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Decisione

11.2012.125

Stralcio dell'appello dai ruoli per transazione

27 marzo 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Jaques

vicecancelliera:

Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa DM.2011.88 (modifica

di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

promossa con petizione del 23 novembre 2011 da

AP 1

(ora patrocinato dall'avv. PA 1)

contro

AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 2),

giudicando

sull'appello del 18 ottobre 2012 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare

emesso dal Pretore il 5 ottobre 2012;

premesso

che con sentenza del 14 maggio 2002 il Pretore della giurisdizione di Locarno

Campagna ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1961) e AO 1 nata __________

(1965), omologando una convenzione in cui questi convenivano di esercitare sui

figli L__________ (nato il 25 novembre 1993) e S__________ (nata il 30 giugno

1995) l'autorità parentale in comune e la custodia congiunta in ragione di

quattro giorni la settimana presso la madre e tre giorni la settimana presso il

padre, il quale si impegnava a versare per ciascun figlio un contributo

indicizzato di fr. 1400.– mensili fino ai 12 anni, aumentato a fr. 1600.–

mensili fino alla maggiore età, assegni familiari compresi;

ricordato

che con petizione del 23 novembre 2011 AP 1 ha chiesto al Pretore la modifica – già in via cautelare – di tale sentenza per vedersi attribuire la custodia

esclusiva dei figli e sopprimere dal 1° luglio 2011 il contributo alimentare

dovuto a L__________ e S__________, entrambi stabilitisi durevolmente da lui

nel maggio del 2011;

rammentato

che L__________ è diventato maggiorenne il 25 novembre 2011 e che con “decreto

supercautelare” del 17 febbraio 2012 il Pretore ha affidato la custodia di S__________

al padre, sopprimendo il contributo alimentare per lei e ordinando una perizia

volta ad accertare la reale volontà della figlia, come pure le capacità parentali

dei genitori;

accertato

che con decreto cautelare emesso dopo il contraddittorio del 5 ottobre 2012, il

Pretore ha confermato la soppressione del

contributo alimentare per S__________ dal 1° maggio 2011 al 30 settembre

2012, ma ha ripristinato la custodia congiunta prevista nella sentenza di

divorzio, ha condannato AP 1 a versare per la figlia un contributo alimentare

di fr. 1700.– mensili (assegni familiari compresi) e ha istituito una curatela

educativa per vigilare sul rispetto della decisione, aiutando “S__________ ad

affrontare la nuova situazione e a rapportarsi con entrambi i genitori”, per

coadiuvare questi ultimi nell'educazione della figlia e per sorvegliare il corretto

accudi­mento di lei anche in caso di assenza del padre;

preso

atto che contro il decreto predetto AP 1 è insorto a questa Camera con un

Considerandi

appello del 18 ottobre 2012 in cui ha chiesto – previo conferimento

dell'effetto sospensivo – di riformare la decisione impugnata, affidandogli la

custodia esclusiva di S__________ (riservato il diritto di visita della madre)

e sopprimendo il contributo alimentare per la figlia;

constatato

che nelle sue osservazioni del 31 ottobre 2012 AO 1 ha proposto di respingere la richiesta di effetto sospensivo;

osservato

che tale richiesta è stata accolta dal presidente della Camera con decreto

dell'8 novembre 2012;

rilevato

che il 14 marzo 2013 le parti hanno raggiunto un'intesa nel senso di lasciare S__________

“alla custodia del padre fino al 30 giugno 2013, data del raggiungimento della

maggiore età”, con conseguente stralcio della procedura dai ruoli;

posto che

il 14 marzo 2013 il Pretore ha trasmesso copia del citato accordo a questa Camera,

chiedendo – in esecuzione del medesimo – di “dichiarare privo d'oggetto l'appello,

ritenuto che tasse e spese restano a carico di chi le ha anticipate, ripetibili

compensate”;

considerato

che nelle circostanze descritte l'appello va stralciato dai ruoli per transazione

(art. 241 cpv. 3 CPC);

stabilito che per quanto attiene agli oneri processuali non v'è ragione

di scostarsi dagli accordi presi dalle parti, fermo restando che la tassa di

giustizia va adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza

sentenza (art. 21 LTG);

decreta: 1. Si

prende atto dell'intervenuto accordo. La causa è stralciata dai ruoli per

transazione.

2.

Le spese processuali di fr. 200.– sono

poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000.

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76.

LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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