Lexipedia

Decisione

11.2012.102

Lesione della personalità da parte di un organo di stampa

17 dicembre 2014Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i costi a metà. La circostanza che l'attore non sia patrocinato non

osta

alla compensazione delle ripetibili (sentenza del Tribunale federale

4P.226/2002 del 21 gennaio 2003, consid. 4).

L'esito

del giudizio odierno incide anche sul dispositivo in materia di spese e

ripetibili della decisione impugnata. Ci si attenesse al precetto della

soccombenza, gli oneri andrebbero interamente a carico dell'attore, la

petizione dovendo essere respinta. Anche per quanto attiene al processo di

Considerandi

primo grado vale tuttavia la constatazione che con il loro comportamento i

convenuti hanno indotto l'attore ad agire in giudizio. Non fosse cessata la

pubblicazione del settimanale in pendenza di causa, inoltre, l'azione di

inibizione sarebbe verosimilmente stata accolta almeno in parte per il rischio

di recidiva. A un giudizio di equità, fondato sul noto art. 107 cpv. 1 lett. b

CPC, nel risultato si giustifica così di suddividere a metà anche le spese di

prima sede e di compensare le ripetibili (che gli appellanti rivendicano).

10.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la causa in rassegna non si esaurisce – come

detto – in una controversia di carattere patrimoniale (sopra, consid. 1). Un

eventuale ricorso in materia civile è ammissibile di conseguenza senza riguardo

a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente accolto nel senso dei

considerandi e la sentenza impugnata è così riformata:

1. La

petizione è respinta.

2. Le

spese processuali di fr. 300.–, da anticipare dall'attore, sono poste per metà

a carico di quest'ultimo e per l'altra metà a carico dei convenuti in solido,

compensate le ripetibili.

II. Le

spese processuali di appello, di fr. 500.–, da anticipare dagli appellanti,

sono poste per metà a carico di quest'ultimi e per l'altra metà a carico della

controparte, compensate le ripetibili.

III. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).