa trascura che secondo l'art. 317 cpv. 1 lett. a CPC spetta all'interessato
farsi parte diligente e allegare “immediatamente” nuovi fatti e nuovi mezzi di
prova, non al giudice impartire solleciti.
3. Nel decreto impugnato il Pretore ha rammentato che nella sentenza
del 23 settembre 2009 a tutela dell'unione coniugale il contributo alimentare
per la moglie di fr. 1540.– mensili era stato fissato sulla base di un
reddito del marito per fr. 8550.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo
di fr. 4030.– mensili, rispettivamente a un reddito della moglie di
fr. 5940.– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 4495.–
mensili. Quanto alle entrate di lei, il primo giudice ha appurato che alla luce
dei nuovi dati forniti dal marito i proventi degli appartamenti a P__________ andavano
rivalutati da fr. 4000.– a fr. 5125.– mensili. Inoltre, secondo il
perito, con un investimento di fr. 58 000.– AP 1 potrebbe appigionare l'abitazione
di C__________ da lei ereditata, ricavandone fr. 38 057.– annui. Non
giustificandosi di lasciare sfitto l'immobile nell'attesa di una ristrutturazione
più importante da lei voluta e considerato che l'interessata dispone di
liquidità per oltre fr. 500 000.–, il Pretore ha imputato alla convenuta un reddito immobiliare di
fr. 2380.– mensili, già dedotte spese di manutenzione per il 25%.
Ciò
posto, il Pretore ha ricalcolato i redditi di lei in complessivi fr. 9480.–
mensili (fr. 1140.– dalla rendita AI, fr. 5125.– dagli appartamenti a
P__________, fr. 835.– da sostanza mobiliare e fr. 2380.– mensili
dalla casa a C__________, esclusi eventuali redditi per “l'attività __________”
non dimostrati) e ha rettificato il suo fabbisogno minimo in fr. 4160.–
mensili, deducendo i costi di fr. 400.– mensili per la scuola di __________
(frattanto terminata) e aggiornando il premio della cassa malati da
fr. 531.– a fr. 594.70 mensili. Quanto al marito, il Pretore ha accertato
che presso il nuovo datore di lavoro egli guadagna fr. 9000.– mensili
netti,
escluse
attività accessorie non dimostrate, rispetto a un fabbisogno minimo di
fr. 4105.– mensili, aggiornando il premio della cassa malati da fr. 481.–
mensili a fr. 557.75 mensili. Alla luce della nuova situazione per il
primo giudice non sussistono più, dunque, i presupposti per l'erogazione di un
contributo alimentare provvisionale alla moglie, soppresso dalla data dell'istanza.
4. L'appellante fa valere anzitutto, per la prima volta, che la finalità
dell'istanza inoltrata dal marito il 21 ottobre 2010 non è chiara, non essendo
dato di capire – a suo parere – se quegli intendesse postulare misure
provvisionali in pendenza di divorzio o la modifica delle precedenti misure a
protezione dell'unione coniugale, distinzione di rilievo sotto il profilo della
competenza. “La confusione dei due concetti” avrebbe dovuto, a mente sua, comportare
la reiezione dell'istanza in ordine (appello, pag. 2 punto 3).
L'attore
ha denominato il proprio memoriale del 21 ottobre 2010 “istanza per l'adozione
di misure provvisionali in pendenza di causa di stato, in modifica delle misure
prese nell'ambito della protezione dell'unione coniugale”. Contrariamente a
quanto sostiene l'appellante, da una simile formulazione – se mai puntigliosa –
si evince chiaramente che l'istanza era volta a ottenere misure provvisionali
in pendenza di divorzio giusta l'art. 137 cpv. 2 vCC, come confermano i
riferimenti citati nelle motivazioni (pag. 4). Che con ciò l'attore mirasse
anche a far modificare le misure adottate a protezione dell'unione coniugale,
come prevede espressamente ora l'art. 276 cpv. 2 CPC, è manifesto. Quanto alla
delimitazione delle competenze fra il giudice delle misure a protezione dell'unione
coniugale e quello dei provvedimenti cautelari, una volta introdotta l'azione
di divorzio la competenza per modificare l'assetto stabilito a protezione dell'unione
coniugale spetta unicamente al giudice del divorzio, il giudice a protezione
dell'unione coniugale potendo solo prendere misure dopo di allora per il
periodo che precede l'avvio della causa di divorzio (DTF 138 III 648 consid.
3.3.2 con rinvii; v. anche RtiD I-2007 pag.
745 consid. 7). Al proposito l'appello cade dunque nel vuoto.
5. Nel merito l'appellante contesta anzitutto il reddito di
fr. 5125.– mensili netti che il Pretore ha stimato potersi ricavare dai suoi
appartamenti a P__________. Sostiene che il primo giudice non poteva scostarsi
dalla sua precedente decisione cautelare, stimando semplicemente le entrate
locative lorde di un anno e tenendo conto solo delle spese del 2007 e del 2008,
senza considerare le spese straordinarie affrontate nel 2006. Ribadisce che,
trattandosi di proventi variabili, il Pretore avrebbe dovuto operare una media
sui dati fiscalmente accertati ed evitare pronostici. A suo parere poi i dati
fiscali degli anni 2006 e 2007 sono da scartare, poiché eccezionalmente bassi o
insolitamente alti, sicché il reddito dell'immobile andrebbe calcolato mediando
Fatti
i dati fiscali del 2004 e del 2005, onde un'entrata di fr. 2775.– mensili,
dalla quale occorre dedurre l'ammortamento di fr. 20 000.– annui,
per un reddito computabile di fr. 1000.– mensili (appello, pag. 6 punto
8).
a) Il
Pretore ha valutato in fr. 5125.– mensili il reddito degli appartamenti a
P__________ desumendolo da un conteggio
esposto dal marito nel proprio memoriale conclusivo (pag. 24 seg.)
sulla base di un estratto relativo al conto “affitti” della moglie (doc. 25). Da
quest'ultimo risultano entrate complessive di fr. 124 123.– nel 2008
e di fr. 124 285.70 nel 2009. Dall'importo di fr. 124 000.– annui
(arrotondati) il Pretore ha poi dedotto una quota “già molto generosa” del 40%
per spese di gestione e di manutenzione, oltre a interessi ipotecari per
fr. 12 900.– annui, dato che ha tratto dalla tassazione più recente a sua
disposizione (decreto impugnato, pag. 3 a metà).
b) L'opinione
del Pretore, secondo cui il reddito dello stabile a P__________, valutato in
fr. 4000.– mensili nella precedente sentenza del 23 settembre 2009 (con
riferimento alla tassazione 2007), sarebbe aumentato nel 2008 e nel 2009, non
può essere condivisa. Il primo giudice si è fondato infatti sugli accrediti
registrati nel conto “affitti” di AP 1 (doc. 25), ovvero su importi “al lordo
degli acconti regolari sulle spese accessorie” (decreto impugnato, pag. 3 a metà; v. anche doc. 15), salvo dedurre, oltre agli interessi passivi (di fr. 12 900.– annui),
solo un importo fisso del 40% per spese di gestione e di manutenzione basandosi
sul citato scritto 24 maggio 2011 dell'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano
Città (doc. D prodotto dal marito in appello). Tale calcolo non è conforme tuttavia
al principio per cui, se non eccedano le spese effettive, le spese accessorie
non sono né un reddito (istruzioni 2010 per la compilazione della dichiarazione
d'imposta delle persone fisiche, pag. 18 punto 5.1; doc. A e D) né un costo
fiscalmente deducibile (circolare n. 7/2010 della Divisione delle
contribuzioni, pag. 2). In altri termini, il Pretore ha computato come reddito
netto un rimborso spese.
c) Dalla
documentazione che AO 1 ha prodotto in appello, di cui l'appellante ha
contestato il 15 maggio 2012 la ricevibilità
ma non il contenuto, si evince invero che il reddito locativo netto del palazzo è rimasto sostanzialmente attorno ai
fr. 4000.– mensili. Dalla tassazione 2007 emanata su reclamo risulta che
in quell'anno i proventi degli appartamenti a P__________ (la casa di C__________
non è locata) sono ammontati a complessivi fr. 97 449.–, senza le spese
accessorie (doc. A di appello), a fronte di spese di gestione e di manutenzione
per fr. 36 001.– (dedotti fr. 8533.– per la
casa di C__________) e interessi
passivi privati, verosimilmente ipotecari, per fr. 12 900.–, onde un
reddito netto di circa fr. 4045.– mensili (doc. A e B di appello). Secondo
la tassazione 2008 i redditi locativi di quell'anno sono risultati di
complessivi fr. 105 060.– rispetto a spese di gestione e di manutenzione per fr. 39 795.– (dedotti
fr. 4315.– per la casa di C__________: doc. D in appello) e interessi
passivi privati di fr. 12 918.–, onde un reddito netto di circa fr. 4360.– mensili (doc.
C di appello, corrispondente al doc. 36 nell'inc. OA.2009.266).
A
prescindere dalla loro ricevibilità (sopra, consid. 2b), le tassazioni 2009 e
2010 prodotte dall'appellante in questa sede non divergono apprezzabilmente da
quelle dei due anni precedenti. I redditi da locazione rimangono sostanzialmente
allo stesso livello (rispettivamente fr. 104 955.– e fr. 104 220.–: doc. 1
e 2 di appello, corrispondenti ai doc. 45 e 46 nell'inc. OA.2009.266). Certo,
le spese di gestione e di manutenzione denotano un chiaro aumento (rispettivamente
fr. 57 757.– e fr. 50 005.–) non compensato dalla contrazione degli interessi passivi (fr. 9747.–
e fr. 8170.–). Se non che, la voce “spese di gestione e manutenzione
immobili” delle due tassazioni (n. 14.1) non distingue tra la casa di C__________
e lo stabile di Pregassona. Non è possibile determinare perciò se i costi di
quest'ultimo siano davvero aumentati nel 2009 e nel 2010 e in quale
proporzione. In simili circostanze non v'è motivo di supporre, per lo meno a un
giudizio di verosimiglianza come quello che presiede alla modifica di un
assetto provvisionale (sentenza del Tribunale federale 5A_901/2011 del 4 aprile
2012, consid. 4), che il reddito netto degli appartamenti a P__________ si sia
scostato dai predetti fr. 4000.– mensili.
d) La
convenuta pretende da parte sua che per definire il reddito locativo occorrerebbe
considerare anche le spese straordinarie e dedurre
dal reddito fiscalmente accertato fr. 20 000.– annui per
ammortamenti ipotecari (appello, pag. 6 nel mezzo e pag. 7 verso il basso). Non
rende verosimile tuttavia di avere affrontato spese straordinarie o
ammortamenti nel 2010. Analoghe considerazioni valgono per l'argomentazione dell'appellante,
secondo cui la moglie espone spese eccessive e fiscalmente non riconducibili
all'immobile (osservazioni all'appello, pag. 4 ad 7). Egli non rende verosimile
infatti che le spese in questione siano state ammesse dall'autorità fiscale (la
quale anzi ha ridotto per il 2008 di quasi fr. 14 000.– gli importi dichiarati
dalla moglie), per tacere del fatto che egli ha prodotto le tassazioni 2007 e
2008 in questa sede senza formulare riserve.
e) Nelle
sue osservazioni all'appello (pag. 6) l'attore sostiene altresì che il reddito
netto dell'immobile a Pregassona va accertato in fr. 8828.– mensili netti.
A tal fine egli allega un calcolo fondato sulle entrate del noto conto
“affitti” e uno sulle spese della proprietà per piani, evocando inoltre una
stima sulla redditività dell'immobile commissionata nel 1993 dall'Ufficio
fallimenti di Viganello. A un giudizio sommario fondato sulla verosimiglianza non
si giustifica però di rimettere in discussione, in base a conteggi delle parti,
dati passati al vaglio dell'autorità fiscale. Tanto meno appaiono determinanti
le illazioni che l'attore trae da una perizia datata. La divergenza dei dati
fiscali (sopra, consid. c) rispetto alle entrate lorde del 2008 e del 2009 valutate
dal Pretore (fr. 124 000.– annui) si riconduce al fatto, per altro, che nei conteggi del
marito figurano tutte le entrate, comprensive delle spese accessorie che
costituiscono in realtà un rimborso di costi anticipati dal locatore in favore
del conduttore (sopra, consid. b). Né può essere seguito il calcolo del marito
nella misura in cui riduce le spese per l'immobile ai soli costi risultanti dal
conteggio delle spese condominiali, nei quali non figurano – ad esempio – costi
di manutenzione relativi alle singole proprietà per piani.
6. Litigioso è altresì il reddito che l'appellante potrebbe ricavare
dalla casa a C__________, stimato dal Pretore in fr. 38 057.– annui
sulla scorta della perizia giudiziaria, previo investimento di fr. 58 000.– nell'immobile.
Dedotto un 25% del reddito per spese di manutenzione, il primo giudice è giunto
così a un provento ipotetico di fr. 2380.– mensili dalla data dell'istanza,
la convenuta avendo “avuto tutto il tempo per mettere correttamente a frutto la
sostanza” (decreto impugnato, pag. 4).
a) L'appellante
obietta in primo luogo che la perizia era stata chiesta per la causa di merito
e non può valere a fini cautelari. Sostiene inoltre che le risposte del perito
esulano dall'oggetto della prova annunciato all'udienza preliminare, il quale
verteva sul potenziale locativo dell'immobile “allo stato attuale”, ovvero
senza interventi di miglioria (appello, pag. 8 punto 9). Si tratta di
argomentazioni infondate. Circostanze che emergono in una causa di divorzio sulle
quali le parti hanno modo di esprimersi vanno considerate anche in sede provvisionale
(sentenza del Tribunale federale 5P.106/2006 del 6 luglio 2006, consid.
5.1). Per di più, all'udienza del 3 novembre 2010 indetta per la discussione
cautelare AO 1 aveva richiamato l'incarto di merito (act. II, pag. 5 con rinvio
all'elenco allegato). Quanto all'oggetto della perizia, il Pretore ha incaricato
esplicitamente l'esperto di precisare – tra l'altro – quali fossero “i lavori
minimi di manutenzione ordinaria che devono essere eseguiti per rendere
locabile la casa”, quantificandone il costo (ordinanza del 7 giugno 2010 nel
fascicolo “perizia”, inc. OA.2009.266, quesito n. 3 del marito). Ammesso e non
concesso che ciò esulasse dall'ambito peritale annunciato da AO 1 all'udienza
preliminare, nulla impediva al Pretore – ravvisando la pertinenza della
questione ai fini del giudizio – di porre la domanda al perito di propria
iniziativa (art. 419b CPC ticinese).
b) Asserisce
l'appellante che la perizia è lacunosa nella misura in cui il perito sostiene
che con un ridotto investimento le sarebbe possibile appigionare l'immobile, mentre
la documentazione fotografica agli atti dimostra che l'abitazione necessita di
lavori di manutenzione e di miglioria importanti (appello, pag. 9 in fondo). Ora, chiamato a delucidare il proprio referto, il perito, preso atto delle condizioni poste in una comunicazione 6 settembre
2010 del Dicastero del territorio del Comune di __________ sottopostagli
durante l'udienza, ha precisato
che il costo dei lavori indispensabili era in ogni caso quello di fr. 58 000.– da lui stimato
per consentire la locazione dello stabile (quesito n. 3), e ciò anche per la variante
intesa unicamente a rendere l'immobile abitabile (stimato nella perizia in
fr. 35 000.– [quesito n. 2] poiché non comprensivo del tinteggio delle facciate
né della demolizione del “chiosco” sul tetto con il ripristino
dell'impermeabilizzazione e della pavimentazione). Il perito ha specificato altresì
i lavori presi in considerazione e la stima dei costi, spiegando perché a suo
avviso non si imponessero altri interventi (verbale del 3 novembre 2010). Alla
luce di ciò egli ha ricalcolato il reddito conseguibile dall'immobile in
fr. 38 057.– annui, il che permetterebbe di ammortare l'investimento in
cinque anni (lettera dell'8 novembre 2010). In simili circostanze non si ravvisano
lacune né tanto meno contraddizioni che inducano a commissionare un'altra
perizia (art. 252 cpv. 5 CPC ticinese), la documentazione fotografica agli atti
essendo – da sé sola – insufficiente per revocare in dubbio l'opinione dell'esperto.
c) L'interessata
si duole che il Pretore abbia trascurato la sua intenzione di sottoporre
l'immobile a veri e propri lavori di miglioria, soggiungendo di non poter più
locare l'immobile per avere iniziato nel frattempo la ristrutturazione. Ricorda
di
avere
ereditato lo stabile nel 2006, dopo la separazione di fatto, e di non averlo
mai appigionato. Di conseguenza non sarebbe lecito tenere conto di entrate che
non sussistevano al momento della separazione di fatto, aumentando in modo empirico
il tenore di vita della famiglia (appello, pag. 10 in alto). In realtà, qualora
in una causa di divorzio o già in una procedura a tutela dell'unione coniugale non
ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica, si fa capo anticipatamente
– per analogia – anche ai parametri dell'art. 125 CC che regolano il
contributo di mantenimento dopo il divorzio (DTF 137 III 387 consid. 3.1). E secondo
l'art. 125 cpv. 2 n. 5 CC fa stato anche il patrimonio dei coniugi. Poco importa
che la sostanza sia stata acquisita dopo la separazione di fatto. È vero invece
che il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica costituisce, per
principio, il limite superiore del diritto al mantenimento (RtiD I-2007, pag.
737 consid. 4b). Su quest'ultimo aspetto si tornerà in seguito (consid. 11).
Per ora basti constatare come l'appellante non pretenda potersi contare su una
ripresa della vita comune, ipotesi del resto inverosimile dopo una separazione
che al momento della decisione impugnata durava da oltre cinque anni (RtiD
II-2012 pag. 794 consid. 3, I-2011 pag. 654 consid. 4b; da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2011.99 del 16 luglio 2013 consid. 6b). A ragione dunque il
Pretore ha tenuto calcolo anche della sostanza immobiliare.
d) Il
reddito della sostanza immobiliare comprende anche i ricavi che un coniuge
potrebbe ragionevolmente conseguire (Hausheer/Spycher,
Handbuch des Unterhaltsrechts, 2ª edizione, pag. 266 n. 05.65, con
riferimento alla sentenza del Tribunale federale 5C.20/2001 del 25 maggio 2001, consid. 2c). Nel caso in esame l'appellante non ha reso verosimile che i lavori
di manutenzione minimi proposti dal perito non fossero ragionevolmente
esigibili da lei. Fa valere sì di avere iniziato nel frattempo una
ristrutturazione più ampia di quella proposta dal perito ed esibisce una
licenza edilizia del 13 aprile 2011 (doc. 33), ma senza fornire indicazioni sul
contenuto del progetto, i costi e i tempi di realizzazione né sul prevedibile rendimento
dell'immobile. A buon diritto, quindi, il Pretore poteva fondare il suo
giudizio di verosimiglianza sulla perizia. Per quanto eccede l'investimento
minimo prospettato dal perito, in effetti, l'appellante non poteva pretendere che
il marito attendesse oltre.
e) La convenuta contesta altresì la quota del 25% che il Pretore ha
dedotto dal reddito potenziale per spese di gestione e di manutenzione, ricordando
che agli appartamenti di P__________ il medesimo giudice ha applicato
un'aliquota del 40%. Da parte sua l'attore obietta che l'Ufficio di tassazione
ha riconosciuto per spese di gestione e di manutenzione relative a quell'immobile
una media di fr. 6735.35 annui fra il 2006 e il 2008 (doc. D di appello),
sicché, la metà potendo essere posta a carico del conduttore, il reddito netto
va rivalutato a fr. 2890.– mensili. Né l'una né l'altra tesi può essere
seguita.
Intanto
non si possono stimare le spese di gestione e di manutenzione riguardanti la
casa di C__________ sulla base di accertamenti fiscali relativi a un altro
immobile con caratteristiche diverse come quello di P__________, omettendo di
considerare che per la prima ci si deve dipartire da un'ipotesi di investimento
(ancorché ridotto all'essenziale), il quale dovrebbe comportare, almeno per qualche
anno, spese minori rispetto al secondo. In mancanza di elementi più precisi,
che l'appellante non allega, a ragione il Pretore si è fondato così sulla
deduzione fiscale del 25% per immobili costruiti prima del 31 dicembre 2000, la
quale rappresenta pur sempre un dato oggettivo. Nel calcolo del reddito potenziale
conseguibile dall'immobile il perito ha già tenuto conto inoltre dell'ammortamento
dei costi per i lavori di ristrutturazione indispensabili (lettera dell'8 novembre
2010). Quanto ai dati fiscali citati dal marito, essi poco o punto sussidiano, poiché
si riferiscono alla casa sfitta. A un esame di verosimiglianza la stima del
primo giudice, fondata su una deduzione fissa riconosciuta a fini fiscali, è
quindi sostenibile.
f) Da
ultimo l'interessata contesta che l'esigenza di locare l'abitazione a C__________
le fosse nota da tempo, adducendo che fin dall'inizio essa aveva dichiarato di voler
ristrutturare completamente l'immobile. Su questo punto il Pretore ha rilevato
che la redditività dell'abitazione era già stata evocata in precedenza e che dopo
l'assunzione della perizia, il 26 agosto 2010, l'interessata ha avuto tutto il tempo per organizzarsi e mettere a frutto la sostanza. Le ha
Considerandi
imputato quindi il noto reddito potenziale dall'ottobre del 2010.
Di
regola un reddito ipotetico non può essere calcolato con effetto retroattivo,
dovendosi concedere al coniuge il tempo necessario per adattarsi alla nuova situazione,
salvo che, consapevole degli obblighi a suo carico, tale coniuge sia rimasto
inattivo (sentenza del Tribunale federale 5A_720/2011 dell'8 marzo 2011,
consid. 6.1 con numerosi rimandi). Nella fattispecie si conviene che il Pretore
ha evocato l'opportunità di locare la casa di C__________ già nella sentenza
del 23 settembre 2009, seppure in quella sede abbia rinunciando per mancanza di
dati fiscali a quantificare un reddito ipotetico (act. IX nell'inc.
DI.2007.862/863, pag. 4 in basso). La perizia ha poi supplito a tale difetto.
Tenuto conto che la delucidazione del referto è avvenuta nel novembre del 2010,
che da quel momento AP 1 sapeva quanto essa
avrebbe
dovuto investire nello stabile e che i lavori minimi elencati dal perito (unitamente
alla ricerca di un conduttore) avrebbero verosimilmente richiesto un anno di
tempo, il reddito ipotetico calcolato dal Pretore si rivela legittimo, ma solo dal
gennaio del 2012. In tale misura l'appello merita quindi accoglimento.
7.
Circa
i redditi della sostanza mobiliare, computati dal Pretore in fr. 835.– mensili,
l'appellante sottolinea che la sua sostanza liquida è diminuita in seguito all'esecuzione
dei lavori nella casa di C__________ e ribadisce che il rendimento effettivo
del suo patrimonio non supera lo 0.25%, il saggio del 2% applicato dal primo
giudice essendo ormai irrealistico (appello, pag. 11 punto 10). L'attore chiede
invece di rivalutare a fr. 505 072.79 il patrimonio accertato dal Pretore
in fr. 500 000.–.
a) A un esame di verosimiglianza non giova dilungarsi sulle minuziosità
del marito, la differenza sul reddito computabile (fr. 6.80 mensili)
essendo trascurabile. Da parte sua l'appellante non ha quantificato l'asserita
diminuzione del suo patrimonio, ciò che rende inutile approfondire l'argomento.
Quanto alle spese d'investimento necessarie per appigionare la casa di C__________,
il Pretore le ha già dedotte dall'importo di fr. 500 000.– da lui accertato
(sentenza, pag. 5 in alto).
b) La seconda censura della moglie è
già stata trattata da questa Camera nella sentenza del 6 settembre 2012
(consid. 6). Al riguardo basti ricordare che secondo giurisprudenza – non
discussa dall'appellante – i redditi presunti da capitali al risparmio si allineano
ai saggi d'interesse fissati dal Consiglio federale per gli averi di vecchiaia
in materia di previdenza professionale (RtiD I-2010 pag. 701 consid. 6 con
rinvii). Al momento in cui ha statuito il Pretore il tasso era del 2% (negli
anni precedenti era finanche più elevato) e tale è rimasto fino al
1° gennaio 2012 (art. 12 lett. f OPP 2: RS 831.441.1). Fondandosi su una
resa presumibile del 2%, il Pretore ha quindi agito correttamente. Sotto questo profilo la sentenza impugnata sfugge alla critica.
c) Ciò posto, il reddito della convenuta risulta di complessivi fr. 5975.–
mensili fino al 31 dicembre 2011 (fr. 1140.– mensili dalla rendita AI,
fr. 4000.– mensili dagli appartamenti a P__________, fr. 835.–
mensili dalla sostanza mobiliare) e di fr. 8355.– mensili in seguito (aggiunta
di fr. 2380.– mensili per il reddito della casa a C__________). Ne segue
che una modifica dell'assetto cautelare stabilito nella sentenza pretorile del
23.
settembre 2009, ancorato a un reddito di fr. 5940.– mensili, si
giustificherebbe solo dal gennaio del 2012, non potendo il trascurabile aumento
calcolato per i mesi precedenti essere definito di rilievo (art. 137 vCC e 179
CC; DTF 129 III 61 consid. 2 con rinvii; analogamente: sentenza del Tribunale
federale 5A_679/2011 del 10 aprile 2012, consid. 4.3.1). Se non che, come si
vedrà senza indugio (consid. 8), il fabbisogno minimo della moglie è diminuito a
sua volta dall'ottobre del 2010 al dicembre del 2011, il che legittima una
modifica del contributo alimentare sin da allora.
8.
Relativamente
al proprio fabbisogno minimo, l'appellante non contesta la decurtazione del
costo per la scuola di __________ né l'aggiornamento del premio della cassa
malati. Ribadisce nondimeno che il suo fabbisogno minimo è quello da lei indicato
nell'appello del 1° ottobre 2009, di fr. 6200.– mensili. La motivazione di
un appello tuttavia deve figurare nell'atto medesimo (art. 311 cpv. 1
CPC). Un ricorso che si esaurisce nella testuale o pressoché testuale riproduzione
di un altro memoriale è inammissibile (RtiD I-2010 pag. 683 n. 7c; sentenza del
Tribunale federale 5A_879/2011 del 9 marzo 2012, consid. 4), l'appellante dovendo spiegare non perché le proprie
argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore. Non basta dunque che in concreto AP 1 quantifichi gli
importi contestati per ogni singola voce (pag. 12). A lei incombeva di esporre le
ragioni per cui la decisione del Pretore andrebbe riformata. Carente di motivazione, in proposito
l'appello sfugge a ulteriore disamina.
Non va
trascurato, ad ogni buon conto, che nella sentenza del 6 settembre 2012 a tutela dell'unione coniugale questa Camera aveva rivalutato il fabbisogno minimo della moglie
da fr. 4495.– mensili a fr. 5595.– mensili (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1286.–, conguaglio spese
accessorie fr. 26.–, premio della cassa malati fr. 531.–, franchigia
fr. 50.–, altri costi non coperti dalla cassa malati fr. 245.–, assicurazione
dell'automobile fr. 105.55,
imposta di circolazione fr. 54.65, assicurazione dell'economia domestica fr. 55.45,
assicurazione responsabilità civile privata fr. 9.10, corso della scuola __________
fr. 400.–, costi del natante fr. 294.75, quota __________, libretto __________
e assicurazione per la protezione giuridica fr. 36.90, onere fiscale
fr. 1300.–). Dedotto ora il costo della scuola di __________ e aggiornato
il premio della cassa malati in fr. 557.75, il fabbisogno minimo dell'interessata
ammonta già sulla base di tali elementi a fr. 5220.– mensili (arrotondati).
9.
Per
quanto attiene al reddito di AO 1, l'appellante non contesta la cifra di fr.
9000.
– mensili calcolata dal Pretore per l'attività principale, ma sostiene che
il marito consegue altri fr. 150.– mensili da attività accessorie. L'attore
ripete di non
esercitare più alcuna attività accessoria, dato l'aumento del carico
di lavoro, e fa notare che l'importo computato dal primo giudice è il suo salario
lordo, mentre la sua entrata netta non eccede fr. 8319.25 mensili. Ora,
nella dichiarazione d'imposta 2010 l'attore non ha esposto alcun reddito da
attività accessoria (doc. RR), come nessun reddito da attività accessoria
figura nella tassazione 2009 (doc. QQ). A un esame sommario non si ravvisano dunque
elementi per computare introiti a tale titolo. Quanto al provento da attività
principale, dal 1° ottobre 2010 il marito ha sottoscritto
un nuovo contratto di lavoro, per uno stipendio di fr. 9000.–
mensili lordi, oltre alla tredicesima mensilità concessa dopo il periodo di
prova di tre mesi. Dal certificato di salario ottobre-dicembre
2010.
accluso alla dichiarazione d'imposta (doc. RR) risulta uno
stipendio netto di fr. 7679.95 mensili, cui va aggiunta la tredicesima
(senza deduzione della previdenza professionale), per un introito netto attorno
a fr. 8385.– mensili (arrotondati). La valutazione del Pretore dev'essere
corretta di conseguenza.
10.
L'appellante
contesta altresì il fabbisogno minimo del marito, che il Pretore ha fissato in
fr. 4105.– mensili dopo avere aggiornato il premio della cassa malati. Essa
chiede di ridurre l'onere fiscale a fr. 500.– mensili, per complessivi
fr. 3730.– mensili, mentre l'attore propone di aumentarlo a
fr. 4450.– mensili per tenere conto del maggior onere tributario dopo la
soppressione del contributo alimentare a suo carico. Nella sentenza del 6
settembre 2012 questa Camera aveva confermato il fabbisogno minimo dell'attore
calcolato dal primo giudice in fr. 4030.– mensili (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1200.–,
posteggio fr. 120.–, premio della cassa malati fr. 481.–, assicurazione
dell'economia domestica
fr. 41.–, assicurazione responsabilità civile privata fr. 6.50,
assicurazione infortuni fr. 15.40, imposta di circolazione fr. 44.60,
assicurazione dell'automobile
fr. 130.50, quota __________ fr. 8.25, libretto __________
fr. 7.75, imposta di circolazione della moto fr. 15.60, assicurazione
della moto fr. 59.–, onere fiscale fr. 800.–). L'aggiornamento del
premio della cassa malati a fr. 557.75 mensili è incontestato. Quanto alle
imposte, dalla tassazione 2009 (la più recente agli atti: doc. QQ) risulta un
imponibile di fr. 80 100.– a livello cantonale con una deduzione per alimenti di
fr. 6160.–, corrispondente dopo l'adeguamento delle
usuali deduzioni a un imponibile di fr. 84 100.– a
livello federale. Considerato il trasferimento di domicilio a __________, il
carico fiscale del 2010 risulta attorno a fr. 1120.– mensili. La deduzione
per alimenti diminuendo a fr. 4800.– annui, il carico fiscale aumenterà a
circa fr. 1145.– mensili. Il fabbisogno minimo del marito va portato così a fr. 4450.– mensili arrotondati
(fr. 4030.– + fr. 557.75 ./. fr. 481.– + fr. 1145.–
./. fr. 800.–).
11.
Per AO 1 non si giustifica in concreto di suddividere a metà l'eccedenza
del bilancio coniugale, poiché durante la vita in comune i coniugi hanno ammortato
il debito ipotecario gravante l'immobile a P__________ di ben fr. 347 000.– in sei
anni (dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2004) e nello stesso periodo la
sostanza immobiliare è lievitata a fr. 11 846.–, solo quella
mobiliare essendo diminuita di fr. 7766.–. Durante la vita in comune i
coniugi disponevano così di un margine utile di fr. 2854.– mensili ciascuno
che l'interessata può ora coprire con le proprie risorse (osservazioni all'appello,
pag. 13 ad 18).
a) L'art.
163.
cpv. 1 CC non precisa quale criterio si applichi per la fissazione dei
contributi giusta l'art. 176 cpv. 1 n. 1 e cpv. 3 CC, limitandosi a disporre
che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al
debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è
il metodo – sempre adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre dal
reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni,
suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a con richiami).
A tale principio è lecito derogare solo ove sia reso
verosimile che i coniugi non destinavano, durante la vita in comune, la
totalità dei loro redditi al mantenimento della famiglia (DTF 119 II 317
consid. 4b; l'altra eccezione, enunciata in DTF 126 III 8, non riguarda il Cantone Ticino, questa Camera non avendo
mai calcolato i fabbisogni delle parti nel modo ivi esposto). Incombe a chi
postula una suddivisione diversa motivare e renderne verosimili i presupposti
(art. 8 CC).
b) Sta
di fatto che nel caso specifico AP 1 ha alienato due appartamenti a P__________
(con posteggio), l'uno nel 2004 e l'altro nel 2005 (proprietà per piani
n. 24 481 e
24.
491, rispettivamente n. 24 484 e 24 488 RFD di __________,
sezione di P__________). Sulla base delle sole risultanze fiscali evocate dal
marito non è dato di sapere perciò se il citato ammortamento sia avvenuto con
il provento della vendita o con risparmi della coppia. D'altronde l'aumento
della sostanza fiscalmente accertato fra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2004
– per altro esiguo (fr. 56.70 mensili secondo i calcoli del marito) – non
è determinante, perché di regola la stima ufficiale degli immobili è inferiore
al valore venale. E il mancato conseguimento del reddito imputato alla casa di
Castagnola riguarda il periodo successivo alla separazione, che non entra in linea
di conto per determinare il tenore di vita dei coniugi durante la comunione
domestica. Non si può dire, di conseguenza, che già a un sommario esame e allo
stato attuale della procedura l'attore abbia reso verosimile gli estremi per
scostarsi dal principio del riparto a metà dell'eccedenza.
12.
Da tutto
quanto precede emerge, in ultima analisi, il seguente quadro del bilancio
familiare:
Dal 1° ottobre 2010 al 31 dicembre 2011
Reddito del
marito fr. 8 385.–
Reddito
della moglie fr. 5 975.–
fr.
14.
360.– mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 4 450.–
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 5 220.–
fr.
9.
670.– mensili
Eccedenza fr.
4.
690.– mensili
Metà
eccedenza fr. 2 345.– mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
4450.
– + fr. 2345.– = fr. 6 795.–
e deve
versare alla moglie:
fr.
5220.
– + fr. 2345.– ./. fr. 5975.– = fr. 1 590.–
mensili.
Dal 1° gennaio 2012 in poi
Reddito del
marito fr. 8 385.–
Reddito
della moglie fr. 8 355.–
fr.
16.
740.– mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 4 450.–
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 5 220.–
fr.
9.
670.– mensili
Eccedenza fr.
7.
070.– mensili
Metà
eccedenza fr. 3 535.– mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
4450.
– + fr. 3535.– = fr. 7 985.–
e deve
versare alla moglie:
fr.
5220.
– + fr. 3535.– ./. fr. 8355.– = fr. 400.–
mensili.
13.
Il
marito si duole che il Pretore non ha fatto decorrere la modifica del
contributo a suo carico retroattivamente dal maggio del 2009 (come egli
chiedeva con l'istanza), facendo valere che la moglie ha negato in malafede l'abitabilità
della casa a C__________ e dichiarato proventi dagli appartamenti di P__________
fino a otto volte inferiori alla realtà. Se non che, AO 1 non ha impugnato il
decreto del Pretore e non può postularne la riforma con le osservazioni
all'appello.
14.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza
(art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante si vede attribuire un contributo di
mantenimento provvisionale di fr. 1590.– mensili dal 21 ottobre 2010 al 31
dicembre 2011 e di fr. 400.– mensili dopo di allora, mentre chiedeva che
rimanesse intatto il contributo alimentare fissato da questa Camera in fr.
2090.
– mensili a protezione dell'unione coniugale con la sentenza del 6
settembre 2012. Equitativamente si giustifica così di porre le spese per tre
quinti a carico di lei e per il resto a carico di AO 1, con obbligo di
rifondere a quest'ultimo un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. L'attore
postula “congrue ripetibili che tengano conto della temerarietà dell'appello”,
ma la sua domanda è fuori luogo, l'art. 115 CPC non prevedendo più una
maggiorazione delle ripetibili in caso di malafede o temerarietà processuale.
Per quanto attiene agli oneri di prima sede, infine, che il Pretore ha posto
per un quarto a carico dell'attore e per tre quarti a carico della convenuta,
considerato l'esito dell'attuale giudizio e la totale soccombenza di AO 1 sui
contributi provvisionali dovuti dal maggio del 2009 al 21 ottobre 2010, appare
equo porre a carico di lui tre quinti degli oneri processuali, con obbligo di rifondere alla moglie un'adeguata indennità
per ripetibili ridotte.
15.
Circa i rimedi esperibili contro l'odierna
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di
fr. 30 000.–.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Nella
misura in cui è ammissibile, l'appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato
è così riformato:
10. L'istanza
è parzialmente accolta, nel senso che il contributo alimentare provvisionale dovuto
da AO 1 a AP 1 in via anticipata entro il 5 di ogni mese è ridotto da fr. 2090.– a fr. 1590.– mensili dal 21
ottobre 2010 al 31 dicembre 2011 e da fr. 2090.– a fr. 400.– mensili dal
1° gennaio 2012.
L'ammontare del contributo è ancorato all'indice nazionale svizzero
dei prezzi al consumo dell'ottobre del 2010 e va adeguato il 1° gennaio di ogni
anno in base all'indice del dicembre precedente, la prima volta nel gennaio del
2011.
11. Le
spese processuali di complessivi fr. 2000.–, da anticipare da AO 1, sono poste
per tre quinti a carico di quest'ultimo e per il resto a carico di AP 1.
12. AO
1 rifonderà a AP 1 fr. 2000.– per ripetibili ridotte.
II. Le spese
processuali di complessivi fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono
poste per tre quinti a carico di quest'ultima e per il resto a carico di AO 1,
cui l'appellante rifonderà fr. 2000.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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