Lexipedia

Decisione

11.2011.99

Protezione dell'unione coniugale

16 luglio 2013Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi a vivere separati, ha affidato L__________ alla madre, ha

disciplinato il diritto di visita paterno e ha obbligato AO 1a versare alla

moglie “a partire dalla crescita in giudicato della presente decisione”

contributi alimentari di:

fr. 4800.– mensili per la moglie stessa (dispositivo n. 7),

fr.

1600.– mensili, assegni familiari compresi, per il figlio L__________ fino alla

conclusione di un'adeguata formazione professionale (dispositivo n. 4) e

fr.

1605.– mensili, assegni familiari compresi, per il figlio P__________ fino alla

conclusione di un'adeguata formazione professionale (dispositivo n. 5),

attribuendo,

sempre “a partire dalla crescita in giudicato della presente decisione”, l'abitazione

coniugale alla moglie con ordine al marito di lasciare l'alloggio entro 10

giorni (dispositivo n. 9). Le spese processuali di fr. 4610.–

sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 4000.–

per ripetibili.

D. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 5

luglio 2011 in cui chiede di rifor­mare i dispositivi predetti eliminando la

locuzione “a partire dalla crescita in giudicato della presente decisione”.

Contestualmente essa postula l'esecutività anticipata di tali dispositivi. L'11

luglio 2011 AO 1 ha appellato a sua volta la sentenza del Pretore per ottenere

la riduzione del contributo alimentare in favore della moglie a fr. 2950.–

mensili “a partire dalla crescita in giudicato della presente decisione”, oltre

a un diverso riparto delle spese processuali. Il 19 luglio 2011 AP 1 ha

comunicato di ritirare l'appello limitatamente all'impugnazione del dispositivo

n. 9 (attribuzione dell'alloggio coniugale). Nelle loro osservazioni del 28 e

29 luglio 2011 le parti concludono vicendevolmente per la reiezione dell'appello

avversario (inc. 11.2011.99).

E. Con

decreto del 12 luglio 2011 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta

di AP 1 intesa a ottenere l'esecutività anticipata dei dispositivi n. 4, 5, 7 e

9 della decisione impugnata. Un ricorso in materia civile introdotto il 16

agosto 2011 dalla richiedente contro tale decreto è stato dichiarato inammissibile

dal Tribunale federale con sentenza 5A_533/2011 del 12 marzo 2012.

F. Nel frattempo, il 30 giugno 2011, l'istante ha invitato il Pretore a emanare provvedimenti cautelari, la decisione a tutela

dell'unione coniugale dispiegando effetti solo dal passaggio in giudicato. Con

decreto del 4 luglio 2011 il Pretore aggiunto ha stralciato dai ruoli le

istanze cautelari siccome prive d'oggetto. Contro tale decreto AP 1 è insorta a

questa Camera con un appello del 13 luglio 2011 per

ottenere l'emanazione in via cautelare delle stesse misure decise con la sentenza

del 24 giugno 2011 a tutela dell'unione coniugale o, in subordine, l'ingiunzione

al Pretore di statuire senza indugio a titolo cautelare.

L'appello non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a tutela dell'unione coniugale intimate dai Pretori

dopo il 1° gennaio 2011 sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura

sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314

cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, l'appello è

ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri

l'entità dei contributi alimentari controversi. Tempestivi, entrambi gli appelli

sulle misure protettrici sono di conseguenza ricevibili.

Quanto al

decreto cautelare, esso era appellabile – a sua volta – entro 10 giorni dalla

notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC) e in materia di valore litigioso soggiace

al medesimo requisito del merito. Nella fattispecie l'entità dei contributi

alimentari richiesti supera fr. 10 000.–. Tem­pestivo, anche l'appello contro il

decreto cautelare è pertanto ricevibile.

I. Sull'appello

5.

luglio 2011 di AP 1

2.

Il Pretore ha stabilito contributi alimentari per moglie e figli “a

partire dalla crescita in giudicato della presente decisione”, soggiungendo che

con l'emanazione della decisione a tutela del­l'unione coniugale le richieste

di provvedimenti cautelari erano “da considerarsi evase, rispettivamente

decadute”. L'appellante chiede di eliminare la locuzione “a partire dalla

crescita in giudicato della presente decisione”, lamentando che in tal modo il

Pretore ha conferito effetto sospensivo alle misure protettrici

del­l'unione coniugale mentre tali misure non ne beneficiano. E ciò costituisce

– a suo parere – un vizio di procedura, dato che non spetta al Pretore

subordinare l'efficacia di una tale sentenza al passaggio in giudicato della

medesima. L'appellante ricorda poi

che fino al 31 dicembre 2010 le sentenze a tutela dell'unione coniugale, quand'anche

impugnate, erano immediatamente esecutive, tant'è che le procedure cautelari venivano

stralciate dai ruoli poiché superate, e che rifiutando in concreto l'emanazione

di misure cautelari il Pretore

sarebbe caduto in un diniego di giustizia.

3.

Che le misure a protezione dell'unione

coniugale siano assimilabili a “decisioni in materia di provvedimenti

cautelari” nel senso dell'art. 315 cpv. 4 lett. b CPC, di modo che un appello diretto

contro queste ultime non ha effetto sospensivo, è vero (DTF 137 III 477 consid.

4.

). Sta di fatto che in concreto il Pretore ha deliberatamente fatto decorrere

i contributi litigiosi dal passaggio in giudicato della propria decisione. Come

si evince dalla motivazione del decreto cautelare emesso il 4 luglio 2011, egli

conferma di non avere inteso statuire per il lasso di tempo anteriore. Ora, l'art.

173.

cpv. 3 CC (applicabile per analogia anche nel quadro dell'art. 176 CC: DTF

115.

II 204 consid. 4; Chaix in:

Commentaire romand, CC I, n. 12 ad art. 176) prevede che i contributi pecuniari

per il mantenimento della famiglia nell'ambito di misure a tutela dell'unione

coniugale possono essere pretesi “per il futuro e per l'anno precedente l'istanza”,

intendendosi per “futuro” il periodo a valere

dalla litispendenza (Schwander in:

Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 6 ad art. 176 con richiamo). Nella fattispecie AP 1 ha chiesto contributi ali­mentari per sé e i

figli il 14 dicembre 2010 senza specificare da quando. Sta di fatto che – per

principio – i contributi alimentari vanno fatti decorrere dalla data dell'istanza

(sentenza del Tribunale federale 5A_765/2010 del 17 marzo 2011, consid. 4.2 in:

SJ 2011 I 343; I CCA, sentenza inc. 11.2011.85

dell'11 ottobre 2012, consid. 7e), non dal passaggio in giudicato della

decisione (sentenza del Tribunale federale 5P.213/2004 del 6 luglio 2004, consid.

1.

; Schwander, loc. cit.).

Per

equità è senz'altro possibile scostarsi dal principio testé

enunciato.

Il convenuto però non ha addotto alcun motivo che giustificasse una simile

scelta, né il Pretore ha evocato ragioni particolari. Nel caso specifico i

contributi alimentari per moglie e figli vanno dunque fatti decorrere dal 14

dicembre 2010, in accoglimento dell'appello, fermo restando che AO 1

può porre

in compensazione del dovuto la somma di fr. 2000.– mensili, corrispondenti

all'impegno da lui assunto al­l'udienza del

12.

gennaio 2011 (verbali, pag. 7), ciò che la moglie non contesta (appello del 13

luglio 2011, pag. 5), ma non quanto ha pagato per “le altre fatture della

famiglia”, al cui proposito tutto si ignora (cfr. DTF 138 III 585 consid.

6.1

, 135 III 319 consid. 2.4).

II. Sull'appello

11.

luglio 2011 di AO 1

4.

Per quel che riguarda l'entità dei contributi alimentari, il

Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 12 989.20.– mensili

(fr. 9249.20 da attività lucrativa, fr. 1250.– di bonus e fr.

2480.

– dalla locazione di due appartamenti nella strada __________ a __________)

a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3735.55 mensili (mini­mo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 190.40, interessi

ipotecari dei due appartamenti nella strada __________ a __________ fr. 236.50,

spese

accessorie

per uno dei due appartamenti fr. 130.25, imposte fr. 778.40). Quanto alla moglie, il Pretore ha calcolato solo

il fabbisogno minimo di fr. 3538.75 mensili (minimo esistenziale del

diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, oneri ipotecari e spese della proprietà per piani fr. 1272.05, premio della cassa malati fr. 204.70, assicurazione domestica fr. 72.–, spese di trasferta fr. 140.–, imposte

fr. 500.–). I fabbisogni in denaro di P__________ e L__________, infine, sono stati

stimati sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della

gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo in fr. 1605.–

mensili ciascuno. Ciò posto, constatata un'eccedenza nel bilancio

familiare di fr. 2504.90 mensili, il Pretore ha riconosciuto alla moglie

un contributo alimentare di fr. 4800.– e uno ai figli di fr. 1605.–

mensili ciascuno, assegni familiari compresi.

5.

L'appellante

chiede di aumentare il proprio fabbisogno minimo a fr. 5829.65 mensili,

rilevando che il costo dell'alloggio va portato in fr. 1440.– mensili, come ammette

la moglie, tanto più che dal 1° luglio 2011 egli si è trasferito in uno dei due

appartamenti nella strada __________ a __________ per il quale il Pretore gli ha

computato un'entrata di fr. 1440.– mensili. Egli chiede inoltre di considerare

gli ammortamenti per i due immobili, di complessivi fr. 1833.30 mensili, come pure

il premio per l'assicurazione dell'economia domestica, di fr. 20.80 mensili.

a) Contrariamente

a quanto l'appellante asserisce, non risulta che la moglie gli abbia riconosciuto

un costo dell'alloggio di fr. 1440.– mensili. Essa si è limitata a esigere che

il marito lasciasse l'abitazione coniugale e si trasferisse in un suo appartamento

nella strada __________ a __________. Né una tale ammissione può ravvisarsi per

il fatto che l'istante ha chiesto di conteggiare nel reddito del marito soltanto

le pigioni dell'altro appartamento, di fr. 1050.– mensili. Essa si è limitata a

chiedere di inserire nel fabbisogno minimo del marito gli oneri

ipotecari di tali appartamenti (istanza, pag. 8). Ciò premesso, nel

fabbisogno minimo di un coniuge va considerato, di regola, l'equivalente della

pigione che questi dovrebbe sopportare se vivesse da sé solo (RtiD II-2004 pag.

562.

consid. 8a,

I-2005

pag. 764 consid. 5 con rimandi; Rep. 1995 pag. 142 in alto). E in concreto una

spesa di fr. 1200.– mensili appare senz'altro consona alle necessità di una

persona sola nel Luganese. Senza dimenticare che, quanto meno fino al

30.

giugno 2011, tale spesa nemmeno esisteva. La moglie non avendo appellato l'entità

del contributo alimentare, non soccorrono tuttavia gli estremi per intervenire

al riguardo, i contributi alimentari per i figli essendo garantiti.

b) Per quanto attiene all'ammortamento ipotecario, esso non è un costo

dell'alloggio, bensì un ordinario rimborso di mutuo. Alla stregua di ogni

estinzione di debito, esso va onorato perciò nella misura in cui i mezzi

finanziari della famiglia lo consentono, almeno nel caso in cui il mutuo sia

stato contratto prima della separazione o i coniugi siano solidalmente responsabili

del rimborso (DTF 127 III 292 consid. 2a/bb; sentenza del Tribunale

federale 5A_453/2009 del 9 novembre 2009, consid. 4.3.2 in: SJ 132/2010 I 327; I CCA,

sentenza inc. 11.2008.8 del 2 settembre 2012, consid. 5c). In concreto il

debito risale pacificamente a prima della separazione, come l'ammortamento. E

siccome il bilancio familiare consente di far fronte all'esborso di fr.

1833.

– mensili (doc. 19 e 20), esso va riconosciuto dal passaggio in giudicato della sentenza, come chiede l'appellante. Nelle

osservazioni all'appello AP 1 si duole a ragione, nondimeno, che l'ammortamento

del debito ipotecario gravante l'abitazione coniu­gale – onere che indubbiamente

esisteva già prima della separazione – non è stato conteggiato nel suo fabbisogno

minimo, per quanto le sia stato riconosciuto il pagamento degli oneri ipotecari

relativi a quell'immobile. Per non trascendere in una manifesta e iniqua disparità

di trattamento va inserita dunque, nel fabbisogno minimo della moglie la relativa

spesa di fr. 458.– mensili (doc. M e 14) dal passaggio in

giudicato della sentenza.

c) Relativamente

all'assicurazione dell'economia domestica, il premio va incluso – di principio

– nel fabbisogno minimo del coniuge che se ne fa carico (DTF 114 II 395 consid.

4c; I CCA, sentenza inc. 11.2010.82 del 28 febbraio 2012, consid. 8b). Documentato

(doc. 24), in concreto l'esborso di fr. 20.80 mensili va riconosciuto così dal

passaggio in giudicato della sentenza, come chiede l'appellante.

d) In definitiva, fino al passaggio in giudicato della decisione impugnata

gli accertamenti del Pretore sui fabbisogni minimi delle parti rimangono intatti.

Dopo di allora il fabbisogno minimo di AO 1 va stabilito in fr. 5589.65 mensili

(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 1200.–,

premio della cassa malati fr. 190.40, interessi ipotecari dei due appartamenti nella strada __________ a

__________ fr. 236.50, spese accessorie per un solo appartamento fr. 130.25,

ammortamento dei due appartamenti fr. 1833.30, assicurazione dell'economia

domestica fr. 20.80, imposte fr. 778.40) e quello di AP 1 in fr. 3996.75 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo

per genitore affidatario fr. 1350.–, oneri ipotecari e spese della proprietà per piani fr. 1272.05, ammortamento fr. 458.50, premio della cassa malati fr. 204.70, assicurazione domestica fr. 72.–, spese di

trasferta fr. 140.–, imposte fr. 500.–).

6.

AO 1

rimprovera al Pretore di non avere imputato all'istante alcun reddito, sostenendo

che tra il gennaio e il novembre del 2010 AP 1 prestava

servizi di natura erotica su Internet (cam girl),

conseguendo un guadagno medio di almeno € 1466.10 mensili.

E siccome iscriversi a tali siti è sempre possibile, a suo parere si giustifica

di continuare a computare all'interessata un reddito di almeno fr. 1500.–

mensili. Nella sentenza impugnata il Pretore, accertato

che la moglie non esercita alcuna attività lucrativa, ha rilevato che il

reddito prospettato dal marito non è effettivo, l'interessata non essendo più

iscritta a siti erotici. Inoltre attribuire a quest'ultima “un reddito derivante

da un'attività dal summenzionato sito – dopo che la moglie si è cancellata – sarebbe

alquanto contraddittorio e abusivo, viste le pesanti conseguenze che il marito

ha fatto valere”.

a)

Durante una procedura a tutela dell'unione coniugale un coniuge

professionalmente inattivo (in tutto o in parte) può essere costretto a

riprendere o a estendere un'attività lucrativa a tre condizioni cumulative:

quando non sia possibile attingere all'eccedenza o – almeno provvisoriamente –

a sostanza accumulata durante la vita in comune, quando i mezzi a disposizione

(compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare due economie

domestiche separate nonostante le restrizio­ni imposte dalle circostanze e

quando la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa da parte del coniuge

interessato sia compatibile con la situazione personale di lui

(età, stato di salute, formazione professionale e così via), oltre

che con la situazione del mercato del lavoro. Il “contributo pecuniario” di un

coniuge in favore dell'altro deve fondarsi anzitutto sugli accordi intercorsi esplicitamente

o tacitamente dalla coppia sul riparto dei compiti e le prestazioni in denaro

durante la vita in comune, accordi che hanno conferito all'unione una

determinata struttura (art. 163 cpv. 2 CC). Tale struttura non va sovvertita

già nel quadro di misure a tutela del­l'unione coniugale, poiché così facendo

si precorrerebbe la sentenza di divorzio. Anzi, proprio per stabilizzare la

situazione, se non per salvare il matrimonio, le misure a tutela dell'unione

coniugale devono tenere conto del modo in cui era organizzata la vita in comune

(RtiD II-2012 pag. 794 con­sid. 2 con rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2010.108

dell'11 gennaio 2012, consid. 3).

b) La

conservazione dei ruoli assunti dai coniugi all'interno della famiglia perde importanza

solo qualora non ci si debba più attendere una ripresa della comunione

domestica. In tal caso lo scopo di favorire l'indipendenza economica del

coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume

maggior peso. Dandosi disunione definitiva già in una procedura a tutela

dell'unione coniugale, in altri termini, si può essere più esigenti nel

pretendere che il coniuge inattivo – o attivo solo con un certo grado

d'occupazione – si impegni con solerzia per sopperire da sé, nella misura del

possibile, al proprio debito mantenimento. Se non ci si deve più attendere una

ripresa della comunione domestica, di conseguenza, in materia di contributi

alimentari si fa capo anticipatamente – per analogia – anche ai parametri

dell'art. 125 CC che regolano il contributo di mantenimento dopo il

divorzio (DTF 137 III 387 consid. 3.1 che precisa la giurisprudenza pubblicata

in DTF 128 III 65). E una riconciliazione delle parti può ragionevolmente

escludersi, salvo elementi che rendano verosimile il contrario, dopo due anni

di vita separata, allorché ogni coniuge può chiedere il divorzio (RtiD II-2012

pag. 794 consid. 3; I-2011 pag. 654 consid. 4b; da ultimo: I CCA, sentenza

inc. 11.2010.108 dell'11 gennaio 2012 consid. 3). Prima di allora occorrono

elementi che rendano verosimile una disunione definitiva.

c) Nella

fattispecie AP 1, titolare di un diploma commerciale, ha smesso nel 2001 o 2002

l'attività al 50% svolta nell'azienda paterna per dedicarsi alla cura dei figli

e della casa. Nel gennaio del 2010 essa si è iscritta a un sito Inter­net,

offrendo prestazioni erotiche tramite webcam (doc. 9) che fino all'ottobre successivo

le ha fruttato un guadagno me­dio di € 1466.10 mensili

(doc. AA). Sui motivi e sulle modalità di esercizio di tale attività i coniugi

hanno fornito versioni discordanti, l'una non più verosimile dell'altra. Ciò

non basta, comunque sia, per ravvisare un cambiamento di

ruolo assunto dalla moglie durante la vita in comune, l'interessata continuando

per l'essenziale in tale periodo a occuparsi della casa e dei figli, a

prescindere dal fatto che nulla rende concretamente verosimile la possibilità

di proseguire l'attività predetta (per altro non necessaria al bilancio

familiare), come pretende il marito. I coniugi, poi,

dopo la presentazione del­l'istanza a tutela dell'unione coniugale, hanno continuato

a vivere nell'alloggio comune di __________, separandosi solo nel giugno del

2011.

Non sono ancora trascorsi, pertanto, i due anni di vita separata che fanno

presumere una disunione definitiva. Su

questo punto la sentenza del Pretore va esente da critiche.

7.

Ciò

posto, per determinare i contributi alimentari dovuti dal passaggio in

giudicato della decisione impugnata (oggetto dell'appello), il bilancio

familiare si presenta come segue:

Reddito del marito fr.

12.

898.20

Reddito

della moglie fr. –.—

fr.

12.

898.20 mensili

Fabbisogno

minimo del marito fr. 5 589.65

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 3 996.75

Fabbisogno

in denaro dei figli fr. 3 210.—

fr.

12.

796.40 mensili

Eccedenza fr.

101.80

Metà

eccedenza fr. 50.90 mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

5589.65

+ fr. 50.90 = fr. 5 640.55 mensili,

deve

destinare al figlio P__________ fr. 1 605.— mensili,

al figlio L__________ fr.

1.

605.— mensili

e deve

versare alla moglie:

fr.

3996.75

+ fr. 50.90 = fr. 4 047.65 mensili,

arrotondati

a fr. 4 050.— mensili.

L'appello

va accolto in definitiva entro questi limiti.

8.

AO

1.

contesta anche il riparto delle spese processuali, che il Pretore gli ha

addebitato interamente, chiedendo di suddividere a metà tra le parti l'onorario

della delegata all'ascolto dei figli, di porre un terzo degli oneri processuali

a carico del­l'istante e di compensare le ripetibili.

a) Secondo

l'art. 148 CPC ticinese il giudice condannava la parte soccombente a rimborsare

all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1). Se vi

era soccombenza reciproca o concorrevano “altri giusti motivi”, egli poteva procedere

a una suddivisione (cpv. 2). Le spese inutili potevano, in ogni caso, essere

poste a carico di chi le aveva provocate (cpv. 3). L'art. 148 cpv. 2 CPC ticinese

rivestiva una certa importanza nelle cause di stato, “giusti motivi” potendo

allora indurre a prescindere da suddivisioni strettamente aritmetiche (Rep.

1996.

pag. 137 consid. 7 con richiamo di giurisprudenza). Nella determinazione e

nel riparto delle spese e delle ripetibili, comunque fosse, il primo giudice

fruiva di ampia latitudine, tanto sull'applicazione dei parametri tariffari

quanto sul riparto dei relativi importi in base al grado di soccombenza, di mo­do

che la sua decisione era censurabile solo per eccesso o per abuso del potere

d'apprezzamento (rinvii in: Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148).

b) Nella fattispecie il primo giudice ha addebitato l'insieme delle

spese processuali al marito, “tenuto conto dell'esito” del giudizio. Il che è indiscutibile

per quanto si riferiva all'attribuzione dell'alloggio coniugale e all'affidamento

dei figli, questioni su cui il convenuto è risultato del tutto soccombente. Sul

contributo alimentare per la moglie, invece, il convenuto è uscito sconfitto solo

in parte, ancorché in misura maggiore rispetto all'istante. Pur volendo

prescindere da un matematico grado di soccombenza (trattandosi di diritto di

famiglia), all'istante andava addebitato perciò almeno un sesto delle spese processuali

(con proporzionale riduzione delle ripetibili). A tale riguardo il dispositivo del

Pretore si sospinge in un eccesso d'apprezzamento. Quanto alla nota d'onorario della

psicoterapeuta __________, essa fa indubbiamente parte delle spese processuali

e nulla giustifica di trattarla diversamente dagli altri oneri, tanto meno ove

si pensi che l'ascolto è stato sollecitato da entrambi i genitori.

III. Sull'appello

13.

luglio 2011 di AP 1

9.

Il

30.

giugno 2011 l'istante ha invitato il Pretore – come detto –

a emanare i provvedimenti cautelari, la decisione a tutela del­l'unione

coniugale dispiegando effetti solo dal passaggio in giudicato. Il Pretore

aggiunto invece ha stralciato le istanze cautelari dai ruoli, ritenendole prive

d'oggetto dopo l'emanazione della sentenza finale. L'appellante ribadisce che, essendo

la decisione impugnata esecutiva solo dal passaggio in giudicato, nel frattem­po

gli obblighi di mantenimento vanno regolati in via cautelare da questa Camera riproducendo

i dispositivi della sentenza a protezione dell'unione coniugale o,

subordinatamente, ingiungendo al Pretore di statuire. Così argomentando, tuttavia,

essa trascura che nel decreto di stralcio del 4 luglio 2011 il Pretore aggiunto

ha confermato di non voler giudicare in via provvisionale per il lasso di tempo

anteriore all'emanazione della sentenza a tutela del­l'unione coniugale. Occorreva

impugnare pertanto quest'ultima sentenza attraverso i normali rimedi giuridici

esperibili, ciò che del resto l'interessata ha fatto. E in tale ambito AP 1

avrebbe potuto postulare l'emanazione di misure provvisionali anziché sollecitare

a torto l'esecutività anticipata dei dispositivi sui contributi alimentari

contenuti nella sentenza a tutela del­l'unione coniugale, ciò che presupponeva una

riforma dei dispositivi stessi. Per il resto, l'appello è diventato privo d'oggetto

nella misura in cui con la decisione odierna i contributi alimentari decorrono

dall'inoltro della causa. Sulla questione non occorre perciò dilungarsi.

IV. Sulle

spese processuali e le ripetibili

10.

Gli

oneri dell'attuale giudizio seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2

CPC). AP 1 esce vittoriosa dall'appello contro le misure a tutela dell'unione

coniugale, onde la soccombenza di AO 1. Tenuto conto della desistenza

dell'appellante sull'attribuzione dell'alloggio coniugale, si giustifica

equitativamente nondimeno di ridurre le spese giudiziarie e l'indennità per

ripetibili. Quanto all'appello di AO 1, il contributo alimentare per la moglie risulta

bensì ridotto, ma non nella misura richiesta. Ciò che vale anche per il riparto

degli oneri processuali di prima sede. Tutto ponderato, al convenuto vanno

addebitati pertanto due terzi delle spese processuali, con obbligo di rifondere

alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Circa l'appello

di AP 1 in materia cautelare, si giustifica – in via eccezionale – di

rinunciare al prelievo di oneri. Né si pone problema di ripetibili, l'appello

non essendo stato intimato per osservazioni.

11.

Relativamente ai rimedi giuridici

esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. b LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui non è

stato ritirato, l'appello 5 luglio 2011 di AP 1 è accolto e la decisione impugnata è così riformata:

4 AO

1 è tenuto a versare dal 14 dicembre 2010 a AP 1, in via anticipata entro il 5

di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 1605.– mensili (assegno familiare

compreso) per il figlio L__________.

Per

il resto il dispositivo rimane invariato.

5 AO 1 è tenuto a versare dal 14

dicembre 2010 a AP 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, un contributo

alimentare di fr. 1605.– mensili (assegno familiare compreso) per il figlio P__________.

Per

il resto il dispositivo resta invariato.

7. AO

1 è tenuto a versare dal 14 dicembre 2010 a AP 1, in via anticipata entro il 5

di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 4800.– mensili.

Egli è autorizzato a compensare l'ammontare

del contributo alimentare fino a concorrenza di fr. 2000.– mensili,

deducendo tale importo da quanto dovuto a moglie e figli.

II. Le spese

processuali di tale appello, ridotte a fr. 500.–, sono poste a carico di AO 1,

che rifonderà alla controparte fr. 1800.– per ripetibili ridotte.

III. L'appello

11 luglio 2011 di AO 1 è parzialmente accolto, nel senso che la decisione

impugnata è così riformata:

7.1 AO

1 è tenuto a versare a AP 1 in via anticipata entro il 5 di ogni mese, dal

passaggio in giudicato della presente decisione, un contributo alimentare di

fr. 4050.– mensili.

10. Le

spese processuali di fr. 4610.– (compresi i costi della psicoterapeuta __________,

di fr. 1600.–) sono poste per un sesto a carico di AP 1.

11. Il

convenuto rifonderà all'istante fr. 3500.– per ripetibili ridotte.

IV. Le spese

processuali di tale appello, di fr. 1000.–, sono poste per due terzi a carico dell'appellante

e per il resto a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà

fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

V. L'appello

del 13 luglio 2011 è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

VI. Non si riscuotono

spese per tale appello.

VII. Notificazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario

il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,

ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster