11.2012.108
Competenza per materia della prima Camera civile a trattare reclami
4 dicembre 2012Italiano11 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
11.2012.108
Data decisione, Autorità:
04.12.2012, ICCA
Titolo:
Competenza per materia della prima Camera civile a trattare reclami
CONFLITTO DI COMPETENZA
art. 48a cf. 2 LOG
art. 48a cf. 8 LOG
art. 48c cf. 1 LOG
art. 48c cf. 2 LOG
Incarto n.
11.2012.108
Lugano,
4 dicembre
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa CA.2011.56 (provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4, promossa con istanza dell'8 marzo 2011 da
RE 1
RE 2
RE 3
RE 4
RE 5
RE 6
RE 7
RE 8 e
RE 9
(patrocinati dall'avv. PA
1 )
contro
CO 1
(patrocinato dall'avv. PA
2 )
CO
4 ora in
CO 2
CO
3
(patrocinati dall'avv. PA
3 ) e
CO
5
ora
(patrocinata dall'avv. PA
4 ),
visto il reclamo (“appello”) del 22 agosto 2011 presentato da RE 1, RE
2, RE 3, RE 4, RE 5, RE 6, RE 7, RE 8 e RE 9 contro la sentenza emessa dal
Pretore l'11 agosto 2011;
Ritenuto
in fatto: A. L'8 marzo 2011 RE 1, RE 2, RE 3, RE 4, RE 5, RE 6, RE 7, RE 8 e RE
9 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, con un'istanza
di provvedimenti cautelari per ottenere che CO 1, CO 2, la ditta CO 3, la CO 4
e la CO 5 fossero tenuti a comunicar loro entro 24 ore – sotto comminatoria
dell'art. 292 CP – “l'intero contenuto di tutte le affermazioni, disegni e ogni
altro messaggio della imminente campagna preelettorale preannunciata da CO 1 su
__________ del 6 marzo 2001 (recte: 2011) riguardante i cittadini o le
cittadine italiane aventi lo statuto di frontaliero del Cantone Ticino, in modo
da permettere a questi ultimi di esaminare se gli stessi siano lesivi della
loro personalità, rispettivamente del diritto della concorrenza”. In via
supercautelare essi hanno chiesto che l'ordine fosse impartito immediatamente,
senza sentire i convenuti. Con decreto cautelare emesso l'indomani il Pretore
ha respinto quest'ultima domanda, citando le parti all'udienza del 21 marzo
2011 per il contraddittorio.
B. Alla
discussione del 21 marzo 2011 è risultato che la “campagna preelettorale” cui
si riferivano gli istanti consisteva in un'inserzione pubblicitaria nel
frattempo apparsa sul __________ di domenica 20 marzo 2011 (“__________... Vota
__________”), in cartelloni reclamistici (graficamente identici all'inserzione
pubblicitaria) destinati a essere affissi sul territorio ticinese e in una
pagina Internet (identica anch'essa all'inserzione pubblicitaria) nel sito “__________”.
Constatato ciò, gli istanti hanno dato atto che la loro richiesta era da considerare
“evasa”, ma hanno chiesto che le spese e le ripetibili fossero poste a carico
dei convenuti. Questi hanno contestato la pretesa. Statuendo l'11 agosto 2011,
il Pretore ha dichiarato l'istanza cautelare senza oggetto, ha addebitato la
tassa di giustizia (fr. 350.–) con le spese agli istanti e ha compensato le
ripetibili.
C. Contro
il dispositivo appena citato sugli oneri processuali e le ripetibili gli
istanti hanno presentato un appello del 22 agosto 2011 in cui propongono che
“tasse, spese giudiziarie nonché indennità ripetibili vengono accollate
integralmente ai convenuti”. Il memoriale non è stato notificato per
osservazioni. Con decisione del 12 settembre 2012 la terza Camera civile del
Tribunale d'appello ha trasmesso gli atti del procedimento a questa Camera “per
competenza” (inc. 13.2012.74). Tale Camera non avendo alcuna facoltà di
attribuire competenze ad altri collegi (può tutt'al più dichiarare irricevibili
rimedi giuridici a essa introdotti), occorre verificare se la prima Camera
civile sia effettivamente abilitata a entrare nel merito del ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. Gli istanti non contestano che la loro richiesta volta a ottenere
dai convenuti “tutte le affermazioni, disegni e ogni altro messaggio della
imminente campagna preelettorale” annunciata sul __________ del 6 marzo
2011.
sia divenuta senza oggetto o – meglio – senza interesse giuridico già
davanti al Pretore. Insorgono unicamente contro il dispositivo con cui il primo
giudice ha posto a loro carico la tassa di giustizia (fr. 350.–) e le spese,
compensando le ripetibili. Ora, una decisione in materia di spese giudiziarie (vale
a dire in materia di spese processuali e ripetibili) è impugnabile a titolo
indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Analoga disciplina
prevede l'art. 103 CPC per le decisioni in materia di anticipazione delle
spese e di prestazione della cauzione, come pure l'art. 121 CPC per le decisioni
che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio. Ciò
premesso, in concreto l'appello degli istanti può essere trattato esclusivamente
come reclamo.
2.
Ove
un giudizio di primo grado sia litigioso solo sulle spese processuali e le
ripetibili, il relativo pronunciato si considera – emanato che sia come
giudizio a sé stante o nell'ambito della sentenza di merito – un'“altra
decisione” a norma dell'art. 319 lett. b CPC. E, più precisamente,
un'“altra decisione” nel senso dell'art. 319 lett. b n. 1 CPC, poiché
impugnabile con reclamo per legge (l'art. 110 CPC appunto). Al proposto la
dottrina è unanime (Jenny in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 3 in principio ad art. 110; Isaak Meier, Schweizerisches Zivilprozessrecht,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, pag. 470 a metà;
Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile
svizzero, Lugano 2011, pag. 1403 lett. A; Tappy
in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 8 ad art. 110 e Jeandin, n. 18 lett. e ad art. 319). Mal
si intravede, per vero, come la sussunzione giuridica potrebbe essere diversa.
3.
L'art.
48.
lett. a della legge cantonale sull'organizzazione giudiziaria (LOG: RL
3.1.1
) circoscrive la competenza per materia della prima Camera civile,
trattandosi di reclami:
– ai casi in cui sia impugnata
una decisione sulla ricusazione,
– ai casi in cui una parte
si dolga di ritardata giustizia e
– ai casi in cui sia
impugnata una decisione del giudice dell'esecuzione
in
procedimenti relativi al diritto delle persone, al diritto di famiglia, al
diritto successorio o ai diritti reali. Il testo dell'art. 48 lett. a n. 2 e n. 8
LOG è chiaro e non lascia spazio a interpretazioni. La prima Camera civile non
è abilitata a statuire su reclami contro decisioni di altra indole, nemmeno nelle
discipline di sua pertinenza.
Simmetricamente
è circoscritta – del resto – la competenza per materia della seconda Camera
civile, abilitata a giudicare reclami solo nel caso in cui sia impugnata una
decisione sulla ricusazione, nel caso in cui una parte si dolga di ritardata
giustizia e nel caso in cui sia impugnata una decisione del giudice dell'esecuzione,
sempre che si tratti di procedimenti relativi al diritto delle obbligazioni, alla
circolazione stradale, al contratto d'assicurazione, alla responsabilità
civile delle imprese di strade ferrate e delle imprese elettriche, alla
responsabilità civile derivante da impianti di trasporto in condotta e al
diritto della concorrenza
sleale
(art. 48 lett. b n. 2 e n. 5 LOG). La seconda Camera civile non è abilitata a
statuire invece su reclami contro decisioni di altra indole, nemmeno nelle discipline
di sua pertinenza.
4.
L'art.
48.
lett. c LOG attribuisce di contro alla competenza per materia della terza
Camera civile:
– “i reclami contro le
decisioni e le disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza (art. 319
lett. b CPC), indipendentemente dal valore e dal genere della controversia” (n.
1), come pure
– “i reclami di competenza
di altre camere della Sezione di diritto civile, demandatele dal presidente
della Sezione” (n. 2).
Il
testo di legge è chiaro e non autorizza esegesi. La terza Camera civile è
chiamata a statuire su tutti i reclami che non rientrano nella competenza per
materia di altre Camere, indipendentemente dalla materia stessa, e sui reclami
che competerebbero per materia ad altre Camere, ma che il presidente della
Sezione civile le demanda (“valvola di sfogo”: messaggio del Consiglio di
Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009 sull'adeguamento della legislazione
cantonale all'introduzione del Codice di diritto processuale civile svizzero,
pag. 15, in: www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/pdf/6313m.pdf).
5.
In
concreto il reclamo verte – come detto – su un'“altra decisione” nel senso
dell'art. 319 lett. b n. 1 CPC. Rientra appieno, quindi, nella competenza per
materia della terza Camera civile, l'art. 48 lett. c n. 1 LOG richiamando
esplicitamente l'art. 319 lett. b CPC. Nel suo giudizio del 12 settembre
2012.
tale Camera reputa che le “decisioni” cui si riferisce l'art. 48 lett. c
n. 1 LOG siano solo quelle incidentali e invoca il messaggio del Consiglio
di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009 sull'adeguamento della legislazione
cantonale all'introduzione del Codice di diritto processuale civile svizzero,
come pure il messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2006 concernente il
Codice di diritto processuale civile svizzero. Su questo punto in effetti il
messaggio del Consiglio federale, che parla di “decisioni incidentali” a proposito
dell'art. 319 lett. b CPC (art. 316 lett. b del disegno di legge), può apparire
equivoco (FF 2006 pag. 6748). Sta di fatto che per definizione le “altre
decisioni” dell'art. 319 lett. b CPC non sono né finali, né parziali, né
incidentali, né provvisionali (Jeandin,
op. cit., n. 11 ad art. 319 CPC).
Si
aggiunga che, contrariamente a quanto la terza Camera civile adduce, il messaggio
n. 6313 del Consiglio di Stato non cade nell'apparente equivocità del messaggio
del Consiglio federale, ma si limita a esemplificare quali “decisioni” rientrano
nelle previsioni dell'art. 319 lett. b CPC (pag. 15 in alto). Quando illustra poi
la competenza per materia della terza Camera esso precisa che questa si sarebbe
dovuta occupare “di evadere tutti i reclami contro le
decisioni e le disposizioni ordinatorie processuali previste dall'art. 319
lett. b CPC, ad eccezione di quelle sulla ricusa” (pag. 15 a metà). L'apparente
equivocità che denota il messaggio del Consiglio federale non può quindi essere
presa a espediente, ora, per concepire extra legem una competenza per materia
della prima Camera civile.
6.
Ne
segue che la prima Camera civile non è abilitata a giudicare il reclamo degli istanti.
Ciò non significa che costoro siano privi di tutela giurisdizionale: impugnando
la decisione di questa Camera, essi possono ridiscutere anche la decisione
della terza Camera civile, che non è passata in giudicato (cfr. DTF 138 III 482
con rinvio all'art. 100 cpv. 5 LTF per analogia). Vista la natura della
controversia, inoltre, non si prelevano spese processuali (art. 107 cpv. 1
lett. f CPC), mentre sulle ripetibili postulate degli appellanti statuirà la
Camera competente per materia.
7.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna decisione sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un'azione principale in tema
di protezione della personalità non avrebbe avuto carattere pecuniario (DTF 127
III 483 consid. 1a, con rinvio), onde la proponibilità di un ricorso in materia
civile senza riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1.
Trattato come reclamo, l'appello è irricevibile.
2. Non si
riscuotono spese processuali.
3. Notificazione:
– ;
– ;
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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