11.2012.130
Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per la moglie
8 luglio 2014Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2012.130
Lugano,
8 luglio 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
ed Epiney-Colombo
vicecancelliera:
Gianella
sedente
per statuire nella causa SO.2012.1021 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 27 febbraio 2012 da
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2),
giudicando
sull'appello del 22 ottobre 2012 presentato da AP 1 contro la decisione emessa
dal Pretore l'11 ottobre 2012
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1962) e AP 1 (1960) si
sono sposati a __________ il 23 giugno 1988.
Dal matrimonio sono nate G__________, il 9 luglio 1988, e Gi__________,
il 28 gennaio 1991. Il marito lavorava come rappresentante delle ditte __________
di __________ (SG), attività che svolge tuttora, e __________ di __________ (ZH).
La moglie non ha esercitato attività lucrativa durante la vita in comune. I
coniugi si sono separati nel maggio del 2009, quando il marito ha lasciato l'abitazione
coniugale (proprietà per piani n. 15 844,
pari a 250/1000 della particella n. 151
RFD di __________, sezione di __________, intestata alla moglie).
B. Il 27 febbraio 2012 AP 1 si
è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a
protezione dell'unione coniugale per essere autorizzata a vivere separata dal
29 maggio 2009, vedersi assegnare l'alloggio coniugale e ottenere retroattivamente
dal 1° febbraio 2011 un contributo alimentare di fr. 4667.20 mensili indicizzati,
come pure un contributo di fr. 1142.40 mensili indicizzati in favore della
figlia maggiorenne Gi__________, assegni familiari non compresi. Invitato a presentare osservazioni scritte, l'11
maggio 2012 AO 1 ha aderito alla richiesta di vita separata e all'assegnazione
dell'alloggio coniugale alla moglie, offrendo
un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili per l'istante e uno di fr. 1200.– mensili per Gi__________. Al dibattimento
del 14 maggio 2012 i coniugi si sono dati atto di vivere separati e hanno
convenuto l'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie, ma non hanno
trovato un accordo sul contributo alimentare per lei.
C. Esperita l'istruttoria, all'udienza
dell'8 ottobre 2012 indetta per le arringhe finali le parti hanno convenuto di
fissare in fr. 1200.– mensili il fabbisogno minimo di Gi__________ (maggiorenne)
e includerlo nel bilancio familiare. AP 1 ha poi confermato la sua pretesa di
mantenimento in fr. 4667.20 mensili indicizzati dal 1° febbraio 2011. Il marito ha ribadito la propria
offerta di fr. 2000.– mensili. Statuendo con decisione dell'11
ottobre 2012, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha
assegnato l'abitazione familiare alla moglie e ha condannato AO 1 a versare dal
1° marzo 2012 un contributo alimentare per l'istante di fr. 3480.– mensili
indicizzati. Le spese processuali di fr. 3000.– sono state poste a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro la decisione appena
citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 22 ottobre 2012 nel
quale chiede di aumentare il contributo di mantenimento fissato dal Pretore a
fr. 4290.– mensili sin dal febbraio 2011, di porre a carico del marito le
spese giudiziarie e di condannare quest'ultimo a rifonderle almeno
fr. 6000.– per ripetibili. Nelle sue osservazioni del 16 novembre 2012 AO
1 propone di respingere l'appello.
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione
coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria
(art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della decisione
(art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali,
nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge
almeno fr. 10 000.– “secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto
è dato, ove appena si consideri l'entità dei contributi alimentari in
discussione. La sentenza del Pretore inoltre è pervenuta al patrocinatore dell'istante
il 12 ottobre 2012. Presentato il 22 ottobre seguente, l'appello in esame è di
conseguenza tempestivo.
2. All'appello l'istante
acclude due lettere, l'una del 18 gennaio e l'altra del 19 gennaio 2011, che i
patrocinatori delle parti si sono scritti nel corso di trattative precedenti
l'avvio della procedura a tutela dell'unione coniugale. Nuovi mezzi di prova sono
tuttavia ammissibili, in appello, solo se sono fatti valere “immediatamente” e
se “dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con
la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze” (art.
317 cpv. 1 CPC). In concreto nulla impediva all'istante di versare le due
lettere agli atti sin da quando ha adito il Pretore. Comunque sia – e come si vedrà
oltre (consid. 10) – simili documenti non appaiono di rilievo per il giudizio. Tanto
vale quindi passare senza indugio alla trattazione dell'appello.
3. Litigioso rimane nella
fattispecie il contributo di mantenimento chiesto dalla moglie, per ammontare e
decorrenza. Il Pretore lo ha calcolato accertando anzitutto il reddito del
marito, che “dipende in gran parte dal volume di merce venduta” per la ditta,
in fr. 11 336.15 mensili nel
2008, fr. 11 196.45 mensili nel
2009, fr. 11 368.69 mensili nel
2010 e fr. 10 008.87 mensili nel
2011, per una media di fr. 10 975.– mensili (arrotondati), assegni familiari
compresi. Quanto al fabbisogno minimo di lui, il primo giudice l'ha accertato
in fr. 6110.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–,
pasti fuori domicilio fr. 238.70, locazione con spese accessorie
fr. 1900.–, premio della cassa malati obbligatoria
fr. 187.70, premio della cassa malati complementare fr. 104.10,
assicurazione della mobilia domestica fr. 11.95, assicurazione RC privata
fr. 11.90, assicurazione oggetti di valore fr. 43.45, leasing dell'automobile
fr. 456.85, premio RC dell'automobile fr. 139.05, imposta di
circolazione dell'automobile fr. 44.20, imposta di circolazione dello
scooter fr. 7.20, premio RC dello scooter fr. 44.80, quota TCS
fr. 8.25, libretto ETI fr. 12.10, protezione giuridica
fr. 10.70, spese dell'automobile e dello scooter fr. 300.–,
versamento al “terzo pilastro” fr. 388.75, onere fiscale fr. 1000.–).
Ciò posto, ricordato che la
moglie non consegue alcun reddito, il Pretore ne ha determinato il fabbisogno minimo
in fr. 3300.– arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1200.–, interessi ipotecari
fr. 450.–, spese della proprietà per piani fr. 600.–, premio
della cassa malati fr. 301.35, assicurazione dell'economia domestica e
oggetti di valore fr. 82.50, assicurazione RC privata fr. 11.90, imposta
di circolazione fr. 36.10, assicurazione RC dell'automobile
fr. 131.50, versamento al “terzo pilastro” fr. 142.70, onere fiscale
fr. 325.–). Nel bilancio familiare il primo giudice ha poi inserito il
fabbisogno minimo di Gi__________ (fr. 1200.– mensili), constatando che
rimaneva un'eccedenza di fr. 365.– mensili. In simili condizioni egli ha condannato
AO 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 3480.– mensili
dal 1° marzo 2012. Non ha ritenuto invece di far decorrere il contributo già
dal febbraio del 2011 (un anno prima dell'introduzione dell'istanza), “posto
come il marito, dopo la separazione, ha sempre fatto fronte al mantenimento
della famiglia, e in particolare, a tutte le spese della moglie”, la quale
nemmeno aveva “minimamente indicato quali spese non sarebbe riuscita a coprire,
né eventualmente a quali rinunce rispetto al tenore di vita sempre goduto
avrebbe dovuto far fronte” (sentenza impugnata, pag. 3 nel mezzo).
4. L'appellante critica
anzitutto il fabbisogno minimo del marito, sostenendo che l'esborso di
fr. 1900.– mensili riconosciuto dal Pretore per la pigione (spese
accessorie comprese) è eccessivo e va ridotto a fr. 1500.–, in specie se
raffrontato con il costo del suo alloggio (fr. 1200.– mensili). Da quest'ultima
argomentazione va subito sgombrato il campo, non potendosi semplicemente confrontare
il canone versato dal marito per la locazione di un appartamento con gli
interessi ipotecari pagati dalla moglie per una proprietà per piani. Come
questa Camera ha già avuto modo di rilevare anni addietro, determinante in caso
di vita separata non è il costo dell'alloggio in assoluto a carico dell'uno o
dell'altro coniuge, bensì la parità di
trattamento qualitativo cui hanno diritto entrambi – per principio – in
costanza di matrimonio (RtiD II-2009 pag. 644 n. 16c consid. 6 con
richiami). A prescindere il fatto che nel caso specifico il marito si è
trasferito a __________ il 1° settembre 2010 e che la moglie non risulta
avere mosso rimostranze sino al febbraio del 2012 (data dell'istanza), salvo
chiedere poi di ridurre il costo dell'alloggio a titolo retroattivo, nella fattispecie
l'appellante non rende verosimile che l'appartamento di tre locali (80 m²)
preso in locazione dal marito nello stabile dei genitori (doc. 10) sia di livello
qualitativamente più alto rispetto al suo. Per di più, la spesa è sopportabile
dal bilancio familiare. Non vi è quindi ragione di ridurla.
5. Dal fabbisogno minimo del
marito l'appellante chiede di stralciare l'imposta di circolazione (fr. 7.20
mensili) e il premio RC dello scooter (fr. 44.80 mensili), poiché “non si
tratta di spese professionali indispensabili”. Essa disconosce però che il
fabbisogno minimo di un coniuge durante la vita separata non si identifica con il
minimo esistenziale del diritto esecutivo, bensì quello corrispondente – per
quanto possibile – al tenore di vita sostenuto dai coniugi durante la vita in
comune (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c con rinvii; per esteso: sentenza del
Tribunale federale 5A_304/2013 del 1° novembre 2013 consid. 4.1 in: SJ
2014 I 246). Nella fattispecie AO 1 possiede un motociclo “fin dagli anni '85”
(verbale dell'8 ottobre 2012, pag. 2 a metà), ciò che la moglie non contesta.
Il bilancio familiare inoltre permette la spesa di fr. 52.– mensili. Anche al proposito
l'appello è destinato quindi all'insuccesso.
6. Secondo l'appellante va
tolto dal fabbisogno minimo del convenuto il premio di fr. 43.45 mensili per l'assicurazione
oggetti di valore presso la __________ (doc. 19) perché “il marito ha già
un'assicurazione economia domestica che gli viene riconosciuta”. Essa non
pretende tuttavia che l'assicurazione dell'economia domestica copra anche il
furto di oggetti di valore né che tale assicurazione non sussistesse durante la
vita in comune (essa medesima, del resto, si vede riconoscere nel fabbisogno
minimo il premio per un'assicurazione analoga) né, tanto meno, che il bilancio
familiare non sia in grado di assorbire la spesa. Su questo punto l'appello si
rivela così, una volta ancora, destituito di consistenza.
7. Afferma l'appellante che il versamento al “pilastro 3a” di fr. 388.75 mensili presso la __________
(doc. 21) va espunto dal fabbisogno minimo del marito siccome meramente facoltativo,
mentre il suo versamento di fr. 142.65 mensili al “pilastro 3a” presso la __________
(doc. O) si giustifica perché configura un ammortamento indiretto
dell'abitazione coniugale. Se non che, così argomentando, essa continua a dare
per scontato che il fabbisogno minimo di un coniuge durante la vita separata
consista nel minimo esistenziale del diritto esecutivo. Questa Camera ha già precisato
tempo addietro, invece, che i versamenti di un coniuge al “pilastro 3a”
rientrano anch'essi nel fabbisogno minimo ai fini di misure protettrici
dell'unione coniugale, sempre che fossero già versati durante la vita in comune,
che non assicurino rischi in favore di terzi e che il bilancio familiare sia in
grado di finanziarli (RtiD I-2007 pag. 741 consid. 7b). L'interessata non
pretende che in concreto si verifichino eventualità del genere. Anche al riguardo
l'appello cade dunque nel vuoto.
8. L'istante chiede di
stralciare dal fabbisogno minimo del marito la quota del TCS (fr. 8.25
mensili), l'assicurazione “libretto ETI” del TCS (fr. 12.10 mensili) e il
premio dell'assicurazione protezione giuridica __________ (fr. 10.70 mensili)
“in quanto non giustificabili dal punto di vista giuridico, nemmeno per un
fabbisogno allargato” (memoriale, pag. 6 a metà). Sta di fatto ch'essa continua
a ragionare in base ai criteri del minimo esistenziale secondo il diritto
esecutivo, rispettivamente secondo i parametri di un “fabbisogno allargato”,
che non sono di alcuna pertinenza ove il bilancio familiare possa continuare a sovvenzionare
il tenore di vita sostenuto dai coniugi durante la comunione domestica. Sul
tema non giova ripetersi oltre.
9. A parere dell'appellante
non va ammessa nel fabbisogno minimo del marito né l'indennità di fr. 238.70
mensili per pasti fuori casa né quella di fr. 600.– mensili per i costi
dell'automobile e dello scooter, AO 1 vedendosi già rifondere dalla __________ spese
professionali per fr. 1720.– mensili (recte fr. 1790.–: doc. 30). La
censura è ai limiti del pretesto, ove appena si consideri che i certificati di
salario 2011, 2010, 2009 e 2008 sulla base dei quali il Pretore ha calcolato lo
stipendio medio del convenuto non contemplano alcun rimborso spese (doc. 26 a
29). Se in quegli anni, di conseguenza, il marito ha ricevuto un indennizzo analogo
a quello del 2012 (doc. 30), tale indennizzo è stato dichiarato dalla ditta – e
conteggiato dal Pretore – come reddito. Quanto all'indennità per i costi
dell'automobile e dello scooter riconosciuta dal Pretore, essa non è di fr.
600.–, bensì di soli fr. 300.– mensili (sentenza impugnata, pag. 2 in fondo)
e appare senz'altro giustificata dalle trasferte professionali che il convenuto
deve affrontare come rappresentante della ditta in tutto il Ticino, nell'alto
Vallese e in Engadina (verbale dell'8 ottobre 2012, pag. 2), ciò che
l'appellante non contesta. Per quel che è dei pasti fuori casa, infine, l'interessata
non pretende che il marito possa rientrare a domicilio per il pranzo, mentre l'indennità
di fr. 238.70 mensili riconosciuta dal Pretore corrisponde sostanzialmente a
quanto prevede la tabella per il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti
del diritto esecutivo (FU 68/2009 pag. 6292, cifra II/4 lett. b). Relativamente
a simili questioni l'appello non merita pertanto ulteriore disamina.
10. Soggiunge l'istante che
l'onere fiscale di fr. 1000.– mensili stimato dal Pretore nel fabbisogno minimo
del marito va ridotto a fr. 800.– mensili per tenere conto del maggior
contributo alimentare a lei spettante in esito all'appello, ciò che consentirà a
AO 1 una più elevata deduzione dal reddito imponibile. Come si è appena visto,
tuttavia, il fabbisogno minimo del convenuto stabilito dal Pretore resiste alla
critica. E siccome il reddito di lui, il fabbisogno minimo dell'appellante e il
fabbisogno minimo della figlia Gi__________ non sono in discussione,
l'ammontare del contributo per l'appellante rimane quello fissato dal primo
giudice. La tesi dell'appellante sul minor carico tributario del marito risulta
perciò senza oggetto.
11. Per quanto riguarda la
decorrenza del contributo alimentare, l'appellante si duole che il Pretore si
sia fondato sulla data dell'istanza (1° marzo 2012) senza concedere la
retroattività di un anno da lei chiesta in forza dell'art. 173 cpv. 3 CC (applicabile
per analogia all'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC: DTF 115 II 201 e sentenza del
Tribunale federale 5A_765/2010 del 17 marzo 2011, consid. 4.2 in: SJ 2011
Fatti
I 342). Il primo giudice ha motivato la decisione – come detto – con
l'argomento per cui dopo la separazione il marito aveva sempre fatto fronte al
mantenimento della moglie, la quale non aveva minimamente indicato “quali spese
non sarebbe riuscita a coprire, né eventualmente a quali rinunce rispetto al
tenore di vita sempre goduto avrebbe dovuto far fronte” (sentenza impugnata,
pag. 3 nel mezzo).
Nell'appello l'istante obietta
che prima dell'istanza a tutela dell'unione coniugale il marito non le ha mai
versato più di fr. 3100.– mensili a titolo di contributo alimentare. Non
pretende tuttavia che, prima del febbraio 2012, tale contributo fosse
insufficiente. Ancora nel corso dell'ultima udienza davanti al Pretore il convenuto
aveva dichiarato di avere pagato fino ad allora, oltre a un contributo di
mantenimento, “tutte le spese come se fossi ancora a casa: benzina, cellulare,
telefono, cassa malati, ipoteca, spese condominiali ecc.” (verbale dell'8
ottobre 2012, pag. 2 in fondo). L'istante non ha contestato ciò e invano
pretende ora, per la prima volta, il contrario. Poco importa che prima di rivolgersi
al Pretore essa stesse trattando con il marito (come fa valere in appello all'appoggio
dei due documenti nuovi) sull'ammontare del contributo di mantenimento. Nelle
circostanze descritte AO 1 risultava – per lo meno a un sommario esame come
quello che governa le procedure a tutela dell'unione coniugale – avere assolto
i propri obblighi fino alla litispendenza. Un contributo retroattivo non poteva
quindi entrare in linea di conto (RtiD I-2005 pag. 768 n. 52c).
12. Da ultimo l'interessata
lamenta che, sgravata dalla cura dei figli, il Pretore l'abbia sollecitata a
“fare tutto il possibile per reinserirsi nel circuito lavorativo e provvedere,
almeno parzialmente, al proprio mantenimento” (sentenza impugnata, pag. 3 in
basso). Essa allega – in sintesi – che la figlia Gi__________ accusa problemi
Considerandi
di anoressia, onde la necessità di accudirla a tempo pieno, e che a 53 anni lei
medesima è ormai esclusa da qualsiasi opportunità occupazionale, a maggior
ragione ove si pensi che la sua formazione di hostess di terra risale al 1980. Ora,
l'esortazione del Pretore non ha esercitato alcun influsso sul dispositivo della
decisione, tant'è che il contributo alimentare non è limitato nel tempo né soggetto
a riduzioni scadenzate. E le motivazioni di una sentenza non sono impugnabili.
Solo i dispositivi possono formare oggetto di ricorso, poiché essi soli sono
suscettibili di passare in giudicato (DTF 125 III 13 consid. 3b; da ultimo: sentenza
del Tribunale federale 5A_681/2013 del 19 febbraio 2014, consid. 2.2 in: RSPC
2014.
pag. 206). L'unica eccezione – del tutto estranea alla fattispecie – riguarda
l'ipotesi in cui un ricorso sia accolto o respinto “nel senso dei
considerandi”, nel qual caso i considerandi entrano a far parte del dispositivo
(DTF 126 III 355 consid. 1 in principio; I CCA, sentenza inc. 11.2010.97
del 17 agosto 2010, consid. 2). Ne segue che, diretto esclusivamente
contro un considerando, al riguardo l'appello va dichiarato improponibile.
13.
Le spese processuali seguono
la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante verserà inoltre al marito,
che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, adeguate ripetibili.
Senza produrre alcuna specifica, il convenuto rivendica un'indennità di fr.
6000.
–, ma la cifra è manifestamente esagerata. Anche volendosi dipartire da un
valore litigioso pari a venti volte l'importo annuo delle prestazioni
contestate (art. 92 cpv. 2 CPC; cfr. sentenza del Tribunale federale
5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2), le aliquote fissate dall'art.
11.
cpv. 1 del regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio
e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1)
vanno ridotte dal 30 all'80% giusta l'art. 11 cpv. 2 lett. b, trattandosi
di procedura sommaria (“procedure civili speciali”), e nuovamente dal 40 al 70%
in sede di appello. Ne segue che nella fattispecie un'indennità di fr. 2500.– appare
consona all'importanza della lite, alla sua difficoltà, all'ampiezza del lavoro
svolto e al tempo profuso dal legale nell'assolvimento del mandato.
14.
Quanto
ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di
fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
2. Le spese processuali di
fr. 1500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 2500.– per ripetibili.
3. Notificazione:
– avv.;
– avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del
Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).