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Decisione

11.2012.114

Trasferimento della residenza abituale del figlio in pendenza di procedura

9 novembre 2012Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa OA.2010.437

(separazione su richiesta comune con accordo completo) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6, promossa con

istanza del 18 giugno 2010 da

AO 1

attualmente in __________ __________

(ora patrocinata

dall'avv. PA 1)

e

AO 2 attualmente in __________ __________,

giudicando

sull'appello (Berufung) del 25 settembre 2012 presentato dal

Jugendwohlfahrtsträger,

Land Kärnten,

__________ (A)

(rappresentato dal Magistrat

__________,

Abteilung Jugend und

Familie)

contro la decisione emessa il 4 settembre 2012 dal

Pretore aggiunto;

Ritenuto

in fatto: A. Nell'ambito di una causa di separazione su richiesta comune con

accordo completo promossa il 18 giugno 2010 da AO 2 (1946), cittadino olandese,

ed AO 1 (1967), cittadina austriaca, il Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 6, ha istituito il 1° marzo 2011 in favore del figlio C__________ (nato l'8 gennaio 1996) una curatela educativa che la Com­missione tutoria

regionale 6 ha affidato il 10 giugno 2011 a __________ di __________. Con decreto cautelare del 16 ago­sto 2011 il Pretore

ha poi privato AO 1 della custodia parentale su C__________, di cui

ha deciso il collocamento provvisionale in una “struttura adeguata”, e ha

istituito anche in favore della figlia J__________ (nata il 20 aprile 2002) una

curatela educativa che la Commissione tutoria regionale 6 ha affidato il 9 settembre 2011 allo stesso __________.

B. Con decreto

cautelare dell'8 novembre 2011 il Pretore ha deciso il ricovero del figlio C__________,

affetto da gravi problemi mentali, in una clinica specializzata a __________ e successivamente,

con decreto cautelare dell'8 giugno 2012, nella Clinica psichiatrica cantonale

di __________. Il 10 agosto 2012 tuttavia C__________ si è allontanato dalla

Clinica psichiatrica cantonale, verosimilmente con l'aiuto del padre che lo ha

portato in Austria. Venuto a sapere che entrambi i genitori si erano annunciati

al controllo abitanti di __________, in Carinzia, il Pretore aggiunto ha

chiesto il 14 agosto 2012 al Bundesministerium für Justiz austriaco che

il figlio fosse riaccompagnato in Svizzera. L'autorità austriaca ha risposto il

3 settembre 2012 che avrebbe esaminato la possibilità di riconoscere ed ese­guire

il decreto cautelare del 16 agosto 2011 con cui la madre era stata privata della

custodia parentale su C__________ ed era stato deciso il collocamento

provvisionale di quest'ultimo in una “struttura adeguata”.

C. “Vista

la necessità di adottare velocemente misure adeguate allo stato di salute

mentale e fisica di C__________” e considerato come questi non si trovasse più

in Svizzera, mentre “le autorità austriache non intendono decidere a breve il

rimpatrio del minore”, con decisione del 4 settembre 2012 il Pretore aggiunto

ha affidato il figlio “al Jugendamt di __________” e ha trasferito all'Austria

“la competenza in merito all'adozione di misure di protezione del minore”. Egli

ha convocato inoltre i coniugi personalmente a

un'udienza del 19

settembre 2012 per proseguire la causa di separazione, con l'avvertenza che se

entrambi fossero rimasti assenti ingiustificati la procedura sarebbe stata

stralciata dal ruolo. All'udienza del 19 settembre 2012 è comparsa la sola legale

della moglie, che non è stata in grado di indicare dove risiedesse precisamente

la sua assistita. AO 2 è rimasto assente a sua volta senza

giustificazione. Accertato ciò, con decreto del 19 settembre 2012 il Pretore

aggiunto ha stralciato la causa dal ruolo e ha posto le spese processuali di

fr. 5000.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

D. Contro

la decisione del 4 settembre 2012 con cui il Pretore aggiunto ha affidato

il figlio “al Jugendamt di __________” è insorto a questa Camera il Jugendwohlfahrtsträger,

Land Kärnten, con un appello (Berufung) del 25 settembre 2012,

redatto in tedesco, nel quale chiede di annullare il giudizio impugnato. L'atto

non è stato comunicato alle parti per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Un procedimento civile si

svolge, in Svizzera, nella lingua ufficiale del Cantone (art. 129 prima frase

CPC). Nel Ticino la lingua del procedimento

davanti alle autorità giudiziarie è l'italiano (art. 8 LOG). In concreto

andrebbe dunque fissato un termine all'appellante per tradurre il memoriale (art.

132.

cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che l'appello non è stato intimato alle parti per

osservazioni e che l'attuale giudizio appare destinato all'insuccesso, conviene

prescindere eccezionalmente da tale esigenza.

2.

La decisione con cui

il Pretore aggiunto ha affidato il figlio “al Jugendamt di __________” e ha

trasferito all'Austria “la competenza in merito all'adozione di misure di

protezione del minore” non ha indole meramente cautelare, giacché che con la sua

emanazione il primo giudice ha accertato la propria incompetenza a statuire

sugli effetti della separazione riguardanti C__________. Tale decisione era impu­gnabile

così entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC). Sotto questo profilo

l'appello in esame è sicuramente tem­pestivo.

3.

Il Jugendwohlfahrtsträger,

Land Kärnten (ovvero i servizi sociali dello Stato della Carinzia) non

sono stati parte alla procedura davanti al Pretore. Ad appellare però sono

legittimate non solo le parti, ma anche terzi i cui diritti siano toccati dalla

decisione di primo grado (Reetz

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 35 alle note preliminari degli art. 308–318,

pag. 1819 a metà con esempi). La questione è di sapere pertanto se la sentenza

impugnata leda in qualche modo i diritti dell'appellante.

4.

Nell'appello il Jugendwohlfahrtsträger,

Land Kärnten, non contesta di dover assumere “la competenza in merito

all'adozione di misure di protezione del minore”, in sostituzione dell'autorità

svizzera. Fa valere tuttavia che il nuovo recapito comunicato il 10 agosto 2012

da __________ e AO 2 al controllo abitanti di __________ (__________) è

puramente formale, il primo risiedendo in realtà a __________ (__________) e la

seconda, insieme con la figlia J__________, a __________, nel distretto di __________

e non nel comprensorio della città statutaria di __________. Quanto a C__________,

egli è ricoverato dal 12 agosto 2012 nel reparto di neurologia e psichiatria minorile

del Policlinico di __________, ma tale soggiorno fonda la competenza dei

servizi sociali di __________ solo per misure urgenti secondo il § 35

della legge della Carinzia sull'assistenza ai giovani (Kärntner

Jugendwohlfahrts­gesetz). A torto perciò – conclude l'appellante – il

Pretore aggiunto ha affidato il figlio C__________ ai servizi sociali della

città.

5.

Che nella

fattispecie le autorità svizzere non siano più competenti per adottare misure a

protezione di C__________ non è contestato – a ragione – nemmeno dall'appellante.

Come questa Camera ha già avuto modo di ricordare, il giudice svizzero del

divorzio o della separazione non è competente a statuire sull'affidamento, le relazioni

personali e i contributi alimentari per figli con dimora

abituale all'estero se i

figli si trovano in uno Stato che ha ratificato la Convenzione dell'Aia

concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di

protezione dei minori, del 5 ottobre 1961 (RtiD I-2010 pag. 832 n. 68c con

richiami). Ciò vale anche se il figlio cambia residenza abituale pendente causa

(loc. cit.), a maggior ragione ove il nuovo Stato di residenza abituale abbia

ratificato – come l'Austria – la Convenzione dell'Aia sulla competenza, la

legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia

di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, del 19 ottobre

1996.

(art. 5 n. 2; RS 0.211.231.011), che sostituisce quella del 1961. Nella

fattispecie le parti e i figli risiedono ormai stabilmente nello Stato della

Carinzia. A giusto titolo quindi il Pretore aggiunto ha accertato la propria

incompetenza a regolare lo statuto dei figli nell'ambito della causa di

separazione. Che poi la competenza sia passata alla Repubblica d'Austria “di

pieno diritto” e non perché l'abbia “trasferita” il Pretore aggiunto poco

importa. Al riguar­do non è dato a divedere come mai la sentenza impugnata dovrebbe

incorrere nell'annullamento.

6.

L'appellante si

duole del fatto che il Pretore aggiunto abbia affidato C__________ __________

“al Jugendamt __________”. Ora, si conviene che la formulazione del dispositivo

è infelice, sia perché il Pretore aggiunto non era più competente il 4 settembre

2012.

a statuire sull'affida­mento di C__________, la cui residenza abituale

era ormai in Austria, sia perché non spettava al Pretore aggiunto decidere

quale fosse l'autorità austriaca competente a prendere misure per la protezione

del figlio. L'art. 29 n. 1 della citata Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996

prevede che “ogni Stato contraente designa un'Autorità centrale incaricata di

adempiere gli obblighi che gli sono imposti dalla Convenzione”. Accertato che i

servizi sociali della Carinzia non intendevano assumere il caso per intesa

diretta (promemoria del 13 settembre 2012 nella rubrica “note telefoniche”), il

Pretore aggiunto avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Bundesministerium

für Justiz a Vienna, Autorità centrale austriaca (www.hcct.net/index_fr.php?act=authorities.details&aid=888),

responsabile di adempiere gli obblighi derivanti dalla Convenzione. Tanto più

che – contrariamente a quanto reputa il Pretore aggiunto – solo AO 1 è stata

privata della custodia parentale su C__________ con decreto cautelare del 16

agosto 2011. Al padre la custodia parentale risulta essere stata tolta con un

“decreto supercautelare” emes­so dal Pretore il 16 agosto 2007 in una precedente procedura a tutela dell'unione coniugale (nella rubrica “richiamo CTR 6”, ultimi due fogli). Perché i servizi sociali di __________ assumessero la custodia di C__________ occorreva

dunque il riconoscimento di quei due decreti da parte austriaca.

Ciò

premesso, il fatto che il Pretore aggiunto abbia affidato C__________ “al Jugendamt

di __________” ancora non comporta l'annullamento della decisione impugnata. In

primo luogo perché nemmeno l'appellante contesta che la residenza abituale di C__________

sia – come quello dei genitori – nello Stato della Carinzia. In secondo luogo perché

la designazione “Jugendamt di __________” è meramente generica e non indica

quale unità amministrativa debba concretamente occuparsi del caso. Non ha

quindi alcuna portata vincolante. In terzo luogo perché l'appellante sarà

tenuto ad assumere l'affidamento di C__________ solo qualora le autorità austriache

riconosceranno i due decreti cautelari con cui i genitori sono stati privati della

custodia parentale. Infine perché non spetta alla giurisdizione svizzera dirimere

eventuali conflitti negativi di competenza fra servizi sociali esteri né

appurare se il reca­pito indicato dai coniugi in __________ a __________ sia – come sostiene l'appellante – di mera forma. Decidere quale

autorità giudiziaria o amministrativa sia competente, dandosi il caso, per

adottare misure tendenti alla protezione del figlio rientra nelle attribuzioni

della sovranità austriaca, e dello Stato della Carinzia in particolare. Non può

essere dunque sindacato da questa Camera. In proposito l'appello sfugge finanche

a ogni disamina e va dichiarato irricevibile.

7.

Le spese processuali

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso

inducono a rinunciare a ogni prelievo. Non si pone problema di ripetibili,

l'appello non essendo stato comunicato alle parti per osservazioni.

8.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili sul piano federale contro

l'odierna sentenza (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni relative all'affidamento di figli

minorenni sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni

di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata nel

senso dei considerandi.

2. Non si riscuotono spese

processuali.

3. Notificazione

al Magistrat

Comunicazione:

–.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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