Lexipedia

Decisione

11.2012.108

Competenza per materia della prima Camera civile a trattare reclami

4 dicembre 2012Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa CA.2011.56 (provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 4, promossa con istanza dell'8 marzo 2011 da

RE 1

RE 2

RE 3

RE 4

RE 5

RE 6

RE 7

RE 8 e

RE 9

(patrocinati dall'avv. PA

1 )

contro

CO 1

(patrocinato dall'avv. PA

2 )

CO

4 ora in

CO 2

CO

3

(patrocinati dall'avv. PA

3 ) e

CO

5

ora

(patrocinata dall'avv. PA

4 ),

visto il reclamo (“appello”) del 22 agosto 2011 presentato da RE 1, RE

2, RE 3, RE 4, RE 5, RE 6, RE 7, RE 8 e RE 9 contro la sentenza emessa dal

Pretore l'11 agosto 2011;

Ritenuto

in fatto: A. L'8 marzo 2011 RE 1, RE 2, RE 3, RE 4, RE 5, RE 6, RE 7, RE 8 e RE

9 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, con un'istanza

di provvedimenti cautelari per ottenere che CO 1, CO 2, la ditta CO 3, la CO 4

e la CO 5 fossero tenuti a comunicar loro entro 24 ore – sotto comminatoria

dell'art. 292 CP – “l'intero contenuto di tutte le affermazioni, disegni e ogni

altro messaggio della imminente campagna preelettorale preannunciata da CO 1 su

__________ del 6 marzo 2001 (recte: 2011) riguardante i cittadini o le

cittadine italiane aventi lo statuto di frontaliero del Cantone Ticino, in modo

da permettere a questi ultimi di esaminare se gli stessi siano lesivi della

loro personalità, rispettivamente del diritto della concorrenza”. In via

supercautelare essi hanno chiesto che l'ordine fosse impartito immediatamente,

senza sentire i convenuti. Con decreto cautelare emesso l'indomani il Pretore

ha respinto quest'ultima domanda, citando le parti all'udienza del 21 marzo

2011 per il contraddittorio.

B. Alla

discussione del 21 marzo 2011 è risultato che la “campagna preelettorale” cui

si riferivano gli istanti consisteva in un'inser­zione pubblicitaria nel

frattempo apparsa sul __________ di domenica 20 marzo 2011 (“__________... Vota

__________”), in cartelloni reclamistici (graficamente identici all'inserzione

pubblicitaria) destinati a essere affissi sul territorio ticinese e in una

pagina Internet (identica anch'essa all'inserzione pubblicitaria) nel sito “__________”.

Constatato ciò, gli istanti hanno dato atto che la loro richiesta era da considerare

“evasa”, ma hanno chiesto che le spese e le ripetibili fossero poste a carico

dei convenuti. Questi hanno contestato la pretesa. Statuendo l'11 agosto 2011,

il Pretore ha dichiarato l'istanza cautelare senza oggetto, ha addebitato la

tassa di giustizia (fr. 350.–) con le spese agli istanti e ha compensato le

ripetibili.

C. Contro

il dispositivo appena citato sugli oneri processuali e le ripetibili gli

istanti hanno presentato un appello del 22 agosto 2011 in cui propongono che

“tasse, spese giudiziarie nonché indennità ripetibili vengono accollate

integralmente ai convenuti”. Il memoriale non è stato notificato per

osservazioni. Con decisione del 12 settembre 2012 la terza Camera civile del

Tribunale d'appello ha trasmesso gli atti del procedimento a questa Camera “per

competenza” (inc. 13.2012.74). Tale Camera non avendo alcuna facoltà di

attribuire competenze ad altri collegi (può tutt'al più dichiarare irricevibili

rimedi giuridici a essa introdotti), occorre verificare se la prima Camera

civile sia effettivamente abilitata a entrare nel merito del ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. Gli istanti non contestano che la loro richiesta volta a ottenere

dai convenuti “tutte le affermazioni, disegni e ogni altro messaggio della

imminente campagna preelettorale” annunciata sul __________ del 6 marzo

2011.

sia divenuta senza oggetto o – meglio – senza interesse giuridico già

davanti al Pretore. Insorgono unicamente contro il dispositivo con cui il primo

giudice ha posto a loro carico la tassa di giustizia (fr. 350.–) e le spese,

compensando le ripetibili. Ora, una decisione in materia di spese giudiziarie (vale

a dire in materia di spese processuali e ripetibili) è impugnabile a titolo

indipendente soltanto mediante recla­mo (art. 110 CPC). Analoga disciplina

prevede l'art. 103 CPC per le decisioni in materia di anticipazione delle

spese e di prestazione della cauzione, come pure l'art. 121 CPC per le decisioni

che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio. Ciò

premesso, in concreto l'appello degli istanti può essere trattato esclusivamente

come reclamo.

2.

Ove

un giudizio di primo grado sia litigioso solo sulle spese processuali e le

ripetibili, il relativo pronunciato si considera – emanato che sia come

giudizio a sé stante o nell'ambito della sentenza di merito – un'“altra

decisione” a norma dell'art. 319 lett. b CPC. E, più precisamente,

un'“altra decisione” nel senso dell'art. 319 lett. b n. 1 CPC, poiché

impugnabile con reclamo per legge (l'art. 110 CPC appunto). Al proposto la

dottrina è unanime (Jenny in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen­berger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO,

Zurigo/Ba­silea/Ginevra 2010, n. 3 in principio ad art. 110; Isaak Meier, Schweizerisches Zivilprozess­recht,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, pag. 470 a metà;

Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile

svizzero, Lugano 2011, pag. 1403 lett. A; Tappy

in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 8 ad art. 110 e Jeandin, n. 18 lett. e ad art. 319). Mal

si intravede, per vero, come la sussunzione giuridica potrebbe essere diversa.

3.

L'art.

48.

lett. a della legge cantonale sull'organizzazione giudiziaria (LOG: RL

3.1.1

) circoscrive la competenza per materia della prima Camera civile,

trattandosi di reclami:

– ai casi in cui sia impugnata

una decisione sulla ricusazione,

– ai casi in cui una parte

si dolga di ritardata giustizia e

– ai casi in cui sia

impugnata una decisione del giudice dell'esecuzione

in

procedimenti relativi al diritto delle persone, al diritto di famiglia, al

diritto successorio o ai diritti reali. Il testo dell'art. 48 lett. a n. 2 e n. 8

LOG è chiaro e non lascia spazio a interpretazioni. La prima Camera civile non

è abilitata a statuire su reclami contro decisioni di altra indole, nemmeno nelle

discipline di sua pertinenza.

Simmetricamente

è circoscritta – del resto – la competenza per materia della seconda Camera

civile, abilitata a giudicare reclami solo nel caso in cui sia impugnata una

decisione sulla ricusazione, nel caso in cui una parte si dolga di ritardata

giustizia e nel caso in cui sia impugnata una decisione del giudice dell'ese­cu­zione,

sempre che si tratti di procedimenti relativi al diritto delle obbligazioni, alla

circolazione stradale, al contratto d'assicurazione, alla responsa­bilità

civile delle imprese di strade ferrate e delle imprese elettriche, alla

responsabilità civile derivante da impianti di trasporto in condotta e al

diritto della concorrenza

sleale

(art. 48 lett. b n. 2 e n. 5 LOG). La seconda Camera civile non è abilitata a

statuire invece su reclami contro decisioni di altra indole, nemmeno nelle discipline

di sua pertinenza.

4.

L'art.

48.

lett. c LOG attribuisce di contro alla competenza per materia della terza

Camera civile:

– “i reclami contro le

decisioni e le disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza (art. 319

lett. b CPC), indipendentemente dal valore e dal genere della controversia” (n.

1), come pure

– “i reclami di competenza

di altre camere della Sezione di diritto civile, demandatele dal presidente

della Sezione” (n. 2).

Il

testo di legge è chiaro e non autorizza esegesi. La terza Camera civile è

chiamata a statuire su tutti i reclami che non rientrano nella competenza per

materia di altre Camere, indipendentemente dalla materia stessa, e sui reclami

che competerebbero per materia ad altre Camere, ma che il presidente della

Sezione civile le demanda (“valvola di sfo­go”: messaggio del Consiglio di

Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009 sull'adeguamento della legislazione

cantonale all'introduzione del Codice di diritto processuale civile svizzero,

pag. 15, in: www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/pdf/6313m.pdf).

5.

In

concreto il reclamo verte – come detto – su un'“altra decisione” nel senso

dell'art. 319 lett. b n. 1 CPC. Rientra appieno, quindi, nella competenza per

materia della terza Camera civile, l'art. 48 lett. c n. 1 LOG richiamando

esplicitamente l'art. 319 lett. b CPC. Nel suo giudizio del 12 settembre

2012.

tale Camera reputa che le “decisioni” cui si riferisce l'art. 48 lett. c

n. 1 LOG siano solo quelle incidentali e invoca il messaggio del Consiglio

di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009 sull'adeguamento della legislazione

cantonale all'introduzione del Codice di diritto processuale civile svizzero,

come pure il messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2006 concernente il

Codice di diritto processuale civile svizzero. Su questo punto in effetti il

messaggio del Consiglio federale, che parla di “decisioni incidentali” a proposito

dell'art. 319 lett. b CPC (art. 316 lett. b del disegno di legge), può apparire

equivoco (FF 2006 pag. 6748). Sta di fatto che per definizione le “altre

decisioni” dell'art. 319 lett. b CPC non sono né finali, né parziali, né

incidentali, né provvisionali (Jeandin,

op. cit., n. 11 ad art. 319 CPC).

Si

aggiunga che, contrariamente a quanto la terza Camera civile adduce, il messaggio

n. 6313 del Consiglio di Stato non cade nell'apparente equivocità del messaggio

del Consiglio federale, ma si limita a esemplificare quali “decisioni” rientrano

nelle previsioni dell'art. 319 lett. b CPC (pag. 15 in alto). Quando illustra poi

la competenza per materia della terza Camera esso precisa che questa si sarebbe

dovuta occupare “di evadere tutti i reclami contro le

decisioni e le disposizioni ordinatorie processuali previste dall'art. 319

lett. b CPC, ad eccezione di quelle sulla ricusa” (pag. 15 a metà). L'apparente

equivocità che denota il messaggio del Consiglio federale non può quindi essere

presa a espediente, ora, per concepire extra legem una competenza per materia

della prima Camera civile.

6.

Ne

segue che la prima Camera civile non è abilitata a giudicare il reclamo degli istanti.

Ciò non significa che costoro siano privi di tutela giurisdizionale: impugnando

la decisione di questa Camera, essi possono ridiscutere anche la decisione

della terza Camera civile, che non è passata in giudicato (cfr. DTF 138 III 482

con rinvio all'art. 100 cpv. 5 LTF per analogia). Vista la natura della

controversia, inoltre, non si prelevano spese processuali (art. 107 cpv. 1

lett. f CPC), mentre sulle ripetibili postulate degli appellanti statuirà la

Camera competente per materia.

7.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna decisione sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un'azione principale in tema

di protezione della personalità non avrebbe avuto carattere pecuniario (DTF 127

III 483 consid. 1a, con rinvio), onde la proponibilità di un ricorso in materia

civile senza riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1.

Trattato come reclamo, l'appello è irricevibile.

2. Non si

riscuotono spese processuali.

3. Notificazione:

– ;

– ;

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster