11.2012.131
Tassazioni di note professionali emesse da un curatore di rappresentanza del figlio
7 maggio 2013Italiano12 min
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Numero d'incarto:
11.2012.131
Data decisione, Autorità:
07.05.2013, ICCA
Titolo:
Tassazioni di note professionali emesse da un curatore di rappresentanza del figlio
SPESE GIUDIZIARIE
art. 95 cpv. 2 let. e CPC
Incarti n.
11.2012.131
11.2012.136
11.2012.137
11.2012.138
11.2012.139
11.2012.151
Lugano,
7 maggio 2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
Billia
sedente per statuire nella causa OA.2009.114 (divorzio
su richiesta unilaterale) della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord promossa con petizione del 7 settembre 2007 da
AO 1,
(patrocinata dall'avv. PA 1,)
contro
avv. dott. AP 1 (I)
e nella
causa DI.2010.82 (divorzio: provvedimenti cautelari) della medesima Pretura
promossa con istanza del 9 novembre 2009 dal convenuto nei confronti dell'attrice,
giudicando
sull'appello del 22 ottobre 2012 presentato da AP 1 contro
– la
decisione del 25 luglio 2012 nell'inc. DI.2010.137 (inc. 11.2012.131),
– la decisione
del 25 luglio 2012 nell'inc. CA.2011.33 (inc. 11.2012.136),
– la decisione
del 26 luglio 2012 nell'inc. DI.2010.82 (inc. 11.2012.137),
– la decisione
del 26 luglio 2012 nell'inc. CA. 2011.10 (inc. 11.2012.138) e
– la decisione
del 26 luglio 2012 nell'inc. CA.2011.5 (inc. 11.2012.139)
con cui il Pretore ha tassato cinque note professionali
emesse l'11 luglio 2012 dall'avv. PI 1, __________,
curatrice di rappresentanza di I__________ (1999), figlia delle parti,
come pure
sull'appello del 19 novembre 2012 presentato dallo stesso AP 1 contro la
decisione del 15 ottobre 2012 nell'inc. CA.2012.26 con cui il Pretore ha
tassato una sesta nota d'onorario emessa l'11 ottobre 2012 dalla curatrice di
rappresentanza (inc. 11.2012.151);
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una causa di
divorzio promossa il 7 settembre 2007 da AO 1 (1963) davanti al Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Sud nei confronti del marito AP 1 (1954), con
decreto cautelare del 4 ottobre 2007 il Segretario assessore della Pretura ha
munito le figlie E__________ (1992) e I__________ (1999) di un curatore di
rappresentanza (art. 146 vCC), designato nella persona dell'avv. PI 1. L'11 luglio 2012 quest'ultima ha trasmesso al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, chiamato
a occuparsi della causa in pendenza di una domanda di ricusazione presentata da
AP 1 contro il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, cinque note
professionali di quello stesso 11 luglio 2012 per prestazioni svolte:
dal
23 dicembre 2009 al 14 luglio 2010 (fr. 1080.30),
dal 13
luglio al 28 agosto 2010 (fr. 171.10),
dal 21
marzo al 20 aprile 2011 (fr. 704.15),
dal 18
maggio al 5 luglio 2011 (fr. 254.90) e
dal 20 al
23 dicembre 2011 (fr. 234.35).
Con
decisioni del 25 e 26 luglio 2012 il Pretore ha approvato le cinque note professionali,
ponendo la prima e la quarta a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno,
mentre la seconda, la terza e la quinta sono state addebitate al solo AP 1.
B. L'11
ottobre 2012 l'avv. PI 1 ha inviato al Pretore una sesta nota professionale emanata
quel medesimo giorno per prestazioni svolte come curatrice di rappresentanza fra
il 19 e il 20 luglio 2012. Con decisione del 15 ottobre 2012 il Pretore
ha tassato la nota in fr. 251.50, ponendo tale importo a carico dei coniugi in
ragione di metà ciascuno.
C. Contro
le cinque decisioni emesse dal Pretore il 25 e il 26 luglio 2012 AP 1 è insorto
a questa Camera con un appello del 22 ottobre 2012 per ottenere che – previa
concessione del gratuito patrocinio – sia dichiarato nullo il decreto del 4
ottobre 2007 con cui il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione
di Mendrisio Sud ha istituito la curatela di rappresentanza in favore delle
figlie e siano dichiarate nulle le cinque tassazioni impugnate. L'appello non è
stato comunicato a AO 1 per osservazioni. La richiesta di gratuito patrocinio è
stata respinta dalla Camera con decisione del 6 novembre 2012.
D. Contro
la sesta tassazione, del 15 ottobre 2012, AP 1 si è appellato il 19 novembre
successivo, chiedendo – previo conferimento del gratuito patrocinio – di dichiarare
nulla anche tale decisione e di dichiarare nullo una volta ancora il decreto
del 4 ottobre 2007 con cui il Segretario assessore ha istituito la
curatela di rappresentanza in favore delle figlie. L'appello non è stato
comunicato a AO 1 per osservazioni. La richiesta di gratuito patrocinio è stata
respinta dalla Camera con decisione del 22 novembre 2012.
Considerandi
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita le procedure
ancora pendenti al momento in cui è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale civile svizzero continuano a essere regolate dalla legge anteriore
(art. 404 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie le sei tassazioni delle note
d'onorario sono disciplinate pertanto dal vecchio ordinamento ticinese. Alle
impugnazioni si applica invece la procedura in vigore al momento della comunicazione
delle decisioni (art. 405 cpv. 1 CPC). Sapere se e a che condizioni gli appelli
di AP 1 siano ammissibili dipende così dal nuovo Codice.
2.
La
legge nuova considera le tassazioni con cui un giudice fissa la retribuzione di
un rappresentante processuale del figlio come decisioni in materia di spese
processuali (art. 95 cpv. 2 lett. e CPC). Se intervengono contestualmente
alla sentenza finale con cui il giudice statuisce nella causa, tali decisioni
sono impugnabili con il rimedio giuridico dato contro la sentenza finale. Se invece
sono emanate separatamente, come in concreto, esse sono impugnabili solo con
reclamo (art. 110 CPC). Si tratta allora di un reclamo diretto contro un'“altra
decisione” in un “caso stabilito dalla legge” nel senso dell'art. 319 lett. b
n. 1 CPC. E siccome le decisioni in rassegna sono state tutte emesse nel quadro
di provvedimenti cautelari, il termine di ricorso è di 10 giorni (art. 321 cpv.
2.
CPC). Ciò premesso, i due appelli di AP 1 possono essere trattati solo alla
stregua di reclami.
3.
I
reclami volti contro “altre decisioni” nel senso dell'art. 319 lett. b CPC
rientrano, di per sé, nella competenza per materia della terza Camera civile
del Tribunale d'appello “indipendentemente dal valore e dal genere della
controversia” (art. 48 lett. c n. 1 LOG). Prima di far seguire i due appelli di
AP 1 a tale Camera occorre verificare nondimeno ch'essi non siano irricevibili
o manifestamente infondati, poiché in caso contrario la trasmissione si esaurirebbe
in un mero esercizio di giurisdizione. Ora, il termine di 10 giorni per
inoltrare reclamo comincia a decorrere – come detto – con la notifica della
decisione che si intende impugnare.
Nel caso in esame risulta dagli atti che le cinque
tassazioni emesse dal Pretore il 25 e il 26 luglio 2012 sono state
spedite a AP 1 per raccomandata il 27 luglio 2012. Dopo un tentativo infruttuoso
di recapito il 1° agosto 2012, i plichi sono rimasti in giacenza presso l'ufficio
postale italiano fino al 4 settembre 2012 e l'indomani sono stati ritornati alla
Pretura. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare in casi del genere
che, qualora un destinatario non ritiri l'atto, la
notificazione si reputa avvenuta il settimo giorno del periodo di giacenza presso
l'ufficio postale estero (RtiD II-2010 pag. 749 consid. 4 con richiamo), anche
se il periodo di giacenza all'estero dura più a lungo (sentenza del Tribunale
federale 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008, consid. 2.1 e 2.2). Avvocato, il
destinatario non poteva ignorare tale principio. Ne segue che in concreto l'“appello”
presentato da AP 1 il
22.
ottobre 2012 contro le cinque decisioni si rivela manifestamente tardivo, e
come tale irricevibile.
4.
Incomprensibile
è per vero il fatto che, ricevuti i plichi di ritorno, il Pretore li abbia
nuovamente spediti al destinatario per raccomandata il 6 settembre 2012,
sicché dopo un nuovo tentativo infruttuoso di recapito, l'11 settembre 2012, AP
1.
afferma di
averli ritirati all'ufficio postale di __________ il 10 ottobre successivo
(memoriale, pag. 2 in alto). L'art. 124 cpv. 2 CPC ticinese consentiva se mai di
ripetere “eccezionalmente” una notificazione “per mezzo di usciere di qualunque
autorità o agente della polizia cantonale o comunale” quando il giudice
ritenesse ciò opportuno o se una consegna per posta non fosse riuscita, ma non
di reiterare una notificazione postale. Anzi, una seconda notifica è – per
principio – senza effetto (DTF 119 V 94 a metà), a meno ch'essa avvenga durante il termine di ricorso della prima e che nella sentenza intimata figuri
l'indicazione dei rimedi giuridici, il che comporta una proroga del termine di
ricorso (DTF 118 V 190 in fondo). Nessuna delle due ipotesi verificandosi nella
fattispecie, il termine d'impugnazione non è ricominciato a decorrere per il
solo fatto che il Pretore abbia – inopportunamente – ripetuto l'intimazione postale
delle cinque decisioni (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2001.143 del
16.
febbraio 2002, consid. 3). Senza dimenticare che, foss'anche
ricominciato a decorrere, il termine sarebbe nuovamente scaduto infruttuoso
dopo sette giorni di giacenza presso l'ufficio postale italiano, ciò che come
avvocato il destinatario non poteva disconoscere. Se ne conclude che,
irrimediabilmente tardivo, l'“appello” del 22 ottobre 2012 sfugge a qualsiasi
esame.
5.
Per
quanto riguarda l'“appello” del 19 novembre 2012 contro la sesta tassazione del
Pretore, si evince dagli atti che la decisione è stata spedita al destinatario per
raccomandata il 15 ottobre 2012. Dopo un tentativo infruttuoso di recapito
il 17 ottobre 2012, il plico è rimasto in giacenza presso l'ufficio postale italiano
fino al 16 novembre 2012, quando AP 1 l'ha ritirato. Considerati i sette giorni
ammissibili di giacenza, l'“appello” del 19 novembre 2012 può dunque reputarsi
tempestivo. Sta di fatto che, quand'anche si trattasse tale appello come
reclamo, già di primo acchito esso riuscirebbe manifestamente destituito di
consistenza.
a) L'interessato censura di nullità per carente giurisdizione del Segretario
assessore il decreto del 4 ottobre 2007 con cui è stata istituita la curatela di
rappresentanza in favore delle figlie, ma la critica è estranea all'oggetto
della decisione impugnata. Per di più, essa è già stata respinta da questa Camera
con sentenza del 18 luglio 2012 (inc. 11.2011.32) in cui si è illustrato il
duplice motivo per cui l'appellante non è più abilitato a sollevare quel vizio
di forma (consid. 4). Con tale motivazione AP 1 non tenta neppure di
confrontarsi. Su questo punto il reclamo manca finanche di motivazione.
b) L'appellante
reputa nulla anche la decisione con cui il Pretore ha tassato la nota
professionale emessa dalla curatrice, lamentando – così almeno sembra – la
mancanza di una richiesta firmata da parte della curatrice medesima, ma la doglianza
è ai limiti del pretesto. Ammesso e non concesso che una curatrice debba
presentare al giudice la propria nota d'onorario munita di firma olografa, agli
atti figura una lettera accompagnatoria dell'11 ottobre 2012 sottoscritta dalla
curatrice in cui quest'ultima invitava il Pretore ad approvare la sua parcella.
Anche a tale proposito l'impugnazione cade dunque nel vuoto.
c) Infine
l'appellante rimprovera al Pretore di avere evocato nella decisione “le norme
in concreto applicabili”, facendo capo in realtà a disposizioni “non previste
in alcun articolo di legge di qualsiasi codice legislativo svizzero”. L'argomentazione
appare già di primo acchito priva di buon diritto, l'appellante non potendo
ignorare – come avvocato – il già citato art. 95 cpv. 2 lett. e CPC, che annovera
tra le spese processuali proprio i costi per la rappresentanza del figlio (identico
principio discendeva fino al 31 dicembre 2010 dall'art. 147 cpv. 3 CC, il quale
vietava di porre spese giudiziarie a carico del minorenne), costi su cui il
giudice è chiamato a statuire, verificandone la congruità. Anche su questo
punto il reclamo vede dunque la sua sorte segnata.
6.
Se
ne conclude che nella fattispecie non avrebbe senso trasmettere l'“appello” del
19.
novembre 2012 alla terza Camera civile, un simile reclamo non avendo la
benché minima possibilità di
esito
favorevole. L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto, per altro,
un ulteriore reclamo introdotto da AP 1 il 3 aprile 2013 per ottenere
l'annullamento del deposito (fr. 500.–) a lui sollecitato dal presidente di
questa Camera in garanzia delle spese giudiziarie presumibili relative all'inc.
11.2012.131
Senza oggetto sono altresì le contestuali istanze volte alla sospensione
del giudizio e di gratuito patrocinio per tale reclamo.
7.
Le
spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le
richieste di gratuito patrocinio formulate da AP 1 sono già state respinte da
questa Camera il 6 e il 22 novembre 2012 (sopra, lett. C e D). Non si
attribuiscono ripetibili a AO 1, cui gli “appelli” non sono stati intimati per
osservazioni.
8.
Quanto
ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.
1.
lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
del 22 ottobre 2012 è irricevibile.
2. Nella
misura in cui è ricevibile come reclamo, l'appello del 19 novembre 2012 è respinto.
3. Le spese
processuali di fr. 500.– complessivi sono poste a carico di AP 1.
4. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione:
–;
– Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera
civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. Nelle cause aventi carattere
pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso dalle ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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