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Decisione

11.2012.157

Interdizione: ricorso tardivo

5 dicembre 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

Billia

sedente per statuire nella causa n. 351.2012

(interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele, promossa con istanza del 14 giugno 2012 dalla

Commissione tutoria regionale 1, Chiasso

nei confronti di

RI 1 ,

giudicando

sul ricorso presentato da RI 1 contro la decisione emessa l'8 ottobre 2012

dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

Ritenuto

in fatto: che

il 12 giugno 2012 la Commissione tutoria regionale 1 ha privato RI 1 (1974) della libertà a scopo di assistenza (art. 397a cpv. 1 CC) e il 14

giugno successivo ne ha chiesto l'interdizione all'Autorità di vigilanza sulle

tutele (art. 11 lett. h del regolamento cantonale in materia di tutele e curatele,

RL 4.1.2.2.1);

che,

commissionato un rapporto peritale al dott. __________, medico assistente nella

Clinica __________, con decisione dell'8 ottobre 2012 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha pronunciato l'interdizione sulla base dell'art. 370 CC

per dipendenza da sostanze psicoattive multiple e conseguenti modificazioni

rilevanti della personalità, in particolare tratti paranoidi e impulsivi del

carattere;

che contro

la decisione appena citata RI 1 ha presentato a questa Camera un'“opposizione

interdizione” del­-

­l'8 novembre 2012, consegnata alla posta il 12 novembre seguente, nella

quale postula l'assunzione di una nuova perizia e l'annullamento dell'interdizione;

che non

sono state sollecitate osservazioni al memoriale;

e considerando

in diritto: che

le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili a

questa Camera con ricorso entro 30 gior­ni dalla notificazione (art. 48 della

legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2,

cui rinvia anche l'art. 39 LAC);

che tale

indicazione figurava, del resto, anche nel dispositivo n. 3 della decisione

impugnata;

che

l'“opposizione interdizione” di RI 1 va trattata quin­di come ricorso;

che in

concreto la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele è stata spedita per

raccomandata lunedì 8 ottobre 2012, giorno della sua emanazione, ed è pervenuta

l'indomani alla Clinica __________, dove RI 1 si trovava ricoverato

(attestazione postale EasyTrack dell'invio __________agli atti);

che

quello stesso martedì 9 ottobre 2012 il plico raccomandato è stato consegnato

Considerandi

dal personale dell'istituto a RI 1, come risulta dalla fotocopia della ricevuta

interna firmata dal destinatario;

che

l'indicazione contenuta nel memoriale a questa Camera, secondo cui l'Autorità

di vigilanza sulle tutele avrebbe comunicato la sua decisione “il 10 ottobre

2012”, è pertanto inesatta;

che, ciò

premesso, nella fattispecie il termine di ricorso è cominciato a decorrere

mercoledì 10 ottobre 2012 ed è giunto a scadenza giovedì 8 novembre 2012;

che,

consegnato all'ufficio postale di __________ lunedì 12 novembre 2012, il ricorso

di RI 1 risulta dunque tardivo;

che la

situazione non sarebbe diversa, per altro, nemmeno se la decisione dell'Autorità

di vigilanza sulle tutele fosse stata consegnata il 10 ottobre 2012 al

destinatario, come questi pretende, poiché in tale ipotesi il termine di

ricorso sarebbe scaduto ad

ogni modo

venerdì 9 novembre 2012;

che nelle

circostanze descritte il ricorso, improponibile, sfugge a qualsiasi esame;

che le

spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 21 della legge sull'organizzazione

e la procedura in materia di tutele e curatele con rinvio all'art. 31 LPAmm per

analogia), ma che nel caso specifico si giustifica di rinunciare a ogni

prelievo, il ricorrente essendo privo di formazione giuridica e avendo agito senza

il patrocinio di un legale;

che quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano

federale contro la presente decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi inter­dizione

un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n.

5.

LTF) senza riguardo a questioni di valore;

decide: 1. Il

ricorso è irricevibile.

2.

Non si

riscuotono spese processuali.

3.

Notificazione:

–;

Commissione tutoria regionale 1, Chiasso.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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