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Decisione

11.2012.113

Protezione della personalità: reclamo contro una decisione in materia di esecuzione

28 gennaio 2015Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i termini offensivi che potrebbero essere adoperati nei suoi confronti. Ciò non

giustifica tuttavia divieti generalizzati. D'altro lato il giudice non è tenuto

a proibizioni letterali o finanche acribiche. Determinante è che dal divieto giudiziale

si evinca in modo univoco, tanto per il destinatario quanto per il giudice

dell'esecuzione, quali affermazioni siano vietate. Ingiurie e calunnie sono

protette dal Codice penale. Altri comportamenti vanno debitamente definiti e

non impediscono alla vittima di chiedere, dandosene gli estremi, l'emanazione

di ulteriori divieti al giudice.

8. Se ne conclude che,

destinato all'insuccesso, il reclamo vede la sua sorte segnata. Le spese del

giudizio odierno seguono la regola della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e le

controparti, che hanno presentato osservazioni per il tramite di un legale,

hanno diritto a un'equa indennità per ripetibili. Non si disconosce che il

Considerandi

reclamante è stato indotto a postulare l'esecuzione del noto decreto cautelare

per la generalizzata formulazione del divieto, che conferiva essenzialmente pieni

poteri al giudice dell'esecuzione. Non si deve trascurare nemmeno, tuttavia, che

nella sua istanza cautelare del 1° febbraio 2012 (contestuale alla petizione)

l'attore stesso aveva sollecitato un divieto totale e assoluto di pubblicare,

stampare e distribuire mediante __________ qualsivoglia notizia che lo

coinvolgesse “sul contenuto e lo sviluppo della presente causa”. Se statuendo

sull'istanza cautelare il Pretore aveva poi tentato – senza riuscire – di

arginare in qualche modo il postulato divieto in ossequio al principio della proporzionalità,

ciò non influisce ora sul giudizio in materia di spese e ripetibili.

9.

Quanto ai rimedi giuridici

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), la causa odierna non si esaurisce in una controversia di

carattere patrimoniale

(I CCA, sentenza inc.

11.2012.101

del 23 dicembre 2014, consid. 1 con rinvii). Un eventuale ricorso

in materia civile è ammissibile, di conseguenza, senza riguardo a questioni di

valore litigioso (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali

di fr. 500.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alle controparti

fr. 1000.– complessivi per ripetibili.

3. Notificazione:

– avv.;

– avv..

Comunicazione:

–;

– Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).