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Decisione

11.2012.144

Appello dichiarato irricevibile per mancato versamento dell'anticipo

28 dicembre 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

Billia

sedente per statuire nelle cause CA.2012.79 e CA.2012.260

(divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6, promosse con istanze del 21 febbraio 2012 e del 25 giugno 2012 da

AP 1

(patrocinata dall'avv. PA 1)

contro

AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 2),

giudicando

sull'appello dell'8 novembre 2012 presentato da AP 1 contro la decisione

emanata dal Pretore aggiunto il 26 ottobre 2012;

premesso che

con decisione del 26 ottobre 2012 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano,

sezione 6, ha stralciato dai ruoli un procedimento cautelare (inc. CA.2012.79) introdotto

il 21 febbraio 2012 da AP 1 (1973) dopo una sentenza di divorzio (“certificato

di incompatibilità”) emanata il 20 settembre 2011 fra lei e AO 1 (1957) dalla

Pretura della Repubblica islamica dell'Iran, divisione __________, tribunale

generale di __________;

preso

atto che con la stessa decisione il Pretore aggiunto ha dichiarato irricevibile

un'altra istanza di provvedimenti cautelari presentata da AP 1 il 25 giugno

2012 (inc. CA. 2012.260) e ha respinto una richiesta di provvigione ad litem

inoltrata dalla medesima l'11 luglio 2012, ponendo le spese processuali di fr. 500.–

a carico dell'istante, tenuta inoltre a rifondere a AO 1 un'indennità di fr.

600.– per ripetibili;

accertato

che contro la decisione predetta AP 1 è insorta a questa Camera mediante

appello dell'8 novembre 2012 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel

senso di essere autorizzata a vivere separata, di vedersi affidare i figli J__________

(1996) e A__________ (1998), riservato il diritto di visita del padre, e di

condannare AO 1 a versare contributi alimentari di fr. 6250.– mensili per lei e

di fr. 1700.– mensili per ogni figlio (assegni familiari non compresi);

ricordato

che il presidente di questa Camera ha invitato il 14 novembre 2012 l'appellante a depositare entro il 30 novembre successivo sul conto corrente postale __________del Tribunale

d'appello, introiti __________, l'importo di fr. 1000.– in garanzia delle

spese giudiziarie presumibili (art. 98 e 101 cpv. 1 CPC);

Considerandi

ritenuto che

il 30 novembre 2012 l'appellante ha chiesto una proroga del termine fino al 10

dicembre seguente;

considerato

che il presidente della Camera ha fissato all'appellante il 3 dicembre 2012 un

ultimo termine fino al 14 dicembre 2012 per depositare l'anticipo, con l'avvertenza

che decorsa infruttuosa quella scadenza la Camera non sarebbe entrata nel

merito dell'appello (art. 101 cpv. 3 CPC);

appurato che

entro la data in questione non è pervenuto versamento alcuno;

rilevato che

nelle circostanze descritte l'appello sfugge a qualsiasi esame;

stabilito

che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 seconda

frase CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo

stato notificato alla controparte per osservazioni;

decide: 1. L'appello

è irricevibile.

2.

Le spese

processuali di fr. 100.– sono poste a carico dell'appellante.

3.

Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000.

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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