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Decisione

11.2012.130

Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per la moglie

8 luglio 2014Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I 342). Il primo giudice ha motivato la decisione – come detto – con

l'argomento per cui dopo la separazione il marito aveva sem­pre fatto fronte al

mantenimento della moglie, la quale non aveva minimamente indicato “quali spese

non sarebbe riuscita a coprire, né eventualmente a quali rinunce rispetto al

tenore di vita sempre goduto avrebbe dovuto far fronte” (sentenza impugnata,

pag. 3 nel mezzo).

Nell'appello l'istante obietta

che prima dell'istanza a tutela del­l'unione coniugale il marito non le ha mai

versato più di fr. 3100.– mensili a titolo di contributo ali­mentare. Non

pretende tuttavia che, prima del febbraio 2012, tale contributo fosse

insufficiente. Ancora nel corso dell'ultima udienza davanti al Pretore il convenuto

aveva dichiarato di avere pagato fino ad allora, oltre a un contributo di

mantenimento, “tutte le spese come se fossi ancora a casa: benzina, cellulare,

telefono, cassa malati, ipoteca, spese condominiali ecc.” (verbale dell'8

ottobre 2012, pag. 2 in fondo). L'istante non ha contestato ciò e invano

pretende ora, per la prima volta, il contrario. Poco importa che prima di rivolgersi

al Pretore essa stesse trattando con il marito (come fa valere in appello all'appoggio

dei due documenti nuovi) sull'ammontare del contributo di mantenimento. Nelle

circostanze descritte AO 1 risultava – per lo meno a un sommario esame come

quello che governa le procedure a tutela dell'unione coniugale – avere assolto

i propri obblighi fino alla litispendenza. Un contributo retroattivo non poteva

quindi entrare in linea di conto (RtiD I-2005 pag. 768 n. 52c).

12. Da ultimo l'interessata

lamenta che, sgravata dalla cura dei figli, il Pretore l'abbia sollecitata a

“fare tutto il possibile per reinserirsi nel circuito lavorativo e provvedere,

almeno parzialmente, al proprio mantenimento” (sentenza impugnata, pag. 3 in

basso). Essa allega – in sintesi – che la figlia Gi__________ accusa problemi

Considerandi

di anoressia, onde la necessità di accudirla a tempo pieno, e che a 53 anni lei

medesima è ormai esclusa da qualsiasi opportunità occupazionale, a maggior

ragione ove si pensi che la sua formazione di hostess di terra risale al 1980. Ora,

l'esortazione del Pretore non ha esercitato alcun influsso sul dispositivo della

decisione, tant'è che il contributo alimentare non è limitato nel tempo né soggetto

a riduzioni scadenzate. E le motivazioni di una sentenza non sono impugnabili.

Solo i dispositivi possono for­mare oggetto di ricorso, poiché essi soli sono

suscettibili di passare in giudicato (DTF 125 III 13 consid. 3b; da ultimo: sentenza

del Tribunale federale 5A_681/2013 del 19 febbraio 2014, consid. 2.2 in: RSPC

2014.

pag. 206). L'unica eccezione – del tutto estranea alla fattispecie – riguarda

l'ipotesi in cui un ricorso sia accolto o respinto “nel senso dei

considerandi”, nel qual caso i considerandi entrano a far parte del dispositivo

(DTF 126 III 355 consid. 1 in principio; I CCA, sentenza inc. 11.2010.97

del 17 agosto 2010, consid. 2). Ne segue che, diretto esclusivamente

contro un considerando, al riguardo l'appello va dichiarato improponibile.

13.

Le spese processuali seguono

la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante verserà inoltre al marito,

che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, adeguate ripetibili.

Senza produrre alcuna specifica, il convenuto rivendica un'inden­nità di fr.

6000.

–, ma la cifra è manifestamente esagerata. Anche volendosi dipartire da un

valore litigioso pari a venti volte l'importo annuo delle prestazioni

contestate (art. 92 cpv. 2 CPC; cfr. sentenza del Tribunale federale

5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2), le aliquote fissate dall'art.

11.

cpv. 1 del regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1)

vanno ridotte dal 30 all'80% giusta l'art. 11 cpv. 2 lett. b, trattandosi

di procedura sommaria (“procedure civili speciali”), e nuovamente dal 40 al 70%

in sede di appello. Ne segue che nella fattispecie un'indennità di fr. 2500.– appare

consona all'importanza della lite, alla sua difficoltà, all'ampiezza del lavoro

svolto e al tempo profuso dal legale nell'assolvimento del mandato.

14.

Quanto

ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di

fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è

confermata.

2. Le spese processuali di

fr. 1500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 2500.– per ripetibili.

3. Notificazione:

– avv.;

– avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del

Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).