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Decisione

11.2012.115

Diffida ai debitori: decreto supercautelare non impugnabile

9 ottobre 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

Billia

sedente per statuire nella causa CA. 2012.15 (diffida

ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza

del 3 settembre 2012 dallo

Stato del Cantone Ticino

(rappresentato dall'Ufficio del sostegno

sociale e dell'inserimento)

contro

AP 1 ,

giudicando

sull'appello del 28 settembre 2012 presentato da AP 1 contro la “decisione di

trattenuta” emessa dal Pretore il 10 settembre 2012;

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 14 marzo

2011 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha sciolto il

matrimonio contratto l'8 gennaio 2001 da AP 1 (1972) e __________ (1976),

omologando una convenzione sugli effetti del divorzio in cui lo stesso AP 1 si

impegnava a versare un contributo alimentare di fr. 500.– mensili, oltre agli

assegni familiari, in favore dei figli D__________ (25 settembre 2002) e A__________

(8 giugno 2005);

che in

seguito al mancato pagamento di tali contributi, __________ si è rivolta all'Ufficio

del sostegno sociale e dell'inserimento, il quale ha deciso il 9 maggio 2012 di

erogarle fr. 500.– mensili per ciascun figlio sino al 30 aprile 2013;

che il 3

settembre 2012 lo Stato del Cantone Ticino si è rivolto al Pretore della giurisdizione

di Mendrisio Sud perché ordinasse alla __________, già in via cautelare, di

trattenere dalle indennità dovute ad AP 1 la

somma di fr. 1000.– mensili e di riversarla a sé medesimo;

che, giudicando

in via cautelare con “decisione di trattenuta” del 10 settembre 2012, il

Pretore ha accolto l'istanza e ordinato quanto richiesto;

che AP 1

è insorto a questa Camera con un appello (“reclamo”) del 28 settembre 2012 per

ottenere l'annullamento della decisione appena citata;

che il

memoriale non è stato intimato per osservazioni;

e considerando

in diritto: che le “decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti

cautelari” possono essere appellate quando, trattandosi di controversie

patrimoniali, “il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella

deci­sione” sia di almeno fr. 10

000.– (art. 308 cpv. 1 lett. b combinato con il

cpv. 2 CPC);

che nella

fattispecie il valore di fr. 10

000.– può ritenersi raggiunto, ove si pensi che la

trattenuta verte su contributi di mantenimento di complessivi fr. 1000.–

mensili dovuti dal maggio del 2012 all'aprile del 2013;

che, nondimeno, per decisioni cautelari si intendono decisioni in

cui il giudice statuisce dopo avere convocato le parti a un'udienza “che deve

aver luogo quanto prima” oppure dopo avere assegnato alla controparte un

termine per presentare osservazioni scritte (art. 265 cpv. 2 prima frase CPC);

che in concreto il Pretore ha accolto l'istanza cautelare senza

sentire il convenuto, emanando – né più né meno – un

decreto ”superprovvisionale” nel senso dell'art. 265 cpv.

1 CPC;

che decisioni con cui il giudice di primo grado accolga o respinga

provvedimenti superprovvisionali non possono essere oggetto di appello né di reclamo (DTF 137 III 419

consid. 1.3 con riferimento a FF 2006 pag. 6729 in alto e a numerosi autori);

che la

“decisione di trattenuta” del 10 settembre 2012 non è dunque impugnabile;

che in calce alla medesima il Pretore ha menzionato invero la facoltà di

interporre reclamo, ma tale indicazione è erronea e non può creare una via di

ricorso inesistente;

che,

improponibile, l'appello del convenuto sfugge dunque a ogni disamina;

che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv.

1 CPC), ma la fallace indicazione dei rimedi giuridici induce a rinunciare a ogni prelievo nei confronti di un soggetto sprovvisto

di formazione giuridica;

che non

si pone in ogni modo problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato

alla controparte per osservazioni.

decide: 1. L'appello

è irricevibile.

Considerandi

2.

Non si

riscuotono spese processuali.

3.

Notificazione

a:

–;

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000.

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76.

LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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