11.2012.141
Istanza volta a far modificare una decisione di ritorno
6 novembre 2012Italiano10 min
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Numero d'incarto:
11.2012.141
Data decisione, Autorità:
06.11.2012, ICCA
Ricorso:
TF,5A_847/2012, 17.12.2012
Titolo:
Istanza volta a far modificare una decisione di ritorno
RAPIMENTO INTERNAZIONALE DEI MINORI
art. 13 LF-RMA
Incarto n.
11.2012.141
Lugano,
6 novembre
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Billia
sedente per giudicare sull'istanza del 30 ottobre 2012
presentata da
CV 1
(patrocinata dall'avv. PA 1, )
per ottenere la modifica della sentenza
emanata il 13 luglio 2012 da questa Camera nella causa inc. 10.2012.5
(rapimento internazionale di minori) che la opponeva a
IS 1
(patrocinato dall'avv. PA 1 )
in merito
al ritorno in Spagna del figlio
PI 1
(2008), ora in
(rappresentato
dalla curatrice avv. RA 1, );
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 13 luglio 2012 questa Camera ha ordinato a CV 1, su richiesta di CO 1, di
assicurare il ritorno in Spagna di PI 1, figlio delle parti, entro il 31 agosto
2012, incaricando l'Autorità di vigilanza sulle tutele
di verificare l'esecuzione della decisione e di
assistere – ove occorresse – la convenuta, accertando ch'essa ritrovasse a __________ (__________) una sistemazione
logistica idonea. Un ricorso presentato il 27 luglio
2012 da IS 1 contro tale
decisione è stato respinto in quanto ammissibile il 10 settembre 2012 con
sentenza 5A_550/2012 dal Tribunale federale, che ha ordinato a IS 1 di
assicurare il ritorno del figlio in Spagna entro il 31 ottobre 2012.
B. Il 30
ottobre 2012 IS 1 ha adito questa Camera con un'istanza nella quale chiede che
– conferitole il beneficio del gratuito patrocinio – si soprassieda
cautelarmente (già senza contraddittorio) all'ingiunzione nei suoi confronti e
che, nel merito, si revochi l'ordine di ritorno del figlio in Spagna. L'istanza
non è stata comunicata a CO 1 né alla curatrice del figlio per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. L'istante si vale l'art. 13 LF-RMA, secondo cui “se dopo la decisione
di ritorno le circostanze che l'hanno motivata sono sostanzialmente mutate, il
tribunale può, su domanda, modificare la decisione” (cpv. 1) e statuire sulla
revoca delle misure d'esecuzione (cpv. 2). La procedura è quella sommaria che
disciplina le richieste di ritorno (art. 8 cpv. 2 LF-RMA; FF 2007 pag. 2406 in
alto).
2.
L'art.
13.
LF-RMA consente di rivedere, entro certi limiti, una decisione di rientro e
di modificarla. In linea di principio ciò è possibile qualora tra la decisione
e la relativa esecuzione sia trascorso qualche tempo. Trattandosi di fatti
intervenuti dopo la decisione, in particolare, essi devono avere mutato le
circostanze in modo essenziale. Potrebbe entrare in linea di conto, ad esempio,
una malattia del minorenne o di una persona vicina che è stata designata per
accompagnarlo o di una persona designata per accoglierlo nel Paese di
destinazione. Potrebbero entrare in linea di conto anche difficoltà impreviste sorte
in quello stesso Paese. Se ritiene che i nuovi fatti non siano sufficienti per
rifiutare il ritorno, il tribunale conferma la decisione originaria e adegua le
misure di esecuzione (FF 2007 pag. 2405 n. 6.12).
3.
Nella
fattispecie l'istante sostiene di essersi rivolta “ad inizio settembre 2012” al “Giudice spagnolo” – apparentemente al Tribunale di prima istanza n. 7 di H__________ – per
ottenere la modifica dell'accordo stipulato il 10 marzo 2011 con il padre di PI
1,
omologato
il 24 marzo 2011 dal Tribunale di prima istanza n. 3 (famiglia) di __________, accordo
che le attribuiva la custodia del figlio (guardia y custodia) con esercizio
congiunto dell'autorità parentale (patria potestad). Fa valere inoltre
che nel frattempo CO 1 ha adito egli medesimo il Tribunale di prima istanza n.
3.
di __________, chiedendo la custodia e l'autorità parentale esclusiva su
PI 1, ma che con sentenza del 5 ottobre 2012 il giudice unico ha respinto la
richiesta, “fermo restando quanto eventualmente concordato a titolo definitivo
nel procedimento di modifica delle misure presentato presso il Tribunale di
prima
istanza
n. 7 di H__________”. A parere dell'istante ciò legittima ora la residenza del
figlio in Svizzera, rendendo superate le decisioni emesse il 13 luglio 2012 da
questa Camera e il 10 settembre 2012 dal Tribunale federale. A sostegno
dell'istanza IS 1 produce altresì certificati medici
che attesterebbero un suo impedimento oggettivo di assicurare il ritorno di PI 1 in Spagna.
4.
Che
l'istante abbia promosso un'azione di modifica per ottenere l'autorità
parentale esclusiva sul figlio (della custodia essa è già titolare) davanti
alla giurisdizione spagnola è verosimile, anche se nulla figura agli atti. Non
consta però – né l'interessata pretende – che l'autorità spagnola abbia accolto
la richiesta, fosse solo a titolo cautelare, o che in qualche modo abbia
autorizzato il trasferimento del figlio in Svizzera contro la volontà del padre.
Quanto alla decisione emessa il 5 ottobre 2012 dal Tribunale di prima istanza
n. 3 di __________ su istanza di CO 1, essa lascia semplicemente le cose come
stanno. Contrariamente all'opinione dell'interessata, quel giudice unico non ha
avallato la residenza in Svizzera del figlio. Anzi, ha esortato IS 1 a “osservare rigorosamente quanto convenuto, e senza pregiudizio alle possibili soluzioni da
adottare in materia per quanto riguarda la residenza all'estero e le visite del
padre”. Ne segue che la situazione è ancora, oggi, quella sulla cui base è
stata emanata la sentenza di appello, confermata dal Tribunale federale: la
custodia del figlio spetta alla madre, mentre l'autorità parentale va
esercitata congiuntamente, in ossequio all'accordo omologato a suo tempo dal Tribunale di prima istanza n. 3 di __________. Che
il legale dell'istante a L__________ reputi una vana formalità il ritorno
in Spagna del figlio, dando per scontato il conferimento dell'autorità parentale
esclusiva alla madre (doc. F), poco sussidia. Palesemente infondata, su questo
punto la richiesta di IS 1 non ha consistenza.
5.
L'istante
allega certificati medici che diagnosticano un suo “malessere generale di tipo
Astenia, palpitazione, sensazione di giramento di capo di probabile origine non
organica” come “reazione reattiva da probabili problemi sociali e familiari”
(doc. G), “palpitazioni e giramenti di testa d'origine verosimilmente multifattoriale:
su stato ansioso +/- componente medicamentosa” (doc. H), uno “stato ansioso
reattivo alla delicata situazione famigliare” (doc. I e L), un'“ansia
parossistica manifestatasi in relazione alla delicata situazione famigliare”
(doc. M). Ora, non fa dubbio che l'istante viva male la prospettiva di dover
ricondurre il figlio nel Paese dal quale l'ha portato via. Si tratta però di
una conseguenza dovuta al suo stesso comportamento, non a una circostanza
oggettiva estranea alla vicenda. Per di più, i certificati medici sono lungi
dal rendere verosimile l'impossibilità di riaccompagnare il figlio in Spagna.
Anche al proposto l'istanza si rivela così priva di buon diritto. Se ne
conclude che, destituita di fondamento, la modifica della decisione di ritorno
postulata da IS 1è destinata all'insuccesso. Ciò rende senza oggetto la domanda
cautelare intesa a sospendere l'ordine di rientro.
6.
Nella
propria decisione del 13 luglio 2012 questa Camera aveva rinunciato a misure di
esecuzione, contando sul fatto che IS 1rispettasse spontaneamente l'ordine impartitole
(consid. 8 e 9). La Camera si era limitata così a invitare l'Autorità di vigilanza
sulle tutele a verificare l'esecuzione della decisione e ad assistere l'interessata
– se necessario – nella ricerca di un alloggio idoneo in Spagna (dispositivo n.
2). Vista la renitenza di lei anche
all'ordine di riaccompagnamento confermato (e prorogato) dal Tribunale
federale, non si giustificano tuttavia altri indugi. Se poi IS 1 dovesse essere
autorizzata dal giudice spagnolo a trasferire il figlio in Svizzera, nulla
impedirà un suo rientro nella legalità.
7.
Le
spese processuali seguono la soccombenza, l'art. 26
cpv. 2 della Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori, del 25 ottobre
1980.
(RS 0.211.230.02) garantendo la gratuità della procedura con cui è chiesto
il ritorno (esecuzione compresa), non di azioni intese a ottenere la modifica
di una decisione già emanata. Né il diritto federale dispone altrimenti (art.
14.
LF-RMA). Quanto al gratuito patrocinio, esso non entra in considerazione già
per il fatto che l'istanza non denotava sin dall'inizio alcuna parvenza di esito
favorevole (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stata intimata per
osservazioni (art. 253 CPC). Delle verosimili difficoltà economiche in cui
versa
l'istante si tiene conto, nondimeno, moderando le spese processuali.
8.
L'odierna sentenza va comunicata anche all'Ufficio federale di
giustizia (art. 8 cpv. 3 LF-RMA). Sul piano
federale essa è impugnabile alla stessa stregua
di una decisione in materia di ritorno di minorenni (art. 100 cpv. 2 lett. c
LTF; DTF 133 III 584).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'istanza
è respinta e la decisione emessa il 13 luglio 2012 da questa Camera è
confermata. A IS 1 è ordinato di assicurare il ritorno del figlio PI 1 in Spagna entro il 30 novembre 2012.
2. A IS 1 è ordinato di non allontanare il figlio dal Cantone Ticino, se non
per il ritorno in Spagna.
3. A IS 1 è ordinato di consegnare immediatamente all'Autorità di vigilanza
sulle tutele ogni documento di legittimazione del figlio, compreso ogni suo
documento di legittimazione su cui dovesse figurare il nome del figlio. Tali
documenti le saranno restituiti per il ritorno del figlio in Spagna.
4. A IS
1 è ordinato di annunciare la partenza al Comune di __________ e di comunicare prima
della partenza all'Autorità di vigilanza sulle tutele il suo nuovo recapito in
Spagna, indirizzo che sarà reso noto a CO 1 per l'esercizio
del diritto di visita.
5. A IS 1 è comminata, in caso
di disobbedienza agli ordini che precedono, l'applicazione dell'art. 292 CP,
secondo cui chiunque non ottempera a una decisione a lui intimata da
un'autorità competente o
da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista da tale
articolo è punito con la multa.
6. È ordinato a ogni agente
della forza pubblica o a ogni funzionario o ausiliario richiesto di prestare
man forte all'Autorità di vigilanza sulle tutele per l'esecuzione della
presente decisione.
7. Le spese
processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'istante.
8. La
richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
9. Notificazione a:
– ;
– ;
– ;
– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di
vigilanza sulle tutele.
– Ufficio federale di
giustizia, Sezione diritto internazionale privato.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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