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Decisione

11.2012.107

Divorzio: liquidazione del regime dei beni e contributi alimentari per la moglie e per figli

24 marzo 2015Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

I. Contro la sentenza appena

citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 21 settembre 2012 inteso

a ottenere la soppressione del contributo alimentare per la moglie, la riduzione

a fr. 1195.– mensili fino al 30 novembre 2013 di quello per A__________ e a fr.

1643.50 mensili (fino al 31 dicembre 2014), rispettivamente a fr. 888.– mensili

(fino al 31 dicembre 2016), di quello per G__________. Egli chiede inoltre di

portare a 30 giorni il termine di consegna delle 150 azioni della S__________

SA e di limitare a fr. 103 116.–, pagabili

in rate annue di fr. 20 000.–, quanto da

lui dovuto in liquidazione del regime dei beni. In una lettera del 10 dicembre

2012 AO 1 ha comunicato di rinunciare a osservazioni, limitandosi a rilevare l'irricevibilità

dei nuovi documenti prodotti dall'appellante e a postulare la conferma della

sentenza impugnata.

Considerandi

in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il

diritto in vigore al momento della

comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze

intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 in materia di divorzio sono

appellabili pertanto entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – dandosi

controversie esclusivamente patrimoniali

– il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.–

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è senz'altro adempiuto, ove appena si

consideri l'entità dei contributi alimentari in discussione e l'ammontare

contestato in liquidazione del regime matrimoniale. Quanto alla tempestività

dell'appello, la decisione impugnata, spedita il 16 agosto 2012, è pervenuta al

legale di AP 1 il 23 agosto 2012 (tracciamento degli invii n. __________).

Consegnato alla posta il 21 settembre 2012, l'appello in esame è pertanto

ricevibile.

2.

All'appello AP 1 acclude

nuovi documenti: i bilanci e i conti economici 2010 e 2011 della __________

(doc. 2), vari giustificativi per spese inerenti al suo fabbisogno minimo (doc.

3.1

a 3.7), una dichiarazione 3 settembre 2012 della __________ di __________

che attesta l'addebito nell'esercizio 2011 di fr. 5511.60 per l'uso privato del

veicolo aziendale (doc. 3.8) e un conteggio delle spese per la retta scolastica

2011/2012 del figlio A__________ al Collegio __________ di __________ (doc. 4).

Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente

addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli

valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art.

317.

cpv. 1 CPC). In concreto l'appellante non indica perché gli sarebbe stato

impossibile produrre i documenti in rassegna – compresa la comunicazione del

nuovo premio della cassa malati, che notoriamente interviene con debito

anticipo (art. 7 cpv. 2 LAMal) – prima della chiusura dell'istruttoria

pretorile. Non può pretendere dunque di addurli per la prima volta in appello.

Ciò posto, conviene procedere senza indugio alla trattazione del ricorso.

3.

Litigiosi rimangono in

questa sede il contributo alimentare per moglie e figli, come pure talune

controversie legate alla liquidazione del regime dei beni. Tutto il resto,

compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere

definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Le controversie relative allo scioglimento

del regime dei beni vanno esaminate prima delle questioni inerenti ai

contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005

pag. 778 n. 57c).

I. Sulla liquidazione del regime

dei beni

4.

L'appellante contesta anzitutto

l'accertamento del Pretore, secondo cui le pretese dei coniugi si riferiscono a

“beni tutti esistenti al momento dello scioglimento del regime matrimoniale”

(sentenza impugnata, pag. 18). Egli sottolinea che in realtà la polizza S__________

AG non esiste più e il suo valore di riscatto è confluito su un conto del

figlio A__________ (memoriale, pag. 6 e 7). L'interessato trascura nondimeno

che, seppure quella polizza sia effettivamente già stata riscattata nel maggio del

2008.

(doc. AS), come ha constatato anche il Pretore (sentenza impugnata, pag. 19),

gli acquisti trasferiti senza corrispettivo tra il momento dello scioglimento

del regime (il 20 marzo 2007: art. 204 cpv. 2 CC) e quello della liquidazione (il

passaggio in giudicato della sentenza) vanno reintegrati nel patrimonio

coniugale per il valore che avevano al momento del trasferimento (art. 214 cpv.

2.

CC per analogia; Steck in:

FamKommentar Scheidung, vol. I, 2ª edi­zione, n. 4 ad art. 214 CC). L'argomentazione

cade dunque nel vuoto.

5.

L'attore rimprovera “in

ingresso” al Pretore di avere statuito, “per alcune delle poste”, oltre le

conclusioni della convenuta (memoriale, pag. 7). Anche nell'ambito del

principio dispositivo (applicabile alla liquidazione del regime dei beni: art.

277.

cpv. 1 CPC), tuttavia, se un'azione tende al riconoscimento di varie

posizioni sgorganti dalla medesima causa, il giudice è vincolato solo

all'ammontare complessivo

fatto valere in giudizio, mentre può riconoscere a singoli elementi della

pretesa un importo maggiore (DTF 119 II 396; cfr. anche sentenza 5A_618/2012

del 27 maggio 2013, consid. 6.4.3). Lo stesso appellante riconosce (memoriale,

pag. 6 seg.) che nel risultato il Pretore non si è sospinto oltre la somma rivendicata

dalla moglie in liquidazione del regime dei beni (fr. 397 719.–). Sulla questione non occorre dunque

attardarsi.

6.

Per quanto riguarda le

singole voci contestate, l'attore si duole in primo luogo che il Pretore ha riconosciuto

alla moglie un credito in liquidazione della polizza di “terzo pilastro” a lui

intestata presso la __________. Il Pretore si sarebbe sostituito così in

maniera inammissibile alla convenuta, la quale, pur avendo a disposizione tutti

gli elementi necessari, si era limitata a chiedere il versamento della metà del

valore di riscatto con gli interessi, senza cifrare la pretesa (memoriale, pag.

7).

a) Nella

sentenza impugnata il Pretore non ha disconosciuto che la moglie si limitava a postulare

il versamento della metà del valore di riscatto della menzionata polizza, senza

determinarne l'importo. Ha rilevato però nei suoi allegati preliminari lo

stesso AP 1 attribuiva alla polizza un valore di riscatto pari a circa fr. 40 000.– (allegato complementare del 26 ottobre

2007, pag. 6 con riferimento al doc. O), valore che in assenza di prova contraria

andava integrato negli acquisti (art. 200 cpv. 3 CC). Egli ha accertato così un

credito della moglie di fr. 17 353.70 all'appoggio

di una dichiarazione del 2 marzo 2009 rilasciata dalla compagnia

assicuratrice (prodotta dallo stesso attore: doc. AU), la quale indicava il

valore di riscatto più prossimo all'azione

di divorzio (1° aprile 2007) in fr. 34 707.45

(sentenza impugnata, consid. 5.1.3).

b) Che

la convenuta non abbia quantificato la pretesa, limitandosi a chiedere la metà

del valore di riscatto della citata polizza è vero. La giurisprudenza ha già avuto

modo di precisare però che una richiesta indeterminata non è irricevibile se

dalla motivazione addotta dal richiedente – eventualmente in combinazione con

la sentenza impugnata – si evinca senza equivoco quale sia l'ammontare della

somma pretesa (DTF 137 III 621 consid. 6.2 con riferimenti; RtiD I-2014 pag.

805.

n. 38c consid. 3d). Nella fattispecie la pretesa della moglie era

chiaramente identificabile, per di più sulla scorta di documenti esibiti dallo

stesso marito (doc. O e AU). Il Pretore non si è quindi “sostituito in maniera

inammissibile alla convenuta”. Semplicemente, non è caduto nel formalismo eccessivo.

Anche su questo punto l'appello manca perciò di consistenza.

7.

In merito alla liquidazione

della sua polizza S__________ AG l'appellante sostiene che il valore di

riscatto è stato trasferito al figlio con l'accordo di entrambi i genitori,

sicché nulla rimarrebbe da dividere (memoriale, pag. 7). Il Pretore non ha

ravvisato invece alcun accordo (sentenza impugnata, consid. 5.1.4). L'appellante

si limita a ribadire il suo punto di vista, ma non spiega perché l'accertamento

del Pretore sarebbe errato. Carente di motivazione (nel senso dell'art. 311

cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile.

8.

Relativamente alla polizza della

__________, intestata alla moglie (doc. N nell'inc. DI.2007.72), AP 1 rivendica

fr. 1800.– in luogo dei fr. 900.– riconosciutigli dal Pretore (memoriale, pag.

7.

seg.), il quale ha accertato la partecipazione dell'attore sulla base di quanto

la __________ aveva dichiarato il 4 dicembre 2008, quando aveva precisato in

fr. 1806.35 il capitale di AO 1 il 20 marzo 2007 (sentenza impugnata, consid.

5.1

; doc. 15). Per l'appellante invece il Pretore avrebbe confuso polizza

assicurativa (doc. N nell'inc. DI.2007.72) e conto bancario (doc. 15), ritenendoli

un tutt'uno nonostante la diversa numerazione (n. __________ la prima, __________

il secondo) dimostrasse il contrario (appello, pag. 8). In realtà,

contrariamente a quanto opina l'interessato, il numero che figura sul doc. N si

riferisce all'offerta e non alla polizza. Circa la relazione tra il conto e l'assicurazione,

essa è insita nel contratto stipulato dalla convenuta con la __________, che è

un'assicurazione sulla vita abbinata a un conto bancario (doc. N: “assicurazione

sulla vita con conto bancario __________”). Il sito della compagnia assicuratrice

conferma del resto che tutti i versamenti per l'assicurazione __________ sono

accreditati su un conto presso la __________ (__________). Anche al riguardo l'appello

denota pertanto la sua infondatezza.

9.

L'appellante contesta altresì

il credito di fr. 3444.40 che il Pretore ha riconosciuto alla moglie (sentenza

impugnata, consid. 5.1.6) per la metà del valore dei Fondi d'investimento __________

il 31 dicembre 2006 (dichiarazione fiscale 2006 di AP 1, doc. 15, nell'inc.

DI.2007.72). Sostiene che, dopo averne rilevato inizialmente l'esistenza inserendola

nella richiesta complessiva di fr. 250 000.–,

la convenuta non ha più menzionato la pretesa dopo la chiusura dell'istruttoria,

limitando anzi la sua spettanza a fr. 113 219.–.

Già per tale motivo siffatta rivendicazio­ne andrebbe respinta (memoriale, pag.

8).

a) In

realtà, per calcolare la propria partecipazione agli acquisti del marito, la

convenuta si è dipartita anche nel memoriale con­clusivo (pag. 9) dal valore

totale dei titoli e degli altri investimenti repertoriato nella dichiarazione d'imposta

2006.

(fr. 668 481.–). Aggiunto all'attivo

della ditta (fr. 140 248.–) e

diminuito dei relativi debiti (fr. 432 291.–),

come pure del valore delle azioni (fr. 150 000.–),

l'importo di fr. 226 428.– netti era quello

rivendicato per metà dalla convenuta, comprensivo dei fondi d'investimento indicati

nella dichiarazione fiscale in fr. 6889.–. Poco importa dunque che nel

memoriale conclusivo l'interessata abbia menzionato solo il valore totale,

senza riprendere le singole posizioni.

b) L'appellante

ribadisce che al momento in cui è stata promossa causa i fondi in rassegna valevano

fr. 1000.–, “come provato dai documenti” (memoriale, pag. 8). Oltre a non indicare

quali sarebbero i documenti, tuttavia, egli non si confronta con l'argomentazione

del Pretore, che ha accertato il contrario (sentenza impugnata, consid. 5.1.6).

Priva di adeguata motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), in

proposito l'argomentazione sfugge a ulteriore disamina. Quanto alla tesi secondo

cui i citati fondi non sarebbero più stati di pertinenza dell'appellante, ma in

base ai dati fiscali del 2007 sarebbero confluiti nella S__________ SA, essa è smentita

proprio dai dati richiamati. La dichiarazione d'imposta 2007 conferma che la

vendita è avvenuta il 27 ottobre 2007, dopo l'avvio della causa di divorzio (documenti

richiamati da terzi nell'inc. DI.2007.72, act. IV). I fondi rientravano così nella

liquidazione del regime matrimoniale (sopra, consid. 4), sicché a ragione il

Pretore si fondato sul loro valore il giorno più vicino alla liquidazione del

regime dei beni (31 dicembre 2006).

10.

Al Pretore l'appellante

rimprovera di avere riconosciuto alla convenuta (sentenza impugnata, pag. 21), ultra

petita, un credito di fr. 241 812.– per

un mutuo da lui elargito alla S__________ SA del valore, il 31 dicembre 2006,

di fr. 483 625.15 (memoriale, pag. 8 seg.;

doc. 15 nell'inc. DI.2007.72). Egli fa valere che solo nell'allegato conclusivo

la moglie ha avanzato richieste a tal fine, riducendo per altro a fr. 113 219.– le sue pretese in liquidazione di tutti i

conti e crediti a lui riconducibili (memoriale, pag. 8 seg.).

a) Nel

suo allegato integrativo del 10 settembre 2007 (pag. 14 seg.) la convenuta non

aveva a disposizione i dati completi per ricostruire la situazione finanziaria

del marito, di modo che si era limitata a quantificare in fr. 250 000.– (la metà di fr. 500 000.–) la sua partecipazione ai “capitali posti

a rispar­mio”. Nel memoriale conclusivo (pag. 8), in esito alle risultanze

istruttorie, essa ha poi incluso nel calcolo della sua spettanza il credito

dell'attore verso la società. Mal si comprende perché ciò non fosse possibile, a

prescindere dal fatto che nulla l'attore ha eccepito al dibattimento finale, sicché la doglianza sarebbe in ogni caso

tardiva (I CCA, sentenza inc. 11.2014. 8 del 17 novembre 2014, consid. 3b

con rimandi).

b) Manifestamente

a torto l'interessato sostiene poi che la liquidazione di fr. 113 219.– pretesa dalla moglie comprendesse il

valore della ditta. Nell'allegato conclusivo costei aveva chiesto separatamente

fr. 325 000.– per la partecipazione alla __________

(pag. 7, punto 5.2) e fr. 113 219.– per “capitali

posti a risparmio o altrimenti investiti” (di cui si è detto: consid. 9a). Aggiunti

a tali importi fr. 6000.– (pag. 9) e fr. 13 268.85

(pag. 10) per le polizze S__________ AG e __________, e dedotti fr. 45 500.– (pag. 5 seg.) oltre a fr. 1000.– (pag.

10) per la proprietà esclusiva dell'abitazione coniugale e di una vettura __________,

l'interessata aveva preteso un saldo di fr.

397.

719.– (recte: fr. 410 987.85). Nell'attribuirle fr. 372 626.– (che diventano fr. 332 626.– per l'obbligo della convenuta di

corrispondere fr. 40 000.– al trapasso

della proprietà: dispositivo n. 4.1.1 della sentenza impugnata), il Pretore non

ha ecceduto le richieste di giudizio.

c) A

torto l'appellante cerca infine di equivocare sul fatto che la somma di fr. 113 219.– comprendesse anche il saldo dei suoi conti

bancari, i quali sarebbero già stati considerati nel valore della ditta (memoriale,

pag. 9). Certo, il Pretore ha aggiunto i saldi (fr. 37 168.–) al valore peritale della ditta (fr. 650 000.–: sentenza impugnata, consid. 5.1.1). Dato

però che tali saldi non sono più stati considerati – giustamente – nella liquidazione

degli altri titoli e capitali (loc. cit., consid. 5.1.6 lett. a), l'attore non

ha motivo di dolersene.

11.

Secondo l'appellante il

Pretore ha ugualmente statuito ultra petita per avere attribuito il

mobilio coniugale in esclusiva proprietà alla convenuta (memoriale, pag. 20). La

critica non è seria, ove appena si pensi che lo stesso attore proponeva nel suo

memoriale conclusivo del 13 gennaio 2011 di assegnare il mobilio alla moglie

(pag. 4 in alto). Computando negli acquisti di lui la metà del valore stimato peritalmente

in fr. 11 000.–, il Pretore ha seguito solo

le indicazioni delle parti (sentenza impugnata, consid. 4.1 e 5.2).

12.

Con pertinenza l'appellante fa

carico al Pretore invece di avere ecceduto i limiti del giudizio (art.

58.

cpv. 1 CPC) imponendogli di saldare il debito in liquidazione del

regime dei beni in rate annue di fr. 40 000.–,

anziché di fr. 20 000.– come egli proponeva

senza che la moglie si opponesse (memoriale, pag. 9). Il Pretore ha rilevato in

effetti che la convenuta non sollevava obiezioni al riguardo e che perciò la rateazione

andava accordata secondo la richiesta dell'attore,

salvo non avvedersi che la proposta ammontava a fr. 20 000.– (memoriale

conclusivo del 13 gennaio 2011, pag. 17), non a fr. 40 000.– annui (sentenza

impugnata, consid. 5.3). Ciò impone di riformare il giudizio su questo punto.

13.

Analoghe

considerazioni valgono per il termine di 10 giorni entro cui il Pretore

ha ingiunto all'attore di consegnare alla convenuta le 150 azioni della S__________

SA (sentenza impugnata, dispositivo n. 5). Nel suo memoriale conclusivo invero AO

1.

postulava espressamente la consegna entro 30 giorni (pag. 7 e pag. 23). In

una questione retta dal principio dispositivo il Pretore non poteva scostarsi da

tale richiesta, come assevera l'appellante (memoriale, pag. 20). Ne discende

che anche il dispositivo n. 5 della sentenza

impugnata va modificato di conseguenza.

II. Sul contributo alimentare per

la moglie

14.

L'appellante esordisce

affermando che il Pretore avrebbe esaminato a torto la richiesta di contributo alimentare

della convenuta sulla base delle “ultime cifre” presentate con il memoriale

conclu­sivo (appello, pag. 10). Se non che, la critica è priva di

interesse pratico, poiché – a parte la mancata reazione dell'attore

al dibattimento finale (sentenza impugnata, consid. 6.1) – il Pretore

non è andato oltre le richieste di giudizio avanzate da AO 1 nell'allegato

integrativo del 10 settembre 2007 (sopra, lett. C).

15.

I criteri che presiedono

allo stanziamento di un contributo ali­mentare dopo il divorzio (art. 125 cpv.

1.

CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono

già stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera

(RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale

giudizio basti ricordare che un contributo alimentare è dovuto se il matrimonio

ha influito in modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge richiedente.

Ciò è il caso di regola quando, indipendentemente dalla durata del matrimonio,

sono nati figli comuni. Non conferisce automaticamente, tuttavia, un diritto al

mantenimento: il principio dell'autonomia prevale sul diritto al contributo,

come si desume dall'art. 125 cpv. 1 CC. Un coniuge può pretendere un

contributo alimentare, di conseguenza, solo qualora non sia in grado di

provvedere da sé al proprio debito mantenimento e l'altro coniuge disponga di

una capacità contributiva sufficiente (DTF 137 III 105 consid. 4.1.2, 135

III 61 consid. 4.1 con riferimenti).

Per definire il contributo

alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con influsso

concreto sulla sua situazione finanziaria del richiedente si procede così in

tre tappe (DTF 137 III 106 consid. 4.2 con rinvii). In primo luogo si determina

il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica,

livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in

seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione

(oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita sostenuto durante la

separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge

possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato come si è appena

descritto. In terzo luogo, sempre che in esito alla seconda tappa il

coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento

oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente

la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al

principio della solidarietà post­matrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n.

3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.9 del 25 febbraio 2015, consid.

16a).

16.

Nella fattispecie dal matrimonio sono nati figli, di modo che l'unione

ha influito concretamente sulla situazione finanziaria di AO 1. Ora, per quanto

attiene al primo stadio del ragionamento illustrato dianzi, il Pretore ha

accertato il tenore di vita sostenuto dai coniugi durante la comunione

domestica deducendo dal reddito netto del marito negli anni dal 2002 al 2004 (fr.

24.

000.– mensili arrotondati), calcolato

sulla base dei dati medi peritali, fiscali e contabili (fr. 22 509.– per il 2004, fr.

22.

462.– per il 2003 e fr. 26 589.–

per il 2002), il fabbisogno complessivo

della famiglia prima della separazione, calcolato in fr. 11 777.– mensili, come pure la quota destinata al

risparmio, di fr. 6000.– mensili. Ne ha desunto che la coppia conservava ogni

mese un margine disponibile di fr. 6223.– (fr. 3111.– ciascuno) che, sommati al

fabbisogno individuale, ne determinavano il tenore di vita (sentenza impugnata,

pag. 7 e 29).

a) L'appellante

contesta che il debito mantenimento della convenuta vada determinato in base al

tenore di vita sostenuto dai coniugi durante la comunione domestica. Assume che

determinante è il livello di vita condotto durante il periodo di separazione

(quasi otto anni) precedente il divorzio e consisterebbe nell'importo di fr.

7600.

– (oltre fr. 440.30 per la polizza __________) che egli versava a quel tempo

per moglie e figli (memoriale, pag. 10 a 12). La sentenza da lui invocata però a

conforto della sua argomentazione riguardava una separazione durata quasi dieci

anni (DTF 130 III 539 consid. 2). Da tale requisito la giurisprudenza non si è

scostata (DTF 137 III 106 consid. 4.2.1.1 con rinvio). Otto anni scarsi di separazione

non bastano per derogare alla regola secondo cui determinante è il tenore di

vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica.

b) In

subordine l'appellante obietta che, comunque sia, il reddito coniugale andava

definito in base alla media delle entrate da lui conseguite fra il 1994 e il

2004.

(fr. 14 646.– mensili) o,

tutt'al

più, fra il 2000 e il 2004 (fr. 21 402.85

mensili: memoriale, pag. 5 e 12 seg.). Accertando il reddito medio in fr. 24 000.– mensili il Pretore avrebbe violato

il principio attitatorio”, la stessa controparte ammettendo un reddito coniugale

di fr. 22 000.– mensili (appello,

pag. 12). L'assunto non può essere condiviso. Intanto perché nel suo memoriale

conclusivo AO 1 aveva quantificato il reddito medio del marito in “almeno” fr.

22.

000.– mensili (pag. 13 in basso), per giunta facendo capo anche a un dato successivo alla separazione (quello del 2005, di

fr. 258 753.–). Inoltre perché, trattandosi

di accertare il reddito di un lavoratore indipendente, la decisione di calcolare

quello medio conseguito sull'arco degli ultimi tre anni (dei dati precedenti manca

ogni prova) è confor­me alla giurisprudenza (RtiD II-2014 pag. 617

n. 38c consid. 3 con richiami). Per il resto l'attore non contesta la

correttezza dei dati accertati per gli anni intercorsi dal 2002 al 2004 (fr. 26 589.– per il 2002, fr. 22 462.– per il 2003, fr. 22 509.– per il 2004), la cui media dà un

reddito prima della separazio­ne di fr. 23 855.–

mensili. Che a tale reddito siano stati cumulati gli utili della S__________ SA

(appello, pag. 5) non risulta, il Pretore avendo considerato quegli introiti solo

dal 2009 (sentenza impugnata, pag. 7). L'appellante ha ragione soltanto quando

si duole che il Pretore ha arrotondato la cifra di fr. 23 855.– mensili in fr. 24 000.–, nulla giustificando ciò.

c) L'appellante

chiede di aggiungere al fabbisogno familiare durante la vita in comune alcune

sue spese personali (terapie mediche e franchigia della cassa malati, uso della

moto ecc.: memoriale, pag. 13). Tali costi non sono stati enunciati tuttavia

nemmeno nel memoriale conclusivo, per tacere della circostanza che tutto si

ignora sul loro fondamento. Nuova, oltre che non sufficientemente motivata (nel

senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), la richiesta va dichiarata perciò irricevibile

(art. 317 cpv. 1 CPC).

d) In

sintesi, dandosi entrate per fr. 23 855.–

mensili, dopo avere sopperito al fabbisogno familiare di fr. 11 777.– mensili (in sé non contestato) e avere accantonato

fr. 6120.– mensili (che il Pretore ha arrotondato a fr. 6000.– senza valida ragione),

i coniugi disponevano ancora nella fattispecie di fr. 5958.– mensili. Per conservare

il tenore di vita raggiunto a suo tempo AO 1 dovrebbe continuare dunque a beneficiare

di un margine di fr. 2979.– mensili sul proprio fabbisogno minimo. Contrariamente

a quanto opina l'appellante (memoriale, pag. 15), ciò non si traduce in un

riparto dell'eccedenza nel bilancio familiare, ove appena si pensi che in

concreto la quota di risparmio mensile accumulata durante la vita in comune è dedotta

dal reddito coniugale.

17.

Per quel che attiene al fabbisogno

minimo di AO 1, il Pretore lo ha accertato in fr. 4392.– mensili (recte:

fr. 4492.– mensili), ridotti a fr. 4242.– mensili (recte: fr. 4342.–

mensili) dal 2015 (dopo i 16 anni della figlia G__________), così composti:

minimo esisten­ziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–

fino al dicembre del 2014, ridotto a fr. 1200.– in seguito, onere ipotecario (senza

ammortamento) e spese condominiali fr. 368.– (già dedotte le quote di un terzo e

di un quarto comprese nei fabbisogni in denaro di A__________ e G__________),

ammortamento indiretto “__________” fr. 440.30, premio della cassa malati fr.

373.

, franchigia e spese mediche fr. 100.–, assicurazione sulla vita __________”

fr. 359.70, assicurazione combinata dell'economia domestica fr. 55.50,

tassa di canalizzazione fr. 14.10, contributo per il finanziamento di opere di canalizzazione (“contributo LALIA”) fr. 31.10,

tassa rifiuti e acqua potabile fr. 36.50, quota della Rega fr. 5.90, assicurazione

RC e casco dell'automobile fr. 90.60, imposta di circolazione fr. 66.70, spese

dell'automobile fr. 200.–, onere fiscale fr. 1000.– (sentenza impugnata,

consid. 6.4.2).

a) L'appellante

propone di ridurre il fabbisogno appena citato a fr. 3589.25 mensili,

rispettivamente a fr. 3407.95 mensili dal dicembre del 2016 (memoriale, pag.

14). In particolare chiede di diminuire gli oneri ipotecari e le spese

accessorie a fr. 365.55, salvo omettere di spiegare perché e tanto meno

indicare per quale ragione il calcolo del Pretore sarebbe errato. Privo di

motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), su questo punto l'appello riesce

già di primo acchito irricevibile. Identiche considerazioni valgono per le

imposte, che l'attore vorrebbe ricondurre a fr. 400.– mensili senza però motivare

debitamente la richiesta.

b) A ragione l'interessato postula invece la

riduzione da fr. 359.70 a fr. 59.70 del premio mensile per l'assicurazione

sulla vita della “__________”, l'accertamento del Pretore essendo manifestamente

il frutto di una svista (doc. N nell'inc. DI.2007.72, che attesta un premio

annuo di fr. 716.70), e la soppressione dei “contributi LALIA” di fr. 31.30

dopo il dicembre del 2016, scaduti i 10 anni per i quali era stata concessa la

rateazione (doc. I nell'inc. DI.2007.72).

c) Non

si giustifica per contro lo stralcio di talune posizioni (premio per l'assicurazione

sulla vita, ammortamento indiretto della “__________” e spese dell'automobile)

che l'appellante non ritiene necessarie (memoriale, pag. 14). In relazione alle

prime due la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, quand'anche –

come in concreto – un'assicurazione denoti indole previdenziale, il relativo

premio va incluso nel fabbisogno minimo del coniuge debitore (DTF 114 II 395

consid. 3c; I CCA, sentenza inc. 11.2008.8 del 2 settembre 2012, consid. 5c) se

costui non dispone di un secondo pilastro sufficiente, in particolare perché

esercita un'attività a tempo parziale oppure se tale forma assicurativa è stata

adottata – co­me in concreto – anche dall'altro coniuge ed è conforme al tenore

di vita precedente (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhalts­rechts,

2ª edizione, pag. 61 n. 02.41). Il fatto che il pagamento del premio della polizza

“__________” (doc. N) serva anche all'ammortamento (indiretto) del debito ipotecario

impone a maggior ragione il suo riconoscimento nel fabbisogno minimo, ogni

debito dovendo essere onorato nella misura in cui i mezzi finanziari della famiglia

siano sufficienti (I CCA, sentenza inc. 11.2009.113 del 20 dicembre 2012,

consid. 8b).

Quanto

ai costi d'uso dell'automobile, la giurisprudenza li riconosce se i mez­zi

della famiglia dopo la separazione sono sufficienti e il co­niuge disponeva già

di un veicolo durante la vita in comune o se l'esigenza è sorta dopo la

separazione, oppure se il coniuge abbisogni della vettura per scopi professionali,

per motivi di salute o per esercitare il diritto di visita (RtiD I-2010 pag.

699, n. 20c). Nel caso in esame l'attore non contesta che la convenuta usufruisse

di un'automobile già durante la vita in comune, tant'è che ne ha riconosciuto i

costi con la petizione (pag. 4). Non si intravede dunque perché AO 1 debba rinunciarvi

ora che ha ripreso un'attività lucrativa. Infine l'appellante dichiara di

riconoscere la franchigia della cassa malati e le spese mediche della convenuta

a patto che le stesse voci di spesa siano riconosciute nel suo fabbisogno

minimo (appello, pag. 14 in basso). È quanto il Pretore ha fatto nella sentenza

impugnata (consid. 6.9).

d) Ne

discende un fabbisogno minimo della moglie di fr. 4192.– mensili, che si

ridurrà a fr. 4010.– l'8 dicembre 2016 (maggiore età della figlia G__________),

mentre il suo “debito mantenimento” va accertato in fr. 7171.– mensili (fr. 4192.–

più fr. 2979.–), rispettivamente in fr. 6989.– mensili dall'8 dicembre 2016

(fr. 4010.– più fr. 2979.–).

18.

Il problema è di sapere a

questo punto se AO 1 sia in grado di far fronte da sé al proprio “debito

mantenimento” dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC). A tal fine il Pretore ha

accertato il reddito della convenuta in fr. 4592.– mensili fino al 31

dicembre 2014 (fr. 2640.– da attività dipendente, compresi gli assegni familiari

e l'entrata accessoria di fr. 63.– per l'attività di tutrice, fr. 1542.– dalla

sua partecipazione al 50% alla S__________ SA

e fr. 410.– dalla liquidazione del regime dei beni), in fr. 6831.–

mensili dal 1° gen­naio 2015 al 31 dicembre 2016 (fr. 4879.– da attività a

tempo pieno dopo i 16 anni di G__________, compresi gli assegni familiari e l'entrata

accessoria, fr. 1542.– dalla sua partecipazione alla S__________ SA e fr. 410.–

dalla liquidazione del regime dei beni) e in fr. 6493.– mensili dopo di allora,

fino al pen­sionamento (fr. 4541.– da attività a tempo pieno, senza gli

assegni familiari ma con l'entrata accessoria per l'attività di tutrice, fr. 1542.–

dalla sua partecipazione alla S__________ SA e fr. 410.– dalla liquidazione

del regime dei beni: sentenza impugnata, pag. 31 seg.).

a) L'appellante

imputa alla moglie entrate di fr.

2305.85

– mensili, cui aggiunge fr. 530.– di assegni familiari e fr. 1542.– per

la partecipazione alla S__________ SA. Dal 2015, quando la moglie dovrà

lavorare a tempo pieno, egli ascrive alla medesima un reddito di fr. 7147.10 mensili

e un reddito della sostanza che chiede di portare a fr. 460.– mensili ove egli

fosse condannato a versare a AO 1 quanto stabilito dal Pretore (memoriale, pag.

15.

seg.).

b) Quale fosse il reddito della convenuta fino al passaggio in giudicato dell'intera

sentenza di divorzio può rimanere inde-ciso, la questione essendo ormai

superata. Fino ad allora, in effetti, i con­tributi di mantenimento restano disciplinati

dall'as-setto provvisionale (DTF 137 III 616 consid. 3.2,2; RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c, I-2006 pag.

669.

n. 34c). Per principio un contri­buto alimentare fondato sugli art.

125.

cpv. 1 CC co­min-cia a decorrere solo

in seguito (DTF 128 III 121 con­sid. 3b/bb; da ultimo: I CCA, sen­tenza

inc. 11.2012.53 del 14 ottobre 2014, consid. 11 con rinvii).

c) Posto

ciò, in ossequio alla più recente giurisprudenza sviluppata intorno all'art.

285.

cpv. 2 CC gli assegni familiari non vanno aggiunti al reddito del genitore

che li riscuote, ma dedotti dal fabbisogno in denaro dei figli (DTF 137 III 64

consid. 4.2.3 e 65 consid. 4.3.2). Ne segue che il reddito della convenuta

ammonta, per un'attività al 100%, a fr. 4478.90.– mensili (fr. 2239.45 x

2), cui si aggiungono fr. 63.– mensili per l'attività accessoria, fr. 3.41 da

titoli e capitali (dati fiscali del 2009 nel doc. V richiamato) e fr. 1542.– per

la partecipazione alla S__________ SA. Quanto al reddito della liquidazione del

regime matrimoniale, accertato mediamente in fr. 410.– mensili, l'appellante

non può dolersene, non foss'altro perché la rateazione annua di fr. 20 000.– obbligherà la convenuta ad attendere a

lungo per entrare in possesso dell'intero capitale e perché il tasso annuo di

interesse applicabile non sarebbe quello del 2% fissato dal Pretore, ma solo

quello dell'1.75% (art. 12 lett. h OPP 2: RS 831.441.1; RtiD I-2010 pag. 701

consid. 6 con rinvii). Considerato in definitiva che dopo il

passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio

l'interessata fruirà, complessivamente, di entrate valutabili in fr. 6497.–

mensili, per garantirle il “debito mantenimento”

mancano fr. 674.– mensili (fr. 7171.– meno fr. 6497.–),

rispettivamente fr. 492.– mensili dall'8 dicembre 2016 in poi (fr. 6989.– meno fr. 6497.–).

19.

Relativamente al terzo

stadio del citato ragionamento, il Pretore ha stabilito il reddito di AP 1 in

fr. 25 542.– mensili, aggiungendo a quello

medio di fr. 24 000.– mensili da attività

indipendente (compresi i redditi da titoli e capitali e il guadagno accessorio

come maestro di tirocinio), i dividendi della S__________ SA di fr. 1542.– (sentenza

impugnata, pag. 7 seg.). L'appellante sostiene di guadagnare non oltre fr. 15 842.– mensili: fr. 14 300.– mensili (reddito medio tra il 2007 e

il 2011), più i citati proventi societari di fr. 1542.– mensili (memoriale,

pag. 3 seg.).

Il primo giudice ha fondato il

proprio accertamento dipartendosi dall'utile netto aziendale della __________

negli ultimi cinque anni (fr. 18 411.–

mensili, cui ha aggiunto una media di fr. 171.– mensili da attività accessoria

e da titoli e capitali), escluso l'esercizio 2007 definito dal perito giudiziario

eccezionale (sentenza impugnata, pag. 7 a metà). L'appellante sfiora dunque il

pretesto quando asserisce di non capire da dove derivi tale importo, mentre i

dati di bilancio più recenti del 2010 e del 2011, per altro da lui stesso redatti

senza l'avallo di un revisore, sono irricevibili (sopra, consid. 2), senza

dimenticare che l'appellante mischia i dati fiscali degli anni 2006–2009 e

quelli contabili degli anni 2010 e 2011 (memoriale, pag. 3).

Chiarito ciò, occorre esaminare

se resista alla critica dell'appellante il reddito di fr. 22 000.– mensili che il Pretore ha stimato in

considerazione della tendenza al rialzo delle entrate (aumentate di fr. 27 000.– tra il 2008 e il 2009), dei dati fiscali dai

quali si desumevano redditi compresi in media tra fr. 19 960.– e fr. 20 754.– mensili,

come pure delle risultanze peritali che attestavano un reddito di fr. 19 171.60 mensili (media degli

anni dal 2004 al 2006 e dal 2008 al 2009: sentenza impugnata, pag. 6

seg.). La risposta è negativa, gli accertamenti che precedono non suffragando un

reddito di fr. 22 000.– né tanto meno di fr.

24.

000.– mensili, cifre riconducibili

verosimilmente ai dati del periodo precedente la separazione dei coniugi (sentenza

impugnata, pag. 7 seg.). Ai fini del presente giudizio giova attenersi perciò alla

media risultante dai dati contabili degli ultimi cinque anni a disposizione

(2004, 2005, 2006, 2008 e 2009), facendo astrazione dell'anno 2007 che lo

stesso perito revisore ha definito eccezionale (sui criteri per determinare redditi da attività indipendente v.

da ultimo I CCA, sentenza inc. 11.2011.55 del 10 settembre 2014,

consid. 7b). Le censure che l'appellante rivolge agli accertamenti peritali divengono

così senza oggetto.

Ne segue che al guadagno di fr.

18.

411.– mensili si aggiungono i redditi

incontestati di fr. 171.– mensili da attività accessoria, titoli e capitali e

di fr. 1542.– mensili dai dividendi della S__________ SA , onde introiti di

complessivi fr. 20 124.– mensili. Si aggiunga

ad ogni modo che, ci si fondasse pure sul reddito di fr. 15 842.– mensili riconosciuto dall'appellante,

quest'ultimo risulta sicuramente in grado – come si vedrà in appresso (consid.

20.

e 21) – di sovvenire al proprio debito mantenimento, conservando un cospicuo

margine con cui onorare i contributi di mantenimento per la convenuta e i figli.

20.

Quanto al fabbisogno

personale dell'appellante, AP 1 sostiene che ai fr. 5384.– mensili calcolati

dal Pretore (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 1100.–,

spese accessorie fr. 200.–, premio della cassa malati fr. 307.30, franchigia e

spese mediche fr. 100.–, assicurazione combinata dell'eco­nomia domestica fr.

55.

, “terzo pilastro” fr. 416.–, quota della Rega fr. 5.90, onere

fiscale fr. 2000.–: sentenza impugnata, consid. 6.9) devono aggiungersi le

spese per l'uso privato del veicolo aziendale, quelle per la moto e la quota

del TCS. Inoltre vanno adattati, a mente sua, il costo della cassa malati, il

premio dell'assicurazione “__________” per il “terzo pilastro”, l'ammontare

della locazione e l'onere fiscale (memoriale, pag. 19).

Avanzate la prima volta in

appello senza alcuna indicazione dei documenti nuovi che le comproverebbero, le

citate richieste non sono ricevibili (art. 317 cpv. 2 CPC). Comunque sia, il

Pretore non ha inserito nel fabbisogno dell'appellante costi d'automobile

perché simili spese figurano già nella contabilità aziendale in deduzione del

reddito. Circa l'improponibilità della dichiarazione rilasciata il 3 settembre

2012.

dalla __________ e del documento relativo al maggior premio della cassa

malati già si è detto (sopra, consid. 2). Quanto al canone di locazione, il

Pretore lo ha accertato sulla base delle indicazioni fornite dall'attore

medesimo nella petizione (pag. 5). Riguardo infine all'onere fiscale, l'appellante

lo stima di fr. 3000.– in luogo dei fr. 2000.– mensili che il Pretore ha calcolato

sulla scorta della dichiarazione d'imposta 2009 (sentenza impugnata, consid.

6.

). Nella propria istanza cautelare del 27 agosto 2007 AO 1 aveva invero valutato

il carico fiscale del marito in fr. 3000.–, ma nulla impediva al Pretore di fondarsi

ai fini del giudizio sui dati tributari più recenti e, quindi, più vicini alla

realtà rispetto a una semplice stima.

Se ne conclude che il fabbisogno

dell'attore è quello conteggiato dal Pretore, cui si aggiungono, come per AO 1,

fr. 2979.– in modo da garantire il tenore di vita sostenuto durante la

comunione domestica (sopra, consid. 16d), per un totale di fr. 8363.– mensili. L'appellante

non può pretendere invece di vedere inclusa nel proprio fabbisogno la quota di

fr. 6000.– mensili che i coniugi destinavano al risparmio (memoriale, pag. 19),

la quale non alimentava il tenore di vita prima della separazione (sopra,

consid. 16d in fine).

21.

In definitiva, con un

reddito di fr. 20 124.– mensili AP 1 è senz'altro

in grado di finanziare quanto manca per coprire il “debito mantenimento” della

moglie (fr. 675.– mensili arrotondati, ridotti a fr. 490.– mensili arrotondati

dall'8 dicembre 2016: sopra, consid. 18c), salvaguardando il proprio. E il risultato

non muterebbe nemmeno qualora ci si dipartisse dal reddito di fr. 15 842.– riconosciuto dall'appellante (sopra,

consid. 19), pur tenendo calcolo – come si vedrà oltre – del contributo

alimentare per i figli. Una precisazione tuttavia si impone: dato che il

contributo alimentare attribuito dal Pretore a AO 1 fino al dicembre 2016 (fr.

672.

– mensili) è lievemente inferiore alla quota scoperta del “debito mantenimento”

calcolata da questa Camera (fr. 674.– mensili) e la convenuta non ha impugnato

la sentenza del Pretore, sull'arco di tale periodo AP 1 non può essere condannato

a versare più di fr. 672.– mensili (art. 277 cpv. 1 CPC).

22.

Per quel che è del

contributo alimentare dopo il pensionamento della beneficiaria, il Pretore lo

ha stabilito in fr. 500.– mensili dal 13 giugno 2029 vita natural durante,

presumendo con ogni verosimiglianza che la convenuta riceverà allora la rendita

massima AVS di fr. 2320.– mensili, percepirà una rendita LPP stimata in almeno fr.

1000.

– mensili, disporrà di sostanza per complessivi fr. 521 686.– (capitalizzazione di fr. 410.– mensili sull'arco

di 18 anni fr. 88 560.–, capitale

della polizza vincolata “__________” fr. 100

000.

–, ulteriore capitale fr. 333 126.–)

che genererà un reddito di fr. 1739.– mensili e fruirà di utili distribuiti dalla

S__________ SA per fr. 1542.– mensili, onde un'entrata complessiva di fr.

6600.

– mensili. A fronte di ciò, pur con una contrazione del proprio fabbisogno

dopo il pensionamento, AO 1 accuserà un ammanco di almeno fr. 500.– mensili che

l'attore sarà in grado di finanziare (sentenza impugnata, pag. 33).

a) L'appellante

rifiuta ogni contributo di mantenimento a tempo illimitato. Rimprovera al

Pretore di essersi sostituito all'obbligo della convenuta di allegare e

comprovare le circostanze a sostegno di un contributo alimentare dopo il

pensionamento di lei, mentre essa nulla ha addotto al riguardo. Egli reputa

inverosimile dipoi che, nonostante entrate di fr. 6600.– mensili (in realtà, a

suo avviso, di oltre fr. 7000.–) e un fabbisogno personale di fr. 4242.–

mensili, la convenuta abbia a ritrovarsi un ammanco di fr. 500.– mensili. Inoltre

egli lamenta che il Pretore disconosca come al più tardi al 65° anno di età egli

smetterà di lavorare e non conseguirà più alcun reddito da attività lucrativa (memoriale,

pag. 16 seg.).

b) Di

regola un contributo alimentare è dovuto fino al pensiona­mento del coniuge beneficiario

(RtiD I-2005 pag. 756 con rimandi),

a meno che questi possa ricuperare prima di allora la sua indipendenza

economica (DTF 132 III 595 consid. 7.2, 600 consid. 9.1). Se ciò non è il caso,

il contributo può essere dovuto a vita, sempre che l'obbligato disponga di

mezzi sufficienti (sentenza del Tribunale federale 5A_748/2012 del 15 maggio

2013, consid. 6.3.3 in: FamPra.ch 2013 pag. 759). Nella fattispecie ci si può

interrogare se il primo giudice dovesse cimentarsi, vista la carente situazione

probatoria della convenuta (sentenza impugnata, pag. 32 in basso), in previsioni a lungo termine fondate su elementi aleatori. Sia come sia, si volesse

anche presumere che dopo il pensionamento AO 1 disporrà di fr. 6600.– mensili

(come suppone il Pretore), ciò non giustificherebbe più un contributo alimentare.

Con tale reddito, infatti, la convenuta sarà verosimilmente in grado di coprire

il proprio “debito mantenimento”, ove si

pensi che dopo il 1° settembre 2028 essa non dovrà più pagare il premio

per l'assicu­razione sulla vita della “__________” (fr. 59.70 mensili: doc. N

nell'inc. DI.2007.72) né quello per la polizza “terzo pilastro” della “__________”

(fr. 440.30 mensili: scadenza il 1° dicembre 2028: doc. N). Il suo fabbisogno di

fr. 4010.– mensili (sopra, consid. 17d) diminuirà così, dopo il 13 giugno 2029,

di almeno fr. 500.– mensili (sopra, consid. 17) e il suo debito mantenimento calerà

a fr. 6489.– mensili (fr. 4010.– meno fr. 500.– più fr. 2979.–: sopra, consid.

16d), somma che essa sarà in grado di sovvenzionare da sé. Ne deriva che il

contributo ali­mentare fissato dal Pretore dopo il 2029 non ha ragione d'es­sere

(indipendentemente dal reddito conseguito dall'attore dopo i 65 anni di età). Su

questo punto la decisione impugnata va riformata di conseguenza.

III. Sul contributo alimentare per

i figli

23.

Il primo giudice ha

determinato il fabbisogno in denaro dei figli sulla scorta della tabella 2012

correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Cantone Zurigo, alle quali la giurisprudenza ticinese si

ispira da oltre un ventennio (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5). Dopo avere tolto dal

fabbisogno in denaro di A__________ e G__________ (fr. 1870.– mensili

ciascuno, secondo le indicazioni per la loro fascia di età in una fratria di

due) la metà della posta per cura e edu­cazione (fr. 265.– mensili) fino al

dicembre del 2014, quando il Pretore ha imposto alla convenuta la ripresa di un'attività

lu­crativa a tempo pieno, egli ha adattato il costo dell'alloggio (di fr. 315.–)

al caso specifico, sostituendo la stima della tabella con la quota di un terzo

(A__________) e di un quarto (G__________) della spesa effettiva a carico del

genitore affidatario (fr. 884.– mensili).

Accertato ciò, il Pretore ha

maggiorato il fabbisogno in denaro dei figli del 25% per tenere conto delle

condizioni agiate della famiglia, fissando così in favore di G__________ un contributo

alimentare di fr. 2054.– mensili fino al dicembre del 2014, aumentato a

fr. 2131.– mensili fino al dicembre del 2016, e un contributo per A__________

di fr. 1493.– mensili fino al novembre del 2013, tenuto conto che dal

settembre del 2010 il ragazzo frequentava il collegio __________ di __________

in internato, onde la riduzione a un terzo delle poste per il vitto, l'alloggio,

la cura e l'educazione. Inoltre il primo giudice ha aggiunto al contributo di

mantenimento gli assegni familiari, quantunque tali prestazioni siano già comprese

nei fabbisogni in denaro stimati dalle note raccomandazioni. Egli ha rinunciato

invece a prevedere un contributo alimentare dopo la maggiore età dei ragazzi, affermando

di non avere elementi per definire il fabbisogno in denaro dopo di allora e ritenendo

che in ogni modo il padre avrebbe verosimilmente continuato a provvedere al mantenimento

dei figli ove questi non avessero ancora concluso la rispettiva formazione

(loc. cit., pag. 34 seg. e 38).

24.

L'appellante contesta

anzitutto la maggiorazione del fabbisogno in denaro del 25%. Come questa Camera

ha già spiegato nella sentenza del 10 marzo 2015 in materia cautelare fra

le stesse parti (inc. 11.2012.94, consid. 15c), non fa dubbio però che l'attore

versi in condizioni economiche particolarmente favorevoli, condizioni che

giustificano senza dubbio il supplemento applicato dal Pretore (RtiD II-2010

pag. 632; analogamente, da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2012.10 del 20

ottobre 2014, consid. 7c a 7d). Basti ricordare che AP 1 consegue un reddito netto

di fr. 20 124.– mensili (sopra,

consid. 19), il quale gli consente non solo un alto tenore di vita (fabbisogno

personale di fr. 8363.– mensili: sopra, consid. 20), ma gli lascia anche

un margine ragguardevole per moglie e figli. Non vi è ragione, quindi, per cui i figli non debbano beneficiare

delle condizioni agiate in cui versa il padre. Come in sede cautelare, l'appellante

equivoca sui presupposti per riconoscere la maggiorazione lineare del 25% (memoriale,

pag. 18) quando invoca la necessità di quantificare partitamente nelle sue

componenti il fabbisogno effettivo dei minorenni. Tale requisito riguarda infatti

l'ipotesi – estranea alla fattispecie – di un supplemento oltre il 25%

(RtiD II-2010 pag. 632 consid. 8c in fine).

Secondo la più recente

giurisprudenza del Tribunale federale, per contro, gli assegni familiari devono

essere tolti dal fabbisogno in denaro dei figli e corrisposti a parte dal genitore che li riscuote (DTF 137 III 64

consid. 4.2.3 e 65 consid. 4.3.2). In

concreto tali prestazioni spettano per legge alla convenuta (art. 7 cpv. 1 e

art. 13 cpv. 3 LAFam, RS 836.2), sicché vanno dedotti dai fabbisogni in denaro dei

figli (fr. 250.– dopo il 16° compleanno:

art. 3 cpv. 1 lett. b e 5 cpv. 2 LAFam) e in nessun caso aggiunti – come

ha fatto il Pretore – alle previsioni della tabella annua correlata alle

raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo.

25.

Per la decorrenza dell'obbligo

contributivo già si è detto che fino al passaggio in giudicato degli effetti

del divorzio i con­tributi di mantenimento rimangono disciplinati per principio

dall'assetto provvisionale e che i contributi di merito cominciano a decorrere solo dopo di allora (sopra, consid. 18b; v. anche

sentenza del Tribunale federale 5A_585/2009 dell'8 dicembre 2009, consid. 7.2).

Sta di fatto che in concreto A__________ è diventato maggiorenne il 15 novembre

2013, in pendenza di appello, sicché la postulata riduzione del contributo alimentare

nel merito è ormai senza oggetto. Si conviene che in ossequio alla più aggiornata

giurisprudenza del Tribunale federale i contributi ali­mentari per i figli stabiliti

in una sentenza di divorzio andrebbero fissati non solo fino alla maggiore età,

ma fino al termine di un eventuale percorso scolastico o professionale (DTF 139

III 404 in alto). Nella fattispecie tuttavia nessuna delle parti – né tanto

meno il figlio – chiede niente del genere, accomodandosi della riserva

formulata dal Pretore con richiamo all'art. 277 cpv. 2 CC (sentenza impugnata,

Dispositivo

dispositivo n. 3.1.3). Non spetta dunque a questa Camera intervenire d'ufficio.

Quanto al

fabbisogno in denaro di G__________ dopo il passaggio in giudicato della

sentenza di divorzio, dedotto l'assegno familiare di fr. 250.– mensili dall'importo di fr. 1776.– mensili (tabella 2012 correlata alle

menzionate raccomandazioni: fr. 1870.– meno fr. 315.– più fr. 221.–, pari

a un quarto di fr. 884.–), maggiorato del 25% esso risulta di fr. 1907.50

mensili. Il contributo alimentare va fissato di conseguenza.

26. L'appellante chiede che la

convenuta partecipi nella proporzione di fr. 888.– mensili al sostentamento dei

figli, vista la capacità contributiva di lei pari alla metà della sua (memoriale,

pag. 19 seg.). Se non che, con il reddito imputatole (per altro ipotetico;

sopra, consid. 18a), AO 1 neppure è in grado di sopperire al proprio debito

mantenimento, mentre con entrate che superano di oltre il triplo quelle della

convenuta (sopra, consid. 18c e 19c) l'attore conserva un importante margine

anche dopo avere provveduto a moglie e figli. In simili circostanze non è il

caso di chiamare la convenuta a sussidiare il mantenimento di G__________. Il contributo alimentare per quest'ultima va rettificato

ad ogni modo, come si è visto, in fr. 1910.– mensili (arrotondati) fino

al 31 dicembre 2016 (come riconosciuto dall'appellante), cui si aggiunge l'assegno

familiare riscosso direttamente dalla madre. In tale misura la decisione

impugnata dev'essere modificata.

IV. Sulle spese processuali e le

ripetibili

27. In ultima analisi l'appello

merita parziale accoglimento. Le spese del giudizio odierno seguono il

vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 ottiene una riduzione

del contributo alimentare per la moglie dal dicembre del 2016 fino al pensionamento

di lei e la soppressione del contributo dopo di allora. Nella misura in cui la

questione non è superata, egli consegue anche la riduzione del contributo

alimentare per G__________, quantunque non nella misura richiesta, mentre

soccombe quasi interamente sulla liquidazione del regime dei beni, salvo per quanto

riguarda l'entità della rateazione e il termine per la consegna delle azioni S__________

SA. Nel complesso si giustifica così di addebitargli due terzi degli oneri processuali,

ponendo la differenza a carico della convenuta. Non è il caso invece di assegnare

ripetibili a AO 1, la quale ha proposto di respingere l'appello senza formulare

osservazioni. L'attuale giudizio non incide in maniera apprezzabile, per

converso, sugli oneri processuali (suddivisi a metà) e le ripetibili

(compensate) di primo grado, che possono rimanere invariati.

V. Sui rimedi giuridici a livello

federale

28. Relativamente ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: I. Nella

misura in cui non è divenuto privo di oggetto, l'appello è parzialmente

accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

3.1 AP 1 è condannato a versare a AO 1,

anticipatamente entro il 5 di ogni mese, il seguente contributo alimentare:

fr. 672.– mensili fino al 7

dicembre 2016,

fr. 490.– mensili dall'8 dicembre

2016 fino al pensionamento ordinario della beneficiaria.

Il contributo alimentare va

adeguato all'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo (maggio 1993 = 100

punti), la prima volta nel gennaio del 2013 in base all'indice del novembre

precedente, valendo come indice di base quello del luglio 2012 (115.1 punti),

ferma restando per il debitore la possibilità di dimostrare che il suo reddito

non ha beneficiato – o ha beneficiato solo parzialmente – dell'adeguamento al

rincaro.

3.2 AP 1 è condannato a versare per la

figlia G__________, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo

alimentare di fr. 1910.– mensili (assegno familiare non compreso) fino al 31 dicembre

2016.

Rimane riservato dopo di allora l'art.

277 cpv. 2 CC. Per le spese straordinarie fa stato l'art. 286 cpv. 3 CC.

Il contributo alimentare va

adeguato all'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo (maggio 1993 = 100

punti), la prima volta nel gennaio del 2013 in base all'indice del novembre

precedente, valendo come indice di base quello del luglio 2012 (115.1 punti),

ferma restando per il debitore la possibilità di dimostrare che il suo reddito

non ha beneficiato – o ha beneficiato solo parzialmente – dell'adeguamento al

rincaro.

5. Le 300 azioni di nominali fr.

1000.– della S__________ SA sono riconosciute in proprietà di AO 1 e AP 1 nella

misura di 150 azioni ciascuno.

A AP 1 è ordinato di consegnare a

AO 1, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, 150

azioni della S__________ SA.

6. In liquidazione del regime

matrimoniale AP 1 è condannato a versare a AO 1 la somma di fr. 372 626.– con

interessi al 5% su fr. 17 353.70 dal passaggio in giudicato della presente

sentenza.

L'importo dovuto va saldato da AP

1 in rate annue di fr 20 000.–, la prima volta entro 60 giorni dal passaggio in

giudicato della presente sentenza e in seguito entro il 31 dicembre di

ogni anno.

Per il resto

l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Le spese

processuali di fr. 3900.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per due

terzi a carico dell'appellante medesimo e per il resto a carico della controparte.

Non si assegnano ripetibili.

III. Notificazione:

– avv.;

– avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).