11.2012.114
Trasferimento della residenza abituale del figlio in pendenza di procedura
9 novembre 2012Italiano11 min
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Numero d'incarto:
11.2012.114
Data decisione, Autorità:
09.11.2012, ICCA
Titolo:
Trasferimento della residenza abituale del figlio in pendenza di procedura
COMPETENZA
EFFETTI ACCESSORI
MISURE PROTETTIVE
PROTEZIONE DEI MINORI
SEPARAZIONE
art. 5 cf. 2 CLA 96
Incarto n.
11.2012.114
Lugano,
9 novembre
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa OA.2010.437
(separazione su richiesta comune con accordo completo) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con
istanza del 18 giugno 2010 da
AO 1
attualmente in __________ __________
(ora patrocinata
dall'avv. PA 1)
e
AO 2 attualmente in __________ __________,
giudicando
sull'appello (Berufung) del 25 settembre 2012 presentato dal
Jugendwohlfahrtsträger,
Land Kärnten,
__________ (A)
(rappresentato dal Magistrat
__________,
Abteilung Jugend und
Familie)
contro la decisione emessa il 4 settembre 2012 dal
Pretore aggiunto;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una causa di separazione su richiesta comune con
accordo completo promossa il 18 giugno 2010 da AO 2 (1946), cittadino olandese,
ed AO 1 (1967), cittadina austriaca, il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha istituito il 1° marzo 2011 in favore del figlio C__________ (nato l'8 gennaio 1996) una curatela educativa che la Commissione tutoria
regionale 6 ha affidato il 10 giugno 2011 a __________ di __________. Con decreto cautelare del 16 agosto 2011 il Pretore
ha poi privato AO 1 della custodia parentale su C__________, di cui
ha deciso il collocamento provvisionale in una “struttura adeguata”, e ha
istituito anche in favore della figlia J__________ (nata il 20 aprile 2002) una
curatela educativa che la Commissione tutoria regionale 6 ha affidato il 9 settembre 2011 allo stesso __________.
B. Con decreto
cautelare dell'8 novembre 2011 il Pretore ha deciso il ricovero del figlio C__________,
affetto da gravi problemi mentali, in una clinica specializzata a __________ e successivamente,
con decreto cautelare dell'8 giugno 2012, nella Clinica psichiatrica cantonale
di __________. Il 10 agosto 2012 tuttavia C__________ si è allontanato dalla
Clinica psichiatrica cantonale, verosimilmente con l'aiuto del padre che lo ha
portato in Austria. Venuto a sapere che entrambi i genitori si erano annunciati
al controllo abitanti di __________, in Carinzia, il Pretore aggiunto ha
chiesto il 14 agosto 2012 al Bundesministerium für Justiz austriaco che
il figlio fosse riaccompagnato in Svizzera. L'autorità austriaca ha risposto il
3 settembre 2012 che avrebbe esaminato la possibilità di riconoscere ed eseguire
il decreto cautelare del 16 agosto 2011 con cui la madre era stata privata della
custodia parentale su C__________ ed era stato deciso il collocamento
provvisionale di quest'ultimo in una “struttura adeguata”.
C. “Vista
la necessità di adottare velocemente misure adeguate allo stato di salute
mentale e fisica di C__________” e considerato come questi non si trovasse più
in Svizzera, mentre “le autorità austriache non intendono decidere a breve il
rimpatrio del minore”, con decisione del 4 settembre 2012 il Pretore aggiunto
ha affidato il figlio “al Jugendamt di __________” e ha trasferito all'Austria
“la competenza in merito all'adozione di misure di protezione del minore”. Egli
ha convocato inoltre i coniugi personalmente a
un'udienza del 19
settembre 2012 per proseguire la causa di separazione, con l'avvertenza che se
entrambi fossero rimasti assenti ingiustificati la procedura sarebbe stata
stralciata dal ruolo. All'udienza del 19 settembre 2012 è comparsa la sola legale
della moglie, che non è stata in grado di indicare dove risiedesse precisamente
la sua assistita. AO 2 è rimasto assente a sua volta senza
giustificazione. Accertato ciò, con decreto del 19 settembre 2012 il Pretore
aggiunto ha stralciato la causa dal ruolo e ha posto le spese processuali di
fr. 5000.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro
la decisione del 4 settembre 2012 con cui il Pretore aggiunto ha affidato
il figlio “al Jugendamt di __________” è insorto a questa Camera il Jugendwohlfahrtsträger,
Land Kärnten, con un appello (Berufung) del 25 settembre 2012,
redatto in tedesco, nel quale chiede di annullare il giudizio impugnato. L'atto
non è stato comunicato alle parti per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Un procedimento civile si
svolge, in Svizzera, nella lingua ufficiale del Cantone (art. 129 prima frase
CPC). Nel Ticino la lingua del procedimento
davanti alle autorità giudiziarie è l'italiano (art. 8 LOG). In concreto
andrebbe dunque fissato un termine all'appellante per tradurre il memoriale (art.
132.
cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che l'appello non è stato intimato alle parti per
osservazioni e che l'attuale giudizio appare destinato all'insuccesso, conviene
prescindere eccezionalmente da tale esigenza.
2.
La decisione con cui
il Pretore aggiunto ha affidato il figlio “al Jugendamt di __________” e ha
trasferito all'Austria “la competenza in merito all'adozione di misure di
protezione del minore” non ha indole meramente cautelare, giacché che con la sua
emanazione il primo giudice ha accertato la propria incompetenza a statuire
sugli effetti della separazione riguardanti C__________. Tale decisione era impugnabile
così entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC). Sotto questo profilo
l'appello in esame è sicuramente tempestivo.
3.
Il Jugendwohlfahrtsträger,
Land Kärnten (ovvero i servizi sociali dello Stato della Carinzia) non
sono stati parte alla procedura davanti al Pretore. Ad appellare però sono
legittimate non solo le parti, ma anche terzi i cui diritti siano toccati dalla
decisione di primo grado (Reetz
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 35 alle note preliminari degli art. 308–318,
pag. 1819 a metà con esempi). La questione è di sapere pertanto se la sentenza
impugnata leda in qualche modo i diritti dell'appellante.
4.
Nell'appello il Jugendwohlfahrtsträger,
Land Kärnten, non contesta di dover assumere “la competenza in merito
all'adozione di misure di protezione del minore”, in sostituzione dell'autorità
svizzera. Fa valere tuttavia che il nuovo recapito comunicato il 10 agosto 2012
da __________ e AO 2 al controllo abitanti di __________ (__________) è
puramente formale, il primo risiedendo in realtà a __________ (__________) e la
seconda, insieme con la figlia J__________, a __________, nel distretto di __________
e non nel comprensorio della città statutaria di __________. Quanto a C__________,
egli è ricoverato dal 12 agosto 2012 nel reparto di neurologia e psichiatria minorile
del Policlinico di __________, ma tale soggiorno fonda la competenza dei
servizi sociali di __________ solo per misure urgenti secondo il § 35
della legge della Carinzia sull'assistenza ai giovani (Kärntner
Jugendwohlfahrtsgesetz). A torto perciò – conclude l'appellante – il
Pretore aggiunto ha affidato il figlio C__________ ai servizi sociali della
città.
5.
Che nella
fattispecie le autorità svizzere non siano più competenti per adottare misure a
protezione di C__________ non è contestato – a ragione – nemmeno dall'appellante.
Come questa Camera ha già avuto modo di ricordare, il giudice svizzero del
divorzio o della separazione non è competente a statuire sull'affidamento, le relazioni
personali e i contributi alimentari per figli con dimora
abituale all'estero se i
figli si trovano in uno Stato che ha ratificato la Convenzione dell'Aia
concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di
protezione dei minori, del 5 ottobre 1961 (RtiD I-2010 pag. 832 n. 68c con
richiami). Ciò vale anche se il figlio cambia residenza abituale pendente causa
(loc. cit.), a maggior ragione ove il nuovo Stato di residenza abituale abbia
ratificato – come l'Austria – la Convenzione dell'Aia sulla competenza, la
legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia
di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, del 19 ottobre
1996.
(art. 5 n. 2; RS 0.211.231.011), che sostituisce quella del 1961. Nella
fattispecie le parti e i figli risiedono ormai stabilmente nello Stato della
Carinzia. A giusto titolo quindi il Pretore aggiunto ha accertato la propria
incompetenza a regolare lo statuto dei figli nell'ambito della causa di
separazione. Che poi la competenza sia passata alla Repubblica d'Austria “di
pieno diritto” e non perché l'abbia “trasferita” il Pretore aggiunto poco
importa. Al riguardo non è dato a divedere come mai la sentenza impugnata dovrebbe
incorrere nell'annullamento.
6.
L'appellante si
duole del fatto che il Pretore aggiunto abbia affidato C__________ __________
“al Jugendamt __________”. Ora, si conviene che la formulazione del dispositivo
è infelice, sia perché il Pretore aggiunto non era più competente il 4 settembre
2012.
a statuire sull'affidamento di C__________, la cui residenza abituale
era ormai in Austria, sia perché non spettava al Pretore aggiunto decidere
quale fosse l'autorità austriaca competente a prendere misure per la protezione
del figlio. L'art. 29 n. 1 della citata Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996
prevede che “ogni Stato contraente designa un'Autorità centrale incaricata di
adempiere gli obblighi che gli sono imposti dalla Convenzione”. Accertato che i
servizi sociali della Carinzia non intendevano assumere il caso per intesa
diretta (promemoria del 13 settembre 2012 nella rubrica “note telefoniche”), il
Pretore aggiunto avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Bundesministerium
für Justiz a Vienna, Autorità centrale austriaca (www.hcct.net/index_fr.php?act=authorities.details&aid=888),
responsabile di adempiere gli obblighi derivanti dalla Convenzione. Tanto più
che – contrariamente a quanto reputa il Pretore aggiunto – solo AO 1 è stata
privata della custodia parentale su C__________ con decreto cautelare del 16
agosto 2011. Al padre la custodia parentale risulta essere stata tolta con un
“decreto supercautelare” emesso dal Pretore il 16 agosto 2007 in una precedente procedura a tutela dell'unione coniugale (nella rubrica “richiamo CTR 6”, ultimi due fogli). Perché i servizi sociali di __________ assumessero la custodia di C__________ occorreva
dunque il riconoscimento di quei due decreti da parte austriaca.
Ciò
premesso, il fatto che il Pretore aggiunto abbia affidato C__________ “al Jugendamt
di __________” ancora non comporta l'annullamento della decisione impugnata. In
primo luogo perché nemmeno l'appellante contesta che la residenza abituale di C__________
sia – come quello dei genitori – nello Stato della Carinzia. In secondo luogo perché
la designazione “Jugendamt di __________” è meramente generica e non indica
quale unità amministrativa debba concretamente occuparsi del caso. Non ha
quindi alcuna portata vincolante. In terzo luogo perché l'appellante sarà
tenuto ad assumere l'affidamento di C__________ solo qualora le autorità austriache
riconosceranno i due decreti cautelari con cui i genitori sono stati privati della
custodia parentale. Infine perché non spetta alla giurisdizione svizzera dirimere
eventuali conflitti negativi di competenza fra servizi sociali esteri né
appurare se il recapito indicato dai coniugi in __________ a __________ sia – come sostiene l'appellante – di mera forma. Decidere quale
autorità giudiziaria o amministrativa sia competente, dandosi il caso, per
adottare misure tendenti alla protezione del figlio rientra nelle attribuzioni
della sovranità austriaca, e dello Stato della Carinzia in particolare. Non può
essere dunque sindacato da questa Camera. In proposito l'appello sfugge finanche
a ogni disamina e va dichiarato irricevibile.
7.
Le spese processuali
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso
inducono a rinunciare a ogni prelievo. Non si pone problema di ripetibili,
l'appello non essendo stato comunicato alle parti per osservazioni.
8.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili sul piano federale contro
l'odierna sentenza (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni relative all'affidamento di figli
minorenni sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni
di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata nel
senso dei considerandi.
2. Non si riscuotono spese
processuali.
3. Notificazione
al Magistrat
Comunicazione:
–.
–
–
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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