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Decisione

11.2011.90

Contributo provvisionale, modifica di precedenti misure a protezione dell'unione coniugale

9 ottobre 2013Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i dati fiscali del 2004 e del 2005, onde un'entrata di fr. 2775.– mensili,

dalla quale occorre dedurre l'ammortamento di fr. 20 000.– annui,

per un reddito computabile di fr. 1000.– mensili (appello, pag. 6 punto

8).

a) Il

Pretore ha valutato in fr. 5125.– mensili il reddito degli appartamenti a

P__________ desumendolo da un conteggio

esposto dal marito nel proprio memoriale conclusivo (pag. 24 seg.)

sulla base di un estratto relativo al conto “affitti” della moglie (doc. 25). Da

quest'ultimo risultano entrate complessive di fr. 124 123.– nel 2008

e di fr. 124 285.70 nel 2009. Dall'importo di fr. 124 000.– annui

(arrotondati) il Pretore ha poi dedotto una quota “già molto generosa” del 40%

per spese di gestione e di manutenzione, oltre a interessi ipotecari per

fr. 12 900.– annui, dato che ha tratto dalla tassazione più recente a sua

disposizione (decreto impugnato, pag. 3 a metà).

b) L'opinione

del Pretore, secondo cui il reddito dello stabile a P__________, valutato in

fr. 4000.– mensili nella precedente sentenza del 23 settembre 2009 (con

riferimento alla tassazione 2007), sarebbe aumentato nel 2008 e nel 2009, non

può essere condivisa. Il primo giudice si è fondato infatti sugli accrediti

registrati nel conto “affitti” di AP 1 (doc. 25), ovvero su importi “al lordo

degli acconti regolari sulle spese accessorie” (decreto impugnato, pag. 3 a metà; v. anche doc. 15), salvo dedurre, oltre agli interessi passivi (di fr. 12 900.– annui),

solo un importo fisso del 40% per spese di gestione e di manutenzione basandosi

sul citato scritto 24 maggio 2011 dell'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano

Città (doc. D prodotto dal marito in appello). Tale calcolo non è conforme tuttavia

al principio per cui, se non eccedano le spese effettive, le spese accessorie

non sono né un reddito (istruzioni 2010 per la compilazione della dichiarazione

d'imposta delle persone fisiche, pag. 18 punto 5.1; doc. A e D) né un costo

fiscalmente deducibile (circolare n. 7/2010 della Divisione delle

contribuzioni, pag. 2). In altri termini, il Pretore ha computato come reddito

netto un rimborso spese.

c) Dalla

documentazione che AO 1 ha prodotto in appello, di cui l'appellante ha

contestato il 15 maggio 2012 la ricevibilità

ma non il contenuto, si evince invero che il reddito locativo netto del palazzo è rimasto sostanzialmente attorno ai

fr. 4000.– mensili. Dalla tassazione 2007 emanata su reclamo risulta che

in quell'anno i proventi degli appartamenti a P__________ (la casa di C__________

non è locata) sono ammontati a complessivi fr. 97 449.–, senza le spese

accessorie (doc. A di appello), a fronte di spese di gestione e di manutenzione

per fr. 36 001.– (dedotti fr. 8533.– per la

casa di C__________) e interessi

passivi privati, verosimilmente ipotecari, per fr. 12 900.–, onde un

reddito netto di circa fr. 4045.– mensili (doc. A e B di appello). Secondo

la tassazione 2008 i redditi locativi di quell'anno sono risultati di

complessivi fr. 105 060.– rispetto a spese di gestione e di manutenzione per fr. 39 795.– (dedotti

fr. 4315.– per la casa di C__________: doc. D in appello) e interessi

passivi privati di fr. 12 918.–, onde un reddito netto di circa fr. 4360.– mensili (doc.

C di appello, corrispondente al doc. 36 nell'inc. OA.2009.266).

A

prescindere dalla loro ricevibilità (sopra, consid. 2b), le tassazioni 2009 e

2010 prodotte dall'appellante in questa sede non divergono apprezzabilmente da

quelle dei due anni precedenti. I redditi da locazione rimangono sostanzialmente

allo stesso livello (rispettivamente fr. 104 955.– e fr. 104 220.–: doc. 1

e 2 di appello, corrispondenti ai doc. 45 e 46 nell'inc. OA.2009.266). Certo,

le spese di gestione e di manutenzione denotano un chiaro aumento (rispettivamente

fr. 57 757.– e fr. 50 005.–) non compensato dalla contrazione degli interessi passivi (fr. 9747.–

e fr. 8170.–). Se non che, la voce “spese di gestione e manutenzione

immobili” delle due tassazioni (n. 14.1) non distingue tra la casa di C__________

e lo stabile di Pregassona. Non è possibile determinare perciò se i costi di

quest'ultimo siano davvero aumentati nel 2009 e nel 2010 e in quale

proporzione. In simili circostanze non v'è motivo di supporre, per lo meno a un

giudizio di verosimiglianza come quello che presiede alla modifica di un

assetto provvisionale (sentenza del Tribunale federale 5A_901/2011 del 4 aprile

2012, consid. 4), che il reddito netto degli appartamenti a P__________ si sia

scostato dai predetti fr. 4000.– mensili.

d) La

convenuta pretende da parte sua che per definire il reddito locativo occorrerebbe

considerare anche le spese straor­dinarie e dedurre

dal reddito fiscalmente accertato fr. 20 000.– annui per

ammortamenti ipotecari (appello, pag. 6 nel mezzo e pag. 7 verso il basso). Non

rende verosimile tuttavia di avere affrontato spese straordinarie o

ammortamenti nel 2010. Analoghe considerazioni valgono per l'argomentazione dell'appellante,

secondo cui la moglie espone spese eccessive e fiscalmente non riconducibili

all'immobile (osservazioni all'appello, pag. 4 ad 7). Egli non rende verosimile

infatti che le spese in questione siano state ammesse dall'autorità fiscale (la

quale anzi ha ridotto per il 2008 di quasi fr. 14 000.– gli importi dichiarati

dalla moglie), per tacere del fatto che egli ha prodotto le tassazioni 2007 e

2008 in questa sede senza formulare riserve.

e) Nelle

sue osservazioni all'appello (pag. 6) l'attore sostiene altresì che il reddito

netto dell'immobile a Pregassona va accertato in fr. 8828.– mensili netti.

A tal fine egli allega un calcolo fondato sulle entrate del noto conto

“affitti” e uno sulle spese della proprietà per piani, evocando inoltre una

stima sulla redditività dell'immobile commissionata nel 1993 dall'Ufficio

fallimenti di Viganello. A un giudizio sommario fondato sulla verosimiglianza non

si giustifica però di rimettere in discussione, in base a conteggi delle parti,

dati passati al vaglio dell'autorità fiscale. Tanto meno appaiono determinanti

le illazioni che l'attore trae da una perizia datata. La divergenza dei dati

fiscali (sopra, consid. c) rispetto alle entrate lorde del 2008 e del 2009 valutate

dal Pretore (fr. 124 000.– annui) si riconduce al fatto, per altro, che nei conteggi del

marito figurano tutte le entrate, comprensive delle spese accessorie che

costituiscono in realtà un rimborso di costi anticipati dal locatore in favore

del conduttore (sopra, consid. b). Né può essere seguito il calcolo del marito

nella misura in cui riduce le spese per l'immobile ai soli costi risultanti dal

conteggio delle spese condominiali, nei quali non figurano – ad esempio – costi

di manutenzione relativi alle singole proprietà per piani.

6. Litigioso è altresì il reddito che l'appellante potrebbe ricavare

dalla casa a C__________, stimato dal Pretore in fr. 38 057.– annui

sulla scorta della perizia giudiziaria, previo investimento di fr. 58 000.– nell'immobile.

Dedotto un 25% del reddito per spese di manutenzione, il primo giudice è giunto

così a un provento ipotetico di fr. 2380.– mensili dalla data dell'istanza,

la convenuta avendo “avuto tutto il tempo per mettere correttamente a frutto la

sostanza” (decreto impugnato, pag. 4).

a) L'appellante

obietta in primo luogo che la perizia era stata chiesta per la causa di merito

e non può valere a fini cautelari. Sostiene inoltre che le risposte del perito

esulano dall'oggetto della prova annunciato all'udienza preliminare, il quale

verteva sul potenziale locativo dell'immobile “allo stato attuale”, ovvero

senza interventi di miglioria (appello, pag. 8 punto 9). Si tratta di

argomentazioni infondate. Circostanze che emergono in una causa di divorzio sulle

quali le parti hanno modo di esprimersi vanno considerate anche in sede provvisionale

(sentenza del Tribunale federale 5P.106/2006 del 6 luglio 2006, consid.

5.1). Per di più, al­l'udienza del 3 novembre 2010 indetta per la discussione

cautelare AO 1 aveva richiamato l'incarto di merito (act. II, pag. 5 con rinvio

all'elenco allegato). Quanto all'oggetto della perizia, il Pretore ha incaricato

esplicitamente l'esperto di precisare – tra l'altro – quali fossero “i lavori

minimi di manutenzione ordinaria che devono essere eseguiti per rendere

locabile la casa”, quantificandone il costo (ordinanza del 7 giugno 2010 nel

fascicolo “perizia”, inc. OA.2009.266, quesito n. 3 del marito). Ammesso e non

concesso che ciò esulasse dall'ambito peritale annunciato da AO 1 all'udienza

preliminare, nulla impediva al Pretore – ravvisando la pertinenza della

questione ai fini del giudizio – di porre la domanda al perito di propria

iniziativa (art. 419b CPC ticinese).

b) Asserisce

l'appellante che la perizia è lacunosa nella misura in cui il perito sostiene

che con un ridotto investimento le sarebbe possibile appigionare l'immobile, mentre

la documentazione fotografica agli atti dimostra che l'abitazione necessita di

lavori di manutenzione e di miglioria importanti (appello, pag. 9 in fondo). Ora, chiamato a delucidare il proprio referto, il perito, preso atto delle condizioni poste in una comunicazione 6 settembre

2010 del Dicastero del territorio del Comune di __________ sottopostagli

durante l'udienza, ha precisato

che il costo dei lavori indispensabili era in ogni caso quello di fr. 58 000.– da lui stimato

per consentire la locazione dello stabile (quesito n. 3), e ciò anche per la variante

intesa unicamente a rendere l'immobile abitabile (stimato nella perizia in

fr. 35 000.– [quesito n. 2] poiché non comprensivo del tinteggio delle facciate

né della demolizione del “chiosco” sul tetto con il ripristino

dell'impermeabilizzazione e della pavimentazione). Il perito ha specificato altresì

i lavori presi in considerazione e la stima dei costi, spiegando perché a suo

avviso non si imponessero altri interventi (verbale del 3 novembre 2010). Alla

luce di ciò egli ha ricalcolato il reddito conseguibile dall'immobile in

fr. 38 057.– annui, il che permetterebbe di ammortare l'investimento in

cinque anni (lettera dell'8 novembre 2010). In simili circostanze non si ravvisano

lacune né tanto meno contraddizioni che inducano a commissionare un'altra

perizia (art. 252 cpv. 5 CPC ticinese), la documentazione fotografica agli atti

essendo – da sé sola – insufficiente per revocare in dubbio l'opinione dell'esperto.

c) L'interessata

si duole che il Pretore abbia trascurato la sua intenzione di sottoporre

l'immobile a veri e propri lavori di miglioria, soggiungendo di non poter più

locare l'immobile per avere iniziato nel frattempo la ristrutturazione. Ricorda

di

avere

ereditato lo stabile nel 2006, dopo la separazione di fatto, e di non averlo

mai appigionato. Di conseguenza non sarebbe lecito tenere conto di entrate che

non sussistevano al momento della separazione di fatto, aumentando in modo empirico

il tenore di vita della famiglia (appello, pag. 10 in alto). In realtà, qualora

in una causa di divorzio o già in una procedura a tutela dell'unione coniugale non

ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica, si fa capo anticipatamente

– per analogia – anche ai parametri dell'art. 125 CC che regolano il

contributo di mantenimento dopo il divorzio (DTF 137 III 387 consid. 3.1). E secondo

l'art. 125 cpv. 2 n. 5 CC fa stato anche il patrimonio dei coniugi. Poco importa

che la sostanza sia stata acquisita dopo la separazione di fatto. È vero invece

che il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica costituisce, per

principio, il limite superiore del diritto al mantenimento (RtiD I-2007, pag.

737 consid. 4b). Su quest'ultimo aspetto si tornerà in seguito (consid. 11).

Per ora basti constatare come l'appellante non pretenda potersi contare su una

ripresa della vita comune, ipotesi del resto inverosimile dopo una separazione

che al momento della decisione impugnata durava da oltre cinque anni (RtiD

II-2012 pag. 794 consid. 3, I-2011 pag. 654 consid. 4b; da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2011.99 del 16 luglio 2013 consid. 6b). A ragione dunque il

Pretore ha tenuto calcolo anche della sostanza immobiliare.

d) Il

reddito della sostanza immobiliare comprende anche i ricavi che un coniuge

potrebbe ragionevolmente conseguire (Hausheer/Spycher,

Hand­buch des Unterhaltsrechts, 2ª edi­zione, pag. 266 n. 05.65, con

riferimento alla sentenza del Tribunale federale 5C.20/2001 del 25 maggio 2001, consid. 2c). Nel caso in esame l'appellante non ha reso verosimile che i lavori

di manutenzione minimi proposti dal perito non fossero ragionevolmente

esigibili da lei. Fa valere sì di avere iniziato nel frattempo una

ristrutturazione più ampia di quella proposta dal perito ed esibisce una

licenza edilizia del 13 aprile 2011 (doc. 33), ma senza fornire indicazioni sul

contenuto del progetto, i costi e i tempi di realizzazione né sul prevedibile rendimento

dell'immobile. A buon diritto, quindi, il Pretore poteva fondare il suo

giudizio di verosimiglianza sulla perizia. Per quanto eccede l'investimento

minimo prospettato dal perito, in effetti, l'appellante non poteva pretendere che

il marito attendesse oltre.

e) La convenuta contesta altresì la quota del 25% che il Pretore ha

dedotto dal reddito potenziale per spese di gestione e di manutenzione, ricordando

che agli appartamenti di P__________ il medesimo giudice ha applicato

un'aliquota del 40%. Da parte sua l'attore obietta che l'Ufficio di tassazione

ha riconosciuto per spese di gestione e di manutenzione relative a quell'immobile

una media di fr. 6735.35 annui fra il 2006 e il 2008 (doc. D di appello),

sicché, la metà potendo essere posta a carico del conduttore, il reddito netto

va rivalutato a fr. 2890.– mensili. Né l'una né l'altra tesi può essere

seguita.

Intanto

non si possono stimare le spese di gestione e di manutenzione riguardanti la

casa di C__________ sulla base di accertamenti fiscali relativi a un altro

immobile con caratteristiche diverse come quello di P__________, omettendo di

considerare che per la prima ci si deve dipartire da un'ipotesi di investimento

(ancorché ridotto all'essenziale), il quale dovrebbe comportare, almeno per qualche

anno, spese minori rispetto al secondo. In mancanza di elementi più precisi,

che l'appellante non allega, a ragione il Pretore si è fondato così sulla

deduzione fiscale del 25% per immobili costruiti prima del 31 dicembre 2000, la

quale rappresenta pur sempre un dato oggettivo. Nel calcolo del reddito potenziale

conseguibile dall'immobile il perito ha già tenuto conto inoltre dell'ammortamento

dei costi per i lavori di ristrutturazione indispensabili (lettera dell'8 novembre

2010). Quanto ai dati fiscali citati dal marito, essi poco o punto sussidiano, poiché

si riferiscono alla casa sfitta. A un esame di verosimiglianza la stima del

primo giudice, fondata su una deduzione fissa riconosciuta a fini fiscali, è

quindi sostenibile.

f) Da

ultimo l'interessata contesta che l'esigenza di locare l'abitazione a C__________

le fosse nota da tempo, adducendo che fin dall'inizio essa aveva dichiarato di voler

ristrutturare completamente l'immobile. Su questo punto il Pretore ha rilevato

che la redditività dell'abitazione era già stata evocata in precedenza e che dopo

l'assunzione della perizia, il 26 agosto 2010, l'interessata ha avuto tutto il tempo per organizzarsi e mettere a frutto la sostanza. Le ha

Considerandi

imputato quindi il noto reddito potenziale dall'ottobre del 2010.

Di

regola un reddito ipotetico non può essere calcolato con effetto retroattivo,

dovendosi concedere al coniuge il tempo necessario per adattarsi alla nuova situazione,

salvo che, consapevole degli obblighi a suo carico, tale coniuge sia rimasto

inattivo (sentenza del Tribunale federale 5A_720/2011 del­l'8 marzo 2011,

consid. 6.1 con numerosi rimandi). Nella fattispecie si conviene che il Pretore

ha evocato l'opportunità di locare la casa di C__________ già nella sentenza

del 23 settembre 2009, seppure in quella sede abbia rinunciando per mancanza di

dati fiscali a quantificare un reddito ipotetico (act. IX nell'inc.

DI.2007.862/863, pag. 4 in basso). La perizia ha poi supplito a tale difetto.

Tenuto conto che la delucidazione del referto è avvenuta nel novembre del 2010,

che da quel momento AP 1 sapeva quanto essa

avrebbe

dovuto investire nello stabile e che i lavori minimi elencati dal perito (unitamente

alla ricerca di un conduttore) avrebbero verosimilmente richiesto un anno di

tempo, il reddito ipotetico calcolato dal Pretore si rivela legittimo, ma solo dal

gennaio del 2012. In tale misura l'appello merita quindi accoglimento.

7.

Circa

i redditi della sostanza mobiliare, computati dal Pretore in fr. 835.– mensili,

l'appellante sottolinea che la sua sostanza liqui­da è diminuita in seguito all'esecuzione

dei lavori nella casa di C__________ e ribadisce che il rendimento effettivo

del suo patrimonio non supera lo 0.25%, il saggio del 2% applicato dal primo

giudice essendo ormai irrealistico (appello, pag. 11 punto 10). L'attore chiede

invece di rivalutare a fr. 505 072.79 il patrimonio accertato dal Pretore

in fr. 500 000.–.

a) A un esame di verosimiglianza non giova dilungarsi sulle minuziosità

del marito, la differenza sul reddito computabile (fr. 6.80 mensili)

essendo trascurabile. Da parte sua l'appellante non ha quantificato l'asserita

diminuzione del suo patrimonio, ciò che rende inutile approfondire l'argomento.

Quanto alle spese d'investimento necessarie per appigionare la casa di C__________,

il Pretore le ha già dedotte dall'importo di fr. 500 000.– da lui accertato

(sentenza, pag. 5 in alto).

b) La seconda censura della moglie è

già stata trattata da questa Camera nella sentenza del 6 settembre 2012

(consid. 6). Al riguardo basti ricordare che secondo giurisprudenza – non

discussa dall'appellante – i redditi presunti da capitali al risparmio si allineano

ai saggi d'interesse fissati dal Consiglio federale per gli averi di vecchiaia

in materia di previdenza professionale (RtiD I-2010 pag. 701 consid. 6 con

rinvii). Al momento in cui ha statuito il Pretore il tasso era del 2% (negli

anni precedenti era finanche più elevato) e tale è rimasto fino al

1° gennaio 2012 (art. 12 lett. f OPP 2: RS 831.441.1). Fondandosi su una

resa presumibile del 2%, il Pretore ha quindi agito correttamente. Sotto questo profilo la sentenza impugnata sfugge alla critica.

c) Ciò posto, il reddito della convenuta risulta di complessivi fr. 5975.–

mensili fino al 31 dicembre 2011 (fr. 1140.– mensili dalla rendita AI,

fr. 4000.– mensili dagli appartamenti a P__________, fr. 835.–

mensili dalla sostanza mobiliare) e di fr. 8355.– mensili in seguito (aggiunta

di fr. 2380.– mensili per il reddito della casa a C__________). Ne segue

che una modifica dell'assetto cautelare stabilito nella sentenza pretorile del

23.

settembre 2009, ancorato a un reddito di fr. 5940.– mensili, si

giustificherebbe solo dal gennaio del 2012, non potendo il trascurabile aumento

calcolato per i mesi precedenti essere definito di rilievo (art. 137 vCC e 179

CC; DTF 129 III 61 consid. 2 con rinvii; analogamente: sentenza del Tribunale

federale 5A_679/2011 del 10 aprile 2012, consid. 4.3.1). Se non che, come si

vedrà senza indugio (consid. 8), il fabbisogno minimo della moglie è diminuito a

sua volta dall'ottobre del 2010 al dicembre del 2011, il che legittima una

modifica del contributo alimentare sin da allora.

8.

Relativamente

al proprio fabbisogno minimo, l'appellante non contesta la decurtazione del

costo per la scuola di __________ né l'aggiornamento del premio della cassa

malati. Ribadisce nondimeno che il suo fabbisogno minimo è quello da lei indicato

nell'appello del 1° ottobre 2009, di fr. 6200.– mensili. La motivazione di

un appello tuttavia deve figurare nell'atto medesimo (art. 311 cpv. 1

CPC). Un ricorso che si esaurisce nella testuale o pressoché testuale riproduzione

di un altro memoriale è inammissibile (RtiD I-2010 pag. 683 n. 7c; sentenza del

Tribunale federale 5A_879/2011 del 9 marzo 2012, consid. 4), l'appellante dovendo spiegare non perché le proprie

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore. Non basta dunque che in concreto AP 1 quantifichi gli

importi contestati per ogni singola voce (pag. 12). A lei incombeva di esporre le

ragioni per cui la decisione del Pretore andrebbe riformata. Carente di motivazione, in proposito

l'appello sfugge a ulteriore disamina.

Non va

trascurato, ad ogni buon conto, che nella sentenza del 6 settembre 2012 a tutela dell'unione coniugale questa Camera aveva rivalutato il fabbisogno minimo della moglie

da fr. 4495.– mensili a fr. 5595.– mensili (minimo esistenziale del

diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1286.–, conguaglio spese

accessorie fr. 26.–, premio della cassa malati fr. 531.–, franchigia

fr. 50.–, altri costi non coperti dalla cassa malati fr. 245.–, assicurazione

dell'automobile fr. 105.55,

imposta di circolazione fr. 54.65, assicurazione del­l'economia domestica fr. 55.45,

assicurazione responsabilità civile privata fr. 9.10, corso della scuola __________

fr. 400.–, costi del natante fr. 294.75, quota __________, libretto __________

e assicurazione per la protezione giuridica fr. 36.90, onere fiscale

fr. 1300.–). Dedotto ora il costo della scuola di __________ e aggiornato

il premio della cassa malati in fr. 557.75, il fabbisogno minimo dell'interessata

ammonta già sulla base di tali elementi a fr. 5220.– mensili (arrotondati).

9.

Per

quanto attiene al reddito di AO 1, l'appellante non contesta la cifra di fr.

9000.

– mensili calcolata dal Pretore per l'attività principale, ma sostiene che

il marito consegue altri fr. 150.– mensili da attività accessorie. L'attore

ripete di non

esercitare più alcuna attività accessoria, dato l'aumento del carico

di lavoro, e fa notare che l'importo computato dal primo giudice è il suo salario

lordo, mentre la sua entrata netta non eccede fr. 8319.25 mensili. Ora,

nella dichiarazione d'imposta 2010 l'attore non ha esposto alcun reddito da

attività accessoria (doc. RR), come nessun reddito da attività accessoria

figura nella tassazione 2009 (doc. QQ). A un esame sommario non si ravvisano dunque

elementi per computare introiti a tale titolo. Quanto al provento da attività

principale, dal 1° ottobre 2010 il marito ha sottoscritto

un nuovo contratto di lavoro, per uno stipendio di fr. 9000.–

mensili lordi, oltre alla tredicesima mensilità concessa dopo il periodo di

prova di tre mesi. Dal certificato di salario ottobre-dicem­bre

2010.

accluso alla dichiarazione d'imposta (doc. RR) risulta uno

stipendio netto di fr. 7679.95 mensili, cui va aggiunta la tredicesima

(senza deduzione della previdenza professionale), per un introito netto attorno

a fr. 8385.– mensili (arrotondati). La valutazione del Pretore dev'essere

corretta di conseguenza.

10.

L'appellante

contesta altresì il fabbisogno minimo del marito, che il Pretore ha fissato in

fr. 4105.– mensili dopo avere aggiornato il premio della cassa malati. Essa

chiede di ridurre l'onere fiscale a fr. 500.– mensili, per complessivi

fr. 3730.– mensili, mentre l'attore propone di aumentarlo a

fr. 4450.– mensili per tenere conto del maggior onere tributario dopo la

soppressione del contributo alimentare a suo carico. Nella sentenza del 6

settembre 2012 questa Camera aveva confermato il fabbisogno minimo dell'attore

calcolato dal primo giudice in fr. 4030.– mensili (minimo esistenziale del

diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1200.–,

posteggio fr. 120.–, premio della cassa malati fr. 481.–, assicurazione

del­l'economia domestica

fr. 41.–, assicurazione responsabilità civile privata fr. 6.50,

assicurazione infortuni fr. 15.40, imposta di circolazione fr. 44.60,

assicurazione dell'automobile

fr. 130.50, quota __________ fr. 8.25, libretto __________

fr. 7.75, imposta di circolazione della moto fr. 15.60, assicurazione

della moto fr. 59.–, onere fiscale fr. 800.–). L'aggiornamento del

premio della cassa malati a fr. 557.75 mensili è incontestato. Quanto alle

imposte, dalla tassazione 2009 (la più recente agli atti: doc. QQ) risulta un

imponibile di fr. 80 100.– a livello cantonale con una deduzione per alimenti di

fr. 6160.–, corrispondente dopo l'adeguamento delle

usuali deduzioni a un imponibile di fr. 84 100.– a

livello federale. Considerato il trasferimento di domicilio a __________, il

carico fiscale del 2010 risulta attorno a fr. 1120.– mensili. La deduzione

per alimenti diminuendo a fr. 4800.– annui, il carico fiscale aumenterà a

circa fr. 1145.– mensili. Il fabbisogno minimo del marito va portato così a fr. 4450.– mensili arrotondati

(fr. 4030.– + fr. 557.75 ./. fr. 481.– + fr. 1145.–

./. fr. 800.–).

11.

Per AO 1 non si giustifica in concreto di suddividere a metà l'eccedenza

del bilancio coniugale, poiché durante la vita in comune i coniugi hanno ammortato

il debito ipotecario gravante l'immobile a P__________ di ben fr. 347 000.– in sei

anni (dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2004) e nello stesso periodo la

sostanza immobiliare è lievitata a fr. 11 846.–, solo quella

mobiliare essendo diminuita di fr. 7766.–. Durante la vita in comune i

coniugi disponevano così di un margine utile di fr. 2854.– mensili ciascuno

che l'interessata può ora coprire con le proprie risorse (osservazioni all'appello,

pag. 13 ad 18).

a) L'art.

163.

cpv. 1 CC non precisa quale criterio si applichi per la fissazione dei

contributi giusta l'art. 176 cpv. 1 n. 1 e cpv. 3 CC, limitandosi a disporre

che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al

debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è

il metodo – sempre adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre dal

reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni,

suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a con richiami).

A tale principio è lecito derogare solo ove sia reso

verosimile che i coniugi non destinavano, durante la vita in comune, la

totalità dei loro redditi al mantenimento della famiglia (DTF 119 II 317

consid. 4b; l'altra eccezione, enunciata in DTF 126 III 8, non riguarda il Cantone Ticino, questa Camera non aven­do

mai calcolato i fabbisogni delle parti nel modo ivi esposto). Incombe a chi

postula una suddivisione diversa motivare e renderne verosimili i presupposti

(art. 8 CC).

b) Sta

di fatto che nel caso specifico AP 1 ha alie­nato due appartamenti a P__________

(con posteggio), l'uno nel 2004 e l'altro nel 2005 (proprietà per piani

n. 24 481 e

24.

491, rispettivamente n. 24 484 e 24 488 RFD di __________,

sezione di P__________). Sulla base delle sole risultanze fiscali evocate dal

marito non è dato di sapere perciò se il citato ammortamento sia avvenuto con

il provento della vendita o con risparmi della coppia. D'altronde l'aumento

della sostanza fiscalmente accertato fra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2004

– per altro esiguo (fr. 56.70 mensili secondo i calcoli del marito) – non

è determinante, perché di regola la stima ufficiale degli immobili è inferiore

al valore venale. E il mancato conseguimento del reddito imputato alla casa di

Castagnola riguarda il periodo successivo alla separazione, che non entra in linea

di conto per determinare il tenore di vita dei coniugi durante la comunione

domestica. Non si può dire, di conseguenza, che già a un sommario esame e allo

stato attuale della procedura l'attore abbia reso verosimile gli estremi per

scostarsi dal principio del riparto a metà dell'eccedenza.

12.

Da tutto

quanto precede emerge, in ultima analisi, il seguente quadro del bilancio

familiare:

Dal 1° ottobre 2010 al 31 dicembre 2011

Reddito del

marito fr. 8 385.–

Reddito

della moglie fr. 5 975.–

fr.

14.

360.– mensili

Fabbisogno

minimo del marito fr. 4 450.–

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 5 220.–

fr.

9.

670.– mensili

Eccedenza fr.

4.

690.– mensili

Metà

eccedenza fr. 2 345.– mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

4450.

– + fr. 2345.– = fr. 6 795.–

e deve

versare alla moglie:

fr.

5220.

– + fr. 2345.– ./. fr. 5975.– = fr. 1 590.–

mensili.

Dal 1° gennaio 2012 in poi

Reddito del

marito fr. 8 385.–

Reddito

della moglie fr. 8 355.–

fr.

16.

740.– mensili

Fabbisogno

minimo del marito fr. 4 450.–

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 5 220.–

fr.

9.

670.– mensili

Eccedenza fr.

7.

070.– mensili

Metà

eccedenza fr. 3 535.– mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

4450.

– + fr. 3535.– = fr. 7 985.–

e deve

versare alla moglie:

fr.

5220.

– + fr. 3535.– ./. fr. 8355.– = fr. 400.–

mensili.

13.

Il

marito si duole che il Pretore non ha fatto decorrere la modifica del

contributo a suo carico retroattivamente dal maggio del 2009 (come egli

chiedeva con l'istanza), facendo valere che la moglie ha negato in malafede l'abitabilità

della casa a C__________ e dichiarato proventi dagli appartamenti di P__________

fino a otto volte inferiori alla realtà. Se non che, AO 1 non ha impugnato il

decreto del Pretore e non può postularne la riforma con le osservazioni

all'appello.

14.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza

(art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante si vede attribuire un contributo di

mantenimento provvisionale di fr. 1590.– mensili dal 21 ottobre 2010 al 31

dicembre 2011 e di fr. 400.– mensili dopo di allora, mentre chiedeva che

rimanesse intatto il contributo alimentare fissato da questa Camera in fr.

2090.

– mensili a protezione dell'unione coniugale con la sentenza del 6

settembre 2012. Equitativamente si giustifica così di porre le spese per tre

quinti a carico di lei e per il resto a carico di AO 1, con obbligo di

rifondere a quest'ultimo un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. L'attore

postula “congrue ripetibili che tengano conto della temerarietà dell'appello”,

ma la sua domanda è fuori luogo, l'art. 115 CPC non prevedendo più una

maggiorazione delle ripetibili in caso di malafede o temerarietà processuale.

Per quanto attiene agli oneri di prima sede, infine, che il Pretore ha posto

per un quarto a carico dell'attore e per tre quarti a carico della convenuta,

considerato l'esito dell'attuale giudizio e la totale soccombenza di AO 1 sui

contributi provvisionali dovuti dal maggio del 2009 al 21 ottobre 2010, appare

equo porre a carico di lui tre quinti degli oneri processuali, con obbligo di rifondere alla moglie un'adeguata indennità

per ripetibili ridotte.

15.

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di

fr. 30 000.–.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella

misura in cui è ammissibile, l'appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato

è così riformato:

10. L'istanza

è parzialmente accolta, nel senso che il contributo alimentare provvisionale dovuto

da AO 1 a AP 1 in via anticipata entro il 5 di ogni mese è ridotto da fr. 2090.– a fr. 1590.– men­sili dal 21

ottobre 2010 al 31 dicembre 2011 e da fr. 2090.– a fr. 400.– mensili dal

1° gennaio 2012.

L'ammontare del contributo è ancorato all'indice nazionale svizzero

dei prezzi al consumo dell'ottobre del 2010 e va adeguato il 1° gennaio di ogni

anno in base all'indice del dicembre precedente, la prima volta nel gennaio del

2011.

11. Le

spese processuali di complessivi fr. 2000.–, da anticipare da AO 1, sono poste

per tre quinti a carico di quest'ultimo e per il resto a carico di AP 1.

12. AO

1 rifonderà a AP 1 fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

II. Le spese

processuali di complessivi fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono

poste per tre quinti a carico di quest'ultima e per il resto a carico di AO 1,

cui l'appellante rifonderà fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario

il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,

ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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