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Decisione

11.2012.106

Rettifica di una sentenza: errori di calcolo

25 settembre 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DI.2009.1556

(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6, promossa con istanza del 23 ottobre 2009 da

IS 1

(patrocinato dall'avv. PA 1 )

contro

CO 1

(patrocinata dall'avv. PA 2 ),

riesaminato

il dispositivo n. I/5 della decisione emessa da questa

Camera il 22 agosto 2012 (inc. 11.2011.59);

Ritenuto

in fatto: che

in parziale accoglimento di un appello presentato da IS 1 contro una sentenza

emessa il 2 maggio 2011 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con sentenza

del 22 ago­sto 2012 questa Camera ha così statuito:

5. AP 1 è condannato a versare un

contributo alimentare per la moglie di fr. 7875.– mensili dal novembre del

Considerandi

2009.

che il 14

settembre 2012 IS 1 ha segnalato a questa Camera come la sentenza contenga un

errore di calcolo, nel senso che il contributo alimentare in favore della moglie

ammonta in realtà a fr. 7675.– mensili;

e considerando

in diritto: che

secondo l'art. 334 cpv. 1 prima frase CPC se un dispositivo è poco chiaro, ambiguo

o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, su richiesta di parte

o d'ufficio il giudice interpreta o rettifica la decisione;

che se la

rettifica concerne errori di scrittura o di calcolo il giudice può rinunciare a

interpellare le parti (art. 334 cpv. 2 seconda frase CPC);

nella

fattispecie il dispositivo n. I/5 relativo al contributo alimentare dovuto dal

marito alla moglie è palesemente viziato da un errore di calcolo;

che, in

effetti, accertato un reddito di fr. 2732.30 mensili e un fabbisogno minimo di

fr. 10 404.–

mensili, il contributo alimentare in favore di CO 1 ammonta a fr. 7671.70

mensili (arrotondati a fr. 7675.– mensili) e non a fr. 7875.– mensili come figura

nel considerando 4m e nel dispositivo n. I/5 della sentenza in questione;

che la

rettifica mira a correggere in caso di svista manifesta errori di redazione, di

scrittura o di calcolo, ovvero inavvertenze formali (non di errori di

apprezzamento) desumibili con evidenza dal testo della decisione;

che nella

fattispecie si ravvisano già a prima vista i requisiti per rettificare il

Dispositivo

dispositivo n. I/5 della sentenza di questa Camera;

che in

esito al presente giudizio non si prelevano spese, mentre non si pone problema

di ripetibili, nemmeno richieste;

decide: 1. Il

dispositivo n. I/5 della sentenza emanata da questa Camera il 22 agosto 2012

(inc. 11.2011.59) è rettificato come segue:

IS

1 è condannato a versare un

contributo alimentare per la moglie di fr. 7675.– mensili dal novembre del

2009.

2. Non si

riscuotono spese processuali.

3. Notificazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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