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Decisione

11.2012.10

Azione di mantenimento

20 ottobre 2014Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi di mantenimento vanno

adeguati all'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo (maggio 1993 = 100

punti), la prima volta nel gennaio del 2011 in base all'indice del novembre 2010,

valendo come indice di base quello del novembre 2009 (116.0 punti).

3. Le spese processuali di complessivi

fr. 4620.–, di cui fr. 1620.– per l'esecuzione della perizia, sono poste a

carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

Considerandi

II. Le spese di appello di fr. 1500.–

complessivi, da anticipare dall'appellante, sono poste per due quinti a carico dell'appellante

medesimo e per il resto a carico della controparte, che rifonderà

all'appellante fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione:

–.;

–..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario

il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie

giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre

misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).