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Decisione

11.2012.104

Liquidazione del regime matrimoniale; art. 205 cpv. 2 CC: compenso dovuto per l'attribuzione in intero di un immobile in comproprietà dei coniugi

12 agosto 2014Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare e di demandare al giudice

la decisione sulle conseguen­ze litigiose del divorzio. Avendo ribadito tale

volontà dopo il termine bimestrale di riflessione, essi sono stati invitati dal

Pretore a presentare un allegato contenente le motivazioni e le conclusioni sui

punti contestati. Nel suo memoriale del 12 gennaio 2009 AO 1 ha rivendicato la

proprietà esclusiva dell'immobile a __________, dichiarando di assumere l'onere

ipotecario liberandone la moglie. Nel rispettivo allegato di quella stessa data

AO 1 ha proposto invece di vendere il fondo e di suddividerne a metà il ricavo,

con obbligo per il marito di versarle almeno fr. 500.– mensili “per l'utilizzo

esclusivo dell'abitazione coniugale dal mese di dicembre 2003 compreso sino al

momento della vendita”.

C. L'udienza preliminare sugli effetti controversi del divorzio si è tenuta

il 10 marzo 2009 e l'istruttoria, durante la quale l'arch. __________ è stato

chiamato il 9 giugno 2011 ad allestire una perizia sul valore venale della

particella n. 570 RFD di __________ (referto delucidato il 7 ottobre successivo),

è terminata il 14 marzo 2012. Al dibattimento finale del 3 maggio 2012 AP 1 ha

ribadito le proprie domande, mentre AO 1 ha proposto anch'essa di attribuire l'immobile

al marito, tenuto ad assumere l'intero debito ipotecario, ma ha preteso un conguaglio

di fr. 167 956.30

oltre al versamento di fr. 362.50 mensili dal 1° dicembre 2003 fino allo

scioglimento della comproprietà per l'uso dell'immobile.

D. Con sentenza

del 13 luglio 2011 il Pretore ha pronun­ciato il divorzio, ha omologato la

convenzione sugli effetti accessori, ha attribuito l'immobile di __________ in

proprietà esclusiva del marito e ha obbligato quest'ultimo ad assumere l'intero

onere ipotecario, versando alla moglie una liquidazione di fr. 128 978.15. La tassa di

giustizia di fr. 12 000.– e le spese con sono state poste per tre quarti a

carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, cui il marito è stato tenuto a

rifondere fr. 5000.– per ripetibili.

E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un

appello del 14 settembre 2012 per ottenere che la sentenza impugnata sia

riformata nel senso di ridurre a fr. 96 383.15 il compenso dovuto alla moglie per l'attribuzione

del noto immobile. Nelle sue osservazioni del 31 ottobre

2012 AO 1 propone di respingere l'appello e con appello incidentale postula il

versamento di fr. 362.50 mensili dal 1° dicembre 2003 al 14 settembre 2012 per

l'uso dello stabile. AP 1 ha concluso il 3 gennaio 2013 per la reiezione dell'appello

incidentale.

Considerandi

in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in

vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le

sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in materia di divorzio sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC). Qualora verta

esclusivamente sulle conseguenze pecuniarie del divorzio, nondimeno, l'appello

è ricevibile soltanto se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione rico­nosciuta

nella decisione impugnata è di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In

concreto tale presupposto è senz'altro dato, ove appena si consideri l'entità del

compenso dovuto per l'attribuzione esclusiva della nota comproprietà. Quanto

alla tempestività dell'appello, la sentenza del Pretore è pervenuta al legale

del marito il 17 luglio 2012. Tenuto conto della sospensione dei termini

intercorsa dal 15 luglio al 15 agosto

2011.

(art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), l'appello principale introdotto il

14.

settembre 2012 è ricevibile, come ricevibile è l'appello incidentale

del 31 ottobre 2012 (art. 313 cpv. 1 CPC), l'invito a formulare

osservazioni essendo stato notificato al patrocinatore della moglie il 2

ottobre 2012.

2.

Litigioso

rimane, in concreto, il compenso dovuto a AO 1 per l'attribuzione esclusiva dell'ex

abitazione coniugale al marito, l'indennizzo a carico di quest'ultimo per l'occupazione

dell'immobile dal 1° dicembre 2003 al 14 settembre 2012 e il riparto delle spese

giudiziarie. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in

giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC; I CCA,

sentenza inc.11.2012.41 del 22 marzo 2013, consid. 2 con rinvio). Ora, nella

sentenza impugnata il Pretore ha accertato che le parti concordavano sull'attribuzione

dell'intera particella n. 570 al marito. Egli ha accertato altresì che l'acquisto

del fondo e la costruzione dell'abitazione coniugale erano costati fr. 530 000.– complessivi,

finanziati per

fr. 477 000.– grazie a un mutuo

ipotecario, per fr. 47 087.45 facendo capo a beni propri del marito e per il resto con sussidi

federali e cantonali. Ciò premesso, visto il valore venale dell'immobile

fissato peritalmente in fr. 770

000.

–, il Pretore ha riconosciuto a AO 1 un conguaglio di

fr. 167 956.30

(fr. 770 000.–, meno il debito

ipotecario di fr. 387 000.– e beni propri del marito per fr. 47 087.45, diviso 2). Egli non ha tenuto

conto invece dei sussidi federali e cantonali, dato che “il trapasso di

proprietà da un coniuge all'altro nell'ambito della liquidazione e scioglimento

del regime dei beni non è considerato come un caso di vendita”, sicché “un

eventuale rimborso menzionato e documentato dall'attore non ha alcuna rilevanza

nel caso in esame”.

Quanto alla pretesa

fatta valere dalla moglie per l'uso esclusivo dello stabile da parte del marito

dal 1° dicembre 2003, il Pretore non ne ha tenuto calcolo nella liquidazione

del regime dei beni perché – egli ha spiegato – l'attribuzione dell'alloggio

coniugale al marito era già avvenuta nella protezione dell'unione coniugale senza

riconoscere alla moglie alcun indennizzo. Secondo il Pretore, una pretesa della

moglie in tal senso poteva giustificarsi

unicamente se costei

avesse comprovato un mutamento di situazione rispetto a quel momento, ciò che tuttavia

non era avvenuto. Inoltre, ha continuato il Pretore, la casa è attribuita al

marito sin dal 2003 e da allora l'interessata non aveva rivendicato nulla, né

ha mai lamentato una situazione logistica privilegiata del marito per quel che

è dei contributi alimentari. E in ogni modo, valutando la sua richiesta, si

sarebbe dovuto tenere in considerazione il principio per cui dopo il divorzio le

parti hanno il diritto di mantenere – per quanto possibile – il tenore di vita precedente.

Infine – ha epilogato il Pretore – la convenuta avrebbe potuto esigere in ogni tempo

lo scioglimento della comproprietà e partecipare “ad eventuale reddito

ipotetico dell'abitazione coniugale”. In definitiva, constatati acquisti del marito per fr. 90 000.–

(corrispondenti all'ammortamento dell'ipoteca) e della moglie per fr. 167 956.30, il Pretore ha

riconosciuto a quest'ultima una liquidazione di fr. 128 978.15 (fr. 167 956.30 più fr 90 000.–, diviso 2).

I. Sull'appello

principale

3.

L'appellante

si duole che il Pretore non abbia tenuto conto del rimborso dei sussidi

federali e cantonali ottenuti per l'acquisto della comproprietà. Egli ricorda

che l'Ufficio federale delle abitazioni e l'Ufficio dell'abitazione del Cantone

Ticino hanno confermato come in caso di vendita dell'immobile per un importo

superiore a fr. 540 000.– i sussidi vadano restituiti. Dal valore venale dell'immobile stabilito

dal perito (fr. 770 000.–) dev'essere dedotto così, a parere dell'appellante, l'ammontare di

sovvenzioni per complessivi fr. 130 380.–, onde una spettanza della moglie di fr. 102 766.30. Ciò riduce la

pretesa di lei in liquidazione del regime dei beni a fr. 96 383.15.

a) Dal

fascicolo processuale si evince che il 17 agosto 1994 l'Ufficio federale delle abitazioni ha riconosciuto a AP 1 e AO 1 un aiuto in virtù della legge

federale del 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso

alla loro proprietà (LCAP: RS 843) nella forma di una fideiussione dell'importo

massimo di fr. 132 000.–, oltre che una riduzione di base sotto forma di anticipazioni

decrescenti (rimborsabili) intese a ridurre gli oneri iniziali secondo un piano

degli oneri e una riduzione suppletiva sotto forma di contributi a fondo perso

(richiamo IV: decisione nell'incarto dell'Ufficio dell'abitazione; cfr. anche doc.

I). Il 12 agosto 1994 l'Ufficio dell'abitazione del Cantone Ticino ha stanziato

a sua volta un sussidio cantonale di fr. 63 600.– elargiti tra il 1° luglio

1994.

e il 30 giugno 2004 (doc. L). Da un piano di pagamento del 28 maggio 2005

si desume che i coniugi hanno fruito di una riduzione base e di una riduzione

suppletiva, mentre da un analogo piano del 24 agosto 2008 risulta che dal 1° gennaio

2007.

in poi essi hanno beneficiato solo della riduzione suppletiva, quella di

base essendo stata rimborsata. Il 27 febbraio 2008 l'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) ha poi comunicato il 27 febbraio 2008 agli

interessati che in caso di vendita dell'immobile a un prezzo superiore a fr.

539.

000.– la

riduzione suppletiva sarebbe stata da restituire e che il totale dei sussidi ammontava

a fr. 66 780.–

(doc. R). Analoga comunicazione ha rilasciato il 4 marzo 2008 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (doc. S).

b) Secondo

l'art. 37 cpv. 1 LCAP, cui rinvia l'art. 48, per coprire

la differenza tra gli oneri dei proprietari e la pigione con riduzione di base,

la Confederazione concede anticipazioni fruttifere

d'interesse, rimborsabili e garantite da pegno immobiliare. Tali

anticipazioni costituiscono la “riduzione di base” (art. 13 cpv. 1 OLCAP:

RS 843.1). Conformemente all'art. 42 cpv. 1 LCAP la riduzione suppletiva

consiste in un contributo annuo costante non rimborsabile versato dalla

Confederazione. Gli appartamenti o le case la cui

proprietà sia stata acquisita mediante l'aiuto federale non possono, per la

durata dell'aiuto ma almeno per 25 anni, essere distratti dalla loro destinazione

o alienati con utile senza l'approvazione della Confederazione (art. 50 cpv. 1

LCAP). Il divieto di distrazione dalla destinazione e il divieto di

alienazione, come pure un diritto di compera e di prelazione vincolato a tali

divieti, devono essere menzionati, per la durata della loro validità, nel

registro fondiario come limitazioni di diritto pubblico della proprietà (art.

50.

cpv. 3 LCAP). L'alienazione di un oggetto in proprietà costruito o

acquistato con l'aiuto federale è sempre possibile, a condizione che si rimborsino

la fideiussione e le anticipazioni percepite, interessi compresi. Si devono restituire

inoltre le riduzioni suppletive se la vendita dell'oggetto permette di conseguire

un guadagno (art. 38 OLCAP).

Sul

piano cantonale la concessione di aiuti per il promovimento all'accesso alla

proprietà è vincolata all'ottenimento delle riduzioni suppletive stabilite dal

diritto federale (art. 44 della legge sull'abitazione, LA: RL 6.4.10.1 e art. 38

del relativo regolamento d'applicazione: RL 6.4.10.1.1). L'alienazione di abitazioni

sussidiate è ammissibile alle condizioni stabilite dal diritto federale applicato

per analogia (art. 35 LA).

c) Alla

luce di quanto precede, oggi come oggi (momento della liquidazione del regime

dei beni: art. 214 cpv. 1 CC) l'appellante non è tenuto a rimborsare contributi

a fondo perso erogati dalla Confederazione o dal Cantone Ticino. La proprietà fondiaria

non può pertanto ritenersi gravata di un onere che ne sminuisca il valore

venale. Certo, nel caso in cui alienasse l'immobile prima del 30 giugno 2019 a un prezzo superiore a fr. 539 000.– l'appellante dovrà rimborsare il sussidio federale di complessivi

fr. 66 780.–

e quello cantonale di complessivi fr. 63 600.–. Egli tuttavia non ha mai prospettato di

dovere o di voler vendere il bene. Anzi, ha “manifestato

una relazione stretta e sempre coerente con l'immobile, la cui proprietà egli

ha intenzione di mantenere nel tempo continuandovi ad abitare anche futuro”

(memoriale del 12 gennaio 2009 contenente le motivazioni e le conclusioni sui

punti contestati del divorzio, pag. 5). Tanto da scartare esplicitamente l'eventualità

di una vendita, “operazione improponibile” proprio per il rimborso dei sussidi

(loc. cit., pag. 6). Né un'alienazione del fondo appare verosimile per ipotetici

problemi finanziari o perso­nali dell'appellante. In simili circostanze non v'è

ragione di scostarsi, ai fini del giudizio, dal valore venale di fr. 770 000.– fissato dal perito.

Privo di consistenza, l'appello è destinato quindi all'insuccesso.

II. Sull'appello

incidentale

4.

AO 1

ribadisce la pretesa di fr. 362.50 mensili dal 1° dicembre 2003 al 14 settembre

2012.

a titolo di indennizzo per l'occupazione dell'abitazione coniugale da

parte del marito, rimproverando al Pretore di non avere accolto la sua richiesta

quantunque il marito non l'avesse contestata. Essa sottolinea che AP 1 ha beneficiato

dell'immobile a condizioni del tutto favorevoli, dovendo far fronte solo a

oneri ipotecari e ammortamenti per fr. 1475.– mensili complessivi, mentre il

perito ha stimato il reddito della proprietà fondiaria in fr. 2200.– mensili. E

a suo parere la rivendicazione è ammissibile nel quadro della liquidazione del

regime dei beni, poco importando che il marito fruisca della proprietà fin dal

2003.

grazie a misure protettrici dell'unione coniugale.

a) Nella

fattispecie AO 1 ha fatto valere la pretesa in questione la prima volta con il

memoriale del 12 gennaio 2009 contenente le motivazioni e le conclusioni sui

punti litigiosi del divorzio. AP 1 ha inoltrato al Pretore, da parte sua, un

proprio memoriale di rivendicazioni contenente le motivazioni e le conclusioni

sui punti litigiosi del divorzio, senza contestare l'allegato della moglie, ma

ciò non significa che in tal modo abbia automaticamente riconosciuto le pretese

di lei. Il precedente citato dall'appellante (Cocchi/

Trez­zini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 8 ad

art. 78) si riferiva all'ipotesi in cui una parte in causa presentasse una risposta,

ma non contestasse le argomentazioni avversarie mediante indicazioni concrete, il

che equivaleva a un'ammissione (art. 170 cpv. 2 CPC ticinese). Nel caso

specifico il marito non ha reagito al memoriale della moglie, lasciandosi precludere

da mezzi di difesa. Ma ciò non bastava per ritenere “ammessi come veri i fatti adotti dall'attore” (sentenza del Tribunale

federale 5P.205/1995 dell'11 luglio 1995, consid. 3; Cocchi/Trez­zini, op. cit., n. 16 ad

art. 184 CPC ticinese con rinvio alla nota 667). In altri termini: la

preclusione non esonerava l'attore dall'obbligo di sostanziare le proprie allegazioni

di fatto, né comportava un alleggerimento dell'onere probatorio (Cocchi/Trez­zini, op. cit., n. 1 ad art.

169.

CPC ticinese con rinvio alla note 618 e 619 e n. 5 ad art. 170). In

concreto a AO 1 continuava dunque a incombere l'obbligo di dimostrare l'esistenza

e l'ammontare della pretesa.

b) Nel

caso precipuo l'attribuzione al marito della particella n. 570 RFD (compresa

la quota coattiva A pari a 15/100 della

particella 569) è avvenuta nell'ambito della procedura a tutela dell'unio­ne

coniugale e si fondava, con ogni evidenza, sull'art. 176 cpv. 1 n. 2 CC. AP 1 ha

occupato così l'immobile in forza del diritto matrimoniale, indipendentemente

dallo statuto che il bene poteva avere nel quadro dei diritti reali (Deschenaux/Steinauer/Bad­deley, Les

effets du mariage, 2ª edizione, pag. 321 n. 656; Hausheer/ Reus­ser/Gei­­ser in: Berner Kommentar, edizione

1996, n. 34 ad art. 176 CC). L'appellante non invoca alcuna norma del

diritto matrimoniale, dei diritti reali o del diritto delle obbligazioni che

preveda il versamento di un indennizzo per l'occupazione di un immobile in

comproprietà assegnato a un coniuge nell'ambito di una procedura a protezione

dell'unione coniugale. A quali disposizioni essa ancori la sua pretesa, del

resto, non è dato a divedere. Ne discende che in mancanza di qualsiasi fondamento

la rivendicazione non può essere accolta. Anche l'appello incidentale,

destituito di fondamento, vede quin­di la sua sorte segnata.

III. Sulle

spese giudiziarie

5.

Le spese processuali degli appelli seguono la reciproca soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Ogni parte rifonderà inoltre a quella avversaria

un'adeguata indennità, commisurata alla stringatezza delle osservazioni. Le richieste

degli appellanti volte a modificare il riparto degli oneri processuali e delle

ripetibili di primo grado non hanno portata propria, essendo subordinate all'accoglimento

della rispettiva impugnazione. Tale ipotesi non verificandosi in concreto, le

domande si rivelano senza oggetto.

IV. Sui rimedi

giuridici a livello federale

6.

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia

di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Gli

appelli sono respinti e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese dell'appello principale, di fr. 1500.– complessivi,

sono poste a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr.

1500.– per ripetibili.

3. Le spese dell'appello

incidentale, di fr. 1500.– complessivi, sono poste a carico dell'appellante

incidentale, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

4. Notificazione

a:

– avv.;

– avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali,

parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno

30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di

ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non

nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).