11.2012.125
Stralcio dell'appello dai ruoli per transazione
27 marzo 2013Italiano5 min
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Numero d'incarto:
11.2012.125
Data decisione, Autorità:
27.03.2013, ICCA
Titolo:
Stralcio dell'appello dai ruoli per transazione
DESISTENZA
art. 241 CPC
Incarto n.
11.2012.125
Lugano
27 marzo 2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa DM.2011.88 (modifica
di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con petizione del 23 novembre 2011 da
AP 1
(ora patrocinato dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 2),
giudicando
sull'appello del 18 ottobre 2012 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare
emesso dal Pretore il 5 ottobre 2012;
premesso
che con sentenza del 14 maggio 2002 il Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1961) e AO 1 nata __________
(1965), omologando una convenzione in cui questi convenivano di esercitare sui
figli L__________ (nato il 25 novembre 1993) e S__________ (nata il 30 giugno
1995) l'autorità parentale in comune e la custodia congiunta in ragione di
quattro giorni la settimana presso la madre e tre giorni la settimana presso il
padre, il quale si impegnava a versare per ciascun figlio un contributo
indicizzato di fr. 1400.– mensili fino ai 12 anni, aumentato a fr. 1600.–
mensili fino alla maggiore età, assegni familiari compresi;
ricordato
che con petizione del 23 novembre 2011 AP 1 ha chiesto al Pretore la modifica – già in via cautelare – di tale sentenza per vedersi attribuire la custodia
esclusiva dei figli e sopprimere dal 1° luglio 2011 il contributo alimentare
dovuto a L__________ e S__________, entrambi stabilitisi durevolmente da lui
nel maggio del 2011;
rammentato
che L__________ è diventato maggiorenne il 25 novembre 2011 e che con “decreto
supercautelare” del 17 febbraio 2012 il Pretore ha affidato la custodia di S__________
al padre, sopprimendo il contributo alimentare per lei e ordinando una perizia
volta ad accertare la reale volontà della figlia, come pure le capacità parentali
dei genitori;
accertato
che con decreto cautelare emesso dopo il contraddittorio del 5 ottobre 2012, il
Pretore ha confermato la soppressione del
contributo alimentare per S__________ dal 1° maggio 2011 al 30 settembre
2012, ma ha ripristinato la custodia congiunta prevista nella sentenza di
divorzio, ha condannato AP 1 a versare per la figlia un contributo alimentare
di fr. 1700.– mensili (assegni familiari compresi) e ha istituito una curatela
educativa per vigilare sul rispetto della decisione, aiutando “S__________ ad
affrontare la nuova situazione e a rapportarsi con entrambi i genitori”, per
coadiuvare questi ultimi nell'educazione della figlia e per sorvegliare il corretto
accudimento di lei anche in caso di assenza del padre;
preso
atto che contro il decreto predetto AP 1 è insorto a questa Camera con un
Considerandi
appello del 18 ottobre 2012 in cui ha chiesto – previo conferimento
dell'effetto sospensivo – di riformare la decisione impugnata, affidandogli la
custodia esclusiva di S__________ (riservato il diritto di visita della madre)
e sopprimendo il contributo alimentare per la figlia;
constatato
che nelle sue osservazioni del 31 ottobre 2012 AO 1 ha proposto di respingere la richiesta di effetto sospensivo;
osservato
che tale richiesta è stata accolta dal presidente della Camera con decreto
dell'8 novembre 2012;
rilevato
che il 14 marzo 2013 le parti hanno raggiunto un'intesa nel senso di lasciare S__________
“alla custodia del padre fino al 30 giugno 2013, data del raggiungimento della
maggiore età”, con conseguente stralcio della procedura dai ruoli;
posto che
il 14 marzo 2013 il Pretore ha trasmesso copia del citato accordo a questa Camera,
chiedendo – in esecuzione del medesimo – di “dichiarare privo d'oggetto l'appello,
ritenuto che tasse e spese restano a carico di chi le ha anticipate, ripetibili
compensate”;
considerato
che nelle circostanze descritte l'appello va stralciato dai ruoli per transazione
(art. 241 cpv. 3 CPC);
stabilito che per quanto attiene agli oneri processuali non v'è ragione
di scostarsi dagli accordi presi dalle parti, fermo restando che la tassa di
giustizia va adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza
sentenza (art. 21 LTG);
decreta: 1. Si
prende atto dell'intervenuto accordo. La causa è stralciata dai ruoli per
transazione.
2.
Le spese processuali di fr. 200.– sono
poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000.
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76.
LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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