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Decisione

11.2012.132

Appello irricevibile per carenza di requisiti formali

31 ottobre 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa DM.2011.281 (divorzio

su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6, promossa con petizione del 26 ottobre 2011 da

AO 1

(patrocinata dall'avv. __________)

contro

AP 1 ,

giudicando

sull'appello del 22 ottobre 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa

dal Pretore il 24 settembre 2012;

Ritenuto

in fatto: A. Con

sentenza del 24 settembre 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1945) e AO 1 (1950), ha dichiarato ogni coniuge proprietario

esclusivo dei beni in suo possesso, ha accertato un credito della moglie verso

il marito “pari ai contributi arretrati riconosciutile a far tempo dal mese di

settembre 2009 (compreso) e fissati con sentenza del 2 marzo 2010 (inc.

DI.2009.1267)”, ha stabilito non farsi luogo ad alcun riparto di prestazioni

d'uscita e a nessuna indennità giusta l'art. 124 CC, ha condannato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1400.– mensili vita natural durante e ha

confermato un ordine di trattenuta all'Istituto cantonale delle assicurazioni

sociali per l'ammontare di fr. 1400.– mensili da ogni rendita o indennità

percepita da AP 1. Le spese processuali di fr. 700.– complessivi sono state

poste a carico di quest'ultimo, tenuto a rifondere alla moglie fr. 2000.–

per ripetibili.

B. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con la seguente

lettera, inviata il 23 ottobre 2012:

__________,

22 ottobre 2012

Concerne:

DM.2012.281 del 24 ottobre 2012 sentenza

Con la

presente chiedo il rimedio dell'appello, motivato in quanto asserito e

sentenziato dal Giudice non corrisponde alla realtà; in fattispecie la

situazione patrimoniale e finanziaria inoltre la tassa di giustizia, le spese e

la quota di ripetibili.

In attesa di

un Vostro riscontro.

Con stima

AP 1

AO 1 non è

stata invitata a formulare osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza del Pretore è giunta al convenuto il 3 ottobre 2012.

Introdotto nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 311 cpv. 1 CPC,

l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.

2.

Un

appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC). Per “motivato”

si intende provvisto delle richieste di giudizio, dall'appello dovendo

risultare non solo che la sentenza di primo grado è impugnata e per quali

ragioni, ma anche in che misura ne sia postulata la riforma (DTF 137 III 618

consid. 4.2 con riferimenti). Pretese pecuniarie, in particolare, devono

essere cifrate, sia perché l'appello preclude l'efficacia e l'esecutività della

decisione impugnata unicamente nei limiti delle conclusioni, sia perché entro

tali limiti l'autorità superiore deve statuire nel merito (e non può – almeno

di norma – rinviare gli atti in prima sede per nuovo giudizio), sia perché la

controparte deve avere modo di difendersi adeguatamente e valutare – dandosi il

caso – se introdurre un appello incidentale (DTF 137 III 619 consid. 4.3 con riferimenti).

Ciò vale anche per le cause rette dal principio inquisitorio, il quale non esonera

dal formulare pretese pecuniarie cifrate (DTF 137 III 620 consid. 4.5 con riferimenti),

nemmeno nei processi in cui il giudice non è vincolato alle conclusioni delle

parti (DTF 137 III 621 consid. 5 con riferimenti).

È vero

che l'esigenza di formulare richieste pecuniarie cifrate non deve trascendere

nell'eccesso di formalismo. Un appello con richieste pecuniarie non

quantificate può rivelarsi eccezionalmente ammissibile, di conseguenza, ove

dalla sua motivazione – eventualmente in combinazione con la sentenza impugnata

– si evinca quale sia l'ammontare della somma pretesa (DTF 137 III 621 consid.

6.2

con riferimenti). Se anche tale ricerca risulta infruttuosa, nondimeno,

l'appello va dichiarato irricevibile, senza che l'appellante possa contare

sull'assegnazione di un termine supplementare entro cui sanare il difetto (DTF

137.

III 622 consid. 6.4 con riferimenti).

3.

Nella

fattispecie l'appellante non accenna alcuna richiesta di giudizio e dal suo

scritto non è possibile evincere nemmeno per interpretazione quali modifiche

egli vorrebbe vedere apportate alla decisione del Pretore. Si duole che la

sentenza non risponda alla realtà per quanto riguarda “la situazione

patrimoniale e finanziaria” dei coniugi, criticando anche il dispositivo sulle

spese processuali e le ripetibili, ma non indica nemmeno di scorcio quali

effetti pecuniari del divorzio egli intenda censurare né in che modo andrebbe

riformato il dispositivo sulle spese processuali e le ripetibili. L'esame degli

atti non è per altro di alcun sussidio. Davanti al Pretore in effetti AP 1 non

si è costituito in giudizio, salvo scrivere una lettera dopo il dibattimento finale,

il 7 settembre 2012, in cui affermava laconicamente di contestare “tutto quanto

asserito [dall'attrice] nel verbale di udienza”. Invano si cercherebbe di

sapere tuttavia quali potessero essere le sue conclusioni. Ne segue che,

insufficientemente motivato, l'appello non adempie i requisiti formali minimi

dell'art. 311 cpv. 1 CPC. Deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

4.

Le

spese della decisione odierna seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art.

106.

cpv. 1 CPC). Considerato tuttavia ch'egli non ha formazione giuridica e ha

agito senza l'ausilio di un patrocinatore, si rinuncia – eccezionalmente – a

ogni prelievo. Non si pone problema di ripetibili, l'attrice non essendo stata

chiamata a formulare osservazioni.

5.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente

sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato – trattandosi

di contestazioni pecuniarie – ove le questioni controverse raggiungano

un valore litigioso di almeno fr. 30 000.–

(art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Spetterà all'appellante, in caso

di ricorso, rendere verosimile tale presupposto.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Non si

riscuotono spese processuali.

3. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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