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Decisione

11.2012.141

Istanza volta a far modificare una decisione di ritorno

6 novembre 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

Billia

sedente per giudicare sull'istanza del 30 ottobre 2012

presentata da

CV 1

(patrocinata dall'avv. PA 1, )

per ottenere la modifica della sentenza

emanata il 13 luglio 2012 da questa Camera nella causa inc. 10.2012.5

(rapimento internazionale di minori) che la opponeva a

IS 1

(patrocinato dall'avv. PA 1 )

in merito

al ritorno in Spagna del figlio

PI 1

(2008), ora in

(rappresentato

dalla curatrice avv. RA 1, );

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 13 luglio 2012 questa Camera ha ordinato a CV 1, su richiesta di CO 1, di

assicurare il ritorno in Spagna di PI 1, figlio delle parti, entro il 31 agosto

2012, incaricando l'Autorità di vigilanza sulle tutele

di verificare l'esecuzione della decisione e di

assistere – ove occorresse – la convenuta, accertando ch'essa ritrovasse a __________ (__________) una sistemazione

logistica idonea. Un ricorso presentato il 27 luglio

2012 da IS 1 contro tale

decisione è stato respinto in quanto ammissibile il 10 settembre 2012 con

sentenza 5A_550/2012 dal Tribunale federale, che ha ordinato a IS 1 di

assicurare il ritorno del figlio in Spagna entro il 31 ottobre 2012.

B. Il 30

ottobre 2012 IS 1 ha adito questa Camera con un'istanza nella quale chiede che

– conferitole il beneficio del gratuito patrocinio – si soprassieda

cautelarmente (già senza contraddittorio) all'ingiunzione nei suoi confronti e

che, nel merito, si revochi l'ordine di ritorno del figlio in Spagna. L'istanza

non è stata comunicata a CO 1 né alla curatrice del figlio per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. L'istante si vale l'art. 13 LF-RMA, secondo cui “se dopo la decisione

di ritorno le circostanze che l'hanno motivata sono sostanzialmente mutate, il

tribunale può, su domanda, modificare la decisione” (cpv. 1) e statuire sulla

revoca delle misure d'esecuzione (cpv. 2). La procedura è quella sommaria che

disciplina le richieste di ritorno (art. 8 cpv. 2 LF-RMA; FF 2007 pag. 2406 in

alto).

2.

L'art.

13.

LF-RMA consente di rivedere, entro certi limiti, una decisione di rientro e

di modificarla. In linea di principio ciò è possibile qualora tra la decisione

e la relativa esecuzione sia trascorso qualche tempo. Trattandosi di fatti

intervenuti dopo la decisione, in particolare, essi devono avere mutato le

circostanze in modo essenziale. Potrebbe entrare in linea di conto, ad esempio,

una malattia del minorenne o di una persona vicina che è stata designata per

accompagnarlo o di una persona designata per accoglierlo nel Paese di

destinazione. Potrebbero entrare in linea di conto anche difficoltà impreviste sorte

in quello stesso Paese. Se ritiene che i nuovi fatti non siano sufficienti per

rifiutare il ritorno, il tribunale conferma la decisione originaria e adegua le

misure di esecuzione (FF 2007 pag. 2405 n. 6.12).

3.

Nella

fattispecie l'istante sostiene di essersi rivolta “ad inizio settembre 2012” al “Giudice spagnolo” – apparentemente al Tribunale di prima istanza n. 7 di H__________ – per

ottenere la modifica dell'accordo stipulato il 10 marzo 2011 con il padre di PI

1,

omologato

il 24 marzo 2011 dal Tribunale di prima istanza n. 3 (famiglia) di __________, accordo

che le attribuiva la custodia del figlio (guardia y custodia) con esercizio

congiunto dell'autorità parentale (patria potestad). Fa valere inoltre

che nel frattempo CO 1 ha adito egli medesimo il Tribunale di prima istanza n.

3.

di __________, chiedendo la custodia e l'autorità parentale esclusiva su

PI 1, ma che con sentenza del 5 ottobre 2012 il giudice unico ha respinto la

richiesta, “fermo restando quanto eventualmente concordato a titolo definitivo

nel procedimento di modifica delle misure presentato presso il Tribunale di

prima

istanza

n. 7 di H__________”. A parere dell'istante ciò legittima ora la residenza del

figlio in Svizzera, rendendo superate le decisioni emesse il 13 luglio 2012 da

questa Camera e il 10 settembre 2012 dal Tribunale federale. A sostegno

dell'istanza IS 1 produce altresì certificati medici

che attesterebbero un suo impedimento oggettivo di assicurare il ritorno di PI 1 in Spagna.

4.

Che

l'istante abbia promosso un'azione di modifica per ottenere l'autorità

parentale esclusiva sul figlio (della custodia essa è già titolare) davanti

alla giurisdizione spagnola è verosimile, anche se nulla figura agli atti. Non

consta però – né l'interessata pretende – che l'autorità spagnola abbia accolto

la richiesta, fosse solo a titolo cautelare, o che in qualche modo abbia

autorizzato il trasferimento del figlio in Svizzera contro la volontà del padre.

Quanto alla decisione emessa il 5 ottobre 2012 dal Tribunale di prima istanza

n. 3 di __________ su istanza di CO 1, essa lascia semplicemente le cose come

stanno. Contrariamente all'opinione dell'interessata, quel giudice unico non ha

avallato la residenza in Svizzera del figlio. Anzi, ha esortato IS 1 a “osservare rigorosamente quanto convenuto, e senza pregiudizio alle possibili soluzioni da

adottare in materia per quanto riguarda la residenza all'estero e le visite del

padre”. Ne segue che la situazione è ancora, oggi, quella sulla cui base è

stata emanata la sentenza di appello, confermata dal Tribunale federale: la

custodia del figlio spetta alla madre, mentre l'autorità parentale va

esercitata congiuntamente, in ossequio all'accordo omologato a suo tempo dal Tribunale di prima istanza n. 3 di __________. Che

il legale dell'istante a L__________ reputi una vana formalità il ritorno

in Spagna del figlio, dando per scontato il conferimento dell'autorità parentale

esclusiva alla madre (doc. F), poco sussidia. Palesemente infondata, su questo

punto la richiesta di IS 1 non ha consistenza.

5.

L'istante

allega certificati medici che diagnosticano un suo “malessere generale di tipo

Astenia, palpitazione, sensazione di giramento di capo di probabile origine non

organica” come “reazione reattiva da probabili problemi sociali e familiari”

(doc. G), “palpitazioni e giramenti di testa d'origine verosimilmente multifattoriale:

su stato ansioso +/- componente medicamentosa” (doc. H), uno “stato ansioso

reattivo alla delicata situazione famigliare” (doc. I e L), un'“ansia

parossistica manifestatasi in relazione alla delicata situazione famigliare”

(doc. M). Ora, non fa dubbio che l'istante viva male la prospettiva di dover

ricondurre il figlio nel Paese dal quale l'ha portato via. Si tratta però di

una conseguenza dovuta al suo stesso comportamento, non a una circostanza

oggettiva estranea alla vicenda. Per di più, i certificati medici sono lungi

dal rendere verosimile l'impossibilità di riaccompagnare il figlio in Spagna.

Anche al proposto l'istanza si rivela così priva di buon diritto. Se ne

conclude che, destituita di fondamento, la modifica della decisione di ritorno

postulata da IS 1è destinata all'insuccesso. Ciò rende senza oggetto la domanda

cautelare intesa a sospendere l'ordine di rientro.

6.

Nella

propria decisione del 13 luglio 2012 questa Camera aveva rinunciato a misure di

esecuzione, contando sul fatto che IS 1rispettasse spontaneamente l'ordine impartitole

(consid. 8 e 9). La Camera si era limitata così a invitare l'Autorità di vigilanza

sulle tutele a verificare l'esecuzione della decisione e ad assistere l'interessata

– se necessario – nella ricerca di un alloggio idoneo in Spagna (dispositivo n.

2). Vista la renitenza di lei anche

all'ordine di riaccompagnamento confermato (e prorogato) dal Tribunale

federale, non si giustificano tuttavia altri indugi. Se poi IS 1 dovesse essere

autorizzata dal giudice spagnolo a trasferire il figlio in Svizzera, nulla

impedirà un suo rientro nella legalità.

7.

Le

spese processuali seguono la soccombenza, l'art. 26

cpv. 2 della Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori, del 25 ottobre

1980.

(RS 0.211.230.02) garantendo la gratuità della procedura con cui è chiesto

il ritorno (esecuzione compresa), non di azioni intese a ottenere la modifica

di una decisione già emanata. Né il diritto federale dispone altrimenti (art.

14.

LF-RMA). Quanto al gratuito patrocinio, esso non entra in considerazione già

per il fatto che l'istanza non denotava sin dall'inizio alcuna parvenza di esito

favorevole (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stata intimata per

osservazioni (art. 253 CPC). Delle verosimili difficoltà economiche in cui

versa

l'istante si tiene conto, nondimeno, moderando le spese processuali.

8.

L'odierna sentenza va comunicata anche all'Ufficio federale di

giustizia (art. 8 cpv. 3 LF-RMA). Sul piano

federale essa è impugnabile alla stessa stregua

di una decisione in materia di ritorno di minorenni (art. 100 cpv. 2 lett. c

LTF; DTF 133 III 584).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'istanza

è respinta e la decisione emessa il 13 luglio 2012 da questa Camera è

confermata. A IS 1 è ordinato di assicurare il ritorno del figlio PI 1 in Spagna entro il 30 novembre 2012.

2. A IS 1 è ordinato di non allontanare il figlio dal Cantone Ticino, se non

per il ritorno in Spagna.

3. A IS 1 è ordinato di consegnare immediatamente all'Autorità di vigilanza

sulle tutele ogni documento di legittimazione del figlio, compreso ogni suo

documento di legittimazione su cui dovesse figurare il nome del figlio. Tali

documenti le saranno restituiti per il ritorno del figlio in Spagna.

4. A IS

1 è ordinato di annunciare la partenza al Comune di __________ e di comunicare prima

della partenza all'Autorità di vigilanza sulle tutele il suo nuovo recapito in

Spagna, indirizzo che sarà reso noto a CO 1 per l'esercizio

del diritto di visita.

5. A IS 1 è comminata, in caso

di disobbedienza agli ordini che precedono, l'applicazione dell'art. 292 CP,

secondo cui chiunque non ottempera a una decisione a lui intimata da

un'autorità competente o

da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista da tale

articolo è punito con la multa.

6. È ordinato a ogni agente

della forza pubblica o a ogni funzionario o ausiliario richiesto di prestare

man forte all'Autorità di vigilanza sulle tutele per l'esecuzione della

presente decisione.

7. Le spese

processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'istante.

8. La

richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

9. Notificazione a:

– ;

– ;

– ;

– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di

vigilanza sulle tutele.

– Ufficio federale di

giustizia, Sezione diritto internazionale privato.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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