11.2012.113
Protezione della personalità: reclamo contro una decisione in materia di esecuzione
28 gennaio 2015Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2012.113
Lugano
28 gennaio 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2012.3321
(esecuzione di una decisione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con domanda del 31 luglio 2012
dall'
avv.
RE 1
contro
CO 1,
al
quale è subentrato in causa l'erede unico
e
AP 2
(patrocinati dall'avv. RA 1),
giudicando sul reclamo
del 28 settembre 2012 presentato dall'avv. RE 1 contro la decisione emessa dal
Pretore il 14 settembre 2012;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di un'azione a
protezione della personalità promossa il 1° febbraio 2012 dall'avv. RE 1 (inc.
SE.2012.40), con decreto cautelare del 23 aprile 2012 (inc. CA. 2012.54) il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha vietato a CO 1, a quel tempo direttore responsabile del settimanale __________, e alla CO 2, editrice del
periodico, sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di
fr. 5000.–,
di pubblicare, stampare, distribuire, mediante il
settimanale __________, articoli, notizie, fotografie, disegni, immagini e
simili con le modalità espressive riportate nei doc. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 16,
rispettivamente con altra forma inutilmente lesiva e inammissibilmente svalutativa
della persona di RE 1.
Il presente dispositivo si
estende anche a tutte le pubblicazioni connesse con il settimanale __________,
in specie lo “strillo” (manchette) appeso all'esterno delle cassette di
distribuzione.
B. Il 31 luglio 2012 RE 1 RE 1
si è rivolto al Pretore con una domanda di esecuzione per ottenere la condanna
di CO 1 e della CO 2, ognuno singolarmente, a una multa disciplinare di fr. 15 000.– per avere trasgredito
il divieto cautelare,
facendo apparire sul __________ articoli intitolati “La morale a senso
unico dell'i…o lic iur!”, il 20 maggio 2012, “____________________”,
il 3 giugno 2012, e “L'i…o lic iur
intasa la Corte dei reclami penali!!”,
il 15 luglio 2012. Nelle loro osservazioni del 13 agosto 2012 CO 1 e la CO
2 hanno postulato la reiezione della richiesta. Statuendo con decisione del 14
settembre 2012, il Pretore ha respinto la domanda e ha posto le spese
processuali di fr. 200.– a carico dell'avv. RE 1, tenuto a rifondere ai convenuti
fr. 600.– complessivi per ripetibili.
C. Contro la sentenza appena
citata l'avv. RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 settembre
2012 per ottenere l'accoglimento della propria domanda di esecuzione e la conseguente
riforma della decisione impugnata. Nelle loro osservazioni del 17 ottobre 2012 CO
1 e la CO 2 propongono di respingere il reclamo. AP 1 è deceduto in pendenza di
appello, il 7 marzo 2013. Suo unico erede è il figlio __________.
in diritto: 1. Le decisioni emanate dai
Pretori in materia di esecuzione delle sentenze sono impugnabili mediante reclamo
(art. 309 lett. a CPC). Trattandosi di procedura sommaria (art. 339 cpv. 2
CPC), il termine per ricorrere è di dieci giorni dalla notifica della decisione
(art. 321 cpv. 2 CPC). Competente per materia a giudicare il reclamo è, in
controversie relative a protezione della personalità, la prima Camera civile
del Tribunale d'appello (art. 48 lett. a n. 8 con rinvio al n. 1 LOG). Nella
fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 18
settembre 2012. Introdotto il 28 settembre 2012, ultimo giorno utile, il memoriale in rassegna è pertanto tempestivo.
2. CO 1 è deceduto il 7 marzo
2013, in pendenza di appello. Avesse anche disatteso, di conseguenza, il
decreto cautelare del 23 aprile 2012 egli non può più essere sanzionato disciplinarmente.
Ne segue che, seppure per circostanze successive alla sua introduzione, la
domanda di esecuzione nei confronti di lui va respinta già per tale motivo. Il
reclamo rimane attuale invece per quanto riguarda la CO 2, fermo restando che una
multa disciplinare a norma dell'art. 343 cpv. 1 lett. b CPC può essere irrogata
anche a una persona giuridica (D.
Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur
Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 21 in fine ad art. 343; Kellerhals in: Berner Kommentar, ZPO,
edizione 2012, n. 50 ad art. 343).
3. Nella decisione impugnata
il Pretore ha ritenuto anzitutto che trascendeva l'indole meramente sommaria di
una procedura davanti al giudice dell'esecuzione domandarsi se negare la qualifica
di “invasato” a RE 1 – anziché affermarla – nel primo articolo di giornale trasgredisse il divieto del 23 aprile 2012,
la risposta all'interrogativo implicando la questione di sapere se “simile modalità
espressiva” fosse “stata oggetto dell'allegazione soggiacente delle parti, sia
essa esplicita o implicita” (sentenza, pag. 2 in basso). La nota in calce
al primo articolo (NB: “i…o” sta per “illustrissimo” e non per “invasato”,
come potrebbe pensare qualcuno da cui ci distanziamo fermamente) caratterizzava
invero – a mente del Pretore – una preterizione, che a suo tempo il reclamante
non aveva chiesto di proibire. Quanto la parola spezzata “i…o” figurante nel
titolo del primo e del terzo articolo, il Pretore non l'ha reputata contraria
al divieto, come non ha considerato ricadere nelle previsioni del decreto
cautelare l'aggettivo “innominabile” usato nel secondo articolo (sentenza, pag.
2 in fondo). Onde, in definitiva, il rigetto della domanda di esecuzione.
4. Il reclamante ribadisce –
in sintesi – che i tre articoli pubblicati dal __________ contengono “allegazioni
vietate” in maniera esplicita e specifica dal Pretore. Egli ricorda che l'uso
del termine “invasato” è stato espressamente proibito, ciò che non lascia
spazio in sede esecutiva ad alcuna valutazione o interpretazione. Né è lecito
pretendere – continua il reclamante – che una vittima di lesioni della
personalità elenchi previamente nelle sue richieste al giudice tutte le
possibili figure retoriche cui potrebbero far capo nei suoi confronti i responsabili
di un organo di stampa, tanto meno ove si pensi che l'individuo oggetto delle
pubblicazioni è la parte processualmente più debole. Per di più – egli
soggiunge – la decisione impugnata tutela un comportamento abusivo, poiché
l'impiego di figure retoriche per opera del __________ è inteso proprio a
eludere il divieto cautelare. A torto il Pretore avrebbe respinto così la sua
domanda di esecuzione e rifiutato di infliggere ai convenuti una multa disciplinare.
5. La giurisprudenza di questa
Camera ha già avuto modo di rammentare, sotto l'egida del vecchio Codice di
procedura civile, che una prestazione di cui è chiesta l'esecuzione
deve non solo corrispondere al titolo su cui si fonda, ma essere anche sufficientemente
definita, il giudice dell'esecuzione non potendo ricorrere a elementi estrinseci al titolo per interpretarla (RtiD I-2005 pag. 742 consid. 4 e pag.
743 consid. 6 in fine con rinvii). O sulla prestazione richiesta – in altri termini
– il titolo è chiaro, formale ed
esplicito o la prestazione non è
eseguibile. Analogo principio si applica all'attuale art. 336 CPC (I CCA, sentenza inc. 11.2011.23 del 22 ottobre 2013, consid. 6 con richiamo
alla sentenza del Tribunale federale 4A_269/2012 del 7 dicembre 2012, consid. 3.2
e riferimenti).
Non va
diversamente in materia di protezione della personalità. Azioni inibitorie, volte
cioè a proibire lesioni imminenti o il ripetersi di lesioni imminenti (art. 28a
cpv. 1 n. 1 cpv. 1 CC), possono mirare a solo a provvedimenti determinati (RtiD
II-2012 pag. 789 consid. 5 con rinvii). Anzi, gli ordini o i divieti
devono essere precisati in modo tale da poter formare oggetto di esecuzione
diretta (Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, pag.
221 n. 582a con rinvio a DTF 97 II 93, confermata in DTF 131 III 73 consid.
3.3). A maggior ragione ove si pensi che tali ordini o divieti sogliono essere
muniti di comminatorie penali e che il giudice civile non può emanare generiche
diffide, lasciando all'autorità penale il compito di decidere se un certo comportamento
concreto violi o no l'art. 292 CP (RtiD II-2012 pag. 789 in fondo con rinvii). Il convenuto ha diritto di sapere con precisione sin dall'inizio che cosa
si pretenda da lui e quali estremi possano giustificare una sanzione a suo
carico (sentenza del Tribunale federale 5C.121/1992 del 10 marzo 1993, consid. 3a; Meier/de Luze,
Droit des personnes, articles 11–89a
CC, Ginevra/Zurigo/Basilea 2014, pag. 361 n. 758 e pag. 363 n. 762).
6. Nel caso in esame il Pretore ha vietato ai convenuti “di pubblicare,
stampare, distribuire, mediante il settimanale __________, articoli, notizie,
fotografie, disegni, immagini e simili con le modalità espressive riportate nei
doc. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 16, rispettivamente con altra forma inutilmente lesiva
e inammissibilmente svalutativa della
persona di RE 1”. Difficilmente si può immaginare una proibizione più
generica. Tutto si ignora intanto su quali sarebbero concretamente “le modalità
espressive riportate nei doc. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 10 e 16”, i quali consistono in fotocopie di interi articoli pubblicati
dal __________. E non spetta al giudice dell'esecuzione – come detto – procedere
a ricerche o interpretazioni. Certo, taluni stralci dei doc. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 e 10 sono segnati o sottolineati in blu. Anche a supporre tuttavia che il
decreto cautelare del 23 aprile 2012 intendesse riferirsi a quei passaggi (cui il
reclamante neppure allude), il divieto non poteva vertere su qualsiasi
“modalità espressiva” che trattasse del convenuto da lungi o da presso, ma
andava delineato almeno nei suoi tratti essenziali. Un intervento del giudice in
virtù dell'art. 28 cpv. 1 CC, tanto più se munito di comminatorie penali o
disciplinari, non deve restringere in effetti la libertà di stampa e di
espressione oltre il necessario (Steinauer/Fountoulakis,
op. cit., pag. 221 n. 582 e pag. 225 n. 591 con rimandi).
Altrettanto indeterminato,
se non ancor più vago, è poi il divieto di pubblicazioni “con altra forma
inutilmente lesiva e inammissibilmente svalutativa della persona di RE 1”.
Quali sarebbero le “altre forme” cui il Pretore intendesse riferirsi rimane un
quesito aperto, mentre sapere se tali forme – ammesso e non concesso di
individuarle – potessero rivelarsi “inammissibilmente svalutative” per l'attore
era un'eventualità rimessa alla decisione del giudice dell'esecuzione, cui
sarebbe toccato l'apprezzamento nella prospettiva di applicare una sanzione. Se
non che, come si è appena spiegato, un divieto giudiziale non può configurarsi
alla stregua di una delega in bianco al giudice dell'esecuzione (o
all'autorità penale). Assolutamente generico, il decreto cautelare del 23
aprile 2012 non poteva quindi fungere da base per l'inflizione di una multa
disciplinare. Ancorché per ragioni diverse da quelle addotte dal Pretore, la
decisione impugnata resiste dunque alla critica.
7. Il ricorrente asserisce che
per lo meno l'uso dell'aggettivo “invasato” era stato vietato in modo esplicito
dal Pretore, ma a torto. Il decreto cautelare del 23 aprile 2012 non conteneva
– come si è visto – alcun termine chiaro di cui fosse vietata la reiterazione. Si
conviene che una vittima di lesioni della personalità non può pronosticare in
partenza, quando sollecita l'intervento del giudice (art. 28 cpv. 1 CC), tutti
Fatti
i termini offensivi che potrebbero essere adoperati nei suoi confronti. Ciò non
giustifica tuttavia divieti generalizzati. D'altro lato il giudice non è tenuto
a proibizioni letterali o finanche acribiche. Determinante è che dal divieto giudiziale
si evinca in modo univoco, tanto per il destinatario quanto per il giudice
dell'esecuzione, quali affermazioni siano vietate. Ingiurie e calunnie sono
protette dal Codice penale. Altri comportamenti vanno debitamente definiti e
non impediscono alla vittima di chiedere, dandosene gli estremi, l'emanazione
di ulteriori divieti al giudice.
8. Se ne conclude che,
destinato all'insuccesso, il reclamo vede la sua sorte segnata. Le spese del
giudizio odierno seguono la regola della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e le
controparti, che hanno presentato osservazioni per il tramite di un legale,
hanno diritto a un'equa indennità per ripetibili. Non si disconosce che il
Considerandi
reclamante è stato indotto a postulare l'esecuzione del noto decreto cautelare
per la generalizzata formulazione del divieto, che conferiva essenzialmente pieni
poteri al giudice dell'esecuzione. Non si deve trascurare nemmeno, tuttavia, che
nella sua istanza cautelare del 1° febbraio 2012 (contestuale alla petizione)
l'attore stesso aveva sollecitato un divieto totale e assoluto di pubblicare,
stampare e distribuire mediante __________ qualsivoglia notizia che lo
coinvolgesse “sul contenuto e lo sviluppo della presente causa”. Se statuendo
sull'istanza cautelare il Pretore aveva poi tentato – senza riuscire – di
arginare in qualche modo il postulato divieto in ossequio al principio della proporzionalità,
ciò non influisce ora sul giudizio in materia di spese e ripetibili.
9.
Quanto ai rimedi giuridici
esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), la causa odierna non si esaurisce in una controversia di
carattere patrimoniale
(I CCA, sentenza inc.
11.2012.101
del 23 dicembre 2014, consid. 1 con rinvii). Un eventuale ricorso
in materia civile è ammissibile, di conseguenza, senza riguardo a questioni di
valore litigioso (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali
di fr. 500.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alle controparti
fr. 1000.– complessivi per ripetibili.
3. Notificazione:
– avv.;
– avv..
Comunicazione:
–;
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).