11.2012.119
Alienazione dell'oggetto litigioso in pendenza di causa: effetti
18 dicembre 2014Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2012.119
Lugano
18 dicembre 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa OA.2008.562 (azione negatoria e rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione del 3 settembre
2008 da
AO
1
(patrocinati dall'avv. PA
1)
contro
AP 1,
giudicando
sull'appello del 3 ottobre 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 31 agosto 2012;
Ritenuto
in fatto: A. AO 2 e AO 1 erano comproprietari, un mezzo ciascuno, della
particella n. 905 RFD di __________, che confina a nord con la particella n. 915,
appartenente ad AP 1. Il 3 settembre 2008 AO 2 e AO 1 si sono rivolti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, perché ordinasse ad AP 1 di rimettere
a sue spese una recinzione metallica a confine tolta dalla loro proprietà “nel
tratto indicato in giallo sulla planimetria doc. T”, di rimuovere un abete
rosso cresciuto sul suo fondo e di rifondere loro fr. 817.95
oltre ai costi per “la pulizia di grondaie e scarichi dell'autorimessa”, come
pure ai costi per “la riparazione dell'asfalto del piazzale antistante
l'autorimessa”. Nella sua risposta del 13 settembre 2007 (recte: 2008) AP
1 ha proposto di respingere la petizione. Replicando il 30 ottobre 2008, gli
attori hanno riaffermato le loro domande. Il convenuto non ha duplicato.
B. L'udienza preliminare ha
avuto luogo il 12 febbraio 2009 e
l'istruttoria, durante la
quale l'ing. R__________ è stato chiamato ad allestire una perizia, è terminata
il 27 dicembre 2011. Al dibattimento finale del 13 febbraio 2012 le parti
hanno sostanzialmente confermato le loro domande, gli attori aumentando
nondimeno la pretesa di risarcimento a fr. 1811.10 sulla scorta di un memoriale
conclusivo.
C. Statuendo il 31 agosto 2012,
il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha ordinato ad AP
1 di ripristinare a sue spese la recinzione “rimossa dalla particella
n. 905 (rete metallica + paletti infissi/cementati, altezza 100 cm), nel
tratto indicato in giallo sulla planimetria (fotocopia doc. T) allegata” (dispositivo
1.1) e di versare agli attori fr. 817.55 con interessi del 5% dal 3 settembre
2008 a titolo di risarcimento danni (dispositivo 1.2). Per il resto ha respinto
la petizione. La tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese sono state poste per
due terzi a carico degli attori e per la rimanenza a carico del convenuto,
salvo i costi della perizia, addebitati agli attori in solido. AO 2 e AO 1 sono
stati tenuti inoltre a rifondere ad AP 1, sempre con vincolo di solidarietà,
fr. 600.– per ripetibili ridotte.
D. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 3 novembre (recte:
ottobre) 2012 in cui chiede di “riesaminare la decisione finale in merito alle
trattande 1.1 e 1.2”. Nelle loro osservazioni del 16 novembre 2012 AO 2 e AO 1
concludono per la reiezione dell'appello.
E. Constatato che nel giugno
del 2012 AO 2 e AO 1 hanno venduto la particella n. 905 a T__________ ed E__________
in ragione di metà ciascuno, il presidente di questa Camera ha impartito a
questi ultimi il 27 ottobre 2014 un breve termine per comunicare se
subentrassero nell'azione negatoria, con l'avvertenza che il silenzio sarebbe
stato interpretato come rinuncia. T__________ ed E__________ non hanno reagito.
Il presidente ha impartito così a AO 2 e AO 1 il 17 novembre 2014 un breve
termine per documentare l'autorizzazione di T__________ ed E__________ a
condurre l'azione negatoria in loro sostituzione processuale, con l'avvertenza
che il silenzio sarebbe stato interpretato come mancata autorizzazione. AO 2 e AO
1 non hanno reagito.
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il
diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv.
1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in azioni ordinarie,
trattate con la procedura degli art. 165 segg. CPC ticinese, sono pertanto
appellabili entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che –
dandosi controversie esclusivamente patrimoniali – il valore litigioso
raggiunga fr. 10 000.– “secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).
In concreto tale presupposto è adempiuto, il Pretore avendo fissato il valore
litigioso in “almeno fr. 10 000.–”
(sentenza impugnata, pag. 4 a metà), importo che non appare inverosimile e che
non è contestato dalle parti. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico,
la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 5 settembre 2012. Introdotto
il 3 ottobre 2012 (data del timbro postale), l'appello in esame è dunque
ricevibile.
2. Nel giugno del 2012 gli
attori hanno venduto la particella n. 905 – come detto – a T__________ ed E__________
in ragione di metà ciascuno. Ora, l'art. 110 cpv. 1 CPC ticinese, ancora
applicabile davanti al Pretore (art. 404 cpv. 1 CPC), prevedeva che nel caso in
cui l'oggetto litigioso fosse alienato, il processo continuasse tra le parti in
causa e la sentenza passasse in giudicato anche nei confronti dell'acquirente,
riservate le disposizioni del diritto civile circa l'acquisto del terzo in
buona fede. Davanti al Pretore quindi gli attori potevano continuare l'azione
negatoria in proprio nome, come sostituti processuali di T__________ ed E__________.
In appello fa stato tuttavia la nuova procedura civile unificata (sopra, consid.
1). E secondo quest'ultima, se l'oggetto litigioso è
alienato pendente causa,
l'acquirente ha diritto di subentrare all'alienante nel processo, senza che la
controparte possa opporvisi (art. 83 cpv. 1 CPC). Sta di fatto che in concreto T__________ ed E__________ hanno rinunciato
al subingresso. Si pone dunque la questione di sapere se in circostanze del genere
AO 2 e AO 1 fossero legittimati a continuare l'azione negatoria, in appello,
come loro sostituti processuali.
3. L'art. 83 cpv. 1 CPC
dispone – come detto – che qualora l'oggetto litigioso sia alienato pendente
causa, l'acquirente ha il diritto di subentrare nel processo “al posto
dell'alienante”. Avendo venduto il loro fondo pendente causa, in concreto gli
attori hanno perduto invero la facoltà di continuare l'azione negatoria. La dottrina
è divisa tuttavia sulle conseguenze che derivano da tale stato di cose. Secondo
la maggioranza degli autori, se l'acquirente non subentra all'alienante nel
processo (com'è suo diritto), l'azione va respinta nel merito per sopravvenuta
carenza di legittimazione attiva. L'alienante non può continuare a gestire la
causa come sostituto processuale dell'acquirente (Prozessstandschafter),
poiché l'istituto della sostituzione processuale non è (più) compatibile con il
nuovo Codice di procedura civile se non ove sia
espressamente previsto. È l'opinione
di Schwander (in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª
edizione, n. 26 ad art. 83 con riferimenti), Graber/ Frei (in: Basler Kommentar, 2ª edizione,
n. 10 ad art. 83 CPC), Gross/Zuber
(in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 18 ad art. 83), Göksu (in: Brunner/ Gasser/Schwander,
Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 14 ad art. 83), Jeandin (in: CPC commenté, Basilea 2011,
n. 2 e 13 ad art. 83 CPC), Trezzini
(in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011,
pag. 318), Olgiati (Il Codice di diritto
processuale civile svizzero, Lugano 2010, §
7 pag. 90), Morf (in: Gehri/Kramer, ZPO Kommentar, Zurigo 2010, n.
5 ad art. 83), Meier (in:
Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo/Basilea/ Ginevra 2010, pag. 193
seg.), Staehelin/Staehelin/Grolimund
(in: Zivilprozessrecht, 2ª edizione, § 13 n. 79) e Seiler (Die Berufung nach ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra
2013, pag. 68 n. 133).
Secondo una corrente di dottrina
minoritaria, per contro, chi aliena l'oggetto litigioso pendente causa e non
vede l'acquirente subentrargli nel processo può continuare a gestire la causa in
qualità di sostituto processuale, la sentenza passando poi in giudicato anche
nei confronti dell'acquirente. È quanto prevedeva, per l'essenziale, il vecchio
Codice di procedura civile ticinese (art. 110 cpv. 1). Ed è tuttora l'opinione
del Consiglio federale (messaggio del 28 giugno 2006, in: FF 2006 pag. 6657), di
Livschitz (in: Baker & McKenzie, Schweizerische ZPO,
Berna 2010, n. 9 ad art. 83 con rinvii), Gasser/Rickli
(Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 3 ad art. 83) e soprattutto
Domej (in: Kurzkommentar ZPO, 2ª edizione,
n. 10 ad art. 83 con numerosi richiami). Fermo restando che la
sostituzione processuale da parte dell'alienante richiede il consenso dell'acquirente,
il quale sarà poi vincolato all'esito della sentenza (Berger/ Güngerich, Zivilprozessrecht, Berna 2008, pag. 113
n. 354). Sia come sia, nella fattispecie non è necessario dirimere la
controversia dottrinale. Come si è accertato, difatti, in concreto gli acquirenti
della particella n. 905 non hanno autorizzato gli alienanti a continuare
l'azione negatoria in loro sostituzione processuale. Quand'anche fosse
compatibile con il nuovo Codice di procedura civile, di conseguenza, l'istituto
della sostituzione processuale non entrerebbe in linea di conto. Ne segue, in
ultima analisi, che l'azione negatoria va respinta per difetto di
legittimazione e la sentenza del Pretore riformata in tal senso.
4. Rimane da esaminare la fondatezza
della pretesa risarcitoria di complessivi fr. 817.55 che gli
attori fanno valere per l'intervento del geometra revisore, pretesa che
non consta essere stata ceduta ai nuovi proprietari della particella n. 905. Il
Pretore ha accolto la richiesta sostanzialmente per gli stessi motivi che l'hanno indotto ad accogliere l'azione negatoria, il geometra avendo
“confermato la tesi degli attori circa la linea di confine tra i fondi”. Egli
ha accertato così, in sintesi, che la recinzione si
trovava “incontestabilmente” sul fondo degli attori ed era pertanto di loro proprietà
“in virtù del principio dell'accessione e in mancanza di una servitù in senso
contrario”. La rimozione costituiva di conseguenza una turbativa del dominio
sulla cosa, il convenuto non avendo preteso né dimostrato di avere agito
in conformità alla legge o a un accordo con i vicini. Nelle condizioni
descritte il primo giudice ha ordinato il ripristino della cinta “a
prescindere dal fatto che il convenuto fosse o meno in buona fede al momento
degli interventi”, tanto più che la pretesa è per sua natura imprescrittibile,
e analogamente ha accolto la pretesa di risarcimento del danno.
5. L'appellante chiede di riformare
la decisione impugnata in merito “alla trattanda n. 1.2”. Se non che, un
appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC). Per “motivato”
si intende munito delle conclusioni, dal memoriale dovendo risultare non solo
che la sentenza di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che
misura ne sia chiesta la modifica (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti;
sentenza del Tribunale federale 4A_587/2012 del 9 gennaio 2013 consid. 2 e 3 in:
SJ 2013 I 511). In linea di principio perciò l'appellante deve indicare concretamente
che cosa intenda ottenere (RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a). Ci si limitasse a ciò,
nella fattispecie l'appello andrebbe dichiarato irricevibile. Ciò nondimeno, un
appello sprovvisto di conclusioni di merito può ugualmente risultare ammissibile
se dalla motivazione, eventualmente letta in parallelo con la decisione
impugnata, emerge senza equivoco che cosa il ricorrente chieda (DTF 136 V 135
consid. 1.2 con riferimenti). Nel caso specifico si può desumere chiaramente che
l'appellante postula il rigetto della petizione anche per quanto concerne il
risarcimento del danno preteso dagli attori. Seppure al limite, sotto questo
profilo l'appello può dunque essere ritenuto ammissibile.
6. Per
quel che è del risarcimento l'appellante non muove alcuna critica
all'obbligo di rifusione. Nella misura tuttavia in cui il Pretore ha accolto la
pretesa degli attori “fondamentalmente per gli stessi motivi” che
l'hanno indotto ad accogliere l'azione negatoria, si giustifica di esaminare le
censure rivolte a quest'ultima decisione. Ora, l'appellante
ribadisce che la cinta metallica “plastificata con paletti pitturati di nero”
si trovava sulla sua particella n. 915 ed era stata posata da lui. Afferma
inoltre che la planimetria sulla quale figura la dicitura “rete metallica
fissata sul muretto proprietà n. 915” (doc. I) gli era stata consegnata
dall'autorità comunale come estratto della mappa catastale ufficiale. Ed egli sottolinea
le incongruenze fra tale planimetria e i rilievi eseguiti nel 2007 dal geometra
su richiesta degli attori, facendo valere che la linea di confine arancione
tracciata sul terreno si protrae fino alla particella n. 855, dove un paletto di
sostegno coincide perfettamente con il tratto arancione. A suo parere, il
muretto sul confine “tipo comproprietà” è stato costruito negli anni sessanta e
su di esso è stata infissa la recinzione posata verso i “mappali confinanti a
delimitare il n. 915”.
7. Proprietario della particella n. 915 sin dal 1984, nella fattispecie il convenuto ammette di avere personalmente
sostituito la recinzione “presente a delimitazione del terreno”. Egli riconosce
di avere poi posato nel 1994 “una lisciata di cemento che imitasse quanto a suo
tempo previsto a fianco dell'autorimessa edificata sulla [particella] n. 915”, sistemando prima della colata di cemento un foglio di carta catramata contro la parete
dell'autorimessa. A quel momento egli si è valso di un estratto catastale consegnatogli
dallo studio di ingegneria __________, allegato a un concorso di architettura,
sul quale figura la dicitura “rete metallica
fissata sul muretto proprietà n. 915” (risposta del
13 settembre 2007, pag. 2 e 3). Su chi abbia rimosso la cinta, pertanto, non sussistono
dubbi. La questione è di sapere dove corra il confine tra i due fondi.
a) Dagli
atti risulta che in esito a una verifica dei confini tra le particelle n. 905 e
915, eseguita nell'ottobre del 2007, sono stati tracciati dietro
la parete dell'autorimessa posta sulla particella n. 905 alcuni segni arancioni
(doc. E e F; deposizione di __________ B__________, tecnico catastale dello
studio d'ingegneria __________, del 22 aprile 2009: verbali, pag. 2). Se ne
deduce che in quel tratto la recinzione metallica non si trovava sulla
particella n. 925, appartenente al convenuto, bensì sulla particella n. 905,
sicché per il principio dell'accessione (art. 667 cpv. 1 CC) essa era divenuta
proprietà dei vicini (art. 642 cpv. 2 e 667 cpv. 2 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 5ª edizione, pag. 375 n. 1067; vol. II, 4ª edizione,
pag. 123 n. 1624; Rey/Strobel in: Basler Kommentar, ZGB II, 4ª edizione,
n. 11 ad art. 667). Poco importa, dunque, chi abbia posato la cinta e ancor
meno interessa che la rete metallica fosse all'esterno dei paletti di sostegno.
Nella misura in cui era posta sulla particella n. 915, l'opera era parte integrante della medesima (Rey/Strobel,
op. cit., n. 10 ad art. 667 CC).
b) Quanto
alla dicitura riportata sulla planimetria doc. I, per altro allestita dall'appellante
medesimo sulla base di sue proprie convinzioni (appello, pag. 1), essa è
smentita dal rilievo ufficiale allestito dal geometra assuntore del Comune
(doc. J). A parte ciò, già a un sommario esame la situazione sul terreno diverge
da quella figurante sul piano ove appena si pensi che secondo quest'ultimo il
garage posto sulla particella n. 905 risulta a confine con la particella n. 915,
mentre in realtà fra la parete della rimessa e il confine del fondo corre uno
spazio di circa 40 cm. Ciò doveva indurre l'interessato a prestare particolare
attenzione al tracciato effettivo del confine quando ha posato la recinzione. Chi
abbia fornito il piano in questione, per contro, poco giova.
c) Premesso
ciò, non beneficiando di alcun diritto reale limitato, il proprietario della
particella n. 915 non poteva (più) asportare la recinzione, divenuta di
proprietà dei vicini. E siccome l'azione negatoria è imprescrittibile, i vicini
potevano esigere il ripristino della situazione anteriore in ogni tempo (DTF
110 II 309, consid. 2; sentenza del Tribunale
federale 5A_732/2008 del 14 luglio 2009, consid. 3.3.1;
Meier-Hayoz in: Berner Kommentar,
5ª edizione, n. 109 ad art. 641 CC; Rey,
Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, 3ª edizione, pag. 524 n. 2046; Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht,
4ª edizione, pag. 165 n. 678). Né si può dire che l'opera divisoria
potesse presumersi in comproprietà, l'art. 670 CC non applicandosi qualora – come
in concreto – la recinzione si trovi entro i limiti di un fondo (Rey/Strobel, op. cit., n. 3 ad art. 670
CC; Steinauer, op. cit., vol. II, pag. 118 n. 1613 seg.). Tanto
meno l'appellante poteva invocare il diritto di ricuperare la cinta, il diritto
di riprendersi cose proprie non essendo dato in circostanze del genere
(casistica in: Meier-Hayoz, op.
cit., n. 59 ad art. 642 CC; Steinauer, op.
cit., vol. I, pag. 375 n. 1069 seg.). Infine l'interessato non poteva neppure togliere
la recinzione pretendendo di avere costruito con materiale proprio su un fondo
altrui, l'art. 672 cpv. 1 e 3 CC concedendogli tutt'al più la possibilità di
esigere un indennizzo (Steinauer, op.
cit., vol. II, pag. 133 n. 1640 e 1640b). Le censure rivolte all'accoglimento
dell'azione negatoria si rivelano così destituite di buon diritto.
d) In definitiva, per chiedere il ripristino della situazione anteriore
gli attori dovevano dimostrare che la recinzione era stata posata sulla loro
proprietà. A tal fine essi hanno dovuto far allestire dal geometra assuntore
del Comune di __________ la “verifica autorimessa e muri part. 905”, prodotta
poi in causa (doc. J). Il convenuto risultando soccombente, mal si comprende perché
la decisione del Pretore sarebbe criticabile. L'appello vede di conseguenza la sua sorte segnata.
8. Le spese del giudizio odierno
seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene
causa vinta sull'azione negatoria, mentre esce sconfitto sul risarcimento del
danno. Per quanto riguarda la prima non bisogna trascurare tuttavia che la reiezione
si deve unicamente all'alienazione del fondo da parte degli attori, non alla
fondatezza dell'appello. Soccorrono quindi ragioni di equità per suddividere
tra le parti le spese processuali, gli attori avendo avuto buoni motivi per
adire il giudice (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC). Nel complesso si giustifica in
definitiva di porre gli oneri dell'attuale giudizio a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili.
L'esito
del giudizio odierno non influisce sul dispositivo in materia di spese e
ripetibili della decisione impugnata. Il Pretore ha addebitato tali costi per
due terzi agli attori e per il resto al convenuto, al quale gli attori sono
stati tenuti a rifondere un'indennità di fr. 600.–. Ci si attenesse al precetto
della soccombenza, la quota a carico degli attori andrebbe aumentata, l'azione
negatoria dovendo essere respinta. Anche per quanto attiene al processo di
primo grado vale tuttavia la constatazione che il convenuto ha indotto gli
attori ad agire in giudizio. A un giudizio di equità, fondato sul citato art.
107 cpv. 1 lett. b CPC, nel risultato la chiave di riparto adottata dal
Pretore appare dunque sostanzialmente adeguata anche alla luce dell'attuale sentenza.
9. Circa i rimedi dati contro
l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sentenza impugnata, pag. 4 a metà).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1
della sentenza impugnata è così riformato:
La petizione è parzialmente accolta, nel senso che AP
1 è condannato a rifondere a AO 2 e AO 1 fr. 817.55 complessivi con interessi
al 5% dal 3 settembre 2008 a titolo di risarcimento danni.
Per
il resto la petizione è respinta.
Per il resto l'appello è respinto
e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 800.–
sono poste per metà a carico di AP 1 e per l'altra metà a carico di AO 2 e AO 1
in solido, compensate le ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
a:
–ed;
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).