11.2011.97
Privazione della custodia parentale
18 luglio 2011Italiano16 min
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Numero d'incarto:
11.2011.97
Data decisione, Autorità:
18.07.2011, ICCA
Titolo:
Privazione della custodia parentale
PRIVAZIONE DELLA CUSTODIA PARENTALE
art. 310 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2011.97
Lugano,
18 luglio
2011/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa n. 192.2011/R.22.2011
(protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 2)
alla
Commissione tutoria regionale 6, Agno
per
quanto riguarda la privazione della custodia parentale su
M__________
__________ (1996), ,
figlia
sua e di
AO
1
(patrocinato
dall' PA 1),
giudicando
sul ricorso (“appello”) del 16 giugno 2011 presentato da AP 1 contro la decisione
emessa il 16 maggio 2011 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
Ritenuto
in fatto: A. AO
1 (1965) e AP 1 (1959) hanno due figli: M__________, nato il 4 aprile 1993, e M__________,
nata il 31 gennaio 1996. Dopo 18 anni di vita in comune la coppia si è separata
nell'aprile del 2010, quando AP 1 è andata ad abitare per conto proprio, mentre
Fatti
i figli sono rimasti con il padre. Il 14 ottobre 2010 AP 1 si è rivolta alla Commissione
tutoria regionale 6, esprimendo inquietudine per la situazione dei figli, e il
22 dicembre successivo ha chiesto di reintegrare entrambi i ragazzi nella sua custodia
siccome unica titolare dell'autorità parentale (art. 298 cpv. 1 CC).
B. Sentiti
genitori e figli, con decisione cautelare del 28 febbraio 2011 – dichiarata
immediatamente esecutiva – la Commissione tutoria regionale ha revocato “temporaneamente”
la custodia parentale alla madre, trasferendola al padre, e ha conferito a AP 1
un diritto di visita ai figli di quattro ore ogni fine settimana, il sabato o
la domenica. Inoltre essa ha incaricato l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni,
__________, di procedere entro tre mesi a una valutazione socio-ambientale della
situazione e ha affidato al Servizio medico-psicologico, __________, il compito
di accertare le capacità parentali dei genitori. In esito alla decisione essa non
ha prelevato tasse né spese.
C. Adita
l'11 marzo 2011 da AP 1, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha confermato il
16 maggio 2011 la decisione della Commissione tutoria regionale, respingendo il
ricorso nella misura in cui era ricevibile. La tassa di giustizia e le spese
(fr. 300.– complessivi) sono state poste a carico della ricorrente, tenuta a
rifondere a AO 1 un'indennità di fr. 500.– per ripetibili.
D. Il
16 giugno 2011 AP 1 ha impugnato a questa Camera la decisione dell'Autorità di
vigilanza sulle tutele, chiedendo di riformarla – previo conferimento
dell'effetto sospensivo al ricorso (“appello”) – affinché siano
“immediatamente ripristinati l'affidamento e l'esclusiva autorità parentale di
M__________ __________ alla madre”. Il memoriale non è stato notificato per
osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele dal
1° gennaio 2011 in poi sono impugnabili a questa Camera con ricorso – e
non più con “appello”, come figura nell'indicazione dei rimedi giuridici della
decisione impugnata – entro 30 giorni dalla notifica (nuovo art. 48 della
legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL
4.1.2
, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). Davanti a questa Camera inoltre non
si applica più la procedura civile (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1), bensì il nuovo
art. 74b LPAmm, che rinvia sussidiariamente alle norme sulla procedura
di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Introdotto l'ultimo
giorno utile, il ricorso in esame è tempestivo.
2.
L'Autorità
di vigilanza sulle tutele ha ricordato anzitutto che la decisione impugnata,
adottata nell'attesa che l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni e il Servizio
medico-psicologico assolvano il compito loro affidato, ha carattere meramente
provvisionale, ma può essere impugnata perché suscettiva di arrecare un danno
non altrimenti riparabile (art. 44 LPAmm, cui rinvia l'art. 21 della citata legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). Ciò posto,
essa ha rilevato che il figlio M__________ era diventato maggiorenne in
pendenza di ricorso, di modo che nei suoi riguardi la decisione della Commissione
tutoria regionale è senza oggetto. La privazione temporanea della custodia
parentale riguarda solo M__________ che, quindicenne, rifiuta categoricamente
di trasferirsi dalla madre, con cui ha cattivi rapporti. L'Autorità di vigilanza
sulle tutele ha dato atto che l'applicazione dell'art. 310 cpv. 1 CC non dipende
solo dalla volontà del figlio, ma dev'essere il risultato di un apprezzamento
d'insieme che consideri tutte le circostanze del caso. In concreto nondimeno – essa
ha proseguito – il desiderio di M__________ era condiviso a suo tempo anche dal
fratello, mentre allo stadio attuale della procedura non trovano riscontro i
rimproveri di incapacità alla custodia mossi dalla ricorrente a AO 1. Infine
per la custodia temporanea al padre depone – ha soggiunto l'Autorità di
vigilanza – il criterio della stabilità, la figlia essendo vissuta “sotto la
custodia del padre per un periodo prolungato”.
3.
A
ogni punto del memoriale l'interessata pospone richieste di prova volte all'acquisizione
di non meglio precisati “documenti”, all'interrogatorio formale di AO 1, al richiamo
“dalla CTR 6 dell'intero incarto concernente M__________ e M__________” e all'audizione
di L__________, primogenita che la ricorrente ha avuto nel 1982 dal defunto
marito. Un ricorso davanti al terzo grado di giudizio tuttavia non è una
petizione, nel senso che AP 1 avrebbe dovuto indicare almeno quali fatti intenda
dimostrare con quali prove. Senza dimenticare che la decisione presa il 28
febbraio 2011 dalla Commissione tutoria regionale è meramente provvisionale (art.
26.
cpv. 1 della nota legge sull'organizzazione e la procedura in materia di
tutele e curatele) e poggia quindi su un esame di semplice verosimiglianza.
Sotto questo profilo la documentazione agli atti – che comprende il fascicolo integrale
dell'Autorità di vigilanza sulle tutele e quello della Commissione tutoria
regionale – è senza dubbio sufficiente ai fini della decisione.
4.
La
ricorrente censura una violazione del suo diritto di essere sentita per esserle
stata rifiutata “la possibilità di prendere visione del verbale d'ascolto dei
figli”. La doglianza è caduca per quanto riguarda M__________, divenuto
maggiorenne. Per quel che è di M__________, agli atti figurano due verbali
redatti dalla Commissione tutoria regionale, l'uno del 27 gennaio 2011 e l'altro,
assunto in pendenza di ricorso all'Autorità di vigilanza, del 26 aprile 2011
(doc. 9 e 10). Ammesso e non concesso che AP 1
avesse il
diritto di esaminarli e non solo quello di ottenerne un resoconto scritto (DTF
122.
I 53), non consta ch'essa abbia chiesto invano di consultare gli atti né
durante il termine di ricorso all'Autorità di vigilanza né durante il termine
di impugnazione a questa Camera. Non può lamentare pertanto una violazione del
suo diritto di esprimersi.
5.
Se
i genitori non sono uniti in matrimonio, l'autorità parentale spetta alla madre
(art. 298 cpv. 1 CC). La custodia parentale, che consiste nella facoltà di
determinare il luogo di residenza e le modalità di ricovero del figlio, è una
componente dell'autorità parentale (DTF 128 III 9 consid. 4a con rinvii).
Nondimeno, ove non possa evitare altrimenti che lo sviluppo armonioso del
figlio – inteso non solo in senso fisico, ma anche morale e spirituale – sia
compromesso, l'autorità tutoria toglie la custodia parentale alla madre e
ricovera il figlio “convenientemente” (art. 310 cpv. 1 CC). In tal caso la
madre conserva l'autorità parentale, mentre la custodia passa all'autorità
tutoria, che colloca il figlio “convenientemente” (DTF 128 III 9 con richiami).
Le persone cui l'autorità tutoria affida il figlio in simili circostanze diventano
genitori affilianti (nell'accezione dell'art. 294 CC) e acquisiscono una custodia di fatto, i cui tratti essenziali
sono enunciati all'art. 300 cpv. 1 CC (DTF 128 III 10 consid. 4b).
Nella
fattispecie il dispositivo n. 1 della decisione adottata il 28 febbraio
2011.
dalla Commissione tutoria regionale è redatto in maniera infelice (“La
custodia su M__________ e M__________ è temporaneamente affidata al signor AO 1
e contestualmente revocata alla signora PI 2”). Giuridicamente esso va inteso nel senso che la custodia parentale è stata temporaneamente tolta alla madre, la
quale ha conservato unicamente l'autorità parentale. La custodia
parentale è passata temporaneamente alla Commissione tutoria regionale, che ha ricoverato
temporaneamente M__________ dal padre (per quanto riguarda M__________ il
collocamento è superato). La custodia parentale vera e propria è continuata a
rimanere alla Commissione tutoria regionale. AO 1 ha acquisito unicamente una custodia “di fatto”, con tutti i limiti che questa comporta (DTF 128
III 10 consid. 4b). Nella misura in cui chiede di essere reintegrata
nell'autorità parentale su M__________ (M__________ è diventato maggiorenne –
come detto – nel corso della procedura), AP 1 formula di conseguenza una
richiesta senza oggetto, tale attribuzione non essendole mai stata tolta.
6.
I rischi
incombenti sul bene del figlio nel caso in cui una coppia che vive in un'economia
domestica comune si divida (quello di trovarsi esposto a tensioni fra genitori)
sono sostanzialmente gli stessi tanto nel caso in cui i genitori siano sposati
quanto nel caso in cui non lo siano. La differenza si riconduce al fatto che nella
prima ipotesi entrambi i genitori detengono insieme l'autorità parentale
(art. 297 cpv. 1 CC), e quindi la custodia sui figli, mentre nella seconda
l'autorità parentale compete alla sola madre (art. 298 cpv. 1 CC), e con essa
la custodia (a meno che i genitori abbiano ottenuto l'autorità parentale in comune:
art. 298a cpv. 1 CC). Dandosi sospensione della comunione domestica, quindi,
per proteggere il bene del figlio nel caso di genitori sposati è sufficiente – in
linea di principio – attribuire la custodia parentale a uno di loro (l'autorità
parentale può essere lasciata in comune fino alla pronuncia del divorzio). Nel
caso di genitori non sposati (che non abbiano ottenuto l'autorità parentale in
comune), invece, ovvero la custodia parentale – e con essa la custodia – è lasciata
alla madre, unica titolare dell'autorità parentale, ovvero la custodia è tolta
alla madre e passa all'autorità tutoria, la madre rimanendo titolare unicamente
dell'autorità parentale. Spetta poi all'autorità tutoria collocare
convenientemente il figlio, se possibile dal padre, il quale acquisisce una mera
custodia “di fatto”.
I criteri
cui deve ispirarsi l'autorità tutoria per proteggere il bene del figlio nel
caso di genitori conviventi non sposati che si separino sono essenzialmente
analoghi – come detto – a quelli cui deve far capo il giudice chiamato a
statuire sull'affidamento dei figli nell'ambito di misure a protezione
dell'unione coniugale o in cause di divorzio (Chaix
in: Commentaire romand, Code civil I, Basilea 2010, n. 19 ad art. 176 con
rinvio alla nota 55). Primario e decisivo è il bene del figlio (DTF 131 III 212
consid. 5). Per salvaguardarlo occorre ponderare le
relazioni personali del figlio stesso con i genitori, le capacità parentali dei
genitori, la loro attitudine a prendersi cura personalmente del figlio
e di occuparsene, così come quella di favorire i contatti vicendevoli. Tutto
ciò allo scopo di trovare una soluzione che, tenuto conto di
tutte le circostanze, garantisca al figlio la stabilità necessaria per un armonioso
sviluppo fisico, psichico e intellettuale (DTF 136 I 180 consid. 5.3). Se entrambi i genitori sono idonei alla custodia, la preferenza va
data a quello che ha maggiore disponibilità di tempo, rispettivamente a quello
che offre maggiore stabilità (DTF 117 II 355, 114 II 203 consid. 5; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.146 del 22 ottobre 2010,
consid. 6).
7.
Qualora
occorra proteggere il bene del figlio con urgenza, la custodia parentale può
essere tolta a un genitore anche in via provvisionale. In tale eventualità la
misura è emanata nel quadro di un giudizio sommario fondato, per forza di cose,
sulla verosimiglianza. Dovendo statuire entro breve, in condizioni del genere il
giudice o l'autorità tutoria si limita a valutare quale soluzione offra, nel
complesso e in apparenza, le migliori garanzie perché il figlio possa rimanere
nel proprio ambiente durante la procedura (I CCA, sentenza inc. 11.1995.223 del
24.
ottobre 1995, consid. 5b con citazioni). Tale decisione non pregiudica manifestamente
la decisione finale, che potrà anche risultare diversa, secondo quanto sarà emerso
nel frattempo dall'istruttoria.
Nel caso
in esame la Commissione tutoria regionale ha tolto la custodia parentale a AP 1 in via provvisionale – appunto – nell'attesa che l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni e il
Servizio medico-psicologico adempiano il loro incarico, l'uno valutando la
situazione della figlia dal profilo socio-ambientale e l'altro accertando le
capacità parentali dei genitori. La questione è di sapere se tale assetto denoti,
nel complesso e a un giudizio di apparenza, le premesse più favorevoli perché M__________
possa rimanere nel proprio ambiente durante la procedura. A un sommario esame
la risposta è univoca. L'ambiente della figlia è quello in cui essa si trova tuttora,
dopo che la madre è andata ad abitare per conto proprio nell'aprile del 2010.
Lì essa vuole rimanere e lì continua ad abitare il fratello che, divenuto
maggiorenne, non ha alcuna intenzione di trasferirsi dalla madre. Quanto alle
relazioni personali della ragazza con il padre, esse sono eccellenti, come quelle
con il fratello, mentre sono di chiaro rigetto verso la madre, al punto che M__________
cerca di evitare gli incontri con lei durante il fine settimana. AO 1 esercita
un'attività professionale, ma la sua presenza in casa è costante e l'età della
figlia non richiede più un accudimento assiduo. Ove debba assentarsi per
lavoro, egli si è organizzato in modo che la figlia possa essere ospitata da
una vicina (verbale d'udienza 9 dicembre 2010, 2° foglio, nel fascicolo della
Commissione tutoria regionale, rubrica “Verbali/Incontri”).
8.
La
ricorrente afferma non sussistere alcun “pericolo” (nel senso dell'art. 310
cpv. 1 CC) perché la Commissione tutoria regionale avesse a sottrarle la
custodia parentale, ma disconosce la situazione di aperto conflitto che si è
venuta a creare in esito alla sua esigenza di vedere una figlia – renitente – seguirla
al nuovo domicilio, sia pure nel medesimo Comune. Certo, essa fa valere che la
volontà di M__________ non è determinante, ma a parte il fatto che il desiderio
della figlia è solo uno dei criteri preposti all'affidamento, essa disconosce
che l'opinione di un minorenne è viepiù importante – come ha ricordato
l'Autorità di vigilanza sulle tutele (decisione impugnata, consid. 4a) – nella
misura in cui, vista l'età e lo sviluppo di lui, tale desiderio appaia come una
decisione consolidata e sia l'espressione di una stretta relazione affettiva con il genitore (I CCA,
sentenza inc. 11.2005.82 del 30 novembre 2005, consid. 7 con
richiami di dottrina e giurisprudenza). Nella fattispecie nemmeno l'appellante
asserisce che il desiderio di M__________, quindicenne, non sia sincero e
autentico. Pretende che l'avversione della figlia nei suoi confronti sia dovuta
alla “deriva educativa” del padre, ma non contesta che le relazioni di lei con
il genitore e il fratello siano ottime né che l'ambiente abituale della figlia
sia quello in cui essa si trova ora. Quanto la ricorrente persegue non è, in
sintesi, di lasciare provvisoriamente la figlia nel proprio ambiente durante la
procedura, bensì di forzare la figlia a seguirla subito in nome di un bene da
lei soggettivamente interpretato.
Soggiunge
la ricorrente che AO 1 è inidoneo a
educare
la figlia, come dimostrano immagini apparse in Facebook di feste tenute da M__________
in assenza di lui, durante le quali si sono consumate quantità spropositate di
birra e si è fatto uso di droghe leggere. Ora, che in una circostanza i figli
abbiano profittato dell'assenza del padre per una bravata di eccessi adolescenziali
è pacifico. A prescindere dalla circostanza tuttavia che ciò risulta essere accaduto
una sola volta e che il padre afferma di avere adottato provvedimenti perché simili
episodi non si ripetano, come ha rilevato l'Autorità di vigilanza sulle tutele (decisione
impugnata, consid. 5b) tale singola vicenda non basta a rendere verosimile
l'incapacità di AO 1 a occuparsi della figlia. La ricorrente reitera addebiti
di “gravi lacune educative” con riferimento a “scuola, alimentazione, salute,
abitudini e comportamenti”, ma invano essa cerca di anticipare la valutazione
del Servizio medico-psicologico sulla base di tali generici addebiti, per di
più senza alcuna competenza in materia. Quando essa rimprovera poi all'ex
compagno di avere “drasticamente alterato la relazione madre-figli,
allontanando la madre da casa e
ostacolando
il ristabilimento di tale relazione” (memoriale, pag. 12), essa formula accuse
prive di qualsiasi riscontro oggettivo. Recriminazioni siffatte non meritano altra
disamina.
9.
Se
ne conclude che, sprovvisto di fondamento, il ricorso è destinato
all'insuccesso. L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la
richiesta di effetto sospensivo contenuta nel memoriale. Per quanto riguarda la
tassa di giustizia e le spese dell'attuale decisione, esse seguono il principio
della soccombenza (art. 31 LPAmm per analogia).
10.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), una privazione della custodia parentale può
formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF)
senza riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. le spese
giudiziarie di fr. 500.– sono poste a carico della ricorrente.
3. Intimazione:
–;
–;
–.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso
dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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