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Decisione

11.2012.123

Rilascio di certificato ereditario: opposizione di un erede legittimario diseredato

5 aprile 2013Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi, non è possibile deter­minare la consistenza

dell'asse successorio. In simili circostanze il certificato ereditario potrà

essere emesso solo – a suo parere –al termine della procedura di divorzio, anche

per impedire a PI 1 di disporre della successione a suo scapito.

a) Secondo l'art. 559 cpv. 1 CC, trascorso un mese dalla comunicazione,

gli eredi istituiti i cui diritti non siano espressamente contestati dagli

eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore possono ottenere

una dichiarazione dell'autorità secondo cui sono riconosciuti eredi, riservate

le azioni di nullità e di petizione d'eredità. Il certificato ereditario

attesta chi può legittimarsi provvisoriamente come unico erede

del defunto (Karrer, op. cit., n.

2 ad art. 559 CC) e ha carattere condizionale finché è data la possibilità di promuovere

un'azione di carattere successorio (nullità di testamento o

azione di riduzione: DTF 128 III 323 consid. 2.2.2 con riferimenti;

v. anche Steinauer, Le droit des

successions, Berna 2006, pag. 441 n. 901; Hubert-Froidevaux, op. cit., n. 1 ad

art. 559 CC; Boson, op. cit., pag.

204).

b) In

concreto questa Camera ha statuito, nel frattempo, sugli appelli presentati da RA

1 nella causa di divorzio (sentenze del 28 dicembre 2012 negli inc. 11.2006.41

e 11.2007.62). A parte ciò, non è dato a divedere – né l'appellante spiega –

quale incidenza avrebbero avuto tali procedure sulla questione di sapere chi siano

gli eredi fu PI 2. Tanto meno si scorge quale modifica del certificato

ereditario esse avrebbero potuto comportare. Certo, opponendosi al rilascio del

certificato ereditario l'erede legittimo che si pretende leso nei suoi diritti impedisce

la consegna dell'eredità all'erede istituito. Una volta scaduti i termini per avviare

azioni di natura successoria, tuttavia, l'erede istituito ha diritto di ottenere

il certificato richiesto e l'erede legittimo non può più prevalersi del fatto

che l'azione di nullità o l'azione di riduzione sono imprescrittibili (DTF 128

III 322 consid. 2.2.1). Nel caso specifico è incontestato che AP 1 non ha

introdotto azione alcuna. La sua opposizione non può

ostare dunque al rilascio del certificato. Su questo punto

l'appello è destinato all'insuccesso.

7. L'appellante contesta

l'opinione del Pretore, secondo cui essa non è erede perché non ha promosso azione

di riduzione o di nullità del testamento. Sostiene di non essersi rivolta ai

tribunali per il motivo che non sono mai sorte contestazioni sulla sua qualità

di erede, nel senso che lei e PI 1 sono sempre state riconosciute – tacitamente

e reciprocamente – eredi di PI 2. Ciò è dimostrato dal versamento eseguito

dall'amministratore della successione, con l'assenso dei rispettivi legali, di

un anticipo ereditario di fr. 15 000.–

a entrambe le figlie e dal fatto che l'amministratore ha sempre discusso con i due

legali facendo riferimento in modo esplicito alla loro qualità di

rappresentanti delle eredi. Per l'appellante il comportamento delle parti è la

logica conseguenza della dichiarata e reale volontà di PI 2, il quale desiderava

istituire le figlie eredi in parti uguali, come tutti sapevano. Solo la morte

improvvisa gli ha impedito di modificare il testamento. L'appellante soggiunge

infine che l'agire di PI 1 trascende nell'abuso di diritto, poiché avendo

sempre chiaramente riconosciuto la volontà del padre costei l'ha distolta

dall'avviare azioni giudiziarie.

a) In concreto è pacifico che con il testamento olografo del 25 luglio

2006 PI 2 ha istituito erede universale la seconda

figlia, PI 1, diseredando la primogenita (art. 477 CC). Avesse inteso

contestare ciò, AP 1

avrebbe

dovuto impugnare il testamento o intentare azione di riduzione (sentenza del Tribunale federale 9C_678/2012 del 30 gennaio 2013,

consid. 4.2, destinata a pubblicazione; Steinauer, op. cit., pag. 211 n. 387e

pag. 312 n. 389 segg.; Fankhauser

in: Abt/Weibel [curatori], Praxis­kom­mentar Erb­recht, 2ª edizione, n. 8 e 14

ad art. 479 CC; Weimar

Considerandi

in: Berner Kommentar, Berna 2009, n. 8 e 12 ad art. 479

CC; Roussianos/Auberson in: Eigenmann/Rouiller

[curatori], Commentaire du droit des successions, op. cit., n. 2 e 4 ad art.

479.

CC; Bessenich in: Basler Kommentar, op. cit., n. 4 e 5 ad art. 479; Druey, Grundriss des Erbrechts, 5ª

edizione, pag. 70 § 6 n. 68; v. anche Rep. 1997 pag. 134 consid. 4). Tanto

l'una quanto l'altra azione andava promossa entro un anno dal giorno in cui AP

1.

aveva la possibilità soggettiva d'agire (art. 521 cpv. 1 e 533 cpv. 1 CC),

ferma restando la possibilità di eccepire in ogni tempo la nullità del

testamento o il diritto alla porzione legittima ove la convenuta fosse in

possesso della successione (art. 521 cpv. 3 e 533 cpv. 3 CC).

b) Nella

fattispecie AP 1 non ha introdotto causa alcuna. Non può più contestare

pertanto la sua diseredazione e non può essere considerata erede. Poco giova

che PI 2 desiderasse rivedere il testamento. Una diseredazione figurante in una

disposizione a causa di morte continua a valere finché il disponente non

la revochi in uno dei modi previsti dagli art. 509 a 511 CC (DTF 73 II 215 consid. 6a; Stei­nauer,

pag. 208 n. 381; Bessenich, op.

cit., n. 9 ad art. 477; Fankhauser,

op. cit., n. 11 ad art. 477 CC; Weimar, op. cit., n. 22 ad art. 477 CC; Roussianos/Auberson, op. cit., n. 8

ad art. 477 CC). È vero che il perdono del testatore fa cadere la diseredazione

ed è altrettanto vero che nel caso specifico PI 2 voleva – come hanno dichiarato __________ e l'avv.

PA 2 davanti al Procuratore pubblico – modificare il testamento, tant'è che

aveva già preso appuntamento con un avvocato per il pomeriggio del 20 aprile

2011.

(doc. J e K di appello). La morte improvvisa avvenuta la mattinata del 20

aprile 2011 gli ha impedito però di attuare il suo proposito. Anche a questo riguardo

l'appello manca perciò di consistenza.

8.

Si conviene con l'appellante che per invalidare una disposizione a

causa di morte non è sempre necessaria un'azione di nullità. Basta che l'inefficacia

della disposizione sia riconosciuta, anche solo implicitamente, dalle persone cui

il testamento conferisce diritti (Steinauer, op. cit., pag. 372 n. 754; Abt in: Abt/Weibel [curatori],

Erbrecht, op. cit., n. 52 ad art. 519 CC; Druey,

op. cit., pag. 164 § 12 n. 42). Ciò vale anche nel caso in cui, nel quadro di un'azione

di riduzione, il diritto alla porzione legittima sia riconosciuto dai

beneficiari della liberalità suscettibile di riduzione (DTF 104 II 83 consid.

II/3b; Steinauer, op. cit., pag.

381.

n. 786; Druey, op. cit., pag.

71.

§ 6 n. 69; Eigenmann, op. cit., n. 10 ad art. 522 CC; Weimar,

op. cit., n. 12 e 32 alle note preliminari dell'art. 470 CC). Nella fattispecie però non risulta che PI 1 abbia riconosciuto l'inefficacia

della diseredazione né il diritto di AP 1 alla porzione legittima.

Nemmeno

si può dire, a un sommario esame, che tra le parti fossero in corso trattative (come

sostiene l'appellante: lettera del 27 settembre 2012 nel fascicolo “corrispondenza”),

negate da PI 1 (lettera del 1° ottobre 2012 nel medesimo fascicolo), di cui per

altro tutto si ignora. Il mero fatto che l'amministratore della successione

considerasse eredi entrambe le figlie (doc. E di appello) non

permette una simile conclusione. A prescindere dalla circostanza che non compete

all'amministratore determinare la cerchia degli eredi, nella fattispecie

l'avv. __________ si è espresso in tal senso allorché l'anno

per promuovere azione di nullità o di riduzione non era ancora trascorso (ottobre

del 2011). Quanto al fatto che nel frattempo l'amministratore abbia consegnato

somme di denaro a entrambe le figlie (doc. F di appello), non è dato di sapere

a che titolo ciò sia avvenuto. A un sommario esame tale circostanza non è sufficiente, comunque sia,

per ravvisare un riconoscimento della qualità di erede ad AP 1. Neppure si

scorge, sempre a un sommario esame, un abuso di diritto da parte di PI 1. Per

trascendere nella violazione dell'art. 2 cpv. 2 CC, in effetti, costei avrebbe

dovuto tenere un comportamento contraddittorio o avere destato un'aspettativa

degna di protezione, ipotesi che non si ravvisano in concreto. Ne segue che, in

ultima analisi, il Pretore ha respinto a ragione l'opposizione al rilascio del

certificato ereditario. Privo di fondamento, l'appello vede così la sua sorte

segnata.

9.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). PI 1, che ha formulato osservazioni per il tramite di un legale, ha

diritto a un'equa indennità per ripetibili. Quanto

al gratuito patrocinio postulato dall'appellante, per tacere del fatto che il

beneficio decorre dall'introduzione della richiesta e non ha effetto

retroattivo (art. 119 cpv. 4 CPC; Bühler

in: Berner Kommentar, op. cit., n. 126 ad art. 119 CPC), mentre la patrocinatrice dell'appellante non ha più dovuto

svolgere prestazioni dopo il 24 ottobre 2012, esso non può essere

conferito già per il fatto che l'appello appariva sin dall'inizio senza

probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC). Delle verosimili difficoltà

economiche in cui versa l'interessata si tiene conto, nondimeno, moderando le

spese per quanto possibile.

10.

Circa

i rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge sicuramente la soglia di 30 000.– ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. Le spese giudiziarie di fr.

500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.–

per ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Notificazione

a:

–;

–,.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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