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Decisione

11.2011.97

Privazione della custodia parentale

18 luglio 2011Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i figli sono rimasti con il padre. Il 14 ottobre 2010 AP 1 si è rivolta alla Commissione

tutoria regionale 6, esprimendo inquietudine per la situazione dei figli, e il

22 dicembre successivo ha chiesto di reintegrare entrambi i ragazzi nella sua custodia

siccome unica titolare dell'autorità parentale (art. 298 cpv. 1 CC).

B. Sentiti

genitori e figli, con decisione cautelare del 28 febbraio 2011 – dichiarata

immediatamente esecutiva – la Commissione tutoria regionale ha revocato “temporaneamente”

la custodia parentale alla madre, trasferendola al padre, e ha conferito a AP 1

un diritto di visita ai figli di quattro ore ogni fine settimana, il sabato o

la domenica. Inoltre essa ha incaricato l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni,

__________, di procedere entro tre mesi a una valutazione socio-ambientale della

situazione e ha affidato al Servizio medico-psicologico, __________, il compito

di accertare le capacità parentali dei genitori. In esito alla decisione essa non

ha prelevato tasse né spese.

C. Adita

l'11 marzo 2011 da AP 1, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha confermato il

16 maggio 2011 la decisione della Commissione tutoria regionale, respingendo il

ricorso nella misura in cui era ricevibile. La tassa di giustizia e le spese

(fr. 300.– complessivi) sono state poste a carico della ricorrente, tenuta a

rifondere a AO 1 un'indennità di fr. 500.– per ripetibili.

D. Il

16 giugno 2011 AP 1 ha impugnato a questa Camera la decisione dell'Autorità di

vigilanza sulle tutele, chiedendo di riformarla – previo conferimento

dell'effetto sospen­sivo al ricorso (“appello”) – affinché siano

“immediatamente ripristinati l'affidamento e l'esclusiva autorità parentale di

M__________ __________ alla madre”. Il memoriale non è stato notificato per

osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele dal

1° gen­naio 2011 in poi sono impugnabili a questa Camera con ricorso – e

non più con “appello”, come figura nell'indicazione dei rimedi giuridici della

decisione impugnata – entro 30 gior­ni dalla notifica (nuovo art. 48 della

legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL

4.1.2

, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). Davanti a questa Camera inoltre non

si applica più la procedura ci­vile (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1), bensì il nuovo

art. 74b LPAmm, che rinvia sussidiariamente alle norme sulla procedura

di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Introdotto l'ultimo

giorno utile, il ricorso in esame è tempestivo.

2.

L'Autorità

di vigilanza sulle tutele ha ricordato anzitutto che la decisione impugnata,

adottata nell'attesa che l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni e il Servizio

medico-psicologico assolvano il compito loro affidato, ha carattere meramente

provvisionale, ma può essere impugnata perché suscettiva di arrecare un danno

non altrimenti riparabile (art. 44 LPAmm, cui rinvia l'art. 21 della citata legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). Ciò posto,

essa ha rilevato che il figlio M__________ era diventato maggiorenne in

pendenza di ricorso, di modo che nei suoi riguardi la decisione della Commissione

tutoria regionale è senza oggetto. La privazione temporanea della custodia

parentale riguarda solo M__________ che, quindicenne, rifiuta categoricamente

di trasferirsi dalla madre, con cui ha cattivi rapporti. L'Autorità di vigilanza

sulle tutele ha dato atto che l'applicazione dell'art. 310 cpv. 1 CC non dipende

solo dalla volontà del figlio, ma dev'essere il risultato di un apprezzamento

d'insieme che consideri tutte le circostanze del caso. In concreto nondimeno – essa

ha proseguito – il desiderio di M__________ era condiviso a suo tempo anche dal

fratello, mentre allo stadio attuale della procedura non trovano riscontro i

rimproveri di incapacità alla custodia mossi dalla ricorrente a AO 1. Infine

per la custodia temporanea al padre depone – ha soggiunto l'Autorità di

vigilanza – il criterio della stabilità, la figlia essendo vissuta “sotto la

custodia del padre per un periodo prolungato”.

3.

A

ogni punto del memoriale l'interessata pospone richieste di prova volte all'acquisizione

di non meglio precisati “documenti”, all'interrogatorio formale di AO 1, al richiamo

“dalla CTR 6 dell'intero incarto concernente M__________ e M__________” e all'audizione

di L__________, primogenita che la ricorrente ha avuto nel 1982 dal defunto

marito. Un ricorso davanti al terzo grado di giudizio tuttavia non è una

petizione, nel senso che AP 1 avrebbe dovuto indicare almeno quali fatti intenda

dimostrare con quali prove. Senza dimenticare che la decisio­ne presa il 28

febbraio 2011 dalla Commissione tutoria regionale è meramente provvisionale (art.

26.

cpv. 1 della nota legge sull'organizzazione e la procedura in materia di

tutele e curatele) e poggia quindi su un esame di semplice verosimiglianza.

Sotto questo profilo la documentazione agli atti – che comprende il fascicolo integrale

dell'Autorità di vigilanza sulle tutele e quello della Com­missione tutoria

regionale – è senza dubbio sufficiente ai fini della decisione.

4.

La

ricorrente censura una violazione del suo diritto di essere sentita per esserle

stata rifiutata “la possibilità di prendere visione del verbale d'ascolto dei

figli”. La doglianza è caduca per quanto riguarda M__________, divenuto

maggiorenne. Per quel che è di M__________, agli atti figurano due verbali

redatti dalla Commissione tutoria regionale, l'uno del 27 gennaio 2011 e l'altro,

assunto in pendenza di ricorso all'Autorità di vigilanza, del 26 aprile 2011

(doc. 9 e 10). Ammesso e non concesso che AP 1

avesse il

diritto di esaminarli e non solo quello di ottenerne un resoconto scritto (DTF

122.

I 53), non consta ch'essa abbia chiesto invano di consultare gli atti né

durante il termine di ricorso all'Autorità di vigilanza né durante il termine

di impugnazione a questa Camera. Non può lamentare pertanto una violazione del

suo diritto di esprimersi.

5.

Se

i genitori non sono uniti in matrimonio, l'autorità parentale spetta alla madre

(art. 298 cpv. 1 CC). La custodia parentale, che consiste nella facoltà di

determinare il luogo di residenza e le modalità di ricovero del figlio, è una

componente dell'autorità parentale (DTF 128 III 9 consid. 4a con rinvii).

Nondimeno, ove non possa evitare altrimenti che lo sviluppo armonioso del

figlio – inteso non solo in senso fisico, ma anche morale e spirituale – sia

compromesso, l'autorità tutoria toglie la custodia parentale alla madre e

ricovera il figlio “convenientemente” (art. 310 cpv. 1 CC). In tal caso la

madre conserva l'autorità parentale, mentre la custodia passa all'autorità

tutoria, che colloca il figlio “convenientemente” (DTF 128 III 9 con richiami).

Le persone cui l'autorità tutoria affida il figlio in simili circostanze diventano

genitori affilianti (nell'accezione dell'art. 294 CC) e acquisiscono una custodia di fatto, i cui tratti essenziali

sono enunciati all'art. 300 cpv. 1 CC (DTF 128 III 10 consid. 4b).

Nella

fattispecie il dispositivo n. 1 della decisione adottata il 28 febbraio

2011.

dalla Commissione tutoria regionale è redatto in maniera infelice (“La

custodia su M__________ e M__________ è temporaneamente affidata al signor AO 1

e contestualmente revocata alla signora PI 2”). Giuridicamente esso va inteso nel senso che la custodia parentale è stata temporanea­mente tolta alla madre, la

quale ha conservato unicamente l'autorità parentale. La custodia

parentale è passata temporaneamente alla Commissione tutoria regionale, che ha ricoverato

temporaneamente M__________ dal padre (per quanto riguarda M__________ il

collocamento è superato). La custodia parentale vera e propria è continuata a

rimanere alla Com­missione tutoria regionale. AO 1 ha acquisito unicamente una custodia “di fatto”, con tutti i limiti che questa comporta (DTF 128

III 10 consid. 4b). Nella misura in cui chiede di essere reintegrata

nell'autorità parentale su M__________ (M__________ è diventato maggiorenne –

come detto – nel corso della procedura), AP 1 formula di conseguenza una

richiesta senza oggetto, tale attribu­zione non essendole mai stata tolta.

6.

I rischi

incombenti sul bene del figlio nel caso in cui una coppia che vive in un'economia

domestica comune si divida (quello di trovarsi esposto a tensioni fra genitori)

sono sostanzialmente gli stessi tanto nel caso in cui i genitori siano sposati

quanto nel caso in cui non lo siano. La differenza si riconduce al fatto che nella

prima ipotesi entram­bi i genitori deten­gono insieme l'autorità parentale

(art. 297 cpv. 1 CC), e quindi la custodia sui figli, mentre nella seconda

l'autorità parentale compete alla sola madre (art. 298 cpv. 1 CC), e con essa

la custodia (a meno che i genitori abbiano ottenuto l'autorità parentale in comune:

art. 298a cpv. 1 CC). Dandosi sospensione della comu­nione domestica, quindi,

per proteggere il bene del figlio nel caso di genitori sposati è sufficiente – in

linea di principio – attribuire la custodia parentale a uno di loro (l'autorità

parentale può essere lasciata in comune fino alla pronuncia del divorzio). Nel

caso di genitori non sposati (che non abbiano ottenuto l'autorità parentale in

comune), invece, ovvero la custodia parentale – e con essa la custodia – è lasciata

alla madre, unica titolare dell'autorità parentale, ovvero la custodia è tolta

alla madre e passa all'autorità tutoria, la madre rimanendo titolare unicamente

dell'autorità parentale. Spetta poi all'autorità tutoria collocare

convenientemente il figlio, se possibile dal padre, il quale acquisisce una mera

custodia “di fatto”.

I criteri

cui deve ispirarsi l'autorità tutoria per proteggere il bene del figlio nel

caso di genitori conviventi non sposati che si separino sono essenzialmente

analoghi – come detto – a quelli cui deve far capo il giudice chiamato a

statuire sull'affidamento dei figli nell'ambito di misure a protezione

dell'unione coniugale o in cause di divorzio (Chaix

in: Commentaire romand, Code civil I, Basilea 2010, n. 19 ad art. 176 con

rinvio alla nota 55). Primario e decisivo è il bene del figlio (DTF 131 III 212

consid. 5). Per salvaguardarlo occorre ponderare le

relazioni personali del figlio stesso con i genitori, le capacità parentali dei

genitori, la loro attitudine a pren­dersi cura personal­mente del figlio

e di occuparsene, così come quella di favorire i contatti vicendevoli. Tutto

ciò allo scopo di trovare una soluzione che, tenuto conto di

tutte le circostanze, garantisca al figlio la stabilità neces­saria per un armonioso

sviluppo fisico, psichico e intellettuale (DTF 136 I 180 consid. 5.3). Se entrambi i genitori sono idonei alla custodia, la preferenza va

data a quello che ha mag­giore disponibilità di tempo, rispettivamente a quello

che offre maggiore stabilità (DTF 117 II 355, 114 II 203 consid. 5; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.146 del 22 ottobre 2010,

consid. 6).

7.

Qualora

occorra proteggere il bene del figlio con urgenza, la custodia parentale può

essere tolta a un genitore anche in via prov­visionale. In tale eventualità la

misura è emanata nel quadro di un giudizio sommario fondato, per forza di cose,

sulla verosimiglianza. Dovendo statuire entro breve, in condizioni del genere il

giudice o l'autorità tutoria si limita a valutare quale soluzione offra, nel

complesso e in apparenza, le migliori garanzie perché il figlio possa rimanere

nel proprio ambiente durante la procedura (I CCA, sentenza inc. 11.1995.223 del

24.

ottobre 1995, consid. 5b con citazioni). Tale decisione non pregiudica manifestamente

la decisione finale, che potrà anche risultare diversa, secondo quanto sarà emerso

nel frattempo dall'istruttoria.

Nel caso

in esame la Commissione tutoria regionale ha tolto la custodia parentale a AP 1 in via provvisionale – appunto – nell'attesa che l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni e il

Servizio medico-psicologico adempiano il loro incarico, l'uno valutando la

situazione della figlia dal profilo socio-ambientale e l'altro accertando le

capacità parentali dei genitori. La questione è di sapere se tale assetto denoti,

nel complesso e a un giudizio di apparenza, le premesse più favorevoli perché M__________

possa rimanere nel proprio ambiente durante la procedura. A un sommario esame

la risposta è univoca. L'ambiente della figlia è quello in cui essa si trova tuttora,

dopo che la madre è andata ad abitare per conto proprio nell'aprile del 2010.

Lì essa vuole rimanere e lì continua ad abitare il fratello che, divenuto

maggiorenne, non ha alcuna intenzione di trasferirsi dalla madre. Quanto alle

relazioni personali della ragazza con il padre, esse sono eccellenti, come quelle

con il fratello, mentre sono di chiaro rigetto verso la madre, al punto che M__________

cerca di evitare gli incontri con lei durante il fine settimana. AO 1 esercita

un'attività professionale, ma la sua presenza in casa è costante e l'età della

figlia non richiede più un accudimento assiduo. Ove debba assentarsi per

lavoro, egli si è organizzato in modo che la figlia possa essere ospitata da

una vicina (verbale d'udienza 9 dicembre 2010, 2° foglio, nel fascicolo della

Commissione tutoria regionale, rubrica “Verbali/Incontri”).

8.

La

ricorrente afferma non sussistere alcun “pericolo” (nel senso dell'art. 310

cpv. 1 CC) perché la Commissione tutoria regionale avesse a sottrarle la

custodia parentale, ma disconosce la situazione di aperto conflitto che si è

venuta a creare in esito alla sua esigenza di vedere una figlia – renitente – seguirla

al nuovo domicilio, sia pure nel medesimo Comune. Certo, essa fa valere che la

volontà di M__________ non è determinante, ma a parte il fatto che il desiderio

della figlia è solo uno dei criteri preposti all'affida­mento, essa disconosce

che l'opinione di un minorenne è viepiù importante – come ha ricordato

l'Autorità di vigilanza sulle tutele (decisione impugnata, consid. 4a) – nella

misura in cui, vista l'età e lo sviluppo di lui, tale desiderio appaia come una

decisione consolidata e sia l'espressione di una stretta relazione affettiva con il genitore (I CCA,

sentenza inc. 11.2005.82 del 30 novem­bre 2005, consid. 7 con

richiami di dottrina e giurisprudenza). Nella fattispecie nemmeno l'appellante

asserisce che il desiderio di M__________, quindicenne, non sia sincero e

autentico. Pretende che l'avversione della figlia nei suoi confronti sia dovuta

alla “deriva educativa” del padre, ma non contesta che le relazioni di lei con

il genitore e il fratello siano ottime né che l'ambiente abituale della figlia

sia quello in cui essa si trova ora. Quanto la ricorrente persegue non è, in

sintesi, di lasciare provvisoriamente la figlia nel proprio ambiente durante la

procedura, bensì di forzare la figlia a seguirla subito in nome di un bene da

lei soggettivamente interpretato.

Soggiunge

la ricorrente che AO 1 è inidoneo a

educare

la figlia, come dimostrano immagini apparse in Face­book di feste tenute da M__________

in assenza di lui, durante le quali si sono consumate quantità spropositate di

birra e si è fatto uso di droghe leggere. Ora, che in una circostanza i figli

abbiano profittato dell'assenza del padre per una bravata di eccessi adolescenziali

è pacifico. A prescindere dalla circostanza tuttavia che ciò risulta essere accaduto

una sola volta e che il padre afferma di avere adottato provvedimenti perché simili

episodi non si ripetano, come ha rilevato l'Autorità di vigilanza sulle tutele (decisione

impugnata, consid. 5b) tale singola vicenda non basta a rendere verosimile

l'incapacità di AO 1 a occuparsi della figlia. La ricorrente reitera addebiti

di “gravi lacune educative” con riferimento a “scuola, ali­mentazione, salute,

abitudini e comportamenti”, ma invano essa cerca di anticipare la valutazione

del Servizio medico-psicologico sulla base di tali generici addebiti, per di

più senza alcuna competenza in materia. Quando essa rimprovera poi all'ex

compagno di avere “drasticamente alterato la relazione madre-figli,

allontanando la madre da casa e

ostacolando

il ristabilimento di tale relazione” (memoriale, pag. 12), essa formula accuse

prive di qualsiasi riscontro oggettivo. Recriminazioni siffatte non meritano altra

disamina.

9.

Se

ne conclude che, sprovvisto di fondamento, il ricorso è destinato

all'insuccesso. L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la

richiesta di effetto sospensivo contenuta nel memoriale. Per quanto riguarda la

tassa di giustizia e le spese dell'attuale decisione, esse seguono il principio

della soccombenza (art. 31 LPAmm per analogia).

10.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), una privazione della custodia parentale può

formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF)

senza riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. le spese

giudiziarie di fr. 500.– sono poste a carico della ricorrente.

3. Intimazione:

–;

–;

–.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso

dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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