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Decisione

11.2012.135

Trattenuta di stipendio ordinata al giudice svizzero sulla base di una decisione estera

15 novembre 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa SO.2012.646 (diffida

ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio

Nord promossa con istanza del 26 settembre 2012 da

AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 2)

contro

AP 1

(patrocinato da PA 1),

giudicando

sull'appello del 26 ottobre 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa

dal Pretore il 18 ottobre 2012;

Ritenuto

in fatto: A. Il 26 settembre 2012 AO 1 (1955) si è rivolta al Pretore della giurisdizione

di Mendrisio Nord perché ordinasse alla __________, __________, sotto

comminatoria dell'art. 292 CP, di trattenere dallo stipendio corrisposto al

marito AP 1 (1955), operaio edile, “l'importo di fr. 604.90 mensili (pari a € 500.00)”,

riversandolo su un conto bancario a lei

intestato. Essa ha motivato l'istanza con l'argomento che, pur condannato

il 17 giugno 2010 dal presidente del Tribunale ordinario di Como a corrisponderle

“un assegno di € 500.00 mensili a titolo di concorso nel manteni­mento” in

una causa di divorzio pendente, il convenuto non ha aveva mai pagato nulla.

B. All'udienza

del 17 ottobre 2012, indetta dal Pretore per la discussione, il convenuto ha

proposto di respingere l'istanza, contestando – fra l'altro – la competenza del

giudice svizzero e il fatto che la somma pretesa fosse indicata in franchi svizzeri

e non solo in euro. Statuendo con sentenza del 18 ottobre 2012, il Pretore ha

accolto l'istanza e ha ordinato alla __________ di trat­tenere dallo stipendio

spettante a AP 1 “l'importo di fr. 604.90 mensili”, riversandolo su un

conto bancario intestato alla moglie. Le spese processuali di fr. 140.– sono

state poste a carico del convenuto, con obbligo di rifondere ad AO 1 un'indennità

di fr. 800.– per ripetibili.

C. Contro

la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 26

ottobre 2012 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere

respinta

l'istanza

della moglie e annullato l'ordine di trattenuta. L'appello non è stato comunicato

ad AO 1 per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. L'appellante sostiene nel suo memoriale che il provvedimento impugnato

è una misura protettrice del diritto civile, per la quale sarebbe stato

competente soltanto il tribunale italiano al suo domicilio, non essendosi egli costituito

in giudizio senza riserve davanti al Pretore. Una trattenuta di stipendio non

essendo una misura d'esecuzione, inoltre, a mente del convenuto gli art. 335 segg.

CPC non sono applicabili, tanto meno ove si consideri che nel caso specifico

l'istante non ha chiesto il riconoscimento

della decisione straniera. Per di più – prosegue AP 1 –

l'istante non è

comparsa personalmente davanti al Pretore, ciò che rende ancor più inammissibile

la sua richiesta. Infine – egli epiloga – la trattenuta di stipendio andava

fissata in euro, l'obbligo di indicare la valuta in franchi svizzeri

riguardando solo le procedure rette dalla legge federale sulla esecuzione e sul

fallimento.

2.

Una

trattenuta di stipendio in favore dei figli (“diffida ai debitori”: art. 291

CC) fondata su una sentenza in tema di mantenimento pronunciata all'estero e

riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera costituisce – per la

giurisprudenza del Tribunale federale – una procedura “in materia di

esecuzione” a norma dell'art. 22 n. 5 CLug (DTF 138 III 11), non una misura

protettrice del diritto civile. Anche una trattenuta decisa dal giudice

svizzero sulla base di una sentenza svizzera configura – sempre per il Tribunale

federale – un'esecuzione forzata sui generis secondo una forma privilegiata

del diritto di famiglia, la quale sostituisce il pignoramento di redditi

consecutivo a un rigetto definitivo dell'opposizione (DTF 137 III 195 consid.

1.1

con riferimenti). Se la trattenuta ancorata a una sentenza estera ha luogo

in Svizzera, di conseguenza, il giudice svizzero è competente a trattarla senza

riguardo al domicilio delle parti. Non v'è motivo per qualificare diversamente

una trattenuta di stipendio in favore – anziché dei figli – del coniuge istante.

Nella misura in cui asserisce che la decisione impugnata connota una misura

protettrice del diritto civile, l'appellante non può quindi essere seguito. Su

questo punto il ricorso è destinato all'insuccesso.

3.

Per

quanto riguarda il foro dell'esecuzione all'interno della Svizzera (la

Convenzione di Lugano regola unicamente la competenza sul piano internazionale),

il Pretore si è attenuto all'opinione di Rüetschi,

il quale richiamandosi alla sentenza del Tribunale federale pubblicata in DTF

138.

III 11 reputa competente il giudice alla sede svizzera del datore di lavoro

in virtù dell'art. 339 cpv. 1 lett. b CPC, tanto per riconoscere la sentenza

estera in conformità all'art. 39 n. 1 CLug quanto per pronunciare con procedura

sommaria la trattenuta di stipendio, indipendentemente dal fatto che il coniuge

debitore sia domiciliato in Svizzera o all'estero (Prozessuale Fragen im

Kontext der Schuldner­anwei­sung, in: FamPra.ch 2012 pag. 669). Identico orientamento

aveva già espresso questa Camera nel 2006 (RtiD I-2007 pag. 728 n. 17c). In

proposito l'appellante non spende una parola: non si confronta né con il

precedente di questa Camera né con la successiva sentenza del Tribunale

federale né, men che meno, con l'opinione dell'autore menzionato dal primo

giudice. A ben vedere, dunque, in materia di foro l'appello potrebbe finanche essere

dichiarato irricevibile per carenza di motivazione.

4.

L'appellante si

duole che la moglie non abbia chiesto il riconosci­mento previo della decisione

italiana, sicché a suo parere il Pretore avrebbe dovuto respingere l'istanza di

AO 1 in ordine. Ora, l'art. 38 n. 1 CLug prevede in effetti che “le decisioni emesse

in uno Stato vincolato dalla presente convenzione e ivi esecutive sono eseguite

in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione dopo essere state ivi dichiarate

esecutive su istanza della parte interessata”. In tale procedura il convenuto

non è sentito (art. 41 CLug), ma contro la dichiarazione di esecutività può

“proporre ricorso” (art. 43 CLug). Nondimeno, trattandosi di decisioni estere

che condannano a pagamenti in denaro, in Svizzera la delibazione della sentenza

straniera avviene a titolo pregiudiziale, nel quadro della decisione sul

rigetto definitivo dell'opposizione (art. 29 cpv. 3 LDIP), a meno che l'istante

si limiti a postulare egli medesimo una mera dichiarazione di exequatur

(Vogel/Spühler, Grund­riss des

Zivilprozess­rechts, 8ª edizione, pag. 442 n. 46 con rinvii). Non richiede pertanto

un formale giudizio di riconoscimento e di esecutività.

Ciò premesso, sapere se ai

fini di una trattenuta di stipendio fondata su una sentenza estera la

delibazione della sentenza straniera possa avvenire a titolo pregiudiziale –

come ha fatto il Pretore in concreto, ispirandosi alla procedura di rigetto definitivo

dell'opposizione – o richieda una dichiarazione previa di riconoscimento e di esecutività

(come sembrano affermare Rüetschi, op. cit., pag. 669 in alto e Roth,

Vorläufige Vollstreckbarkeit und Vollstreckung, in: AJP/PJA 2011 pag. 775) è

una questione che può rimanere aperta. A parte il fatto che il foro dell'art.

39.

n. 1 CLug è, in Svizzera, quello stesso dell'esecuzione (Rüetschi, loc. cit.) e che il giudice competente

è, nel Cantone Ticino, lo stesso Pretore (art. 37 cpv. 3 LOG), all'udienza del

17.

ottobre 2012 il convenuto non ha censurato il mancato riconoscimento previo

della decisione italiana né ha preteso – per ipotesi – che questa non potesse essere

riconosciuta. Nemmeno nell'appello, del resto, egli fa valere un motivo

qualsiasi che osti alla delibazione. Non può pertanto

lamentare adesso un vizio formale di cui si è accomodato in prima sede (nello

stesso senso: DTF 138 III 103 in alto).

5.

A

parere dell'appellante il Pretore avrebbe dovuto respingere

l'istanza

in ordine anche perché l'interessata non è comparsa al­l'udienza del 17 ottobre

2012, pur essendo stata personalmente convocata. Se non che, l'assenza ingiustificata

di AO 1 all'udienza non avrebbe legittimato la reiezione del­l'istanza. Semplicemente

il Pretore avrebbe dovuto limitarsi a tenere in considerazione gli atti scritti

regolarmente inoltrati (art. 234 cpv. 1 prima frase CPC per analogia) e

reputare il suo avvocato precluso dal contraddittorio (cfr. Tappy in: Code de procédure civile commenté,

Basilea 2011, n. 10 ad art. 279). Ancora una volta, però, incombeva al

convenuto sollevare il vizio di forma al­l'udienza. Valersene solo ora, in

appello, offende la buona fede processuale.

6.

Infine

l'appellante sostiene che la trattenuta di stipendio andava ordinata in euro,

l'obbligo di convertire in franchi svizzeri un debito in valuta estera

applicandosi soltanto alle procedure rette dalla legge federale sulla

esecuzione e sul fallimento. L'argomentazio­ne non può essere condivisa. Certo,

di per sé l'art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF riguarda solo i procedimenti esecutivi

disciplinati dalla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento. A prescindere

dalla circostanza tuttavia che mal si comprenderebbe perché altre forme di

esecuzione forzata relative a somme di denaro dovrebbero sfuggire alla regola,

l'art. 147 cpv. 3 LDIP dispone che un pagamento è “fatto nella moneta

determinata dal diritto dello Stato in cui deve avvenire”. Scopo della norma è

di evitare che il debitore possa procurarsi un vantaggio giuridico valutario eseguendo

il pagamento in un luogo diverso da quello previsto dal contratto o dalla legge

(FF 1983 I 411 in alto). Nella fattispecie il convenuto lavora per un'impresa

edile, la __________, con sede a __________. E la ditta deve eseguire il pagamento

degli stipendi in Svizzera. Correttamente dunque il Pretore le ha imposto una

trattenuta dallo stipendio del lavoratore in franchi svizzeri. Anche al

proposito l'appello si rivela così privo di consistenza. Del resto, dovesse il

corso dell'euro scendere apprezzabilmente sotto quello attuale, il convenuto

potrà sempre chiedere al Pretore di adeguare la cifra della trattenuta ai nuovi

livelli del cambio, come l'istante potrà fare a sua volta nel caso inverso

(analogamente: art. 88 cpv. 4 LEF).

7.

Le

spese della decisione odierna seguono la soccombenza del convenuto (art. 106

cpv. 1 CPC). Non è il caso invece di attribuire ripetibili ad AO 1, la quale

non ha dovuto formulare osservazioni all'appello.

8.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF è sicuramente raggiunto (DTF 137

III 195 consid. 1.1), ove appena si pensi che la trattenuta mensile di

fr. 604.90 non è soggetta a limiti di tempo (art. 51 cpv. 4 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 500.–

sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione:

–;

–;

–__________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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