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Decisione

11.2012.142

Provvedimenti cautelari: divieto di costruzione pendente causa

10 dicembre 2014Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori gli inconvenienti per il convenuto non appaiono difficilmente

riparabili, ove solo si pensi che attualmente egli ha già appigionato l'appartamento

e può sfruttare il sottotetto. Per contro, qualora nessuna misura cautelare

fosse decretata, l'istante si vedrebbe pregiudicata nel suo diritto di

proprietà, mentre il convenuto intraprenderebbe opere edili a rischio non solo di

una causa civile (per altro già introdotta nel frattempo: inc. OA.2013.4), ma anche

di demolizione nel caso in cui non avesse il diritto di innalzare lo stabile. Certo,

in tale evenienza l'istante potrebbe esigere il ripristino dello stato

pristino. Per tacere del fatto però che ciò richiederebbe costi apprezzabili e

tempi verosimilmente lunghi, l'appellante non mostra consapevolezza della situazione

cui potrebbe andare incontro e nemmeno del pericolo di investire denaro che potrebbe

rivelarsi sprecato. Ne discende che nel risultato il decreto impugnato resiste

alla critica.

6. Il Pretore aggiunto ha

respinto la cauzione pretesa dal convenuto in garanzia del possibile danno, affermando

che l'art. 264 cpv. 1 CPC è una norma potestativa, sicché il

“giudice non è tenuto necessariamente a prevedere una garanzia, e non lo farà

segnatamente nei casi come il nostro dove la situazione è talmente chiara da

permettere di escludere ab initio che il provvedimento cautelare possa

essere ingiustificato”. L'appellante censura simile argomentazione di

sbrigatività e sottolinea che l'istante, già soccombente nella procedura

amministrativa, tenta di impedire lavori di costruzione facendo capo alla via

civile invocando diritti che in realtà non le competono. Con lo scopo – egli

soggiunge – di opporsi a una ristrutturazione che causerebbe una perdita di

vista e di insolazione a un'altra sua proprietà, estranea alla bottega al

pianoterreno. Egli chiede pertanto di obbligare l'istante a depositare una

Considerandi

garanzia di fr. 100 000.–, corrispondenti

alla locazione dell'appartamento all'ultimo piano dello stabile per la durata

della causa (almeno 4 anni), oltre all'aumento dei costi di costruzione causati

dal mancato rispetto dei contratti d'appalto.

Secondo l'art. 264 cpv. 1 CPC, se vi è da temere un danno per la controparte il

giudice può subordinare l'emanazione di provvedimenti cautelari alla

prestazione di una garanzia da parte del­l'istante. È vero che, contrariamente

all'opinione del primo giudice, la situazione del caso specifico non può dirsi

chiara al punto da escludere a priori un provvedimento cautelare

ingiustificato. Precisato ciò, si conviene che un divieto di costruzione decretato

in via cautelare può rivelarsi pregiudizievole per gli interessi della parte

colpita dal provvedimento. Resta il fatto che in concreto il danno presunto

corrisponde – secondo quanto allega l'appellante – alla mancata locazione

dell'appartamento ristrutturato per la durata presumibile della causa. Tale appartamento

però è già dato in locazione e il sottotetto è già oggi agibile (deposizione di

B__________ __________, del 27 agosto 2012: verbali, pag. 4). Quanto all'aumento

dei costi di costruzione, a prescindere del fatto che nulla di concreto emerge

dagli atti, l'eventuale mancato rispetto dei termini dei contratti d'appalto si

riconduce all'imprevidenza dell'interessato, che ha stipulato negozi giuridici

senza avere la certezza di poter cominciare i lavori. Per di più, la richiesta

cautelare, volta al rispetto di un diritto di proprietà iscritto nel registro

fondiario, tende al mantenimento di una situazione conforme al diritto, ciò che

giustifica di soprassedere alla prestazione di garanzie (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 264

CPC). Anche al riguardo l'appello si dimostra così privo di fondamento.

7.

Le spese del presente

giudizio seguono il principio della soccom­benza (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1,

che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a

un'equa indennità per ripetibili.

8.

Quanto ai rimedi esperibili

contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e il

decreto impugnato è confermato.

2. Le spese processuali di fr. 800.–

sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.–

per ripetibili.

3. Notificazione a:

– avv. ;– avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).