11.2012.104
Liquidazione del regime matrimoniale; art. 205 cpv. 2 CC: compenso dovuto per l'attribuzione in intero di un immobile in comproprietà dei coniugi
12 agosto 2014Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2012.104
Lugano
12 agosto
2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Gianella
sedente per statuire nella causa OA.2007.501 (divorzio su richiesta comune con
accordo parziale) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 27 luglio 2005 da
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 1)
e
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 2),
giudicando
sull'appello del 14 settembre 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 13 luglio 2012, come pure sull'appello incidentale del 31
ottobre 2012 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1956) e AO 1 (1961) si sono sposati a __________ l'11 febbraio
1983. Dal matrimonio sono nati P__________ (1983) ed E__________ (1990). Nell'ambito
di una procedura a protezione dell'unione coniugale intentata dalla moglie il
23 ottobre 2003, all'udienza del 26 novembre successivo i coniugi si sono accordati
sull'attribuzione dell'alloggio coniugale al marito (la particella n. 570 RFD
di __________, comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno, compresa
la quota coattiva A pari a 15/100 della
particella 569). I coniugi si sono separati nel dicembre del 2003, quando AO 1
ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi con il figlio E__________ a __________.
B. Il 27 luglio 2007
AP 1 e AO 1 hanno introdotto davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, un'istanza comune di divorzio corredata di un accordo parziale del
19 luglio 2007. Tale accordo prevedeva l'affidamento di E__________ alla madre,
la regolamentazione delle relazioni personali paterne e il riparto a metà della
prestazione d'uscita accumulata dai coniugi durante il matrimonio presso il
rispettivo istituto di previdenza professionale. All'udienza del 5 maggio 2008
Fatti
i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare e di demandare al giudice
la decisione sulle conseguenze litigiose del divorzio. Avendo ribadito tale
volontà dopo il termine bimestrale di riflessione, essi sono stati invitati dal
Pretore a presentare un allegato contenente le motivazioni e le conclusioni sui
punti contestati. Nel suo memoriale del 12 gennaio 2009 AO 1 ha rivendicato la
proprietà esclusiva dell'immobile a __________, dichiarando di assumere l'onere
ipotecario liberandone la moglie. Nel rispettivo allegato di quella stessa data
AO 1 ha proposto invece di vendere il fondo e di suddividerne a metà il ricavo,
con obbligo per il marito di versarle almeno fr. 500.– mensili “per l'utilizzo
esclusivo dell'abitazione coniugale dal mese di dicembre 2003 compreso sino al
momento della vendita”.
C. L'udienza preliminare sugli effetti controversi del divorzio si è tenuta
il 10 marzo 2009 e l'istruttoria, durante la quale l'arch. __________ è stato
chiamato il 9 giugno 2011 ad allestire una perizia sul valore venale della
particella n. 570 RFD di __________ (referto delucidato il 7 ottobre successivo),
è terminata il 14 marzo 2012. Al dibattimento finale del 3 maggio 2012 AP 1 ha
ribadito le proprie domande, mentre AO 1 ha proposto anch'essa di attribuire l'immobile
al marito, tenuto ad assumere l'intero debito ipotecario, ma ha preteso un conguaglio
di fr. 167 956.30
oltre al versamento di fr. 362.50 mensili dal 1° dicembre 2003 fino allo
scioglimento della comproprietà per l'uso dell'immobile.
D. Con sentenza
del 13 luglio 2011 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha omologato la
convenzione sugli effetti accessori, ha attribuito l'immobile di __________ in
proprietà esclusiva del marito e ha obbligato quest'ultimo ad assumere l'intero
onere ipotecario, versando alla moglie una liquidazione di fr. 128 978.15. La tassa di
giustizia di fr. 12 000.– e le spese con sono state poste per tre quarti a
carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, cui il marito è stato tenuto a
rifondere fr. 5000.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un
appello del 14 settembre 2012 per ottenere che la sentenza impugnata sia
riformata nel senso di ridurre a fr. 96 383.15 il compenso dovuto alla moglie per l'attribuzione
del noto immobile. Nelle sue osservazioni del 31 ottobre
2012 AO 1 propone di respingere l'appello e con appello incidentale postula il
versamento di fr. 362.50 mensili dal 1° dicembre 2003 al 14 settembre 2012 per
l'uso dello stabile. AP 1 ha concluso il 3 gennaio 2013 per la reiezione dell'appello
incidentale.
Considerandi
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in
vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le
sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in materia di divorzio sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC). Qualora verta
esclusivamente sulle conseguenze pecuniarie del divorzio, nondimeno, l'appello
è ricevibile soltanto se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione impugnata è di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In
concreto tale presupposto è senz'altro dato, ove appena si consideri l'entità del
compenso dovuto per l'attribuzione esclusiva della nota comproprietà. Quanto
alla tempestività dell'appello, la sentenza del Pretore è pervenuta al legale
del marito il 17 luglio 2012. Tenuto conto della sospensione dei termini
intercorsa dal 15 luglio al 15 agosto
2011.
(art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), l'appello principale introdotto il
14.
settembre 2012 è ricevibile, come ricevibile è l'appello incidentale
del 31 ottobre 2012 (art. 313 cpv. 1 CPC), l'invito a formulare
osservazioni essendo stato notificato al patrocinatore della moglie il 2
ottobre 2012.
2.
Litigioso
rimane, in concreto, il compenso dovuto a AO 1 per l'attribuzione esclusiva dell'ex
abitazione coniugale al marito, l'indennizzo a carico di quest'ultimo per l'occupazione
dell'immobile dal 1° dicembre 2003 al 14 settembre 2012 e il riparto delle spese
giudiziarie. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in
giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC; I CCA,
sentenza inc.11.2012.41 del 22 marzo 2013, consid. 2 con rinvio). Ora, nella
sentenza impugnata il Pretore ha accertato che le parti concordavano sull'attribuzione
dell'intera particella n. 570 al marito. Egli ha accertato altresì che l'acquisto
del fondo e la costruzione dell'abitazione coniugale erano costati fr. 530 000.– complessivi,
finanziati per
fr. 477 000.– grazie a un mutuo
ipotecario, per fr. 47 087.45 facendo capo a beni propri del marito e per il resto con sussidi
federali e cantonali. Ciò premesso, visto il valore venale dell'immobile
fissato peritalmente in fr. 770
000.
–, il Pretore ha riconosciuto a AO 1 un conguaglio di
fr. 167 956.30
(fr. 770 000.–, meno il debito
ipotecario di fr. 387 000.– e beni propri del marito per fr. 47 087.45, diviso 2). Egli non ha tenuto
conto invece dei sussidi federali e cantonali, dato che “il trapasso di
proprietà da un coniuge all'altro nell'ambito della liquidazione e scioglimento
del regime dei beni non è considerato come un caso di vendita”, sicché “un
eventuale rimborso menzionato e documentato dall'attore non ha alcuna rilevanza
nel caso in esame”.
Quanto alla pretesa
fatta valere dalla moglie per l'uso esclusivo dello stabile da parte del marito
dal 1° dicembre 2003, il Pretore non ne ha tenuto calcolo nella liquidazione
del regime dei beni perché – egli ha spiegato – l'attribuzione dell'alloggio
coniugale al marito era già avvenuta nella protezione dell'unione coniugale senza
riconoscere alla moglie alcun indennizzo. Secondo il Pretore, una pretesa della
moglie in tal senso poteva giustificarsi
unicamente se costei
avesse comprovato un mutamento di situazione rispetto a quel momento, ciò che tuttavia
non era avvenuto. Inoltre, ha continuato il Pretore, la casa è attribuita al
marito sin dal 2003 e da allora l'interessata non aveva rivendicato nulla, né
ha mai lamentato una situazione logistica privilegiata del marito per quel che
è dei contributi alimentari. E in ogni modo, valutando la sua richiesta, si
sarebbe dovuto tenere in considerazione il principio per cui dopo il divorzio le
parti hanno il diritto di mantenere – per quanto possibile – il tenore di vita precedente.
Infine – ha epilogato il Pretore – la convenuta avrebbe potuto esigere in ogni tempo
lo scioglimento della comproprietà e partecipare “ad eventuale reddito
ipotetico dell'abitazione coniugale”. In definitiva, constatati acquisti del marito per fr. 90 000.–
(corrispondenti all'ammortamento dell'ipoteca) e della moglie per fr. 167 956.30, il Pretore ha
riconosciuto a quest'ultima una liquidazione di fr. 128 978.15 (fr. 167 956.30 più fr 90 000.–, diviso 2).
I. Sull'appello
principale
3.
L'appellante
si duole che il Pretore non abbia tenuto conto del rimborso dei sussidi
federali e cantonali ottenuti per l'acquisto della comproprietà. Egli ricorda
che l'Ufficio federale delle abitazioni e l'Ufficio dell'abitazione del Cantone
Ticino hanno confermato come in caso di vendita dell'immobile per un importo
superiore a fr. 540 000.– i sussidi vadano restituiti. Dal valore venale dell'immobile stabilito
dal perito (fr. 770 000.–) dev'essere dedotto così, a parere dell'appellante, l'ammontare di
sovvenzioni per complessivi fr. 130 380.–, onde una spettanza della moglie di fr. 102 766.30. Ciò riduce la
pretesa di lei in liquidazione del regime dei beni a fr. 96 383.15.
a) Dal
fascicolo processuale si evince che il 17 agosto 1994 l'Ufficio federale delle abitazioni ha riconosciuto a AP 1 e AO 1 un aiuto in virtù della legge
federale del 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso
alla loro proprietà (LCAP: RS 843) nella forma di una fideiussione dell'importo
massimo di fr. 132 000.–, oltre che una riduzione di base sotto forma di anticipazioni
decrescenti (rimborsabili) intese a ridurre gli oneri iniziali secondo un piano
degli oneri e una riduzione suppletiva sotto forma di contributi a fondo perso
(richiamo IV: decisione nell'incarto dell'Ufficio dell'abitazione; cfr. anche doc.
I). Il 12 agosto 1994 l'Ufficio dell'abitazione del Cantone Ticino ha stanziato
a sua volta un sussidio cantonale di fr. 63 600.– elargiti tra il 1° luglio
1994.
e il 30 giugno 2004 (doc. L). Da un piano di pagamento del 28 maggio 2005
si desume che i coniugi hanno fruito di una riduzione base e di una riduzione
suppletiva, mentre da un analogo piano del 24 agosto 2008 risulta che dal 1° gennaio
2007.
in poi essi hanno beneficiato solo della riduzione suppletiva, quella di
base essendo stata rimborsata. Il 27 febbraio 2008 l'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) ha poi comunicato il 27 febbraio 2008 agli
interessati che in caso di vendita dell'immobile a un prezzo superiore a fr.
539.
000.– la
riduzione suppletiva sarebbe stata da restituire e che il totale dei sussidi ammontava
a fr. 66 780.–
(doc. R). Analoga comunicazione ha rilasciato il 4 marzo 2008 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (doc. S).
b) Secondo
l'art. 37 cpv. 1 LCAP, cui rinvia l'art. 48, per coprire
la differenza tra gli oneri dei proprietari e la pigione con riduzione di base,
la Confederazione concede anticipazioni fruttifere
d'interesse, rimborsabili e garantite da pegno immobiliare. Tali
anticipazioni costituiscono la “riduzione di base” (art. 13 cpv. 1 OLCAP:
RS 843.1). Conformemente all'art. 42 cpv. 1 LCAP la riduzione suppletiva
consiste in un contributo annuo costante non rimborsabile versato dalla
Confederazione. Gli appartamenti o le case la cui
proprietà sia stata acquisita mediante l'aiuto federale non possono, per la
durata dell'aiuto ma almeno per 25 anni, essere distratti dalla loro destinazione
o alienati con utile senza l'approvazione della Confederazione (art. 50 cpv. 1
LCAP). Il divieto di distrazione dalla destinazione e il divieto di
alienazione, come pure un diritto di compera e di prelazione vincolato a tali
divieti, devono essere menzionati, per la durata della loro validità, nel
registro fondiario come limitazioni di diritto pubblico della proprietà (art.
50.
cpv. 3 LCAP). L'alienazione di un oggetto in proprietà costruito o
acquistato con l'aiuto federale è sempre possibile, a condizione che si rimborsino
la fideiussione e le anticipazioni percepite, interessi compresi. Si devono restituire
inoltre le riduzioni suppletive se la vendita dell'oggetto permette di conseguire
un guadagno (art. 38 OLCAP).
Sul
piano cantonale la concessione di aiuti per il promovimento all'accesso alla
proprietà è vincolata all'ottenimento delle riduzioni suppletive stabilite dal
diritto federale (art. 44 della legge sull'abitazione, LA: RL 6.4.10.1 e art. 38
del relativo regolamento d'applicazione: RL 6.4.10.1.1). L'alienazione di abitazioni
sussidiate è ammissibile alle condizioni stabilite dal diritto federale applicato
per analogia (art. 35 LA).
c) Alla
luce di quanto precede, oggi come oggi (momento della liquidazione del regime
dei beni: art. 214 cpv. 1 CC) l'appellante non è tenuto a rimborsare contributi
a fondo perso erogati dalla Confederazione o dal Cantone Ticino. La proprietà fondiaria
non può pertanto ritenersi gravata di un onere che ne sminuisca il valore
venale. Certo, nel caso in cui alienasse l'immobile prima del 30 giugno 2019 a un prezzo superiore a fr. 539 000.– l'appellante dovrà rimborsare il sussidio federale di complessivi
fr. 66 780.–
e quello cantonale di complessivi fr. 63 600.–. Egli tuttavia non ha mai prospettato di
dovere o di voler vendere il bene. Anzi, ha “manifestato
una relazione stretta e sempre coerente con l'immobile, la cui proprietà egli
ha intenzione di mantenere nel tempo continuandovi ad abitare anche futuro”
(memoriale del 12 gennaio 2009 contenente le motivazioni e le conclusioni sui
punti contestati del divorzio, pag. 5). Tanto da scartare esplicitamente l'eventualità
di una vendita, “operazione improponibile” proprio per il rimborso dei sussidi
(loc. cit., pag. 6). Né un'alienazione del fondo appare verosimile per ipotetici
problemi finanziari o personali dell'appellante. In simili circostanze non v'è
ragione di scostarsi, ai fini del giudizio, dal valore venale di fr. 770 000.– fissato dal perito.
Privo di consistenza, l'appello è destinato quindi all'insuccesso.
II. Sull'appello
incidentale
4.
AO 1
ribadisce la pretesa di fr. 362.50 mensili dal 1° dicembre 2003 al 14 settembre
2012.
a titolo di indennizzo per l'occupazione dell'abitazione coniugale da
parte del marito, rimproverando al Pretore di non avere accolto la sua richiesta
quantunque il marito non l'avesse contestata. Essa sottolinea che AP 1 ha beneficiato
dell'immobile a condizioni del tutto favorevoli, dovendo far fronte solo a
oneri ipotecari e ammortamenti per fr. 1475.– mensili complessivi, mentre il
perito ha stimato il reddito della proprietà fondiaria in fr. 2200.– mensili. E
a suo parere la rivendicazione è ammissibile nel quadro della liquidazione del
regime dei beni, poco importando che il marito fruisca della proprietà fin dal
2003.
grazie a misure protettrici dell'unione coniugale.
a) Nella
fattispecie AO 1 ha fatto valere la pretesa in questione la prima volta con il
memoriale del 12 gennaio 2009 contenente le motivazioni e le conclusioni sui
punti litigiosi del divorzio. AP 1 ha inoltrato al Pretore, da parte sua, un
proprio memoriale di rivendicazioni contenente le motivazioni e le conclusioni
sui punti litigiosi del divorzio, senza contestare l'allegato della moglie, ma
ciò non significa che in tal modo abbia automaticamente riconosciuto le pretese
di lei. Il precedente citato dall'appellante (Cocchi/
Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 8 ad
art. 78) si riferiva all'ipotesi in cui una parte in causa presentasse una risposta,
ma non contestasse le argomentazioni avversarie mediante indicazioni concrete, il
che equivaleva a un'ammissione (art. 170 cpv. 2 CPC ticinese). Nel caso
specifico il marito non ha reagito al memoriale della moglie, lasciandosi precludere
da mezzi di difesa. Ma ciò non bastava per ritenere “ammessi come veri i fatti adotti dall'attore” (sentenza del Tribunale
federale 5P.205/1995 dell'11 luglio 1995, consid. 3; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 16 ad
art. 184 CPC ticinese con rinvio alla nota 667). In altri termini: la
preclusione non esonerava l'attore dall'obbligo di sostanziare le proprie allegazioni
di fatto, né comportava un alleggerimento dell'onere probatorio (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art.
169.
CPC ticinese con rinvio alla note 618 e 619 e n. 5 ad art. 170). In
concreto a AO 1 continuava dunque a incombere l'obbligo di dimostrare l'esistenza
e l'ammontare della pretesa.
b) Nel
caso precipuo l'attribuzione al marito della particella n. 570 RFD (compresa
la quota coattiva A pari a 15/100 della
particella 569) è avvenuta nell'ambito della procedura a tutela dell'unione
coniugale e si fondava, con ogni evidenza, sull'art. 176 cpv. 1 n. 2 CC. AP 1 ha
occupato così l'immobile in forza del diritto matrimoniale, indipendentemente
dallo statuto che il bene poteva avere nel quadro dei diritti reali (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les
effets du mariage, 2ª edizione, pag. 321 n. 656; Hausheer/ Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione
1996, n. 34 ad art. 176 CC). L'appellante non invoca alcuna norma del
diritto matrimoniale, dei diritti reali o del diritto delle obbligazioni che
preveda il versamento di un indennizzo per l'occupazione di un immobile in
comproprietà assegnato a un coniuge nell'ambito di una procedura a protezione
dell'unione coniugale. A quali disposizioni essa ancori la sua pretesa, del
resto, non è dato a divedere. Ne discende che in mancanza di qualsiasi fondamento
la rivendicazione non può essere accolta. Anche l'appello incidentale,
destituito di fondamento, vede quindi la sua sorte segnata.
III. Sulle
spese giudiziarie
5.
Le spese processuali degli appelli seguono la reciproca soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Ogni parte rifonderà inoltre a quella avversaria
un'adeguata indennità, commisurata alla stringatezza delle osservazioni. Le richieste
degli appellanti volte a modificare il riparto degli oneri processuali e delle
ripetibili di primo grado non hanno portata propria, essendo subordinate all'accoglimento
della rispettiva impugnazione. Tale ipotesi non verificandosi in concreto, le
domande si rivelano senza oggetto.
IV. Sui rimedi
giuridici a livello federale
6.
Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia
di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Gli
appelli sono respinti e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese dell'appello principale, di fr. 1500.– complessivi,
sono poste a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr.
1500.– per ripetibili.
3. Le spese dell'appello
incidentale, di fr. 1500.– complessivi, sono poste a carico dell'appellante
incidentale, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
4. Notificazione
a:
– avv.;
– avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali,
parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno
30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di
ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non
nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).