11.2012.148
Vigilanza sulle fondazioni: stralcio del ricorso per desistenza
10 dicembre 2012Italiano3 min
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Numero d'incarto:
11.2012.148
Data decisione, Autorità:
10.12.2012, ICCA
Titolo:
Vigilanza sulle fondazioni: stralcio del ricorso per desistenza
FONDAZIONI
art. 84 CC
Incarto n.
11.2012.148
Lugano
10 dicembre
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Baggi Fiala
sedente per statuire sul ricorso del 10 novembre 1998
presentato dalla
RI 1
(rappresentata dal presidente)
contro la decisione emessa il 31 ottobre 2012 dalla
Vigilanza
sulle fondazioni e LPP della Svizzera Orientale,
Muralto;
premesso
che con decisione del 31 ottobre 2012 la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della
Svizzera Orientale ha “preso atto dei rapporti di gestione 2009, 2010 e 2011” presentati dalla RI 1, ponendo a carico di quest'ultima una tassa di fr. 750.–;
constatato
che contro tale decisione la RI 1 ha introdotto a questa Camera un ricorso del
10 novembre 2012 affinché la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera
Orientale prenda atto solo del rapporto di gestione 2011 e fissi la tassa in
fr. 250.–;
preso
atto che dopo un “colloquio chiarificatore con i signori __________ e __________
dell'Autorità di vigilanza, appurata la buona fede delle parti in causa e vista
l'impossibilità di rivedere le tariffe giudiziarie” la ricorrente ha comunicato
il 23 novembre 2012 a questa Camera di ritirare il ricorso;
stabilito
che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze
il giudice stralcia la causa dai ruoli (TRAM, sentenza inc. 52.2006.125 del 18
maggio 2006);
rilevato
che, in linea di principio, desistenza equivale a soccombenza anche nella
Considerandi
procedura amministrativa (RDAT II-1996 pag. 223 n. 65);
riconosciuto
nondimeno che nel caso concreto si giustifica di soprassedere – eccezionalmente
– al prelievo di oneri, l'interessata avendo agito per il tramite del Consiglio
di fondazione, i cui membri sono sprovvisti di formazione giuridica;
stabilito
che non si pone problema di ripetibili, nessuno essendo stato chiamato a
esprimersi sul ricorso;
decreta: 1. Si prende atto del ritiro del ricorso. La causa è stralciata
dai ruoli per desistenza.
2.
Non
si riscuotono spese processuali né si assegnano
ripetibili.
3.
Notificazione
a:
–;
–
Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera Orientale, Muralto.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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