11.2012.11
Successione estera: provvedimenti cautelari a tutela dell'eredità
16 maggio 2014Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2012.11
Data decisione, Autorità:
16.05.2014, ICCA
Titolo:
Successione estera: provvedimenti cautelari a tutela dell'eredità
PROCEDIMENTO CAUTELARE
art. 376 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
11.2012.11
Lugano,
16 maggio
2014/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nelle cause DI.2009.199 e DI
2009.285 (successione estera: provvedimenti cautelari) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, promosse con istanze del 13 febbraio e del 6
marzo 2009 da
AP 1
(ora patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1 e AO 2
(patrocinati dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del 30 gennaio
2012 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 13
gennaio 2012;
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1922), cittadino italiano, è deceduto il 1° ottobre 1991 a __________, sua ultima residenza, senza lasciare testamento. Suoi eredi sono la vedova AO 1
(1926) con i figli AO 2 (1954) e AP 1 (1962). Quest'ultima ha convenuto il 13
febbraio 2009 la madre e il fratello davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1, per ottenere in via cautelare, sotto comminatoria dell'art. 292 CP:
– il blocco delle azioni e delle partecipazioni detenute dalla madre
e dal fratello nella società __________, __________ __________, depositati
presso la __________, __________,
– il blocco delle azioni e delle partecipazioni detenute dai medesimi
in qualsiasi società avente assunto le partecipazioni della __________, già in __________,
radiata dal registro di commercio il 2 novembre 2000;
– il divieto alla __________
di ogni atto di disposizione sulle azioni della società __________ o di
qualsiasi altra società riconducibile direttamente o indirettamente alla madre
o al fratello, compreso il divieto di ogni atto di disposizione sui beni liquidi
mobili e immobili intestati o appartenenti alle citate società;
– il divieto alla Banca __________,
__________, di eseguire atti di disposizione della madre o del fratello o di
loro rappresentanti su “beni di ogni genere” depositati presso la banca stessa,
di cui AO 1 o AO 2 fossero beneficiari direttamente o per il tramite di
strutture societarie.
A
sostegno dell'istanza AP 1 ha fatto valere che le ditte __________ e __________,
già in __________ (le partecipazioni della quale sono confluite nella __________
pertengono all'eredità paterna ed erano sfuggite a un “atto
di transazione” del 6 novembre 1993 con cui le parti
avevano diviso
la successione, dichiarando “di non aver più nulla a che pretendere l'una dalle
altre”. Con decreto cautelare del 13 febbraio
2009, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha parzialmente accolto
l'istanza, nel senso che ha emanato le prime tre ingiunzioni richieste (inc.
DI.2009.199).
B. Il 6
marzo 2009 AP 1 ha adito nuovamente il Pretore, sollecitando l'emanazione anche
della quarta ingiunzione. Con decreto
cautelare di quello stesso 6 marzo 2009, emesso senza contraddittorio,
il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha vietato alla
Banca __________ – sotto comminatoria dell'art. 292 CP
– di eseguire atti di disposizione o istruzioni di AO 1 o AO 2 o di loro
rappresentanti su beni di ogni genere di cui questi fossero titolari
direttamente o per il tramite di strutture societarie, limitatamente però ai
beni provenienti da conti intestati alla società __________, __________, radiata
dal registro di commercio il 15 settembre 2000, o di cui tale società fosse
avente diritto economico (inc. DI.2009.285).
C. All'udienza del 22 aprile 2009, indetta dal Pretore per il contraddittorio
di entrambe le istanze cautelari, AO 1 e AO 2 hanno proposto di respingere tutte
le richieste. L'istante ha replicato, ribadendo le proprie domande, e i
convenuti hanno duplicato, postulando una
volta ancora la reiezione del tutto. L'istruttoria cautelare, congiunta
per i due procedimenti, è cominciata il 22 giugno 2009. Nel frattempo, l'8
giugno 2009 __________ ha intentato una “petizione di eredità” contro la madre
e il fratello davanti al Tribunale civile di __________ per ottenere lo
scioglimento della comunione ereditaria fu __________ mediante assegnazione in
proprietà esclusiva a ciascun erede, “oltre che dei beni che gli stessi si sono
attribuiti volontariamente, anche degli ulteriori beni”.
D. Chiusa
il 3 ottobre 2011 l'istruttoria davanti al Pretore, le parti hanno
rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. In un
memoriale del 5 dicembre 2011 AP 1 ha riaffermato le proprie richieste, postulando la conferma dei due decreti cautelari emessi senza contraddittorio.
Nel loro memoriale conclusivo di quello stesso giorno AO 1 e AO 2 hanno
proposto, una volta di più, la reiezione delle due istanze e la revoca dei
decreti cautelari emanati inaudita parte. Statuendo con decreto cautelare unico
del 13 gennaio 2012, il Pretore ha respinto le istanze, ha revocato i due decreti
supercautelari e ha posto le spese processuali
di fr. 1000.– a carico dell'istante, condannata a rifondere ai convenuti
fr. 8400.– complessivi per ripetibili.
E. Contro
il decreto AP 1 ha presentato a questa Camera un appello del 30 gennaio 2012 in cui chiede di accogliere le sue istanze cautelari, di confermare i due decreti emessi dal
Pretore senza contraddittorio e di riformare di conseguenza la decisione impugnata.
L'8 febbraio 2012 essa ha postulato inoltre il conferimento dell'effetto
sospensivo all'appello e contestualmente ha instato davanti a questa Camera perché
in via cautelare fosse decretato quanto il Pretore aveva deciso il 13 febbraio
e il 6 marzo 2009 senza contraddittorio. Con decreto del 10 febbraio 2012 il
presidente della Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo, mentre il
13 febbraio seguente la Camera ha dichiarato senza oggetto l'istanza di
provvedimenti cautelari, la concessione dell'effetto sospensivo all'appello
ostando
già di per sé all'esecutività del decreto impugnato. Nelle loro osservazioni
dell'8 marzo 2012AO 1 e AO 2 hanno proposto poi di respingere l'appello.
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento
della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Ora, in conformità
all'art. 314 cpv. 1 CPC i provvedimenti cautelari sono appellabili entro 10
giorni, sempre che, trattandosi di controversie patrimoniali, il valore
litigioso raggiunga almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” (art. 308 cpv. 2 CPC). Nel caso specifico il decreto impugnato è stato notificato
al patrocinatore dell'istante il 18 gennaio 2012. Introdotto lunedì 30 gennaio 2012, l'appello è pertanto tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Quanto al valore
litigioso, il Pretore l'ha ritenuto “certamente superiore ai fr. 30 000.–”
(decreto impugnato, pag. 5 in fondo). Tale stima non appare inverosimile e non è contestata dalle parti. Anche sotto
questo profilo l'appello in esame è quindi ricevibile.
2. La competenza per territorio del giudice svizzero chiamato a decretare
misure cautelari (“provvedimenti conservativi”, “provvedimenti d'urgenza”: art. 89 LDIP) consistenti in blocchi di conti bancari o restrizioni della facoltà
di disporre a tutela di averi lasciati in Svizzera da un de cuius con
ultimo domicilio in Italia è data (rassegna completa di giurisprudenza ticinese
in: Piotet/Tappy [curatori], L'arbre de la méthode et ses fruits civils, Recueil
de travaux en l'honneur du Professeur Suzette Sandoz, Zurigo 2006, pag. 349
segg.). Il giudice svizzero delle misure cautelari
applica la sua procedura e adotta le disposizioni consentite dal proprio
ordinamento (lex fori: art. 92 cpv. 2 LDIP), seppure provvedimenti del
genere non siano previsti dal diritto estero che disciplina la causa di merito
(lex causæ: RtiD I-2008 pag. 1091 consid. 3 e 4 con rinvii). In concreto le misure chieste dall'istante andavano quindi
esaminate dal Pretore alla luce dell'art. 376 cpv. 1 CPC ticinese, che si
applicava appunto – fino al 31 dicembre 2010 – all'emanazione di provvedimenti
cautelari (art. 404 cpv. 1 CPC). Il giudizio era di semplice verosimiglianza (DTF
118 II 377 consid. 3; Rep. 1991 pag. 412 consid. 1, 1990 pag. 224 consid. 7,
1983 pag. 272 consid. 2 con rinvii).
3. In ripetuti passaggi dell'appello l'istante si duole che il Pretore abbia
limitato l'ambito dell'istruttoria, rinunciando a esperire prove da lei
offerte, salvo rimproverarle poi di non avere reso verosimili fatti determinanti
(memoriale, pag. 4 punti 4 e 6, pag. 11 punto 15, pag. 12 punto 18, pag. 14 in fondo). Di per sé in appello è possibile chiedere l'assunzione di prove rifiutate dal primo
giudice (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 in alto). Occorre indicare con
precisione però di quali prove si tratti e spiegare perché l'una o l'altra
prova sarebbe di rilievo per il giudizio. Nel suo allegato l'appellante non precisa
alcunché e nemmeno chiede di integrare l'istruttoria. Le sue critiche esaurendosi
in recriminazioni, al proposito non è il caso di soffermarsi oltre.
4. Nel
decreto impugnato il Pretore ha ricordato anzitutto che quasi vent'anni
addietro, il 6 novembre 1993, le parti avevano sottoscritto a __________ un
“atto di transazione” in esito al quale avevano diviso l'eredità fu __________
e dichiarato “di non aver più nulla a che pretendere l'una dalle altre (...) in
rapporto alla natura dei beni cennati”
nella successione (doc. D). Tale accordo era stato regolarmente attuato.
Ciò posto, il Pretore ha rilevato che AP 1 sosteneva di avere scoperto l'esistenza
di averi e beni della successione depositati e gestiti in Svizzera solo poche
settimane prima di chiedere i provvedimenti cautelari, ma nella replica
ammetteva di avere saputo già in precedenza di quegli attivi, seppure “a un
livello di specificazione insufficiente”. Ad ogni modo – ha continuato il primo
giudice –
l'istante
era amministratrice delegata della __________, di cui la __________ di __________
(facente capo al genitore) deteneva una partecipazione del 28.312%. Tale
circostanza non poteva esserle ignota. Dalle deposizioni di due commercialisti
che avevano preso parte alle trattative per la conclusione del citato accordo del
1993 e da quella del commercialista incaricato di mettere in atto quella
transazione risultava inoltre che già allora essa era a conoscenza del
compendio ereditario, incluse le società e gli averi in Svizzera. Per di più,
il fiduciario della stessa istante e un altro testimone hanno dichiarato che costei
sapeva della partecipazione paterna nelle società svizzere.
Che AP 1
avesse cognizione fin dal 1993 delle società __________ e __________ – ha
soggiunto il Pretore – era confermato anche da un'ulteriore testimone, l'avv. __________,
senza dimenticare che la partecipazione della __________ nella __________., azienda
attribuita con l'“atto di transazione” del 1993 al fratello AO 2 (in pessimi
rapporti con
l'istante),
non poteva per logica essere rimasta irrisolta. Infine il Pretore ha reputato
poco verosimile che per quasi vent'anni
l'istante
fosse rimasta inattiva se dall'“atto di transazione” fossero rimasti esclusi beni
dell'eredità. Più verosimile era che le società svizzere e gli attivi a esse
correlati non figurassero nell'accordo del 1993 per motivi di discrezione, a
maggior ragione ove si consideri che __________ aveva subìto nel luglio del
1985 una condanna a dieci mesi di reclusione e a oltre un miliardo di lire di
multa proprio per reati finanziari, in particolare per avere costituito
“disponibilità valutarie” fuori del territorio italiano. Onde, in definitiva,
il rigetto delle due istanze cautelari e la revoca dei due decreti adottati
senza contraddittorio.
5. L'art.
376 cpv. 1 CPC ticinese applicabile in concreto (sopra, consid. 2 in fine) assoggettava l'emanazione di provvedimenti cautelari a tre condizioni cumulative: la
necessità di procedere con urgenza, la verosimiglianza di un considerevole
pregiudizio e la parvenza di buon esito insita nell'azione di merito (fumus
boni iuris), fermo restando che un provvedimento cautelare doveva
limitarsi allo stretto indispensabile, ovvero rispettare il principio della
proporzionalità, mantenendo un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la
restrizione decretata (RtiD II-2009 pag. 633 n. 9c consid. 4). Nella
fattispecie non è chiaro quale requisito facesse difetto alla richiesta di AP 1.
Il Pretore si è limitato a rilevare – in sintesi – che l'istante non poteva verosimilmente
ignorare l'esistenza delle società svizzere e degli attivi a esse correlati, sicché
tali beni dovevano verosimilmente ritenersi compresi nell'“atto di
transazione” del 6 novembre 1993. Non ha proceduto però ad alcuna sussunzione giuridica, tant'è che all'art. 376 cpv. 1
CPC ticinese non ha neppure accennato. Sta di fatto che nella misura in cui ha imputato
a AP 1 di avere verosimilmente saputo fin dal 1993 delle società con sede in
Svizzera e degli attivi a esse correlati, egli ha scartato implicitamente il
requisito dell'urgenza, mentre nella misura in cui ha reputato che le società
con sede in Svizzera e gli attivi a esse riconducibili dovessero verosimilmente
ritenersi compresi nell'“atto di transazione” del 6 novembre 1993 ha escluso implicitamente il requisito legato alla parvenza di buon diritto insita nell'azione
di merito. Trattandosi – come detto – di condizioni cumulative, giova esaminare
dapprima il presupposto dell'urgenza.
6. Era
data urgenza nel senso dell'art. 376 cpv. 1 CPC ticinese allorché esisteva l'impellente
necessità di intervenire per evitare che uno stato di fatto si modificasse prima
del giudizio e non potesse più – o potesse solo difficilmente – essere ripristinato
ove l'istante ottenesse causa vinta (cfr. Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 376 con richiami). Provvedimenti
cautelari erano ammissibili – di regola – in ogni momento, ma chi per un motivo
o per l'altro indugiava a chiederli poteva indurre a concludere che l'urgenza fosse
ormai superata (I CCA, sentenza inc. 11.2000.96 del 2 luglio 2001, consid. 5). In
concreto AP 1 non nega che – contrariamente a quanto addotto nelle sue istanze cautelari
del 13 febbraio 2009 (pag. 6 punto 3) e del 6 marzo successivo (pag. 5 punto 3)
– l'esistenza della __________ e della __________ le era nota da tempo (appello, pag. 5 punto 8). Nella replica davanti
al Pretore essa aveva giustificato di essersi attivata solo “ad anni di distanza”
perché prima sapeva unicamente dell'esistenza delle società, mentre “in tempi
recenti” avrebbe scoperto “determinate disponibilità in Svizzera” (verbale del
22 aprile 2009, pag. 7 in basso). Nel memoriale conclusivo del 5 dicembre 2011
essa
aveva poi ribadito che svariate carte (doc. G, I, L, M, P e Q, rispettivamente
doc. H, I, L, M e N) le erano state portate a conoscenza solo “poche settimane
prima dell'inoltro dell'istanza” (pag. 14 punto 10).
7. Intanto
nulla rende verosimile che i documenti appena citati (alcuni dei quali
risalenti agli anni settanta) siano entrati in possesso dell'appellante solo
“poche settimane prima dell'inoltro dell'istanza”. Tutto si ignora finanche
sul modo in cui ciò sarebbe avvenuto. Nemmeno la petizione di eredità
presentata l'8 giugno 2009 al Tribunale civile di __________, in cui
l'interessata adduce di avere reperito “da pochi mesi” taluni documenti del 1992, è più esplicita (pag. 7 in basso: act. V nell'inc. DI.2009.199, “istanza di restituzione in intero, parte istante”).
Comunque sia, foss'anche verosimile quanto l'appellante asserisce, mal si
intravede quali dati i documenti in questione contenessero che l'appellante già
non conoscesse e che apparissero determinanti per l'adozione di provvedimenti
cautelari. Nelle circostanze descritte, se per quasi vent'anni l'appellante non
risulta avere intrapreso alcunché, v'è da domandarsi come mai tutt'a un tratto
si desse urgenza. Nella replica davanti al Pretore costei aveva evocato
l'intervenuta liquidazione della __________. da parte del fratello AO 2 “con il
rischio che l'introito (...) divenga di fatto irreperibile” (verbale del 22
aprile 2009, pag. 7 in fondo). A supporre tuttavia che ciò denotasse urgenza, non
era dato a divedere – né l'istante illustrava – in che modo la postulata
adozione dei provvedimenti cautelari avrebbe potuto “congelare” il provento
dell'operazione.
8. Tutt'al
più la petizione d'eredità presentata l'8 giugno 2009 al Tribunale civile
di __________ avrebbe potuto indurre i convenuti – e AO 2 in particolare – a trasferire altrove gli attivi ricollegabili alle due società con sede in
Svizzera. Se non che, mai l'appellante ha prospettato un'ipotesi
del genere, nemmeno nell'istanza di restituzione in intero dell'8 giugno 2009
con cui aveva chiesto al Pretore di versare agli atti copia della petizione
inoltrata al tribunale italiano (act. V nell'inc. DI.2009.199, “istanza di restituzione
in intero, parte istante”). Nel memoriale conclusivo del 5 dicembre 2011 essa aveva
argomentato invero che senza i due decreti emessi dal Pretore inaudita parte “i
beni oggetto della presente procedura avrebbero certamente già preso il volo,
come del resto dimostrano tutte le iniziative intraprese dai convenuti (fin dai
giorni immediatamente successivi al decesso di __________, e reiteratamente in
seguito) per occultare gli stessi all'istante” (pag. 14 in fondo). Misure provvisionali a norma dell'art. 376 cpv. 1 CPC ticinese non potevano
giustificarsi tuttavia con ragionamenti a posteriori. Dovevano apparire urgenti
al momento della loro adozione. E nella fattispecie, come si è visto, l'urgenza
non appariva sussistere dopo quasi vent'anni dalla conoscenza essenziale dei fatti
determinanti da parte dell'interessata. Si può capire che prima di rivolgersi
al giudice un istante rifletta, evitando azioni precipitose, ma l'esitazione
non può seriamente durare anni (I CCA, sentenza inc. 11.2000.96 del 2 luglio
2001, consid. 5).
9. Se
ne conclude che, non ravvisandosi con sufficiente verosimiglianza nel caso specifico
il requisito dell'urgenza, è superfluo interrogarsi sulla verosimiglianza di un
considerevole pregiudizio e sulla parvenza di buon esito insita nell'azione di
merito, per tacere del principio della proporzionalità. Né soccorre verificare
se i provvedimenti chiesti dall'istante garantissero effettivamente una pretesa
di diritto reale (una petizione di eredità ha, ad ogni buon conto, natura reale
anche nel diritto italiano: I CCA, sentenza inc. 11.2006.79 del 29 ottobre
2007, consid. 6d) o tendessero inammissibilmente a garantire il pagamento in
denaro di pretese obbligatorie (cfr. sentenza del Tribunale federale
5C.279/1999 del 22 febbraio 2000, consid. 2c/aa con richiamo).
10. Le
spese processuali seguono la soccombenza dell'istante (art. 106 cpv. 1 CPC). I
convenuti, che hanno presentato osservazioni all'appello per il tramite di un
avvocato, hanno diritto a un'equa indennità per ripetibili.
11. Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione cautelare, ovvero
incidentale (DTF 134 I 86 consid. 3.1), essa segue la via giudiziaria dell'azione
principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E nella fattispecie il valore
litigioso supera ampiamente, come detto (sopra, consid.
1), la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Le spese
processuali di fr. 1500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà
alle controparti fr. 3500.– complessivi per ripetibili.
3. Notificazione:
– avv. ;
– avv. ;
–
(patrocinata dall'avv. );
– Banca .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per
Fatti
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Considerandi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster