11.2012.106
Rettifica di una sentenza: errori di calcolo
25 settembre 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
11.2012.106
Data decisione, Autorità:
25.09.2012, ICCA
Titolo:
Rettifica di una sentenza: errori di calcolo
INTERPRETAZIONE E RETTIFICA
art. 334 cpv. 1 CPC
Incarto n.
11.2012.106
Lugano
25 settembre
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa DI.2009.1556
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 23 ottobre 2009 da
IS 1
(patrocinato dall'avv. PA 1 )
contro
CO 1
(patrocinata dall'avv. PA 2 ),
riesaminato
il dispositivo n. I/5 della decisione emessa da questa
Camera il 22 agosto 2012 (inc. 11.2011.59);
Ritenuto
in fatto: che
in parziale accoglimento di un appello presentato da IS 1 contro una sentenza
emessa il 2 maggio 2011 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con sentenza
del 22 agosto 2012 questa Camera ha così statuito:
5. AP 1 è condannato a versare un
contributo alimentare per la moglie di fr. 7875.– mensili dal novembre del
Considerandi
2009.
che il 14
settembre 2012 IS 1 ha segnalato a questa Camera come la sentenza contenga un
errore di calcolo, nel senso che il contributo alimentare in favore della moglie
ammonta in realtà a fr. 7675.– mensili;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 334 cpv. 1 prima frase CPC se un dispositivo è poco chiaro, ambiguo
o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, su richiesta di parte
o d'ufficio il giudice interpreta o rettifica la decisione;
che se la
rettifica concerne errori di scrittura o di calcolo il giudice può rinunciare a
interpellare le parti (art. 334 cpv. 2 seconda frase CPC);
nella
fattispecie il dispositivo n. I/5 relativo al contributo alimentare dovuto dal
marito alla moglie è palesemente viziato da un errore di calcolo;
che, in
effetti, accertato un reddito di fr. 2732.30 mensili e un fabbisogno minimo di
fr. 10 404.–
mensili, il contributo alimentare in favore di CO 1 ammonta a fr. 7671.70
mensili (arrotondati a fr. 7675.– mensili) e non a fr. 7875.– mensili come figura
nel considerando 4m e nel dispositivo n. I/5 della sentenza in questione;
che la
rettifica mira a correggere in caso di svista manifesta errori di redazione, di
scrittura o di calcolo, ovvero inavvertenze formali (non di errori di
apprezzamento) desumibili con evidenza dal testo della decisione;
che nella
fattispecie si ravvisano già a prima vista i requisiti per rettificare il
Dispositivo
dispositivo n. I/5 della sentenza di questa Camera;
che in
esito al presente giudizio non si prelevano spese, mentre non si pone problema
di ripetibili, nemmeno richieste;
decide: 1. Il
dispositivo n. I/5 della sentenza emanata da questa Camera il 22 agosto 2012
(inc. 11.2011.59) è rettificato come segue:
IS
1 è condannato a versare un
contributo alimentare per la moglie di fr. 7675.– mensili dal novembre del
2009.
2. Non si
riscuotono spese processuali.
3. Notificazione
a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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