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Decisione

11.2011.94

Azione di mantenimento e di modifica del contributo alimentare per un figlio minorenne

7 aprile 2014Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

di AP 1

5. L'appellante

non contesta di dover sopperire all'intero fabbisogno in denaro del figlio. Critica

però il modo in cui il Pretore ha calcolato tale fabbisogno. Ricorda che

l'istante vive nella stessa economia domestica di S__________ e G__________,

sicché il suo fabbisogno in denaro rimane quello di un terzo figlio (nel senso

delle raccomandazioni pubblicate

dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton

Zurigo, cui la prassi ticinese fa costante riferimento) anche al momento in cui

le due ragazze

avranno raggiunto la maggiore età. Nulla dà a divedere in effetti – egli

allega – che a quel momento S__________ e G__________ lasceranno l'abitazione

comune, tanto meno ove si consideri che il loro padre si è impegnato nella

convenzione sugli effetti del divorzio (omologata dal Pretore con sentenza del

16 dicembre 1999) a sussidiarne il mantenimento fino al termine degli studi.

L'appellante si duole altresì che a tale riguardo il primo giudice non lo abbia invitato a esprimersi, violando il suo diritto

di essere sentito.

a) Da

quest'ultima censura va subito sgombrato il campo. Intanto perché il modo in

cui si definisce il fabbisogno in denaro di un figlio minorenne che vive nella

stessa economia domestica di un fratello maggiorenne è una questione regolata

dalla giurisprudenza che l'appellante avrebbe dovuto sollevare di propria

iniziativa, ove la reputasse di rilievo per il giudizio.

Inoltre perché, comunque sia, un'eventuale disattenzione del diritto

d'essere sentito sarebbe sanata dal fatto che l'appellante ha potuto far valere

tutte le sue argomentazioni davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno

potere cognitivo com'è questa Camera (DTF 137

I 197 consid. 2.3.2 con richiami). In proposito non giova

pertanto attardarsi.

b) A

sostegno delle proprie tesi l'istante dà “per integralmente riprodotte”, nell'appello,

le allegazioni contenute nel memoriale conclusivo da lui inoltrato al Pretore

(pag. 3 in basso). Ciò non è ammissibile. I requisiti di motivazione che discendono

dall'art. 311 cpv. 1 CPC impongono a un appellante di spiegare perché la

sentenza impugnata sarebbe erronea, non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (sentenza del Tribunale federale 5A_651/2011 del 26 aprile 2012,

consid. 4.3.1; sentenza 4D_56/2013 dell'11 dicembre 2013, consid. 3). Nella

misura in cui AP 1 rinvia genericamente al suo memoriale conclusivo del 21

marzo 2011, l'appello va dichiarato quindi irricevibile.

c) Nel

merito questa Camera ha già avuto modo di rammentare che il

fabbisogno in denaro di un figlio minorenne, il quale viva in economia

domestica con un fratello maggiorenne, va determinato secondo le raccomandazioni pubblicate

dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo come quello di un secondo figlio e non come quello di un figlio

unico (RtiD II-2006 pag. 693 n. 43c). La sentenza menzionata dal Pretore (RtiD

II-2010 pag. 637 consid. 8e) si riferiva al caso di una figlia minorenne che

viveva nella stessa economia domestica di fratelli minorenni. Non giova dunque all'attuale

fattispecie, nell'ambito della quale la questione è di sapere se – come crede

il Pretore – dopo la maggiore età di S__________ l'istante vada considerato alla

stregua di un secondogenito e dopo la maggiore età di G__________ alla stregua

di un figlio unico. Ora, la risposta a tale quesito dipende da una prognosi sul

futuro di S__________ e G__________. Se al compimento dei 18 anni costoro avranno

terminato la formazione scolastica o professionale, il fabbisogno in denaro di AO

1 andrà stimato come quello di un secondo figlio, rispettivamente di un figlio

unico. Se invece esse saranno ancora a carico dei genitori, non v'è ragione perché

venga ignorata la loro presenza nell'economia domestica della madre.

d) In

concreto il Pretore non ha accennato alcun pronostico, limitandosi a dare per scontato

che al compimento della maggiore età le due figlie saranno autosufficienti. In

realtà al momento in cui egli ha statuito S__________ stava per concludere la

prima classe del liceo cantonale a __________ e G__________ frequentava le

scuole medie a __________ (appello, pag. 4 in alto, fatto non contestato). Prevedere che il percorso formativo delle due ragazze si sarebbe concluso entro la

maggiore età in condizioni del genere è difficile, se non impossibile. Anzi, la

giurisprudenza più recente del Tribunale federale sembra dipartirsi ormai dal

principio per cui la possibilità di una formazione scolastica o professionale

dopo la maggiore età va presunta quand'anche il figlio sia molto giovane e non

abbia ancora un piano di studi (DTF 139 III 404 in alto). Il Pretore non poteva dunque dare per assodato che al compimento dei 18 anni da

parte di S__________ e G__________ il fabbisogno in denaro dell'istante sarebbe

aumentato perché questi non avrebbe più potuto beneficiare dell'economia di scala

legata alla presenza delle sorelle nella comunione domestica. Dovesse verificarsi

ciò, del resto, l'istante potrà sempre far accertare tale circostanza dal giudice

e postulare un aumento del contributo di mantenimento. Per ora l'ipotesi rimane

aleatoria. Su questo punto l'appello si rivela provvisto di buon diritto.

e) Quanto

precede rende senza oggetto l'argomentazione subordinata dell'appellante, il

quale fa valere che nel caso in cui il fabbisogno in denaro di AO 1 non fosse

stimato come quello dell'ultimo figlio in una fratria di tre andrebbe riveduto

il grado d'occupazione di RA 1 e la spesa per l'appartamento da lei locato a __________

(memoriale, punto 3.1 in fine). Si aggiunga che, comunque sia, simile assunto sarebbe

risultato carente di motivazione, l'appellante non indicando né quale reddito virtuale

sarebbe imputabile a RA 1 né quale costo dell'alloggio andrebbe riconosciuto a

quest'ultima. Onde la sua irricevibilità.

6. Nel

fabbisogno in denaro del figlio l'appellante si duole altresì che il Pretore

abbia calcolato un costo dell'alloggio pari a un terzo della locazione pagata

da RA 1 (fr. 2150.– mensili), mentre le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio

della gioventù e del­l'orientamento professionale del Canton Zurigo pongono a

carico del terzo figlio la quota di un quinto. Il Pretore ha motivato la sua

chiave di riparto con l'argomento che il convenuto “è in grado di versare a favore

del figlio un contributo più elevato di quello che versa il padre delle altre

due figlie” e che “il reddito della ma­dre non sarebbe sufficiente per far

fronte all'accresciuto onere per l'alloggio delle prime due figlie” (sentenza

impugnata, consid. 7d in fine).

Le

raccomandazioni del Canton Zurigo, cui la prassi ticinese si ispira da decenni,

prevedono che nel fabbisogno in denaro del primo figlio va inserito – di norma

– un costo dell'alloggio pari a un terzo di quello a carico del genitore affidatario,

nel fabbisogno in denaro del secondo figlio la proporzione di un quarto e nel

fabbisogno in denaro del terzo figlio quella di un quinto (Amt für Jugend und

Berufsberatung des Kantons Zürich, Emp­feh­lungen zur Bemessung von Unterhalts­bei­trägen

für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). Da tale principio è lecito scostarsi,

a condizione di fondarsi su ragioni concrete e oggettive. Nella misura in cui

definisce il principio “eccessivamente schematico e poco adattato alla realtà”

(sentenza impugnata, pag. 13 in alto), il Pretore si limita a impressioni personali.

Per di più, suddividere il costo dell'alloggio in quote identiche fra tutti i

figli – come fa il primo giudice – costituisce una soluzione ancora più

schematica di quella prospettata nelle raccomandazioni.

Quanto alla

motivazione secondo cui AP 1 è in grado di erogare a AO 1 un contributo di

mantenimento più alto di quello che __________ può versare alle due figlie, ciò

non giustificava di porre a carico del convenuto – in sostanza – una parte del

costo dell'alloggio che rientra nel fabbisogno in denaro di S__________ e G__________.

AP 1 non ha obblighi di mantenimento (nemmeno sussidiari) verso queste ultime. E

la constatazione secondo cui il reddito di RA 1 non basterebbe “per far fronte

all'accresciuto onere per l'alloggio delle prime due figlie” conferma quanto si

è appena rilevato, ovvero che AP 1 è chiamato dal Pretore a sovvenzionare parte

del fabbisogno in denaro di S__________ e G__________. In mancanza di qualsiasi

base legale, tuttavia, simile impostazione è arbitraria. Anche al proposito

l'appello merita accoglimento.

7. Infine

l'appellante fa valere che il Pretore non avrebbe dovuto far decorrere il contributo

litigioso prima del gennaio 2009, la convivenza con RA 1 essendo durata fino al

dicembre del 2008, periodo durante il quale l'applicazione del contratto di

mantenimento era espressamente sospesa. Egli contesta che le parti abbiano mai inteso

derogare a tale convenzione e sottolinea che durante la comunione domestica

egli versava fr. 1000.– mensili a RA 1 per il figlio in virtù degli accordi intercorsi

durante la vita in comune, non in ossequio alla convenzio­ne, la quale non dispiegava

alcun effetto.

a) La

convenzione approvata il 19 settembre 2004 dall'autorità tutoria prevedeva contributi

alimentari per il figlio di fr. 500.– mensili indicizzati fino al 6° compleanno

(29 aprile 2010), di fr. 650.– mensili indicizzati fino al 12° compleanno

(29 aprile 2016) e di fr. 800.– mensili indicizzati fino alla mag­giore età (29 aprile

2022) o “alla conclusione di un periodo formativo adeguato”, assegni familiari

non compresi, ma era esplicitamente inapplicabile durante la vita in comune dei

genitori (doc. A, clausola n. 5). Che nella fattispecie tale convivenza sia

cessata alla fine di dicembre del 2008 non è più in discussione (sentenza

impugnata, consid. 4 in fine). L'accordo era dunque operativo dal 1°

gennaio 2009.

Il

Pretore reputa che le parti abbiano modificato tale accordo, anticipan­done gli

effetti per lo meno al 1° luglio 2008 e aumentando il contributo

alimentare a fr. 1000.– mensili (assegni familiari verosimilmente inclusi) poiché

durante la vita in comune AP 1 era solito versare a RA 1 tale somma per il figlio.

A parte il fatto però che i contratti di mantenimento – modifiche comprese – vincolano

il figlio solo se approvati dall'autorità tutoria (art. 287 cpv. 1 e 2 CC), la

quale nella fattispecie non risulta nemmeno essere stata interpellata, l'assetto

contributivo che i conviventi pattuiscono per la vita in comune non vale necessariamente

per la vita separata. Tanto meno senza che essi se ne rendano conto. Si

ragionasse alla stregua del Pretore, ogni contratto di mantenimento stipulato

dai con­cubini per l'eventualità di una separazione entrerebbe automaticamente in

vigore già durante la vita in comune (seppure dichiarato esplicitamente sospeso),

per di più modificato negli importi, ove appena le parti prendessero accordi sul

finanziamento dell'economia domestica durante la convivenza. Ciò non sarebbe sostenibile.

A ragione l'appellante fa valere pertanto che il Pretore poteva aumentare il

suo obbligo contributivo assunto per contratto nei confronti del figlio non prima

del gennaio 2009.

b) Quanto

precede ancora non significa, in ogni modo, che il Pretore non potesse assolutamente

fissare contributi di mantenimento per l'istante nel periodo anteriore al 1° gennaio

2009. Fino a quel momento, ossia finché è durata la convivenza dei genitori,

non esisteva in effetti alcuna disciplina sull'obbligo di mantenimento nei confronti

di AO 1. Nulla impediva al figlio, pertanto, di chiedere la condanna del padre

al versamento di un contributo alimentare facendo capo a

un'azione di mantenimento, la quale poteva avere – come in concreto

– carattere retroattivo fino a un anno precedente la sua introduzione (art. 279

cpv. 1 CC).

È

vero che l'istanza presentata il 31 luglio 2009 da AO 1 menzionava sul

frontespizio il solo art. 286 CC. È altrettanto vero però che nella motivazione

e nelle richieste di giudizio l'istante non si limitava a proporre l'aumento

dei contributi alimentari fissati nella con­venzione del 6 agosto 2004, ma chiedeva

di obbligare il convenuto a erogargli contributi di fr. 1250.–, fr. 1350.– e fr. 1500.– mensili sin dal 1° lu­glio

2008 senza riguardo (e senza nemmeno riferirsi) al contratto di mantenimento.

Altrettanto egli ha fatto nella replica scritta e nel memoriale conclusivo. Ci

si potrebbe domandare se la retroattività potesse estendersi fino al 1° luglio

2008 o non dovesse limitarsi al 31 luglio 2008, ma la questione non è litigiosa.

Sta di fatto che per il lasso di tempo intercorso dal 1° luglio al 31 dicembre

2008 la pretesa del figlio configura un'azione di mantenimento su cui il

Pretore doveva statuire. Nel risultato la decorrenza del 1° luglio 2008 stabilita

dal Pretore resiste dunque alla critica.

8. Rimane

da definire l'entità del contributo alimentare. A tal fine il Pretore ha determinato

il fabbisogno annuo in denaro del figlio sulla scorta della tabella correlata ogni

anno alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Si tratta di una

complicazione soverchia, che obbligherebbe per altro a modificare in questa

sede i dati del 2012 e del 2013 per conformarli alle relative tabelle. In

realtà, dovendosi far decorrere i contributi alimentari dal 1° luglio 2008,

è sufficiente applicare la tabella del 2008 e ancorare il fabbisogno in denaro

del figlio all'indice nazionale dei prezzi al consumo da quella data, per il

che i contributi si trovano a seguire automaticamente l'evoluzio­ne del rincaro

(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2007.109 del 25 luglio 2011,

consid. 6). Del resto le messe a punto periodiche delle tabelle da parte

dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo

– le quali riportano pur sempre valori medi statistici – si fondano dal 2000 in poi, pur con aggiustamenti puntuali, soprattutto sul carovita intervenuto da un anno

all'altro (si veda ad esempio la tabella del 2005, valida anche per il 2006, o

la tabella del 2013, valida anche per il 2014: www.ajb.zh.ch/inter­net/bildungsdirektion/ajb/de/kinder_jugendhilfe/unterhalt/unterhalts­be­darf.html).

Ciò

premesso, il fabbisogno in denaro dell'istante va determinato in base a quello

di un terzo figlio previsto dalla tabella 2008 (decorrenza dell'obbligo

alimentare) correlata alle ripetute raccomandazioni (fr. 1480.– mensili

fino al 6° com­pleanno, fr. 1490.– mensili fino al 12° compleanno e fr. 1650.–

mensili fino alla maggiore età). Da esso va tolta la metà della posta per cura

e educa­zione, che la madre può fornire in natura siccome occupata professionalmente

al 50% (fr. 227.50 mensili fino al 6° com­pleanno,

fr. 162.50 mensili fino al 12° compleanno e fr. 97.50 mensili fino alla

maggiore età). Inoltre va sostituita la voce tabellare relativa al costo

dell'alloggio (fr. 305.– mensili fino al 12° com­pleanno, fr. 280.–

mensili fino alla maggiore età) con la quota pari a un quinto della locazione

effettiva pagata dalla madre affidataria (fr. 430.– mensili, cioè il 20%

di fr. 2150.–). Ne segue che il fabbisogno in denaro di AO 1 ammontava a

fr. 1380.– mensili (arrotondati) fino al 6° compleanno, ammonta a fr. 1455.–

mensili (arrotondati) fino al 12° compleanno e ammonterà a fr. 1705.– mensili

(arrotondati) in seguito. I fabbisogni in denaro stimati in base alle citate racco­mandazioni

comprendono nondimeno l'assegno familiare (RtiD I-2005 pag. 772 consid.

7), che secondo la più aggiornata giurisprudenza del Tribunale

federale va regolato a parte (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3 e 65 consid. 4.3.2).

Il Pretore ne ha accertato l'ammontare

in fr. 250.– mensili (sentenza impugnata, pag. 15), riscossi direttamente dalla

madre (consid. 10 in principio). Il fabbisogno in denaro di AO 1 risulta così

di fr. 1130.– mensili fino ai 6 anni, di fr. 1205.– mensili fino ai

12 anni e di fr. 1455.– mensili in seguito.

Nell'appello

AP 1 offre per il figlio contributi alimentari di fr. 1393.– mensili dal 1°

gennaio 2009 fino al 6° compleanno, di fr. 1470.– mensili fino al 12° compleanno

e di fr. 1720.– mensili fino alla maggiore età. Dedotto l'assegno familiare di

fr. 250.– mensili (compreso nella

proposta: memoriale conclusivo, pag. 13), l'offerta si riduce a fr.

1143.– mensili fino ai 6 anni, a fr. 1220.– mensili fino ai 12 anni e fr. 1470.–

mensili fino alla maggiore età. Si tratta per l'essenziale degli stessi dati

desumibili dalla tabella 2008, aggiornati al rincaro dell'anno successivo (116

punti del novembre 2008 per rapporto ai 114.3 punti del novembre 1987 sulla

scala dell’indice nazionale dei prezzi al consumo 1993). In proposito l'appello

merita dunque accoglimento. L'appello è destinato all'insuccesso, per contro (e

come si è visto), nella misura in cui AP 1 rifiuta di versare tali contributi

dal 1° luglio al 31 dicembre 2008.

Considerandi

II. Sull'appello

di AO 1

9.

L'istante

appella il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata, con cui il Pretore ha autorizzato

AP 1 a detrarre dai contributi alimentari quanto versato in precedenza a titolo

di mantenimento, “ritenuto che per il periodo compreso fra il 1° luglio e il 31

dicembre 2008, nel quale non sono state rilasciate ricevute, va dedotta la

somma mensile di fr. 1000.–”. A parere dell'appellante tale deduzione (fr. 6000.–

complessivi) non si giustifica, non essendo stato dimostrato che AP 1 abbia eseguito

pagamenti, e si domanda se il Pretore non si sia sospinto oltre le richieste di

giudizio, il convenuto non avendo mai preteso di scalare versamenti di fr.

1000.

– mensili nel periodo intercorso dal 1° luglio al 31 dicembre 2008.

a) Che

il Pretore si sia sospinto oltre le richieste di giudizio è escluso già per il

fatto che dal 1° luglio al 31 dicembre 2008 il convenuto proponeva di

respingere l'azione. Per di più, AP 1 ha sempre eccepito di avere versato a RA 1, per il figlio, fr. 1000.– mensili non solo dal 1° luglio al 31 dicembre

2008, ma anche in seguito (risposta scritta allegata al verbale del

14.

settembre 2009, pag. 2; duplica orale del 23 novembre 2009: verbale,

pag. 2 a metà; memoriale conclusivo, pag. 2). Obbligan­dolo a versare dal 1°

luglio al 31 dicembre 2008 la differenza tra fr. 1000.– mensili e la cifra

indicata nella sentenza il Pretore non ha quindi ecceduto le richieste di

giudizio né ha statuito d'ufficio su un'eccezione di compensazione.

b) Per

quanto riguarda i versamenti di fr. 6000.– complessivi che l'appellante reputa

non comprovati, AP 1 ha documentato di avere eseguito dal 1° luglio al 31 di­cembre

2008, come ha rilevato il Pretore, prelevamenti periodici da un suo conto

privato di fr. 1000.– il 14 luglio, di fr. 1100.– com­plessivi

il 28 luglio e il 4 agosto, di fr. 1000.– il 27 agosto, di fr. 1000.– il

29.

settembre, di fr. 4100.– il 27 ottobre, di fr. 1000.– il 26 novembre e di fr. 1001.– il 29 dicembre (doc. 9).

Certo, non risulta che i prelevamenti fossero destinati a RA 1. La stessa RA 1 ha dichiarato tuttavia al proprio locatore di ricevere “alimenti” per fr. 2700.– mensili (doc.

B, 3° foglio, identico al doc. O, 1° foglio).

E siccome per le due figlie __________ versa fr. 1695.– mensili

complessivi (cifra che l'istante non discute: appello, pag. 5), il Pretore

ha desunto che la differen­za di fr. 1000.– mensili si riconduce al

contributo alimentare versato da AP 1 (sentenza impugnata, consid. 5).

L'appellante

obietta che il modulo destinato al locatore in cui figura la cifra di fr.

2700.

– per “alimenti” è senza data e firma, ma non contesta di avere rilasciato

quella dichiarazione né spiega in che consista la differenza tra i fr. 1700.–

mensili (arrotondati) per­cepiti da __________ e i fr. 2700.– men­sili

dichiarati al locatore. Lamenta la mancanza di qualsiasi ricevuta da parte di AP

1, ma non pretende che due conviventi sogliano rilasciarsi quietanza per i

contributi pecuniari che l'uno versa all'altro durante la vita in comune. Per

di più, se i versamenti del convenuto non fossero destinati al mantenimento del

figlio mal si comprende come mai essi siano proseguiti anche dopo la fine della

convivenza, il 31 dicembre 2008 (fr. 1002.– complessivi il 4 e 23 febbraio, fr. 1001.–

il 2 marzo 2009, fr. 1001.– il 1° aprile 2009, fr. 1001.– il 6

maggio, fr. 1001.– il 28 maggio, fr. 1001.– il 30 giugno, fr. 1001.–

il 30 luglio, fr. 1001.– il 31 agosto 2009: doc. 9). Al riguardo

l'impugnazione manca perciò di consistenza.

c) Soggiunge

l'appellante che l'autorità fiscale non ha riconosciuto a AP 1 il versamento di

fr. 6000.– per contributi alimentari ai fini della tassazione 2008. Egli non si

confronta tuttavia con la giustificazione del convenuto, il quale ha addotto

che tutti i pagamenti a RA 1 avvenivano in contanti per non lasciare traccia e

non essere tassati come reddito nella partita fiscale della beneficiaria

(risposta scritta allegata al verbale del 14 settembre 2009, pag. 3). Così

facendo, nondimeno, AP 1 doveva rinunciare alla deduzione per contributi

alimentari dal proprio reddito (art. 32 cpv. 1 lett. c

LT, art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD), che evidentemente l'autorità

tributaria non riconosceva. Perché tale spiegazione

dovrebbe essere inattendibile non è dato di capire. L'appellante obietta che,

comunque sia, il convenuto non può avere versato in sei mesi più di fr. 3000.–,

avendo lui stesso preteso versamenti di fr. 6000.– sull'intero arco del 2008. In realtà AP 1 non ha preteso di avere versato fr. 6000.– nel 2008, bensì fr. 1000.– mensili

tra luglio e dicembre del 2008 riferendosi all'estratto del conto privato

citato dianzi (doc. 9). Una volta di più l'appello cade dunque nel vuoto.

III. Sulle

spese processuali, le ripetibili e la richiesta di gratuito patrocinio in appello

10.

L'appello

di AP 1 è destinato all'accoglimento nella misura in cui tende alla definizione

dei contributi alimentari per

l'istante

dal 1° gennaio 2009 al 29 aprile 2022, mentre è votato

al

rigetto nella misura in cui tende a far annullare i contributi alimentari dal

1° luglio al 31 dicembre 2008. Nel complesso si tratta nondimeno di una soccombenza

esigua, che non giustificherebbe di porre a carico dell'appellante più di un

decimo delle spese processuali, mentre il resto andrebbe addebitato a AO 1, con

obbligo di rifondere all'appellante un'equa indennità per ripetibili (art. 106

cpv. 2 CPC). Mal si intravede tuttavia come un bam­bino

senza la benché minima capacità eco­nomica possa versare somme di denaro a un

genitore, per altro in buone condizioni economiche.

Date le

particolarità del caso, che ha richiesto l'esame di una questione di fondo

(sopra, consid. 5c), e visto che in concreto il minorenne non ha redditi propri

né sostanza, soccorrono quindi “circostanze speciali” (nel senso dell'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC) per rinunciare

eccezionalmente a ogni prelievo e prescindere dall'attribuzione di ripetibili

(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2009.110 del 5 febbraio 2010,

consid. 11). Anche perché – come ha accertato il Pretore – RA 1 non ha risorse

sufficienti per sovvenzionare AO 1. Ha sì un margine disponibile di quasi fr.

1000.

– mensili (sentenza impugnata, consid. 10), ma per le due figlie

adolescenti nate dal matrimonio riceve da __________ solo fr. 1695.–

complessivi (sopra, consid. 9b) e deve quindi provvedere da sé a colmare

l'ammanco nel loro fabbiso­gno in denaro. Considerazioni

identiche valgono per l'appello di AO 1, di cui quest'ultimo dovrebbe

sopportare spese processuali e ripetibili, senza dimenticare ad ogni modo che con

tale ricorso l'istante perseguiva interessi pecuniari non superiori a fr.

6000.

–.

11.

L'esito

del giudizio odierno influisce anche sul dispositivo inerente agli oneri processuali

di primo grado (fr. 500.– di tassa di giustizia e fr. 480.– di spese), che

il Pretore ha posto per un quinto a carico dell'istante e per il resto a carico

di AP 1, con obbligo di rifondere al figlio fr. 6000.– per ripetibili ridotte. Il

convenuto sostiene nell'appello che le spese ammontano in realtà a fr. 1080.–,

avendo egli dovuto versare un anticipo di fr. 600.– (che non figura nella

sentenza) per l'escussione di testimoni. Se il Pretore ha fissato le spese in

fr. 480.–, tuttavia, il convenuto si vedrà restituire quanto ha anticipato in

esubero (art. 147 CPC ticinese). Dovesse invece la sentenza contenere un errore

di scritturazione o di calcolo, incomberà al Pretore rettificare la cifra, notificando

alle parti un dispositivo emendato (art. 334 CPC,

corrispondente

all'art. 339 CPC ticinese che per giurisprudenza consentiva al giudice di

procedere anche d'ufficio).

Ciò

posto, davanti al Pretore l'istante postulava un aumento del contributo alimentare

fino alla maggiore età di fr. 205

000.

– comples­sivi (fr. 320 400.– meno fr. 115 400.– già dovuti

dal padre per convenzione). Ottiene un aumento di fr. 100 980.– complessivi (fr.

216.

380.–

meno fr. 115 400.– già dovuti dal padre per convenzione). In circostanze del

genere si giustifica di suddividere equitativamente gli oneri processuali a

metà e di compensare le ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese, tuttora

applicabile al processo di primo grado in virtù dell'art. 404 cpv. 1 CPC). Che

il convenuto offrisse – senza erogarli – contributi alimentari uguali a quelli che

in definitiva sono stati messi a suo carico dal 1° gennaio 2009 nulla muta, l'acquiescenza

(parziale) equivalendo per principio a soccombenza. Le censure rivolte tanto da

AP 1 alla chiave di riparto adottata dal Pretore in materia di oneri processuali

e ripetibili quanto da AO 1 all'ammontare delle ripetibili fissate dal primo

giudice risultano così superate. Della circostanza che l'istante non abbia

mezzi per pagare la metà della tassa di giustizia e delle spese si tiene conto,

esonerando il minorenne – come in appello – dal versamento.

12.

Davanti

a questa Camera l'istante postula il beneficio del gratuito patrocinio, sottolineando

di non avere i mezzi per sovvenire alla retribuzione del proprio legale. Vista

la compensazione delle ripetibili in prima sede, un problema analogo si pone

per la rimunerazio­ne del legale davanti al primo grado di giudizio. Sta di fatto

che il conferimento del gratuito patrocinio non si giustificava davanti al

Pretore e nemmeno si giustifica in appello. Non perché il minorenne non avesse

diritto di rivolgersi al Pretore, ma perché la protezione giuridica di un

figlio va finanziata anzitutto dai genitori, sempre che appaia necessaria e non

sprovvista di esito favorevole (I CCA, sentenza inc. 11.2009.110 del 5 febbraio

2010, consid. 12 con richiamo a Hegnauer

in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 39 ad art. 276 CC). L'obbligo di

mantenimento verso un figlio minorenne comprende invero – per principio – anche

il finanziamento di spese giudiziarie, in particolare per l'ottenimento di

contributi alimentari; l'intervento dello Stato è puramente sussidiario (cfr.

DTF 127 I 206 consid. 3d in fine).

Non si

disconosce che RA 1 non ha sufficiente disponibilità economica per sopperire ai

costi di patrocinio generati dalla causa promossa dal figlio. Non consta

tuttavia – né sembra verosimile – che con uno stipendio di fr. 9619.15 mensili

e un fabbisogno di fr. 4864.– mensili (memoriale conclusivo, pag. 5) AP 1 fosse

privo di congrue risorse, pur dovendo versare un contributo provvisionale al

figlio di fr. 1220.– mensili (decreto cautelare del 15 giugno 2010). Nulla

impediva all'istante di postulare il gratuito patrocinio in via subordinata.

Anzitutto egli avrebbe dovuto però chiedere la condanna del padre a elargirgli

una congrua indennità che gli consentisse di finanziare le proprie spese di patrocinio.

Al più tardi con la sentenza finale il giudice avrebbe poi valutato

l'adeguatezza della somma richiesta e verificato la disponibilità economica del

genitore (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2009.110 del 5 febbraio

2010, consid. 12). Fosse risultato il genitore senza mezzi sufficienti, il

giudice avrebbe statuito sull'istanza di gratuito patrocinio. Non ravvisandosi tuttavia

simili estremi nella fattispecie, il beneficio non può essere accordato.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello diritto federale

13.

Per quanto attiene ai

rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso supera agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I L'appello di AP 1 è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è

così riformata:

1. L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che AP

1 è condannato a versare a RA 1, in via anticipata entro il 5 del mese, i

seguenti contributi di mantenimento per il figlio AO 1:

fr. 1130.– mensili dal 1° luglio fino

al 31 dicembre 2008,

come pure, in modifica della

convenzione 6 agosto 2004 omologata il 19 settembre 2004 dalla Commissione

tutoria regionale 12, di:

fr. 1130.– mensili dal 1° gennaio

2009 fino al 29 aprile 2010,

fr. 1205.– mensili dal 30 aprile 2010

fino al 29 aprile 2016 e di

fr. 1455.– mensili dal 30 aprile 2016

fino al 29 aprile 2022 o fino al termine di un percorso formativo adeguato.

4. I contributi alimentari sono ancorati

all'indice nazionale dei prezzi al consumo di 114.3 punti relativo al mese di

novembre 2007 (maggio 1993 = 100.0) e vanno adeguati ogni anno al rincaro, la

prima volta il 1° gennaio 2009, in base all'indice del novembre precedente.

7. La tassa di giustizia di fr. 500.– e

le spese di fr. 480.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà

ciascuno. Non si preleva la quota a carico dell'istante. Le ripetibili sono

compensate.

Per il

resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confer­mata.

II. L'appello

di AO 1 è respinto.

III. Non

si riscuotono spese di appello né si assegnano ripetibili.

IV. La

richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1 è respinta.

V. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,

ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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