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Decisione

11.2012.150

Diffida ai debitori: appello tardivo

7 marzo 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Jaques

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa CA.2012.11 (diffida

ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con

istanza del 22 giugno 2012 da

AO 1 (2008),

(rappresentato dalla madre

e patrocinato da, PA 1)

contro

AP 1

giudicando sull'appello

dell'8 novembre 2012 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore

il 12 ottobre 2012;

Ritenuto

in fatto: che

il 7 giugno 2008 __________ (1971), cittadina tailandese, ha dato alla luce un

figlio, __________, riconosciuto da AP 1 (1936);

che il 4

marzo 2009 i genitori hanno sottoscritto davanti alla Commissione tutoria

regionale 1 una convenzione di mantenimento in cui AP 1 si impegnava a versare

un contributo alimentare per il figlio di fr. 100.– mensili;

che in

seguito al mancato pagamento di tale contributo AO 1 si è rivolto il 22 giugno

2012 al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud perché ordinasse alla

Cassa di compensazione __________ (__________) – previo conferimento dell'assistenza

giudiziaria – di trattenere dalla rendita di vecchiaia spettante a AP 1 fr.

100.– mensili a titolo di contributo alimentare e di fr. 619.– mensili a titolo

di rendita AVS per sé;

che

analoghe richieste egli ha presentato in via cautelare;

che con

decreto cautelare del 25 giugno 2012 il Pretore ha accolto l'istanza limitatamente

al contributo alimentare di fr. 100.– mensili;

che all'udienza

del 24 agosto 2012, indetta per il contraddittorio, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza, mentre AO 1 ha dichiarato di limitare la richiesta di

trattenuta alla somma di fr. 100.– mensili;

che con

decisione del 12 ottobre 2012 il Pretore ha accolto

l'istanza

e ha posto la tassa di giustizia con le spese (fr. 300.– complessivi) a

carico di AP 1, tenuto a rifondere all'istante fr. 600.– di ripetibili;

che AO 1 è

stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio;

che AP 1

è insorto l'8 novembre 2012 a questa Camera con un appello per ottenere

l'annullamento di tale decisione;

che il

memoriale non è stato intimato a AO 1 per osservazioni;

e considerando

in diritto: che l'appellabilità della decisione impugnata

è retta dagli art. 308 segg. CPC, una “diffida ai debitori” per contributi

alimentari dovuti ai figli (art. 291 CC) chiesta fuori di un processo essendo

trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 302 cpv. 1

lett. c CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce mediante decisione appellabile

entro 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso sia di

almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC);

che nella

fattispecie il valore di fr. 10

000.– può ritenersi dato, ove si pensi che la

trattenuta verte su contributi di mantenimento di fr. 100.– mensili dovuti almeno

fino al 18° compleanno del­l'istante;

che in

concreto la decisione del Pretore, intimata venerdì 12 ottobre 2012, è giunta

al convenuto martedì 23 ottobre 2012

(‹www.posta.ch/trackandtrace›,

informazioni inerenti al recapito __________ – R Svizzera);

che, di

conseguenza, il termine di impugnazione è cominciato a decorrere mercoledì 24

ottobre 2012 (art. 142 cpv. 1 CPC) ed è giunto a scadenza venerdì 2 novembre

2012;

che il

plico contenente l'appello dell'8 novembre 2012 è stato consegnato allo sportello

postale di __________ lunedì 12 novembre 2012 (attestazione postale sulla

busta d'invio);

che nelle

circostanze descritte l'appello si rivela manifestamente tardivo, senza per

altro che l'interessato postuli un'eventuale restituzione del termine di

ricorso (art. 148 CPC), onde la manifesta inammissibilità dell'impugnazione;

che gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

nondimeno, considerate le particolarità del caso, si giustifica di rinunciare a

ogni prelievo, l'interessato avendo agito da sé senza essere provvisto di formazione

giuridica;

che non

si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato all'istante

per osservazioni;

che per

quanto riguarda i rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in materia di avviso ai debitori il ricorso in

materia civile è in linea di principio ammissibile (DTF 137 III 194 consid.

1.1), ma nel caso specifico il valore litigioso non raggiunge la soglia di

fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;

decide: 1. L'appello

è irricevibile.

Considerandi

2.

Non si

riscuotono spese processuali.

3.

Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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