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Decisione

11.2012.14

Divorzio: contributi alimentari per figlio minorenne e figlia maggiorenne

19 aprile 2013Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i figli, la moglie avendo rinunciato a contributi per sé, e la liquidazione del

regime matrimoniale, questioni demandate alla decisione del giudice.

D. Le

parti essendo state chiamate il 25 gennaio 2011 a esprimersi sui punti controversi, nel suo memoriale del 3 febbraio 2011 AP 1 ha sollecitato un contributo alimentare indicizzato di fr. 1880.– mensili per ogni figlio sino alla

maggiore età o al 25° anno d'età in caso di studi superiori, la metà della

prestazione di libero passaggio relativa al “secondo pilastro” riscossa dal

marito e la metà del valore di riscatto della menzionata polizza di “terzo pilastro”

(almeno fr. 32 000.–), oltre a fr. 1000.– in liquidazione del regime dei beni e a

fr. 431.– di spese straordinarie per i figli. Nel proprio memoriale del 4

febbraio 2011 AO 1 ha offerto una volta ancora un contributo alimentare

indicizzato di fr. 1000.– mensili per ogni figlio sino alla maggiore età e

la metà del valore di riscatto della ripetuta polizza del “terzo pilastro”, rivendicando

una somma pari alla metà del valore dei mobili di cui la moglie era divenuta proprietaria

in seguito alla separazione.

E. Esperita

l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a

memoriali conclusivi. Nel proprio, del 21 ottobre 2011, AP 1 ha mantenuto sostanzialmente le sue domande, chiedendo un contributo alimentare di fr. 1880.–

mensili indicizzati per ogni figlio (la primogenita, divenuta maggiorenne il 17

luglio 2011, avendola autorizzata ad agire in sua vece) sino alla maggiore età

o al 25° anno d'età in caso di studi superiori, la metà della prestazione di

libero passaggio relativa al “secondo pilastro” riscossa dal marito (fr. 57 455.55) e la metà

del valore di riscatto della menzionata

polizza di “terzo pilastro” (fr. 31 570.50), oltre a fr.

5000.– in liquidazione del regime dei beni e alla metà di “tutti i diritti”

relativi a una “polizza vincolata __________, valuta 19 agosto 2010”. Nel suo allegato conclusivo del 4 ottobre 2011 AO 1 ha offerto un contributo alimentare di fr. 1161.50

mensili per ogni figlio (ridotti a fr. 1136.50 dopo il 16° compleanno), il

versamento alla moglie di fr. 57

455.55 per la metà della prestazione di libero

passaggio relativa al “secondo pilastro” e di fr. 31 570.50 per la metà del valore

di riscatto della nota polizza di “terzo pilastro”, pretendendo però fr. 5000.–

in liquidazione del regime dei beni.

F. Con sentenza del 12

gennaio 2012 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato il figlio E__________

alla madre, ha disciplinato le relazioni personali fra padre e figlio, ha condannato

AO 1 a versare alla moglie fr. 57 455.55 a titolo di previdenza professionale (“secondo

pilastro”), oltre a fr. 31 570.50 per la metà del valore di riscatto della polizza presso la __________

(“terzo pilastro”), ha attribuito ai coniugi in ragione di metà ciascuno i

diritti derivanti dalla polizza __________ (“terzo pilastro”) presso la __________,

ha obbligato la moglie a versare al marito fr. 5000.– in liquidazione del

regime matrimoniale, ha posto a carico di AO 1 contributi alimentari indicizzati

di fr. 1583.– mensili per E__________ (fr. 1533.– mensili dopo il 12 aprile

2012) fino alla maggiore età e di fr. 1036.– mensili per C__________ (fr.

1086.– dopo il 12 aprile 2012) senza limiti di tempo, assegni familiari non

compresi, e ha addebitato la tassa di giustizia di fr. 3000.– con le spese

alle parti nella misura di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

G. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 10

febbraio 2012 nel quale chiede che i contributi alimentari indicizzati per i

figli siano aumentati a fr. 1880.–

mensili ciascuno, assegni familiari non compresi, fino alla maggiore età o fino

al 25° compleanno “qualora i figli studias­sero”. Nelle sue osservazioni

del 2 marzo 2012 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze dei Pretori in

materia di divorzio sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC). Qualora verta esclusivamente

sulle conseguenze pecuniarie del divorzio, tuttavia, l'appello è ricevibile

soltanto “se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione rico­nosciuta

nella decisione è di almeno 10 000

franchi” (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie la decisione del Pretore è

stata notificata al patrocinatore dell'attrice il 13 gennaio 2012, onde la tempestività

dell'impugnazione. Il valore litigioso inoltre raggiunge agevolmente la soglia di fr. 10 000.–. L'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

Litigiosi rimangono

in questa sede, come detto, i contributi alimentari per i figli. Nella sentenza

impugnata il Pretore ha definito il fabbisogno in denaro di E__________ in fr. 1583.–

mensili fino al 12 apri­le 2012 e in fr. 1533.– mensili dopo di

allora sulla base della tabella 2011 correlata alle raccomandazioni pubblicate

dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo.

Quanto al fabbisogno di C__________, divenuta maggiorenne in pendenza di causa,

egli ha accertato che AP 1 procedeva in rappresentanza dalla figlia conformemente

a un'autorizzazione da questa rilasciata il 5 febbraio 2011. Ciò posto, il

Pretore ha ricordato che il fabbisogno di un figlio maggiorenne non va

determinato in base alle citate raccomandazioni, bensì secondo i minimi di

esistenza del diritto esecutivo. Se non che – egli ha continuato – “da un lato C__________

fissa il suo fabbisogno in fr. 1880.– mensili, mentre, d'altro canto, il

creditore alimentare dispone a favore dei figli l'intera eccedenza” (decisione

impugnata, pag. 6 in fondo). In altri termini, il margine disponibile di AO 1

ammontando in concreto a fr. 2619.– mensili (reddito fr. 6049.–, fabbisogno minimo fr. 3430.–), dedotto il contributo

alimentare per E__________ di fr. 1583.– mensili (fr. 1533.– dopo il 12 aprile

2012) rimangono per il mantenimento di C__________ fr. 1036.– mensili (fr.

1086.

– dal 12 aprile 2012). Di conseguenza il Pretore ha fissato il contributo in

favore di lei a tale ammontare.

3.

L'appellante

sostiene che nel caso in cui i redditi dei genitori non siano sufficienti per assicurare

il fabbisogno dei figli, i genitori devono

far capo alla sostanza. E siccome dalla vendita dell'abitazione coniugale AO 1 ha incassato oltre fr. 350 000.–, gli incombe di erodere quel

capitale e di versare un contri­buto

alimentare di fr. 1880.–

mensili a entrambi i figli, mentre un analogo sacrificio non può essere imposto

a lei, che ha “sempre dovuto intaccare anche in modo cospicuo la propria sostanza

per far fronte al proprio debito mantenimento” (me­moriale, pag. 6 in fondo). AP 1 fa valere di prestare già il suo contri­buto ai figli in cura e educazione, soggiungendo che nemmeno con il guadagno

potenziale di fr. 2400.– mensili imputatole dal Pretore essa è in grado

di partecipare finanziariamente al loro mantenimento, che il suo modesto

reddito la obbliga a consumare la propria sostanza già per sopperire a sé

medesima e che il mantenimento dei figli spetta “in prima analisi” al genitore

non affidatario.

Riguardo all'ammontare dei

contributi litigiosi l'appellante ribadisce che il fabbisogno in denaro di un

figlio come E__________ è, secondo la tabella 2011 correlata alle

raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale

del Canton Zurigo, di fr. 1880.– mensili, cifra che non v'è motivo di ridurre,

avendo essa rinunciato a esigere contributi alimentari per sé. C__________

avendo da parte sua “confermato la propria adesione al contributo di

mantenimento richiesto dalla madre, a valere anche dopo la maggiore età”, mal

si comprenderebbe “per quale motivo il suo fabbisogno debba essere quantificato

in maniera differente” rispetto a quello di E__________. AO 1 potendo erogare ambedue

i contributi richiesti, non si giustificherebbe dunque di ritenere prioritario

quello per il figlio minorenne. Tanto meno – epiloga l'interessata – considerando

che il margine disponibile del convenuto è di fr. 348.– mensili più alto di

quello calcolato dal Pretore, dal fabbisogno minimo dell'ex marito dovendosi

stralciare il premio di fr. 348.– mensili per un'assicurazione previdenziale

del “terzo pilastro” che non può essere riconosciuto a scapito del mantenimento

dei figli.

4.

Per quel che attiene

al contributo di mantenimento in favore di E__________, anzitutto, il Pretore è

giunto alla cifra di fr. 1583.– mensili (fr. 1533.– dopo il 12 aprile 2012)

fondandosi sull'importo di fr. 1880.– mensili previsto dalla citata

tabella 2011 (terza fascia d'età per una fratria di due), togliendo l'assegno

familiare, sostituendo il costo dell'alloggio stimato nella tabella con una

quota della locazione effettiva pagata dalla madre affidataria e riducendo del

50% i costi per cura e educazione (sentenza impugnata, pag. 6 in basso). In realtà il calcolo denota tre errori.

a) Che

i fabbisogni in denaro previsti dalle tabelle correlate alle raccomandazioni

edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton

Zurigo già comprendano l'assegno familiare (RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7), il

quale va tolto perciò dal contributo di mantenimento, è vero (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3 e 65 consid. 4.3.2). L'assegno familiare di

fr. 200.– mensili, tuttavia, è sostituito dall'assegno di formazione di fr.

250.

– mensili solo dal 16° compleanno del figlio e non già dal 15°, come reputa

il Pretore (art. 3 cpv. 1 lett. b e 5 cpv. 2 LAFam: RS 836.2). Nella

fattispecie la circostanza non incide sull'esito del giudizio, poiché fino al passaggio in giudicato degli effetti del divorzio i contributi di

mantenimento continuano a essere disciplinati dall'assetto provvisionale (RtiD

I-2006 pag. 670 in alto con richiami) o – se questo non sussiste – dalle misure

a protezione dell'unione coniugale (Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione,

n. 41 ad art. 179 CC con numerosi rinvii; Schwander

in:

Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 15 ad art. 179 CC). Certo, il giudice può far

decorrere i contributi alimentari già dal passaggio in

giudicato dello scioglimento del matrimonio (DTF 128 III 123 consid. 3b/bb), ma

ciò non è il caso in concreto. Ne segue che, avendo E__________

compiuto 16 anni il 12 aprile 2013, i contributi dovutigli prima di allora continuano

a

essere

quelli fissati dal Pretore con decreto cautelare del

29.

aprile 2011 (confermato da questa Camera con sentenza inc. 11.2011.57 del 9

aprile 2013). La svista del primo giudice rimane così senza conseguenze.

b) Non

è priva di conseguenze invece la sostituzione del costo dell'alloggio figurante

nella tabella correlata alle predette raccomandazioni con una quota

della locazione effettiva pagata dal genitore affidatario. Il principio in sé è

ineccepibile. La stima di fr. 315.– mensili prevista nella tabella 2011 va sostituita

così dalla quota di un quarto – trattandosi del secondogenito – della pigione

effettiva corrisposta da AP 1 (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhalts­beiträ­gen

für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). Sta di fatto che un quarto di fr. 1800.–

mensili (sentenza impugnata, pag. 7 in basso) corrisponde a fr. 450.–, non a fr.

350.

–. Il fabbisogno in denaro di E__________

risulta pertanto di fr. 1765.– mensili (fr. 1880.– meno fr. 315.–

più fr. 450.–, dedotto il menzionato assegno di formazione di fr. 250.–).

c) A

ragione l'appellante si duole altresì che il Pretore abbia considerato nel fabbisogno

in denaro del figlio solo la metà e non l'intera posta per cura e educazione

contemplata dalla tabella 2011 correlata alle raccomandazioni edite

dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo

(fr. 265.– mensili). Il Pretore medesimo ha ricordato che dopo il 16°

compleanno di E__________ l'appellante avrebbe dovuto esercitare un lavoro a

tempo pieno, come prevede la giurisprudenza in

casi del genere (DTF 135 III 158 consid. 3.1 e 3.2, richiamati in DTF

137.

III 109 a metà), per quanto le abbia imputato un reddito potenziale da

attività lucrativa non superiore a fr. 2400.– mensili (decisione impugnata,

pag. 8 in alto). Se non che, dovendo lavorare a orario completo, dopo il 16°

compleanno del figlio AP 1 non può più prestare cura e educazione in natura.

Non si giustifica così di ridurre il fabbisogno in denaro di E__________. Il fatto

che l'appellante abbia rinunciato a contributi alimentari per

sé non significa in ogni modo – contrariamente a quanto essa sostiene – che il

fabbisogno in denaro del figlio vada maggiorato a fr. 1880.– mensili (sui

requisiti che presiedono a un'eventuale mag­gio­razione: RtiD II-2010 pag. 632

consid. 6 a 8). Il fabbisogno in denaro di E__________ va ribadito così in

fr. 1765.– mensili

5.

Relativamente

alla figlia C__________, che al momento in cui ha statuito il Pretore

frequentava il secondo anno della Scuola cantonale di commercio (sentenza impugnata,

pag. 9 a metà), il diritto al mantenimento giusta l'art. 277 cpv. 2 CC non è contestato

dal padre. E il fabbisogno di un figlio maggiorenne va calcolato – come rileva

il Pretore – in base ai minimi di esistenza previsti dal diritto esecutivo, cui

si aggiungono le spese d'alloggio, le assicurazioni obbligatorie e le spese di

formazione (Rep. 1995 pag. 153 n. 28). Invero il primo giudice non ha

determinato tale fabbisogno, limitandosi ad accertare che AO 1 deve già

corrispondere ai figli l'intera sua disponibilità mensile (decisione

impugnata, pag. 6 in fondo). Si tratta però di una motivazione che – come si

vedrà oltre (consid. 8) – non resiste alla critica. Ora, la figlia C__________

quantifica il proprio fabbisogno minimo in fr. 1880.– mensili. L'affermazione

è meramente apodittica, ma non manca di verosimiglianza ove appena si consideri

che il minimo esistenziale del diritto esecutivo ammonta, per una persona sola,

a fr. 1200.– men­sili (FU 68/2009 pag. 6292), cui deve aggiungersi il

costo dell'alloggio, quello delle assicurazioni obbligatorie e

della formazione. Se al fabbisogno minimo di C__________ si aggiungono fr.

600.

– mensili per l'alloggio (in caso di comunione domestica “le spese

d'abitazione devono essere in linea di principio ripartite proporzionalmente”:

FU 68/2009 pag. 6293 in alto), pari a un terzo dei fr. 1800.– mensili pagati

dalla madre a titolo di locazione (somma che tra l’altro il Pretore ha

giustamente dedotto dal fabbisogno minimo della madre), e una stima di fr.

200.

– mensili per il premio della cassa malati, il fabbisogno minimo eccede già

fr. 1880.– mensili. Da esso va tolto, comunque sia, l'assegno di

formazione che spetta alla figlia (fr. 250.– mensili). Ne segue che il fabbisogno

minimo di C__________ risulta di fr. 1630.– mensili.

6.

Accertato

nelle circostanze descritte che il figlio E__________ ha uno scoperto di fr.

1765.

– mensili sul proprio fabbisogno in denaro e la figlia C__________ uno scoperto

di fr. 1630.– mensili sul proprio fabbisogno minimo, rimane da stabilire

l'entità dei contributi alimentari a carico di AO 1. Il Pretore ha rammentato con

pertinenza che ogni genitore deve contribuire al mantenimento dei figli secondo

le sue possibilità, tenendo conto “della partecipazione del genitore che ha la

cura del figlio alle cure di costui” (art. 285 cpv. 1 CC). In concreto

l'appellante non ha disponibilità sul fronte delle entrate. Con un reddito

(ipotetico) di fr. 2400.– da attività lucrativa a tempo pieno, essa non riesce nemmeno

a finanziare il proprio fabbisogno minimo di fr. 2717.– mensili (decisione

impugnata, pag. 9 in alto), seppure quest'ultimo vada rettificato in fr. 2617.–

mensili (il costo dell’alloggio compreso nel fabbisogno in denaro di E__________

ammonta a fr. 450.–, non a fr. 350.– mensili: sopra, consid. 4b). AO 1 da parte sua ha un reddito da attività lucrativa

di fr. 5442.– per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 3430.–, onde un

margine disponibile di oltre fr. 2000.– mensili. Può

sovvenire appieno, di conseguenza, al fabbisogno in denaro di E__________, la

cui spettanza è prioritaria rispetto a quella per la sorella maggiorenne (DTF

132.

III 211 consid. 2.3), e non v'è ragione perché non debba erogare al figlio

un contributo alimentare di fr. 1765.– mensili.

7.

Rimane

da determinare quanto AO 1 possa essere tenuto a corrispondere per la figlia

maggiorenne, il cui fabbisogno minimo è di fr. 1630.– mensili. Al di lei mantenimento

intanto egli può contribuire con quanto gli rimane del reddito da attività lucrativa

(fr. 247.– mensili). L'appellante sostiene che in

realtà tale rimanenza è più elevata, dovendosi espungere dal fabbisogno minimo dell'ex

marito il premio di fr. 348.– mensili da lui pagato per una polizza

previdenziale del “terzo pilastro”, ma una severità del genere è fuori luogo.

Come la stessa appellante riconosce, il genitore che deve sostentare un figlio

maggiorenne in forza dell'art. 277 cpv. 2 CC ha diritto di conservare un agio

del 20% sul proprio fabbisogno minimo (DTF 132 III 211

consid. 2.3). E l'agio del 20% cui AO 1 ha diritto nei confronti di C__________ eccede di gran lunga l'ammontare di fr. 348.– mensili da lui versati per il

noto premio assicurativo. Non è il caso perciò di stralciare tale voce di spesa

dal fabbisogno minimo di lui.

Al

reddito da attività lucrativa di fr. 247.– mensili va cumulato il reddito che genera

il ricavo della vendita dell'abitazione coniugale con terreno annesso, che nel

settembre del 2010 ha fruttato a AO 1 fr. 364 197.– (sentenza impugnata,

pag. 8 a metà). Il Pretore ha stimato un rendimento del 2% sull'intero ricavo,

ma ciò non è sostenibile, ove appena si consideri che con decreto cautelare del

29.

aprile 2011 (confermato da questa Camera con sentenza

inc. 11.2011.57 del 9 aprile 2013) lo stesso Pretore

aveva obbligato il marito a versare contributi per i figli superiori alla di

lui disponibilità mensile (per la metà di fr. 582.– mensili complessivi:

I CCA, sentenza inc. 11.2011.57 del 9 aprile 2013, consid. 2), di modo che

dopo di allora AO 1 ha dovuto erodere quasi fr. 300.– di sostanza ogni mese. Quanto

al tasso del 2% che questa Camera applicava alla presumibile resa di capitali, esso

appare ormai eccessivo, anche il saggio d'interesse minimo sugli averi di

vecchiaia giusta l'art. 12 OPP 2 (cui si riferiva

appunto la giurisprudenza: I CCA, sentenza inc. 11.2009.88 del 31

luglio 2012, consid. 5b) essendo stato ridotto dal 1° gennaio 2012 all'1.5% (RU

2011.

pag. 5035). Si può presumere, certo, che AO 1 possa investire a medio

termine almeno fr. 300 000.–, ottenendo un reddito di fr. 375.– mensili. Alla figlia

egli non può versare in ogni modo, pur facendo capo a tutti suoi redditi, più

di fr. 622.– mensili.

8.

Da

parte sua l'appellante ha ricevuto dalla vendita dell'abitazione coniugale con

terreno annesso, nel settembre del 2010, non solo fr. 175 167.– su un conto

presso la Banca __________ (doc. I, pag. 7 in fondo), come ha ritenuto il Pretore cadendo in un equivoco (sentenza impugnata, pag. 8 a metà), ma anche

fr. 174 999.– su un conto presso la Banca __________ (doc. M). In altri ter­mini,

dalla vendita dell'abitazione coniugale e del terreno annesso i coniugi hanno

profittato sostanzialmente nella stessa misura, tant'è che nella petizione

l'appellante riconosceva come “vero che la moglie ha ricevuto analoga

liquidazione” (pag. 5, penultimo capoverso).

Certo, in

corso di causa AP 1 ha dovuto attin­gere più del marito alla sostanza, poiché

lavorando al 50% con un reddito di fr. 1400.– mensili (sentenza impugnata, pag.

8.

in fondo) essa necessitava ancora di fr. 1300.– mensili per coprire il

proprio fabbisogno minimo di fr. 2717.–. Tale situazione in ogni modo è mutata con

il 16° com­plean­no di E__________ (12 aprile 2013), l'appellante

potendo guadagnare da quel momento fr. 2400.– mensili con un'attività a

tempo pieno (sentenza impugnata, pag. 8), ciò che ha ridotto il suo disavanzo a fr. 217.– mensili (reddito di fr.

2400.

– meno il fabbisogno minimo di fr. 2617.–). Fino al 29 aprile 2011 inoltre,

quando il Pretore ha aumentato in via provvisionale il contributo alimentare

per C__________ ed E__________, l'appellante si è trovata a colmare l'intero

ammanco – e non solo la metà dell'ammanco – nel fabbisogno in denaro dei figli

(di fr. 582.– mensili complessivi). Ciò premesso, si può ragionevolmente esigere

nondimeno ch'essa possa investire a medio termine almeno fr. 250 000.–, ciò che le permette

di ottenere fr. 312.50 mensili. Ciò le permette di sussidiare con fr.

100.

– mensili il fabbisogno minimo di C__________.

9.

Quando

deve fissare contributi di mantenimento e i redditi (effettivi o ipotetici) dei

genitori non bastano per coprire il fabbisogno dei figli, il giudice obbliga i

genitori a intaccare la rispettiva sostanza, non esclusi eventuali beni propri.

Il Pretore sembra supporre che ciò non valga nel caso di contributi alimentari

per figli maggiorenni, ma tale opinione non trova riscontro in dottrina né in

giurisprudenza. Ove i genitori siano tenuti a consumare la sostanza, nondimeno,

il giudice deve rispettare la parità di trattamento, nel senso che non deve obbligare

un coniuge a consu­mare la propria sostanza se non esige un sacrificio analogo

anche dall'altro, salvo che quest'ultimo sia sprovvisto di sostanza (sentenza

del Tribunale federale 5A_687/2011 del 17 aprile 2012, consid. 5.1 con numerosi

richiami, in particolare alla sentenza pubblicata in DTF 129 III 7 consid.

3.1

).

Nella

fattispecie il fabbisogno minimo di C__________ presenta uno scoperto di circa

fr. 900.– mensili (fr. 1630.– meno fr. 722.– che padre e madre sono in

grado di stanziare grazie ai propri redditi). Entrambi i genitori vanno quindi chiamati

a colmarlo facendo capo alla rispettiva sostanza con analogo sforzo. Si conviene

che in pendenza di causa AP 1 ha dovuto attingere più del marito a quanto

ricavato, nel settembre del 2010, della vendita dell'abitazione coniugale con

terreno annesso. Considerato l'ammontare della somma riscossa (circa fr. 350 000.– ogni coniuge),

tuttavia, l'intervenuto consumo non è tale da giustificare una

partecipazione impari dei genitori al mantenimento della figlia. In ultima

analisi l'appellante va tenuta così a finanziare il fabbisogno minimo della

figlia prelevando dalla propria sostanza fr. 450.– men­sili e AO 1 va

condannato a fare altrettanto, con obbligo di versare alla figlia un contributo

alimentare di fr. 1070.– mensili arrotondati (fr. 622.– dal reddito,

fr. 450.– dalla sostanza). Non avendo egli impugnato, tuttavia, il

contributo alimentare stabilito dal Pretore in fr. 1086.– mensili, questa Camera

non può intervenire al riguardo, come non può intervenire d'ufficio sulla

durata del contributo alimentare, che il Pretore non ha fissato. Dandosi

contestazioni al riguardo, incomberà a AO 1 rivolgersi al Pretore perché ne

fissi la scadenza.

10.

Le spese del giudizio

odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).

L'appellante chiedeva un contributo alimentare di fr. 1880.– mensile per

ciascun figlio, assegni familiari non compresi, rispetto ai contributi

alimentari di fr. 1533.– mensili per E__________ e di fr. 1086.– mensili

per C__________ fissati dal Pretore (i contributi di mantenimento stabiliti dal

Pretore fino al 12 aprile 2012 sono superati: consid. 4a). Ottiene un contributo

alimentare per E__________ di fr. 1765.– mensili e vede confermare quello per C__________

di fr. 1086.– mensili. Si giustifica così che sopporti quattro quinti degli

oneri processuali, il resto andando a carico di AO 1. Per quel

che è delle ripetibili, quest'ultimo avrebbe diritto a un'indennità d'inconvenienza

(ridotta) ove la stesura delle osservazioni all'appello gli avesse cagionato

particolari costi oppure apprezzabile dispendio di tempo o perdite di guadagno.

A parte il fatto però che non ha chiesto alcuna indennità, l'interessato ha potuto

redigere il memoriale (di tre pagine) da sé, senza incontrare disagi d'ordine

professionale né affrontare esborsi di rilievo. Il sindacato odierno non incide

apprezzabilmente, invece, sul dispositivo in materia di spese (ripartite a metà)

e ripetibili (compensate) della decisione pretorile, che può rimanere invariato.

11.

Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso

sotto il profilo raggiunge sicuramente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che il dispositivo n. 7 della sentenza impugnata è così

riformato:

AO 1 è tenuto a versare i

seguenti contributi di mantenimento in via anticipata entro il 5 di ogni mese:

fr. 1765.– a AP 1 per il

figlio E__________ e

fr.

1086.– alla figlia C__________.

Per

il resto il dispositivo n. 7 della decisione impugnata rimane invariato.

2. Le spese processuali di

appello, di fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per quattro

quinti a carico di quest'ultima e per il resto a carico di AP 1.

3. Intimazione:

;

.

Comunicazione:

– C__________ __________;

– E__________ __________.

– Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6;

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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