11.2012.143
Contestazione di delibera assembleare: nomina di un rappresentante della comunione dei comproprietari per una causa avviata da alcuni condomini contro la comunione medesima
27 ottobre 2014Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2012.143
Lugano
27 ottobre 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa OA.2011.31 (proprietà per piani: contestazione di risoluzione
assembleare) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 21 aprile 2011 da
AP 1 e
AP 1 e
AP 3
(patrocinati dall'avv. PA 1)
contro
Comunione
dei comproprietari
del
“CONDOMINIO AO 1”,
(patrocinata
dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello
dell'8 novembre 2012 presentato da AP 1, AP 2 e AP 3 contro la decisione emessa
dal Pretore aggiunto il 4 ottobre 2012;
Ritenuto
in fatto: A. Sulla particella n. __________
RFD di __________, sezione di __________, sorge una proprietà per piani (“Condominio
AO 1”) composta di tredici unità: la maggioranza di esse appartiene a __________
S__________ (n. __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________ e __________), tre a E__________ (n. __________, __________
e __________), una a AP 1 e AP 2 in ragione di un mezzo ciascuno (n. __________)
e una ad AP 3 (n. __________). Il 21 luglio 2010 AP 1, AP 2 e AP 3 hanno
convenuto la comunione dei comproprietari davanti al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 1, chiedendo l'annullamento di sei risoluzioni adottate dall'assemblea dei comproprietari il 21 giugno
2010. Nella sua risposta del 6 dicembre 2010 la convenuta, rappresentata
dall'avv. PA 2 (incaricato del patrocinio il 9 agosto 2010 dalla H__________
AG, amministratrice del condominio) ha proposto
di respingere l'azione. Replicando il 21 gennaio 2011, gli attori hanno contestato
la capacità di stare in giudizio dell'avvocato PA 2. Con duplica del 23
febbraio 2011 la convenuta ha prodotto il verbale di un'assemblea straordinaria
dei comproprietari, tenutasi il 17 gennaio 2011, in esito alla quale la comunione
è stata autorizzata a stare in lite rappresentata dall'avvocato PA 2, i cui
atti sono stati ratificati (inc. OA.2010.522).
B. Il 21 aprile 2011, ottenuta
l'autorizzazione ad agire dall'autorità di conciliazione, AP 1, AP 2 e AP 3 si
sono rivolti al medesimo Pretore per ottenere l'annullamento della risoluzione
assembleare del 17 gennaio 2011. Nella sua risposta del 21 giugno 2011 la comunione
dei comproprietari ha proposto di respingere la petizione. All'udienza del 7
novembre 2011, indetta per le prime arringhe, le parti hanno ribadito i
rispettivi punti di vista. Assunte seduta stante le prove ammesse, esse hanno
proceduto alla discussione finale, confermandosi nelle loro domande. Statuendo con sentenza del 4 ottobre 2010,
il Pretore aggiunto ha respinto la petizione. Le spese processuali di fr.
1600.– sono state poste solidalmente a carico degli attori, tenuti a rifondere
alla convenuta, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 5000.– per ripetibili.
C. Contro la decisione appena
citata AP 1, AP 2 e AP 3 sono insorti a questa Camera con un appello dell'8 novembre
2012, postulando l'accoglimento della loro petizione e la conseguente riforma
del giudizio impugnato. In subordine essi chiedono di ridurre da fr. 5000.– a
fr. 1500.– le ripetibili poste a loro carico. Nelle sue osservazioni del
7 gennaio 2013 la Comunione dei comproprietari del “Condominio AO 1” propone
di respingere l'appello. In pendenza di appello, con decisione del 25 settembre
2014 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione introdotta il 21 luglio
2010 da AP 1, AP 2 e AP 3 (sopra, lett. A), nel senso che ha annullato
cinque delle sei risoluzioni adottate il 21 giugno 2010 dall'assemblea dei
comproprietari e ha ordinato la revoca della H__________ AG quale
amministratrice della proprietà per piani.
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori
con la procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art. 311
cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di controversie patrimoniali, il
valore litigioso raggiunga almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). Una contestazione di risoluzione assembleare ha per principio indole
pecuniaria e il suo valore è quello che l'annullamento della risoluzione comporterebbe
per l'insieme dei comproprietari, senza riguardo all'interesse del singolo
attore, poiché la sentenza sarà opponibile a tutti (RtiD I-2004 pag. 610 n.
118c). In concreto il Pretore aggiunto non ha accertato il valore litigioso.
Gli attori l'hanno indicato in fr. 32 910.55,
stimando i costi di patrocinio e le spese processuali a carico dei
comproprietari in caso di partecipazione alla causa introdotta il 21 luglio
2010 (petizione, pag. 2 seg.). Riconosciuta dalla convenuta (risposta, pag. 3),
tale cifra non appare inverosimile. Quanto alla tempestività del rimedio
giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore degli attori
il 9 ottobre 2012. Introdotto l'8 novembre 2012 (data del timbro postale),
l'appello in esame dunque è ricevibile.
2. Nella sentenza impugnata il
Pretore aggiunto ha accertato che l'avv. PA 2 era legittimato a patrocinare la convenuta
in virtù di una procura rilasciatagli il 24 maggio 2011 dall'assemblea dei
comproprietari, la quale era abilitata a designare in qualità di suo
rappresentante – anziché l'amministratore – direttamente un terzo. Poco importa
che la risoluzione autorizzasse – inutilmente – a stare in lite anche la comunione
dei comproprietari. A mente del primo giudice, inoltre, il fatto che l'avvocato
PA 2 avesse già patrocinato in altra sede il comproprietario __________ S__________
contro gli attori AP 1 e AP 2 non offendeva alcuna norma legale o statutaria. Infine,
sempre a parere del Pretore aggiunto, il verbale dell'assemblea non doveva necessariamente
indicare i motivi per cui la risoluzione era stata approvata, mentre a parità
di voti dei comproprietari – come in concreto – decideva la maggioranza delle
quote, onde la validità della deliberazione controversa.
3. Gli appellanti contestano anzitutto
che l'avvocato PA 2 possa rappresentare la comunione dei comproprietari nella
presente causa, facendo valere di avere impugnato anche la risoluzione
assembleare del 24 maggio 2011 con la quale egli è stato incaricato del
patrocinio. Si dolgono in particolare che al Pretore aggiunto sia sfuggita tale
circostanza, benché agli atti figuri il fascicolo della relativa procedura di
conciliazione da loro avviata il 22 giugno 2011 (inc. CM.2011.350, richiamato).
La critica è infondata. Una risoluzione assembleare contestata in giudizio continua
a esplicare effetti giuridici fino a un'eventuale decisione di annullamento, a
meno che non siano state adottate misure cautelari che ne sospendano l'esecutività
(Riemer in: Berner Kommentar, 3ª edizione
n. 79 ad art. 75 CC; Heini/Scherrer
in:
Basler Kommentar, ZGB I, 4ª edizione,
n. 31 ad art. 75; Foëx
in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 32 ad art. 75). Non
risulta – né gli appellanti pretendono – che in concreto siano state emanate
misure siffatte. Fino a un'eventuale decisione di annullamento della risoluzione n. 8 adottata all'assemblea il 24 maggio
2011 (doc. 3, pag. 2), l'avvocato PA 2 è legittimato pertanto a rappresentare
la comunione dei comproprietari nell'attuale procedura.
4. Gli appellanti censurano la
decisione impugnata per carenza di motivazione. Lamentano che il Pretore
aggiunto non ha esaminato il loro argomento secondo cui il legale avrebbe
dovuto essere incaricato solo dopo l'assemblea dei comproprietari.
a) Che
una sentenza civile debba essere motivata, fosse solo su richiesta di parte, non fa dubbio (art. 239 cpv. 2 CPC). Le
esigenze minime a tal fine sono quelle che discendono dall'art. 29 cpv. 2
Cost. Il giudice non è tenuto quindi a determinarsi su ogni singola
allegazione. La motivazione può anche essere breve e concisa. Essenziale è che
permetta di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un
altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire
il litigio all'autorità superiore, la quale deve – a sua volta – poter
esercitare adeguatamente il suo controllo giurisdizionale (DTF 134 I 88 consid.
4.1 con richiami).
b) Nella
sentenza impugnata il Pretore aggiunto non ha accennato ai tempi di
conferimento del mandato, ma ha indicato esplicitamente perché la scelta dell'avvocato
PA 2 quale rappresentante processuale della comunione dei comproprietari non
violava alcuna norma legale o statutaria della proprietà per piani: perché il patrocinatore
poteva essere designato direttamente dall'assemblea e perché in concreto quegli
non si trova in un conflitto d'interessi, “ritenuto che S__________ non è parte
nella causa” (pag. 3 a metà). Tale motivazione permetteva senz'altro di capire
per quali ragioni il primo giudice avesse respinto la petizione. Che poi la motivazione
non aggradasse o dispiacesse agli attori ancora non significa che costoro non
fossero in grado di far valere i loro mezzi di difesa con cognizione di causa.
Su questo punto l'appello manca di consistenza.
5. Ogni comproprietario ha la
facoltà di contestare davanti al giudice, entro un mese da quando ne ha avuto
conoscenza, le risoluzioni assembleari cui egli non abbia consentito (art. 712m
cpv. 2 combinato con l'art. 75 CC). La comunione dei comproprietari è libera
nella formazione della sua volontà e non spetta al giudice limitarne l'autonomia
se non per far rispettare norme legali o regolamentari. Una risoluzione
dell'assemblea incorre nell'annullamento, di conseguenza, solo ove violi
prescrizioni di legge formali o sostanziali, oppure principi giuridici generali
(come il divieto dell'abuso di diritto o dell'eccesso di potere, il precetto
della parità di trattamento o la protezione della personalità: DTF 131 III 461
consid. 5.2; v. anche Wermelinger in: Zürcher Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 203 ad
art. 712m CC; Heini/ Scherrer,
op. cit., n. 13 ad art. 75 CC, applicabile per analogia in virtù dell'art. 712m cpv. 2 CC), oppure disposizioni convenzionali che
disciplinano la proprietà per piani (l'atto costitutivo, il regolamento per
l'amministrazione e l'uso, il regolamento della casa, il regolamento del fondo
di rinnovazione ecc.). Che una risoluzione sia inadeguata, insoddisfacente,
inopportuna o finanche iniqua non basta ancora, invece, per giustificarne l'annullamento
(RtiD II-2013 pag. 817 consid. 5 con richiami di dottrina e giurisprudenza).
Non tocca al giudice sostituirsi, in altri termini, alla volontà della comunione
dei comproprietari (I CCA, sentenza
inc. 11.2012.118 del 15
settembre 2014, consid. 4, destinata a pubblicazione).
6. Gli appellanti sostengono
che il rappresentante della comunione dei comproprietari sarebbe stato da
nominare solo dopo l'assemblea, in modo che tutti i condomini – e in particolare
quelli di minoranza – potessero esporre il loro punto di vista. Quanto all'amministratore
della proprietà per piani, prima di incaricare l'avvocato PA 2 egli avrebbe
potuto chiedere una proroga o finanche una sospensione della procedura e
convocare un'assemblea straordinaria per ottenere l'autorizzazione prevista
dall'art. 712t cpv. 2 CC. Messi di fronte al fatto compiuto, invece, i
comproprietari, e soprattutto quelli della minoranza, sono stati privati della
possibilità di difendere il proprio punto di vista dinanzi all'assemblea. Ciò
giustificherebbe l'annullamento della risoluzione impugnata.
a) Secondo
l'art. 712t cpv. 2 CC l'amministratore non può [quale rappresentante
della comunione dei comproprietari] stare in giudizio come attore o convenuto
senza essere autorizzato dall'assemblea dei comproprietari, salvo che si tratti
di procedura sommaria; nei casi urgenti, l'autorizzazione può essere chiesta
ulteriormente. Nella fattispecie è indubbio che per stare in lite nell'azione volta
all'annullamento di risoluzioni assembleari promossa il 21 luglio 2010 da AP 1,
AP 2 e AP 3, la quale non soggiaceva alla procedura sommaria (cfr. nel nuovo
diritto l'art. 249 lett. d CPC), l'amministratore necessitava di un'autorizzazione
rilasciata dall'assemblea dei comproprietari (Bösch in: Basler Kommentar, ZGB II, 4ª edizione, n. 6 ad art. 712t CC). È indubbio altresì
che in concreto non sussisteva un'urgenza tale da impedire la convocazione di
un'assemblea straordinaria per conferire a un legale il mandato di patrocinio,
la convenuta potendo postulare una proroga del termine per presentare la
risposta (cfr. Wermelinger, op.
cit., n. 58 ad art. 712t CC).
Sta di fatto che, seppure si costituisca in una causa ordinaria senza debita autorizzazione,
l'amministratore della proprietà per piani si vede fissare dal giudice un
termine per rimediare al difetto (DTF 114 II 312 consid. 2b con richiami; sentenza
del Tribunale federale 5A_913/2012 del 24 settembre
2013 consid. 5.2.3, in: SJ
2014 I 185; RtiD I-2010 pag. 708 n. 26c; I CCA, sentenza
inc. 11.1995.286 dell'8 aprile 1996 consid. 5b, massimata in: SJZ
93/1997 pag. 381; Wermelinger,
op. cit., n. 59 ad art. 712t CC). Ciò posto, nulla impediva
all'amministratrice della proprietà per piani di convocare un'assemblea
straordinaria a posteriori per far ratificare il suo operato, sanando così il vizio
di procedura ex tunc.
b) Relativamente
all'impossibilità lamentata dagli appellanti di difendere il loro punto di
vista di fronte all'assemblea, ci si potrebbe domandare in primo luogo se,
vista l'esistenza di una controversia giuridica tra gli attori e la comunione dei
comproprietari, AP 2, che all'assemblea rappresentava anche AP 1 e AP 3, potesse
votare sull'oggetto (art. 68 CC, applicabile per analogia in virtù dell'art. 712m
cpv. 2 CC; DTF 134 III 485 consid. 3.4 in fine). Sia come sia, a quell'assemblea
l'interessata ha prodotto un memoriale in cui ha sviluppato il punto di vista suo
e quello dei due rappresentati (doc. D; petizione, pag. 3 n. 2). In simili
circostanze, a prescindere dalla validità del voto (DTF 134 III 488 consid.
3.9), non si può dire che gli attori siano stati privati del diritto di
esprimere liberamente le loro argomentazioni. Anche su questo punto l'appello è
votato all'insuccesso.
7. Gli appellanti contestano
altresì la scelta dell'avvocato PA 2 come rappresentante della comunione dei
comproprietari, rilevando che __________ S__________, il quale con la moglie E__________
possiede undici unità condominiali su tredici, ha imposto il proprio patrocinatore
di fiducia senza attendere il parere dell'amministratore né degli altri
condomini. Inoltre – essi soggiungono – quel legale aveva già patrocinato __________
S__________ in altre cause contro AP 1 e AP 2. Non si può accettare dunque che
assuma ora la difesa dell'intera Comunione dei comproprietari. Se
non che, così argomentando, gli appellanti non si confrontano con la motivazione
del Pretore, secondo cui quel legale non è stato designato in violazione della
legge o di norme convenzionali. Per di più, come detto, l'impugnazione di una risoluzione
assembleare non comporta una verifica di opportunità, di convenienza o di
adeguatezza (sopra, consid. 6). Non spetta
pertanto al giudice sostituirsi alla volontà
dei comproprietari nella scelta dell'uno o dell'altro rappresentante.
Certo, in passato
l'avvocato PA 2 ha patrocinato il comproprietario __________ S__________ in una
causa contro AP 1 e AP 2, ma ciò non implica di per sé un conflitto d'interessi,
la comunione dei comproprietari essendo estranea a quella lite. Del resto gli
appellanti non spiegano in che modo sarebbero lesi i loro diritti come comproprietari
di minoranza e non pretendono che – per ipotesi – il legale in questione non
disponga dei requisiti richiesti per la rappresentanza processuale o non sia in
grado di difendere adeguatamente la comunione dei comproprietari, né tanto meno
che agisca nell'interesse personale di __________ S__________ a detrimento
della comunione medesima. Non si può concludere pertanto che, affidando il noto
incarico all'avvocato PA 2, la maggioranza dei comproprietari abbia commesso un
abuso di potere.
8. Rammentano gli appellanti che
– come il Pretore aggiunto riconosce – la formulazione della deliberazione controversa
è “inutilmente errata” e può incorrere solo nell'annullamento. A parte il fatto
però che l'autorizzazione conferita dall'assemblea dei comproprietari alla comunione
è se mai ridondante e fors'anche superflua, ma non erronea (art. 712l cpv. 2 CC), già
si è detto che la decisione presa il 17 gennaio 2011 dall'assemblea, adottata
da due comproprietari su quattro rappresentanti la maggior parte della cosa, è
conforme al regolamento per l'amministrazione e l'uso della proprietà per piani
(art. 11, nell'inc. OA.2010,552 richiamato). Una volta ancora l'appello cade
dunque nel vuoto.
9. Da ultimo gli appellanti insorgono
contro l'indennità di fr. 5000.– che il Pretore aggiunto ha posto a loro carico
per ripetibili, facendo valere che ammontare del genere è esagerato per
rapporto alla semplicità della causa e all'entità del valore litigioso. A loro
avviso la stesura di un conciso memoriale di risposta (8 pagine) e la
partecipazione a una breve udienza non giustificava un'indennità più alta di
fr. 1500.–.
a) Secondo
l'art. 96 CPC i Cantoni stabiliscono le tariffe per le spese giudiziarie, ripetibili
comprese (art. 95 CPC). Nel Ticino il regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (RL 3.1.1.7.1) prevede per “pratiche con valore determinato o
determinabile” ripetibili commisurate al valore litigioso (art. 11 cpv. 1). Tra
l'aliquota minima e la massima l'indennità va poi fissata in base alle circostanze
concrete, “secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del
lavoro svolto e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo allo
svolgimento del patrocinio” (art. 11 cpv. 5). L'art. 13 cpv. 1 del
regolamento dispone inoltre che “nel caso di manifesta sproporzione tra il
valore litigioso o le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla
presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi
delle parti in causa lo giustifichino, l'autorità competente può derogare alle
disposizioni precedenti”.
b) Per
una causa ordinaria di valore litigioso compreso tra
fr.
20 000.– e fr. 50 000.– l'art. 11 cpv. 1 del citato regolamento prevede ripetibili
varianti dal 10 al 20% del valore medesimo. Dandosi un valore litigioso di
fr. 32 910.55 (sopra, consid. 1),
di conseguenza, l'ammontare minimo per
ripetibili è di fr. 3291.– e quello massimo di fr. 6585.–. La
controversia in rassegna potendosi definire di difficoltà sostanzialmente medio-bassa,
si giustificava di applicare l'aliquota del 13%, senza dimenticare le spese (10%:
art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (8%:
art. 14 del regolamento). L'indennizzo di fr. 5000.– riconosciuto alla
convenuta appare così legittimo. Un simile onorario retribuisce del resto una
quindicina di ore a fr. 280.– l'una (rimunerazione usuale: art. 12 del citato
regolamento), ciò che appare tutto sommato congruo all'impegno
profuso dal legale nella conduzione del patrocinio, il quale ha richiesto la
stesura della risposta, la partecipazione all'udienza di prime arringhe e le
prestazioni collaterali (colloqui con la cliente e la corrispondenza
indispensabile). Ne discende che anche al riguardo l'appello vede la sua sorte
segnata.
10. Le spese della decisione
odierna vanno poste a carico degli appellanti in solido (art. 106 cpv. 3 CPC).
La convenuta, che ha formulato osservazioni all'appello per il tramite di un
legale, ha diritto inoltre a eque ripetibili. Essa rivendica un'indennità di
fr. 2000.–, ma la cifra è eccessiva rispetto al presumibile impegno
richiesto al suo patrocinatore per la redazione del succinto allegato di
appello. Tenuto conto dell'aliquota del 30% prevista in caso di appello (art.
11 cpv. 2 lett. a del citato regolamento), nel caso concreto un'indennità di fr. 1500.– appare più che adeguata.
11. Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso raggiunge, come si è visto (consid. 1), la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile,
l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di fr. 850.– sono poste solidalmente a carico degli
appellanti , che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà,
fr. 1500.– complessivi per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).