11.2012.144
Appello dichiarato irricevibile per mancato versamento dell'anticipo
28 dicembre 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
11.2012.144
Data decisione, Autorità:
28.12.2012, ICCA
Titolo:
Appello dichiarato irricevibile per mancato versamento dell'anticipo
ANTICIPO
art. 101 cpv. 3 CPC
Incarto n.
11.2012.144
Lugano,
28 dicembre
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Billia
sedente per statuire nelle cause CA.2012.79 e CA.2012.260
(divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promosse con istanze del 21 febbraio 2012 e del 25 giugno 2012 da
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 2),
giudicando
sull'appello dell'8 novembre 2012 presentato da AP 1 contro la decisione
emanata dal Pretore aggiunto il 26 ottobre 2012;
premesso che
con decisione del 26 ottobre 2012 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha stralciato dai ruoli un procedimento cautelare (inc. CA.2012.79) introdotto
il 21 febbraio 2012 da AP 1 (1973) dopo una sentenza di divorzio (“certificato
di incompatibilità”) emanata il 20 settembre 2011 fra lei e AO 1 (1957) dalla
Pretura della Repubblica islamica dell'Iran, divisione __________, tribunale
generale di __________;
preso
atto che con la stessa decisione il Pretore aggiunto ha dichiarato irricevibile
un'altra istanza di provvedimenti cautelari presentata da AP 1 il 25 giugno
2012 (inc. CA. 2012.260) e ha respinto una richiesta di provvigione ad litem
inoltrata dalla medesima l'11 luglio 2012, ponendo le spese processuali di fr. 500.–
a carico dell'istante, tenuta inoltre a rifondere a AO 1 un'indennità di fr.
600.– per ripetibili;
accertato
che contro la decisione predetta AP 1 è insorta a questa Camera mediante
appello dell'8 novembre 2012 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel
senso di essere autorizzata a vivere separata, di vedersi affidare i figli J__________
(1996) e A__________ (1998), riservato il diritto di visita del padre, e di
condannare AO 1 a versare contributi alimentari di fr. 6250.– mensili per lei e
di fr. 1700.– mensili per ogni figlio (assegni familiari non compresi);
ricordato
che il presidente di questa Camera ha invitato il 14 novembre 2012 l'appellante a depositare entro il 30 novembre successivo sul conto corrente postale __________del Tribunale
d'appello, introiti __________, l'importo di fr. 1000.– in garanzia delle
spese giudiziarie presumibili (art. 98 e 101 cpv. 1 CPC);
Considerandi
ritenuto che
il 30 novembre 2012 l'appellante ha chiesto una proroga del termine fino al 10
dicembre seguente;
considerato
che il presidente della Camera ha fissato all'appellante il 3 dicembre 2012 un
ultimo termine fino al 14 dicembre 2012 per depositare l'anticipo, con l'avvertenza
che decorsa infruttuosa quella scadenza la Camera non sarebbe entrata nel
merito dell'appello (art. 101 cpv. 3 CPC);
appurato che
entro la data in questione non è pervenuto versamento alcuno;
rilevato che
nelle circostanze descritte l'appello sfugge a qualsiasi esame;
stabilito
che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 seconda
frase CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo
stato notificato alla controparte per osservazioni;
decide: 1. L'appello
è irricevibile.
2.
Le spese
processuali di fr. 100.– sono poste a carico dell'appellante.
3.
Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000.
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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