11.2012.157
Interdizione: ricorso tardivo
5 dicembre 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
11.2012.157
Data decisione, Autorità:
05.12.2012, ICCA
Titolo:
Interdizione: ricorso tardivo
INTERDETTO
PRODIGALITÀ
art. 370 CC
art. 48 LTEC
Incarto n.
11.2012.157
Lugano,
5 dicembre
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Billia
sedente per statuire nella causa n. 351.2012
(interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele, promossa con istanza del 14 giugno 2012 dalla
Commissione tutoria regionale 1, Chiasso
nei confronti di
RI 1 ,
giudicando
sul ricorso presentato da RI 1 contro la decisione emessa l'8 ottobre 2012
dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
Ritenuto
in fatto: che
il 12 giugno 2012 la Commissione tutoria regionale 1 ha privato RI 1 (1974) della libertà a scopo di assistenza (art. 397a cpv. 1 CC) e il 14
giugno successivo ne ha chiesto l'interdizione all'Autorità di vigilanza sulle
tutele (art. 11 lett. h del regolamento cantonale in materia di tutele e curatele,
RL 4.1.2.2.1);
che,
commissionato un rapporto peritale al dott. __________, medico assistente nella
Clinica __________, con decisione dell'8 ottobre 2012 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha pronunciato l'interdizione sulla base dell'art. 370 CC
per dipendenza da sostanze psicoattive multiple e conseguenti modificazioni
rilevanti della personalità, in particolare tratti paranoidi e impulsivi del
carattere;
che contro
la decisione appena citata RI 1 ha presentato a questa Camera un'“opposizione
interdizione” del-
l'8 novembre 2012, consegnata alla posta il 12 novembre seguente, nella
quale postula l'assunzione di una nuova perizia e l'annullamento dell'interdizione;
che non
sono state sollecitate osservazioni al memoriale;
e considerando
in diritto: che
le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili a
questa Camera con ricorso entro 30 giorni dalla notificazione (art. 48 della
legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2,
cui rinvia anche l'art. 39 LAC);
che tale
indicazione figurava, del resto, anche nel dispositivo n. 3 della decisione
impugnata;
che
l'“opposizione interdizione” di RI 1 va trattata quindi come ricorso;
che in
concreto la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele è stata spedita per
raccomandata lunedì 8 ottobre 2012, giorno della sua emanazione, ed è pervenuta
l'indomani alla Clinica __________, dove RI 1 si trovava ricoverato
(attestazione postale EasyTrack dell'invio __________agli atti);
che
quello stesso martedì 9 ottobre 2012 il plico raccomandato è stato consegnato
Considerandi
dal personale dell'istituto a RI 1, come risulta dalla fotocopia della ricevuta
interna firmata dal destinatario;
che
l'indicazione contenuta nel memoriale a questa Camera, secondo cui l'Autorità
di vigilanza sulle tutele avrebbe comunicato la sua decisione “il 10 ottobre
2012”, è pertanto inesatta;
che, ciò
premesso, nella fattispecie il termine di ricorso è cominciato a decorrere
mercoledì 10 ottobre 2012 ed è giunto a scadenza giovedì 8 novembre 2012;
che,
consegnato all'ufficio postale di __________ lunedì 12 novembre 2012, il ricorso
di RI 1 risulta dunque tardivo;
che la
situazione non sarebbe diversa, per altro, nemmeno se la decisione dell'Autorità
di vigilanza sulle tutele fosse stata consegnata il 10 ottobre 2012 al
destinatario, come questi pretende, poiché in tale ipotesi il termine di
ricorso sarebbe scaduto ad
ogni modo
venerdì 9 novembre 2012;
che nelle
circostanze descritte il ricorso, improponibile, sfugge a qualsiasi esame;
che le
spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 21 della legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele con rinvio all'art. 31 LPAmm per
analogia), ma che nel caso specifico si giustifica di rinunciare a ogni
prelievo, il ricorrente essendo privo di formazione giuridica e avendo agito senza
il patrocinio di un legale;
che quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano
federale contro la presente decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi interdizione
un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n.
5.
LTF) senza riguardo a questioni di valore;
decide: 1. Il
ricorso è irricevibile.
2.
Non si
riscuotono spese processuali.
3.
Notificazione:
–;
–
Commissione tutoria regionale 1, Chiasso.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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