11.2012.102
Lesione della personalità da parte di un organo di stampa
17 dicembre 2014Italiano22 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2012.102
Lugano
17 dicembre 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SE.2012.39 (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con petizione del 1° febbraio
2012 dall'
AO 1
contro
AP 1, , per sé e come erede di
AP
2 († 2013), già
in,
al
quale è subentrato in pendenza di causa
AP 3, , e
AP 4,
(patrocinati dall'avv. dott. PA 1,),
giudicando
sull'appello del 30 agosto 2012 presentato da AP 2, AP 3 e dalla AP 4 contro la
sentenza emessa dal Pretore il 9 agosto 2012;
Ritenuto
in fatto: A. Il 1° febbraio 2012 l'avv. AO 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendogli di
accertare che dal 19 ottobre 2011 AP 1, a quel tempo direttore responsabile del
trisettimanale __________, la AP 4,
editrice del trisettimanale, AP 2 e AP 3, membri del consiglio di
amministrazione di quest'ultima, avevano leso la sua personalità tramite una “campagna
stampa” (domanda n. 1). Egli ha chiesto inoltre che AP 1, AP 2, AP 3 e la AP 4 fossero condannati a rifondergli fr. 10 000.–
in riparazione del torto morale (domanda n. 2), a pubblicare entro 30
giorni dal passaggio in giudicato della sentenza il dispositivo della decisione
su un quarto di pagina del trisettimanale __________, sui quotidiani __________,
__________ e __________, come pure sui settimanali __________, __________ e
__________ (domanda n. 8). Egli ha chiesto altresì che ai convenuti
fosse vietato, sotto comminatoria dell'art. 291 CP e di una multa disciplinare
di fr. 5000.–, di pubblicare, stampare, distribuire mediante il trisettimanale __________,
come pure mediante le pubblicazioni connesse, in particolare le locandine
appese alle cassette di distribuzione (domande n. 3, 4, 5, 6 e 7):
a) articoli notizie e simili
argomenti già trattati nella campagna stampa dal 24 aprile 2011 a tutt'oggi riguardante la persona e le attività di AO 1;
b) sue
fotografie, disegni, immagini e simili, veritiere o alterate;
c) il
suo nome e cognome in caratteri più evidenziati in specie nei titoli, sottotitoli,
sopratitoli, infratitoli, che non in quelli redazioniali usuali per il testo
degli articoli;
d) il
suo nome e cognome o altri segni identificativi in rubriche del tipo elenchi di
domande, sondaggi, quiz, cruciverba o analoghi;
e) apprezzamenti,
qualifiche, definizioni, aggettivi riguardanti la sua persona:
– sulle
qualità personali e di carattere, del tipo “invasato” e simili;
– sulle
qualità professionali, del tipo“avvocato delle cause perse” e simili;
f) qualsiasi
articolo, notizia, informazione e commento sul contenuto e lo sviluppo della
presente causa.
Le
domande n. 3, 4, 5, 6 e 7 sono state avanzate già in via provvisionale.
B. Il
Pretore ha trattato la causa con la procedura semplificata e ha fissato a AP 1,
AP 2, AP 3 e alla AP 4 un termine di 30 giorni per formulare osservazioni
scritte. In un memoriale del 20 marzo 2012 i convenuti hanno proposto di
respingere l'azione. Con decreto cautelare del 23 aprile 2012 il Pretore ha poi
vietato ai convenuti, sotto comminatoria penale e di una multa disciplinare di
fr. 5000.–, di “pubblicare, stampare, distribuire, mediante il
trisettimanale __________, comprese le pubblicazioni connesse, articoli, notizie, fotografie, disegni, immagini e simili con le
modalità espressive riportate nei doc. 1, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 19, 20,
21, rispettivamente con altra forma inutilmente lesiva e inammissibilmente
svalutativa della persona di AO 1”. Al dibattimento del 4 giugno 2012 le parti
hanno ribadito le rispettive posizioni e offerto svariate prove.
C. Statuendo
con sentenza del 9 agosto 2012, il Pretore ha parzialmente accolto la
petizione, nel senso che ha accertato la lesione della
personalità dell'attore per opera dei convenuti “tramite gli articoli
pubblicati sul trisettimanale __________ nel periodo dal 19 ottobre 2011
al 1° febbraio 2012”, ha vietato loro – sotto comminatoria
dell'art. 292 CP e di una multa di fr. 5000.– a carico di ogni
contravventore – di pubblicare, stampare, distribuire, mediante
il trisettimanale __________ articoli, notizie, fotografie, disegni, immagini e
simili “con le modalità espressive riportate nei doc 1, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14,
15, 19, 20, 21, rispettivamente con altra forma inutilmente lesiva e
inammissibilmente svalutativa della persona di AO 1”, ha esteso il divieto “a
tutte le pubblicazioni connesse con il trisettimanale __________, in specie le
locandine appese alle cassette di distribuzione” e ha obbligato i convenuti a
pubblicare a loro spese su __________ entro 30 giorni dal passaggio in
giudicato della sentenza (su un quarto della prima pagina) il dispositivo della
sentenza con un testo introduttivo. Sulla riparazione del torto morale il Pretore
non ha formalmente statuito, limitandosi a respingerla nella motivazione. Le spese
processuali di fr. 300.– sono state poste per un terzo a carico dell'attore e
per il resto a carico convenuti.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1, AP 2, AP 3 e la AP 4 sono insorti a questa Camera con un appello del 12 settembre 2012 nel quale chiedono di rigettare la
petizione, di porre tutte le spese giudiziarie a carico dell'attore e di
riformare in tal senso il giudizio impugnato. In subordine essi postulano
l'assunzione da parte di questa Camera delle prove non esperite dal Pretore o,
quanto meno, il rinvio degli atti al Pretore per un nuovo giudizio previa
assunzione delle prove offerte. Nelle sue osservazioni dell'8 novembre 2012 AO
1 propone di respingere il ricorso. AP 2 è deceduto in pendenza di appello, il
7 marzo 2013. Suo unico erede è il figlio AP 1.
in diritto: 1. Il Pretore ha trattato la causa con la procedura semplificata degli
art. 243 e segg. CPC. Se non che, un'azione volta alla protezione della
personalità non è una controversia patrimoniale, tranne ove tenda solo al
risarcimento del danno, alla riparazione del torto morale, alla consegna
dell'utile (Tappy in: CPC
commenté, Basilea 2010, n. 11 e 71 ad art. 91 con richiami; Marais in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische
ZPO, Berna 2010, n. 6 ad art. 91 con ulteriori richiami) o a finalità
principalmente commerciali (Meier/de Luze,
Droit des personnes, articles 11–89a CC, Ginevra/Zurigo/Basilea 2014,
pag. 356 n. 747). Nella fattispecie l'attore ha chiesto anzitutto al Pretore di
accertare la lesione della propria personalità e di obbligare i convenuti ad
astenersi, sotto comminatoria penale, da qualsiasi pubblicazione su di lui. Solo
in dipendenza di ciò egli ha postulato la riparazione del torto morale, né la
sua iniziativa denota – per altro – finalità commerciali. La petizione doveva
seguire così la procedura ordinaria degli art. 219 segg. CPC, non quella
semplificata. La decisione del Pretore è appellabile, comunque
sia, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). In
concreto la sentenza di primo grado è pervenuta al patrocinatore dei
convenuti il 10 agosto 2012. Tenuto conto della sospensione dei termini intercorsa
fino al 15 agosto 2012 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), l'appello in esame,
depositato il 12 settembre 2012, è di conseguenza ricevibile.
2. Dal
profilo formale gli appellanti sostengono che il dispositivo della sentenza
impugnata è incomprensibile, giacché per finire essi sono condannati a
rispettare la legge, ovvero a non ledere la personalità dell'attore, ciò che è
evidente e pleonastico. Inoltre il dispositivo è intelligibile solo facendo
riferimento ai documenti di causa. Essi lamentano poi l'errata procedura
adottata dal Pretore, così come il rifiuto di assumere prove offerte, ciò che
avrebbe recato pregiudizio al loro diritto di essere sentiti. Ora, sulla
formulazione del dispositivo si dirà in appresso, quanto ha deciso il Pretore
risultando – come si vedrà oltre – superato dagli
eventi.
Circa la fallace procedura applicata in prima sede, tale irregolarità non ha menomato
il diritto d'essere sentiti dei convenuti, i quali hanno potuto esprimersi
liberamente dinanzi a un giudice munito di piena cognizione in fatto e in diritto.
Tant'è che nemmeno essi spiegano in che modo i loro diritti di difesa sarebbero
stati concretamente limitati. Quanto alle prove che il Pretore ha rinunciato ad
assumere, esse non appaiono recare elementi di rilievo per il giudizio. Anche
su tale questione, in ogni modo, si tornerà in appresso. Nelle circostanze
descritte giova procedere senza indugio alla trattazione dell'appello.
3. Secondo
l'art. 28 cpv. 1 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua
tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa,
compreso il redattore responsabile e l'editore di un organo di stampa (DTF 126
III 165 consid. 5a/aa). L'art. 28a cpv. 1 CC precisa che l'attore può
chiedere al giudice:
– di proibire una lesione imminente
(“azione inibitoria”),
– di far cessare una lesione attuale
(“azione di rimozione”) o
– di accertare l'illiceità di una
lesione che continua a produrre effetti molesti (“azione di accertamento”).
La
situazione essendo suscettibile di evolvere in pendenza di causa (una lesione
imminente può verificarsi, una lesione in corso può venir meno), l'attore può
avanzare una richiesta a titolo principale e un'altra in via subordinata. Non
solo: modificandosi la situazione, egli può
mutare la domanda in ogni tempo (Jeandin
in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 3 ad art. 28a; Steinauer/Fountoulakis, Droit des
personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, pag. 219 n.
577b con rinvio). L'art. 28a cpv. 2 CC abilita inoltre l'attore a
chiedere al giudice, segnatamente in caso di lesione della personalità per opera
dei mass media, che la sentenza sia comunicata a terzi o sia pubblicata. Si tratta di un provvedimento
particolare, non di un'azione specifica (Jeandin,
op. cit., n. 15 ad art. 28a CC; Steinauer/Fountoulakis,
op. cit., pag. 219 n. 578; Meier/de Luze, op. cit., pag. 356 n.
748; Bucher, Personnes
physiques et protection de la personnalité, 5ª edizione, pag. 122 n. 566). Sono
riservate – con ogni evidenza – le ulteriori
azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale (disciplinate
dagli art. 41 segg. CO) e di consegna dell'utile conformemente alle
disposizioni della gestione d'affari senza mandato (art. 28a cpv. 3
CC).
4. L'azione
inibitoria e quella di rimozione hanno carattere difensivo: l'una tende a
prevenire una lesione imminente, l'altra a mettere fine a una lesione in atto.
L'azione di accertamento per contro è sussidiaria (come questa Camera ha già
avuto modo di ricordare: RtiD I-2011 pag. 648 n. 9c): la lesione essendosi
ormai consumata, essa tende a eliminare i possibili effetti molesti che
continuano a sussistere, rispettivamente a eliminare l'insicurezza giuridica
legata alla questione di sapere se il comportamento del convenuto sia legittimo
qualora la situazione dovesse ripresentarsi
(Steinauer/Fountoulakis, op. cit., pag. 227 n. 594 seg.;
Meier/de Luze, op. cit., pag. 365 n. 766 e pag. 366 n. 769; Jeandin, op. cit., n. 10 segg. ad art.
28a CC). Ciò premesso, in concreto l'attore non poteva avanzare due
richieste cumulative per un'identica lesione (quella legata alla “campagna
stampa dal 19 ottobre 2011 al 1° febbraio 2012”). Invero delle due l'una: o l'offesa minacciava di ripetersi, e in tal caso era data l'azione di inibizione, o
l'offesa si era ormai consumata, e in tal caso rimaneva solo l'azione di accertamento,
sempre che continuassero a prodursi effetti molesti. L'attore ha avviato,
invece, sia un'azione di accertamento (domanda n. 1) sia un'azione di
inibizione (domanda n. 3). Il Pretore non poteva manifestamente accoglierle
entrambe in simultanea con riferimento alle medesime offese (dispositivo n. 1).
5. Si
aggiunga, sempre per quel che è delle azioni difensive (inibitoria o di
rimozione), ch'esse possono mirare solo a provvedimenti determinati (RtiD
II-2012 pag. 789 consid. 5 con rinvii), poiché non devono restringere la
libertà del convenuto oltre il necessario (Steinauer/Fountoulakis,
op. cit., pag. 221 n. 582 e pag. 225 n. 591 con rimandi). Ciò
significa che gli ordini o i divieti devono essere definiti e precisati
in modo da poter formare oggetto di esecuzione diretta (Steinauer/Fountoulakis,
op. cit., pag. 221 n. 582a con riferimento a DTF 97 II 93, confermata in
DTF 131 III 73 consid. 3.3). A maggior ragione ove si pensi che tali ordini o
divieti sogliono essere muniti di comminatorie penali e che il giudice civile
non può emanare generiche diffide, lasciando all'autorità penale il compito di
decidere se un certo comportamento concreto violi o no l'art. 292 CP (RtiD
II-2012 pag. 789 in fondo con rinvii).
L'esigenza
di ingiunzioni chiare e definite si impone, del resto, anche perché il
convenuto ha diritto di sapere con precisione
che
cosa si pretenda da lui e quali estremi possono giustificare una sanzione
(sentenza del Tribunale federale 5C.121/1992 del 10 marzo 1993, consid. 3a; Meier/de Luze, op.
cit., pag. 361 n. 758 e pag. 363 n. 762). Se dagli atti
processuali non risulta con sufficiente precisione quali comportamenti del
convenuto dovrebbero essere vietati, il giudice sollecita d'ufficio l'attore a
specificare le richieste (DTF 97 II 94 in alto). Nella fattispecie
l'attore
non poteva chiedere perciò di obbligare i convenuti ad astenersi da ogni e
qualsiasi pubblicazione sulla sua persona, né il Pretore poteva emanare un
ordine tanto generico (dispositivo n. 1 secondo capoverso). All'attore
incombeva di specificare partitamente quali affermazioni o quali giudizi di
valore i convenuti non potessero pubblicare.
6. Per
tornare al caso specifico, si è visto che l'attore ha promosso simultaneamente
un'azione di accertamento (domanda n. 1) e un'azione di inibizione
(domanda n. 2), ma che l'una è sussidiaria all'altra (sopra, consid. 4). In
primo luogo va esaminata quindi l'azione di inibizione, fermo restando che
sapere se una lesione della personalità sia “imminente” – o stia per ripetersi
– va deciso in base della situazione del momento in cui il giudice statuisce;
se poi la lesione si verifica o addirittura si consuma in corso di causa,
l'azione di inibizione va respinta (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 28a
CC; Steinauer/ Fountoulakis, op. cit., pag. 220 n.
580a; Meier/de Luze, op. cit.,
pag. 360 n. 757 con richiami).
In
concreto il Pretore ha ravvisato, al momento del giudizio, “chiari indizi della
volontà di reiterazione dei convenuti, alla prima occasione propizia” (sentenza
impugnata, pag. 4 a metà), ciò che nell'appello gli interessati neppure contestavano.
Dopo di allora tuttavia la situazione è radicalmente mutata, il trisettimanale __________,
divenuto settimanale nel marzo 2012, avendo cessato le pubblicazioni il 13
giugno 2012, senza più riprenderle (‹__________›). E nulla indizia l'ipotesi
che la stampa del giornale possa ricominciare, tanto meno a distanza d'anni.
Nelle condizioni descritte non può dirsi pertanto che il rischio di recidiva intravisto
dal Pretore nell'agosto del 2012 sia ancora attuale. Impartire divieti ai
convenuti, divieti dei quali per altro andrebbe definito e precisato il
contenuto, non avrebbe più senso. Ne segue che, in definitiva, l'azione di
inibizione va respinta, non riscontrandosi (più) un rischio di lesione
imminente per la personalità di AO 1. Su questo punto la sentenza del Pretore
va riformata.
7. Rimane
da esaminare se la sentenza impugnata resista alla critica per quanto riguarda
l'azione (sussidiaria) di accertamento. Ora, diversamente da quanto vale in
materia di azioni difensive, chi propone un'azione di accertamento non è tenuto
a precisare le singole espressioni, le singole affermazioni o i singoli
passaggi ritenuti lesivi della propria personalità, già per il fatto che non occorre
pronunciare ingiunzioni al convenuto e che la sentenza non abbisogna di esecuzione
(Meili, op. cit., n. 6 e 7 ad art.
28a CC). Ai fini del giudizio è sufficiente che l'offesa alla
personalità si evinca dall'insieme di una
pubblicazione o dal sunto di un'esposizione (loc. cit.). Sotto questo
profilo poco importa che __________ abbia cessato la pubblicazione, né il
decesso di AP 2 impedisce che l'azione segua il suo corso nei confronti del figlio
(unico erede del defunto: certificato ereditario rilasciato il 9 aprile
2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4), per altro convenuto anche
a titolo personale. Quanto deve sussistere è,
ad ogni modo, una situazione pregiudizievole per l'attore (art. 28a cpv. 1 n. 3 CC; RtiD II-2006 pag. 683 consid. 4a
con riferimenti). E l'attore può vantare un interesse legittimo all'accertamento
solo ove persistano strascichi molesti della lesione (ormai finita). Scopo
dell'azione di accertamento non è invero di dare soddisfazione all'offeso,
bensì di eliminare gli effetti residui di una lesione, l'azione di accertamento
configurandosi come la continuazione di un'azione di rimozione (DTF 127 III 484
consid. 1c/aa e pag. 486 a metà). Accertare l'esistenza di una lesione
della personalità per il solo passato non entra in linea di conto.
a) La
libertà di stampa o di espressione, compreso il diritto alla satira, alla
caricatura, all'irriverenza, allo sberleffo o alla derisione non giustificano
delitti contro l'onore e la sfera personale riservata. Nella fattispecie l'epiteto
figurante nei doc. 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21 (“m…accia”) è
sicuramente un insulto, come reputa il Pretore, un lettore medio non potendo seriamente
interpretarlo solo come “minaccia”. Ci si può domandare invece se le altre – generiche
– offese alla personalità che il Pretore ha scorto nella “forma espressiva
delle pubblicazioni evidenziate sub doc. 1, 4 (Finì morto. Ucciso dall'odio,
risp. la fotografia della testa dall'attore)” (sentenza impugnata, pag. 3 in fondo) non connotino riconoscibili e manifeste espressioni di astio politico. La stampa di
partito non è necessariamente un esempio di correttezza e può accusare pesanti
cadute di stile, ciò di cui il pubblico dei lettori è consapevole, né incombe
al giudice civile impartire lezioni di buona educazione e di signorile rispetto.
La giustificazione degli appellanti, secondo cui “una personalità pubblica salita
spontaneamente sul ring non può considerarsi personalmente lesa dalle sberle
che subisce in restituzione dei suoi colpi” (appello, pag. 9 seg.) andrebbe
quindi verificata meglio.
L'esercizio
risulterebbe nondimeno infruttuoso se effetti molesti della lamentata lesione non
continuassero a sussistere. Giovi quindi esaminare previamente tale questione.
b) Il
Pretore ha ritenuto che, al momento di statuire, la lesione della personalità dell'attore
continuasse “senz'altro a produrre i suoi effetti molesti” (sentenza impugnata,
pag. 4 verso l'alto). Invano si cercherebbe di sapere però quali fossero concretamente
tali effetti e in che consistessero. Il primo giudice ha evocato il grave pregiudizio
morale ed economico subìto dall'attore, amplificato da “una
diffusione certamente non marginale nella Svizzera italiana (ove il lettore
medio risiede), visto che si tratta di un mass media gratuito e che viene
pubblicizzato nel pubblico attraverso un sistema di manchette appese
all'esterno delle cassette di distribuzione” (loc. cit., pag. 5).
L'esistenza della lesione non va confusa tuttavia con gli strascichi. E sotto
questo profilo appare dubbio che a distanza d'anni “le informazioni basate
sull'insulto e il dileggio” espressi tramite il giornale siano ancora vive nella
memoria del pubblico. L'azione di
accertamento inoltre non è destinata a eliminare effetti molesti che si estinguono
da sé con il passare del tempo, bensì effetti molesti che continuano a gravare
più o meno durevolmente sulla reputazione della vittima (DTF 127 III 485 a metà).
Non
si dimentichi poi che fino al momento in cui __________ ha cessato le
pubblicazioni era proponibile – come detto (consid. 6) – l'azione di
inibizione, la quale ostava all'azione di accertamento (meramente sussidiaria:
sopra, consid. 3). La questione legata agli effetti persistenti dell'offesa è
divenuta di rilievo solo quando il giornale ha smesso di apparire, nell'autunno
del 2012, ciò che ha fatto venir meno il rischio di reiterazione. Solo a quel
momento è entrata in linea di conto l'azione di accertamento. Il problema è
che, pur avendo
avanzato
la richiesta di accertamento sin dall'inizio, con la petizione, l'attore non ha
mai accennato a postumi più o meno duraturi che sarebbero continuati a
sussistere dopo l'offesa. Neppure alla fine delle pubblicazioni egli ha
accennato nulla di simile, seppure davanti a questa Camera potesse finanche
mutare le richieste di giudizio (sopra, consid. 3). Non si ravvisa dunque un
interesse legittimo sufficiente che giustifichi di accogliere un'azione di
accertamento.
c) Non
si disconosce che, dandosi una grave violazione della personalità, l'interesse
legittimo dell'attore a far accertare giudizialmente l'offesa si presume (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., pag.
228 n. 396b con richiami di giurisprudenza). La presunzione dispensa tuttavia
dall'onere della prova, non dallo spiegare in che consista l'interesse
legittimo (DTF 123 III 388 in alto con rimandi). Trattandosi di lesioni della
personalità arrecate mediante i mass media, gli effetti molesti della lesione
potrebbero ricondursi al fatto che le moderne tecniche di archiviazione
consentono di accedere praticamente senza limiti a rubriche, raccolte e
collezioni di documenti. Che il solo fatto di poter ritrovare in tal modo un
determinato articolo (o determinati articoli) di stampa basti per sostanziare
effetti persistenti di una lesione della personalità è nondimeno dubbio, visto
il flusso incessante di informazioni che pervade l'attualità quotidiana (DTF
122 III 452 nel mezzo; Meili, op.
cit., n. 8 in principio ad art. 28a CC con citazioni).
Comunque
sia, l'attore non ha mai preteso – e a lui incombeva l'onere dell'allegazione –
che il pubblico avrebbe sempre potuto rinvenire in archivi cartacei o digitali
gli articoli apparsi su __________. Tanto meno egli ha indicato un indirizzo
Internet che faccia apparire allo schermo – eventualmente con l'ausilio di un
motore di ricerca – le offese a lui rivolte dai convenuti. Anzi, nelle osservazioni
all'appello egli rileva come “tutte le comunicazioni che sono oggetto della
presente causa” sono state cancellate dal sito __________.ch› (pag. 7 verso il
basso). Anche sotto questo profilo, in ultima analisi, non sono dati a divedere
strascichi della lesione concreti e duraturi.
8. Se
ne conclude che nel caso specifico l'azione di inibizione è destinata
all'insuccesso, il rischio dovuto a una possibile reiterazione dell'offesa
essendo venuto meno con la cessazione delle pubblicazioni da parte del giornale,
e che l'azione di accertamento è votata a identica sorte, non riscontrandosi effetti
molesti che sussistano durevolmente oltre la lesione. Ciò fa decadere anche la
richiesta di pubblicare o comunicare la sentenza a terzi, provvedimento che
deve correlarsi all'accoglimento di un'azione fondata sull'art. 28a
cpv. 1 CC (sopra, consid. 3), la quale, per altro, con la scomparsa del
giornale nemmeno sarebbe più eseguibile. Ne discende che le prove offerte dagli
appellanti risultano ormai senza rilievo ai fini del giudizio.
9. Le
spese dell'attuale giudizio seguirebbero il principio della soccombenza (art.
106 cpv. 1 CPC). Per quanto riguarda l'azione di inibizione non si deve
trascurare tuttavia che il rigetto si riconduce alla cessazione delle
pubblicazioni da parte del giornale, non alla fondatezza dell'appello, giacché
fino al giugno del 2012 il rischio di recidiva da parte dei convenuti appariva
più che verosimile. Soccorrono quindi ragioni di equità per addebitare ai responsabili
le spese processuali, l'attore avendo avuto buoni e giustificati motivi per
adire il giudice (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC). Quanto all'azione di accertamento,
essa va respinta non perché la lesione della personalità non sussista (sopra,
consid. 7a), ma perché essa non risulta generare effetti molesti. Se da un lato
l'attore ha omesso dunque di sostanziare un requisito di merito (i postumi
della lesione), dall'altro con il loro comportamento i convenuti hanno indotto
una volta di più l'attore a piatire, onde l'esigenza anche a tale proposito di
un apprezzamento equitativo. Nel complesso, di conseguenza, si giustifica di suddividere
Fatti
i costi a metà. La circostanza che l'attore non sia patrocinato non
osta
alla compensazione delle ripetibili (sentenza del Tribunale federale
4P.226/2002 del 21 gennaio 2003, consid. 4).
L'esito
del giudizio odierno incide anche sul dispositivo in materia di spese e
ripetibili della decisione impugnata. Ci si attenesse al precetto della
soccombenza, gli oneri andrebbero interamente a carico dell'attore, la
petizione dovendo essere respinta. Anche per quanto attiene al processo di
Considerandi
primo grado vale tuttavia la constatazione che con il loro comportamento i
convenuti hanno indotto l'attore ad agire in giudizio. Non fosse cessata la
pubblicazione del settimanale in pendenza di causa, inoltre, l'azione di
inibizione sarebbe verosimilmente stata accolta almeno in parte per il rischio
di recidiva. A un giudizio di equità, fondato sul noto art. 107 cpv. 1 lett. b
CPC, nel risultato si giustifica così di suddividere a metà anche le spese di
prima sede e di compensare le ripetibili (che gli appellanti rivendicano).
10.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la causa in rassegna non si esaurisce – come
detto – in una controversia di carattere patrimoniale (sopra, consid. 1). Un
eventuale ricorso in materia civile è ammissibile di conseguenza senza riguardo
a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto nel senso dei
considerandi e la sentenza impugnata è così riformata:
1. La
petizione è respinta.
2. Le
spese processuali di fr. 300.–, da anticipare dall'attore, sono poste per metà
a carico di quest'ultimo e per l'altra metà a carico dei convenuti in solido,
compensate le ripetibili.
II. Le
spese processuali di appello, di fr. 500.–, da anticipare dagli appellanti,
sono poste per metà a carico di quest'ultimi e per l'altra metà a carico della
controparte, compensate le ripetibili.
III. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).