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Decisione

11.2012.148

Vigilanza sulle fondazioni: stralcio del ricorso per desistenza

10 dicembre 2012Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

Baggi Fiala

sedente per statuire sul ricorso del 10 novembre 1998

presentato dalla

RI 1

(rappresentata dal presidente)

contro la decisione emessa il 31 ottobre 2012 dalla

Vigilanza

sulle fondazioni e LPP della Svizzera Orientale,

Muralto;

premesso

che con decisione del 31 ottobre 2012 la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della

Svizzera Orientale ha “preso atto dei rapporti di gestione 2009, 2010 e 2011” presentati dalla RI 1, ponendo a carico di quest'ultima una tassa di fr. 750.–;

constatato

che contro tale decisione la RI 1 ha introdotto a questa Camera un ricorso del

10 novembre 2012 affinché la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera

Orientale prenda atto solo del rapporto di gestione 2011 e fissi la tassa in

fr. 250.–;

preso

atto che dopo un “colloquio chiarificatore con i signori __________ e __________

dell'Autorità di vigilanza, appurata la buona fede delle parti in causa e vista

l'impossibilità di rivedere le tariffe giudiziarie” la ricorrente ha comunicato

il 23 novembre 2012 a questa Camera di ritirare il ricorso;

stabilito

che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze

il giudice stralcia la causa dai ruoli (TRAM, sentenza inc. 52.2006.125 del 18

maggio 2006);

rilevato

che, in linea di principio, desistenza equivale a soccombenza anche nella

Considerandi

procedura amministrativa (RDAT II-1996 pag. 223 n. 65);

riconosciuto

nondimeno che nel caso concreto si giustifica di soprassedere – eccezionalmente

– al prelievo di oneri, l'interessata avendo agito per il tramite del Consiglio

di fondazione, i cui membri sono sprovvisti di formazione giuridica;

stabilito

che non si pone problema di ripetibili, nessuno essendo stato chiamato a

esprimersi sul ricorso;

decreta: 1. Si prende atto del ritiro del ricorso. La causa è stralciata

dai ruoli per desistenza.

2.

Non

si riscuotono spese processuali né si assegnano

ripetibili.

3.

Notificazione

a:

–;

Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera Orientale, Muralto.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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