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Decisione

11.2012.15

Diffida ai debitori per l'incasso di contributi alimentari in favore di figli minorenni: peggioramento delle condizioni economiche dell'obbligato

4 luglio 2012Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i debiti verso terzi (rata di fr. 50.– men­sili corrisposta all'Ufficio di esecuzione,

rata di fr. 300.– men­sili per l'onorario di un dentista, rata di fr.

198.– per costi della curatela in favore di M__________ e S__________), come

pure l'onere d'imposta (fr. 125.25 mensili), il mantenimento delle figlie

essendo prioritario. Alla debitrice il Pretore non ha riconosciuto nemmeno il

costo dell'alloggio (fr. 812.50 mensili), AP 1 non avendo reso verosimile di

corrispondere metà del canone di locazione al convivente, né il costo

dell'automobile (fr. 375.10 mensili complessivi), l'interessata non avendone

dimostrato la necessità. In definitiva il Pretore ha considerato nel fabbisogno

minimo della debitrice unicamente il minimo esistenziale del diritto esecutivo

(fr. 1200.– mensili) e il premio della cassa malati (fr. 381.50 men­sili).

Onde l'accoglimento della richiesta intesa alla trattenuta di stipendio per fr.

600.– mensili.

3. L'appellante

ricorda che nel decreto cautelare del 9 ottobre 2008 citato dianzi (lett. A) il

Pretore le aveva riconosciuto un fabbisogno minimo di fr. 2604.05 mensili a

fronte di un reddito da attività lucrativa di fr. 3183.20 mensili. Essa adduce

che nel frattempo la sua situazione econo­mica

è peggiorata, poiché il suo guadagno medio di fr. 2241.30 mensili non le

basta più nemmeno per finan­ziare il fabbisogno minimo, sia pure ridimensionato

a fr. 2742.10 mensili. La convenuta soggiunge di aver dovuto ridurre il proprio

grado d'occupazione al 50% per problemi alla schiena, anche se in seguito il

suo stato di salute è migliorato e alla __________ ha chiesto di poter lavorare

all'80%. Sottolinea infine che la figlia M__________ sarebbe diventata

maggiorenne il 15 aprile 2012, sicché dopo di allora la trattenuta di stipendio

sarebbe da limitare in ogni caso a fr. 300.– mensili, corrispondenti al solo

contributo alimentare per S__________.

4. Nella

fattispecie è pacifico che AP 1 ha trascurato i propri obblighi di mantenimento

verso le figlie, accumulando un debito di fr. 24 329.90 verso lo Stato, il

quale dal febbraio del 2012 non anticipa più nulla (doc. 3 e doc. B). Che in

simili condizioni le spettanze delle figlie siano minacciate non è controverso.

Quanto l'appellante invoca è un peggioramento della propria condizione

economica rispetto al momento in cui i contributi alimentari sono stati stabiliti.

Ora, secondo giurisprudenza una trattenuta di stipendio fondata su un avviso o

una diffida ai debitori (art. 132 cpv. 1, 177 o 291 CC) deve rispettare, nel

caso in cui la situazione dell'obbligato si sia deteriorata dopo la fissazione

dei contributi alimentari, almeno il fabbisogno minimo di lui calcolato non

secondo i principi del diritto civile (ricordati in DTF 114 II 394 consid. 4b),

bensì secondo i principi della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

(DTF 110 II 15 consid. 4; da ultimo: sentenza del Tribunale federale 5A_798/2011

dell'11 gennaio 2012, consid. 2.1 con rimandi). Il peggioramento non deve ricondursi

tuttavia – con ogni evidenza – a una decisio­ne unilaterale dell'obbligato, il

quale non è abilitato a sminuire per sua scelta autonoma le basi destinate al

sostentamento della famiglia.

5. In

concreto risulta che al momento in cui sono stati pattuiti i contributi alimentari

per le figlie AP 1 guadagnava, lavorando al 50% come infermiera a domicilio e

al 50% come impiegata d'ufficio per lo stessa __________, fr. 3183.20 netti mensili.

Una volta coperto il proprio fabbisogno minimo di fr. 2604.05 mensili, le rimanevano

fr. 579.15 mensili per erogare i contributi alimentari di complessivi fr.

600.– mensili (decreto cautelare del 9 ottobre 2008, pag. 5 verso l'alto,

nell'inc. DI.2007.235). Al momento in cui ha giudicato il Pretore la convenuta guadagnava

invece, come infermiera a domicilio a metà tempo, fr. 2500.– lordi mensili per

tredici mensilità (doc. 12). Ciò corrisponderebbe, secondo l'appellante, a

un'entrata media di fr. 2241.30 netti mensili. In realtà i conteggi di

stipendio agli atti non sono completi (doc. 14). Sta di fatto che, per lo meno

a un sommario esame come quello che governa una procedura di trattenuta di

stipendio, lo stipendio di base non appare eccedere fr. 2300.– netti mensili.

Tenuto conto dei supplementi per lavoro festivo e trasferte (in media fr. 22.65 sull'arco di otto mesi per

lavoro festivo e fr. 156.35 per le trasferte: doc. 14), il guadagno

dell'interessata potrà anche essere stimato in fr. 2475.– mensili, ma non oltre.

Dal profilo dei redditi la situazione di lei appare dunque sensibilmente

peggiore rispetto al momento in cui sono stati fissati i contributi di fr.

600.– mensili complessivi.

6. Quanto

al minimo esistenziale della convenuta calcolato secondo i principi della legge

federale sulla esecuzione e sul fallimento, l'appellante ne indica l'ammontare in

fr. 2742.10 mensili (mini­mo esistenziale del diritto esecutivo per persona

sola fr. 1200.–, metà del canone di

locazione e delle spese accessorie fr. 812.50, l'altra metà essendo a

carico del convivente, premio della cassa malati fr. 381.50, leasing

dell'automobile fr. 258.15, imposta di circolazione fr. 40.25, assicurazione

obbligatoria dell'automobile fr. 49.70). Il Pretore, come detto, ha

riconosciuto solo il minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1200.–

mensili) e il premio della cassa malati (fr. 381.50 men­sili).

a) Per

quel che attiene al minimo esistenziale del diritto esecutivo, dandosi un debitore

che vive in concubinato esso corrisponde di regola alla metà di quello previsto

per coniugi (DTF 130 III 765). AO 1 obietta che l'importo andrebbe suddiviso in

proporzione ai redditi dei conviventi, ma ciò vale in caso di debitore

coniugato (FU 68/2009 pag. 6294 cifra IV n. 1 con rinvio a DTF 114 III 12) o,

al limite, di debitore che vive in un concubinato stabile dal quale siano nati

figli (DTF 130 III 767 in alto; cfr. FU 68/2009 pag. 6292 cifra I n. 3 “coppia

con figli”). Se non vi sono figli comuni, vale la metà dell'importo previsto

per coniugi, giacché i conviventi non hanno obblighi di mantenimento reciproci

(DTF 130 III 768 consid. 2.4), a meno che – ma l'ipotesi è estranea alla fattispecie

– il convivente non sia in grado di finanziare la propria metà, di modo che si

giustifichi di aumentare la quota del debitore fino al minimo esistenziale per

persona sola (RtiD

I-2008 pag. 1083 n. 62c). Contrariamente all'opinione del Pretore, di conseguenza,

nel fabbisogno minimo dell'interessata secondo il diritto esecutivo va

inserito l'importo di fr. 850.– mensili, pari alla metà di quello per coniugi (FU 68/2009 pag. 6292 cifra I n. 3).

b) lI

canone di locazione e le spese accessorie rientrano senz' altro nel fabbisogno minimo

del diritto esecutivo, anche se il debitore vive con terzi (FU 68/2009 pag.

6292 cifra II n. 1 e 2). In concreto il Pretore ha rimproverato alla convenuta

di non avere reso verosimile alcun versamento al convivente __________, ma a

parte il fatto che questi ha confermato la partecipazione (verbale del 15

giugno 2010, pag. 1 in basso nell'inc. OA.2006.491 richiamato), ciò non è di

rilievo. Nel fabbisogno minimo di un convivente secondo il diritto

esecutivo

la locazione dell'alloggio comune va riconosciuta per principio a metà, senza

riguardo a chi sia intestato il contratto di locazione o a eventuali convenzioni

interne fra conviventi sul riparto delle spese comuni (RtiD I-2008 pag. 1083 n.

63c). Un'eccezione ricorre solo qualora – ma è già stata scartata dianzi (consid.

a) – il convivente non sia in grado di finanziare la propria metà (loc. cit.). Resta

il fatto che, dandosi una pigione di fr. 1460.– e un acconto per spese accessorie

di fr. 150.– mensili (doc. 4), la metà della spesa ammonta a fr. 805.–,

non a fr. 812.50 mensili come pretende la convenuta. Non sussistendo invece

convivenza con figli comuni, non si giustifica – contrariamente all'opinione di

AO 1 – una suddivisione della spesa secondo il reddito dei conviventi.

c) Il

premio della cassa malati obbligatoria è stato giustamente riconosciuto dal

Pretore a AP 1 nel fabbisogno minimo del diritto esecutivo (FU 68/2009 pag.

6293 cifra II n. 3). Va tuttavia corretto l'importo, che non è di fr. 381.50

mensili (come indica la convenuta), bensì di fr. 351.80 mensili (doc. 5). Eventuali

coperture complementari, facoltative, non possono essere considerate (DTF 134

III 323).

d) La

rate mensili pagate da un debitore per il leasing dell'auto­mobile vanno comprese

nel fabbisogno minimo secondo il diritto esecutivo se l'uso del veicolo è

necessario per l'esercizio di una professione, sempre che il mezzo non appaia

eccessi­va­mente oneroso, nel qual caso l'Ufficio di esecuzione fissa al

debitore un termine per sostituirlo (FU 68/2009 pag. 6294 cifra II n. 7; Vonder Mühll in:

Basler Kommentar, SchKG, 2ª edizione, n. 28 ad art. 93). Se si riconosce il leasing, si riconoscono anche i costi del

veicolo per raggiungere il posto di lavoro (FU 68/2009 pag. 6293 cifra II n.

4d). In concreto il Pretore ha ritenuto che l'interessata non abbia reso

verosimile la necessità di usare un'automobile per l'esercizio della

professione. Se appena si pensa tuttavia ch'essa lavora al 50% come infermiera per

cure a domicilio (doc. 13), mal si intravede come essa possa dispensarsi

dall'adoperare un veicolo, tanto che riceve un'indennità per le trasferte in automobile

eseguite durante l'orario di lavoro (doc. 13 e 14). In simili circostanze si

giustifica pertanto di inserire nel fabbisogno dell'appellante la rata del

leasing, ragionevole (fr. 258.15 mensili: doc. 8), l'imposta di

circolazione (fr. 40.25 mensili: doc. 9) e il premio dell'assicurazione

responsabilità civile (fr. 49.70 mensili: doc. 10).

e) In

definitiva il fabbisogno minimo della convenuta agli effetti del diritto

esecutivo risulta di fr. 2354.90 mensili, mentre manifestamente insostenibile si

rivela il calcolo del Pretore (con­sistente nel solo minimo esistenziale del

diritto esecutivo e nel premio della cassa malati obbligatoria). Ciò significa

che, con un reddito di circa fr. 2475.– mensili e un fabbisogno secondo il

diritto esecutivo di circa fr. 2355.– mensili, l'appellante rimane a fine mese

con un margine disponibile di fr. 120.– mensili, insufficiente per elargire i

contributi alimentari di complessivi fr. 600.– mensili in favore delle figlie.

7. Un

avviso o una diffida ai debitori (art. 132 cpv. 1, 177 o 291 CC) dovendo

rispettare come detto, nel caso in cui la situazione dell'obbligato sia

peggiorata dopo la fissazione dei contributi alimentari, il fabbisogno minimo di

quest'ultimo calcolato secondo i principi della legge federale sulla esecuzione

e sul fallimento (sopra, consid. 4), nel caso specifico la trattenuta di

stipendio parrebbe doversi limitare a fr. 120.– mensili. Se non che, a

differenza del fabbisogno minimo del diritto civile applicabile in ambito matrimo­niale,

il fabbisogno minimo del diritto esecutivo non è sempre intangibile (DTF 123

III 332; Vonder Mühll, op. cit.,

n. 41 ad art. 93). Ove una trattenuta di stipendio sia chiesta da un creditore

che senza il contributo alimentare non riesca a coprire il proprio fabbisogno

minimo, in effetti, il debitore con redditi insufficienti a coprire a sua volta

il proprio fabbisogno minimo (compresi i contributi alimentari necessari al

sostentamento del creditore) deve tollerare che tale minimo sia intaccato nella

stessa proporzione in cui il creditore vede intaccare il proprio (I CCA,

sentenza inc. 11.2012.187 del 25 gennaio 2012, consid. 4 con rinvio a DTF 110

Considerandi

II 15 in fondo e riferimenti; Bastons

Bulletti in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 9 ad art.

291.

CC con rimandi). Un esempio concreto è riprodotto nella sentenza pubblicata

in DTF 105 III 48. Nel caso specifico l'ammontare della trattenuta di stipendio

andrebbe determinato, quindi, anche in funzione di tale principio.

8.

Se da

quanto precede si può prescindere nella fattispecie, ciò si deve alla circostanza

che – come si è visto – un debitore non può ridurre unilateralmente i propri

redditi, minando le basi per il sostentamento della famiglia (sopra, consid. 4 in fine). Quando i contributi alimentari per M__________ e S__________ sono stati pattuiti AP 1

lavorava al 100% e aveva un margine disponibile di fr. 579.15 mensili

(sopra, consid. 5). Il fatto di ridurre l'attività lucrativa al 50% non la

abilitava a pregiudicarlo. Davanti al Pretore essa ha fatto valere bensì che la

ditta __________ era stata assorbita dalla __________, la quale l'aveva assunta

al 50% come infermiera, ma non ha preteso che le fosse impossibile ricuperare –

eventualmente altrove – l'attività di impiegata d'ufficio al 50% esercitata

fino ad allora. Si è limitata ad affermare di avere chiesto alla __________ un lavoro

all'80% (risposta scritta del 17 gennaio 2012, pag. 4 a metà), senza per altro rendere verosimile che la proposta sia stata rifiutata. In appello essa

afferma di avere sofferto dolori alla schiena, ciò che l'aveva indotta a diminuire

il grado d'occupazione al 50% (memoriale, pag. 7 nel mezzo), ma tale asserto è

lungi dall'essere reso verosimile, per tacere del fatto che nell'appello essa

conferma di essere abile al lavoro “almeno all'80%” (loc. cit.). E qualora

avesse conservato un grado d'occupazione “almeno all'80%” essa non nega che le

sarebbe stato possibile sopperire ai contributi alimentari per le figlie (essa guadagna

circa fr. 2475.– mensili lavorando al 50%), dato il suo fabbisogno minimo di fr.

2355.

– mensili secondo il diritto esecutivo.

9.

Se

ne conclude che, nonostante l'erroneo calcolo del Pretore

sul

fabbisogno minimo della convenuta in base ai principi del diritto esecutivo,

nel risultato la trattenuta di stipendio resiste alla critica. Non senza

ragione l'appellante fa valere tuttavia che M__________ avrebbe compiuto 18 anni

il 15 aprile 2012 e che dopo di allora la trattenuta va limitata al contributo alimentare

di fr. 300.– mensili per S__________. Non consta in effetti che nel decreto

cautelare del 9 ottobre 2008 (inc. DI.2007.235) il contributo alimentare per M__________

fosse previsto anche oltre la maggiore età della beneficiaria (cfr. RtiD II-2010

pag. 641 consid. 6a). AO 1 obietta che M__________ avrà diritto a un contributo

alimentare anche dopo i 18 anni come figlia agli studi giusta l'art. 277 cpv. 2

CC, ma la trattenuta di stipendio è una misura d'esecuzione e non può sussistere

senza il titolo cui si riferisce. Per di più, è lungi

dall'apparire verosimile che la figlia maggiorenne otterrà un contributo alimentare

allorché il contributo alimentare per la figlia minorenne risulterà prioritario

(cfr. DTF 132 III 211 consid. 2.3). Su questo punto l'appello merita quindi accoglimento e il decreto impugnato va riformato di

conseguenza.

II. Sul gratuito

patrocinio davanti al primo grado di giudizio

10.

Una richiesta

di gratuito patrocinio (art. 117 segg. CPC) è trattata con la procedura som­maria

(art. 119 cpv. 3 CPC). La decisione che rifiuta o revoca – totalmente o

parzialmente – il beneficio è poi impugnabile mediante reclamo (art. 121 CPC),

a meno che essa intervenga nel quadro della decisione finale e che il richiedente

impugni anche il contenuto di quest'ultima, nel qual caso il rifiuto o la

revoca del gratuito patrocinio può formare oggetto dello stesso rimedio

esperibile contro la decisione finale (art. 110 CPC per analogia; Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 13 ad art.

121.

con richiami). In concreto non occorreva dunque che AP 1 presentasse

reclamo contro il diniego del Pretore; bastava che impugnasse tale decisione

nell'ambito dell'appello contro la trattenuta di stipendio. Ciò non impedisce,

ad ogni modo, di considerare il reclamo come parte integrante dell'appello.

11.

Il

Pretore ha rifiutato il beneficio del gratuito patrocinio alla richie­dente, in

concreto, per avere “il Tribunale d'appello (...) più volte sancito la non

necessità di far capo all'assistenza di un legale per la procedura di diffida

ai debitori” (decisione impugnata, pag. 3). In realtà occorre distinguere.

È vero che – di norma – non occorre gratuito patrocinio per postulare una

trattenuta di stipendio a tutela di contributi in favore di figli minorenni, il

creditore potendo fruire in tali casi di un aiuto appropriato e gratuito da

parte dell'autorità tutoria (RtiD I-2006 pag. 678 n. 39c). Il coniuge

convenuto non può far capo a tale aiuto. Se è senza mezzi, bisogna valutare così

se egli possa difendersi adeguatamente da sé solo o se gli occorra un

patrocinatore d'ufficio. Nel precedente citato dal Pretore (in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato

e commentato, appendice 2000/2004, n. 10 ad art. 14 vLag) il convenuto opponeva soltanto “di non avere abbastanza

denaro per pagarmi l'avvocato con tutto quello che devo pagare”. Il caso non

riservava pertanto alcuna difficoltà. Nella fattispecie odierna la difesa della

convenuta implicava invece, per lo meno, un calcolo del fabbisogno minimo secondo

i principi della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, calcolo che l'interessata

non era verosimilmente in grado di eseguire (e che ha richiesto una disamina

puntuale da parte di questa Camera: sopra, consid. 6). Non si poteva pretendere

pertanto ch'essa si difendesse da sé sola. Si aggiunga che all'udienza del 17

gennaio 2012 il marito era assistito dal proprio patrocinatore d'ufficio, di

modo che lasciare la convenuta senza avvocato sarebbe apparso ancor più

problematico sotto il profilo delle garanzie minime sgorganti dall'art. 29 cpv.

3.

Cost.

12.

Ne segue che, rifiutando alla convenuta il beneficio del gratuito

patrocinio, il Pretore ha mostrato severità eccessiva. In proposito l'appello

merita quindi accoglimento e il dispositivo n. 1 della decisione impugnata va

riformato. Spetterà al Pretore, in esito al presente giudizio, fissare

l'indennità spettante alla patrocinatrice d'ufficio per le prestazioni svolte

nel procedimento cautelare di diffida ai debitori.

III. Sulle

spese giudiziarie e il gratuito patrocinio in appello

13.

Le

spese dell'appello seguono il principio della vicendevole soccombenza (art. 106

cpv. 2 CPC). La convenuta esce sconfitta sulla trattenuta di stipendio, ma ne vede

limitare la durata almeno in relazione al contributo alimentare per M__________.

Inoltre ottiene causa vinta sul gratuito patrocinio in prima sede (non tuttavia

nei confronti del marito, che in proposito si è rimesso al giudizio della

Camera). Equitativamente si giustifica così di porre a suo carico tre quarti

degli oneri processuali, con obbligo di rifondere a AO 1 un'indennità per

ripetibili ridotte.

La

richiesta di gratuito patrocinio in appello può essere accolta: da un lato

l'indigenza di AP 1 è fuori discussione, dall'altra il suo appello non poteva

dirsi – almeno in parte – senza possibilità di esito favorevole (art. 117 CPC).

Per quel che è dell'indennità spettante alla patrocinatrice d'ufficio, in

mancanza di una nota professionale (che incombeva alla rappresentante produrre:

sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gen­naio 2012, consid. 9.3),

occorre procedere per apprezzamento. Ora, un avvocato ragionevolmente speditivo

non avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un simile mandato,

risoltosi sostanzialmente nella stesura dell'appello (9 pagine) in una causa

già nota, più di sei d'ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1

del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di

assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si aggiungono le spese (10%: art. 6

cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA (8%). L'indennità di patrocinio va

fissata dunque in fr. 1300.– complessivi.

14.

La

richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1 per le osservazioni

all'appello (esclusa la questione del gratuito patrocinio in prima sede, al cui

riguardo egli si è rimesso al giudizio della Camera) merita a sua volta accoglimento,

l'indennità per ripetibili apparendo di difficile – se non impossibile – incasso

(DTF 122 I 322). Non fa dubbio del resto che il richiedente versa in gravi ristrettezze

e che la sua resistenza all'appello non poteva dirsi priva di buon diritto. Si

conviene con il Pretore che, in teoria, egli avrebbe potuto chiedere aiuto all'autorità

tutoria (sopra, consid. 11). Dandosi un coniuge provvisto

di patrocinatore d'ufficio che postula una trattenuta di stipendio come

provvedimento cautelare in una causa di divorzio sarebbe eccessivo, tuttavia,

rinviare quel coniuge a far valere le sue ragioni per il tramite dell'autorità

tutoria. E quando ha sollecitato la trattenuta di

stipendio nei confronti della moglie, il 25 ottobre 2011, AO 1 aveva già un

patrocinatore d'ufficio. Altra è la questione di sapere se egli non potesse procedere

da sé medesimo. Davanti a questa Camera non si poteva ragionevolmente

pretendere in ogni modo che, sprovvisto di cognizioni giuridiche, egli redigesse

osservazioni all'appello da sé solo. La richiesta di gratuito patrocinio appare

dunque legittima.

Quanto all'indennità

che spetta al patrocinatore d'ufficio, occorre procedere una volta ancora per

apprezzamento. Ora, un avvocato ragionevolmente speditivo non avrebbe

verosimilmente profuso nell'assolvimento di un simile mandato, risoltosi sostanzialmente

nella stesura delle citate osservazioni all'appello in una causa già nota (7

pagine, senza il paragrafo sulla questione del gratuito patrocinio in prima

sede), più di cinque d'ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4

cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di

assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si aggiungono le spese (10%: art. 6

cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA (8%). L'indennità di patrocinio va

fissata così in fr. 1100.– complessivi.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

15.

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in materia di avviso

ai debitori il ricorso in materia civile è in linea di principio ammissibile (DTF

137.

III 194 consid. 1.1). In concreto il valore litigioso non raggiunge

tuttavia la soglia di fr. 30

000.

– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

(consid. 1), per tacere del fatto che in pendenza di appello, il 23 febbraio

2012, il Pretore ha pronunciato il divorzio fra le parti (inc. OA.2006.491),

senza confermare la trattenuta di stipendio decretata a titolo cautelare, la

quale è così venuta a cadere.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente

accolto e il decreto cautelare impugnato è così riformato:

1. L'istanza

è parzialmente accolta, nel senso che è ordinato alla ditta __________, via __________,

__________ __________, e per essa alla socia e gerente __________, __________, di

trattenere con effetto immediato dallo stipendio spettante a AP 1, __________,

la somma di fr. 600.– mensili fino al 15 aprile 2012, ridotta a fr. 300.–

mensili dopo di allora, riversandola in favore delle figlie M__________ e S__________

sul conto __________ (IBAN __________) intestato a AO 1.

2. Non

si riscuotono spese processuali né si assegnano ripetibili.

3. AP

1 è ammessa al beneficio al

beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone

Ticino verserà per la convenuta alla patrocinatrice d'ufficio l'indennità che

sarà stabilita dal Pretore con decisione separata.

II. Le spese di fr. 500.– sono poste per tre quarti a carico dell'appellante e

per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà un'indennità di fr.

850.– per ripetibili ridotte.

III. AP 1 è

ammessa al beneficio del gratuito patrocinio in appello da parte dell'avv. PA 1.

Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellante alla patrocinatrice d'ufficio

un'indennità di fr. 1300.–.

IV. AO 1 è

ammesso al beneficio del gratuito patrocinio in appello da parte dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino

verserà per l'opponente al

patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 1100.–.

V. Notificazione:

;

;

– , (dispositivo

n. I/1, in estratto);

– Stato

del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene al-ternative,

Torricella (dispositivi n. III e IV, in estratto).

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso

in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno

30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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