11.2012.15
Diffida ai debitori per l'incasso di contributi alimentari in favore di figli minorenni: peggioramento delle condizioni economiche dell'obbligato
4 luglio 2012Italiano25 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
11.2012.15
Data decisione, Autorità:
04.07.2012, ICCA
Titolo:
Diffida ai debitori per l'incasso di contributi alimentari in favore di figli minorenni: peggioramento delle condizioni economiche dell'obbligato
DIFFIDA AI DEBITORI
art. 291 CC
Incarto n.
11.2012.15
Lugano,
4 luglio 2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa SO.2011.5154 (diffida
ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza
del 25 novembre 2011 da
AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 1 ),
giudicando
sull'appello del 13 febbraio 2012 e sul reclamo del medesimo giorno in materia
di gratuito patrocinio presentati da AP 1 contro la decisione emessa dal
Pretore il 31 gennaio 2012;
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto cautelare emanato il 9 ottobre 2008 in una causa di divorzio promossa il 21 luglio 2006 da AP 1 (1971) contro AO 1 (1968) il Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 4, ha affidato le figlie M__________ (15
aprile 1994) e S__________ (26 febbraio 1998) al padre, obbligando la madre a
versare contributi
alimentari per ogni figlia di fr. 400.– mensili nel febbraio e marzo
del 2007, ridotti a fr. 300.– mensili dal luglio del 2007 in poi, assegni familiari compresi (inc. DI.2007.235). A un'udienza tenutasi l'8 settembre
2009 nella causa di divorzio le parti hanno poi convenuto che gli assegni familiari
percepiti da AO 1 andassero in aggiunta all'importo di fr. 300.– mensili dovuto
dalla madre per ciascuna figlia (inc. OA.2006.491).
B. Il
25 ottobre 2011 AO 1 ha chiesto al Pretore di ordinare alla __________ di __________,
per cui la moglie lavorava (a tempo pieno), di trattenere dallo stipendio di
lei fr. 600.– mensili e di riversarglieli a titolo di contributo alimentare per
le figlie. Il 25 novembre 2011 egli ha postulato inoltre il beneficio del
gratuito patrocino, che il Pretore ha respinto con decisione del 5 dicembre
2011 (inc. SO.2011.5165). All'udienza del 17 gennaio 2012, indetta per il
contraddittorio sulla trattenuta di stipendio, AP 1 ha proposto di rigettare l'istanza, facendo valere che la
__________ era stata assorbita nel frattempo dalla __________ di __________,
la quale l'aveva assunta il 1° ottobre 2011 al 50% con una retribuzione media
di fr. 2241.30 netti mensili, insufficienti per garantirle anche solo la
copertura del fabbisogno minimo. Essa ha sollecitato a sua volta il gratuito
patrocinio (inc. SO.2012.182). Le prove consistendo nel mero richiamo di altri fascicoli
della Pretura, le parti hanno proceduto seduta stante alla discussione finale.
Entrambe hanno confermato le rispettive posizioni.
C. Statuendo
con decisione del 31 gennaio 2012, il Pretore ha parzialmente accolto
l'istanza, nel senso che ha ordinato alla __________ di trattenere con effetto
immediato dallo stipendio di AP 1 l'importo di fr. 600.– mensili e di
riversarlo su un conto bancario di AO 1 in favore delle figlie. Non sono state riscosse spese né sono state assegnate ripetibili. La richiesta di gratuito
patrocinio avanzata da AP 1 è stata respinta.
D. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello
del 13 febbraio 2012 per ottenere che, previa concessione del gratuito
patrocinio, la trattenuta di stipendio sia annullata. Con reclamo del medesimo
giorno essa chiede altresì, sempre con domanda di gratuito patrocinio, che il quest'ultimo
beneficio le sia conferito anche per la procedura di primo grado. Nelle sue
osservazioni del 12 marzo 2012 AO 1 propone di respingere l'appello, mentre si rimette
a giudizio per quanto riguarda il reclamo in materia di gratuito patrocinio,
postulando a sua volta il gratuito patrocinio per la procedura di appello.
in diritto: I. Sulla
trattenuta di stipendio a carico dell'appellante
1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento
della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). In concreto la
ricevibilità dell'appello è disciplinata così dagli art. 308 segg. CPC. Ora, una “diffida ai debitori” per contributi alimentari dovuti ai figli
(art. 291 CC) chiesta al di fuori di un processo concernente l'obbligo di
mantenimento dei genitori è trattata con la procedura sommaria degli art. 248
segg. CPC (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC). Chiesta in una causa di divorzio, come
in concreto, la decisione è emanata alla
stregua di un provvedimento cautelare (art. 276 cpv. 1 CPC) con la
procedura – una volta ancora sommaria – degli
art. 261 segg. CPC. Tanto nell'uno quanto nell'altro caso è proponibile
appello entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione sia di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC), le “diffide
ai debitori” avendo carattere patrimoniale (DTF 137 III 195 consid. 1.1). Nella
fattispecie quest'ultimo requisito è senz'altro dato, poiché al momento del
dibattimento
finale dinanzi al Pretore la trattenuta riguardava il contributo
alimentare
di due mesi e mezzo per M__________ (maggiore età il
15 aprile
2012) e di 49 mesi per S__________ (maggiore età il 26 febbraio 2016), onde un
valore litigioso di circa fr. 15
500.–. Introdotto l'ultimo giorno utile (il lunedì
successivo al sabato 11 febbraio 2012: art. 142 cpv. 3 CPC), l'appello in
esame è per altro tempestivo.
2. Nella decisione impugnata il Pretore ha rilevato anzitutto che
AP 1
ammetteva “di non aver praticamente mai fatto fronte al pagamento dei contributi
alimentari di fr. 600.– a suo tempo fissati” (pag. 2 in fondo). Ciò premesso, egli ha accertato che con il proprio reddito medio di fr. 2241.30 mensili
la convenuta è “perfettamente in grado” di onorare l'obbligo. Certo, essa faceva
valere un fabbisogno minimo di fr. 3415.35 mensili, ma da tale somma andavano tolti
Fatti
i debiti verso terzi (rata di fr. 50.– mensili corrisposta all'Ufficio di esecuzione,
rata di fr. 300.– mensili per l'onorario di un dentista, rata di fr.
198.– per costi della curatela in favore di M__________ e S__________), come
pure l'onere d'imposta (fr. 125.25 mensili), il mantenimento delle figlie
essendo prioritario. Alla debitrice il Pretore non ha riconosciuto nemmeno il
costo dell'alloggio (fr. 812.50 mensili), AP 1 non avendo reso verosimile di
corrispondere metà del canone di locazione al convivente, né il costo
dell'automobile (fr. 375.10 mensili complessivi), l'interessata non avendone
dimostrato la necessità. In definitiva il Pretore ha considerato nel fabbisogno
minimo della debitrice unicamente il minimo esistenziale del diritto esecutivo
(fr. 1200.– mensili) e il premio della cassa malati (fr. 381.50 mensili).
Onde l'accoglimento della richiesta intesa alla trattenuta di stipendio per fr.
600.– mensili.
3. L'appellante
ricorda che nel decreto cautelare del 9 ottobre 2008 citato dianzi (lett. A) il
Pretore le aveva riconosciuto un fabbisogno minimo di fr. 2604.05 mensili a
fronte di un reddito da attività lucrativa di fr. 3183.20 mensili. Essa adduce
che nel frattempo la sua situazione economica
è peggiorata, poiché il suo guadagno medio di fr. 2241.30 mensili non le
basta più nemmeno per finanziare il fabbisogno minimo, sia pure ridimensionato
a fr. 2742.10 mensili. La convenuta soggiunge di aver dovuto ridurre il proprio
grado d'occupazione al 50% per problemi alla schiena, anche se in seguito il
suo stato di salute è migliorato e alla __________ ha chiesto di poter lavorare
all'80%. Sottolinea infine che la figlia M__________ sarebbe diventata
maggiorenne il 15 aprile 2012, sicché dopo di allora la trattenuta di stipendio
sarebbe da limitare in ogni caso a fr. 300.– mensili, corrispondenti al solo
contributo alimentare per S__________.
4. Nella
fattispecie è pacifico che AP 1 ha trascurato i propri obblighi di mantenimento
verso le figlie, accumulando un debito di fr. 24 329.90 verso lo Stato, il
quale dal febbraio del 2012 non anticipa più nulla (doc. 3 e doc. B). Che in
simili condizioni le spettanze delle figlie siano minacciate non è controverso.
Quanto l'appellante invoca è un peggioramento della propria condizione
economica rispetto al momento in cui i contributi alimentari sono stati stabiliti.
Ora, secondo giurisprudenza una trattenuta di stipendio fondata su un avviso o
una diffida ai debitori (art. 132 cpv. 1, 177 o 291 CC) deve rispettare, nel
caso in cui la situazione dell'obbligato si sia deteriorata dopo la fissazione
dei contributi alimentari, almeno il fabbisogno minimo di lui calcolato non
secondo i principi del diritto civile (ricordati in DTF 114 II 394 consid. 4b),
bensì secondo i principi della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
(DTF 110 II 15 consid. 4; da ultimo: sentenza del Tribunale federale 5A_798/2011
dell'11 gennaio 2012, consid. 2.1 con rimandi). Il peggioramento non deve ricondursi
tuttavia – con ogni evidenza – a una decisione unilaterale dell'obbligato, il
quale non è abilitato a sminuire per sua scelta autonoma le basi destinate al
sostentamento della famiglia.
5. In
concreto risulta che al momento in cui sono stati pattuiti i contributi alimentari
per le figlie AP 1 guadagnava, lavorando al 50% come infermiera a domicilio e
al 50% come impiegata d'ufficio per lo stessa __________, fr. 3183.20 netti mensili.
Una volta coperto il proprio fabbisogno minimo di fr. 2604.05 mensili, le rimanevano
fr. 579.15 mensili per erogare i contributi alimentari di complessivi fr.
600.– mensili (decreto cautelare del 9 ottobre 2008, pag. 5 verso l'alto,
nell'inc. DI.2007.235). Al momento in cui ha giudicato il Pretore la convenuta guadagnava
invece, come infermiera a domicilio a metà tempo, fr. 2500.– lordi mensili per
tredici mensilità (doc. 12). Ciò corrisponderebbe, secondo l'appellante, a
un'entrata media di fr. 2241.30 netti mensili. In realtà i conteggi di
stipendio agli atti non sono completi (doc. 14). Sta di fatto che, per lo meno
a un sommario esame come quello che governa una procedura di trattenuta di
stipendio, lo stipendio di base non appare eccedere fr. 2300.– netti mensili.
Tenuto conto dei supplementi per lavoro festivo e trasferte (in media fr. 22.65 sull'arco di otto mesi per
lavoro festivo e fr. 156.35 per le trasferte: doc. 14), il guadagno
dell'interessata potrà anche essere stimato in fr. 2475.– mensili, ma non oltre.
Dal profilo dei redditi la situazione di lei appare dunque sensibilmente
peggiore rispetto al momento in cui sono stati fissati i contributi di fr.
600.– mensili complessivi.
6. Quanto
al minimo esistenziale della convenuta calcolato secondo i principi della legge
federale sulla esecuzione e sul fallimento, l'appellante ne indica l'ammontare in
fr. 2742.10 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per persona
sola fr. 1200.–, metà del canone di
locazione e delle spese accessorie fr. 812.50, l'altra metà essendo a
carico del convivente, premio della cassa malati fr. 381.50, leasing
dell'automobile fr. 258.15, imposta di circolazione fr. 40.25, assicurazione
obbligatoria dell'automobile fr. 49.70). Il Pretore, come detto, ha
riconosciuto solo il minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1200.–
mensili) e il premio della cassa malati (fr. 381.50 mensili).
a) Per
quel che attiene al minimo esistenziale del diritto esecutivo, dandosi un debitore
che vive in concubinato esso corrisponde di regola alla metà di quello previsto
per coniugi (DTF 130 III 765). AO 1 obietta che l'importo andrebbe suddiviso in
proporzione ai redditi dei conviventi, ma ciò vale in caso di debitore
coniugato (FU 68/2009 pag. 6294 cifra IV n. 1 con rinvio a DTF 114 III 12) o,
al limite, di debitore che vive in un concubinato stabile dal quale siano nati
figli (DTF 130 III 767 in alto; cfr. FU 68/2009 pag. 6292 cifra I n. 3 “coppia
con figli”). Se non vi sono figli comuni, vale la metà dell'importo previsto
per coniugi, giacché i conviventi non hanno obblighi di mantenimento reciproci
(DTF 130 III 768 consid. 2.4), a meno che – ma l'ipotesi è estranea alla fattispecie
– il convivente non sia in grado di finanziare la propria metà, di modo che si
giustifichi di aumentare la quota del debitore fino al minimo esistenziale per
persona sola (RtiD
I-2008 pag. 1083 n. 62c). Contrariamente all'opinione del Pretore, di conseguenza,
nel fabbisogno minimo dell'interessata secondo il diritto esecutivo va
inserito l'importo di fr. 850.– mensili, pari alla metà di quello per coniugi (FU 68/2009 pag. 6292 cifra I n. 3).
b) lI
canone di locazione e le spese accessorie rientrano senz' altro nel fabbisogno minimo
del diritto esecutivo, anche se il debitore vive con terzi (FU 68/2009 pag.
6292 cifra II n. 1 e 2). In concreto il Pretore ha rimproverato alla convenuta
di non avere reso verosimile alcun versamento al convivente __________, ma a
parte il fatto che questi ha confermato la partecipazione (verbale del 15
giugno 2010, pag. 1 in basso nell'inc. OA.2006.491 richiamato), ciò non è di
rilievo. Nel fabbisogno minimo di un convivente secondo il diritto
esecutivo
la locazione dell'alloggio comune va riconosciuta per principio a metà, senza
riguardo a chi sia intestato il contratto di locazione o a eventuali convenzioni
interne fra conviventi sul riparto delle spese comuni (RtiD I-2008 pag. 1083 n.
63c). Un'eccezione ricorre solo qualora – ma è già stata scartata dianzi (consid.
a) – il convivente non sia in grado di finanziare la propria metà (loc. cit.). Resta
il fatto che, dandosi una pigione di fr. 1460.– e un acconto per spese accessorie
di fr. 150.– mensili (doc. 4), la metà della spesa ammonta a fr. 805.–,
non a fr. 812.50 mensili come pretende la convenuta. Non sussistendo invece
convivenza con figli comuni, non si giustifica – contrariamente all'opinione di
AO 1 – una suddivisione della spesa secondo il reddito dei conviventi.
c) Il
premio della cassa malati obbligatoria è stato giustamente riconosciuto dal
Pretore a AP 1 nel fabbisogno minimo del diritto esecutivo (FU 68/2009 pag.
6293 cifra II n. 3). Va tuttavia corretto l'importo, che non è di fr. 381.50
mensili (come indica la convenuta), bensì di fr. 351.80 mensili (doc. 5). Eventuali
coperture complementari, facoltative, non possono essere considerate (DTF 134
III 323).
d) La
rate mensili pagate da un debitore per il leasing dell'automobile vanno comprese
nel fabbisogno minimo secondo il diritto esecutivo se l'uso del veicolo è
necessario per l'esercizio di una professione, sempre che il mezzo non appaia
eccessivamente oneroso, nel qual caso l'Ufficio di esecuzione fissa al
debitore un termine per sostituirlo (FU 68/2009 pag. 6294 cifra II n. 7; Vonder Mühll in:
Basler Kommentar, SchKG, 2ª edizione, n. 28 ad art. 93). Se si riconosce il leasing, si riconoscono anche i costi del
veicolo per raggiungere il posto di lavoro (FU 68/2009 pag. 6293 cifra II n.
4d). In concreto il Pretore ha ritenuto che l'interessata non abbia reso
verosimile la necessità di usare un'automobile per l'esercizio della
professione. Se appena si pensa tuttavia ch'essa lavora al 50% come infermiera per
cure a domicilio (doc. 13), mal si intravede come essa possa dispensarsi
dall'adoperare un veicolo, tanto che riceve un'indennità per le trasferte in automobile
eseguite durante l'orario di lavoro (doc. 13 e 14). In simili circostanze si
giustifica pertanto di inserire nel fabbisogno dell'appellante la rata del
leasing, ragionevole (fr. 258.15 mensili: doc. 8), l'imposta di
circolazione (fr. 40.25 mensili: doc. 9) e il premio dell'assicurazione
responsabilità civile (fr. 49.70 mensili: doc. 10).
e) In
definitiva il fabbisogno minimo della convenuta agli effetti del diritto
esecutivo risulta di fr. 2354.90 mensili, mentre manifestamente insostenibile si
rivela il calcolo del Pretore (consistente nel solo minimo esistenziale del
diritto esecutivo e nel premio della cassa malati obbligatoria). Ciò significa
che, con un reddito di circa fr. 2475.– mensili e un fabbisogno secondo il
diritto esecutivo di circa fr. 2355.– mensili, l'appellante rimane a fine mese
con un margine disponibile di fr. 120.– mensili, insufficiente per elargire i
contributi alimentari di complessivi fr. 600.– mensili in favore delle figlie.
7. Un
avviso o una diffida ai debitori (art. 132 cpv. 1, 177 o 291 CC) dovendo
rispettare come detto, nel caso in cui la situazione dell'obbligato sia
peggiorata dopo la fissazione dei contributi alimentari, il fabbisogno minimo di
quest'ultimo calcolato secondo i principi della legge federale sulla esecuzione
e sul fallimento (sopra, consid. 4), nel caso specifico la trattenuta di
stipendio parrebbe doversi limitare a fr. 120.– mensili. Se non che, a
differenza del fabbisogno minimo del diritto civile applicabile in ambito matrimoniale,
il fabbisogno minimo del diritto esecutivo non è sempre intangibile (DTF 123
III 332; Vonder Mühll, op. cit.,
n. 41 ad art. 93). Ove una trattenuta di stipendio sia chiesta da un creditore
che senza il contributo alimentare non riesca a coprire il proprio fabbisogno
minimo, in effetti, il debitore con redditi insufficienti a coprire a sua volta
il proprio fabbisogno minimo (compresi i contributi alimentari necessari al
sostentamento del creditore) deve tollerare che tale minimo sia intaccato nella
stessa proporzione in cui il creditore vede intaccare il proprio (I CCA,
sentenza inc. 11.2012.187 del 25 gennaio 2012, consid. 4 con rinvio a DTF 110
Considerandi
II 15 in fondo e riferimenti; Bastons
Bulletti in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 9 ad art.
291.
CC con rimandi). Un esempio concreto è riprodotto nella sentenza pubblicata
in DTF 105 III 48. Nel caso specifico l'ammontare della trattenuta di stipendio
andrebbe determinato, quindi, anche in funzione di tale principio.
8.
Se da
quanto precede si può prescindere nella fattispecie, ciò si deve alla circostanza
che – come si è visto – un debitore non può ridurre unilateralmente i propri
redditi, minando le basi per il sostentamento della famiglia (sopra, consid. 4 in fine). Quando i contributi alimentari per M__________ e S__________ sono stati pattuiti AP 1
lavorava al 100% e aveva un margine disponibile di fr. 579.15 mensili
(sopra, consid. 5). Il fatto di ridurre l'attività lucrativa al 50% non la
abilitava a pregiudicarlo. Davanti al Pretore essa ha fatto valere bensì che la
ditta __________ era stata assorbita dalla __________, la quale l'aveva assunta
al 50% come infermiera, ma non ha preteso che le fosse impossibile ricuperare –
eventualmente altrove – l'attività di impiegata d'ufficio al 50% esercitata
fino ad allora. Si è limitata ad affermare di avere chiesto alla __________ un lavoro
all'80% (risposta scritta del 17 gennaio 2012, pag. 4 a metà), senza per altro rendere verosimile che la proposta sia stata rifiutata. In appello essa
afferma di avere sofferto dolori alla schiena, ciò che l'aveva indotta a diminuire
il grado d'occupazione al 50% (memoriale, pag. 7 nel mezzo), ma tale asserto è
lungi dall'essere reso verosimile, per tacere del fatto che nell'appello essa
conferma di essere abile al lavoro “almeno all'80%” (loc. cit.). E qualora
avesse conservato un grado d'occupazione “almeno all'80%” essa non nega che le
sarebbe stato possibile sopperire ai contributi alimentari per le figlie (essa guadagna
circa fr. 2475.– mensili lavorando al 50%), dato il suo fabbisogno minimo di fr.
2355.
– mensili secondo il diritto esecutivo.
9.
Se
ne conclude che, nonostante l'erroneo calcolo del Pretore
sul
fabbisogno minimo della convenuta in base ai principi del diritto esecutivo,
nel risultato la trattenuta di stipendio resiste alla critica. Non senza
ragione l'appellante fa valere tuttavia che M__________ avrebbe compiuto 18 anni
il 15 aprile 2012 e che dopo di allora la trattenuta va limitata al contributo alimentare
di fr. 300.– mensili per S__________. Non consta in effetti che nel decreto
cautelare del 9 ottobre 2008 (inc. DI.2007.235) il contributo alimentare per M__________
fosse previsto anche oltre la maggiore età della beneficiaria (cfr. RtiD II-2010
pag. 641 consid. 6a). AO 1 obietta che M__________ avrà diritto a un contributo
alimentare anche dopo i 18 anni come figlia agli studi giusta l'art. 277 cpv. 2
CC, ma la trattenuta di stipendio è una misura d'esecuzione e non può sussistere
senza il titolo cui si riferisce. Per di più, è lungi
dall'apparire verosimile che la figlia maggiorenne otterrà un contributo alimentare
allorché il contributo alimentare per la figlia minorenne risulterà prioritario
(cfr. DTF 132 III 211 consid. 2.3). Su questo punto l'appello merita quindi accoglimento e il decreto impugnato va riformato di
conseguenza.
II. Sul gratuito
patrocinio davanti al primo grado di giudizio
10.
Una richiesta
di gratuito patrocinio (art. 117 segg. CPC) è trattata con la procedura sommaria
(art. 119 cpv. 3 CPC). La decisione che rifiuta o revoca – totalmente o
parzialmente – il beneficio è poi impugnabile mediante reclamo (art. 121 CPC),
a meno che essa intervenga nel quadro della decisione finale e che il richiedente
impugni anche il contenuto di quest'ultima, nel qual caso il rifiuto o la
revoca del gratuito patrocinio può formare oggetto dello stesso rimedio
esperibile contro la decisione finale (art. 110 CPC per analogia; Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 13 ad art.
121.
con richiami). In concreto non occorreva dunque che AP 1 presentasse
reclamo contro il diniego del Pretore; bastava che impugnasse tale decisione
nell'ambito dell'appello contro la trattenuta di stipendio. Ciò non impedisce,
ad ogni modo, di considerare il reclamo come parte integrante dell'appello.
11.
Il
Pretore ha rifiutato il beneficio del gratuito patrocinio alla richiedente, in
concreto, per avere “il Tribunale d'appello (...) più volte sancito la non
necessità di far capo all'assistenza di un legale per la procedura di diffida
ai debitori” (decisione impugnata, pag. 3). In realtà occorre distinguere.
È vero che – di norma – non occorre gratuito patrocinio per postulare una
trattenuta di stipendio a tutela di contributi in favore di figli minorenni, il
creditore potendo fruire in tali casi di un aiuto appropriato e gratuito da
parte dell'autorità tutoria (RtiD I-2006 pag. 678 n. 39c). Il coniuge
convenuto non può far capo a tale aiuto. Se è senza mezzi, bisogna valutare così
se egli possa difendersi adeguatamente da sé solo o se gli occorra un
patrocinatore d'ufficio. Nel precedente citato dal Pretore (in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato
e commentato, appendice 2000/2004, n. 10 ad art. 14 vLag) il convenuto opponeva soltanto “di non avere abbastanza
denaro per pagarmi l'avvocato con tutto quello che devo pagare”. Il caso non
riservava pertanto alcuna difficoltà. Nella fattispecie odierna la difesa della
convenuta implicava invece, per lo meno, un calcolo del fabbisogno minimo secondo
i principi della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, calcolo che l'interessata
non era verosimilmente in grado di eseguire (e che ha richiesto una disamina
puntuale da parte di questa Camera: sopra, consid. 6). Non si poteva pretendere
pertanto ch'essa si difendesse da sé sola. Si aggiunga che all'udienza del 17
gennaio 2012 il marito era assistito dal proprio patrocinatore d'ufficio, di
modo che lasciare la convenuta senza avvocato sarebbe apparso ancor più
problematico sotto il profilo delle garanzie minime sgorganti dall'art. 29 cpv.
3.
Cost.
12.
Ne segue che, rifiutando alla convenuta il beneficio del gratuito
patrocinio, il Pretore ha mostrato severità eccessiva. In proposito l'appello
merita quindi accoglimento e il dispositivo n. 1 della decisione impugnata va
riformato. Spetterà al Pretore, in esito al presente giudizio, fissare
l'indennità spettante alla patrocinatrice d'ufficio per le prestazioni svolte
nel procedimento cautelare di diffida ai debitori.
III. Sulle
spese giudiziarie e il gratuito patrocinio in appello
13.
Le
spese dell'appello seguono il principio della vicendevole soccombenza (art. 106
cpv. 2 CPC). La convenuta esce sconfitta sulla trattenuta di stipendio, ma ne vede
limitare la durata almeno in relazione al contributo alimentare per M__________.
Inoltre ottiene causa vinta sul gratuito patrocinio in prima sede (non tuttavia
nei confronti del marito, che in proposito si è rimesso al giudizio della
Camera). Equitativamente si giustifica così di porre a suo carico tre quarti
degli oneri processuali, con obbligo di rifondere a AO 1 un'indennità per
ripetibili ridotte.
La
richiesta di gratuito patrocinio in appello può essere accolta: da un lato
l'indigenza di AP 1 è fuori discussione, dall'altra il suo appello non poteva
dirsi – almeno in parte – senza possibilità di esito favorevole (art. 117 CPC).
Per quel che è dell'indennità spettante alla patrocinatrice d'ufficio, in
mancanza di una nota professionale (che incombeva alla rappresentante produrre:
sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3),
occorre procedere per apprezzamento. Ora, un avvocato ragionevolmente speditivo
non avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un simile mandato,
risoltosi sostanzialmente nella stesura dell'appello (9 pagine) in una causa
già nota, più di sei d'ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1
del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di
assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si aggiungono le spese (10%: art. 6
cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA (8%). L'indennità di patrocinio va
fissata dunque in fr. 1300.– complessivi.
14.
La
richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1 per le osservazioni
all'appello (esclusa la questione del gratuito patrocinio in prima sede, al cui
riguardo egli si è rimesso al giudizio della Camera) merita a sua volta accoglimento,
l'indennità per ripetibili apparendo di difficile – se non impossibile – incasso
(DTF 122 I 322). Non fa dubbio del resto che il richiedente versa in gravi ristrettezze
e che la sua resistenza all'appello non poteva dirsi priva di buon diritto. Si
conviene con il Pretore che, in teoria, egli avrebbe potuto chiedere aiuto all'autorità
tutoria (sopra, consid. 11). Dandosi un coniuge provvisto
di patrocinatore d'ufficio che postula una trattenuta di stipendio come
provvedimento cautelare in una causa di divorzio sarebbe eccessivo, tuttavia,
rinviare quel coniuge a far valere le sue ragioni per il tramite dell'autorità
tutoria. E quando ha sollecitato la trattenuta di
stipendio nei confronti della moglie, il 25 ottobre 2011, AO 1 aveva già un
patrocinatore d'ufficio. Altra è la questione di sapere se egli non potesse procedere
da sé medesimo. Davanti a questa Camera non si poteva ragionevolmente
pretendere in ogni modo che, sprovvisto di cognizioni giuridiche, egli redigesse
osservazioni all'appello da sé solo. La richiesta di gratuito patrocinio appare
dunque legittima.
Quanto all'indennità
che spetta al patrocinatore d'ufficio, occorre procedere una volta ancora per
apprezzamento. Ora, un avvocato ragionevolmente speditivo non avrebbe
verosimilmente profuso nell'assolvimento di un simile mandato, risoltosi sostanzialmente
nella stesura delle citate osservazioni all'appello in una causa già nota (7
pagine, senza il paragrafo sulla questione del gratuito patrocinio in prima
sede), più di cinque d'ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4
cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di
assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si aggiungono le spese (10%: art. 6
cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA (8%). L'indennità di patrocinio va
fissata così in fr. 1100.– complessivi.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
15.
Circa i rimedi esperibili contro l'odierna
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in materia di avviso
ai debitori il ricorso in materia civile è in linea di principio ammissibile (DTF
137.
III 194 consid. 1.1). In concreto il valore litigioso non raggiunge
tuttavia la soglia di fr. 30
000.
– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
(consid. 1), per tacere del fatto che in pendenza di appello, il 23 febbraio
2012, il Pretore ha pronunciato il divorzio fra le parti (inc. OA.2006.491),
senza confermare la trattenuta di stipendio decretata a titolo cautelare, la
quale è così venuta a cadere.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente
accolto e il decreto cautelare impugnato è così riformato:
1. L'istanza
è parzialmente accolta, nel senso che è ordinato alla ditta __________, via __________,
__________ __________, e per essa alla socia e gerente __________, __________, di
trattenere con effetto immediato dallo stipendio spettante a AP 1, __________,
la somma di fr. 600.– mensili fino al 15 aprile 2012, ridotta a fr. 300.–
mensili dopo di allora, riversandola in favore delle figlie M__________ e S__________
sul conto __________ (IBAN __________) intestato a AO 1.
2. Non
si riscuotono spese processuali né si assegnano ripetibili.
3. AP
1 è ammessa al beneficio al
beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone
Ticino verserà per la convenuta alla patrocinatrice d'ufficio l'indennità che
sarà stabilita dal Pretore con decisione separata.
II. Le spese di fr. 500.– sono poste per tre quarti a carico dell'appellante e
per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà un'indennità di fr.
850.– per ripetibili ridotte.
III. AP 1 è
ammessa al beneficio del gratuito patrocinio in appello da parte dell'avv. PA 1.
Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellante alla patrocinatrice d'ufficio
un'indennità di fr. 1300.–.
IV. AO 1 è
ammesso al beneficio del gratuito patrocinio in appello da parte dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino
verserà per l'opponente al
patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 1100.–.
V. Notificazione:
–
;
–
;
– , (dispositivo
n. I/1, in estratto);
– Stato
del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene al-ternative,
Torricella (dispositivi n. III e IV, in estratto).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso
in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno
30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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