11.2011.92
Accesso necessario: decisione con forza di giudicato?
5 luglio 2011Italiano10 min
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Numero d'incarto:
11.2011.92
Data decisione, Autorità:
05.07.2011, ICCA
Ricorso:
TF,5A_603/2011, 5.7.2012
Titolo:
Accesso necessario: decisione con forza di giudicato?
ASSENZA DI REGIUDICATA
DECISIONE INCIDENTALE
DECISIONE SU QUESTIONI PREGIUDIZIALI E PRELIMINARI
DIRITTO DI PASSO NECESSARIO
PRESUPPOSTI O ECCEZIONI PROCESSUALI
art. 694 CC
art. 59 cpv. 2 let. e CPC
art. 237 CPC
art. 98 CPC-TI
art. 110 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
11.2011.92
Lugano,
5 luglio 2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti, supplente
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa OA.2010.154 (accesso
necessario) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 9 agosto 2010 da
AO 1
(patrocinata dall'. PA 2 )
contro
AP 1 , e
AP 2
(patrocinati dall'. PA 1, ),
giudicando sull'appello del 20 giugno 2011 presentato da AP 1 e AP 2
contro il decreto emesso dal Pretore il 19 maggio 2011;
Ritenuto
in fatto: A. Il 13 luglio 2001 la __________,
proprietaria della particella n. 615 RFD di __________ (su cui sorge uno
stabile adibito ad abitazione e officina), ha convenuto AO 1 e AO 2 proprietari
delle vicine particelle n. 993 e n. 994, davanti al Pretore del Distretto di
Bellinzona per ottenere un accesso necessario veicolare alla pubblica via. In
pendenza di causa, il 10 settembre 2003, essa ha venduto la particella n. 615
alla AO 1 di __________, la quale non le è subentrata in lite. La __________ è
stata sciolta per deliberazione dell'assemblea generale il 12 novembre
2003 e la società posta in liquidazione. Statuendo il 9 febbraio 2004 sull'azione
di accesso necessario, il Pretore l'ha respinta. Tale sentenza è stata confermata
il 19 febbraio 2007 da questa Camera, che ha respinto un appello presentato
dall'attrice il 24 febbraio 2004 (inc. 11.2004.21). In esito a un ricorso in
materia civile introdotto il 23 aprile 2007 dalla __________ in liquidazione,
il Tribunale federale ha annullato tuttavia il 30 novembre 2007 la sentenza
d'appello e rinviato la causa a questa Camera per nuovi accertamenti (sentenza
5A_174/2007).
Il
9 marzo 2009 la __________ in liquidazione è stata radiata dal registro di commercio.
La AO 1, liquidatrice della __________, si è rivolta il 30 marzo 2009 al Pretore
del Distretto di Bellinzona, chiedendo di reinscrivere la __________ in liquidazione
nel registro di commercio, la radiazione essendo stata chiesta per inavvertenza.
Con sentenza del 20 maggio 2009 il Pretore ha respinto l'azione e tale giudizio
è stato confermato il 20 novembre 2009 dalla seconda Camera civile del Tribunale
d'appello (inc. 12.2009.103). Un ricorso in materia civile presentato dalla AO
1 contro tale giudizio è stato respinto dal Tribunale federale (sentenza
4A_16/2010 del 6 aprile 2010). Preso atto di ciò, questa Camera ha
constatato il 10 giugno 2010 che in pendenza di causa la __________ in
liquidazione aveva perduto la qualità di parte, sicché ha dichiarato l'appello del
24 febbraio 2004 irricevibile (inc. 11.2008.24).
B. Nelle
circostanze descritte la AO 1 ha intentato causa essa medesima, il 9 agosto
2010, contro AP 1 e AP 2 per ottenere un accesso veicolare necessario alla particella
n. 615 RFD di __________. I convenuti hanno proposto di respingere l'azione,
subordinatamente di accoglierla a certe condizioni, previo versamento di
un'indennità. L'attrice ha replicato, ribadendo la sua domanda. I convenuti
hanno duplicato, facendo valere – tra l'altro – che la sentenza emessa dal
Pretore il 9 febbraio 2004 era passata in giudicato non solo nei confronti
della __________ in liquidazione, ma anche verso la AO 1 come acquirente del fondo. Il Pretore ha limitato l'udienza preliminare
del 17 marzo 2011 alla questione della res iudicata, autorizzando le
parti a formulare conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 18 maggio 2011
AP 1 e AP 2 hanno reiterato il loro punto di vista. Nel suo allegato, del 16
maggio 2011, l'attrice ha proposto di respingere l'azione in ordine. Statuendo
con decreto del 19 maggio 2011, il Pretore ha respinto l'obiezione e ha posto la
tassa di giustizia di fr. 250.– a carico dei convenuti in solido, con obbligo
di rifondere all'attrice fr. 1500.– per ripetibili.
Contro
il decreto predetto AP 1 e AP 2 sono insorti il 20 giugno 2011 a questa Camera con un appello in cui chiedono di accogliere la loro obiezione e di respingere
in ordine la petizione della AO 1. L'appello non è stato notificato per
osservazioni.
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti
alla giurisdizione adita, le cause pendenti al momento dell'entrata in vigore
del Codice di procedura civile svizzero continuano a essere disciplinate dal vecchio
ordinamento (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il
diritto in vigore al momento in cui è comunicata la decisione (art. 405 cpv. 1
CPC). L'appello in esame è regolato pertanto dalla procedura nuova. “Decisione
incidentale di prima istanza” (art. 237 CPC), il decreto del Pretore può essere
appellato a norma dell'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC se il valore litigioso raggiunge
fr. 10 000.–
(art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il Pretore ha accertato il valore
litigioso in fr. 145 666.– (indennità pretesa in subordine dai convenuti: appello, pag.
2). Esperito l'ultimo giorno utile dalla notifica del decreto (art. 311 cpv. 1
CPC), l'appello è per altro tempestivo.
2. Il
Pretore ha respinto la questione d'ordine sollevata dai convenuti, rilevando
che l'art. 110 cpv. 1 CPC ticinese – secondo cui in caso di alienazione
dell'oggetto litigioso il processo continua fra le parti in causa e la sentenza
passa in giudicato anche nei confronti dell'acquirente, riservate le
disposizioni del diritto civile circa la protezione del terzo in buona fede –
presuppone, appunto, una sentenza avente forza di giudicato. Se non che, egli
ha continuato, al momento in cui la prima Camera civile ha dichiarato irricevibile
l'appello della __________ in liquidazione, il 10 giugno 2010, quella ditta più
non sussisteva da tempo, essendo stata radiata il 9 marzo 2009 dal registro di
commercio. E siccome non esisteva più la parte in causa, la sentenza non poteva
vincolare nemmeno il terzo acquirente dell'oggetto litigioso, ovvero la AO 1.
Onde l'infondatezza della questione preliminare sollevata dai convenuti.
3. La
sentenza emanata dal Pretore il 9 febbraio 2004 nei confronti
della __________ in liquidazione non è passata in giudicato (sulla nozione di
passaggio in giudicato: RtiD I-2006 pag. 722 n. 5c). Trattandosi di una
decisione impugnabile con un rimedio giuridico ordinario, essa non poteva
acquisire forza di giudicato prima che scadesse il
termine di 20 giorni per appellare (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), nemmeno ove quel
termine fosse decorso inutilizzato (Berger/Güngerich,
Zivilprozessrecht, Berna 2008, pag. 292 n. 1034). La sentenza del Pretore essendo
stata appellata, poi, la forza di giudicato sarebbe potuta subentrare – al più
presto – con la scadenza infruttuosa del termine per ricorrere in materia
civile al Tribunale federale (Hohl,
Procédure civile, vol. I, pag. 241 n. 1274). Essendo stata impugnata anche
la sentenza di appello, e avendo il Tribunale federale annullato quest'ultima il
30 novembre 2007 ripristinando la litispendenza sul piano cantonale, la forza
di giudicato non poteva intervenire infine prima che questa Camera statuisse
nuovamente e scadesse il termine per ricorrere una volta ancora in materia civile
al Tribunale federale. E la Camera ha statuito nuovamente il 10 giugno 2010,
dichiarando l'appello irricevibile. La sentenza emessa dal Pretore il 9 febbraio
2004 sarebbe pertanto passata in giudicato 30 giorni dopo la notifica della
nuova sentenza di appello (art. 100 cpv. 1 LTF), sempre che la __________ fosse ancora in liquidazione. Avendo essa perduto la qualità di
parte il 9 marzo 2009 per intervenuta radiazione dal registro di commercio (sentenza
inc. 11.2008.24 di questa Camera, pag. 3 con riferimenti), il passaggio in
giudicato non si è potuto produrre. La conclusione cui è giunto il Pretore è, dunque,
del tutto pertinente.
4. Sostengono
gli appellanti – per quanto è dato di comprendere – che la sentenza adottata dal
Pretore il 9 febbraio 2004 nei confronti della __________ in liquidazione “non
avrebbe acquisito carattere definitivo soltanto se la sentenza fosse poi stata
ribaltata dall'intervento riformatore di un'istanza giudiziaria superiore”. Così
argomentando, nondimeno, essi cercano di far passare l'appello del 24 febbraio
2004 per un rimedio giuridico straordinario, che non ostasse al passaggio in
giudicato della sentenza impugnata. Era vero invece il contrario, giacché
l'appello era un rimedio giuridico pieno, devolutivo e ordinario anche nel
vecchio diritto (Anastasi, Il
sistema dei mezzi d'impugnazione del Codice di procedura civile ticinese,
Zurigo 1981, pag. 71). Gli appellanti richiamano quanto pubblicato in Rep. 1981
pag. 336 consid. 2, ma il riferimento non è di alcun pregio, in quella sentenza
nessuno dei partecipanti al processo avendo perduto la qualità di parte in pendenza
di causa. Privo di fondamento, al proposito l'appello denota già di primo
acchito la sua inconsistenza.
5. Soggiungono
gli appellanti che liquidatrice della __________ era sin dal 12 novembre 2003
la AO 1. In virtù del principio di trasparenza (Durchgriff) l'una si
identificherebbe così con l'altra, di modo che la radiazione della __________
in liquidazione dal registro di commercio costituirebbe un atto di desistenza
dall'azione di accesso necessario. E secondo l'art. 352 cpv. 1 CPC ticinese la
desistenza aveva forza di giudicato. Il teorema non può essere condiviso. Ammesso
e non concesso che il principio della trasparenza valga anche in relazione al
passaggio in giudicato di una decisione, esso presuppone un autentico abuso di
diritto, un uso manifestamente contrario allo scopo della persona giuridica da
parte della persona che la domina come avente diritto economico (DTF 132 III
493 consid. 3.2). Mal si intravede quale interesse avrebbe avuto la AO 1, in concreto, a far cancellare la __________ in liquidazione dal registro di commercio per poi ricominciare
la causa di accesso necessario a proprio nome. Nemmeno gli appellanti adombrano
una qualsiasi spiegazione al proposito. Ne segue che, una volta ancora,
l'appello è destinato all'insuccesso.
6. Le
spese processuali seguono la soccombenza dei convenuti (art. 106 cpv. 1 CPC),
che hanno proceduto insieme e rispondono di esse solidalmente (art. 106 cpv. 3
seconda frase CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non
avendo formato oggetto di notificazione all'attrice.
7. Circa
Fatti
i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale
Considerandi
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
il valore litigioso eccede manifestamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un
eventuale ricorso in materia civile (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato
è confermato.
2. Le
spese giudiziarie di fr. 1000.– sono poste a carico degli appellanti in solido.
3. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di
Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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