11.2012.132
Appello irricevibile per carenza di requisiti formali
31 ottobre 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
11.2012.132
Data decisione, Autorità:
31.10.2012, ICCA
Titolo:
Appello irricevibile per carenza di requisiti formali
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
art. 311 cpv. 1 CPC
Incarto n.
11.2012.132
Lugano,
31 ottobre
2012/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa DM.2011.281 (divorzio
su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con petizione del 26 ottobre 2011 da
AO 1
(patrocinata dall'avv. __________)
contro
AP 1 ,
giudicando
sull'appello del 22 ottobre 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 24 settembre 2012;
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 24 settembre 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1945) e AO 1 (1950), ha dichiarato ogni coniuge proprietario
esclusivo dei beni in suo possesso, ha accertato un credito della moglie verso
il marito “pari ai contributi arretrati riconosciutile a far tempo dal mese di
settembre 2009 (compreso) e fissati con sentenza del 2 marzo 2010 (inc.
DI.2009.1267)”, ha stabilito non farsi luogo ad alcun riparto di prestazioni
d'uscita e a nessuna indennità giusta l'art. 124 CC, ha condannato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1400.– mensili vita natural durante e ha
confermato un ordine di trattenuta all'Istituto cantonale delle assicurazioni
sociali per l'ammontare di fr. 1400.– mensili da ogni rendita o indennità
percepita da AP 1. Le spese processuali di fr. 700.– complessivi sono state
poste a carico di quest'ultimo, tenuto a rifondere alla moglie fr. 2000.–
per ripetibili.
B. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con la seguente
lettera, inviata il 23 ottobre 2012:
__________,
22 ottobre 2012
Concerne:
DM.2012.281 del 24 ottobre 2012 sentenza
Con la
presente chiedo il rimedio dell'appello, motivato in quanto asserito e
sentenziato dal Giudice non corrisponde alla realtà; in fattispecie la
situazione patrimoniale e finanziaria inoltre la tassa di giustizia, le spese e
la quota di ripetibili.
In attesa di
un Vostro riscontro.
Con stima
AP 1
AO 1 non è
stata invitata a formulare osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza del Pretore è giunta al convenuto il 3 ottobre 2012.
Introdotto nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 311 cpv. 1 CPC,
l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.
2.
Un
appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC). Per “motivato”
si intende provvisto delle richieste di giudizio, dall'appello dovendo
risultare non solo che la sentenza di primo grado è impugnata e per quali
ragioni, ma anche in che misura ne sia postulata la riforma (DTF 137 III 618
consid. 4.2 con riferimenti). Pretese pecuniarie, in particolare, devono
essere cifrate, sia perché l'appello preclude l'efficacia e l'esecutività della
decisione impugnata unicamente nei limiti delle conclusioni, sia perché entro
tali limiti l'autorità superiore deve statuire nel merito (e non può – almeno
di norma – rinviare gli atti in prima sede per nuovo giudizio), sia perché la
controparte deve avere modo di difendersi adeguatamente e valutare – dandosi il
caso – se introdurre un appello incidentale (DTF 137 III 619 consid. 4.3 con riferimenti).
Ciò vale anche per le cause rette dal principio inquisitorio, il quale non esonera
dal formulare pretese pecuniarie cifrate (DTF 137 III 620 consid. 4.5 con riferimenti),
nemmeno nei processi in cui il giudice non è vincolato alle conclusioni delle
parti (DTF 137 III 621 consid. 5 con riferimenti).
È vero
che l'esigenza di formulare richieste pecuniarie cifrate non deve trascendere
nell'eccesso di formalismo. Un appello con richieste pecuniarie non
quantificate può rivelarsi eccezionalmente ammissibile, di conseguenza, ove
dalla sua motivazione – eventualmente in combinazione con la sentenza impugnata
– si evinca quale sia l'ammontare della somma pretesa (DTF 137 III 621 consid.
6.2
con riferimenti). Se anche tale ricerca risulta infruttuosa, nondimeno,
l'appello va dichiarato irricevibile, senza che l'appellante possa contare
sull'assegnazione di un termine supplementare entro cui sanare il difetto (DTF
137.
III 622 consid. 6.4 con riferimenti).
3.
Nella
fattispecie l'appellante non accenna alcuna richiesta di giudizio e dal suo
scritto non è possibile evincere nemmeno per interpretazione quali modifiche
egli vorrebbe vedere apportate alla decisione del Pretore. Si duole che la
sentenza non risponda alla realtà per quanto riguarda “la situazione
patrimoniale e finanziaria” dei coniugi, criticando anche il dispositivo sulle
spese processuali e le ripetibili, ma non indica nemmeno di scorcio quali
effetti pecuniari del divorzio egli intenda censurare né in che modo andrebbe
riformato il dispositivo sulle spese processuali e le ripetibili. L'esame degli
atti non è per altro di alcun sussidio. Davanti al Pretore in effetti AP 1 non
si è costituito in giudizio, salvo scrivere una lettera dopo il dibattimento finale,
il 7 settembre 2012, in cui affermava laconicamente di contestare “tutto quanto
asserito [dall'attrice] nel verbale di udienza”. Invano si cercherebbe di
sapere tuttavia quali potessero essere le sue conclusioni. Ne segue che,
insufficientemente motivato, l'appello non adempie i requisiti formali minimi
dell'art. 311 cpv. 1 CPC. Deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
4.
Le
spese della decisione odierna seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art.
106.
cpv. 1 CPC). Considerato tuttavia ch'egli non ha formazione giuridica e ha
agito senza l'ausilio di un patrocinatore, si rinuncia – eccezionalmente – a
ogni prelievo. Non si pone problema di ripetibili, l'attrice non essendo stata
chiamata a formulare osservazioni.
5.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente
sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato – trattandosi
di contestazioni pecuniarie – ove le questioni controverse raggiungano
un valore litigioso di almeno fr. 30 000.–
(art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Spetterà all'appellante, in caso
di ricorso, rendere verosimile tale presupposto.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Non si
riscuotono spese processuali.
3. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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