11.2011.98
Stralcio di appelli dai ruoli per desistenza
19 luglio 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
11.2011.98
Data decisione, Autorità:
19.07.2012, ICCA
Titolo:
Stralcio di appelli dai ruoli per desistenza
DESISTENZA
art. 242 cpv. 2 CPC
Incarto n.
11.2011.98
Lugano
19 luglio
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa SO.2011.1231
(modifica di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 30 marzo 2011 da
AP 1
(ora patrocinata dall'avv. PA 1,)
contro
AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 1, __________);
premesso
che con decisione del 22 giugno 2011 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha respinto un'istanza presentata da il 30 marzo 2011 per ottenere
la modifica di misure a protezione dell'unione coniugale, in particolare nel senso
di vedersi erogare un contributo alimentare di fr. 1152.30 mensili dal 24 marzo
2011, oltre alla somma di fr. 3723.70, e di vedersi restituire un cane, ponendo
la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1000.– a carico delle parti
in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili;
ricordato
che AP 1 ha impugnato tale decisione con un appello del 1° luglio 2011 nel
quale chiedeva – previo conferimento del gratuito patrocinio – la condanna del
marito a versarle un contributo alimentare di fr. 1022.15 mensili dal 24 marzo
2011 e a restituirle il cane;
preso
atto che contro la decisione citata è insorto il 4 luglio 2011 anche AO 1,
postulando il gratuito patrocinio per la causa di primo grado (oltre che per
l'appello) e l'addebito degli oneri processuali alla moglie;
accertato
che nelle sue osservazioni del 21 luglio 2011 egli ha poi proposto di
respingere l'appello della moglie;
rammentato
che la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello di AP 1 è stata
dichiarata priva d'interesse con decreto presidenziale dell'8 luglio 2011;
rilevato
che il Pretore ha trasmesso il 12 luglio 2012 a questa Camera copia conforme di un verbale d'udienza di quello stesso giorno in cui figura un accordo completo di
divorzio e, per quanto attiene agli appelli, la seguente clausola:
Le parti, sottoscrivendo il presente
verbale, dichiarano irrevocabilmente di ritirare gli appelli pendenti,
postulando comunque che tenuto conto delle particolarità del caso, dello sforzo
conciliativo compiuto, della legittimità degli appelli e del contesto di
Considerandi
precarietà economica in cui si muovono, chiedono di prescindere dal prelievo di
tasse e spese d'appello;
ritenuto
che il ritiro degli appelli configura desistenza con effetti di decisione
passata in giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC) e che in tal caso il giudice
stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
stabilito che in materia di spese
processuali la desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per ogni
coniuge di assumere – per principio – i costi del proprio appello (art. 106
cpv. 1 seconda frase CPC);
considerato
tuttavia che le condizioni finanziarie verosimilmente difficili in cui versano
le parti, la buona volontà dimostrata da entrambe e la necessità di moderare la
tassa di giustizia (art. 21 LTG) inducono equitativamente a rinunciare a ogni
prelievo (art. 107 cpv. 2 lett. f CPC);
appurato
che nessuna delle parti pretende la rifusione di ripetibili in esito al ritiro
dell'appello avversario né reitera la domanda di gratuito patrocinio;
decreta: 1. Si prende atto del
ritiro degli appelli. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2.
Non
si riscuotono spese processuali.
3.
Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6
Per la prima Camera civile
del Tribunale d'appello
Il presidente
La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30
000.
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76.
LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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