11.2012.135
Trattenuta di stipendio ordinata al giudice svizzero sulla base di una decisione estera
15 novembre 2012Italiano10 min
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Numero d'incarto:
11.2012.135
Data decisione, Autorità:
15.11.2012, ICCA
Titolo:
Trattenuta di stipendio ordinata al giudice svizzero sulla base di una decisione estera
DIFFIDA AI DEBITORI
art. 39 agg. 1 CLUG 2007
art. 339 cpv. 1 let. B CPC
Incarto n.
11.2012.135
Lugano,
15 novembre
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa SO.2012.646 (diffida
ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio
Nord promossa con istanza del 26 settembre 2012 da
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato da PA 1),
giudicando
sull'appello del 26 ottobre 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 18 ottobre 2012;
Ritenuto
in fatto: A. Il 26 settembre 2012 AO 1 (1955) si è rivolta al Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Nord perché ordinasse alla __________, __________, sotto
comminatoria dell'art. 292 CP, di trattenere dallo stipendio corrisposto al
marito AP 1 (1955), operaio edile, “l'importo di fr. 604.90 mensili (pari a € 500.00)”,
riversandolo su un conto bancario a lei
intestato. Essa ha motivato l'istanza con l'argomento che, pur condannato
il 17 giugno 2010 dal presidente del Tribunale ordinario di Como a corrisponderle
“un assegno di € 500.00 mensili a titolo di concorso nel mantenimento” in
una causa di divorzio pendente, il convenuto non ha aveva mai pagato nulla.
B. All'udienza
del 17 ottobre 2012, indetta dal Pretore per la discussione, il convenuto ha
proposto di respingere l'istanza, contestando – fra l'altro – la competenza del
giudice svizzero e il fatto che la somma pretesa fosse indicata in franchi svizzeri
e non solo in euro. Statuendo con sentenza del 18 ottobre 2012, il Pretore ha
accolto l'istanza e ha ordinato alla __________ di trattenere dallo stipendio
spettante a AP 1 “l'importo di fr. 604.90 mensili”, riversandolo su un
conto bancario intestato alla moglie. Le spese processuali di fr. 140.– sono
state poste a carico del convenuto, con obbligo di rifondere ad AO 1 un'indennità
di fr. 800.– per ripetibili.
C. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 26
ottobre 2012 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere
respinta
l'istanza
della moglie e annullato l'ordine di trattenuta. L'appello non è stato comunicato
ad AO 1 per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. L'appellante sostiene nel suo memoriale che il provvedimento impugnato
è una misura protettrice del diritto civile, per la quale sarebbe stato
competente soltanto il tribunale italiano al suo domicilio, non essendosi egli costituito
in giudizio senza riserve davanti al Pretore. Una trattenuta di stipendio non
essendo una misura d'esecuzione, inoltre, a mente del convenuto gli art. 335 segg.
CPC non sono applicabili, tanto meno ove si consideri che nel caso specifico
l'istante non ha chiesto il riconoscimento
della decisione straniera. Per di più – prosegue AP 1 –
l'istante non è
comparsa personalmente davanti al Pretore, ciò che rende ancor più inammissibile
la sua richiesta. Infine – egli epiloga – la trattenuta di stipendio andava
fissata in euro, l'obbligo di indicare la valuta in franchi svizzeri
riguardando solo le procedure rette dalla legge federale sulla esecuzione e sul
fallimento.
2.
Una
trattenuta di stipendio in favore dei figli (“diffida ai debitori”: art. 291
CC) fondata su una sentenza in tema di mantenimento pronunciata all'estero e
riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera costituisce – per la
giurisprudenza del Tribunale federale – una procedura “in materia di
esecuzione” a norma dell'art. 22 n. 5 CLug (DTF 138 III 11), non una misura
protettrice del diritto civile. Anche una trattenuta decisa dal giudice
svizzero sulla base di una sentenza svizzera configura – sempre per il Tribunale
federale – un'esecuzione forzata sui generis secondo una forma privilegiata
del diritto di famiglia, la quale sostituisce il pignoramento di redditi
consecutivo a un rigetto definitivo dell'opposizione (DTF 137 III 195 consid.
1.1
con riferimenti). Se la trattenuta ancorata a una sentenza estera ha luogo
in Svizzera, di conseguenza, il giudice svizzero è competente a trattarla senza
riguardo al domicilio delle parti. Non v'è motivo per qualificare diversamente
una trattenuta di stipendio in favore – anziché dei figli – del coniuge istante.
Nella misura in cui asserisce che la decisione impugnata connota una misura
protettrice del diritto civile, l'appellante non può quindi essere seguito. Su
questo punto il ricorso è destinato all'insuccesso.
3.
Per
quanto riguarda il foro dell'esecuzione all'interno della Svizzera (la
Convenzione di Lugano regola unicamente la competenza sul piano internazionale),
il Pretore si è attenuto all'opinione di Rüetschi,
il quale richiamandosi alla sentenza del Tribunale federale pubblicata in DTF
138.
III 11 reputa competente il giudice alla sede svizzera del datore di lavoro
in virtù dell'art. 339 cpv. 1 lett. b CPC, tanto per riconoscere la sentenza
estera in conformità all'art. 39 n. 1 CLug quanto per pronunciare con procedura
sommaria la trattenuta di stipendio, indipendentemente dal fatto che il coniuge
debitore sia domiciliato in Svizzera o all'estero (Prozessuale Fragen im
Kontext der Schuldneranweisung, in: FamPra.ch 2012 pag. 669). Identico orientamento
aveva già espresso questa Camera nel 2006 (RtiD I-2007 pag. 728 n. 17c). In
proposito l'appellante non spende una parola: non si confronta né con il
precedente di questa Camera né con la successiva sentenza del Tribunale
federale né, men che meno, con l'opinione dell'autore menzionato dal primo
giudice. A ben vedere, dunque, in materia di foro l'appello potrebbe finanche essere
dichiarato irricevibile per carenza di motivazione.
4.
L'appellante si
duole che la moglie non abbia chiesto il riconoscimento previo della decisione
italiana, sicché a suo parere il Pretore avrebbe dovuto respingere l'istanza di
AO 1 in ordine. Ora, l'art. 38 n. 1 CLug prevede in effetti che “le decisioni emesse
in uno Stato vincolato dalla presente convenzione e ivi esecutive sono eseguite
in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione dopo essere state ivi dichiarate
esecutive su istanza della parte interessata”. In tale procedura il convenuto
non è sentito (art. 41 CLug), ma contro la dichiarazione di esecutività può
“proporre ricorso” (art. 43 CLug). Nondimeno, trattandosi di decisioni estere
che condannano a pagamenti in denaro, in Svizzera la delibazione della sentenza
straniera avviene a titolo pregiudiziale, nel quadro della decisione sul
rigetto definitivo dell'opposizione (art. 29 cpv. 3 LDIP), a meno che l'istante
si limiti a postulare egli medesimo una mera dichiarazione di exequatur
(Vogel/Spühler, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 8ª edizione, pag. 442 n. 46 con rinvii). Non richiede pertanto
un formale giudizio di riconoscimento e di esecutività.
Ciò premesso, sapere se ai
fini di una trattenuta di stipendio fondata su una sentenza estera la
delibazione della sentenza straniera possa avvenire a titolo pregiudiziale –
come ha fatto il Pretore in concreto, ispirandosi alla procedura di rigetto definitivo
dell'opposizione – o richieda una dichiarazione previa di riconoscimento e di esecutività
(come sembrano affermare Rüetschi, op. cit., pag. 669 in alto e Roth,
Vorläufige Vollstreckbarkeit und Vollstreckung, in: AJP/PJA 2011 pag. 775) è
una questione che può rimanere aperta. A parte il fatto che il foro dell'art.
39.
n. 1 CLug è, in Svizzera, quello stesso dell'esecuzione (Rüetschi, loc. cit.) e che il giudice competente
è, nel Cantone Ticino, lo stesso Pretore (art. 37 cpv. 3 LOG), all'udienza del
17.
ottobre 2012 il convenuto non ha censurato il mancato riconoscimento previo
della decisione italiana né ha preteso – per ipotesi – che questa non potesse essere
riconosciuta. Nemmeno nell'appello, del resto, egli fa valere un motivo
qualsiasi che osti alla delibazione. Non può pertanto
lamentare adesso un vizio formale di cui si è accomodato in prima sede (nello
stesso senso: DTF 138 III 103 in alto).
5.
A
parere dell'appellante il Pretore avrebbe dovuto respingere
l'istanza
in ordine anche perché l'interessata non è comparsa all'udienza del 17 ottobre
2012, pur essendo stata personalmente convocata. Se non che, l'assenza ingiustificata
di AO 1 all'udienza non avrebbe legittimato la reiezione dell'istanza. Semplicemente
il Pretore avrebbe dovuto limitarsi a tenere in considerazione gli atti scritti
regolarmente inoltrati (art. 234 cpv. 1 prima frase CPC per analogia) e
reputare il suo avvocato precluso dal contraddittorio (cfr. Tappy in: Code de procédure civile commenté,
Basilea 2011, n. 10 ad art. 279). Ancora una volta, però, incombeva al
convenuto sollevare il vizio di forma all'udienza. Valersene solo ora, in
appello, offende la buona fede processuale.
6.
Infine
l'appellante sostiene che la trattenuta di stipendio andava ordinata in euro,
l'obbligo di convertire in franchi svizzeri un debito in valuta estera
applicandosi soltanto alle procedure rette dalla legge federale sulla
esecuzione e sul fallimento. L'argomentazione non può essere condivisa. Certo,
di per sé l'art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF riguarda solo i procedimenti esecutivi
disciplinati dalla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento. A prescindere
dalla circostanza tuttavia che mal si comprenderebbe perché altre forme di
esecuzione forzata relative a somme di denaro dovrebbero sfuggire alla regola,
l'art. 147 cpv. 3 LDIP dispone che un pagamento è “fatto nella moneta
determinata dal diritto dello Stato in cui deve avvenire”. Scopo della norma è
di evitare che il debitore possa procurarsi un vantaggio giuridico valutario eseguendo
il pagamento in un luogo diverso da quello previsto dal contratto o dalla legge
(FF 1983 I 411 in alto). Nella fattispecie il convenuto lavora per un'impresa
edile, la __________, con sede a __________. E la ditta deve eseguire il pagamento
degli stipendi in Svizzera. Correttamente dunque il Pretore le ha imposto una
trattenuta dallo stipendio del lavoratore in franchi svizzeri. Anche al
proposito l'appello si rivela così privo di consistenza. Del resto, dovesse il
corso dell'euro scendere apprezzabilmente sotto quello attuale, il convenuto
potrà sempre chiedere al Pretore di adeguare la cifra della trattenuta ai nuovi
livelli del cambio, come l'istante potrà fare a sua volta nel caso inverso
(analogamente: art. 88 cpv. 4 LEF).
7.
Le
spese della decisione odierna seguono la soccombenza del convenuto (art. 106
cpv. 1 CPC). Non è il caso invece di attribuire ripetibili ad AO 1, la quale
non ha dovuto formulare osservazioni all'appello.
8.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF è sicuramente raggiunto (DTF 137
III 195 consid. 1.1), ove appena si pensi che la trattenuta mensile di
fr. 604.90 non è soggetta a limiti di tempo (art. 51 cpv. 4 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 500.–
sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione:
–;
–;
–__________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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