11.2012.14
Divorzio: contributi alimentari per figlio minorenne e figlia maggiorenne
19 aprile 2013Italiano25 min
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Numero d'incarto:
11.2012.14
Data decisione, Autorità:
19.04.2013, ICCA
Titolo:
Divorzio: contributi alimentari per figlio minorenne e figlia maggiorenne
DIRITTI E DOVERI DEI GENITORI
DIVORZIO SU RICHIESTA COMUNE CON ACCORDO PARZIALE
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA
art. 277 cpv. 2 CC
art. 285 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2012.14
Lugano,
19 aprile 2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Jaques
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OA.2010.588 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su
richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con petizione del 19 agosto 2010 da
AP
1 ,
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(già
patrocinato dall'avv. ),
giudicando sull'appello
del 10 febbraio 2012 presentato da AP 1 in sostituzione processuale del figlio E__________ (1997) e in rappresentanza della figlia C__________ (1993) contro
la sentenza emessa dal Pretore il 12 gennaio 2012;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1961) e AP 1 (1962) si sono sposati a __________ il 25 maggio
1991. Dal matrimonio sono nati C__________, il 17 luglio 1993, ed E__________,
il 12 aprile 1997. Il marito è montatore-elettricista e la moglie
decoratrice-vetrinista, in proprio dal 1993. I coniugi si sono separati nel
giugno del 2008, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale (una casa
bifamiliare sulla particella n. 808 RFD di __________, intestata a
entrambi i coniugi in ragione di metà ciascuno) e nel luglio successivo ha
avviato un'attività indipendente nel settore della progettazione di impianti
elettrici. Il 1° agosto 2010 AP 1 ha lasciato anch'essa l'abitazione coniugale per
trasferirsi con i figli in un appartamento, sempre a __________. Nel settembre
del 2010 la casa è stata venduta.
B. Il
19 agosto 2010 AP 1 ha introdotto azione di divorzio davanti
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo l'affidamento
dei figli, la regolamentazione del diritto di visita paterno, un contributo
alimentare indicizzato di fr. 3000.– mensili per sé fino al 16° compleanno di E__________
(12 aprile 2013), uno di fr. 1870.– mensili per ogni figlio sino alla
maggiore età o al 25° anno d'età in caso di studi superiori, la metà di quanto
il marito aveva riscosso dal “secondo pilastro” a titolo di libero passaggio
quando si è messo in proprio, la metà del valore di riscatto di una polizza del
“terzo pilastro” a lui intestata presso la __________ e il versamento di fr. 1000.–
in liquidazione del regime dei beni. Nella sua risposta del 25 ottobre 2010 AO
1 ha aderito al principio del divorzio, ha approvato l'affidamento dei figli
alla madre e ha chiesto il più ampio diritto di visita, ma ha rifiutato ogni
contributo alimentare alla moglie, ha offerto un contributo alimentare
indicizzato di fr. 1000.– mensili per ogni figlio sino alla maggiore età, ha
proposto alla moglie “un'equa indennità relativa all'avere di vecchiaia riscattato”
e la metà del valore di riscatto della citata polizza di “terzo pilastro”, rivendicando
da parte sua la metà del valore dei mobili di cui la moglie era divenuta
proprietaria in seguito alla separazione.
C. Con
ordinanza del 26 ottobre 2010 il Pretore, visto l'assenso del convenuto allo
scioglimento del matrimonio, ha deciso di trattare la procedura come divorzio
su richiesta comune con accordo parziale. All'udienza del 7 dicembre 2010 il
Segretario assessore ha proceduto all'audizione dei coniugi, i quali hanno
confermato la volontà di divorziare, si sono accordati sull'affidamento dei
figli alla madre e sul diritto di visita, trovando un'intesa altresì sul riparto
a metà della prestazione di libero passaggio relativa al “secondo pilastro” riscossa
dal marito e sulla divisione a metà del valore di riscatto della menzionata
polizza di “terzo pilastro”. Litigiosi sono rimasti i contributi alimentari per
Fatti
i figli, la moglie avendo rinunciato a contributi per sé, e la liquidazione del
regime matrimoniale, questioni demandate alla decisione del giudice.
D. Le
parti essendo state chiamate il 25 gennaio 2011 a esprimersi sui punti controversi, nel suo memoriale del 3 febbraio 2011 AP 1 ha sollecitato un contributo alimentare indicizzato di fr. 1880.– mensili per ogni figlio sino alla
maggiore età o al 25° anno d'età in caso di studi superiori, la metà della
prestazione di libero passaggio relativa al “secondo pilastro” riscossa dal
marito e la metà del valore di riscatto della menzionata polizza di “terzo pilastro”
(almeno fr. 32 000.–), oltre a fr. 1000.– in liquidazione del regime dei beni e a
fr. 431.– di spese straordinarie per i figli. Nel proprio memoriale del 4
febbraio 2011 AO 1 ha offerto una volta ancora un contributo alimentare
indicizzato di fr. 1000.– mensili per ogni figlio sino alla maggiore età e
la metà del valore di riscatto della ripetuta polizza del “terzo pilastro”, rivendicando
una somma pari alla metà del valore dei mobili di cui la moglie era divenuta proprietaria
in seguito alla separazione.
E. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a
memoriali conclusivi. Nel proprio, del 21 ottobre 2011, AP 1 ha mantenuto sostanzialmente le sue domande, chiedendo un contributo alimentare di fr. 1880.–
mensili indicizzati per ogni figlio (la primogenita, divenuta maggiorenne il 17
luglio 2011, avendola autorizzata ad agire in sua vece) sino alla maggiore età
o al 25° anno d'età in caso di studi superiori, la metà della prestazione di
libero passaggio relativa al “secondo pilastro” riscossa dal marito (fr. 57 455.55) e la metà
del valore di riscatto della menzionata
polizza di “terzo pilastro” (fr. 31 570.50), oltre a fr.
5000.– in liquidazione del regime dei beni e alla metà di “tutti i diritti”
relativi a una “polizza vincolata __________, valuta 19 agosto 2010”. Nel suo allegato conclusivo del 4 ottobre 2011 AO 1 ha offerto un contributo alimentare di fr. 1161.50
mensili per ogni figlio (ridotti a fr. 1136.50 dopo il 16° compleanno), il
versamento alla moglie di fr. 57
455.55 per la metà della prestazione di libero
passaggio relativa al “secondo pilastro” e di fr. 31 570.50 per la metà del valore
di riscatto della nota polizza di “terzo pilastro”, pretendendo però fr. 5000.–
in liquidazione del regime dei beni.
F. Con sentenza del 12
gennaio 2012 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato il figlio E__________
alla madre, ha disciplinato le relazioni personali fra padre e figlio, ha condannato
AO 1 a versare alla moglie fr. 57 455.55 a titolo di previdenza professionale (“secondo
pilastro”), oltre a fr. 31 570.50 per la metà del valore di riscatto della polizza presso la __________
(“terzo pilastro”), ha attribuito ai coniugi in ragione di metà ciascuno i
diritti derivanti dalla polizza __________ (“terzo pilastro”) presso la __________,
ha obbligato la moglie a versare al marito fr. 5000.– in liquidazione del
regime matrimoniale, ha posto a carico di AO 1 contributi alimentari indicizzati
di fr. 1583.– mensili per E__________ (fr. 1533.– mensili dopo il 12 aprile
2012) fino alla maggiore età e di fr. 1036.– mensili per C__________ (fr.
1086.– dopo il 12 aprile 2012) senza limiti di tempo, assegni familiari non
compresi, e ha addebitato la tassa di giustizia di fr. 3000.– con le spese
alle parti nella misura di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
G. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 10
febbraio 2012 nel quale chiede che i contributi alimentari indicizzati per i
figli siano aumentati a fr. 1880.–
mensili ciascuno, assegni familiari non compresi, fino alla maggiore età o fino
al 25° compleanno “qualora i figli studiassero”. Nelle sue osservazioni
del 2 marzo 2012 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze dei Pretori in
materia di divorzio sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC). Qualora verta esclusivamente
sulle conseguenze pecuniarie del divorzio, tuttavia, l'appello è ricevibile
soltanto “se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione è di almeno 10 000
franchi” (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie la decisione del Pretore è
stata notificata al patrocinatore dell'attrice il 13 gennaio 2012, onde la tempestività
dell'impugnazione. Il valore litigioso inoltre raggiunge agevolmente la soglia di fr. 10 000.–. L'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
Litigiosi rimangono
in questa sede, come detto, i contributi alimentari per i figli. Nella sentenza
impugnata il Pretore ha definito il fabbisogno in denaro di E__________ in fr. 1583.–
mensili fino al 12 aprile 2012 e in fr. 1533.– mensili dopo di
allora sulla base della tabella 2011 correlata alle raccomandazioni pubblicate
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo.
Quanto al fabbisogno di C__________, divenuta maggiorenne in pendenza di causa,
egli ha accertato che AP 1 procedeva in rappresentanza dalla figlia conformemente
a un'autorizzazione da questa rilasciata il 5 febbraio 2011. Ciò posto, il
Pretore ha ricordato che il fabbisogno di un figlio maggiorenne non va
determinato in base alle citate raccomandazioni, bensì secondo i minimi di
esistenza del diritto esecutivo. Se non che – egli ha continuato – “da un lato C__________
fissa il suo fabbisogno in fr. 1880.– mensili, mentre, d'altro canto, il
creditore alimentare dispone a favore dei figli l'intera eccedenza” (decisione
impugnata, pag. 6 in fondo). In altri termini, il margine disponibile di AO 1
ammontando in concreto a fr. 2619.– mensili (reddito fr. 6049.–, fabbisogno minimo fr. 3430.–), dedotto il contributo
alimentare per E__________ di fr. 1583.– mensili (fr. 1533.– dopo il 12 aprile
2012) rimangono per il mantenimento di C__________ fr. 1036.– mensili (fr.
1086.
– dal 12 aprile 2012). Di conseguenza il Pretore ha fissato il contributo in
favore di lei a tale ammontare.
3.
L'appellante
sostiene che nel caso in cui i redditi dei genitori non siano sufficienti per assicurare
il fabbisogno dei figli, i genitori devono
far capo alla sostanza. E siccome dalla vendita dell'abitazione coniugale AO 1 ha incassato oltre fr. 350 000.–, gli incombe di erodere quel
capitale e di versare un contributo
alimentare di fr. 1880.–
mensili a entrambi i figli, mentre un analogo sacrificio non può essere imposto
a lei, che ha “sempre dovuto intaccare anche in modo cospicuo la propria sostanza
per far fronte al proprio debito mantenimento” (memoriale, pag. 6 in fondo). AP 1 fa valere di prestare già il suo contributo ai figli in cura e educazione, soggiungendo che nemmeno con il guadagno
potenziale di fr. 2400.– mensili imputatole dal Pretore essa è in grado
di partecipare finanziariamente al loro mantenimento, che il suo modesto
reddito la obbliga a consumare la propria sostanza già per sopperire a sé
medesima e che il mantenimento dei figli spetta “in prima analisi” al genitore
non affidatario.
Riguardo all'ammontare dei
contributi litigiosi l'appellante ribadisce che il fabbisogno in denaro di un
figlio come E__________ è, secondo la tabella 2011 correlata alle
raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale
del Canton Zurigo, di fr. 1880.– mensili, cifra che non v'è motivo di ridurre,
avendo essa rinunciato a esigere contributi alimentari per sé. C__________
avendo da parte sua “confermato la propria adesione al contributo di
mantenimento richiesto dalla madre, a valere anche dopo la maggiore età”, mal
si comprenderebbe “per quale motivo il suo fabbisogno debba essere quantificato
in maniera differente” rispetto a quello di E__________. AO 1 potendo erogare ambedue
i contributi richiesti, non si giustificherebbe dunque di ritenere prioritario
quello per il figlio minorenne. Tanto meno – epiloga l'interessata – considerando
che il margine disponibile del convenuto è di fr. 348.– mensili più alto di
quello calcolato dal Pretore, dal fabbisogno minimo dell'ex marito dovendosi
stralciare il premio di fr. 348.– mensili per un'assicurazione previdenziale
del “terzo pilastro” che non può essere riconosciuto a scapito del mantenimento
dei figli.
4.
Per quel che attiene
al contributo di mantenimento in favore di E__________, anzitutto, il Pretore è
giunto alla cifra di fr. 1583.– mensili (fr. 1533.– dopo il 12 aprile 2012)
fondandosi sull'importo di fr. 1880.– mensili previsto dalla citata
tabella 2011 (terza fascia d'età per una fratria di due), togliendo l'assegno
familiare, sostituendo il costo dell'alloggio stimato nella tabella con una
quota della locazione effettiva pagata dalla madre affidataria e riducendo del
50% i costi per cura e educazione (sentenza impugnata, pag. 6 in basso). In realtà il calcolo denota tre errori.
a) Che
i fabbisogni in denaro previsti dalle tabelle correlate alle raccomandazioni
edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton
Zurigo già comprendano l'assegno familiare (RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7), il
quale va tolto perciò dal contributo di mantenimento, è vero (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3 e 65 consid. 4.3.2). L'assegno familiare di
fr. 200.– mensili, tuttavia, è sostituito dall'assegno di formazione di fr.
250.
– mensili solo dal 16° compleanno del figlio e non già dal 15°, come reputa
il Pretore (art. 3 cpv. 1 lett. b e 5 cpv. 2 LAFam: RS 836.2). Nella
fattispecie la circostanza non incide sull'esito del giudizio, poiché fino al passaggio in giudicato degli effetti del divorzio i contributi di
mantenimento continuano a essere disciplinati dall'assetto provvisionale (RtiD
I-2006 pag. 670 in alto con richiami) o – se questo non sussiste – dalle misure
a protezione dell'unione coniugale (Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione,
n. 41 ad art. 179 CC con numerosi rinvii; Schwander
in:
Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 15 ad art. 179 CC). Certo, il giudice può far
decorrere i contributi alimentari già dal passaggio in
giudicato dello scioglimento del matrimonio (DTF 128 III 123 consid. 3b/bb), ma
ciò non è il caso in concreto. Ne segue che, avendo E__________
compiuto 16 anni il 12 aprile 2013, i contributi dovutigli prima di allora continuano
a
essere
quelli fissati dal Pretore con decreto cautelare del
29.
aprile 2011 (confermato da questa Camera con sentenza inc. 11.2011.57 del 9
aprile 2013). La svista del primo giudice rimane così senza conseguenze.
b) Non
è priva di conseguenze invece la sostituzione del costo dell'alloggio figurante
nella tabella correlata alle predette raccomandazioni con una quota
della locazione effettiva pagata dal genitore affidatario. Il principio in sé è
ineccepibile. La stima di fr. 315.– mensili prevista nella tabella 2011 va sostituita
così dalla quota di un quarto – trattandosi del secondogenito – della pigione
effettiva corrisposta da AP 1 (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen
für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). Sta di fatto che un quarto di fr. 1800.–
mensili (sentenza impugnata, pag. 7 in basso) corrisponde a fr. 450.–, non a fr.
350.
–. Il fabbisogno in denaro di E__________
risulta pertanto di fr. 1765.– mensili (fr. 1880.– meno fr. 315.–
più fr. 450.–, dedotto il menzionato assegno di formazione di fr. 250.–).
c) A
ragione l'appellante si duole altresì che il Pretore abbia considerato nel fabbisogno
in denaro del figlio solo la metà e non l'intera posta per cura e educazione
contemplata dalla tabella 2011 correlata alle raccomandazioni edite
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo
(fr. 265.– mensili). Il Pretore medesimo ha ricordato che dopo il 16°
compleanno di E__________ l'appellante avrebbe dovuto esercitare un lavoro a
tempo pieno, come prevede la giurisprudenza in
casi del genere (DTF 135 III 158 consid. 3.1 e 3.2, richiamati in DTF
137.
III 109 a metà), per quanto le abbia imputato un reddito potenziale da
attività lucrativa non superiore a fr. 2400.– mensili (decisione impugnata,
pag. 8 in alto). Se non che, dovendo lavorare a orario completo, dopo il 16°
compleanno del figlio AP 1 non può più prestare cura e educazione in natura.
Non si giustifica così di ridurre il fabbisogno in denaro di E__________. Il fatto
che l'appellante abbia rinunciato a contributi alimentari per
sé non significa in ogni modo – contrariamente a quanto essa sostiene – che il
fabbisogno in denaro del figlio vada maggiorato a fr. 1880.– mensili (sui
requisiti che presiedono a un'eventuale maggiorazione: RtiD II-2010 pag. 632
consid. 6 a 8). Il fabbisogno in denaro di E__________ va ribadito così in
fr. 1765.– mensili
5.
Relativamente
alla figlia C__________, che al momento in cui ha statuito il Pretore
frequentava il secondo anno della Scuola cantonale di commercio (sentenza impugnata,
pag. 9 a metà), il diritto al mantenimento giusta l'art. 277 cpv. 2 CC non è contestato
dal padre. E il fabbisogno di un figlio maggiorenne va calcolato – come rileva
il Pretore – in base ai minimi di esistenza previsti dal diritto esecutivo, cui
si aggiungono le spese d'alloggio, le assicurazioni obbligatorie e le spese di
formazione (Rep. 1995 pag. 153 n. 28). Invero il primo giudice non ha
determinato tale fabbisogno, limitandosi ad accertare che AO 1 deve già
corrispondere ai figli l'intera sua disponibilità mensile (decisione
impugnata, pag. 6 in fondo). Si tratta però di una motivazione che – come si
vedrà oltre (consid. 8) – non resiste alla critica. Ora, la figlia C__________
quantifica il proprio fabbisogno minimo in fr. 1880.– mensili. L'affermazione
è meramente apodittica, ma non manca di verosimiglianza ove appena si consideri
che il minimo esistenziale del diritto esecutivo ammonta, per una persona sola,
a fr. 1200.– mensili (FU 68/2009 pag. 6292), cui deve aggiungersi il
costo dell'alloggio, quello delle assicurazioni obbligatorie e
della formazione. Se al fabbisogno minimo di C__________ si aggiungono fr.
600.
– mensili per l'alloggio (in caso di comunione domestica “le spese
d'abitazione devono essere in linea di principio ripartite proporzionalmente”:
FU 68/2009 pag. 6293 in alto), pari a un terzo dei fr. 1800.– mensili pagati
dalla madre a titolo di locazione (somma che tra l’altro il Pretore ha
giustamente dedotto dal fabbisogno minimo della madre), e una stima di fr.
200.
– mensili per il premio della cassa malati, il fabbisogno minimo eccede già
fr. 1880.– mensili. Da esso va tolto, comunque sia, l'assegno di
formazione che spetta alla figlia (fr. 250.– mensili). Ne segue che il fabbisogno
minimo di C__________ risulta di fr. 1630.– mensili.
6.
Accertato
nelle circostanze descritte che il figlio E__________ ha uno scoperto di fr.
1765.
– mensili sul proprio fabbisogno in denaro e la figlia C__________ uno scoperto
di fr. 1630.– mensili sul proprio fabbisogno minimo, rimane da stabilire
l'entità dei contributi alimentari a carico di AO 1. Il Pretore ha rammentato con
pertinenza che ogni genitore deve contribuire al mantenimento dei figli secondo
le sue possibilità, tenendo conto “della partecipazione del genitore che ha la
cura del figlio alle cure di costui” (art. 285 cpv. 1 CC). In concreto
l'appellante non ha disponibilità sul fronte delle entrate. Con un reddito
(ipotetico) di fr. 2400.– da attività lucrativa a tempo pieno, essa non riesce nemmeno
a finanziare il proprio fabbisogno minimo di fr. 2717.– mensili (decisione
impugnata, pag. 9 in alto), seppure quest'ultimo vada rettificato in fr. 2617.–
mensili (il costo dell’alloggio compreso nel fabbisogno in denaro di E__________
ammonta a fr. 450.–, non a fr. 350.– mensili: sopra, consid. 4b). AO 1 da parte sua ha un reddito da attività lucrativa
di fr. 5442.– per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 3430.–, onde un
margine disponibile di oltre fr. 2000.– mensili. Può
sovvenire appieno, di conseguenza, al fabbisogno in denaro di E__________, la
cui spettanza è prioritaria rispetto a quella per la sorella maggiorenne (DTF
132.
III 211 consid. 2.3), e non v'è ragione perché non debba erogare al figlio
un contributo alimentare di fr. 1765.– mensili.
7.
Rimane
da determinare quanto AO 1 possa essere tenuto a corrispondere per la figlia
maggiorenne, il cui fabbisogno minimo è di fr. 1630.– mensili. Al di lei mantenimento
intanto egli può contribuire con quanto gli rimane del reddito da attività lucrativa
(fr. 247.– mensili). L'appellante sostiene che in
realtà tale rimanenza è più elevata, dovendosi espungere dal fabbisogno minimo dell'ex
marito il premio di fr. 348.– mensili da lui pagato per una polizza
previdenziale del “terzo pilastro”, ma una severità del genere è fuori luogo.
Come la stessa appellante riconosce, il genitore che deve sostentare un figlio
maggiorenne in forza dell'art. 277 cpv. 2 CC ha diritto di conservare un agio
del 20% sul proprio fabbisogno minimo (DTF 132 III 211
consid. 2.3). E l'agio del 20% cui AO 1 ha diritto nei confronti di C__________ eccede di gran lunga l'ammontare di fr. 348.– mensili da lui versati per il
noto premio assicurativo. Non è il caso perciò di stralciare tale voce di spesa
dal fabbisogno minimo di lui.
Al
reddito da attività lucrativa di fr. 247.– mensili va cumulato il reddito che genera
il ricavo della vendita dell'abitazione coniugale con terreno annesso, che nel
settembre del 2010 ha fruttato a AO 1 fr. 364 197.– (sentenza impugnata,
pag. 8 a metà). Il Pretore ha stimato un rendimento del 2% sull'intero ricavo,
ma ciò non è sostenibile, ove appena si consideri che con decreto cautelare del
29.
aprile 2011 (confermato da questa Camera con sentenza
inc. 11.2011.57 del 9 aprile 2013) lo stesso Pretore
aveva obbligato il marito a versare contributi per i figli superiori alla di
lui disponibilità mensile (per la metà di fr. 582.– mensili complessivi:
I CCA, sentenza inc. 11.2011.57 del 9 aprile 2013, consid. 2), di modo che
dopo di allora AO 1 ha dovuto erodere quasi fr. 300.– di sostanza ogni mese. Quanto
al tasso del 2% che questa Camera applicava alla presumibile resa di capitali, esso
appare ormai eccessivo, anche il saggio d'interesse minimo sugli averi di
vecchiaia giusta l'art. 12 OPP 2 (cui si riferiva
appunto la giurisprudenza: I CCA, sentenza inc. 11.2009.88 del 31
luglio 2012, consid. 5b) essendo stato ridotto dal 1° gennaio 2012 all'1.5% (RU
2011.
pag. 5035). Si può presumere, certo, che AO 1 possa investire a medio
termine almeno fr. 300 000.–, ottenendo un reddito di fr. 375.– mensili. Alla figlia
egli non può versare in ogni modo, pur facendo capo a tutti suoi redditi, più
di fr. 622.– mensili.
8.
Da
parte sua l'appellante ha ricevuto dalla vendita dell'abitazione coniugale con
terreno annesso, nel settembre del 2010, non solo fr. 175 167.– su un conto
presso la Banca __________ (doc. I, pag. 7 in fondo), come ha ritenuto il Pretore cadendo in un equivoco (sentenza impugnata, pag. 8 a metà), ma anche
fr. 174 999.– su un conto presso la Banca __________ (doc. M). In altri termini,
dalla vendita dell'abitazione coniugale e del terreno annesso i coniugi hanno
profittato sostanzialmente nella stessa misura, tant'è che nella petizione
l'appellante riconosceva come “vero che la moglie ha ricevuto analoga
liquidazione” (pag. 5, penultimo capoverso).
Certo, in
corso di causa AP 1 ha dovuto attingere più del marito alla sostanza, poiché
lavorando al 50% con un reddito di fr. 1400.– mensili (sentenza impugnata, pag.
8.
in fondo) essa necessitava ancora di fr. 1300.– mensili per coprire il
proprio fabbisogno minimo di fr. 2717.–. Tale situazione in ogni modo è mutata con
il 16° compleanno di E__________ (12 aprile 2013), l'appellante
potendo guadagnare da quel momento fr. 2400.– mensili con un'attività a
tempo pieno (sentenza impugnata, pag. 8), ciò che ha ridotto il suo disavanzo a fr. 217.– mensili (reddito di fr.
2400.
– meno il fabbisogno minimo di fr. 2617.–). Fino al 29 aprile 2011 inoltre,
quando il Pretore ha aumentato in via provvisionale il contributo alimentare
per C__________ ed E__________, l'appellante si è trovata a colmare l'intero
ammanco – e non solo la metà dell'ammanco – nel fabbisogno in denaro dei figli
(di fr. 582.– mensili complessivi). Ciò premesso, si può ragionevolmente esigere
nondimeno ch'essa possa investire a medio termine almeno fr. 250 000.–, ciò che le permette
di ottenere fr. 312.50 mensili. Ciò le permette di sussidiare con fr.
100.
– mensili il fabbisogno minimo di C__________.
9.
Quando
deve fissare contributi di mantenimento e i redditi (effettivi o ipotetici) dei
genitori non bastano per coprire il fabbisogno dei figli, il giudice obbliga i
genitori a intaccare la rispettiva sostanza, non esclusi eventuali beni propri.
Il Pretore sembra supporre che ciò non valga nel caso di contributi alimentari
per figli maggiorenni, ma tale opinione non trova riscontro in dottrina né in
giurisprudenza. Ove i genitori siano tenuti a consumare la sostanza, nondimeno,
il giudice deve rispettare la parità di trattamento, nel senso che non deve obbligare
un coniuge a consumare la propria sostanza se non esige un sacrificio analogo
anche dall'altro, salvo che quest'ultimo sia sprovvisto di sostanza (sentenza
del Tribunale federale 5A_687/2011 del 17 aprile 2012, consid. 5.1 con numerosi
richiami, in particolare alla sentenza pubblicata in DTF 129 III 7 consid.
3.1
).
Nella
fattispecie il fabbisogno minimo di C__________ presenta uno scoperto di circa
fr. 900.– mensili (fr. 1630.– meno fr. 722.– che padre e madre sono in
grado di stanziare grazie ai propri redditi). Entrambi i genitori vanno quindi chiamati
a colmarlo facendo capo alla rispettiva sostanza con analogo sforzo. Si conviene
che in pendenza di causa AP 1 ha dovuto attingere più del marito a quanto
ricavato, nel settembre del 2010, della vendita dell'abitazione coniugale con
terreno annesso. Considerato l'ammontare della somma riscossa (circa fr. 350 000.– ogni coniuge),
tuttavia, l'intervenuto consumo non è tale da giustificare una
partecipazione impari dei genitori al mantenimento della figlia. In ultima
analisi l'appellante va tenuta così a finanziare il fabbisogno minimo della
figlia prelevando dalla propria sostanza fr. 450.– mensili e AO 1 va
condannato a fare altrettanto, con obbligo di versare alla figlia un contributo
alimentare di fr. 1070.– mensili arrotondati (fr. 622.– dal reddito,
fr. 450.– dalla sostanza). Non avendo egli impugnato, tuttavia, il
contributo alimentare stabilito dal Pretore in fr. 1086.– mensili, questa Camera
non può intervenire al riguardo, come non può intervenire d'ufficio sulla
durata del contributo alimentare, che il Pretore non ha fissato. Dandosi
contestazioni al riguardo, incomberà a AO 1 rivolgersi al Pretore perché ne
fissi la scadenza.
10.
Le spese del giudizio
odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).
L'appellante chiedeva un contributo alimentare di fr. 1880.– mensile per
ciascun figlio, assegni familiari non compresi, rispetto ai contributi
alimentari di fr. 1533.– mensili per E__________ e di fr. 1086.– mensili
per C__________ fissati dal Pretore (i contributi di mantenimento stabiliti dal
Pretore fino al 12 aprile 2012 sono superati: consid. 4a). Ottiene un contributo
alimentare per E__________ di fr. 1765.– mensili e vede confermare quello per C__________
di fr. 1086.– mensili. Si giustifica così che sopporti quattro quinti degli
oneri processuali, il resto andando a carico di AO 1. Per quel
che è delle ripetibili, quest'ultimo avrebbe diritto a un'indennità d'inconvenienza
(ridotta) ove la stesura delle osservazioni all'appello gli avesse cagionato
particolari costi oppure apprezzabile dispendio di tempo o perdite di guadagno.
A parte il fatto però che non ha chiesto alcuna indennità, l'interessato ha potuto
redigere il memoriale (di tre pagine) da sé, senza incontrare disagi d'ordine
professionale né affrontare esborsi di rilievo. Il sindacato odierno non incide
apprezzabilmente, invece, sul dispositivo in materia di spese (ripartite a metà)
e ripetibili (compensate) della decisione pretorile, che può rimanere invariato.
11.
Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso
sotto il profilo raggiunge sicuramente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo n. 7 della sentenza impugnata è così
riformato:
AO 1 è tenuto a versare i
seguenti contributi di mantenimento in via anticipata entro il 5 di ogni mese:
fr. 1765.– a AP 1 per il
figlio E__________ e
fr.
1086.– alla figlia C__________.
Per
il resto il dispositivo n. 7 della decisione impugnata rimane invariato.
2. Le spese processuali di
appello, di fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per quattro
quinti a carico di quest'ultima e per il resto a carico di AP 1.
3. Intimazione:
–
;
–
.
Comunicazione:
– C__________ __________;
– E__________ __________.
– Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6;
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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