11.2012.105
Divorzio: liquidazione del regime dei beni, scioglimento di comproprietà: compenso
18 agosto 2014Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2012.105
Lugano
18 agosto 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OA.2007.111
(divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo
parziale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con
petizione del 4 settembre 2007 da
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
del 14 settembre 2012 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore
il 9 agosto 2012;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1963), cittadino
italiano, e AP 1 (1963), divorziata e madre di una figlia, M__________
(1989), avuta dal suo precedente matrimonio, si sono
sposati a __________ il 12 dicembre 2002. Dalle nozze non è nata
prole. Il 2 aprile 2003 i coniugi hanno acquistato, un mezzo ciascuno,
la particella n. 1032 RFD di __________ (cui è correlata la quota coattiva
B, pari a ⅔ della
particella n. 909), su cui sorge una casa bifamiliare, che è stata da loro
ristrutturata. I due vivono separati dal settembre del 2005, quando il marito
ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi prima a __________, presso
la sua famiglia d'origine, e poi a __________.
B. In seguito a un'istanza di
misure a protezione dell'unione coniugale promossa il 10 febbraio 2006 da AO 1,
con sentenza del 28 febbraio 2007 il Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, ha riconosciuto
a quest'ultima il diritto di riscuotere dal 1° settembre 2005 la locazione
dell'appartamento situato al pianterreno (assumendone gli oneri) e ha ordinato
la separazione dei beni dal 1° settembre 2005.
C. Il 5 settembre 2007 AO 1 ha
promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, proponendo di
mantenere la comproprietà sulla particella n. 1032 RFD di __________, di assegnare
quest'ultima in uso alla moglie, di obbligare AP 1 a versargli fr. 656.90
mensili quale “metà del valore locativo dell'immobile” e di suddividere a metà le
prestazioni d'uscita maturate dai coniugi presso il rispettivo istituto di
previdenza professionale. Alla moglie egli ha rifiutato ogni contributo alimentare.
Nella sua risposta del 22 ottobre 2007 la convenuta ha aderito al principio del
divorzio e alla ripartizione degli averi pensionistici, rilevando che
sussisteva disaccordo sul contributo di mantenimento e sulla liquidazione del
regime dei beni. Il Pretore ha deciso il 24 ottobre 2007 di trattare la petizione
come
istanza comune di divorzio
con accordo parziale. All'udienza del 14 gennaio 2008, destinata all'audizione
dei coniugi, questi hanno confermato la volontà di divorziare e di demandare al
giudice la decisione sulle conseguenze litigiose del divorzio. Entrambi
hanno poi ribadito tale volontà dopo il termine bimestrale di riflessione. Essi
sono stati chiamati così a presentare un allegato contenente le loro motivazioni
e conclusioni sui punti contestati del divorzio.
D. Nel suo memoriale del
7 febbraio 2008 il marito ha ribadito le proprie domande di
petizione, non opponendosi – in subordine – a che il fondo di __________
fosse attribuito alla moglie dietro pieno indennizzo in suo favore, da definire
in esito all'istruttoria. Nel proprio allegato del 4 febbraio 2008 AP 1 ha
rivendicato la proprietà esclusiva dell'immobile, dichiarando di assumere l'onere ipotecario, ma rifiutando
qualsiasi compenso al marito, non senza pretendere ulteriori fr. 100 000.– in liquidazione del regime dei beni. L'udienza preliminare sugli effetti controversi del divorzio si è tenuta
il 7 maggio 2008 e l'istruttoria, durante la quale l'ing. __________ è stato
chiamato il 26 aprile 2010 ad allestire una perizia sul valore venale della
particella (referto delucidato il 10 settembre successivo), è terminata l'11
novembre 2010. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato,
limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 3 giugno 2011 AO
1 ha proposto di attribuire l'immobile alla moglie, tenuta ad assumere
l'intero debito ipotecario, ma ha preteso un compenso di fr. 126 400.70. AP 1 ha comunicato il 6 giugno 2011 di rinunciare
a conclusioni e di ribadire le sue precedenti domande.
E. Statuendo con sentenza del 9
agosto 2012, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha ordinato lo
scioglimento della comproprietà sulla particella n. 1032 RFD di __________, attribuita a AP 1 con l'intero onere
ipotecario e con obbligo di versare al marito un compenso di fr. 86 783.– (di cui fr. 27 134.15 all'istituto previdenziale di lui).
AO 1 è stato condannato, da parte sua, a versare alla moglie fr. 16 138.– in liquidazione del regime dei beni.
La tassa di giustizia di fr. 6000.– e le spese sono state poste per un quarto a
carico di AO 1 e per il resto a carico di AP 1, tenuta a rifondere al marito fr.
10 000.– per ripetibili.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 14
settembre 2012 per ottenere che la decisione impugnata sia
riformata riducendo a fr. 40 800.– il compenso da lei dovuto al marito per l'attribuzione in proprietà esclusiva
del fondo a __________. Nelle sue osservazioni del 5 novembre 2012
AO 1 propone di respingere l'appello.
in diritto: 1. Alle
impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione
della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il
31 dicembre 2010 in materia di divorzio sono impugnabili perciò
con appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. a e 311
cpv. 1 CPC). Qualora verta esclusivamente sulle conseguenze pecuniarie del
divorzio, nondimeno, l'appello è ricevibile soltanto se il valore litigioso “secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata è di almeno fr.
10 000.–
(art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è senz'altro dato, ove
appena si consideri l'ammontare del compenso dovuto per l'attribuzione esclusiva
della nota comproprietà. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza
impugnata è pervenuta al legale del marito il 10 agosto 2012. Tenuto conto della
sospensione dei termini intercorsa dal 15 luglio al 15 agosto 2011 (art. 145
cpv. 1 lett. b CPC), il plico depositato nella cassetta delle lettere
all'ufficio postale di __________ il 14 settembre 2012 (dichiarazione dell'avv.
__________, di quello stesso giorno, acclusa all'appello) è ricevibile (cfr. sentenza
del Tribunale federale 5A_267/2008 del 16 ottobre 2008, consid. 3.1
con riferimenti).
2. Litigioso
rimane, in concreto, il compenso dovuto a AO 1 per l'attribuzione esclusiva alla
moglie della particella n. 1032 RFD di __________. Il
resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto
carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC; I CCA, sentenza inc.11.2012.41
del 22 marzo 2013, consid. 2 con rinvio). Rammentato che il 1°
settembre 2005 era stata ordinata la separazione dei beni, nella sentenza
impugnata il Pretore ha preso atto che le parti concordavano sull'attribuzione
del fondo alla moglie. Ciò posto, egli ha accertato che per l'acquisto e
la ristrutturazione dell'immobile i coniugi avevano investito complessivi fr.
720 096.–, così composti:
fr. 106 000.– di fondi propri,
fr. 203 000.– di finanziamento
ipotecario ottenuto dalla __________,
fr. 301 000.– di credito di
costruzione, poi consolidato,
fr. 54 500.– di lavoro prestato
dalla moglie,
fr. 25 870.– di sconti speciali
conseguiti dalla moglie,
fr. 24 726.– di altre spese
legate alla ristrutturazione e
fr. 5 000.– per la differenza
dovuta alla E__________,
onde
fr. 30 000.– in meno rispetto al
valore venale stimato dal perito (fr. 690 000.–).
Il Pretore ha poi constatato che, prima della separazione dei beni i coniugi
avevano estinto il debito ipotecario con fr. 8837.50 di acquisti e che in
seguito l'ammortamento era stato assicurato
dalla moglie con beni propri per fr. 37 885.50.
Ciò posto, il primo giudice ha calcolato
il capitale impiegato dal marito in fr. 86 099.25 complessivi (fr. 62 135.– di beni propri, fr. 19 545.50 di acquisti, fr. 4418.75 di acquisti “investiti
nell'ammortamento”) e quello della moglie in fr. 176 719.75 (fr. 60 370.– di beni propri, fr.
74 045.50 di acquisti,
fr. 4418.75 di acquisti “investiti nell'ammortamento”). Su tali basi egli ha definito
il compenso in favore del marito (art. 205 cpv. 2 CC) in fr. 71 099.25 (fr. 86 099.25.–, meno fr. 15 000.– di partecipazione
al minor valore). In seguito il Pretore ha
suddiviso proporzionalmente il risultato dello
scioglimento della comproprietà, determinando i beni propri del marito in fr. 51 310.–, i beni
propri della moglie in
fr.
63 884.40, gli acquisti del marito in fr. 19 789.– e gli acquisti della moglie in fr. 51 016.40. Ne è conseguito l'obbligo per AP 1 di
versare al marito un compenso di fr. 86 713.–
(fr. 51 310.– per beni propri del marito, fr.
9894.50 per acquisti del marito, fr. 25 508.20
per acquisti della moglie), di cui fr. 27 134.15
direttamente all'ente di previdenza della Società svizzera degli albergatori, la
Cassa __________ di __________, o su un conto di libero passaggio del marito. Dal
canto suo AO 1 è stato condannato a versare alla moglie fr. 16 138.– in liquidazione del regime dei beni (fr.
15 388.– per la metà dei suoi risparmi e
fr. 750.– per la metà del profitto correlato alla restituzione di un veicolo).
3. L'appellante fa valere in
primo luogo che nella procedura a tutela dell'unione coniugale il marito aveva ammesso
di avere finanziato l'acquisto dell'abitazione a __________ con un capitale proprio
di fr. 40 000.–. E siccome l'investimento
è ammontato a complessivi fr. 106 000.–,
egli ha implicitamente riconosciuto che la differenza di fr. 66 000.– consisteva nel capitale proprio di lei. A
tale somma, prosegue l'interessata, vanno aggiunti fr. 12 000.– da lei versati a suo tempo come acconto e
pena di recesso per la costituzione del diritto di compera.
Nell'istanza del 10 febbraio 2006
a tutela dell'unione coniugale AO 1 aveva effettivamente dichiarato che “il
prezzo dell'immobile pari a fr. 280 000.–
è stato pagato da entrambe le parti con un
apporto di fr. 40 000.– ciascuno” (pag. 2, nell'inc. DI.2006.24
richiamato). Nella petizione del 5 settembre 2007 egli ha affermato invece che l'operazione
è stata finanziata con fr. 104 000.– di
fondi propri “apportati da entrambi i coniugi in parti uguali” (pag. 2). Mai
egli ha ammesso, in ogni modo, che la moglie ha investito fr. 66 000.– di fondi propri nella compravendita. Per
tacere di ciò, gli atti dimostrano che l'appellante ha fatto capo a un anticipo
della propria cassa pensione per fr. 27 215.20
e ha versato il 18 marzo 2003 fr. 32 500.–
(“fondi AO 1”), contestualmente al versamento di fr. 20 000.– da parte della moglie (“fondi AP 1”: giustificativi di
versamento nel fascicolo “richiami __________”). La sua affermazione – affrettata
e superficiale – nella protezione dell'unione coniugale è chiaramente smentita
così dalle risultanze istruttorie e non può valere come ammissione. Quanto ai
fr. 12 000.– da lei versati il 3 maggio
2002 alla costituzione del diritto di compera (doc. 4), essi sono già stati
considerati dal Pretore come beni propri della moglie. Ne segue che su questo
punto l'appello cade nel vuoto.
4. AP 1 sostiene di avere
finanziato l'operazione, oltre che con i fr. 32 000.–
considerati dal Pretore, anche con fr. 12 500.–
da lei versati il 20 marzo 2003 sul conto comune dei coniugi. Non fatta valere
davanti al Pretore, la pretesa è nuova e sarebbe ammissibile in appello solo
ove fosse avanzata sulla base di documenti nuovi che davanti al primo giudice
non era possibile addurre nemmeno con la diligenza ragionevolmente
esigibile, tenuto conto
delle circostanze (art. 317 cpv. 2 CPC). Ciò non è il caso in concreto. Sia
come sia, gli atti confermano il versamento in questione (estratto conto __________
del 5 gennaio 2003, nel fascicolo “richiamo __________”). Se non che,
contrariamente agli accrediti del 18 marzo 2003 (sopra, consid. 3), quello in
esame non indica alcuna causale. Nulla dimostra perciò che sia stato eseguito
dall'interessata. Anche al proposito l'appello si rivela perciò inconsistente.
5. Ribadisce l'appellante di avere
finanziato l'operazione immobiliare con ulteriori fr. 20 000.– ricevuti dalla madre. Ora, N__________ ha sì dichiarato di
avere prestato fr. 20 000.– alla figlia “per
la ristrutturazione della casa” (deposizione del 24 giugno 2009: verbali, pag.
4). L'appellante tuttavia non si confronta con l'opinione del Pretore, secondo
cui essa non aveva dimostrato “che i fr. 20 000.–
donatile dalla madre fossero altri beni propri diversi dai fr. 20 000.– versati sul conto __________ il 18 marzo
2003”. Privo di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello
si rivela finanche irricevibile.
6. L'appellante si duole che nel
calcolo dei beni propri da lei apportati il Pretore non abbia tenuto conto dei ribassi
a lei accordati dalla ditta __________ SA sul materiale edile. Essa sottolinea
di avere ottenuto quel materiale a un prezzo notevolmente inferiore rispetto al
listino, che simili ribassi “eccedono la misura ordinaria” e che come tali “rappresentano
una donazione”. Il perito avendo quantificato gli sconti in fr. 42 000.– complessivi, ciò costituirebbe un dato
sufficiente per comprovare la liberalità. Il Pretore ha respinto la pretesa con
l'argomento che, contrariamente a M__________ B__________, il quale aveva dichiarato
di avere concesso alla sorella uno sconto speciale, nessuna conferma in tal
senso era stata chiesta al rappresentante della ditta __________ SA, “ovvero l'altro
fornitore di materiali”. Pertanto egli ha riconosciuto soltanto l'ammontare di fr.
25 870.–, corrispondenti allo sconto speciale
applicato dalla ditta C__________, da “ritenersi una donazione a lei fatta dal
fratello”.
a) Dagli
atti risulta che la ditta __________ SA, per la quale AP 1 lavorava, ha fornito
in concomitanza con la ristrutturazione della casa a __________ l'impianto di
riscaldamento e l'impianto sanitario, come pure apparecchi sanitari, apparecchi
per la cucina e canne fumarie, per un valore di listino di fr. 85 146.90 che la committente ha pagato fr. 63 143.70, beneficiando così di uno sconto di fr.
22 003.20 (doc. 10). Il perito ha
confermato che tutte le fatture presentate al riguardo concernono la ristrutturazione
dello stabile, rilevando tuttavia che per “questo tipo di forniture, sul prezzo
di vendita uno sconto del 10% poteva essere ottenuto anche da un qualsiasi
altro acquirente”, di modo che l'effettivo vantaggio finanziario va “ridotto di
fr. 14 265.95”, per un risparmio di fr. 42 000.– (perizia del 26 aprile 2010, pag. 8 e
tabella a pag. 9).
b) Nella
misura in cui evoca sconti per fr. 42 000.–,
l'appellante dimentica che quanto ha accertato il perito si riferisce all'insieme
dei ribassi da lei ottenuti e non solo a quelli concessi dalla ditta __________
SA. Il Pretore avendo già riconosciuto fr. 25 870.–
per le condizioni di favore accordate dalla ditta C__________. La pretesa in rassegna
si limiterebbe così, tutt'al più, a fr. 16 130.–.
Precisato ciò, anche volendo sorvolare sul fatto che gli sconti sono stati applicati
dai vari fornitori direttamente alla __________ SA (e non dalla ditta stessa),
questa ha fatturato la propria merce al prezzo di costo, ma non ha regalato nulla,
né si è in qualche modo impoverita. Semplicemente, l'azienda ha rinunciato a
lucrare sulle commesse, ma ciò non significa che l'appellante abbia ricevuto
beni “senza prestazione corrispondente” (nel senso dell'art. 239 cpv. 1 CO) o –
quanto meno – per una prestazione corrispondente inferiore al valore venale
delle forniture. È evidente che AP 1 ha fruito, come dipendente della __________
SA, di agevolazioni non concesse al pubblico. Simile trattamento di favore non
ha generato tuttavia beni propri. Ne segue che, una volta ancora, l'appello si
rivela infondato.
7. Infine
l'appellante allega che una parte delle “spese per materiali ed altro” accertate
dal Pretore in fr. 24 726.– e considerate alla
stregua di acquisti di entrambi i coniugi, non avendo “la moglie (…) provato di
avere fatto fronte a tali spese con suoi acquisti o beni propri”, risalgono a
prima del matrimonio (fr. 5772.–) o sono successive alla separazione (fr. 10 562.85). Essa ritiene così che fr. 16 335.– vadano ascritti ai suoi beni propri e
che solo fr. 8391.– debbano essere qualificati come acquisiti.
a) In
concreto AP 1 ha prodotto una serie di ricevute relative a materiale da lei
comperato tra il 6 maggio e il 20 settembre 2002, per complessivi fr. 5772.–
(doc. 12). Il perito ha confermato che tali spese sono riconducibili alla
ristrutturazione dell'immobile (perizia del 26 aprile 2010, risposte n. 2 e 3,
pag. 6), allestendo al riguardo una tabella riassuntiva (complemento peritale
del 10 settembre 2010: risposta n. 2b e tabella 2). Ora, non fa dubbio che i beni
appartenenti a un coniuge all'inizio del regime siano beni propri (art. 198
n. 2 CC). Di conseguenza, le spese che l'appellante ha affrontato prima del matrimonio
(celebrato il 13 dicembre 2002) possono essere state finanziate solo con beni
propri, tanto più che a quel tempo non erano ancora stati aperti il conto di
costruzione e il conto di risparmio all'__________ di __________, poi intestati
a entrambi coniugi. AO 1 asserisce di non sapere chi abbia assunto quei costi,
ma tutte le ricevute dei pagamenti sono state prodotte dalla moglie ed egli non
pretende di esserseli accollati. Esclusi fr. 41.– che il perito non è
stato in grado di riferire alla ristrutturazione dell'immobile (complemento
peritale del 10 settembre 2010, tabella 2, colonna C), fr. 5681.– vanno considerati
dunque beni propri della moglie.
b) Per
quel che è delle spese successive al 9 ottobre 2005, accertate dal perito in
fr. 9046.10 (complemento peritale del 10 settembre 2010, tabella 2),
esse sono intervenute dopo la pronuncia della separazione dei beni (1° settembre
2005). A quel momento il conto di costruzione era ormai estinto, mentre quello
di risparmio serviva unicamente all'incasso della pigione e al pagamento degli
interessi ipotecari. Una volta ancora l'appellante può presumersi avere fatto
capo quindi a mezzi propri. Ne deriva che ai beni propri investiti da AP 1 nella
ristrutturazione dell'immobile vanno aggiunti complessivi fr. 14 727.–. Parallelamente, gli acquisti
profusi dai coniugi nell'operazione vanno ridotti a fr. 10 000.– arrotondati. In definitiva, i beni propri
della moglie calano a fr. 75 097.– e
gli “acquisti iniziali” dei coniugi a fr. 12
182.50 ciascuno.
8. In conclusione, non essendo
contestati gli altri fattori che entrano in linea di conto né il metodo di
calcolo adottato dal Pretore, l'investimento
del marito nella casa di __________ risulta di fr. 78 736.25 complessivi (fr. 62 135.–
di beni propri, fr. 12 182.50 di acquisti
iniziali, fr. 4418.75 di acquisti destinati all'ammortamento) e quello della
moglie di fr. 184 083.75 complessivi (fr.
75 097.– di beni propri, fr. 66
682.50 di acquisti iniziali, fr. 37 885.50
di beni propri destinati all'ammortamento, fr. 4418.75 di acquisti investiti
nell'ammortamento). Il compenso dovuto al marito in conformità all'art. 205
cpv. 2 CC ascende così a fr. 63 736.25 (investimento
complessivo di fr. 78 736.25, meno fr. 15 000.– di partecipazione al minor valore). Suddiviso
il risultato dello scioglimento della proprietà tra i rispettivi beni propri e
acquisti dei coniugi e ricordato che ogni coniuge ha diritto alla
metà dell'aumento degli acquisti dell'altro (art. 215 cpv. 1 CC), AO 1 deve alla
moglie fr. 6720.– (la metà di fr. 13 400.–), mentre quest'ultima deve
al marito fr. 23 611.– (la metà di fr. 47 222.–). Di conseguenza l'appellante deve al marito
fr. 80 627.–
(fr. 63 736.–
più fr. 23 611.– meno fr. 6720.–). L'appello merita accoglimento entro tali
limiti.
9. Le spese del giudizio
odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante
ottiene una riduzione del compenso dovuto dal marito da fr. 86 713.– a fr. 80 627.–,
nettamente inferiore ai fr. 40 800.– che
proponeva. Si giustifica così che sopporti sette decimi degli oneri processuali
e che rifonda alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte. L'attuale giudizio
non incide in misura apprezzabile, per contro, sul dispositivo di prima sede
inerente alla tassa di giustizia, alle spese e alle ripetibili, che può
rimanere invariato.
10. Circa i rimedi esperibili
contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il
dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:
AP 1 è condannata a versare a AO
1, in liquidazione della comproprietà sulla particella n. 1032 RFD di __________
(compresa la quota coattiva B pari a ⅔ della particella n. 909),
la somma di fr. 80 627.–. L'ammontare di fr. 27 134.15 andrà
accreditato alla cassa pensione di AO 1 o al di lui conto di libero passaggio.
Il resto andrà corrisposto direttamente a AO 1 entro 30 giorni dal passaggio in
giudicato della presente sentenza.
Per il rimanente
l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di
complessivi fr. 2000.– sono poste per sette decimi a carico di AP 1 e per il
resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 2000.– per ripetibili
ridotte.
3. Notificazione a:
– avv.;
– avv..
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali,
parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di
Considerandi
ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non
nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).