Lexipedia

Decisione

11.2011.98

Stralcio di appelli dai ruoli per desistenza

19 luglio 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa SO.2011.1231

(modifica di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 30 marzo 2011 da

AP 1

(ora patrocinata dall'avv. PA 1,)

contro

AO 1

(patrocinato dall'avv. PA 1, __________);

premesso

che con decisione del 22 giugno 2011 il Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 6, ha respinto un'istanza presentata da il 30 marzo 2011 per ottenere

la modifica di misure a protezione dell'unione coniugale, in particolare nel senso

di vedersi erogare un contributo alimentare di fr. 1152.30 mensili dal 24 marzo

2011, oltre alla somma di fr. 3723.70, e di vedersi restituire un cane, ponendo

la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1000.– a carico delle parti

in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili;

ricordato

che AP 1 ha impugnato tale decisione con un appello del 1° luglio 2011 nel

quale chiedeva – previo conferimento del gratuito patrocinio – la condanna del

marito a versarle un contributo alimentare di fr. 1022.15 mensili dal 24 marzo

2011 e a restituirle il cane;

preso

atto che contro la decisione citata è insorto il 4 luglio 2011 anche AO 1,

postulando il gratuito patrocinio per la causa di primo grado (oltre che per

l'appello) e l'addebito degli oneri processuali alla moglie;

accertato

che nelle sue osservazioni del 21 luglio 2011 egli ha poi proposto di

respingere l'appello della moglie;

rammentato

che la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello di AP 1 è stata

dichiarata priva d'interesse con decreto presidenziale dell'8 luglio 2011;

rilevato

che il Pretore ha trasmesso il 12 luglio 2012 a questa Camera copia conforme di un verbale d'udienza di quello stesso giorno in cui figura un accordo completo di

divorzio e, per quanto attiene agli appelli, la seguente clausola:

Le parti, sottoscrivendo il presente

verbale, dichiarano irrevocabilmente di ritirare gli appelli pendenti,

postulando comunque che tenuto conto delle particolarità del caso, dello sforzo

conciliativo compiuto, della legittimità degli appelli e del contesto di

Considerandi

precarietà economica in cui si muovono, chiedono di prescindere dal prelievo di

tasse e spese d'appello;

ritenuto

che il ritiro degli appelli configura desistenza con effetti di decisione

passata in giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC) e che in tal caso il giudice

stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

stabilito che in materia di spese

processuali la desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per ogni

coniuge di assumere – per principio – i costi del proprio appello (art. 106

cpv. 1 seconda frase CPC);

considerato

tuttavia che le condizioni finanziarie verosimilmente difficili in cui versano

le parti, la buona volontà dimostrata da entrambe e la necessità di moderare la

tassa di giustizia (art. 21 LTG) inducono equitativamente a rinunciare a ogni

prelievo (art. 107 cpv. 2 lett. f CPC);

appurato

che nessuna delle parti pretende la rifusione di ripetibili in esito al ritiro

dell'appello avversario né reitera la domanda di gratuito patrocinio;

decreta: 1. Si prende atto del

ritiro degli appelli. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2.

Non

si riscuotono spese processuali.

3.

Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6

Per la prima Camera civile

del Tribunale d'appello

Il presidente

La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30

000.

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.

76.

LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster