11.2012.1
Misure a protezione dell'unione coniugale: attribuzione dell'abitazione coniugale e contributo di mantenimento
17 aprile 2013Italiano19 min
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Numero d'incarto:
11.2012.1
Data decisione, Autorità:
17.04.2013, ICCA
Titolo:
Misure a protezione dell'unione coniugale: attribuzione dell'abitazione coniugale e contributo di mantenimento
ABITAZIONE CONIUGALE
MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 1 cf. 1 CC
art. 176 cpv. 1 cf. 2 CC
Incarto n.
11.2012.1
Lugano
17 aprile
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2011.4140 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con istanza del 26 settembre 2011 da
AP 1 ,
(patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1
(già patrocinato dall'avv. dott. PA 2 ),
giudicando
sull'appello del 30 dicembre 2011 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal
Pretore il 16 dicembre 2011;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1966) e AP 1 (1969) si sono sposati ad __________ il 25
giugno 2004. Dal matrimonio è nato D__________ il 7 luglio 2008. Il marito, medico
veterinario, è dipendente dello Studio veterinario __________ di __________, di
cui è socio e gerente. La moglie, già impiegata di commercio per la __________
fino al 2006 e al beneficio di indennità di malattia, non esercita più attività
lucrativa dal 2008. I coniugi si sono separati nell'agosto del 2009, quando AO
1 si è sistemato in un monolocale al pianterreno dell'abitazione coniugale
(particella n. 1097 RFD di __________, comproprietà dei coniugi in ragione
di un mezzo ciascuno). Nell'agosto del 2010 AP 1 ha lasciato l'immobile di __________ per trasferirsi con il figlio dai genitori ad __________.
B. Il
26 settembre 2011 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – già in via
cautelare – l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio
coniugale, l'affidamento del figlio (riservato il diritto di visita paterno), come
pure un contributo alimentare di complessivi fr. 4341.– mensili per sé e per
il figlio. Preliminarmente essa ha postulato il beneficio dell'assistenza
giudiziaria. Con osservazioni del 14 ottobre 2011 AO 1 ha proposto di respingere l'istanza. All'udienza del 25 ottobre 2011, indetta per il
contraddittorio, le parti si sono accordate sull'autorizzazione a vivere
separate, sull'affidamento del figlio alla madre, sul diritto di visita paterno
e su un contributo alimentare per D__________ di fr. 1200.– mensili, assegni
familiari non compresi. Per quanto attiene ai punti rimasti litigiosi, l'istante
ha chiesto di far decorrere il contributo per il figlio dal settembre del 2010
e per il resto ha riaffermato le sue richieste. AO 1 ha ribadito il suo punto di vista. Esperita l'istruttoria, all'udienza del 7 dicembre 2011 indetta
per le arringhe finali le parti hanno sostanzialmente mantenuto le loro domande
sulla scorta di un memoriale conclusivo, l'istante
precisando la richiesta di contributo alimentare per sé in fr. 3149.– mensili e
per il figlio in fr. 1200.– mensili oltre agli assegni familiari
dal 1° settembre 2010.
C. Statuendo il 16 dicembre 2011, il Pretore ha autorizzato i coniugi a
vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale al marito, ha affidato D__________
alla madre, ha disciplinato il diritto di visita paterno, ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 458.30 mensili dal 26 settembre 2011 al 31
gennaio 2012 e di fr. 2731.15 mensili in seguito, così come
uno per il figlio di fr. 1200.– mensili, assegni familiari non compresi,
dal 26 settembre 2010. Le spese processuali di fr. 3000.– sono state poste
per un terzo a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, con obbligo di rifondere alla moglie fr. 2000.–
per ripetibili. La domanda di assistenza giudiziaria formulata dall'istante è
stata respinta.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 30 dicembre 2011 a questa Camera per ottenere l'attribuzione dell'alloggio coniugale e un contributo alimentare di
fr. 2898.80 mensili dal 26 settembre 2011 per sé o, in caso di attribuzione
dell'alloggio coniugale al marito, un contributo alimentare di fr. 1139.05
mensili aumentato a fr. 2939.05 mensili dal terzo mese dal passaggio in
giudicato della sentenza. Nelle sue osservazioni del 30 gennaio 2012 AO 1 conclude
per la reiezione dell'appello. Il 4 aprile 2012 AP 1 ha chiesto di produrre nuovi documenti (corrispondenza tra il suo patrocinatore e un istituto
bancario in vista del rinnovo del mutuo ipotecario) e di modificare le sue domande
nel senso di veder fissato il contributo alimentare per sé a fr. 3723.70 mensili
dal 1° aprile 2012 o, quanto meno, a fr. 3463.95 mensili dal terzo mese dal passaggio in giudicato della
decisione. AO 1 ha proposto il 13 aprile 2012 di respingere la richiesta.
in diritto: 1. Le misure a tutela dell'unione coniugale intimate dai Pretori
dopo il 1° gennaio 2011 sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura
sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314
cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, l'appello è
ammissibile soltanto se il valore litigioso
raggiunge almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale
presupposto è senz'altro dato, ove appena si consideri l'entità dei contributi
alimentari richiesti. Tempestivo, l'appello in esame è di conseguenza
ricevibile.
2. L'appellante chiede di essere ammessa a produrre documentazione sul
rinnovo dell'ipoteca fissa gravante la particella n. 1097 RFD di __________. Gli
interessi ipotecari essendo diminuiti da fr. 1664.– a fr. 862.– mensili, essa
postula l'aumento del contributo alimentare per sé a fr. 3723.70 mensili o,
quanto meno, a fr. 3463.95. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in
appello solo se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione
inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente
esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Ciò vale anche
nelle procedure in cui il giudice deve accertare i fatti d'ufficio (DTF 138 III
625 consid. 2). Sull'ammissibilità dei nuovi documenti non soccorre tuttavia attardarsi
in concreto, giacché la postulata riduzione degli interessi ipotecari non
incide sul fabbisogno minimo del marito, cui è stato riconosciuto un costo dell'alloggio
di fr. 750.– mensili, ai limiti inferiori anche per una persona sola che viva
nel __________. Un' ulteriore contrazione non entrerebbe perciò in linea di conto.
3. Litigiosa è anzitutto l'assegnazione dell'alloggio coniugale. Il
Pretore ha attribuito la casa al marito dopo avere accertato che la moglie aveva
lasciato l'abitazione da oltre un anno senza più essersi adoperata per ritornare.
Né – egli ha soggiunto – l'affidamento di D__________ alla madre giustifica di attribuire
l'alloggio all'istante, giacché per D__________ la casa di __________ non è
più un punto di riferimento, “avendoci vissuto per poco tempo e non abitandoci
più da oltre un anno”. L'appellante obietta di essere stata costretta a trasferirsi
altrove per sottrarsi alle minacce, agli insulti e ai maltrattamenti del marito.
Afferma di avere sempre avuto la volontà di tornare a __________, sperando in
una riconciliazione, ma che il marito vi si è sempre opposto. Essa contesta che
la casa non costituisca più un punto di stabilità per il figlio, rilevando che lì
D__________ ha la sua camera, dove è sempre tornato in visita al padre. Ad __________
invece egli non dispone di una camera propria, ma dorme con lei e vive con i
nonni, ciò che non è compatibile con il suo bene. Per di più – epiloga
l'appellante – il marito non ha nessun interesse degno di protezione a rimanere
nell'abitazione coniugale.
a) I
criteri che presiedono giusta l'art. 176 cpv.1 n. 2 CC all'attribuzione dell'alloggio
coniugale pendente causa sono già stati evocati dal Pretore e illustrati da questa
Camera (RtiD I-2009 pag. 623). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che
il giudice, il quale gode di ampio potere d'apprezzamento, valuta quale sia la
soluzione più opportuna sulla base delle circostanze concrete. Ove i coniugi
non raggiungano un accordo al riguardo, va considerato in primo luogo a quale coniuge
l'abitazione sia più utile, assegnandola a quello che ne può trarre concretamente
maggior beneficio oggettivo. Vanno considerati in proposito gli interessi dei
figli a rimanere nel loro ambiente familiare abituale, quelli professionali di
un coniuge e quelli di uno di loro a rimanere nell'abitazione, se questa è
stata sistemata in modo particolare a dipendenza – per esempio – del suo stato
di salute.
Se in esito a tale ponderazione d'interessi non si giunge a un risultato
chiaro occorre esaminare in secondo luogo a quale coniuge possa oggettivamente essere
imposto il trasloco, tenendo conto dell'età e dello stato di salute (che possono
rendere più difficile un cambiamento di domicilio) o dei legami – foss'anche affettivi
– che uno dei coniugi conserva con l'abitazione. Motivi di natura economica
sono di principio irrilevanti, salvo che i mezzi finanziari dei coniugi non permettano
di conservare l'immobile o che una vendita sia imminente. Se anche tale criterio non porta a
nessun risultato chiaro, si tiene conto dello statuto giuridico del
fondo, attribuendo l'immobile al coniuge che ne è
proprietario o che vanta diritti d'uso sullo stesso (sentenze del Tribunale
federale 5A_766/2008 del 4 febbraio
2009 consid. 3.2 con riferimenti e 5A_416/2012 del 13 settembre 2012
consid. 5.1.2 in: SJ 2013 I 159).
b) Nella
fattispecie D__________, nato il 28 luglio 2008, è affidato alla madre. Sotto
questo profilo l'assegnazione dell'alloggio coniugale all'appellante parrebbe dunque
imporsi, anche perché il convenuto non fa valere alcun interesse preminente. Se
non che, la moglie ha lasciato l'abitazione di __________ nell'agosto del 2010 per
trasferirsi con il figlio dai suoi genitori ad __________. Che ciò fosse dovuto
a maltrattamenti o insulti del marito non è stato reso verosimile, né si
riscontrano elementi che rendano plausibile la volontà dell'appellante di rientrare
durante quel periodo. È vero che un coniuge non si presume rinunciare all'abitazione
coniugale per il solo fatto di andarsene (sentenza del Tribunale federale
5A_78/2012 del 15 maggio 2012 consid, 3.2 in: FamPra.ch 2012 pag. 1104; v. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les
effets du mariage, 2ª edizione, pag. 323 n. 657), ma è altrettanto vero che
in concreto si deve tenere conto anche del tempo trascorso per valutare la
soluzione più opportuna nell'interesse dei genitori e del figlio. Tanto più ove
si consideri che un'abitazione coniugale perde il suo carattere familiare qualora
un coniuge la abbandoni in modo definitivo o a tempo indeterminato, di propria
iniziativa o per ordine del giudice (DTF 136 III 259 consid. 2.1).
c) Ciò
premesso, che a un figlio minorenne vada garantito il diritto a rimanere nel
suo ambiente domestico quale luogo degli affetti, degli interessi e delle consuetudini
di vita è indubbio. Come detto, però, nel caso specifico D__________ vive dall'agosto
del 2010 con la madre dai nonni paterni ad __________ e tale situazione appare ormai
consolidata, a maggior ragione ove si pensi che un soggiorno
di sei mesi crea già – di regola – una residenza abituale. Con la casa di __________
il figlio non può più ritenersi conservare, di conseguenza, un rapporto privilegiato. Per di più, egli è stato trasferito da __________
ad __________ quando aveva appena due anni e non poteva ancora avere maturato
un legale affettivo con l'ambiente in cui era nato, né poteva avere intessuto –
men che meno – rapporti sociali con altri bambini. Nessun parente, poi, vive a __________,
salvo il padre. Certo, D__________ torna a __________ per i diritti di visita,
ma ciò non basta per ritenere che con la casa egli abbia conservato un legame
particolare. Anzi, dopo oltre un anno dal trasferimento ad __________ non si
può più dire che nelle condizioni descritte __________ sia il suo ambiente
abituale.
d) Non
si disconosce che la mancanza di una camera propria nell'appartamento dei nonni
materni è poco consona all'interesse del bambino. Non si deve trascurare
nemmeno, però, che dal 1° febbraio 2012 il Pretore ha inserito nel fabbisogno
minimo della moglie un costo dell'alloggio di fr. 1000.– mensili (oltre alla
quota già compresa nel fabbisogno in denaro del figlio) proprio perché essa disponga
di un appartamento idoneo. Nulla impedisce all'interessata poi di chiedere al marito
l'autorizzazione di prelevare i mobili della camera di D__________, non essendo
previsti per ora diritti di visita con pernottamento.
e) Si
dà atto all'appellante che il marito non ha sostanziato un particolare
interesse all'abitazione. E in tal caso, come secondo criterio, andrebbe
esaminato a quale coniuge possa essere oggettivamente imposto un trasloco (sopra,
consid. a; v. anche Chaix in: Commentaire
romand, CC I, Basilea 2010, n. 13 ad art. 176 con rinvii). Sta di fatto però
che in concreto l'appellante è già partita altrove con il figlio di sua
iniziativa, costituendosi una dimora separata. E, come si è visto, tale
situazione risulta consolidata, di modo che non appare giustificato imporre al convenuto
di trasferirsi. Senza dimenticare che l'immobile rischia di essere posto in
vendita, il marito
avendo il diritto di chiedere lo scioglimento della comproprietà
senza che la moglie pretenda di poter ritirare essa medesima l'intero immobile.
Ne discende che, privo di consistenza, su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
4. Per
quel che riguarda i contributi alimentari, il Pretore ha accertato il reddito
del marito di fr. 6604.– mensili, assegni familiari non compresi, a fronte di un
fabbisogno minimo di fr. 4265.55 mensili fino al 31 gennaio 2012 (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, oneri ipotecari fr. 1664.–, spese accessorie fr. 845.75, premio della cassa malati fr. 355.80, imposte fr. 200.–), ridotto a
fr. 2505.80 mensili dal 1° febbraio 2012 (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 750.–, premio della cassa malati fr. 355.80, imposte fr. 200.–). Quanto alla moglie, il Pretore ne ha calcolato il reddito in fr. 2986.– mensili dal
1° settembre 2011 al 31 gennaio 2012 e in fr. 1200.– mensili dopo di
allora per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2568.10 mensili fino al 30 giugno 2011 (minimo esistenziale
del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, oneri ipotecari
fr. 631.15, premio della cassa malati fr. 436.95, imposte fr. 150.–), di fr. 2711.50
mensili fino al 31 agosto 2011 (aumento degli oneri ipotecari a fr. 774.55),
di fr. 2763.55 mensili fino
al
31 gennaio 2012 (aumento degli oneri ipotecari a fr. 826.60) e
di fr.
3763.55 mensili in poi (costo dell'alloggio maggiorato di fr. 1000.–). Il fabbisogno in denaro di D__________, infine,
è stato fissato sulla base delle raccomandazioni
pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale
del Canton Zurigo in fr. 1200.– mensili.
Ciò posto,
il Pretore ha rilevato che solo dal 1° febbraio 2012 in poi il quadro delle entrate e delle uscite familiari registra un'eccedenza, mentre dall'agosto del 2010 fino al gennaio del 2012 esso versa in ammanco. Nondimeno
– ha continuato il Pretore – alla fine di luglio del 2010 la moglie ha ricevuto
un capitale di fr. 32 150.– per indennità di malattia del quale non ha comprovato l'uso. Riportando
tale somma su 18 mesi (dall'agosto del 2010 fino al gennaio del 2012, appunto) AP
1 risulta avere incassato una media di fr. 1786.– mensili. Tenuto calcolo di
ciò, il primo giudice ha obbligato il marito a versare
un contributo alimentare per lei di fr. 458.30 mensili dal 26 settembre
2011 al
31
gennaio 2012, aumentato a fr. 2731.15 mensili in seguito, oltre a uno per il figlio
di fr. 1200.– mensili dal 26 settembre 2010, assegni familiari non compresi.
5. Relativamente
alle entrate dell'istante il Pretore, accertato che AP 1 non esercita più alcuna
attività lavorativa dal dicembre del 2006, ha escluso che essa possa riprendere una professione, vista la tenera età del figlio. Constatato che nel luglio del
2010 essa ha ricevuto un'indennità di fr. 32 150.85 per malattia di cui non
aveva comprovato l'uso, il Pretore ha considerato però tale somma come reddito di
lei destinato a finanziare l'ammanco del bilancio familiare fino al gennaio del
2012. Nei redditi della moglie il primo giudice ha inserito così, dall'agosto del 2010 fino al gennaio del 2012, un introito medio di fr.
1786.– mensili. Quanto al reddito della sostanza, egli ha appurato che
l'istante è proprietaria – tra l'altro – della particella n. 265 RFD di __________ e che i di lei genitori, usufruttuari dell'immobile,
le versano fr. 1200.– mensili su un suo conto alla Banca
__________. In definitiva il primo giudice ha calcolato perciò il reddito della
moglie in fr. 2986.– mensili dal 1° settembre 2011 al
31 gennaio 2012 e in fr. 1200.– mensili dopo di allora.
a) L'appellante
sostiene che nulla le può essere imputato come reddito. Afferma che l'indennità
di malattia percepita nel luglio del 2010 è stata usata per l'acquisto di
un'automobile del valore di fr. 25 900.– versando al venditore un acconto di fr. 12 000.– e il resto stipulando
un contratto di finanziamento le cui rate di rimborso sono onorate dai genitori
di lei in contropartita di lavori da lei eseguiti nella casa di __________.
Quanto all'importo di fr. 1200.– percepito dai genitori, l'appellante asserisce
che tale somma le è versata perché essa sia in grado di far fronte al pagamento
degli interessi ipotecari gravanti la proprietà e alle altre spese di gestione
e manutenzione che, in quanto usufruttuari della proprietà, sarebbero a carico
dei genitori stessi.
b) Per
quel che riguarda l'indennità di fr. 32 150.85 ricevuta da AP 1 per
malattia nel luglio del 2010, essa va indubbiamente considerata come reddito
della beneficiaria (Sutter/Freiburghaus
in: Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 44 ad art. 125 CC;
Pichonnaz in: Commentaire romand, op.
cit., n. 32 ad art. 125 CC). Ora, dagli atti risulta che il 31 agosto 2010 l'appellante ha acquistato dal garage __________ di __________ una __________ con cambio
automatico al prezzo di fr. 25 900.– (doc. T), ottenendo un finanziamento dalla __________, che
ne prevede il rimborso a rate mensili di fr. 376.25 (doc. U). Considerato che lo
stesso giorno essa ha prelevato da un suo conto alla Banca __________ fr. 12 100.– (doc. P, 2° foglio),
a un esame sommario le affermazioni di lei in merito al pagamento di un
acconto di tale importo al venditore risultano sufficientemente verosimili.
Resta
il fatto però che l'appellante non si confronta con l'argomentazione del Pretore,
secondo cui in una situazione di ristrettezza come quella che contraddistingueva
nel caso specifico il bilancio coniugale dall'agosto del 2010 fino al gennaio
del 2012 l'indennità per malattia andava destinata anzitutto al fabbisogno
corrente della famiglia. Per di più, nelle circostanze illustrate l'acquisto
di un'automobile non appariva prioritario. Intanto l'interessata aveva pur
sempre a disposizione una vettura della società del marito (verbale del 25 ottobre
2011, pag. 4). A parte ciò, essa non aveva necessariamente bisogno di
un'automobile, né per l'esercizio di una professione né per eventuali esigenze
di trasferta del figlio (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2010.6 del 13
dicembre 2012, consid. 9a). Poco giova quindi che in seguito a un intervento chirurgico
per correggere un'osteotomia metatarsale al piede sinistro l'uso di
un'automobile con cambio manuale le fosse problematico. In proposito la
sentenza impugnata resiste alla critica.
c) In merito all'importo di fr. 1200.– mensili elargito dai genitori, è
esatto che __________, padre dell'appellante, versa regolarmente tale somma su
un conto n. __________ intestato alla figlia presso la Banca __________ (doc.
R) ed è verosimile che ciò serva al pagamento di interessi ipotecari gravanti
la particella n. 265 RFD di __________, visto il contratto di “credito base di
ipoteca” per fr. 360 000.– stipulato da AP 1, cui gli interessi vengono addebitati sul citato
conto (doc. S). Se tra le entrate di quest'ultima il Pretore ha incluso la menzionata
somma di fr. 1200.– mensili, nondimeno, nel fabbisogno minimo di lei egli ha inserito
gli interessi ipotecari dovuti per l'immobile di __________ abitato dai genitori.
In simili circostanze nel bilancio familiare tale operazione risulta neutra.
Per il resto, nulla rende verosimile che gli altri costi dell'abitazione (assicurazioni,
energia elettrica, olio combustibile e manutenzione), di cui debbono farsi
carico gli usufruttuari, siano finanziati mediante il citato conto dell'appellante,
Fatti
i vari prelevamenti mensili avvenendo in contanti. Anche su questo punto la
sorte dell'appello risulta dunque segnata.
6. Le
spese giudiziarie seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC).
Considerandi
Il convenuto, che ha formulato osservazioni all'appello per il tramite di un
difensore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.
7.
Circa i rimedi giuridici esperibili sul
piano federale contro la presente decisione (art. 112 cpv. 1 lett. b LTF), il
valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. Le spese
processuali di fr. 1500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà
alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.
3. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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