11.2012.126
Scioglimento di comproprietà: modo di divisione
17 ottobre 2014Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2012.126
Lugano
17 ottobre 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa OA.2010.2 (scioglimento di comproprietà) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione del 28 gennaio 2010 da
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
del 19 ottobre 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
17 settembre 2012;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 e il fratello AP 1 sono
comproprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. 128 RFD di __________,
sezione di __________ (238 m²), su cui sorge una casa di vacanza. Il 28 gennaio
2010 AO 1 ha postulato davanti al Pretore del Distretto di Blenio lo
scioglimento della comproprietà mediante asta pubblica. Nella sua risposta del
7 giugno 2010 AP 1 ha aderito allo scioglimento della comproprietà, ma ha proposto
una licitazione fra comproprietari. In un successivo scambio di allegati le
parti hanno ribadito i rispettivi punti di vista. L'udienza preliminare ha
avuto luogo il 5 ottobre 2010 e l'istruttoria, durante la quale è stata
assunta una perizia sul valore venale dell'immobile, è terminata il 4 maggio
2012. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, rimettendosi a conclusioni
scritte. Nel suo memoriale del 25 maggio 2012 l'attrice ha confermato la richiesta di petizione, proponendo di fissare una base d'asta di fr. 143 000.–, corrispondente al valore venale del
fondo. Nel suo allegato del 18 giugno 2012 il convenuto ha mantenuto il proprio
punto di vista.
B. Statuendo il 17 settembre
2012, il Pretore ha ordinato lo scioglimento della comproprietà
nel seguente modo:
–
vendita ai pubblici incanti, con una base
d'asta di fr. 143 000.–;
–
in caso di insuccesso, vendita ai pubblici incanti senza base d'asta;
–
incanti organizzati e diretti da un pubblico ufficiale designato dalle parti, con
deduzione dal ricavo dell'onorario notarile e di ogni altra spesa per il
pubblico incanto;
–
in caso di disaccordo sulla designazione del pubblico ufficiale, nomina del notaio __________, incaricato delle operazioni per la
vendita all'asta.
Le spese dell'azione fondata
sull'art. 650 cpv. 1 CC, di fr. 1000.–, sono state poste a carico delle parti
in ragione di metà ciascuno, senza attribuzione di ripetibili. Quelle dell'azione
fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC, di fr. 2202.70, sono state addebitate per
fr. 150.– all'attrice e per il resto al convenuto, mentre i costi peritali
sono stati addossati nella misura di fr. 341.30 all'attrice e nella misura di
fr. 2106.– rispettivamente al convenuto per nove decimi e all'attrice per
la rimanenza. AP 1 è stato tenuto a rifondere a AO 1 fr. 2800.– per ripetibili.
C. Contro la sentenza appena citata
AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 19 ottobre 2012 nel quale
chiede che la divisione della comproprietà avvenga mediante licitazione fra
comproprietari. Nella sua risposta del 29 novembre 2012 AO 1 propone di
respingere l'appello.
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il
diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv.
1 CPC). Ora, secondo la legge nuova le sentenze emanate dai Pretori con la
procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1
CPC), sempre che, trattandosi di controversie patrimoniali, il valore litigioso
raggiunga almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è senz'altro dato, ove appena si
consideri il valore venale del fondo stimato dal perito giudiziario (fr. 143 000.–). Quanto alla tempestività del rimedio
giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore del convenuto
il 19 settembre 2012. Introdotto l'ultimo giorno utile, il 19 ottobre 2012 (data
del timbro postale), l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. Nella
sentenza impugnata il Pretore, accertato che le parti erano d'accordo di sciogliere
la comproprietà e scartata la divisione del bene in natura, ha deciso per la
vendita ai pubblici incanti. A mente sua, ove i comproprietari siano soltanto
due e – come in concreto – uno di loro non sia interessato a ritirare il fondo né
disponga dei mezzi necessari per acquisirlo, una licitazione fra comproprietari
si ridurrebbe all'offerta di un unico partecipante, senza la possibilità di spuntare
un prezzo superiore alla base d'asta. Egli non ha trascurato che l'immobile era
stato donato alle parti dai genitori, ma ha ritenuto che per conservare il bene
in famiglia occorrerebbe il consenso di entrambi i comproprietari, che non sussiste
in concreto. Ad ogni modo – egli ha soggiunto – il convenuto avrebbe potuto partecipare
all'asta pubblica e ritirare l'immobile presentando la migliore offerta. Quanto
alle modalità di esecuzione dell'incanto, il Pretore ha giudicato opportuno fissare
una base d'asta anche senza una richiesta in tal senso con l'argomento che, disponendo
un'offerta minima, si sarebbe favorita un'aggiudicazione conforme al reale valore
del fondo.
3. L'appellante sostiene che l'ordine
relativo alle modalità di divisione della comproprietà previsto dall'art. 651
cpv. 2 CC non va sovvertito dal giudice senza fondati motivi. A suo parere, quindi,
l'asta pubblica poteva essere ordinata solo dopo avere escluso tanto la divisione
in natura del fondo quanto una licitazione tra comproprietari. Ciò si imponeva in
concreto – egli continua – per salvaguardare la garanzia della proprietà, assicurando
ai comproprietari la possibilità di rilevare il fondo in via prioritaria rispetto
a terzi, ma soprattutto nel caso di un immobile che è un bene di famiglia e che
uno dei comproprietari è interessato a ritirare. Anche in presenza di due soli
comproprietari, pertanto, una licitazione non può essere scartata, mentre il
disinteresse della sorella sarebbe ininfluente, poiché potrebbe trasformarsi in
interesse “nel caso in cui non venisse offerto un prezzo da ella ritenuto sufficiente”.
Per l'appellante, la volontà di un comproprietario di conservare un bene in
famiglia, sia pure una casa di vacanza, è quindi sufficiente per privilegiare
la licitazione privata. Infine –
egli conclude – il Pretore
non poteva prescrivere una base d'asta senza nemmeno che questa fosse stata richiesta.
4. Ogni comproprietario ha il
diritto di chiedere la cessazione di una comproprietà (art. 650 cpv. 1 CC). Lo
scioglimento si effettua mediante divisione in natura, mediante la vendita a
trattative private o agli incanti con divisione del ricavo, o mediante cessione
della cosa ad uno o più dei comproprietari compensando gli altri (art. 651 cpv.
1 CC). Quando i comproprietari non si accordino circa il modo della divisione,
il giudice ordina la divisione della cosa in natura, ed ove questa non si possa
fare senza notevole diminuzione del valore, ne ordina la licitazione fra i
comproprietari o ai pubblici incanti (art. 651 cpv. 2 CC). Eventuali accordi
fra comproprietari hanno dunque la precedenza. Se non v'è accordo, il giudice
decide le modalità di scioglimento facendo capo al proprio apprezzamento. Le
sue possibilità di scelta sono limitate tuttavia all'alternativa di principio
fra divisione in natura e messa all'asta. Fissando le modalità d'esecuzione, ad
ogni buon conto, egli non è vincolato alle conclusioni delle parti, a meno che
queste abbiano raggiunto un'intesa al proposito o che le loro
conclusioni concordino. L'azione fondata sull'art. 651 CC è, in effetti, un'actio
duplex: tutti i comproprietari sono coinvolti, così come tutti i
comproprietari hanno la facoltà di formulare conclusioni
e proposte (sentenza del Tribunale federale 5A_523/2013
del 14 febbraio 2014, consid. 2 con riferimenti).
5. In concreto i
comproprietari sono discordi sul modo della divisione. Contrariamente a quanto
sostiene l'appellante, esclusa la divisione in natura (sulla priorità di quest'ultima:
DTF 100 II 193 consid. 2e) che neppure l'appellante chiede, l'art. 651 cpv. 2
CC non istituisce una gerarchia fra licitazione e vendita ai pubblici incanti. A
parte il fatto che nelle versioni tedesca e francese l'ordine delle due modalità
è invertito, spetta al giudice decidere secondo le circostanze concrete quale sia
la soluzione che meglio salvaguarda gli interessi dei comproprietari (DTF 80 II
376 consid. 4; Meier-Hayoz in:
Berner Kommentar, edizione 1981, n. 33 ad art. 651 CC; Brunner/Wichtermann in: Basler Kommentar, ZGB II, 4ª
edizione, n. 14 ad art. 651). Quanto alla garanzia costituzionale della
proprietà, nei rapporti privatistici i diritti patrimoniali delle parti sono
garantiti nei limiti fissati dalla legislazione civile, che li concreta (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel
suisse, vol. II, 3ª edizione, pag. 386 n. 819). La garanzia costituzionale
della proprietà, di cui gode anche l'attrice, non ha portata diretta nei
rapporti fra comproprietari.
Non
si disconosce che qualora si intenda conservare un immobile nel
patrimonio “di famiglia” la licitazione fra comproprietari è tendenzialmente da
preferire (in tal senso: Brunner/Wichtermann,
op. cit., n. 14 ad art. 651; Steinauer, Les droits réels, vol. I,
5ª edizione, pag. 419 n. 1191). Ciò presuppone tuttavia – come ha sottolineato
il Pretore – che tutti gli interessati convengano sul fatto che il bene non finisca
in mano a terzi (Meier-Hayoz, op. cit., n. 34 ad art. 651 CC; Simonius/Sutter,
Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, vol. I, Basilea
1995, pag. 511 § 14 n. 125; Rey,
Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, 3ª edizione, pag. 202, n. 744). E nella
fattispecie l'attrice non aderisce alla prospettiva di una licitazione fra
comproprietari. Per di più, nella fattispecie l'unico comproprietario interessato
a ritirare l'immobile è il convenuto, che lo usa, mentre l'attrice ha ripetutamente
affermato di non essere interessata e nemmeno di avere i mezzi a per rilevarlo.
Né l'appellante può seriamente pretendere che in caso di licitazione l'attrice debba
puntare al rilancio per impedire l'aggiudicazione dell'immobile a un prezzo troppo
basso, assumendo il rischio di acquisire il fondo lei medesima contro la sua
volontà. L'unico modo di tutelare gli interessi di entrambi i comproprietari, ottenendo
un provento equo dallo scioglimento della comproprietà, è dunque quello di un
pubblico incanto (cfr. sentenza del Tribunale di appello del Canton Vallese del
27 marzo 2000, consid. 6c pubblicata in: RVJ 2000 pag. 264 e ZBGB/ RNRF 2002
pag. 140; v. anche Brunner/Wichtermann,
op. cit., n. 14 ad art. 651 CC). Su questo punto la sentenza del Pretore sfugge
alla critica.
6. Relativamente alla base
d'asta, l'appellante si duole che il Pretore l'abbia fissata senza una
richiesta da parte dell'attrice (se non nel memoriale conclusivo) e lamenta una
violazione dell'art. 86 CPC ticinese. Dimentica però che, dandosi un'azione
fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC, in mancanza di accordo fra comproprietari il
giudice decide in base al proprio apprezzamento, senza riguardo a quanto le parti hanno o non hanno fatto valere (Brunner/ Wichtermann, op. cit. , n. 12 ad art.
651 CC con rinvio; Meier-Hayoz,
op. cit., n. 22 ad art. 651 CC; v. anche Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 17 ad art. 86). Al Pretore
non può dunque rimproverarsi di avere stabilito modalità di esecuzione di
propria iniziativa, le parti non avendo raggiunto alcun accordo in proposito né
avendo formulato conclusioni concordi (cfr. sentenza del
Tribunale federale 5A_523/2013 del 14 febbraio 2014,
consid. 2 con riferimenti). Anche al riguardo l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
7. Nell'appello AP
1 postula infine l'addebito all'attrice di tutte le spese di prima sede inerenti
all'azione fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC, con obbligo per la
sorella di rifondergli fr. 2800.– a titolo di ripetibili. La richiesta non ha
tuttavia portata propria, ma è subordinata all'accoglimento dell'appello.
L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela senza oggetto.
8. Le spese della decisione
odierna seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
L'attrice, che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un patrocinatore,
ha diritto a un'equa indennità per ripetibili commisurata alla stringatezza delle
osservazioni.
9. Quanto ai rimedi giuridici
esperibili contro la presente sentenza sul piano
federale (art. 112 cpv.
1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge
agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra,
consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 1500.–
sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.–
per ripetibili.
3. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).