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Decisione

11.2011.93

Testamento: "prelegato" o semplice norma divisionale?

11 febbraio 2014Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I miei eredi (sorella) verserà

inoltre fr. 50 000 alla signora AP 1.

Lugano, 23 ottobre 1992 osp. civico

In

fede

E__________

Postilla!

Mia sorella AO 1 è esclusa

dalla presente successione.

Lugano, 14 novembre 1992

In

fede

E__________

B. E__________ si

è sposato il 30 luglio 1993 con AP 1, cittadina italiana, e l'8 marzo 1994 ha

redatto un secondo testamento olografo del seguente tenore:

__________,

8 marzo 1994

Testamento

Oggi 8 marzo 1994, martedì, il

sottoscritto E__________ nato il 1.2.1938 da __________ in __________, con la

piena facoltà mentale di disporre, lascio in caso di morte a mia moglie AP 1

nata __________ la mia proprietà, la casa sita in via __________ mappale n. 969

confinante con la proprietà __________ a ovest e a est con la proprietà __________

(casa e terreno). Inoltre il rustico ai monti di __________, mappale n. 57 e la

metà del terreno “chioso” mappale n. 219 a __________ retrostante il mobilificio __________; nella divisione spetterà a mia moglie scegliere la parte che

desidera di questo terreno, mapp. n. 219.

In

fede

E__________

E__________ è deceduto a __________

il 22 gennaio 1997, senza lasciare discendenti. Le due disposizioni testamentarie

sono state pubblicate il 14 marzo 1997 davanti al Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 4. Il 20 agosto 1997 lo stesso Pretore ha rilasciato un

certificato ereditario attestante che unici eredi fu E__________ sono la moglie

AP 1 (1943) e la madre P__________ (1900) con i nipoti AO 2 (1965) e AO 3

(1972), figli della sorella AO 1 (1935). P__________ è deceduta il 7 ottobre

2000. La figlia AO 1, sua

unica erede, le è subentrata

nella comunione ereditaria fu E__________.

C. Il 18 dicembre 2006 AP 1 si

è rivolta al medesimo Pretore perché ordinasse all'ufficiale del registro

fondiario del Distretto di Lugano (o, subordinatamente, ai membri della comunione

ereditaria fu E__________) di iscriverla come proprietaria delle particelle n. 57

e 969 RFD di __________, oltre che come proprietaria in ragione di un mezzo della

particella n. 219 “annotando la sua facoltà di scegliere, in caso di divisione

in natura della comproprietà, la parte di terreno che desidera”, con ordine a AO

1, AO 2 e AO 3 di versarle fr. 50 000.–

oltre interessi. Nella loro risposta del 22 dicembre 2006 i convenuti hanno

proposto di respingere la petizione. Con replica del 29 gennaio 2007 l'attrice si è confermata nelle sue domande. I convenuti hanno duplicato il 19 febbraio 2007,

proponendo una volta ancora di respingere l'azione.

D. L'udienza preliminare si è

tenuta il 14 maggio 2007 e l'istruttoria, iniziata l'8 febbraio 2008, si è

chiusa il 9 aprile 2010. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato,

limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 25 maggio 2010 l'attrice

si è riconfermata nelle proprie domande. Nel loro memoriale del 3 maggio 2010 i

convenuti hanno postulato una volta di più il rigetto del­l'azione. Statuendo il

20 maggio 2011, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la tassa di

giustizia di fr. 4200.– con le spese di fr. 300.– a carico dell'attrice,

tenuta a rifondere ai convenuti fr. 12 000.–

per ripetibili.

E. Contro la sentenza appena

citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 30 aprile 2010 per

ottenere che l'azione sia accolta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza.

Nelle loro osservazioni dell'8 settembre 2011

AO 1, AO 2 e AO 3 propongono di respingere l'appello in ordine, subordinatamente

nel merito.

Considerandi

in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il

diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv.

1.

CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in petizioni di legato (art. 562 cpv. 1 CC), trattate con la procedura ordinaria degli art. 165

segg. CPC ticinese, sono pertanto appellabili entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiunga

fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In

concreto il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 691 493.– (sentenza impugnata, pag. 8),

importo che non appare inverosimile e che non è contestato dalle parti. La

soglia del valore appellabile è pertanto raggiunta (art. 308 cpv. 2

CPC). Quanto

alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore

dell'attrice il 23 maggio 2011. Introdotto il 22

giugno, l'appello in esame è dunque tempestivo.

2.

Nelle

loro osservazioni dell'8 settembre 2011 i convenuti sostengono che l'appello è

irricevibile, poiché si limita in sostanza a riprodurre il contenuto di

precedenti memoriali. Ora, un appello

dev'essere “motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), ovvero provvisto delle

conclusioni, dal medesimo dovendo risultare non solo che la sentenza di primo

grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne sia chiesta la

riforma (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). La motivazione inoltre

dev'essere contenuta nel memoriale stesso, un semplice rinvio a comparse scritte

pregresse essendo insufficiente (DTF 131 III 387 consid. 2.3). In concreto

è vero che determinati brani dell'appello riprendono il contenuto di allegati sottoposti

al Pretore, ma è altrettanto vero che altri passi si confrontano in modo chiaro

con le motivazioni della decisione impugnata (v. pag. 8, in fine; pag. 9; pag. 10; pag. 12; pag. 21). Ciò premesso, il rimedio non appare di per sé

improponibile.

3.

Nella

sentenza impugnata il Pretore ha accertato anzitutto la legittimazione passiva

di AO 2 e AO 3, figli di AO 1, sorella del defunto, rilevando che siccome il testatore

non ha disposto di tutti i suoi beni, fra i suoi eredi legittimi rientrano

– oltre alla moglie AP 1 e alla madre P__________ – i figli della sorella esclusa

dalla successone. Egli si è domandato dipoi se con il primo testamento, del 23

ottobre 1992, E__________ mirasse a istituire la compagna AP 1 erede o soltanto

legataria, ma per finire ha lasciato la questione indecisa, il primo testamento

essendo a suo avviso sostituito dal secondo. Relativamente a quest'ultimo, il

Pretore ha ritenuto che le attribuzioni ivi previste configurino norme divisionali

nel senso dell'art. 608 cpv. 3 CC, non risultando una diversa intenzione

del testatore. Anzi, egli ha continuato, l'esplicito riferimento alla “divisione”

per quanto attiene alla particella n. 219 conferma che quelle disposizioni non

costituiscono legati. Oltre a ciò – egli ha soggiunto – E__________ non

ignorava la presenza di altri eredi e nulla lascia supporre che volesse favorire

la moglie, con la quale i rapporti erano “turbolenti”.

4.

L'appellante fa valere

anzitutto che AO 2 e AO 3, quantunque indicati come eredi nel certificato ereditario,

non sono tali perché la loro madre AO 1 è stata esclusa dalla successione in forza

della postilla figurante nel testamento del 14 novembre 1992. E l'esclusione

di un erede non legittimario comporta automaticamente, a suo parere, l'esclusione

dell'intera stirpe. Essa rileva poi che riconoscere i nipoti come eredi legittimi

sminuisce la porzione legittima della nonna paterna, P__________, sicché non è

dato di capire perché costoro insistano nel farsi riconoscere tali. In realtà

v'è da domandarsi che pertinenza abbia simile argomentazione. Il rilascio di un

certificato ereditario non è preceduto da una disa­mina sostanziale circa la

qualità di erede, l'attestato costituendo un titolo di legittimazione meramente

provvisorio che abilita a disporre dei beni della successione (DTF 128 III 323

consid. 2.2.2 con rinvii). Sapere chi sia realmente erede va deciso, dandosi il

caso, dal giudice di merito chiamato a interpretare la disposizione – o le disposizioni

– di ultima volontà nell'ambito di un'azione di

diritto successorio (DTF 128 III 323 consid. 2.2.2; sentenza del Tribunale

federale 5A_495/2010 del 10 gennaio 2011, consid. 2.3.2; I CCA,

sentenza inc.11.2012.47 del 6 novembre 2013, consid. 5).

Ricordato ciò, è appena il caso

di constatare che nella fattispecie AO 2 e AO 3 non hanno avanzato pretese nella

successione fu E__________, ma sono stati convenuti dall'attrice nella presente

causa per ottenere la consegna di “prelegati” (azione di natura personale: art.

562.

cpv. 1 CC). Per di più, l'appellante non si confronta

con la motivazione del Pretore, il quale ha ritenuto che, escluso un erede

legittimo da una successione, i discendenti di lui gli subentrano come aventi

diritto (Piotet in: Traité de droit privé

suisse, vol. IV, Droit successoral, Friburgo 1975, pag. 155 in alto). Perché

simile orientamento sarebbe erroneo o per lo meno criticabile l'appellante non

spiega. Si limita a riprendere pedissequamente, al punto n. 3

dell'appello, il punto 5 del memoriale conclusivo come se si trovasse

ancora dinan­zi al Pretore, mentre avrebbe dovuto illustrare perché l'opinione

di quest'ultimo sarebbe in qualche modo contraria al diritto. Insufficientemente

motivato, al riguardo il rimedio giuridico si rivela finanche irricevibile.

5.

L'appellante afferma che il

testamento del 23 ottobre 1992 prevede legati in suo favore e che, non essendo lei

(ancora) sposata a quel momento con il testatore, la presunzione dell'art. 608

cpv. 1 CC non si applica. Nessuno ha mai preteso del resto – essa sottolinea – che

quel testamento comporti una sua istituzione di erede, E__________ avendo precisato

semplicemente di voler lasciare determinati beni alla propria convivente. La doglianza

cade nel vuoto. Certo, il Pretore si è domandato se con il testamento del 23

ottobre 1992 il disponente intendesse istituire AP 1 sua erede, ma per finire ha

lasciato il quesito irrisolto poiché a mente sua il primo testamento è stato

revocato dal secondo. Nessuno pretendendo – appunto – che il primo testamento designasse

l'appellante in qualità di erede, non giova nemmeno attardarsi in proposito ai

fini del giudizio.

6.

In merito al secondo testamento

l'appellante contesta che mediante tale disposizione E__________ intendesse

revocare le sue precedenti volontà. Afferma che quel testamento mira – in

sintesi – a proteggerla dalla sorella del defunto, estendendole a titolo di

“prelegato” beni che le sarebbero spettati a titolo di legato in virtù del

primo testamento.

a) Un

testatore può lasciare un legato anche a un erede legittimo o istituito, ovvero

a una persona cui spetti già una quota della successione. Si tratta in tal caso

– terminologicamente – di un “prelegato” (legs préciputaire, Voraus­ver­mächtnis).

Esso conferisce al beneficiario il diritto di esigere la consegna del bene

prima di ricevere la quota della suc­cessione che gli tocca. Debitori del

legato sono, tranne diversa precisazione del testatore, tutti gli eredi,

compreso il beneficiario della liberalità. I beni oggetto del legato sono

prelevati così dal compendio successorio e consegnati al legatario prioritariamente;

il saldo della successione è poi diviso tra gli eredi (Steinauer, Le droit des succes­sions, Berna

2006, pag. 270 n. 534; Huwiler in:

Basler Kommentar, ZGB II, 4ª

edizione, n. 22 ad art. 486 con rinvii).

b) La

volontà testamentaria di legare a un erede uno o più beni – mobili o immobili –

in aggiunta alla quota della successione deve poter essere stabilita chiaramente

(Steinauer, op. cit., pag. 271 n.

535.

con riferimento alla nota 7). L'attribuzione di un oggetto della

successione a un erede si presume infatti una norma divisionale e non un legato

(art. 608 cpv. 3 CC; analogamente: art. 522 cpv. 2 CC). Tale presunzione può sì

essere sovvertita, ma l'intenzione di lasciare un legato oltre la quota ereditaria

deve desumersi, almeno per indizi, dal testamento medesimo (Huwiler, op. cit., n. 23 ad art. 486 con

richiamo a DTF 100 II 447 consid. 7a e alla dottrina dominante; Weibel in: Abt/Weibel [curatori], Praxis­kom­mentar

Erb­recht, 2ª edizione, n. 18 ad art. 608 CC). Elementi estrinseci possono

servire – se mai – a interpretare le indicazioni che già emergono dal testamento,

ma non a rimediare a indicazioni mancanti (cfr. anche DTF 109 II 406 consid. 2b

in fine con richiami).

c) L'appellante

ribadisce che il secondo testamento va “letto e interpretato alla luce della

volontà espressa dal de cuius nel precedente testamento”.

Inoltre, a suo parere, E__________ voleva “esplicitamente, in modo univoco e

coerente” favorirla e non penalizzarla “declassando i legati contenuti nel testamento

del 23 ottobre 1992 a semplici norme divisionali”. Inoltre le testimonianze raccolte

circa una presunta litigiosità dei coniugi non permettono di determinare la

reale volontà del testatore, tanto meno se si pensa che il medico curante del

marito ha confermato la costante presenza di lei durante le degenze in ospedale

del coniuge. Argomenti del genere sono inidonei a sovvertire la presunzione

dell'art. 608 cpv. 3 CC. Non perché a tale scopo occorra una prova piena.

Indizi lineari e convergenti bastano, ma devono potersi evincere – come si è

accennato – dal documento stesso. L'appellante integra il secondo testamento facendo

capo al primo, ossia a fattori estrinseci. Ciò non è lecito. Il testamento

dell'8 marzo 1994 non contiene alcun cenno al primo né il benché minimo

elemento suscettibile di avvalorare l'ipotesi per cui E__________ intendesse lasciare

alla moglie la particella n. 57, la particella n. 969 e mezza

particella n. 219 in aggiunta alla quota ereditaria (esempi analoghi in: Steinauer, op. cit., pag. 271 nota 7 in

principio). Anzi – come rileva il Pretore – il diritto conferito alla moglie di

scegliere “la parte che desidera” della particella n. 219 “nella

divisione” induce caso mai a scorgere proprio una norma divisionale. Anche

sotto questo profilo l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

7.

Constatato che il secondo

testamento contiene solo una norma divisionale, rimane da esaminare se – e in che

misura – il primo testamento sussista accanto al secondo. Qualora un de

cuius faccia un nuovo testamento senza revocare espressa­mente il primo, in

effetti, la disposizione posteriore revoca l'anteriore in quanto non risulti

con certezza che ne sia un semplice complemento (art. 511 cpv. 1 CC). La presunzione

legale, in altri termini, è per la revoca. Chi intende contestarla deve dimostrare

– e non solo rendere verosimile – l'esistenza di un complemento (Steinauer, op. cit., pag. 358 n. 728 con richiami). In tal caso la

prova può essere recata anche facendo capo a elementi estrinseci (Druey, Grundriss des Erb­rechts, 5ª

edizione, pag. 123 n. 63). La circostanza, ad esempio, che il disponente

abbia volutamente conservato testamenti successivi compatibili – parallelamente

o cumulativamente – fra loro è, se non una prova (co­me sostiene Breitschmid in: Basler

Kommentar, ZGB II, 4ª edi­zione, n. 7 agli art. 509–511), un indizio serio

circa l'esistenza di un complemento (v. DTF 82 II 517 consid. 4).

a) Nella

fattispecie E__________ non ha espressamente revocato nel testamento dell'8

marzo 1994 le disposizioni del 23 ottobre 1992. Con quel testamento tuttavia egli

ha disposto nuovamente della particella n. 969, formante oggetto di legato

in

favore di AP 1, contemplandola – come si è visto (consid. 6c) – nel quadro di

una norma divisionale, sia pure in favore della stessa AP 1, nel frattempo

divenuta sua moglie. Se non che, la seconda disposizione è inconciliabile con

la prima, giacché un bene della successione non può essere oggetto di legato e simultaneamente

di divisione ereditaria. Per quanto

riguarda la particella n. 969 il secondo testamento ha quindi sostituito

il primo, nel senso che la norma divisionale ha rimpiazzato il legato. Al

riguardo l'appello manca una volta ancora di consistenza.

b) Nel

primo testamento dell'8 marzo 1994 E__________ aveva legato a AP 1, oltre alla

proprietà della particella n.969, una somma di fr. 50 000.– che sua sorella AO 1

avrebbe

dovuto elargire. Nel secondo testamento egli non accenna più a tale importo. V'è

da domandarsi se in proposito il secondo testamento implichi un complemento –

anziché una revoca – del primo. L'attrice non ha addotto però alcuna prova a

sostegno di simile eventualità. È vero che E__________ ha redatto il secondo

testamento senza sopprimere il primo, ma non è dato di sapere se ciò sia

avvenuto deliberatamente (perché il testamento successivo integrasse il precedente)

o per altre ragioni. L'ipotesi ch'egli intendesse confer­mare il legato di fr.

50.

000.– non appare scontata, sia perché AP

1.

era divenuta nel frattempo sua moglie (e avrebbe già beneficiato, dunque, di tre

quarti della successione, compresi i fr. 50 000.–

del lascito: art. 462 n. 2 CC), sia perché con la postilla del 14 novembre

1992.

egli aveva escluso dall'eredità ormai la sorella AO 1, debitrice della

somma (senza necessariamente rendersi conto che i figli le sarebbero subentrati).

D'altro lato – come si è visto – il secondo testamento non allude neppure di

scorcio al primo, di modo che varie congetture rimangono possibili. In

circostanze del genere non sono dati i requisiti di “certezza” che l'art. 511

cpv. 1 CC richiede per qualificare il secondo testamento come un complemento

del primo. L'appello è destinato alla reiezione, di conseguenza, anche su

quest'ultimo punto.

8.

Le

spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106

cpv. 1 CPC). I convenuti, che hanno presentato osservazioni tramite un legale,

hanno diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.

9.

Quanto ai rimedi giuridici

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra,

consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è

confermata.

2. Le spese giudiziarie

di complessivi fr. 2250.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà

alle controparti fr. 5000.– complessivi per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno

30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).