11.2012.150
Diffida ai debitori: appello tardivo
7 marzo 2013Italiano5 min
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Numero d'incarto:
11.2012.150
Data decisione, Autorità:
07.03.2013, ICCA
Titolo:
Diffida ai debitori: appello tardivo
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
DIFFIDA AI DEBITORI
TERMINI
art. 291 CC
art. 314 cpv. 1 CPC
Incarto n.
11.2012.150
Lugano
7 marzo 2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa CA.2012.11 (diffida
ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con
istanza del 22 giugno 2012 da
AO 1 (2008),
(rappresentato dalla madre
e patrocinato da, PA 1)
contro
AP 1
giudicando sull'appello
dell'8 novembre 2012 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore
il 12 ottobre 2012;
Ritenuto
in fatto: che
il 7 giugno 2008 __________ (1971), cittadina tailandese, ha dato alla luce un
figlio, __________, riconosciuto da AP 1 (1936);
che il 4
marzo 2009 i genitori hanno sottoscritto davanti alla Commissione tutoria
regionale 1 una convenzione di mantenimento in cui AP 1 si impegnava a versare
un contributo alimentare per il figlio di fr. 100.– mensili;
che in
seguito al mancato pagamento di tale contributo AO 1 si è rivolto il 22 giugno
2012 al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud perché ordinasse alla
Cassa di compensazione __________ (__________) – previo conferimento dell'assistenza
giudiziaria – di trattenere dalla rendita di vecchiaia spettante a AP 1 fr.
100.– mensili a titolo di contributo alimentare e di fr. 619.– mensili a titolo
di rendita AVS per sé;
che
analoghe richieste egli ha presentato in via cautelare;
che con
decreto cautelare del 25 giugno 2012 il Pretore ha accolto l'istanza limitatamente
al contributo alimentare di fr. 100.– mensili;
che all'udienza
del 24 agosto 2012, indetta per il contraddittorio, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza, mentre AO 1 ha dichiarato di limitare la richiesta di
trattenuta alla somma di fr. 100.– mensili;
che con
decisione del 12 ottobre 2012 il Pretore ha accolto
l'istanza
e ha posto la tassa di giustizia con le spese (fr. 300.– complessivi) a
carico di AP 1, tenuto a rifondere all'istante fr. 600.– di ripetibili;
che AO 1 è
stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio;
che AP 1
è insorto l'8 novembre 2012 a questa Camera con un appello per ottenere
l'annullamento di tale decisione;
che il
memoriale non è stato intimato a AO 1 per osservazioni;
e considerando
in diritto: che l'appellabilità della decisione impugnata
è retta dagli art. 308 segg. CPC, una “diffida ai debitori” per contributi
alimentari dovuti ai figli (art. 291 CC) chiesta fuori di un processo essendo
trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 302 cpv. 1
lett. c CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce mediante decisione appellabile
entro 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso sia di
almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC);
che nella
fattispecie il valore di fr. 10
000.– può ritenersi dato, ove si pensi che la
trattenuta verte su contributi di mantenimento di fr. 100.– mensili dovuti almeno
fino al 18° compleanno dell'istante;
che in
concreto la decisione del Pretore, intimata venerdì 12 ottobre 2012, è giunta
al convenuto martedì 23 ottobre 2012
(‹www.posta.ch/trackandtrace›,
informazioni inerenti al recapito __________ – R Svizzera);
che, di
conseguenza, il termine di impugnazione è cominciato a decorrere mercoledì 24
ottobre 2012 (art. 142 cpv. 1 CPC) ed è giunto a scadenza venerdì 2 novembre
2012;
che il
plico contenente l'appello dell'8 novembre 2012 è stato consegnato allo sportello
postale di __________ lunedì 12 novembre 2012 (attestazione postale sulla
busta d'invio);
che nelle
circostanze descritte l'appello si rivela manifestamente tardivo, senza per
altro che l'interessato postuli un'eventuale restituzione del termine di
ricorso (art. 148 CPC), onde la manifesta inammissibilità dell'impugnazione;
che gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
nondimeno, considerate le particolarità del caso, si giustifica di rinunciare a
ogni prelievo, l'interessato avendo agito da sé senza essere provvisto di formazione
giuridica;
che non
si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato all'istante
per osservazioni;
che per
quanto riguarda i rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in materia di avviso ai debitori il ricorso in
materia civile è in linea di principio ammissibile (DTF 137 III 194 consid.
1.1), ma nel caso specifico il valore litigioso non raggiunge la soglia di
fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
decide: 1. L'appello
è irricevibile.
Considerandi
2.
Non si
riscuotono spese processuali.
3.
Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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