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Decisione

11.2012.124

Divorzio su richiesta unilaterale; affidamento della figlia, regolamentazione delle relazioni personali e contributo alimentare per moglie e figlia; diritto della moglie straniera di lavorare in Svizz

7 maggio 2014Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i fine settimana d'apertura dello stesso punto d'incontro), che alla moglie non

fosse riconosciuto alcun contributo alimentare, che fosse accertata l'intervenuta

separazione dei beni, che il regime matrimoniale fosse dichiarato sciolto e che

non si procedesse ad alcuna suddivisione del “secondo pilastro”. Nella sua

risposta del 31 gennaio 2011 AP 1 ha postulato – previo conferimento dell'assistenza

giudiziaria – il rigetto della petizione, l'affidamento della figlia a lei

medesima, il versamento di un contributo alimentare per sé di fr. 2439.95

mensili, una provvigione ad litem di fr. 15 000.– e il pagamento di

fr. 3285.– al suo patrocinatore. Con decreto super­cautelare del

4 marzo 2011 il Pretore ha ridotto il diritto di visita della madre,

togliendo le due ore del sabato. Le parti hanno poi confermato le rispettive

domande, l'attore con replica del 4 marzo 2011 e la convenuta con duplica

dell'8 aprile 2011.

E. L'udienza

preliminare si è tenuta il 13 maggio 2011 e l'istruttoria, iniziata immediatamente,

è termi­nata il 30 maggio 2012. Nel corso di quello stesso mese la moglie si è

trasferita in un appartamento a __________. Al dibattimento finale le parti hanno

rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, del 13 agosto 2012, l'attore ha ribadito le richieste iniziali, salvo proporre di limitare il diritto di visita

della madre a due ore il mercoledì po­meriggio nel Punto d'incontro di __________.

Con un allegato del 16 agosto 2012 la moglie ha confermato a sua volta le

proprie richieste, chiedendo inoltre un contributo alimentare per la figlia di

fr. 2040.– mensili o, qualora non le fosse affidata la bambina, un diritto

di visita ogni due settimane dal venerdì sera alla domenica sera, di una

settimana alternativamente a Natale, Carnevale o Pasqua e di due settimane

durante le vacanze scolastiche estive. Essa ha sollecitato altresì una

provvigione ad litem aumentata a fr. 24 008.80 o, in subordine, il

beneficio dell'assistenza giudiziaria.

F. Statuendo

il 13 settembre 2012, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha accertato l'intervenuta

liquidazione del regime matrimoniale e l'inesistenza di averi previdenziali suscettibili

di riparto, ha condannato AO 1 a versare

alla convenuta un contributo alimentare di fr. 2440.– mensili fino

all'agosto del 2013 compreso, precisando che il contributo sarebbe decaduto anche

prima se essa avesse trovato un'occupazione tale da permetterle di conseguire un

reddito di almeno fr. 2500.– mensili, ha affidato la figlia al padre,

riservato il diritto di visita della madre da esercitare due ore sotto

sorveglianza ogni mercoledì al Punto d'incontro a __________ e ha respinto la

domanda di assistenza giudiziaria formulata dalla convenuta. La tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese

di fr. 4435.– sono state poste a carico del marito, senza assegnazione

di ripetibili.

G. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 17

ottobre 2012 per ottenere – previo conferimento del gratuito patrocino – la riforma

del giudizio impugnato nel senso di vedersi riconoscere il contributo alimentare

di fr. 2440.– mensili stabilito dal Pretore finché essa rimarrà in

Svizzera senza ricevere l'autorizzazione di svolgere un'attività lucrativa, ma

in ogni caso fino all'agosto del 2013, come pure l'affidamento della figlia e un

contributo alimentare per quest'ultima di fr. 2040.– mensili, riservato il

diritto di visita del padre. In subordine essa sollecita l'estensione del suo diritto

di visita, da esercitare senza sorveglianza due fine settimana ogni mese (dal

venerdì sera alla domenica sera), una settimana alternativamente a Natale,

Carnevale o Pasqua e due settimane durante le vacanze scolastiche estive. Nelle

sue osservazioni del 10 novembre 2012 AO 1 propone

di respingere l'appello.

H. Il

14 marzo 2014 AO 1 si è rivolto alla Camera perché durante la procedura di appello

sospendesse il diritto di visita dell'appellante, richiesta reiterata il 4 e il

7 aprile 2014. Invitata il 9 aprile 2014 a esprimersi, AP 1 è rimasta silente. Nel frattempo, il 21 marzo 2014, il giudice delegato della Camera ha chiamato

il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, a precisare la situazione di AP 1 dal punto di vista della polizia

degli stranieri. Per quanto di rilievo ai fini del giudizio, la documentazione

assunta dalla Camera è stata comunicata l'11 aprile 2014 alle parti, che non

hanno formulato osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i

pro-cedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto

processuale svizzero continuano ad essere disciplinati dalla legge anteriore

(art. 404 cpv. 1 CPC), ovvero nella fattispecie dagli art. 423 segg. CPC

ticinese. Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento

della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate

dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in azioni di divorzio sono appellabili

perciò entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il

ricorso non verta su questioni meramente patrimoniali

(richiedendosi allora un valore litigioso di almeno fr. 10 000.–: art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto ciò non è il caso, controverso essendo non solo il

contributo alimentare per la moglie, ma anche l'affidamento della figlia e la

disciplina delle relazioni personali. Quanto alla tempestività dell'appello, la

decisione impugnata è giunta all'ex patrocinatore della convenuta il 17

settembre 2012. Il termine per ricorrere sarebbe scaduto così il 17 ottobre

2012.

Depositato l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza

tempestivo.

2.

Per

quanto concerne l'affidamento di V__________, il Pretore ha ricordato che nel

suo referto del 19 settembre 2011 (completato il 12 dicembre successivo) il

perito giudiziario aveva confermato l'adeguatezza della soluzione adottata in

via cautelare, pur auspicando un'estensione del diritto di visita della madre a

un intero fine settimana. Egli ha rammentato altresì che l'attore aveva seguito

un percorso terapeutico e aveva sempre collaborato ottimamente perché gli

incontri potessero avvenire, mentre traslocando a __________ la madre si era

allontanata dalla figlia e, per di più, risultava poco incline a rispettare

frequenze e modalità delle visite (sentenza impugnata, consid. 4e). Anzi, ha soggiunto

il Pretore, la convenuta si era finanche presentata in stato confusionale all'udienza

del 22 marzo 2012, tanto da non poter essere interrogata formalmente. In simili

circostanze il primo giudice ha confer­mato l'affidamento di V__________ al

padre e, fondandosi sui riscontri e i suggerimenti avuti dagli operatori del

Punto d'incontro di __________, aggiornati al maggio del 2012 (piuttosto che alle

risultanze della perizia giudiziale, risalente al 2011), ha limitato il diritto

di visita della madre a due ore il mercoledì, sotto sorveglianza, al Punto d'incontro

di __________.

3.

L'appellante

rimprovera al Pretore di non avere correttamente valutato la situazione di

fatto per il bene di V__________, trascurando che la bambina necessita della sua

presenza molto più a lungo di quanto sia avvenuto finora, le restrizioni a lei imposte

riconducendosi a un malinteso sorto dopo un viaggio da essa intrapreso con la

figlia dal 26 al 30 ottobre 2009 presso parenti nella Svizzera interna, viaggio

che aveva fatto temere al padre e agli operatori sociali un tentativo di

rapimento. Si tratta però – sottolinea l'appellante – di un episodio che risale

a quasi tre anni addietro e che non può

impedire l'affidamento della figlia a lei o, per lo meno, che non può ostare

a diritti di visita senza sorveglianza, tutti gli operatori e i periti interpellati essendosi espressi per un'estensione delle sue relazioni personali in

forma libera. L'appellante si vale inoltre della perizia giudiziaria, facendo

notare che con il suo trasferimento a __________ in un appartamento più

spazioso non sussistono più controindicazioni a che le sia affidata la figlia

né a che sia ampliato il suo diritto di visita, sopprimendo la sorveglian­za ed

estendendo gli incontri a un fine settimana ogni quindici giorni (dal venerdì

sera alla domenica sera), una settimana alternativamente a Natale, Carnevale o

a Pasqua e due settimane durante le vacanze scolastiche estive.

4.

In

realtà, argomentando come precede, l'appellante si confronta solo di scorcio

con la motivazione del Pretore, evocando per di più una circostanza – il

viaggio del 2009 – che nemmeno risulta dalla sentenza impugnata (consid. 4). Inoltre

non è vero che tutti gli operatori e i periti interpellati si siano espressi per

un diritto di visita senza sorveglianza. Al contrario: proprio in esito a un suggerimento

dei responsabili del Punto d'incontro di __________ il Pretore ha limitato le

relazioni personali tra madre e figlia a due ore settimanali (rapporto del 18

maggio 2012, doc. XIV nel fascicolo “richiami”, pag. 2 in fondo). Che poi il perito giudiziario abbia proposto un'estensione degli incontri non fa dubbio,

ma per tacere del fatto che egli non poteva conoscere quanto figura nei successivi

rapporti degli operatori del Punto d'incontro di __________ (doc. X a XIV nel

fascicolo “richiami”), secondo il perito gli incontri si sarebbero dovuti

svolgere in una struttura d'accoglienza come la __________ a __________, con l'inquadramento

dei responsabili della struttura, non senza accompagnamento delle visite

(complemento peritale del 12 dicembre 2011, punto 1 in fine e punto 2 all'inizio). La mera ipotesi di accogliere la figlia nell'appartamento di __________

non adempirebbe manifestamente simili requisiti. Né l'appellante chiede, per

avventura, che qualora rimanga sotto sorveglianza il suo diritto di visita sia

ampliato. Sotto questo profilo la decisione impugnata sfugge dunque alla

critica. Ciò rende senza oggetto la pretesa di contributi per il mantenimento

per la figlia.

5.

Quanto

al mantenimento della convenuta, il Pretore ha reputato che, per quanto sia

durato appena otto mesi, il matrimonio ha avuto un certo influsso sulla vita

della moglie, la quale per finire si è trovata sola in un paese straniero,

senza particolare formazione e con difficoltà linguistiche. Tenuto conto della

durata della separazione (più di tre anni), dell'età (32 anni) e della buona salute

dell'interessata, come pure della di lei esperienza nel ramo alberghiero, il

primo giudice ha ritenuto nondimeno che AP 1 potrebbe trovare lavoro come donna delle pulizie, aiuto di cucina

non qualificato o cameriera, oppure come operaia di fabbrica, dipendente di un'impresa

di pulizia o domestica, e guadagnare così fr. 2500.– mensili, sufficienti

per garantirle la copertura del fabbisogno da lei stessa indicato. La

situazione non muterebbe del resto – ha continuato il Pretore – se costei

dovesse rientrare nel Madagascar, dove prima di sposarsi era sempre riuscita a

sostentarsi. A tal fine occorre consentirle tuttavia – ha concluso il Pretore –

di riacquisire la propria indipendenza economica. Onde la condanna del marito a

versarle un contributo alimentare di fr. 2440.– mensili per un anno, fino

al­l'agosto del 2013.

6.

Nell'appello

la convenuta si duole che l'obbligo alimentare del marito duri solo fino all'agosto

del 2013, facendo valere che il mancato rinnovo del suo permesso di dimora da

parte dell'autorità amministrativa le preclude la possibilità di lavorare e di

conseguire il reddito imputatole dal Pretore. Chiede pertanto che l'obbligo

contributivo non si estingua finché essa rimarrà in Svizzera senza ricevere l'autorizzazione

a svolgere un'attività lucrativa, “ma in ogni caso fino all'agosto del 2013”. Ora, dalla documentazione assunta da questa Camera si evince che il permesso “B” di dimora

“con attività” rilasciato all'appellante il 30 marzo 2011 è stato rinnovato il

29.

novembre 2012 dalla Sezione della popolazione fino al 15 aprile 2013. La

convenuta non pretende che in quel periodo le sarebbe stato impossibile o, se

non altro, difficile trovare lavoro in uno dei settori professionali menzionati

dal Pretore. Certo, nel frattempo il permesso è giunto di nuovo a scadenza, ma

poco importa. Avendo presentato un'ulteriore domanda di rinnovo (dichiarazione 11

marzo 2014 della Sezione della popolazione), l'interessata conservava infatti il

diritto di soggior­nare in Svizzera durante la procedura (art. 59 cpv. 2 OASA,

RS 142.201). E ciò le permetteva di esercitare un'attività lucrativa (Hunziker in: Caroni/Gächter/Thurnherr

(curatori), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Handkommentar

2010, n. 16 ad art. 61 con riferimento a FF 2002 pag. 3394 sull'art. 15; sentenza

del Tribunale federale 2C_81/2013 del 30

gennaio 2013, consid. 2.2; sentenza del Tribunale amministrativo del

Canton San Gallo B 2012/57 del 15 ottobre 2011, consid. 2.1 in fine). Si aggiunga che l'esito del giudizio non

muterebbe nemmeno se l'autorità amministrativa non dovesse rinnovare il permesso

di dimora. In tal caso, per vero, l'interessata dovrebbe tornare nel Madagascar,

dove il Pretore ha accertato – senza essere smentito – che essa è sempre

riuscita a provvedere a sé medesima. L'appello, infondato, deve essere

respinto.

7.

L'emanazione

del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta cautelare di AO 1 intesa

alla sospensione del diritto di visita della convenuta durante la procedura di

appello.

8.

Le

spese del giudizio odierno seguirebbero il principio della soc­combenza (art.

106.

cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui

versa l'appellante inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo,

il quale rischierebbe di tradursi in oneri d'incasso infruttuosi per l'ente

pubblico. Per quel che è del gratuito patrocinio

postulato dall'appellante, la richiesta diventa così senza oggetto, l'interessata avendo potuto redigere l'appello da sé, senza

incontrare disagi d'ordine professionale né affrontare esborsi di rilievo. AO 1, che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un

patrocinatore, ha diritto in ogni modo a un'equa indennità per ripetibili.

9.

Circa i rimedi esperibili contro la

presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'affidamento

della figlia e la regolamentazione delle relazioni personali non dipendono da

questioni di valore e possono formare oggetto di ricorso in materia

civile sen­za riguardo all'art. 74 LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono spese. L'appellante rifonderà alla controparte fr. 2000.– per

ripetibili.

3. La richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appellante è dichiarata

senza oggetto.

4. Notificazione:

;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,

ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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