11.2011.95
Domanda di revisione contro una sentenza della Camera in materia tutelare
2 agosto 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
11.2011.95
Data decisione, Autorità:
02.08.2011, ICCA
Titolo:
Domanda di revisione contro una sentenza della Camera in materia tutelare
REVISIONE
art. 35 LPAMM
Incarto n.
11.2011.95
Lugano,
2 agosto 2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Rossi Tonelli
sedente per statuire nella causa n. 236.1990/R.96.2010
(tutela: diritto di consultare gli atti) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
IS 1
alla
CO 1,
per
quanto riguarda l'acquisto a trattative private di un fondo appartenente a
CO 3
(rappresentato
dalla tutrice CO 2),
giudicando
sulla domanda di revisione presentata il 24 giugno 2011 da IS 1 contro la
decisione emessa il 20 giugno 2011 da questa Camera (inc. 11.2010.151);
Ritenuto
in fatto: A. Nel 1990 la Delegazione tutoria di __________ ha istituito in favore
di CO 3 (1948) una tutela volontaria, che la CO 1 – subentrata alla Delegazione
tutoria – ha confermato il 3 ottobre 2002, designando in qualità di tutriceCO 2.
CO 3 è proprietario per un quarto della particella n.
506 RFD di __________ (“grotto”, 17 m²). I rimanenti tre quarti appartengono a AP 1.
B. Il
28 agosto 2007 la Commissione tutoria regionale ha
deciso la vendita a AP 1 per fr. 8000.– della quota in comproprietà di PI 1. L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha approvato l'alienazione
a trattative private il 13 settembre 2007 (art. 404 cpv. 3 CC). Un
appello (”ricorso”) presentato il 12 novembre 2007 da AP 1, che chiedeva di ridurre il prezzo di vendita a fr. 2500.–, è stato
dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 22 febbraio 2008
(inc. 11.2007.178). Una domanda di revisione introdotta da AP 1 quello stesso
12 novembre 2007 all'Autorità di vigilanza sulle tutele è stata dichiarata
a sua volta irricevibile con decisione del 10 dicembre 2007.
C. PI 1
è tuttora comproprietario della particella n. 506. AP 1 ha chiesto ripetutamente alla Commissione tutoria regionale di poter consultare, negli atti della
tutela, un referto ordinato a suo tempo alla ditta __________ di __________,
dal quale si evince che la quota in comproprietà di PI 1 vale fr. 8000.–. La
Commissione tutoria regionale ha risposto il 19 luglio 2010 che l'atto non è a
disposizione di terzi. Un ricorso esperito da AP 1 contro tale rifiuto è stato
dichiarato irricevibile dall'Autorità di vigilanza sulle tutele con decisione
del 29 novembre 2010. Statuendo su appello di IS 1, con sentenza del 20 giugno
2011 questa Camera ha confermato la decisione dell'Autorità di vigilanza (inc.
11.2010.151).
D. Il
24 giugno 2011 IS 1 ha introdotto una domanda di revisione a questa Camera con
la quale chiede di essere autorizzata a esaminare, negli atti del procedimento
tutelare in favore di PI 1, “una perizia che valutava l'intero mappale
n. 506 RFD di __________ in fr. 5000.–”, come pure una “perizia dell'Ufficio
cantonale di stima” che attribuirebbe alla particella un valore venale di
fr. 9000.–, e che sia annullata la tassa di giustizia applicata il 20
giugno 2011 da questa Camera. La richiesta non ha formato oggetto di notifica
per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La decisione di questa Camera è stata emanata ancora sotto l'egida
del Codice di procedura civile ticinese, l'Autorità di vigilanza sulle tutele avendo
statuito il 29 novembre 2010 (sentenza del 20 giugno 2010, consid. 1). Agli
appelli contro le decisioni dell'Autorità di vigilanza sulle tutele si
applicava allora la procedura ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le
particolarità dell'art. 424a CPC (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). La
revisione di decisioni comunicate secondo il vecchio diritto di procedura è disciplinata
nondimeno dal diritto nuovo (l'art. 405 cpv. 2 del nuovo CPC fissa un principio
identico). E secondo il nuovo diritto questa Camera non applica più, in materia
di tutele, la procedura civile, bensì il nuovo art. 74b LPAmm, che richiama
– nella misura in cui non disponga altrimenti – la procedura davanti al Tribunale
cantonale amministrativo. La domanda di revisione in esame è retta pertanto
dagli art. 35 segg. LPAmm.
2.
L'art.
35.
LPAmm prevede che il rimedio della revisione è dato:
a) se
l'autorità ha aggiudicato a una parte più di quanto essa ha domandato o meno di
quanto la controparte ha riconosciuto o altra cosa senza che una speciale norma
lo consenta;
b) se
essa non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli
atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie;
c) se
da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla
decisione a pregiudizio dell'istante;
d) se
l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o
ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella
procedura precedente.
La revisione
è ammissibile unicamente, per principio, nei confronti di decisioni passate in
giudicato (Borghi/Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 35 LPAmm), il
suo scopo essendo quello di perseguire la verità materiale correggendo –
per titoli precisi – una decisione erronea avente carattere definitivo. Decisioni che non hanno ancora acquisito forza di giudicato vanno
impugnate invece, di regola, con i normali rimedi di diritto offerti dall'ordinamento
giuridico. Trattandosi di tutele, le sentenze emanate da questa Camera sono impugnabili
al Tribunale federale o con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2
lett. b n. 6 LTF) oppure, ove questo non fosse proponibile, con ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
3.
Nella fattispecie la
sentenza emessa da questa Camera il 20 giugno 2011 non era ancora passata in
giudicato allorché IS 1 ha introdotto la domanda di revisione, quattro giorni
dopo l'intimazione del giudizio. In sé la richiesta potrebbe quindi essere dichiarata
irricevibile già per tale motivo. Si volesse da ciò prescindere, l'esito del
giudizio non muterebbe. L'interessata non allega in effetti alcun titolo di
revisione: non asserisce che questa Camera abbia aggiudicato a una parte più di
quanto essa avesse domandato o meno di quanto la controparte avesse riconosciuto
o abbia attribuito altra cosa senza che una speciale norma lo consenta, né che
questa Camera abbia trascurato per inavvertenza fatti rilevanti che risultavano
dagli atti o che la decisione contenga disposizioni fra loro contraddittorie,
né che da un procedimento penale sia risultato un crimine o un delitto avente inciso
sulla decisione a pregiudizio dell'istante, né – tanto meno – che dopo la
decisione di questa camera siano emersi fatti nuovi rilevanti o si siano
scoperte prove decisive. Quanto essa chiede è, in definitiva, un riesame della
sentenza. Tale non è tuttavia la finalità di una domanda di revisione. Ne segue
che, inoltrata non senza leggerezza, la richiesta va dichiarata già di primo
acchito irricevibile.
4.
Si aggiunga, per
mera abbondanza, come la richiedente insista nel non capire che nella
fattispecie le fa difetto ogni interesse legittimo a consultare gli atti della
tutela in favore di PI 1. Essa crede di poter contestare l'offerta di fr.
8000.
– a lei rivolta dalla tutrice (e approvata dall'Autorità di vigilanza
sulle tutele) per comperare il quarto in comproprietà della particella n. 506 RFD di __________, sostenendo che i referti
specialistici assunti dalla Commissione tutoria regionale dimostrerebbero un
valore venale inferiore. In realtà essa non può vantare alcun diritto all'acquisto
e non può quindi contestare l'offerta. Può – evidentemente – respingerla, al
limite può finanche rivolgersi al giudice per chiedere lo scioglimento della
comproprietà immobiliare (art. 650 cpv. 1 CC), ma non può pretendere di
intromettersi negli atti della tutela per sapere su quali elementi la Commissione
tutoria regionale abbia fondato la proposta né, men che meno, per esigerne una più
vantaggiosa. Certo, essa sembra voler consultare i referti anche per farsi
un'idea propria del valore che la quota di comproprietà può avere. Neppure tale
proposito assurge però a interesse legittimo, l'interessata potendo interpellare
essa medesima uno specialista di fiducia per fugare i suoi dubbi, senza ingerirsi
per ciò negli atti della tutela.
5.
La
richiedente chiede altresì che sia annullata la tassa di giustizia applicata da
questa Camera alla sentenza del 20 giugno 2011. La domanda di revisione essendo
destinata all'insuccesso, la rivendicazione cade nel vuoto.
6.
La
tassa di giustizia e le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza
(art. 31 LPAmm, cui rinvia l'art. 74b cpv. 4), non giustificandosi di
derogare a tale precetto in procedure di eminente carattere pecuniario.
7.
Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore della quota di comproprietà in rassegna
non raggiunge la soglia di fr. 30
000.
– posta dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF nel caso di
un ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. La
domanda di revisione è irricevibile.
2. Le spese
giudiziarie di fr. 500.– sono poste a carico della richiedente.
3. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione:
– __________
__________;
–
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle
tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv.
1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso
in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno
30 000 franchi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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