11.2012.115
Diffida ai debitori: decreto supercautelare non impugnabile
9 ottobre 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
11.2012.115
Data decisione, Autorità:
09.10.2012, ICCA
Titolo:
Diffida ai debitori: decreto supercautelare non impugnabile
DIFFIDA AI DEBITORI
PROVVEDIMENTI CAUTELARI
art. 291 CC
art. 265 CPC
Incarto n.
11.2012.115
Lugano
9 ottobre
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Billia
sedente per statuire nella causa CA. 2012.15 (diffida
ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza
del 3 settembre 2012 dallo
Stato del Cantone Ticino
(rappresentato dall'Ufficio del sostegno
sociale e dell'inserimento)
contro
AP 1 ,
giudicando
sull'appello del 28 settembre 2012 presentato da AP 1 contro la “decisione di
trattenuta” emessa dal Pretore il 10 settembre 2012;
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 14 marzo
2011 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha sciolto il
matrimonio contratto l'8 gennaio 2001 da AP 1 (1972) e __________ (1976),
omologando una convenzione sugli effetti del divorzio in cui lo stesso AP 1 si
impegnava a versare un contributo alimentare di fr. 500.– mensili, oltre agli
assegni familiari, in favore dei figli D__________ (25 settembre 2002) e A__________
(8 giugno 2005);
che in
seguito al mancato pagamento di tali contributi, __________ si è rivolta all'Ufficio
del sostegno sociale e dell'inserimento, il quale ha deciso il 9 maggio 2012 di
erogarle fr. 500.– mensili per ciascun figlio sino al 30 aprile 2013;
che il 3
settembre 2012 lo Stato del Cantone Ticino si è rivolto al Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Sud perché ordinasse alla __________, già in via cautelare, di
trattenere dalle indennità dovute ad AP 1 la
somma di fr. 1000.– mensili e di riversarla a sé medesimo;
che, giudicando
in via cautelare con “decisione di trattenuta” del 10 settembre 2012, il
Pretore ha accolto l'istanza e ordinato quanto richiesto;
che AP 1
è insorto a questa Camera con un appello (“reclamo”) del 28 settembre 2012 per
ottenere l'annullamento della decisione appena citata;
che il
memoriale non è stato intimato per osservazioni;
e considerando
in diritto: che le “decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti
cautelari” possono essere appellate quando, trattandosi di controversie
patrimoniali, “il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione” sia di almeno fr. 10
000.– (art. 308 cpv. 1 lett. b combinato con il
cpv. 2 CPC);
che nella
fattispecie il valore di fr. 10
000.– può ritenersi raggiunto, ove si pensi che la
trattenuta verte su contributi di mantenimento di complessivi fr. 1000.–
mensili dovuti dal maggio del 2012 all'aprile del 2013;
che, nondimeno, per decisioni cautelari si intendono decisioni in
cui il giudice statuisce dopo avere convocato le parti a un'udienza “che deve
aver luogo quanto prima” oppure dopo avere assegnato alla controparte un
termine per presentare osservazioni scritte (art. 265 cpv. 2 prima frase CPC);
che in concreto il Pretore ha accolto l'istanza cautelare senza
sentire il convenuto, emanando – né più né meno – un
decreto ”superprovvisionale” nel senso dell'art. 265 cpv.
1 CPC;
che decisioni con cui il giudice di primo grado accolga o respinga
provvedimenti superprovvisionali non possono essere oggetto di appello né di reclamo (DTF 137 III 419
consid. 1.3 con riferimento a FF 2006 pag. 6729 in alto e a numerosi autori);
che la
“decisione di trattenuta” del 10 settembre 2012 non è dunque impugnabile;
che in calce alla medesima il Pretore ha menzionato invero la facoltà di
interporre reclamo, ma tale indicazione è erronea e non può creare una via di
ricorso inesistente;
che,
improponibile, l'appello del convenuto sfugge dunque a ogni disamina;
che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv.
1 CPC), ma la fallace indicazione dei rimedi giuridici induce a rinunciare a ogni prelievo nei confronti di un soggetto sprovvisto
di formazione giuridica;
che non
si pone in ogni modo problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato
alla controparte per osservazioni.
decide: 1. L'appello
è irricevibile.
Considerandi
2.
Non si
riscuotono spese processuali.
3.
Notificazione
a:
–;
–
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000.
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76.
LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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