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Decisione

11.2012.147

Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per la moglie e restrizione della facoltà di disporre

7 febbraio 2013Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Jaques

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2012.3100 (protezione

dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa

con istanza del 18 luglio 2012 da

AO 1 ,

(patrocinata dall' PA 2)

contro

AP 1 ora in

(patrocinato da, PA 1),

giudicando

sull'appello del 15 novembre 2012 presentato da AP 1 contro la decisione emessa

dal Pretore il 2 novembre 2012;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1964), cittadino britannico, e AO 1 (1972), cittadina lettone,

hanno contratto matrimonio a __________ il 17 dicembre 2008. La sposa era già

madre di R__________ (1989) e il marito era già padre di A__________ (1997). I

coniugi non hanno figli comuni. AP 1 lavora come operatore finanziario per la __________

di __________ ed è direttore di altre società. Cameriera, dopo il 2007 la

moglie non ha più svolto attività lucrativa. I coniugi si sono separati di

fatto nel gennaio del 2012, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale

di __________ per trasferirsi prima ad __________ e poi a __________.

B. Il 18

luglio 2012 AO 1 si è rivolta al Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione

coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio

coniugale, l'attribuzione di una __________” e un contributo alimentare di fr.

20 000.–

mensili dal 1° luglio 2012, chiedendo inoltre che al marito fosse vietato – sotto

comminatoria dell'art. 292 CP – di disporre della __________ medesima e di due

imbarcazioni (“__________” e “__________”). Identiche domande essa ha formulato

in via provvisionale. Con decreto cautelare del 19 luglio 2012, emesso inaudita

parte, il Pretore aggiunto ha vietato al marito – sotto comminatoria dell'art. 292

CP – di disporre del veicolo e della “__________”. Il convenuto ha proposto il

6 agosto 2012 di respingere l'istanza, chiedendo a sua volta che alla moglie

fosse ingiunto di lasciare l'appartamento coniugale, di trovare un altro

alloggio a un costo massimo di fr. 2000.– mensili, di restituire determinati beni,

compresa la __________, come pure di essere autorizzato a disdire determinati

contratti di leasing e a vendere la “__________”. Formulate in via superprovvisionale,

identiche richieste sono state respinte dal Pretore aggiunto con decreto cautelare

del 7 agosto 2012.

C. All'udienza

del 13 agosto 2012, indetta per il contraddittorio, i co­niugi si sono accordati

sull'autorizzazione a vivere separati, sull'assegnazione dell'alloggio

coniugale alla moglie, sull'attribuzione della __________ alla stessa e sul

mantenimento della restrizione della facoltà di disporre, estesa anche alla “__________”.

Per il resto essi hanno sostanzialmente ribadito le loro posizioni. Con decreto

cautelare emanato il 5 settembre 2012 “nelle more istruttorie” il Pretore ha condannato

AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 7000.– mensili.

Esperita l'istruttoria, alla discussione finale dell'8 ottobre 2012 i coniugi hanno

sostanzialmente ribadito le loro domande, il marito offrendo nondimeno all'istante un contributo alimentare di fr. 2000.–

mensili.

D. Statuendo

il 2 novembre 2012, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha

attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, ha accertato l'impegno dei

coniugi a disdire il contratto di locazione e quello del marito ad aiutare la

moglie a trovare una nuova sistemazione, ha assegnato la __________ a AO 1, ha obbligato il marito a versare a quest'ultima un contributo alimentare di fr. 8293.50

mensili dal luglio 2012, ha ordinato alla __________ di trattenere dallo

stipendio o da tutte le indennità di pertinenza del marito l'importo di fr.

8293.50 mensili, riversandolo direttamente alla moglie, e ha confermato la

restrizione del potere di disporre sulla vettura e sulle imbarcazioni. Le spese

giudiziarie di complessivi fr. 5000.– sono state poste a carico delle parti in

ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.

E. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con

un appello del 15 novembre 2012 in cui chiede, previo conferimento dell'effetto

sospensivo, che sia "calcolato un nuovo contributo alimentare in favore

della moglie, e meglio come ai considerandi”, che sia “revocata la diffida ai

debitori nei confronti della __________” e che sia “decretato lo sblocco dei

beni”. L'appello non è stato notificato

all'istante per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale emanate secondo gli

art. 172 segg. CPC sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura

sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314

cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello

è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– (art. 308

cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è senz'altro dato, ove

appena si consideri l'entità del contributo alimentare in discussione. Tempestivo,

sotto questo profilo l'appello è pertanto ricevibile.

2.

In

appello il convenuto offre nuove prove (fattura della __________

__________, lettera 1° ottobre 2012 con allegati di __________, distinte di due

versamenti eseguiti sul suo conto presso il __________ dalla __________ di __________).

Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente

addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli

valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art.

317.

cpv. 1 CPC). Di per sé i documenti in questione sarebbero dunque ammissibili.

Come si vedrà oltre, tuttavia, essi non sono di rilievo ai fini del giudizio.

3.

Litigiosi

rimangono, in questa sede, il contributo alimentare per la moglie, l'ordine di

trattenuta alla __________ e la restrizione della facoltà di disporre sull'automobile

e le due imbarcazioni. Quanto al contributo alimentare, ravvisata una certa

reticenza del convenuto nel chiarire le sue fonti di reddito, il Pretore ha

constatato che durante la vita in comune il marito ha sempre potuto contare su

entrate importanti, con una “soglia minima” tra fr. 263 000.– e fr. 270 000.–

annui. Ciò premesso, per determinare il contributo alimentare in favore

dell'istante egli si è scostato dall'abituale metodo di calcolo consistente nel

suddividere a metà l'eccedenza del bilancio coniugale, fondandosi invece sul tenore

di vita sostenuto dai coniugi durante la comunione domestica. A tal fine egli ha

fissato il fabbisogno della moglie in fr. 7510.– mensili, ma ha accertato che

il convenuto riconosceva per finire la cifra da lei

esposta di fr. 8293.50 mensili. Ha obbligato AP 1 così a

versare all'istante un contributo alimentare di tale importo, in modo da

garantire alla beneficiaria il tenore di vita precedente, consentendole inoltre

di far fronte all'onere fiscale e di permettersi le vacanze di cui essa aveva

goduto durante la vita comune.

4.

Nell'appello il convenuto fa valere, in sintesi, che nel 2011 il

suo reddito è considerevolmente diminuito e che lo stile di vita dispendioso

sostenuto durante la comunione domestica era finanziato in realtà con denaro

ricevuto da terzi. Egli conferma di riconoscere le spese esposte dalla moglie,

ma eccepisce che queste non corrispondono al tenore di vita coniugale, poiché

si riferiscono a soli tre mesi su tre anni di vita in comune. Per tali motivi

egli chiede di ricalcolare il contributo alimentare in favore della moglie

“come ai considerandi”.

a) Un

appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC). Per “motivato”

si intende provvisto delle conclusioni, dall'appello dovendo risultare non solo

che la sentenza di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che

misura ne sia chiesta la riforma (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con

riferimenti). Pretese pecuniarie, in particolare, devono essere cifrate, sia

perché l'appello preclude l'efficacia e l'esecutività della decisione impugnata

unicamente nei limiti delle conclusioni, sia perché entro tali limiti l'autorità

superiore deve statuire nel merito (e non può – almeno di norma – rinviare gli

atti in prima sede per nuovo giudizio), sia perché la controparte deve avere

modo di difendersi adeguatamente e valutare – dandosi il caso – se

introdurre appello incidentale (DTF 137 III 619 consid. 4.3 con riferimenti).

Ciò vale anche per le cause rette dal principio inquisitorio, il quale non esonera

dal formulare pretese pecuniarie cifrate (DTF 137 III 620 consid. 4.5 con

riferimenti), nemmeno nei processi in cui il giudice non è vincolato alle

conclusioni delle parti (DTF 137 III 621 consid. 5 con riferimenti).

È

vero che l'esigenza di formulare conclusioni pecuniarie cifrate non deve trascendere

nell'eccesso di formalismo. Un appello con richieste pecuniarie non

quantificate può rivelarsi eccezionalmente ammissibile, di conseguenza, ove dalla

sua motivazione – eventualmente in combinazione con la sentenza impugnata – si

evinca quale sia l'ammontare della somma pretesa (DTF 137 III 621 consid. 6.2

con riferimenti). Se anche tale ricerca risulta infruttuosa, nondimeno, l'appello

va dichiarato irricevibile, senza che l'appellante possa contare sull'assegnazione

di un termine supplementare entro cui sanare il difetto (DTF 137 III 622

consid. 6.4 con riferimenti).

b) Nella

fattispecie l'appellante non indica, nella richiesta di giudizio, in che modo

debba essere riformato il contributo alimentare per la moglie di fr. 8293.50.–

mensili fissato dal Pretore. Né ciò risulta dalla motivazione del rimedio

giuridico, eventualmente facendo capo alla sentenza impugnata. L'appellante critica

infatti il reddito accertato dal primo giudice, contesta il livello di vita sostenuto

durante la comunione domestica, lamenta il mancato rispetto del principio della

proporzionalità, ma all'entità del contributo alimentare chiesto in modifica

della decisione impugnata neppure allude. Del resto, egli non accenna più

nemmeno al contributo alimentare di fr. 2000.– mensili offerto davanti al

Pretore. In simili circostanze anche la decisione impugnata non è di alcun

ausilio interpretativo. Ne segue che, carente dei più elementari presupposti

formali, su questo punto l'appello non adempie i requisiti dell'art. 311 cpv. 1

CPC e va dichiarato irricevibile.

5.

Per quanto riguarda la “diffida ai debitori” il Pretore ha accertato

che il marito non ha mai rispettato appieno gli obblighi di mantenimento

a lui imposti con il decreto cautelare emanato il 5 settembre 2012 “nelle more istruttorie”.

Ha ritenuto manifesto inoltre il rischio che quegli possa sottrarsi ulteriormente

ai suoi obblighi, “sfruttando in particolare le sue connessioni internazionali

e la generale opacità che permea le sue attività”. Nelle circostanze descritte il

primo giudice ha ordinato alla __________ di trattenere

mensilmente fr. 8293.50 dalle spettanze del convenuto e di riversarli all'istante.

Nell'appello l'interessato eccepisce che una "diffida ai debitori” va

ordinata solo in caso di ripetuta trascuranza degli obblighi alimentari o nel caso

in cui determinati comportamenti indizino senza equivoco le intenzioni dell'obbligato,

mentre dal 5 settembre 2012 egli ha sempre pagato la pigione dell'appartamento

in cui vive la moglie e spese d'automobile per complessivi fr. 4701.30

mensili. Visti i cattivi rapporti che intercorrono tra le parti, egli

soggiunge, non v'è inoltre alcuna garanzia che la moglie assuma gli oneri di

cui egli è debitore.

L'appellante

chiede di revocare l'ordine di trattenuta nei confronti della __________, mentre

l'ingiunzione del Pretore era diretta alla __________. Sia come sia, foss'anche

l'appellante incorso in una svista, la pretesa è infondata. Si conviene che una

trattenuta di stipendio non si giustifica per il solo fatto che il debitore

ometta o ritardi sporadicamente il versamento di un contributo periodico, anche

un “avviso ai debitori” dovendo rispettare il principio della proporzionalità. Determinante

è che, oggettivamente, la trascuranza dell'obbligo alimentare appaia seria (RtiD

II-2004 pag. 598 n. 29c; I CCA, sentenza inc.11.2007.125 del 16 settembre

2008, consid. 5 con riferimenti). Nella fattispecie l'appellante non contesta

di non

avere mai versato interamente il contributo

alimentare di fr. 7000.– mensili fissato dal Pretore con il decreto

cautelare del 5 settembre 2012. Certo, ove paghi direttamente oneri rientranti

nel fabbisogno del creditore, il debitore alimentare acquisisce un diritto alla

compensazione, nel sen­so che può dedurre dall'ammontare del contributo ali­mentare

dovuto quanto ha versato direttamente (cfr. RtiD I-2005 pag. 765 consid. 13; da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.8 del 2 settembre 2012, consid. 5g).

Resta il fatto che nel caso specifico il convenuto medesimo ha dichiarato più

volte di non poter pagare interamente il dovuto perché “non ha soldi a

sufficienza” (verbale dell'8 ottobre 2012, pag. 4). A un

esame

sommario il giudizio del Pretore resiste dunque alla critica.

6.

Il

Pretore ha ordinato la restrizione della facoltà di disporre sulla citata vettura

e sulle due imbarcazioni dopo avere accertato la manifesta trascuranza degli

obblighi alimentari da parte del convenuto e il rischio che questi possa

sottrarsi ulteriormente ai suoi doveri sfruttando le sue connessioni

internazionali, vista la scarsa trasparenza delle sue attività. Secondo l'appellante

il blocco della “__________” comporta solo spese che egli non può più

permettersi, onde la necessità di revocare il provvedimento per trovare un compratore

e dividere il provento della vendita con la moglie. Quanto alla “__________”,

egli obietta di avere acquistato l'imbarcazione a mero titolo fiduciario per

conto di __________, sicché il provvedimento va dichiarato nullo.

a) L'art.

178.

cpv. 1 CC prevede che, ove appaia necessario per assicurare le basi

economiche della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante

dall'unione coniugale (in specie per assicurare i contributi alimentari per la

moglie), il giudice può – a istanza di un coniuge – subordinare al consenso di

questo la disposizione di determinati beni da parte dell'altro. A tal fine egli

prende le appropriate misure conservative (art. 178 cpv. 2 CC).

b) In concreto l'appellante sollecita la revoca della

restrizione della facoltà di disporre sulla nota __________”, ma non spende una parola per motivarla. Al proposito l'appello si

dimostra dunque, già di primo acchito, irricevibile. Quanto alla “__________”, è

vero che l'imbarcazione risulta oggetto di un contratto fiduciario retto dal

diritto svizzero tra AP 1 e __________ (doc. 12). È altrettanto vero però che un

contratto del genere implica il trasferimento di tutti i diritti al fiduciario,

il quale acquisisce la proprietà degli averi a lui consegnati e la titolarità

dei crediti a lui trasferiti (DTF 130 III 427 consid. 3.4, 117 II

430.

consid. 3b; Winiger, Commentaire

romand, n. 97 seg. ad art. 18 CO). In concreto la misura decretata

dal Pretore colpisce, appunto, il proprietario del bene. A parte ciò, si

seguisse l'argomentazione dell'appellante, in mancanza di un interesse

giuridicamente protetto egli non sarebbe nemmeno legittimato a contestare il

provvedimento (sentenza del Tribunale federale 5A_259/2010 del 26 aprile

2012, consid. 2.3.2). Per il resto il convenuto non discute le

argomentazioni del Pretore, sicché l'appello si rivela nuovamente irricevibile

per difetto di motivazione.

c) Quanto

all'altra imbarcazione, la “__________”, il Pretore non si è limitato a emanare una restrizione

della facoltà di disporre nei confronti del convenuto, ma ha anche ordinato il

blocco della vela con un cavo di acciaio al pontile del porto regionale di __________.

Contrariamente a quanto crede l'appellante, tuttavia, il provvedimento (nel

senso dell'art. 178 cpv. 2 CC) non è definitivo. Dovesse necessitare della liberazione

della barca ai fini della vendita, l'appellante potrà sempre rivolgersi al

giudice e chiedere lo sblocco del natante. Per il

resto, una volta di più, egli non censura le motivazioni addotte dal Pretore a

sostegno del provvedimento, sicché l'appello si rivela destinato all'insuccesso.

7.

L'emanazione

della sentenza odierna rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nell'appello. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, l'appello non

essendo stato intimato all'istante per osservazioni.

8.

Quanto

ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera am­piamente la soglia di

fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr.

1000.– sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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